CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 aprile 2015
429.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 13.35.

Documento di economia e finanza 2015.
Doc. LVII, n. 3 e Allegati.

(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 aprile scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che il relatore, Di Maio, dopo aver illustrato, nella precedente seduta, il Documento in esame, ha formulato una proposta di parere favorevole, con una condizione e diverse osservazioni (vedi allegato 1), la quale è già stata informalmente trasmessa via e-mail ai componenti della Commissione nella giornata di lunedì scorso.
  Avverte altresì che il gruppo M5S ha presentato una proposta di parere contrario, alternativa a quella del relatore (vedi allegato 2), che sarà posta in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

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Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.
C. 2977 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.
Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2977 – Nulla osta sul Doc. LXXXVII, n. 2).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 aprile scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che, nel corso della seduta del 15 aprile scorso, il relatore, Petrini, ha formulato una propria proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 2977 – Legge europea 2014 e una proposta di nulla osta sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.

  La Commissione approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 2977 – Legge europea 2014 (vedi allegato 3) e la proposta di nulla osta sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 formulate dal relatore (vedi allegato 4).
  La Commissione nomina quindi il deputato Petrini quale relatore presso la XIV Commissione.

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto
C. 2722 Governo, approvato dal Senato
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Davide ZOGGIA (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla IX Commissione Trasporti, il disegno di legge C. 2722, approvato dal Senato, recante delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.
  L'articolo 1, al comma 1, conferisce una delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, da esercitare entro il termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge.
  Fa presente che le materie oggetto di delega riguardano:
   ai sensi della lettera a) del comma 1, il regime amministrativo e di navigazione delle unità da diporto, ivi comprese le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;
   ai sensi della lettera b), le attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto e di prevenzione degli incidenti in prossimità della costa, con l'obiettivo della salvaguardia della vita umana in mare e nelle acque interne, con particolare attenzione all'attività subacquea;
   ai sensi della lettera c), la revisione della disciplina sanzionatoria, sulla base della gravità delle violazioni del codice, del pregiudizio da queste recato alla tutela degli interessi pubblici e del pericolo derivante da condotte illecite; deve essere comunque garantita l'effettività delle sanzioni;
   ai sensi della lettera d), l'aggiornamento dei requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica;
   ai sensi della lettera e), le procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con GPL (gas di petrolio liquefatto), metano ed elettrici sulle unità da diporto di nuova costruzione o già immesse sul mercato.

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  Il comma 2 definisce i principi e criteri direttivi della delega, precisando in primo luogo che essa si pone l'obiettivo di garantire la concorrenzialità del settore nell'ambito della Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo (COM(2014)86).
  In tale ambito, rileva come, per quanto riguarda i criteri di delega specifici, la lettera a) del comma 2 preveda il coordinamento e l'armonizzazione della normativa in materia di nautica da diporto e di iscrizione delle unità da diporto, al fine di semplificare gli adempimenti formali posti a carico dell'utenza.
  La lettera b) stabilisce la semplificazione del regime amministrativo e degli adempimenti relativi alla navigazione da diporto, anche ai fini commerciali.
  La lettera c) prevede la revisione, secondo criteri di semplificazione, della disciplina in materia di navigazione temporanea di imbarcazioni e navi da diporto non abilitate e non munite dei prescritti documenti, ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ma affidate in conto vendita o in riparazione e assistenza ai cantieri navali.
  La lettera d) prevede la semplificazione della procedura amministrativa per la dismissione di bandiera (nel caso di trasferimento o vendita all'estero di unità da diporto).
  La lettera e) indica la regolamentazione dell'attività in materia di locazione dei natanti.
  La lettera f) stabilisce che, nell'ambito delle strutture ricettive della nautica, un numero congruo di accosti (cioè di approdi) sia riservato alle unità in transito, con particolare attenzione ai posti di ormeggio per i portatori di handicap.
  La lettera g) prevede la regolamentazione puntuale dei campi di ormeggio attrezzati nelle zone di riserva generale, zone B, o di riserva parziale, zone C (si tratta di diverse tipologie di area marina protetta all'interno delle quali sono stabiliti differenti, decrescenti livelli di tutela ambientale), per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, prevedendo una riserva di ormeggi alle imbarcazioni a vela.
  In tale contesto fa altresì presente come si preveda che la regolamentazione potrà avvalersi di tecnologie informatiche e telematiche, precisandosi inoltre che la finalità della misura è la tutela dell'ecosistema e il divieto di ancoraggio al fondale nelle aree marine protette all'interno del campo boa (laddove nell'area marina sia presente un «campo boa», vale a dire un'area attrezzata con boe destinate all'ormeggio delle imbarcazioni).
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze segnala il principio di delega di cui alla lettera h), introdotta nel corso dell'esame al Senato, il quale prevede la destinazione d'uso per la nautica minore delle strutture demaniali, nonché dei pontili, arenili e piazzali che presentino caratteristiche idonee per essere utilizzate come ricovero a secco (dry storage, vale a dire lo stazionamento delle navi a terra nel periodo invernale) di piccole imbarcazioni, garantendo comunque la fruizione pubblica delle aree.
  In merito rileva l'opportunità di verificare se tale previsione contrasti con le competenze urbanistico-pianificatorie degli enti locali.
  La lettera i) prevede la revisione della disciplina della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo, al fine di adattarla alle specifiche esigenze e caratteristiche del settore della nautica da diporto.
  La lettera l) stabilisce la rivalutazione e semplificazione dei requisiti psicofisici, con particolare riferimento a quelli visivi e uditivi, per il conseguimento della patente nautica, nonché la revisione delle procedure di accertamento e certificazione degli stessi.
  La lettera m) indica l'introduzione di una normativa semplificata della mediazione nel diporto.
  La lettera n) prevede la revisione dei titoli professionali del diporto, contemplando l'introduzione di un titolo semplificato per lo svolgimento dei servizi di coperta per unità da diporto.Pag. 85
  La lettera o) prevede criteri di razionalizzazione ed economia delle risorse istituzionali destinate alle attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione; in tale prospettiva il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera viene individuata come autorità competente in via esclusiva per la pianificazione e il coordinamento dei controlli, tenuto conto comunque, delle vigenti attribuzioni istituzionali in tale settore.
  A tale riguardo segnala l'opportunità di valutare le ricadute che tale criterio di delega potrebbe avere sulle competenze e funzioni svolte dalla Guardia di finanza, che a sua volta svolge, analogamente ad altri corpi di polizia, compiti di tutela della sicurezza della navigazione.
  La lettera p) prevede il pieno adeguamento del decreto legislativo n. 53 del 2011, di recepimento della direttiva 2009/16/CE in materia di norme internazionali per la sicurezza delle navi, a quanto effettivamente previsto dalla stessa direttiva 2009/16/CE in materia di controllo dello Stato di approdo, con particolare riferimento al corretto recepimento della definizione di interfaccia nave-porto e all'ambito di applicazione della normativa riguardante le imbarcazioni da diporto che si dedicano ad operazioni commerciali.
  In merito rammenta che l'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 53 del 2011 definisce interfaccia nave/porto «l'ambito spaziale in cui hanno luogo attività che interessano direttamente una nave e che comportano il movimento di persone o merci o la fornitura di servizi tecnico nautici», mentre l'articolo 2 della predetta direttiva 2009/16/CE definisce invece tale interfaccia come «le interazioni che hanno luogo quando una nave è direttamente ed immediatamente interessata da attività che comportano il movimento di persone o di merci o la fornitura di servizi portuali verso la nave o dalla nave», definizione che sembra indicare un ambito più vasto.
  La lettera q), introdotta nel corso dell'esame in Commissione al Senato, prevede la revisione della disciplina in materia di sicurezza delle unità e delle dotazioni, anche alla luce dell'adeguamento all'innovazione tecnologica.
  Ancora con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala la lettera r), anch'essa introdotta nel corso dell'esame in Commissione al Senato, la quale dispone l'equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all'aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  In merito segnala come la principale conseguenza dell'equiparazione alle strutture ricettive turistiche all'aperto dei «marina resort» consista nell'applicazione alle prestazioni rese ai clienti ivi alloggiati, dell'IVA agevolata al 10 per cento sulle prestazioni effettuate nei confronti dei clienti alle strutture ricettive turistiche, invece dell'applicazione dell'aliquota IVA del 22 per cento sui servizi della portualità turistica e ai servizi associati.
  A tale proposito ricorda che l'articolo 32 del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto decreto – legge «Sblocca Italia»), come integrato dal comma 237 dell'articolo unico della Legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), ha già equiparato, ma solo per un periodo di tempo limitato, fino al 31 dicembre 2015, alle strutture ricettive all'aria aperta, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (cosiddetti marina resort). La norma prevede che l'equiparazione debba avvenire secondo requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Tale decreto è già stato emanato il 3 ottobre 2014 e ha stabilito i requisiti minimi che devono possedere le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento Pag. 86di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, che siano ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, ai fini dell'equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta e della conseguente applicazione dell'IVA al 10 per cento.
  In merito alla formulazione della lettera r) rileva come non siano stabiliti i termini per tale individuazione e come non sia previsto alcun coinvolgimento in materia delle Regioni.
  La lettera s) prevede l'inserimento della cultura del mare e dell'insegnamento dell'educazione marinara nei piani formativi scolastici, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi e l'istituzione della giornata del mare nelle scuole (tale ultima previsione è frutto di un emendamento approvato in Commissione al Senato).
  La lettera t) dispone l'istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela, nel rispetto dei principi generali della sicurezza nautica e della salvaguardia della vita umana in mare, fatte salve le prerogative costituzionali delle regioni; a tal fine è prevista:
   1) l'istituzione di un elenco nazionale, aggiornato, degli istruttori professionali, consultabile nel sito istituzionale della Federazione italiana vela (FIV) e della Lega navale italiana (LNI) e nei siti dei comuni nel cui territorio sono presenti centri velici; gli oneri derivanti dall'istituzione e dalla tenuta dell'elenco nazionale di cui al precedente periodo sono posti a carico degli iscritti;
   2) che gli istruttori di vela siano in possesso del brevetto della FIV o della LNI, rilasciato nel rispetto del Sistema Nazionale di Qualifiche (SNaQ) dei tecnici sportivi del CONI e del Quadro europeo delle qualifiche – European Qualification Framework (EQF) dell'Unione europea.

  La lettera u) prevede la razionalizzazione delle attività di controllo delle unità da diporto, attraverso metodologie di verifiche atte a evitare forme di accertamenti ripetuti a carico delle stesse unità in ambiti temporali limitati, nel rispetto della sicurezza nautica.
  La lettera v) prevede la revisione della disciplina sanzionatoria per le violazioni, commesse mediante l'utilizzo di un'unità da diporto, che dovrà avvenire aumentando l'entità delle sanzioni vigenti di un terzo, sia nel minimo sia nel massimo edittale.
  Per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, rileva come la norma specifichi che l'inasprimento delle sanzioni deve riguardare in particolare le violazioni concernenti l'inosservanza di una disposizione di legge o di regolamento o di un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, nonché del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero l'inosservanza di una disposizione di legge o di un regolamento in materia di sicurezza della navigazione.
  La disposizione prevede altresì l'inasprimento delle sanzioni relative all'inosservanza delle velocità minime, anche da parte delle imbarcazioni commerciali, negli specchi d'acqua portuali, nei pressi di campi boa, di spiagge e di lidi, nel passaggio vicino a imbarcazioni alla fonda e nella navigazione all'interno degli specchi acquei riservati alla balneazione.
  In merito rammenta che la disciplina sanzionatoria per gli illeciti amministrativi relativi alle unità da diporto è attualmente contenuta nel Titolo V del Codice della nautica da diporto, agli articoli da 53 a 57-bis.
  La lettera z), introdotta nel corso dell'esame in Commissione al Senato, prevede, nell'ambito della revisione della disciplina sanzionatoria di cui alla lettera v), che siano fissate sanzioni più severe a carico di coloro che conducono unità da diporto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, nonché nei confronti di coloro che utilizzando unità da diporto causano danni ambientali, attraverso misure Pag. 87che, a seconda della gravità della violazione, vadano dal ritiro della patente al sequestro dell'unità da diporto.
  La lettera aa) dispone la semplificazione dei procedimenti per l'applicazione e il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio, in particolare prevedendo la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità delle fattispecie, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento, con l'introduzione anche di misure riduttive dell'entità delle sanzioni in caso di assolvimento dell'obbligo del pagamento in tempi ristretti, nonché l'ampliamento delle fattispecie incidenti nella materia della sicurezza nautica per le quali è prevista la sospensione e la revoca delle patenti nautiche.
  La lettera bb), introdotta nel corso dell'esame in Commissione al Senato, prevede l'adeguamento del codice della nautica da diporto alla direttiva 2013/53/UE, entrata in vigore il 17 gennaio 2014 e relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la precedente direttiva 94/25/CE.
  In tale ambito ricorda che la citata direttiva 2013/53/UE, il cui termine di recepimento da parte degli Stati membri è fissato al 18 gennaio 2016, stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione di imbarcazioni da diporto e moto d'acqua, nonché per alcune tipologie di motori marini e per le unità da diporto oggetto di trasformazione rilevante.
  La lettera cc) prevede che dovrà essere disposta l'abrogazione espressa delle norme incompatibili.
  Il comma 3 dispone che gli schemi dei decreti legislativi siano adottati previa intesa con la Conferenza unificata (Conferenza Stato-città ed autonomie locali + Conferenza Stato-regioni) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
  Il comma 4 prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri dovranno essere resi entro venti giorni dalla data di trasmissione, dovranno indicare specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi e il Governo dovrà ritrasmettere alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo, che dovrà essere espresso dalla Commissioni parlamentari competenti entro venti giorni dalla trasmissione.
  Il comma 5 prevede la possibilità, per il Governo, di adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 2 e con le stesse modalità indicate dall'articolo.
  Il comma 6 conferisce al il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la facoltà di adeguare il Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto, di cui al decreto ministeriale n. 146 del 2008, tramite decreti ministeriali da adottare di concerto con i Ministri interessati ed al fine di assicurare piena compatibilità con le innovazioni introdotte nell'esercizio della delega.
  Rileva infine come il comma 7 contenga la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dai decreti legislativi di cui al comma 1 non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica. È previsto altresì che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. La disposizione stabilisce inoltre che i decreti legislativi non dovranno comportare aggravio di spese per i cittadini.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia Pag. 88il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 13.45.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00466 Pesco: Definizione di una disciplina organica del regime fiscale delle locazioni brevi.

7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.

7-00597 Lodolini: Sospensione del pagamento dei canoni relativi alle concessioni di beni del demanio marittimo ubicate in aree colpite dagli eventi meteorologici del febbraio 2015.

7-00599 Pagano: Sospensione del pagamento dei canoni relativi alle concessioni di beni del demanio marittimo ubicate in aree colpite dagli eventi meteorologici del febbraio 2015.

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