CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 aprile 2015
428.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 aprile 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la Sottosegretaria di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Silvia VELO.

  La seduta comincia alle 11.35.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.
C. 2977 Governo.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.
Doc. LXXXVII, n. 2.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Miriam COMINELLI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è oggi chiamata Pag. 76ad avviare l'esame congiunto del disegno di legge europea 2014 e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.
  Con riferimento al disegno di legge europea 2014, fa presente che esso è predisposto secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, che prevede che ogni anno il Governo presenti, insieme al disegno di legge di delegazione europea, un disegno di legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.
  Nel disegno di legge in esame sono quindi inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.
  Il disegno di legge è stato presentato alla Camera dei deputati il 19 marzo 2015 e si compone di 21 articoli suddivisi in 10 capi, ciascuno riferito a una specifica materia.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della VIII Commissione, fa presente che rilevano i Capi II, relativamente all'articolo 7 in materia di affidamento di servizi pubblici locali), il Capo VIII (articoli da 17 a 19) in materia ambientale e il Capo IX (articolo 20) in materia di protezione civile.
  Con riferimento al Capo II, osserva che l'articolo 7 interviene sulla disciplina delle scadenze degli affidamenti diretti di servizi pubblici locali non conformi alla normativa europea (articolo 34, comma 22 del decreto-legge n. 179 del 2012), precisando che gli affidamenti in essere alla data del 1o ottobre 2003 cessano alla loro naturale scadenza o, in mancanza di scadenza prevista dal contratto, il 31 dicembre 2020, purché la società affidataria del servizio sia una società a partecipazione pubblica già quotata in borsa alla data del 1o ottobre 2003, ovvero una società posta sotto controllo della società quotata alla medesima data (mentre la norma vigente non richiede che la quotazione sia avvenuta a tale data). Per gli affidamenti assentiti alla data del 1o ottobre che riguardano società poste sotto il controllo di una società quotata a partecipazione pubblica dopo la data del 1o ottobre 2003 si prevede che essi cessano improrogabilmente il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto se anteriore.
  Più precisamente ricorda che il citato comma 22 dell'articolo 34 ha stabilito disposizioni particolari per gli «affidamenti diretti», cioè senza gara, in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 179 del 2012 (18 ottobre 2012), anche non conformi alla normativa europea. Per questi è stato previsto che cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; mentre gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020. Tale particolare regime è stato previsto solo a condizione che gli affidamenti: siano stati assentiti alla data del 1o ottobre 2003; riguardino società a partecipazione pubblica già quotate in borsa alla data del 1o ottobre 2003; ovvero società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
  L'articolo 7 del disegno di legge in esame introduce quindi le due modifiche sopra illustrate a tale disciplina, al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2012/2050, nella quale è contestata allo Stato italiano la violazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici e concessioni, derivante da affidamenti di servizi di igiene urbana da parte di alcuni comuni, nonché l'articolo 34, comma 22, del decreto-legge n. 179 del 2012 in materia di affidamento di servizi pubblici locali a società a partecipazione pubblica quotate in borsa o da queste controllate.Pag. 77
  Rileva che nella relazione illustrativa il Governo precisa che le modifiche proposte consentirebbero, inoltre, di chiudere positivamente anche la procedura d'infrazione n. 2011/4003, allo stadio di messa in mora complementare ex articolo 258 TFUE, con la quale la Commissione europea ha contestato al Governo italiano la non conformità al diritto europeo degli affidamenti diretti dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti disposti da numerosi Comuni delle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza alla società IREN S.p.A., in quanto non giustificati alla luce delle condizioni stabilite dalla Corte di giustizia in materia di «in house providing».
  Quanto al Capo VIII in materia ambientale, osserva che l'articolo 17 interviene sulla disciplina relativa alla cattura di uccelli a fini di richiamo, prevedendo che l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta solo con mezzi o metodi di cattura che non sono vietati dall'allegato IV della direttiva 2009/147/UE, e vietando, quindi, l'utilizzo delle reti, attualmente permesso alle sole condizioni riguardanti la caccia in deroga. L'attività in esame può essere svolta solo da impianti, della cui autorizzazione siano titolari le province, gestiti da personale qualificato. L'autorizzazione alla gestione è concessa dalle regioni, su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). L'Istituto vigila sull'attività e determina il periodo di attività degli impianti. Con riferimento a tale disposizione, rammenta che la Commissione europea, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2014/2006, ha emesso, in data 26 novembre 2014, nei confronti dell'Italia un parere motivato per la non corretta applicazione della direttiva 2009/147/CE (conservazione degli uccelli selvatici – direttiva Uccelli), in quanto è stata autorizzata la cattura, mediante l'utilizzo di reti, per la cessione ai fini del richiamo di determinate specie di uccelli (Columba palumbus, Turdus pilaris, Turdus iliacus, Turdus merula, Vanellus vanellus, Alauda arvensis) nelle regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna a partire dal 1994, in Toscana a partire dal 1996, nelle Marche dal 1998 e nella Provincia Autonoma di Trento a partire dal 2000.
  L'articolo 18 interviene nuovamente sui divieti relativi al commercio di specie di uccelli viventi, prevedendo che il divieto di commercializzazione riguardi gli esemplari di tutte le specie di uccelli europei tutelati dalla direttiva 2009/147/UE (direttiva Uccelli) e non solo di quelle presenti in Italia, anche se importate dall'estero. La norma è volta a chiudere definitivamente il caso EU Pilot 5391/13/ENVI, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato all'Italia la non conformità alla direttiva 2009/147/UE della legge 11 febbraio 1992, n.157, nella parte in cui consente, non vietandolo espressamente, il commercio di esemplari di specie di uccelli non rientranti tra la fauna selvatica italiana, ma, comunque, oggetto di tutela da parte della stessa direttiva. La norma risulta necessaria per correggere un errore materiale che rende incoerente ed inapplicabile le modifiche introdotte alla legge n. 157 del 1992 da parte del decreto-legge n. 91 del 2014, non permettendo la chiusura formale del contenzioso.
  L'articolo 19 contiene una serie di modifiche puntuali alla disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (contenuta negli articoli 217-226 di cui si compone il titolo II della parte quarta del Codice ambientale – decreto legislativo 152 del 2006), al fine di superare i rilievi della Commissione europea relativi al non corretto recepimento della cosiddetta direttiva imballaggi (direttiva 94/62/UE). In particolare, si amplia l'ambito di applicazione della disciplina, tramite una modifica al comma 2 dell'articolo 217 per far sì che nel novero dei soggetti coinvolti ricadano tutti i produttori o gli utilizzatori di imballaggi o rifiuti di imballaggio. Inoltre, si stabilisce che la disciplina relativa alle modalità di progettazione e di produzione degli imballaggi si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea (comma 2-bis dell'articolo 217). Si introduce così una disposizione finalizzata a garantire l'immissione sul mercato nazionale degli imballaggi Pag. 78conformi alla disciplina dettata dal titolo II della Parte quarta del codice ambientale e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE (comma 3-bis dell'articolo 217).Vengono poi modificate le definizioni di «riciclaggio organico» e di «accordo volontario» contenute al comma 1 dell'articolo 218 per renderle perfettamente aderenti alla corrispondenti definizioni contemplate dalla direttiva europea. In particolare, dalla definizione di riciclaggio organico viene eliminato il riferimento al biogas e al requisito del recupero energetico, non previsto dalla direttiva, che è sostituito con il riferimento al metano, così come previsto dalla norma europea. L'operazione di riciclaggio termina quindi una volta ottenuto il metano, senza che vi sia bisogno di provvedere al recupero energetico. Quanto all'accordo volontario» (lettera z del comma 1 dell'articolo 218 del d.lgs. 152/2006), al fine di operare un recepimento corretto della direttiva europea, si prevede che l'accordo è aperto a tutti gli interlocutori che desiderino attenersi alle condizioni previste dall'accordo, sopprimendosi così il riferimento alla parola «interessati» e facendo riferimento indistintamente a tutti i soggetti. Inoltre, al fine di pervenire ad un recepimento più puntuale dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva in materia di requisiti essenziali per gli imballaggi, si modifica il comma 3 dell'articolo 226. Infine, viene corretto un errore materiale relativo agli obiettivi di riciclaggio per i materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio (da conseguire entro la fine del 2008), previsti nell'Allegato E alla Parte quarta del decreto legislativo n.152 del 2006. Con riferimento alla procedura di infrazione correlata alle disposizioni di cui all'articolo 19, fa presente che un primo rilievo riguarda l'ambito di applicazione della direttiva: infatti, l'articolo 2 della direttiva si riferisce specificamente agli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione, laddove, invece, l'articolo 217 del decreto legislativo n. 152/2006, che ha trasposto nell'ordinamento italiano la direttiva, restringe il campo di applicazione della direttiva agli imballaggi immessi sul mercato nazionale. Fa presente inoltre che, ad avviso della Commissione, l'articolo 2 della direttiva, avendo una formulazione aperta, si applica a qualunque soggetto produttore o utilizzatore di imballaggi, l'articolo 217 del decreto legislativo non solo si riferisce ad un elenco definito di soggetti, ma fa riferimento solo al titolo (professionale o individuale), con il quale ciascun soggetto può essere assoggettato alla direttiva. Un secondo rilievo attiene alla limitazione, da parte dell'articolo 218 del decreto legislativo, della definizione di riciclaggio organico alla produzione di biogas con recupero energetico, escludendo, a differenza dell'articolo 3 della direttiva, i casi senza recupero energetico. Un terzo rilievo attiene la definizione di accordo volontario, che l'articolo 3 della direttiva considera aperto a tutti gli interlocutori, laddove l'articolo 218 del decreto legislativo limita ai soggetti interessati.
  Con riferimento all'articolo 20, fa presente che lo stesso reca disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile in attuazione della Decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. In particolare, il comma 1, al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia all'organizzazione della capacità europea di risposta emergenziale (EERC), autorizza l'impiego di moduli, di mezzi, di attrezzature e di esperti qualificati del Servizio nazionale di protezione civile. Il comma 2 autorizza il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ad attivare e coordinare le predette risorse a seguito della richiesta di assistenza da parte del Centro di coordinamento europeo della risposta alle emergenze (ERCC). Il comma 3 consente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di avviare iniziative finalizzate ad attivare le misure rientranti nella capacità europea di risposta emergenziale anche stipulando apposite convenzioni ed accordi con amministrazioni ed organizzazioni. Pag. 79
  Nel passare all'esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013, evidenzia che essa è stata presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. In base a tale disposizione, la relazione è trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, «al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea» nell'anno precedente. In sostanza, a differenza della relazione programmatica, che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento, il documento in questione dovrebbe indicare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari. La relazione è articolata in una premessa, che delinea in modo sintetico la posizione assunta dall'Italia sui grandi temi e sulle politiche UE, ed in tre parti. La prima tratta degli sviluppi del processo di integrazione europea e si compone, a sua volta, di due capitoli relativi, rispettivamente, al quadro istituzionale e alle politiche macroeconomiche. La seconda parte illustra la partecipazione dell'Italia al processo decisionale e alle attività dell'Unione europea. La terza parte, infine, concerne il funzionamento degli strumenti di partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea, con particolare riferimento al ruolo e all'attività del Comitato interministeriale per gli affari europei CIAE) e all'istituzione dei Nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea. Nel rinviare per i dettagli al contenuto testuale della Relazione, segnala che nella stessa si fa riferimento all'avvenuta intensificazione, da parte del Governo, di misure volte a promuovere l'uso efficiente delle risorse all'interno del ciclo di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio. In particolare, nel 2013 è stato adottato il Regolamento sul Programma LIFE che, a partire dal 2014 rappresenta per l'Italia un valido strumento finanziario per promuovere lo sviluppo della politica e della legislazione dell'Unione in materia di ambiente e clima, costituendo la principale piattaforma europea per lo sviluppo e lo scambio di buone pratiche e conoscenze. Evidenzia inoltre, come particolare attenzione dovrà essere rivolta ai progetti integrati introdotti dal Regolamento (UE) n. 1293 del 2013, finalizzati ad attuare su vasta scala piani o strategie ambientali o climatici previsti dalla legislazione comunitaria nei settori della natura, dell'acqua, dei rifiuti, dell'aria, nonché della mitigazione dei cambiamenti climatici, promuovendo il coordinamento e la mobilitazione di altri fonti di finanziamento europee o nazionali e favorendo l'utilizzo ottimale dei fondi dell'Unione.
  Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di relazione sul disegno di legge europea 2014 , nonché una proposta di parere sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013, all'esito dei rilievi e delle osservazioni che dovessero eventualmente emergere nel corso del dibattito.

  Claudia MANNINO (M5S) chiede chiarimenti in merito agli eventuali oneri finanziari recati dall'articolo 7 del disegno di legge in esame, che interviene sulle scadenze degli affidamenti di servizi pubblici locali. Con riferimento all'articolo 19 del provvedimento, che reca modifiche alla disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, rileva che dovrebbero essere valorizzati gli imballaggi compostabili.

  Massimo Felice DE ROSA (M5S) intervenuto sull'all'articolo 17 del disegno di legge, che reca la disciplina relativa alla cattura di uccelli a fini di richiamo, rammenta come la questione sia, già da tempo, oggetto di un articolato dibattito nelle sedi parlamentari, nell'ambito delle quali il suo gruppo, in più di un'occasione, ha avuto modo di formulare specifici rilievi ed osservazioni.

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  Ermete REALACCI, presidente, nel ricordare che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge europera 2014 è fissato per giovedì 23 aprile alle ore 17, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 2124-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni II e III).
(Esame e conclusione – parere favorevole).

  Maria Chiara GADDA (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata nella seduta odierna ad esaminare, in sede consultiva, il testo del disegno di legge recante l'autorizzazione alla ratifica degli Emendamenti, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
  Al riguardo, ricorda che la Commissione, nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento, nella seduta del 27 febbraio 2015, aveva espresso un parere favorevole con alcune condizioni ed osservazioni. Nel passare all'esame delle disposizioni del disegno di legge in titolo, fa presente che si soffermerà sulle sole modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.
  Con riferimento all'articolo 10, segnala che sono state soppresse le disposizioni, collocate ai commi 1 e 2 del testo approvato dalla Camera, che prevedevano l'introduzione della fattispecie di reato di cui all'articolo 437-bis del codice penale (Traffico e abbandono di materie nucleari o di materiale ad alta radioattività). Evidenzia altresì che, correlativamente, è stato soppresso l'articolo 11 del testo approvato dalla Camera che, nel modificare l'articolo 25-undecies, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231(Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300), prevedeva per il delitto sopra indicato la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.
  Sottolinea quindi che l'avvenuta soppressione delle due disposizioni recepisce una specifica condizione contenuta nel parere espresso dalla VIII Commissione nella richiamata seduta del 27 febbraio 2015 : in tale sede veniva, infatti, evidenziata la necessità di procedere al coordinamento delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 10 bis del provvedimento con quelle, di analogo tenore, contenute nel disegno di legge S 1345 in materia di delitti contro l'ambiente, allora all'esame del Senato.
  Segnala, infine, che nel corso dell'esame presso il Senato, è stato altresì soppresso l'articolo 12, che prevedeva l'abrogazione delle fattispecie di reato di cui all'articolo 3 della legge n. 704 del 1982, che reca la ratifica della precedente Convenzione di New York del 1980 sulla protezione fisica dei materiali nucleari. Ciò premesso, valutate positivamente le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dalla relatrice.

Documento di economia e finanza 2015.
Doc. LVII, n. 3 e Allegati.

(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di giovedì 16 aprile 2015.

  Massimo Felice DE ROSA (M5S), sottolineata preliminarmente la necessità di Pag. 81rivedere il piano delle opere pubbliche definite prioritarie nell'Allegato infrastrutture 2015, alcune delle quali giudica inutili e costose, segnala gli ambiti di intervento che ritiene opportuno vengano meglio delineati all'interno del Documento di economia e finanza 2015. Evidenziata a tale proposito l'esigenza di riformare il codice degli appalti ai fini di una maggiore trasparenza, richiama la necessità di rivedere altresì la cooperazione tra pubblico e privato per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture, la cui attuale disciplina ha determinato evidenti distorsioni applicative. Nel ritenere insufficienti i finanziamenti degli interventi previsti dal Programma « 6000 campanili» e destinati agli enti locali, stigmatizza l'azione disposta dal Governo con riferimento agli immobili demaniali, lamentando altresì la carenza di risorse definite a beneficio di interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico. Richiama inoltre la necessità di rivedere le politiche volte a far fronte all'emergenza abitativa, ad attuare un programma strutturale per la gestione della mobilità sostenibile e, per quanto riguarda l'efficienza energetica, la necessità di definire la stabilizzazione del cosiddetto «eco bonus.» Sottolinea, infine, l'esigenza di pervenire con rapidità alla conclusione di numerosi provvedimenti, all'esame del Parlamento, riguardanti in particolare il consumo del suolo agricolo, i delitti contro l'ambiente e i «piccoli comuni».

  Claudia MANNINO (M5S), nel ritenere indispensabile una riduzione delle opere definite strategiche dal Documento di economia e finanza 2015, già peraltro qualificate come tali nel provvedimento cosiddetto «Sblocca Italia», rileva la necessità di rendere concreto quanto previsto da una norma del suddetto provvedimento circa l'applicazione di sanzioni pecuniarie per gli immobili abusivi e non sanabili, i cui introiti potrebbero essere destinati agli interventi urgenti per prevenire il dissesto idrogeologico.

  Raffaella MARIANI (PD), nel sottolineare preliminarmente la rilevanza delle misure programmate nel Documento di economia e finanza 2015, nonché la tempestività della presentazione dei relativi Allegati, richiama gli importanti ambiti di intervento previsti dal predetto documento, frutto di un proficuo lavoro dell'Esecutivo, nel rispetto degli obiettivi comunitari. Rilevata l'importanza del contributo destinato alle aree sottoutilizzate all'interno territorio nazionale, richiama l'attenzione sull'implementazione degli interventi per la messa in sicurezza del territorio e su quelli relativi alle opere infrastrutturali, sottolineando l'importante inversione di rotta per quanto attiene alla certezza di regole che disciplinano le gare e gli affidamenti. Esprime, inoltre, un giudizio estremamente positivo sugli interventi programmati in relazione alle politiche abitative e all'edilizia scolastica, nonché sulle previste iniziative in materia di politica ambientale.

  Enrico BORGHI (PD), nell'osservare come i profili di novità introdotti nel Documento di economia e finanza 2015 rappresentino un significativo passo in avanti rispetto agli anni precedenti, esprime un giudizio positivo sul percorso avviato dall'Esecutivo, che sarà completato con l'approvazione della legge di stabilità per l'anno 2016.

  Ermete REALACCI, presidente, nell'associarsi alle positive considerazioni della collega Mariani in merito alla tempestiva presentazione degli allegati al Documento di economia e finanza 2015, rileva tuttavia la necessità che il predetto documento presenti in futuro una struttura più agile e snella.

  Tino IANNUZZI (PD) relatore, evidenzia che nella predisposizione della proposta di parere terrà conto delle utili indicazioni emerse nel dibattito testé svoltosi, oltre che degli elementi che saranno acquisiti nel corso dell'audizione del Ministro delle infrastrutture, che si svolgerà nella giornata odierna.

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  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.15.

AUDIZIONI

  Martedì 21 aprile 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Intervengono il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio, e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

  La seduta comincia alle 16.

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del Documento di economia e finanza 2015, con particolare riferimento all'allegato Programma delle Infrastrutture strategiche.

  Ermete REALACCI, presidente, introduce l'audizione.
  Avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

  Il ministro Graziano DELRIO svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Tino IANNUZZI (PD), Massimo Felice DE ROSA (M5S), Enrico BORGHI (PD), Roberto SIMONETTI (LNA), Mauro PILI (Misto), Vincenzo PISO (Area popolare-NCD-UDC), Claudia MANNINO (M5S), Raffaella MARIANI (PD), Stella BIANCHI (PD), Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), Massimiliano MANFREDI (PD) e Patrizia TERZONI (M5S).

  Il ministro Graziano DELRIO fornisce ulteriori precisazioni.

  Ermete REALACCI, presidente, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 17.45.
  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 aprile 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Silvia VELO.

  La seduta comincia alle 17.45.

Documento di economia e finanza 2015.
Doc. LVII, n. 3 e Allegati.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana della giornata odierna.

  Tino IANNUZZI (PD) relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazione (vedi allegato 2).

  Mauro PILI (Misto), nel ribadire la propria posizione sul Documento in esame evidenziata in sede di audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, testè conclusasi, preannuncia voto contrario sulla proposta di parere presentata dal relatore, considerato che il Documento di economia e finanza 2015 non reca, a suo avviso, una strategia d'insieme che prenda in considerazione il tema della coesione territoriale.

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  Alberto ZOLEZZI (M5S), nel presentare la proposta di parere alternativa del gruppo M5S (vedi allegato 3), auspica interventi più concreti in tema di bonifica dell'amianto.

  Ermete REALACCI, presidente, avverte che sarà posta in votazione la proposta di parere presentata dal relatore e che, in caso di sua approvazione, risulterà preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazione presentata dal relatore, risultando pertanto preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

  La seduta termina alle 17.55.

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