CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 aprile 2015
424.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 150

SEDE REFERENTE

  Martedì 14 aprile 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.25.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Michele BORDO, presidente, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Antonio MAROTTA mentre ha cessato di farne parte la deputata Jole SANTELLI.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.
C. 2977 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Michele BORDO, presidente e relatore, ricorda che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea – in sede referente – avvia l'esame del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977).
  Rammenta che la legge europea è stata introdotta nel 2012 dalla legge n. 234 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Si tratta, com’è noto, dello strumento normativo che ha sostituito la legge comunitaria annuale, unitamente al disegno di legge di delegazione europea. La legge europea, in particolare, contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pag. 151Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.
  Ad oggi sono state emanate due leggi europee, entrambe riferite all'anno 2013; si tratta della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97) e della legge europea 2013-bis (legge 30 ottobre 2014, n. 161).
  Il disegno di legge europea 2014 è stato presentato il 19 marzo 2015 alla Camera dei deputati. Il disegno di legge di delegazione europea per l'anno 2014 – invece – è stato presentato il 5 febbraio scorso al Senato, ove si trova in stato di relazione (S. 1758).
  Prima di procedere alla illustrazione del contenuto del provvedimento in esame, evidenzia che il disegno di legge europea per l'anno 2014 mira a chiudere 11 procedure di infrazione e 7 casi di pre-infrazione (EU Pilot). Con riguardo allo stato del contenzioso europeo, ricorda che complessivamente, alla data di presentazione del disegno di legge in esame, sono 91 le procedure d'infrazione pendenti a carico dell'Italia, di cui 75 per violazione del diritto dell'Unione europea e 16 per mancato recepimento di direttive.
  Il disegno di legge consta di 21 articoli suddivisi in 10 capi, ciascuno riferito a specifiche e distinte materie.
  L'articolo 1 in materia di libera circolazione delle merci prevede norme relative alla commercializzazione di apparecchiature televisive in Italia. Più precisamente, sono abrogati i decreti ministeriali che hanno disciplinato la commercializzazione degli apparecchi ricevitori per la televisione in tecnica analogica, in quanto oramai obsoleti rispetto alle nuove tecniche di trasmissione digitale, nonché oggetto di procedure di contenzioso in sede europea. Sul punto è aperto un caso EU Pilot (6868/14/ENTR) con cui si richiedono chiarimenti all'Italia in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea del decreto ministeriale 26 marzo 1992 poiché porrebbe ostacoli alla commercializzazione di apparecchiature televisivi in Italia.
  Il Capo II (articoli da 2 a 7) contiene disposizioni in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali. L'articolo 2 modifica il Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003) con riferimento agli impianti ed esercizi di stazioni radioelettriche a bordo di navi. Viene semplificato il regime autorizzatorio per la fornitura dei servizi di connettività a banda larga a bordo delle navi; inoltre, si limita ai soli apparati strettamente legati alla sicurezza della vita umana in mare la necessità di essere elencati nella licenza di esercizio, nonché di ottenere un'autorizzazione generale, subordinata a requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti per poter affidare ad imprese l'impianto e l'esercizio, anche contabile, degli apparati.
  Con riguardo ai servizi di radiodiffusione sonora in onde medie a modulazione di ampiezza (AM), l'articolo 3 consente l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze radio analogiche in onde medie anche a soggetti nuovi entranti, previa individuazione da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dei criteri e delle modalità di assegnazione. A tal fine viene introdotto un nuovo articolo 24-bis al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005) per superare i rilevi avanzati dalla Commissione europea nel caso EU Pilot 3473/12/INSO.
  L'articolo 4 è finalizzato alla chiusura di una procedura di infrazione in materia di diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroniche (procedura n. 2013/4020). La disposizione modifica l'articolo 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003) introducendo l'obbligo per il Ministero dello sviluppo economico e per l'AGCOM di presentare un rendiconto annuale dei costi amministrativi sostenuti e dei diritti amministrativi riscossi. Provvede inoltre a distinguere la disciplina normativa dei contributi annuali richiesti dall'AGCOM ai soggetti operanti nei mercati regolamentati dalla stessa, da quella dei contributi richiesti dal MISE per l'autorizzazione generale alle imprese per l'installazione e fornitura di reti pubbliche di Pag. 152comunicazioni e per l'offerta del servizio telefonico, rimodulando altresì l'ammontare di questi ultimi diritti amministrativi.
  L'articolo 5 interviene sull'esclusione dai limiti di affollamento pubblicitario dei trailers cinematografici di origine europea, subordinando tale esclusione – prevista dalla disciplina vigente sui servizi di media audiovisivi – alla duplice condizione che i trailers abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di una interruzione pubblicitaria. In tal senso è integrato l'articolo 38, comma 12 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177), che disciplina i limiti di affollamento. La disposizione è volta a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nel caso EU Pilot 1890/11/INSO per garantire il corretto recepimento della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/UE e codificata dalla direttiva 2010/13/UE.
  L'articolo 6 modifica l'articolo 147 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005), relativo alle domande di brevetto o di marchio, al fine di abolire la necessità per il richiedente o l'eventuale mandatario, di indicare o eleggere un domicilio in Italia. Si prevede, pertanto, la facoltà per il richiedente di eleggere domicilio in uno qualunque dei Paesi dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, affinché ivi possa ricevere le comunicazioni e notificazioni dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Inoltre, per le imprese e i professionisti è previsto l'obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica. Secondo la Commissione europea, che ha aperto una procedura di infrazione a carico dell'Italia (procedura n. 2014/4139) la disposizione in oggetto, imponendo ai richiedenti di brevetto (o, se vi sono, ai mandatari) di eleggere un domicilio in Italia per ricevere le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del codice, costituisce una restrizione della libertà fondamentale di libera prestazione dei servizi, garantita dall'articolo 56 del TFUE e dall'articolo 16 della direttiva 2006/123/UE.
  L'articolo 7 mira a chiudere due procedure di infrazione (n. 2012/2050 e n. 2011/4003) riguardanti l'affidamento di servizi pubblici locali. La disposizione interviene in particolare sulla disciplina delle scadenze degli affidamenti diretti di servizi pubblici locali non conformi alla normativa europea (articolo 34, comma 22 del decreto-legge n. 179 del 2012), precisando che gli affidamenti in essere alla data del 1o ottobre 2003 cessano alla loro naturale scadenza o, in mancanza di scadenza prevista dal contratto, il 31 dicembre 2020, purché la società affidataria del servizio sia una società a partecipazione pubblica già quotata in borsa alla data del 1o ottobre 2003, ovvero una società posta sotto controllo della società quotata alla medesima data (mentre la norma vigente non richiede che la quotazione sia avvenuta a tale data). Invece, gli affidamenti assentiti alla data del 1o ottobre che riguardano società poste sotto il controllo di una società quotata a partecipazione pubblica dopo la data del 1o ottobre 2003 cessano improrogabilmente il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto se anteriore.
  Il disegno di legge interviene altresì in materia di giustizia e sicurezza con modifiche alla disciplina dell'immigrazione e dei rimpatri. In particolare, l'articolo 8 prevede che lo straniero (cittadino di uno Stato extra UE), in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato dell'UE che si trattiene nel territorio nazionale oltre i 3 mesi consentiti dalla legge, se non ottempera immediatamente all'ordine di ritornare nello Stato membro, viene espulso forzatamente nello Stato di origine o provenienza e non nello Stato che ha rilasciato il permesso di soggiorno, come attualmente prevede la legge. Il rimpatrio forzato dello straniero verso lo Stato membro dell'Unione che ha rilasciato il titolo di soggiorno e non verso il Paese terzo di origine dell'interessato è possibile solo in caso di intese o accordi bilaterali di riammissione già operativi Pag. 153prima del 13 gennaio 2009, ossia della data di entrata in vigore della direttiva 2008/115/UE (cosiddetta direttiva rimpatri). A causa del non corretto recepimento della direttiva la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2014/2235.
  In materia di trasporti, il Capo IV (articoli 9 e 10) introduce due disposizioni riguardanti la disciplina della patente di guida e l'accesso alla infrastruttura ferroviaria. L'articolo 9 interviene in materia di requisiti per il rilascio delle patenti di guida e di requisiti richiesti agli esaminatori, nonché elimina alcune limitazioni alla guida dei minorenni titolari di patenti. Le modifiche sono collegate alla violazione di norme europee in materia e per le quali sono aperti nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione (n. 2014/2116) e un caso di pre-contenzioso (EU Pilot 7070/14/MOVE). In particolare, la disposizione modifica alcuni requisiti relativi al campo visivo minimo verso l'alto, nonché, per gli esaminatori il requisito di essere titolari di patente di categoria B per il rilascio delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B1 e B. La disposizione elimina inoltre il divieto per i sedicenni che conducono veicoli appartenenti alle categorie AM, A1 e B1 e per i conducenti di ciclomotori di trasportare un passeggero.
  L'articolo 10 modifica il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 che ha recepito le direttive del cosiddetto «primo pacchetto ferroviario», per stabilire il principio secondo cui la determinazione del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria è attribuito al Gestore dell'infrastruttura (RFI) sulla base dei criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti, che ha il compito di garantire che questi non siano discriminatori. Anche l'eventuale adeguamento dell'ammontare del canone dovrà essere definito sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, anziché sulla base dei princìpi stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ricordo che su tali profili è aperta nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione per non aver dato attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia del 3 ottobre 2013 (causa C-369/11).
  Il Capo V (articoli da 11 a 13) tratta di fiscalità, dogane e aiuti di stato. L'articolo 11 modifica la disciplina nazionale dell'IVA all'importazione su merci di valore modesto, per definire la procedura di infrazione n. 2012/2088, attualmente allo stadio di parere motivato. La Commissione europea rileva che la disciplina IVA, e in particolare l'articolo 9, comma 1, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, nella sua attuale formulazione stabilisce, tra l'altro, che i costi accessori di trasporto relativi alle importazioni di beni, anche di valore modesto, sono non imponibili solo se sono stati assoggettati a IVA all'atto dell'importazione. Secondo la Commissione tale disposizione potrebbe risultare in contrasto con l'articolo 144 della direttiva 2006/112/UE, così come interpretata dal Comitato IVA, che in un suo orientamento, pur non vincolante, ha chiarito che detta norma, quando stabilisce che gli Stati membri esentano le prestazioni di servizi connesse con l'importazione di beni e il cui valore è compreso nella base imponibile della medesima, non specifica che i beni importati devono effettivamente essere tassati.
  L'articolo 12 prevede la realizzazione di un Registro nazionale degli aiuti, destinato a raccogliere le informazioni e a consentire i necessari controlli in ordine agli aiuti di Stato e agli aiuti «de minimis» concessi alle imprese a valere su risorse pubbliche, inclusi quelli concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale (SIEG). L'obiettivo della norma è dare piena esecuzione alle disposizioni europee e nazionali in materia di monitoraggio, pubblicità e trasparenza degli aiuti di Stato, in modo da garantire l'effettività del controllo pubblico sul rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni.
  In attuazione della decisione n. 2012/21/UE, l'articolo 13 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di assicurare l'adempimento degli obblighi Pag. 154di monitoraggio e informazione alla Commissione europea in materia di Servizi di interesse economico generale (intendendosi come tali le attività commerciali che assolvono missioni d'interesse generale), ivi inclusa la predisposizione delle relazioni periodiche in materia di aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico. A tal fine, è novellata la legge n. 234 del 2012, nella quale si inserisce il nuovo articolo 45-bis, nell'ambito del Capo VIII, relativo agli aiuti di Stato.
  Il Capo VI (articoli 14 e 15) interviene in materia di lavoro e di politica sociale. L'articolo 14, al fine di dare piena attuazione alla direttiva 92/57/UEE, estende il campo di applicazione delle disposizioni poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, anche ai lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono all'interno di cantieri temporanei o mobili. Con riferimento all'attuazione della direttiva 89/391/UEE e della direttiva 92/57/UEE, la Commissione europea, ha avviato una procedura pre-contenziosa (EU Pilot 6155/14/EMPL), al fine di verificare se le deroghe in esame siano, di fatto, estese anche ai casi di cantieri temporanei o mobili, come sembrerebbe sulla base dell'articolo 88, comma 2, lettera g-bis), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
  L'articolo 15, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 2009/13/UE sul lavoro marittimo, interviene sulla normativa vigente modificando la nozione di armatore e individuando, nel settore marittimo, i lavori vietati ai minori in quanto suscettibili di compromettere la salute o la sicurezza degli stessi. Su questa materia, la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione (n. 2014/515) per il mancato recepimento da parte dell'Italia della direttiva 2009/13/UE, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/UE.
  In materia di salute pubblica e sicurezza alimentare, l'articolo 16 traspone nell'ordinamento nazionale la direttiva 2014/64/UE di modifica della direttiva 64/432/UEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, recepita, in forma aggiornata, con il decreto legislativo n. 196 del 1999. La modifica introdotta dalla direttiva 2014/64/UE, il cui termine di recepimento è previsto per il 18 gennaio 2016, è circoscritta al sistema di identificazione degli animali della specie bovina per i quali è previsto, con l'introduzione degli identificatori elettronici, l'ampliamento dell'ambito dei mezzi di identificazione attualmente previsti. In particolare, la modifica interviene sulla tipologia delle informazioni minime da inserire nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica e precisamente nell'Anagrafe bovina.
  Il Capo VIII (articoli da 17 a 19) interviene in materia ambientale. L'articolo 17 modifica la disciplina relativa alla cattura di uccelli a fini di richiamo, contenuta nella legge n. 157 del 1992 in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio, prevedendo che l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta solo con mezzi o metodi di cattura che non sono vietati dall'allegato IV della direttiva 2009/147/UE (conservazione degli uccelli selvatici – direttiva Uccelli), e vietando, quindi, l'utilizzo delle reti, attualmente permesso alle sole condizioni riguardanti la caccia in deroga. Segnala che la Commissione europea ha emesso nei confronti dell'Italia un parere motivato (procedura n. 2014/2006) per la non corretta applicazione della direttiva 2009/147/CE in particolare in quanto è stata autorizzata la cattura, mediante l'utilizzo di reti, per la cessione ai fini del richiamo di determinate specie di uccelli (Columba palumbus, Turdus pilaris, Turdus iliacus, Turdus merula, Vanellus vanellus, Alauda arvensis) nelle regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna a partire dal 1994, in Toscana a partire Pag. 155dal 1996, nelle Marche dal 1998 e nella Provincia Autonoma di Trento a partire dal 2000.
  L'articolo 18 interviene nuovamente sui divieti relativi al commercio di specie di uccelli viventi, prevedendo che il divieto di commercializzazione riguardi gli esemplari di tutte le specie di uccelli europei tutelati dalla direttiva 2009/147/UE (direttiva Uccelli) e non solo di quelle presenti in Italia, anche se importate dall'estero. La norma è volta a chiudere definitivamente il caso EU Pilot 5391/13/ENVI, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato all'Italia la non conformità alla direttiva 2009/147/UE della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nella parte in cui consente, non vietandolo espressamente, il commercio di esemplari di specie di uccelli non rientranti tra la fauna selvatica italiana, ma, comunque, oggetto di tutela da parte della stessa direttiva. La norma risulta necessaria per correggere un errore materiale che rende incoerente ed inapplicabile le modifiche introdotte alla legge n. 157 del 1992 da parte del decreto-legge n. 91 del 2014, non permettendo la chiusura formale del contenzioso.
  L'articolo 19 contiene una serie di modifiche puntuali alla disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (articoli 217-226 del codice ambientale – decreto legislativo n. 152 del 2006), al fine di superare i rilievi della Commissione europea (procedura n. 2014/2123) relativi al non corretto recepimento della cosiddetta direttiva imballaggi (direttiva 94/62/UE). In particolare, si amplia l'ambito di applicazione della disciplina, per far sì che nel novero dei soggetti coinvolti ricadano tutti i produttori o gli utilizzatori di imballaggi o rifiuti di imballaggio. Si stabilisce che la disciplina relativa alle modalità di progettazione e di produzione degli imballaggi si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea. Si introduce inoltre una disposizione finalizzata a garantire l'immissione sul mercato nazionale degli imballaggi conformi alla disciplina dettata dal codice ambientale e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE. Vengono poi modificate le definizioni di «riciclaggio organico» e di «accordo volontario» per renderle perfettamente aderenti alla corrispondenti definizioni contemplate dalla direttiva europea. Al fine di pervenire ad un recepimento più puntuale della direttiva in materia di requisiti essenziali per gli imballaggi, si modifica il comma 3 dell'articolo 226 del codice ambientale. Infine, viene corretto un errore materiale relativo agli obiettivi di riciclaggio per i materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio (da conseguire entro la fine del 2008), previsti nell'Allegato E alla Parte quarta del codice ambientale.
  L'articolo 20 reca disposizioni in materia di protezione civile, in attuazione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul meccanismo unionale di protezione civile. Al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia all'organizzazione della capacità europea di risposta emergenziale (EERC), il disegno di legge autorizza l'impiego di moduli, di mezzi, di attrezzature e di esperti qualificati del Servizio nazionale di protezione civile. Inoltre, si autorizza il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ad attivare e coordinare le predette risorse a seguito della richiesta di assistenza da parte del Centro di coordinamento europeo della risposta alle emergenze (ERCC). Infine, si consente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di avviare iniziative finalizzate ad attivare le misure rientranti nella capacità europea di risposta emergenziale anche stipulando apposite convenzioni ed accordi con amministrazioni ed organizzazioni.
  All'articolo 21, infine, il disegno di legge europea reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.Pag. 156
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 14 aprile 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.40.

Comunicazione della Commissione europea: Un piano di investimenti per l'Europa.
COM(2014)903 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013.
COM(2015)10 final.

(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione. – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in oggetto, rinviato nella seduta del 9 aprile 2015.

  Michele BORDO, presidente e relatore, tenuto conto dei rilievi formulati dai colleghi nella seduta dello scorso 9 aprile, ha predisposto una nuova proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 1), che illustra.

  Florian KRONBICHLER (SEL) formula, a nome del suo gruppo, una proposta alternativa di parere che si esprime in senso contrario (vedi allegato 2), in analogia con il parere formulato dal gruppo di SEL in Commissione Bilancio.

  Michele BORDO, presidente, avverte che la proposta alternativa di parere formulata dal gruppo di SEL sarà posta in votazione solo ove respinta quella del relatore.

  Roberto OCCHIUTO (FI-PdL), pur apprezzando la correttezza del parere formulato dal presidente, che si fa carico delle criticità emerse nel corso dell'esame degli atti, preannuncia il voto contrario del suo gruppo. Esprime, in particolare, perplessità sull'efficacia delle misure prospettate, e sull'effetto moltiplicatore che le risorse previste dovrebbero determinare.

  Vanessa CAMANI (PD) sulla base della medesima motivazione richiamata dal collega Occhiuto, esprime apprezzamento per la nuova proposta di parere formulata dal relatore, che sottolinea con chiarezza i profili critici delle misure prospettate. Ritiene infatti che quello in esame sia solamente uno dei diversi strumenti messi in atto dall'Unione europea con finalità di rilancio degli investimenti che, sebbene da solo non sufficiente, deve essere sostenuto.
  Per tale motivo, e nell'auspicio che il Piano possa ottenere i risultati auspicati, preannuncia il voto favorevole del gruppo del PD.

  Filippo GALLINELLA (M5S) osserva come alcuni dei rilievi formulati dal M5S siano stati recepiti nella nuovo proposta di parere, ma non sembra sia stata invece accolta la critica riguardante l'eccessiva discrezionalità nella selezione dei progetti da parte della task force per gli investimenti. È certamente opportuno rilanciare gli investimenti, ma occorre comprendere quali.
  Preannuncia pertanto il voto contrario del suo gruppo sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore.

  Cosimo PETRAROLI (M5S) rileva come il problema di una eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei progetti da finanziare si manifesti già. Richiama in proposito il pacchetto sull'Unione per l'energia, del quale la XIV Commissione ha avviato l'esame recentemente, nel quale si prevede un finanziamento con fondi FEIS di strutture per l'approvvigionamento di idrocarburi, a dimostrazione del fatto che queste risorse potranno essere destinate a Pag. 157progetti contrari alle esigenze di tutela della salute e dell'ambiente.

  Michele BORDO, presidente e relatore, prende atto della dichiarazione di voto del M5S; evidenzia tuttavia come la nuova proposta di parere formulata abbia recepito i rilievi formulati, sia con riguardo al sistema di governance del FEIS che con riferimento all'impatto ambientale dei progetti. Inoltre, tutte le osservazioni sono state espresse in forma di condizione, proprio al fine di dare maggiore incisività alla posizione della XIV Commissione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con condizioni formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.55.

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