CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 10 aprile 2015
422.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 4

SEDE REFERENTE

  Venerdì 10 aprile 2015. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 14.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, comunica che il deputato Roberto Simonetti ha cessato di far parte della Commissione ed è entrato a farne parte il deputato Stefano Borghesi.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.

(Esame e rinvio).

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame in sede referente del disegno di legge C. 2994, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», al quale sono abbinati d'ufficio i progetti di legge – identici o vertenti su materia identica – C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti. Soggiunge che resta ferma, ai sensi del comma 2 dell'articolo 77 del Regolamento, la possibilità per la Commissione di proporre e deliberare abbinamenti ulteriori, frutto di un'eventuale decisione discrezionale. Ricorda, altresì, che nella mattinata odierna si è concluso il ciclo di audizioni informali, su questioni relative ai progetti di riforma del sistema nazionale di istruzione, svolto nella sede della riunione congiunta degli Uffici di Presidenza delle Commissioni permanenti VII della Camera e 7a del Senato, precisando che sono stati ascoltati circa novanta soggetti interessati dalla potenziale Pag. 5applicazione dei suddetti provvedimenti per un complesso di circa 26 ore.

  Annalisa PANNARALE (SEL), chiesta la parola sull'ordine dei lavori, si rammarica che la Commissione inizi l'esame in sede referente in una composizione «decimata» dalla fatica – or ora compiutasi – nello svolgimento delle audizioni cui la presidente ha fatto riferimento e sottolinea come il suo gruppo avesse avanzato la sensata proposta di rinviare l'incardinamento del provvedimento alla prossima settimana. Prende quindi atto con disappunto di come – alla presenza di pochissimi componenti – la Commissione perseveri nell'intenzione di accelerarne i tempi di esame.

  Simona Flavia MALPEZZI (PD) comprende il disappunto della collega Pannarale, giacché il venerdì è pur sempre un giorno lavorativo e dovrebbe consigliare ai parlamentari la presenza nei lavori delle Commissioni. Tuttavia, l'incardinamento del disegno di legge della «Buona scuola» per oggi era stato deliberato dall'Ufficio di presidenza della Commissione già da ieri. Peraltro, tutti i gruppi sostengono che sia urgente intervenire nel settore della scuola tempestivamente, specie sul versante delle assunzioni, consentendo l'entrata in vigore della riforma entro l'inizio del prossimo anno scolastico. Le appare dunque singolare che poi si chieda di procrastinarne i tempi d'esame.

  Annalisa PANNARALE (SEL) deve replicare che, nelle condizioni attuali, la Commissione non sarebbe neanche in numero legale.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, osservato incidentalmente che durante le audizioni di stamane la presenza di deputati era consistente, assicura la deputata Pannarale che oggi non avranno luogo deliberazioni di alcun tipo.

  Maria COSCIA (PD), relatrice, afferma in via preliminare che si tratta di un provvedimento di grande respiro, sul quale auspica una discussione ampia e genuina, dalla quale possano emergere apporti migliorativi che le paiono, in alcuni passaggi, certamente necessari. Dopo l'ampio ciclo di audizioni che si sono concluse poco fa, rileva che il disegno di legge intende disciplinare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, dotando le scuole delle risorse umane, materiali e finanziarie, nonché della flessibilità, necessarie a realizzare le proprie scelte formative e organizzative. Tali obiettivi sono sintetizzati nell'articolo 1.
  L'impianto del disegno di legge è centrato sull'autonomia delle istituzioni scolastiche: un'autonomia sancita dalla nostra normativa tanti anni fa, a partire dall'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, cui sono seguite altre norme attuative, in particolare il regolamento. Ricorda che, nel corso di tutti questi anni, ci sono state fasi positive in direzione dell'attuazione dell'autonomia ma anche molte difficoltà e momenti di blocco o addirittura di ritorni indietro. I problemi principali sono stati, da un lato, il permanere di una visione culturale centralistica e burocratica e, dall'altra, il problema delle risorse sia di personale che finanziarie. Con il provvedimento in esame si avvia una fase nuova con una forte spinta verso la piena attuazione dell'autonomia così a lungo perseguita. Ricorda, poi, che nel corso delle audizioni, le associazioni degli studenti hanno richiesto di poter fruire di piani per l'offerta formativa adeguati alla realtà attuale. Ritiene, quindi, che questa istanza debba essere attentamente considerata, anche in funzione di favorire una preparazione idonea per gli studenti che intendano aspirare ai corsi di laurea ad accesso programmato e, in particolare, alla facoltà di medicina. Ricorda, inoltre, che gli stessi rappresentanti degli studenti hanno chiesto di esaminare con attenzione la possibilità che parrebbe prevista nel disegno di legge di stipulare contratti di apprendistato anche per coloro che abbiano compiuto i 15 anni, a fronte dell'obbligo scolastico, che permane a 16 anni.Pag. 6
  Evidenzia che i cardini del ragionamento sono rappresentati, come emerge dall'articolo 2, dall'istituzione dell'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali, dall'introduzione di criteri finalizzati a flessibilizzare e ad elevare la qualità dell'offerta formativa e della didattica, dal rafforzamento delle funzioni dei dirigenti scolastici e dall'introduzione della programmazione triennale dell'offerta formativa. Programmazione nell'ambito della quale le scuole indicheranno anche il fabbisogno di docenti e di strumenti necessari per realizzarla.
  In particolare, precisa che l'individuazione del fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia è finalizzato a garantire il buon andamento complessivo delle scuole con la piena utilizzazione delle risorse professionali dei docenti sia nelle classiche attività di didattiche che nelle nuove metodologie innovative, valorizzando per queste finalità il curriculum dei docenti. Viene previsto il potenziamento dell'offerta formativa per il raggiungimento di vari obiettivi didattici – fra i quali il potenziamento dell'insegnamento linguistico in italiano e in inglese, il potenziamento delle competenze matematiche, logiche e scientifiche, di musica e arte, diritto ed economia, digitali, e lo sviluppo delle discipline motorie – nonché per il raggiungimento di ulteriori obiettivi, quali l'apertura pomeridiana della scuola, il contrasto della dispersione scolastica e della discriminazione, l'incremento dell'alternanza scuola-lavoro, la riduzione del numero di alunni per classe, l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana per stranieri.
  Ricorda, quindi, che il Piano triennale è elaborato dal dirigente scolastico, sentiti il collegio dei docenti e il consiglio di istituto, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento. Per diventare efficace, il Piano deve essere valutato dall'Ufficio scolastico regionale e, poi, dal MIUR (al riguardo, segnala che per tali valutazioni non sono indicati termini), il quale verifica il rispetto degli obiettivi e stabilisce le risorse effettivamente destinabili alle infrastrutture materiali e il numero di posti dell'organico dell'autonomia attivabili. Il Piano – di cui si prevedono eventuali revisioni – è pubblicato nel Portale unico dei dati sulla scuola (di cui all'articolo 14), anche per consentire una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie. Su questo punto, come su altri, ritiene sia opportuna un'attenta riflessione sui compiti del dirigente e quelli degli organi collegiali, in coerenza con i principi delle responsabilità gestionali e delle funzioni di indirizzo.
  Dalla relazione illustrativa del disegno di legge si trae che il Piano triennale si aggiunge all'attuale POF: al riguardo, anticipa che ciò determinerebbe la coesistenza di due strumenti che, almeno in parte, avrebbero gli stessi contenuti. Segnala, inoltre, che occorrerà chiarire se, come si potrebbe intuire, anche le revisioni del Piano devono essere trasmesse all'Ufficio scolastico regionale e, poi, al MIUR.
  Ricorda che l'articolo 2 prevede, inoltre, l'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche per 126 milioni di euro annui dal 2016 al 2021. Anche su questo punto si avvia, dopo anni di tagli, un'importante inversione di tendenza.
  L'articolo 3 introduce un'importante innovazione di cui tanto si è parlato in questi anni: introdurre uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa, prevedendo la possibilità per gli studenti di scegliere insegnamenti opzionali, evidentemente finalizzati alla motivazione degli stessi negli apprendimenti. Introduce, inoltre, il curriculum dello studente, ove sarà documentato non solo il percorso di studi, ma anche lo svolgimento di esperienze formative (quali sport, attività culturali e di volontariato) in ambito extrascolastico. Tale strumento – che sarà inserito nel Portale unico – conterrà, cioè, tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.
  Aggiunge che l'articolo 3 affida al dirigente scolastico l'individuazione di percorsi formativi e iniziative dirette a valorizzare Pag. 7il merito scolastico e i talenti, utilizzando anche finanziamenti esterni, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni.
  Ricorda poi che l'articolo 4 intende rafforzare il collegamento fra scuola e mondo del lavoro. In particolare, introduce una previsione di durata minima dei percorsi di alternanza scuola-lavoro negli ultimi tre anni di scuola secondaria di secondo grado (almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionale e almeno 200 ore nei licei, a fronte di una media attuale di 95), prevede la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza anche con gli ordini professionali e con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale e dispone che l'alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche e anche con la modalità dell'impresa formativa simulata.
  Mettendo a regime, con alcune variazioni, la sperimentazione avviata con il decreto-legge n. 104 del 2013, l'articolo 4 prevede, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, la possibilità per gli studenti, a partire dal secondo anno della scuola secondaria di secondo grado, di svolgere periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato. Al riguardo, il testo reca un rinvio al decreto legislativo attuativo del Jobs Act, il cui testo, però, fa riferimento a contratti di apprendistato per gli studenti iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali. Si tratta di un aspetto molto delicato, che introduce un elemento da riconsiderare perché disattende i contenuti del decreto-legge n. 104 del 2013.
  Evidenzia, altresì, che l'articolo 5 prevede che il MIUR adotti il Piano nazionale scuola digitale, al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti. Dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della legge, le scuole promuovono azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti dal Piano. Dispone, inoltre, che, per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le scuole possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità, con la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti locali, università, associazioni, istituti tecnici superiori, imprese.
  Aggiunge che per l'attuazione delle finalità indicate, nel 2015 si utilizzano 90 milioni di euro delle risorse impegnate nel 2014, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e, dal 2016, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro.
  Segnala, inoltre, che l'articolo 6 definisce la composizione dell'organico dell'autonomia, aggiungendo alle categorie dei posti comuni e dei posti di sostegno la categoria dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. Individua, inoltre, il meccanismo per la determinazione della sua consistenza – da effettuare con cadenza triennale, anziché annuale –, oltre che per la sua ripartizione. In particolare, prevede che la consistenza è determinata tenendo conto del fabbisogno di posti indicati da ogni istituzione scolastica nel Piano triennale, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, e che il riparto fra le regioni è effettuato sulla base del numero di classi, nonché della presenza di aree interne, di aree a forte processo migratorio e di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. La dotazione assegnata a ciascuna regione è poi ripartita tra albi territoriali e, successivamente, tra scuole. Su tale base, i dirigenti scolastici attribuiscono i posti spettanti al personale iscritto nel relativo albo territoriale.
  Evidenzia che con questo articolo si concretizza il cosiddetto organico funzionale, definendo le risorse di personale docente in coerenza con il piano dell'offerta formativa e non più sull'organico di diritto e organico temporaneo di fatto. Sottolinea che si tratta di una importantissima innovazione, ma anche che, per rendere coerente questa impostazione, occorre chiarire che l'organico è un organico complessivamente funzionale e che non dovrà essere una giustapposizione tra posti comuni e posti per il potenziamento. Le Pag. 8scuole, cioè, dovranno poter utilizzare al meglio tutte le risorse professionali senza distinzione tra posti comuni e posti di potenziamento.
  Segnala, infine, che l'articolo 6 prevede che il dirigente scolastico utilizza il personale docente della dotazione organica dell'autonomia per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni, eventualmente integrando il trattamento stipendiale qualora il docente sia impiegato in un grado di istruzione superiore. Prevede, inoltre, che il medesimo personale è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili. Dalla formulazione testuale sembrerebbe, dunque, che i docenti della dotazione organica dell'autonomia sono utilizzati, in modo prioritario rispetto alle supplenze temporanee, per la copertura delle supplenze annuali. Precisa che si tratta di un aspetto sul quale un chiarimento sarebbe opportuno.
  Ricorda, poi, che l'articolo 7 stabilisce, anzitutto, che i ruoli dei docenti sono regionali e si articolano in albi territoriali – la cui ampiezza è definita dagli Uffici scolastici regionali, anche in funzione della popolazione scolastica –, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso, tipologie di posti. La nuova disciplina dell'iscrizione negli albi non si applica ai docenti già assunti a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del provvedimento, salvo che in caso di mobilità territoriale e professionale, ipotesi nella quale anche i medesimi docenti sono iscritti negli albi. Sul tema della mobilità segnala l'opportunità di verificare se vi siano i tempi tecnici per riaprire i termini per la mobilità e i trasferimenti per tutti i docenti già di ruolo, in caso contrario l'opportunità di prevedere un anno di transizione con incarichi provvisori.
  Il disegno di legge prevede altresì che, per la copertura dei posti assegnati alla scuola, il dirigente propone incarichi di docenza di durata triennale rinnovabili ai docenti iscritti negli albi territoriali, nonché «al personale docente di ruolo già in servizio presso altra istituzione scolastica». Testualmente sembrerebbe, dunque, che la proposta d'incarico possa essere formulata anche nei confronti di docenti già in servizio e non necessariamente a quanti abbiano fatto domanda di mobilità. Se questa interpretazione è corretta, precisa che è necessario, innanzitutto, un coordinamento con la previsione che la nuova disciplina di proposta di incarico da parte del dirigente non si applica ai docenti già assunti a tempo indeterminato, salvo che in caso di mobilità. È necessario, inoltre, un coordinamento anche con l'articolo 2, comma 13, e con l'articolo 6, comma 3, secondo periodo, laddove si stabilisce che il dirigente scolastico provvede alla copertura dei posti dell'organico con il personale iscritto negli albi. Inoltre, per evitare difficoltà in fase applicativa, è necessario un chiarimento più generale, ad esempio dal punto di vista del coordinamento fra il dirigente che propone l'incarico e il dirigente della scuola presso la quale il docente è già in servizio. Ancor più in generale, occorrerà chiarire come si coordini la previsione di attribuzione di incarichi triennali (seppur rinnovabili) con la previsione che destinatario di tali incarichi risulti personale assunto a tempo indeterminato. Anche in tal caso, occorre un chiarimento, a esempio, con riferimento all'eventualità di più proposte di incarico al medesimo docente da diversi dirigenti. I dirigenti dovranno rendere noti i criteri di selezione e gli incarichi conferiti. Inoltre, potranno utilizzare un docente di ruolo in classi di concorso diverse da quella per la quale è abilitato, purché «possegga titolo di studio valido all'insegnamento». Sul punto ritengo sia opportuna una riflessione attenta circa l'opportunità di definire anche criteri di carattere generale da indicare ai dirigenti per l'individuazione dei docenti da reperire.
  Ricorda, inoltre, che l'articolo 7 prevede che il dirigente possa derogare ai parametri sul numero di alunni per classe. In relazione alle nuove competenze assegnate, si prevede un incremento, a decorrere dall'anno scolastico 2015 del 2016, del Pag. 9Fondo unico nazionale, pari a 12 milioni di euro per il 2015 e a 35 milioni di euro annui dal 2016.
  Infine, si prevede che, in attesa della revisione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, la medesima valutazione tiene conto della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  80 del 2013, nonché dei criteri utilizzati per la scelta, la valutazione e la valorizzazione dei docenti e dei risultati dell'istituzione scolastica.
  Occorrerà poi riflettere sull'opportunità di rafforzare l'organico degli ispettori, onde sostenere i dirigenti scolastici nei percorsi di autovalutazione e di valutazione.
  Venendo quindi al fondamentale aspetto del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, evidenzia anzitutto come l'articolo 8 autorizzi il MIUR ad attuare, per l'anno scolastico 2015-2016, un piano rivolto ai vincitori del concorso del 2012 e agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (d'ora innanzi GAE), che presentino domanda. Le pare un profilo di enorme rilievo politico, giacché per la prima volta in molti anni il Governo stanzia risorse aggiuntive invece che decidere tagli lineari nel settore della scuola.
  In particolare, ai fini dell'attuazione del piano, si prevede che, in prima applicazione, l'organico dei posti comuni e dei posti di sostegno (per scuola dell'infanzia, primaria e secondaria) è determinato, secondo la procedura ordinaria (articolo 6, commi 4 e 5), entro il 31 maggio 2015, mentre i posti per il potenziamento dell'offerta formativa sono «istituiti» solo presso la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, «tenuto conto delle esigenze di potenziamento dell'organico funzionale calcolato in conformità ai criteri ed obiettivi di cui all'articolo 2».
  La formulazione letterale lascerebbe intuire che, ai fini del piano, l'individuazione della consistenza organica dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa (previsti limitatamente alla scuola primaria e secondaria) sarà operata – in deroga a quanto dispone l'articolo 6, comma 4 – direttamente dal MIUR, senza tenere conto delle indicazioni di fabbisogno avanzate dalle singole scuole.
  Sul punto è, peraltro, necessario un chiarimento, anche in relazione a quanto prevede l'articolo 2, comma 13, in base al quale anche per l'anno scolastico 2015-2016 il dirigente scolastico predispone una stima del fabbisogno di docenti da destinare all’(intero) organico dell'autonomia. Con riguardo al meccanismo di assunzione, il comma 2 stabilisce che i vincitori del concorso 2012 e gli iscritti nelle GAE sono «assunti a tempo indeterminato» e «inseriti negli albi» territoriali. In realtà, ciò avviene all'esito dell'intera procedura descritta ai commi 4 e seguenti.
  Più precisamente, il comma 4 dispone che, alla copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, si provvede secondo questo ordine: 1) assunzione dei vincitori del concorso 2012, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento; 2) assunzione degli iscritti nelle GAE, nell'ambito della provincia nella cui graduatoria sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento, eventualmente incrementato dei posti rimasti vacanti e disponibili al termine della fase precedente; 3) assunzione dei restanti vincitori del concorso 2012, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle due fasi precedenti, a livello nazionale; 4) assunzione dei restanti iscritti nelle GAE, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle tre fasi precedenti, a livello nazionale.
  Il comma 5 dispone che (tutti) i soggetti interessati «possono» esprimere l'ordine di preferenza tra tutti gli albi territoriali. Nell'ambito degli albi indicati, i soggetti sono assunti prioritariamente – se in possesso del relativo titolo di specializzazione – sui posti di sostegno o, in subordine, a partire dalla classe di concorso per la quale si possiede maggior punteggio. A parità di punteggio, la priorità è data al grado di istruzione superiore. In caso di Pag. 10indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all'assunzione.
  Al riguardo, evidenzia che l'indicazione dell'ordine di preferenza tra tutti gli albi territoriali sembrerebbe configurarsi come necessaria (e non meramente possibile) per il corretto funzionamento del meccanismo di attribuzione dei posti.
  Infatti, a esempio, gli albi territoriali afferenti alla regione (o alla provincia) cui si riferiscono le graduatorie di merito (o le GAE) dei soggetti interessati alla prima o alla seconda fase potrebbero essere più di uno. D'altro canto, l'obbligo di specificare in domanda gli albi territoriali discende anche dalla previsione in base alla quale «in caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procedere all'assunzione». Segnala, infine, che è necessario sopprimere le parole «o grado d'istruzione», dal momento che il punteggio è attribuito a ciascun soggetto con riferimento (solo) alle classi di concorso.
  Nello stesso ambito, inoltre, il comma 6 prevede che, ai fini di una maggiore fungibilità del personale assunto e di una limitazione al ricorso a contratti a tempo determinato, nella fase di assegnazione degli incarichi si utilizza personale docente (di ruolo) in classi di concorso diverse da quelle per la quale possiede l'abilitazione, purché in possesso di titolo di studio valido all'insegnamento. Sembrerebbe trattarsi di un criterio per le assunzioni ulteriore rispetto a quelli indicati, secondo un preciso ordine di priorità, al comma 5. Occorrerebbe, peraltro, chiarire come si coordinino le previsioni dei commi 5 e 6 e, in particolare, se il criterio indicato al comma 6 operi in via residuale.
  Ricorda, inoltre, che l'articolo 8 prevede l'accettazione espressa della proposta di assunzione da parte dei soggetti interessati. In caso di mancata accettazione, costoro non possono essere oggetto di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario.
  Vi sono tuttavia diversi punti da chiarire.
  A esempio, le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi della procedura, facendo sorgere dubbi in merito a che cosa accada in seguito, con particolare riferimento alla permanenza di posti vacanti e disponibili.
  Al contempo, peraltro, il disegno di legge dispone che alla copertura dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa rimasti vacanti all'esito del piano di assunzioni non si provvede con incarichi a tempo determinato, fino al successivo ciclo di determinazione dei fabbisogni. La relazione illustrativa evidenzia, viceversa, che i suddetti posti sono soppressi.
  Ricorda che ulteriori disposizioni dell'articolo 8 riguardano le graduatorie esistenti. In particolare, si prevede che, dal 1o settembre 2015, perdono efficacia ai fini delle assunzioni con contratti di qualsiasi tipo e durata (dunque, anche per le supplenze), per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, le graduatorie di merito del concorso pubblico del 2012 e le graduatorie ad esaurimento del personale docente. Inoltre, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente al 2012 per il reclutamento del personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.
  Con riferimento alla perdita di efficacia delle graduatorie del concorso del 2012 a partire dal 1o settembre 2015, segnala che è necessario un chiarimento in relazione al fatto che il decreto ministeriale c.d. Giannini n.  356 del 2014 aveva previsto che gli idonei hanno titolo ad essere destinatari di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori.
  Rileva, inoltre, che l'articolo 8 prevede che la prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente «ed educativo» – comprendente i soggetti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento – continua ad esplicare la propria efficacia (ai fini del conferimento delle supplenze) fino all'anno scolastico 2016-2017 incluso, limitatamente ai soli soggetti Pag. 11ivi iscritti alla data di entrata in vigore del provvedimento, non assunti a seguito del piano straordinario.
  Un ulteriore chiarimento è necessario a proposito del riferimento al personale educativo, considerato che non si prevede la perdita di efficacia per le graduatorie ad esaurimento di tale personale (né il medesimo è destinatario del piano straordinario di assunzioni).
  L'articolo 8 prevede che, a regime, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale – ad eccezione di quello della scuola dell'infanzia e del personale educativo (al quale ultimo, invece, si fa riferimento nell'articolo 21) – avverrà esclusivamente mediante concorso pubblico nazionale, su base regionale, per titoli ed esami. Le relative graduatorie di merito resteranno valide fino all'approvazione della successiva graduatoria e, comunque, non oltre tre anni.
  Ricorda, poi, che nel corso delle audizioni sono emerse varie problematiche che riguardano il piano assunzionale e gli incarichi di docenza annuali, che si dovranno, ovviamente, valutare con attenzione. Tra questi segnala, in particolare, il tema dei docenti presenti nelle graduatorie d'istituto.
  Annunzia di non poter condividere la proposta di stralcio dell'articolo 8 che risulta già depositata e cui si è fatto ripetuto riferimento nel corso delle audizioni informali, in quanto tale approccio non sarebbe coerente con la necessità di cambiamento dell'intero quadro di riferimento: nonostante il numero di docenti che si intende assumere a tempo indeterminato sia di ben oltre 100.000 unità, non si può concentrare l'attenzione del Parlamento solo su questa importante iniziativa.
  L'articolo 9 concerne il periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, cui è subordinata l'effettiva immissione in ruolo. Al riguardo, specifica che, dei 180 giorni necessari per la validità dell'anno, almeno 120 devono riguardare attività didattiche, e prevede che la valutazione è effettuata dal dirigente scolastico, sulla base di un'istruttoria del docente al quale lo stesso dirigente affida le funzioni di tutor, sentiti il Collegio dei docenti e il Consiglio di istituto. Rispetto alla legislazione vigente, in particolare, non c’è alcun riferimento al ruolo del Comitato per la valutazione del servizio.
  Osserva che i criteri e gli obiettivi della valutazione, nonché le modalità per la valutazione del grado di raggiungimento degli stessi e le attività formative sono individuati con decreto ministeriali, anche prevedendo verifiche e ispezioni in classe. In caso di valutazione negativa, il dirigente provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso. Rispetto alla legislazione vigente, in particolare, non è prevista, in caso di esito negativo, la concessione della proroga di un altro anno scolastico, per acquisire maggiori elementi di valutazione. Con riferimento a questo articolo, segnala che occorre coordinare meglio le novità proposte con quanto previsto a legislazione vigente.
  Aggiunge che l'articolo 10 prevede l'istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo – che ha un valore nominale di 500 euro annui – da utilizzare per acquisti o iniziative di carattere culturale e, a tal fine, autorizza una spesa di 381 milioni di euro annui. Inoltre, prevede l'adozione, ogni tre anni, di un Piano nazionale di formazione per gli stessi docenti. Docenti per i quali la formazione in servizio – che sarà definita dalle singole scuole sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano e in coerenza, fra l'altro, con i Piani di miglioramento adottati nell'ambito della fase di autovalutazione, – sarà obbligatoria. A tal fine, dal 2016 è autorizzata una spesa di 40 milioni di euro annui.
  L'articolo 11 – dal canto suo – prevede l'istituzione nello stato di previsione del MIUR, a decorrere dal 2016, di un nuovo fondo, dotato di uno stanziamento di 200 milioni di euro annui, destinato alla valorizzazione del merito del personale docente di ruolo. Il fondo è ripartito a livello territoriale e fra le istituzioni scolastiche con decreto ministeriale, in proporzione alla dotazione organica dei docenti. L'assegnazione Pag. 12delle risorse ai docenti sarà operata dal dirigente scolastico, sentito il Consiglio di istituto, sulla base della valutazione dell'attività didattica. Segnala che di dovrà valutare l'opportunità di specificare i criteri generali di assegnazione delle risorse ai docenti e riflettere se il decreto ministeriale sia lo strumento più idoneo per operare la ripartizione fra le singole istituzioni scolastiche.
  L'articolo 12 stabilisce a sua volta il divieto, per i contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili (supplenze annuali), di superare la durata di 36 mesi, anche non continuativi. Si tratta, come noto, di una tematica molto delicata sulla quale è di recente intervenuta la Corte di giustizia dell'UE. Inoltre, istituisce un Fondo per i risarcimenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, con la dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Segnala che anche su questo punto occorre una attenta riflessione.
  Osserva che l'articolo 13 prevede la possibilità, per il personale scolastico, che si trovi in posizione di comando, distacco, o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della legge, di transitare nei ruoli dell'Amministrazione di destinazione.
  Rileva quindi che l'articolo 14 prevede l'istituzione del Portale unico dei dati della scuola, nonché di un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza alle scuole nella risoluzione di problemi connesse alla gestione amministrativa e contabile. Per tale articolo segnala che il riferimento al decreto-legge n. 200 del 2008 – per il quale la pertinenza era ravvisabile nell'articolo 1, commi 1, 2 e 3, recanti misure in materia di semplificazione normativa, riferite per lo più alla fase di avvio del portale Normattiva – appare ormai superato a seguito dell'abrogazione disposta dalla legge di stabilità 2014.
  Gli articoli da 15 a 17 recano agevolazioni fiscali. In particolare, l'articolo 15 include le scuole statali e paritarie tra i destinatari del 5 per mille, a decorrere dal 2016, prevedendo che nella dichiarazione dei redditi i contribuenti indicano la scuola alla quale devolvere la somma. La quota di risorse attribuita alle istituzioni scolastiche a seguito del riparto delle somme complessivamente assegnate per il finanziamento del cinque per mille (stabilito in euro 500 milioni annui a decorrere dal 2015) è iscritta nel Fondo per il funzionamento e destinata alle singole istituzioni beneficiarie in maniera proporzionale alle scelte espresse.
  L'articolo 16 istituisce, sul modello dell’Art-Bonus, un credito d'imposta del 65 per cento per 2015 e 2016 e del 50 per cento per il 2017 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l'occupabilità degli studenti. Il credito non è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese. Segnala che occorrerebbe specificare le fattispecie di non cumulabilità e, in particolare, chiarire se l'agevolazione è cumulabile con quella prevista all'articolo 17. Quest'ultimo introduce una detrazione IRPEF, per un importo annuo non superiore a 400 euro per studente, per le spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Rimane ferma la detrazione per le erogazioni finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa, che non è cumulabile con la detrazione delle spese per la frequenza.
  Rileva che gli articoli da 18 a 20 recano disposizioni in materia di edilizia scolastica. In particolare, l'articolo 18 prevede l'emanazione di un avviso pubblico per l'elaborazione di proposte progettuali per la realizzazione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'incremento dell'efficienza energetica e caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento. Le proposte progettuali presentate sono esaminate da una Commissione di esperti, cui partecipa anche la Struttura di missione per l'edilizia scolastica costituita presso la Presidenza del Consiglio, per individuare soluzioni progettuali, sulla base delle quali gli enti locali interessati presentano un progetto per la realizzazione di una nuova scuola Pag. 13alla regione. La regione seleziona la migliore proposta e la trasmette al MIUR per l'assegnazione del finanziamento. Per la realizzazione delle scuole è utilizzata quota parte della somma, fino ad 300 milioni di euro, che, in base all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'INAIL destina, nel triennio 2014-2016, all'edilizia scolastica.
  Osserva che l'articolo 19 reca disposizioni attinenti alle competenze dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica – al quale, in particolare, sono affidati compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi – e prevede un piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica 2015-2017, al quale sono destinate risorse già stanziate e non utilizzate, ovvero economie realizzate. Reca, inoltre, in particolare, misure per l'accelerazione di procedure e una riduzione delle sanzioni per gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità 2014 e hanno sostenuto, in tale anno, spese per l'edilizia scolastica.
  L'articolo 20 autorizza la spesa di 40 milioni di euro per il 2015 per il finanziamento di indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici.
  Rileva quindi che l'articolo 21 reca una delega al Governo per adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema scolastico (e, in parte, del sistema terziario). Al riguardo segnala, preliminarmente, in linea generale, che occorre specificare e declinare meglio i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega che nel testo, in vari casi, si presentano come semplici obiettivi. Occorre, inoltre, riflettere sull'opportunità di rilegificare ambiti che attualmente sono disciplinati con regolamenti governativi o ministeriali, o con regolamenti di delegificazione o, addirittura, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  In particolare, oltre che la redazione di un nuovo testo unico delle disposizioni in materia di istruzione, gli ambiti di intervento attengono a: 1) autonomia scolastica; 2) abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, da conseguire all'interno del percorso universitario – con superamento dell'attuale TFA – svolgendo, durante lo stesso, un periodo di tirocinio professionale (si prevede, inoltre, il riordino delle classi di concorso); 3) dirigenti scolastici, per i quali, anzitutto, si prevede l'assunzione attraverso concorsi pubblici nazionali per titoli ed esami di candidati in possesso di competenze didattiche, manageriali e organizzative. Segnala che occorre chiarire se si intenda sostituire la previsione di un corso-concorso nazionale con la previsione di un concorso nazionale, ovvero se, ferma restando la previsione primaria vigente, si intenda sostituire al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione delle modalità di svolgimento della procedura un decreto legislativo e che ulteriori ambiti della delega riguardano l'aggiornamento e la valutazione; 4) diritto all'istruzione degli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali, in particolare ridefinendo il ruolo dei docenti di sostegno e i criteri di assegnazione degli stessi, individuando i livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali e gli indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica, rivedendo le modalità e i criteri relativi alla certificazione e all'iter diagnostico; 5) governance della scuola e organi collegiali. Gli obiettivi sono, tra gli altri: l'adozione, da parte di ogni scuola, di uno statuto e l'attribuzione della potestà regolamentare per l'organizzazione interna; la distinzione fra funzioni di indirizzo generale, di gestione e didattico-progettuali e la definizione di nuovi criteri di composizione degli organi; l'attribuzione della capacità di rappresentanza alle reti di scuole; la revisione degli organi collegiali sia a livello nazionale che territoriale; la previsione di organi rappresentativi a livello nazionale, regionale e territoriale, di supporto alle scuole e di monitoraggio dell'azione delle stesse. Su quest'ultimo obiettivo, sembrerebbe opportuna un'esplicitazione; 6) percorsi dell'istruzione professionale, rivedendo indirizzi, Pag. 14articolazioni ed opzioni e potenziando le attività didattico-laboratoriali. Segnala, però, che non sono individuati i criteri direttivi per il raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, che viene richiamato, e che si tratta di un ambito attualmente regolato sulla base di un'intesa con la Conferenza unificata; 7) istituti tecnici superiori, intervenendo, fra gli altri, su aspetti relativi all'accesso, alla quota premiale, alla semplificazione di alcune procedure; 8)sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, in particolare definendo i livelli essenziali delle prestazioni – per il cui raggiungimento si prevede l'approvazione e il finanziamento di un Piano di azione nazionale – nonché le funzioni dei diversi livelli di governo, ed escludendo i servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale; 9) definizione dei livelli essenziali del diritto allo studio. Al riguardo segnala che, come facemmo per la definizione dei livelli essenziali del diritto allo studio degli studenti universitari con l'articolo 5 della legge n. 240 del 2010, dovremo definire i principi e criteri direttivi; 10) ausili digitali per la didattica, in particolare definendo le finalità dell'identità e del profilo digitale di studenti e personale della scuola e le relative modalità di gestione, con la individuazione dei criteri per la tutela della riservatezza dei dati personali (aspetto per il quale dovremo prevedere il parere del Garante); 11) scuole italiane all'estero, con riferimento, in particolare, agli aspetti relativi al personale; 12) modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti e modalità di svolgimento degli esami di Stato: è un ambito per il quale non sono indicati principi e criteri direttivi. In primis, non è indicato se si intende fare riferimento solo agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado o anche a quelli degli istituti di istruzione secondaria di primo grado. Inoltre, dato l'utilizzo non univoco, nella legislazione vigente, dei termini «alunno» e «studente», non è chiaro se ci si intenda riferire anche a chi frequenta la scuola primaria. Solo la relazione illustrativa evidenzia che «si intende valorizzare il carattere formativo della valutazione in tutti i cicli di istruzione».
  Osserva che l'articolo 22 prevede deroghe alla normativa vigente. In particolare, dispone che per l'adozione degli atti normativi attuativi non è richiesto il parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola. Ciò è determinato, in base alla relazione illustrativa, dal fatto che il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) non è ancora costituito. Ma, poiché le elezioni per il CSPI sono state indette per il 28 aprile 2015, occorrerebbe un chiarimento. Inoltre, dispone che, limitatamente all'anno scolastico 2015 del 2016, per la determinazione dell'organico dell'autonomia non è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari e che le norme recate dal testo sono inderogabili: pertanto, le norme e le procedure contrastanti contenute nei contratti collettivi, sono inefficaci.
  L'articolo 23 abroga alcune previsioni vigenti incompatibili con le novità proposte. Peraltro, molte altre abrogazioni sarebbero necessarie. Infine, l'articolo 24 individua i limiti di spesa dell'incremento della dotazione organica del personale docente a decorrere dall'anno scolastico 2015 del 2016, istituendo nello stato di previsione del MIUR il «Fondo ’La Buona Scuola’ per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» e individuando la copertura finanziaria degli oneri recati dal testo, prevedendo, infine, la costituzione di un comitato di verifica tecnico-finanziaria.
  Concludendo, ribadisce l'auspicio che la Commissione svolga una discussione ampia e scevra da pregiudizi, centrata sul merito dei problemi alla ricerca di un confronto costruttivo che porti a soluzioni condivise da uno schieramento più ampio possibile.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che – secondo le intese e il calendario della prossima settimana predisposto Pag. 15in esito all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – l'esame è sospeso e il suo seguito avrà luogo a partire dalla seduta di martedì 14 aprile 2015, alle ore 9. Resta evidente che il calendario adottato potrà subire aggiustamenti alla luce delle decisioni della Conferenza dei presidenti di gruppo.

  La seduta termina alle 15.20.