CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 aprile 2015
420.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 66

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 aprile 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della Sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012.
C. 2796 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe ZAPPULLA (PD), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla III Commissione sul disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della Sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012.
  Rileva preliminarmente che l'Ufficio per l'Europa, istituto specializzato delle Nazioni Unite, creato nel 1948 e responsabile della salute pubblica nel sistema ONU, è uno dei sei Uffici regionali, attivi nelle macroaree di riferimento, che opera, nell'ambito dell'OMS, in 53 paesi, attraverso un vasto staff di esperti impegnati nella sede principale di Copenaghen, in 5 centri tecnici e in 29 uffici nazionali situati in vari Paesi membri.
  Segnala, quindi, che l'Accordo in esame è inteso a rinnovare un precedente accordo, con validità decennale, stipulato nel gennaio 2001 tra il Governo italiano, cofirmataria Pag. 67la Regione Veneto, e l'Ufficio regionale europeo dell'Organizzazione mondiale della Sanità, la cui ratifica è stata autorizzata dalla legge 15 gennaio 2003, n. 12. Tale precedente Accordo era teso ad istituire l'Ufficio regionale dell'OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con sede a Venezia, destinato ad attività di promozione della salute.
  L'Ufficio di Venezia in questione è, dunque, uno dei centri tecnici dell'Ufficio per l'Europa, che ha il compito principale di promuovere la piena integrazione, nelle strategie di sviluppo dei Paesi della Regione europea dell'OMS, delle determinanti sociali ed economiche della salute.
  Fa presente che l'Accordo di rinnovo in esame è stato stipulato nel novembre del 2012 a seguito dello svolgimento della sessantaduesima sessione del Comitato regionale europeo dell'OMS, che ha visto l'adozione, da parte dei cinquantatre Stati membri della Regione europea dell'OMS, di una nuova politica europea per la salute e il benessere, denominata Salute 2020. Il documento da un lato fornisce una piattaforma europea per rafforzare e sistematizzare le conoscenze in materia di salute e dei suoi fattori determinanti, e dall'altro delinea il quadro di riferimento nell'ambito del quale l'OMS fornisce assistenza tecnica e supporto ai decisori politici. Era, infatti, emersa in quella sede l'esigenza di attribuire un maggior rilievo alle tradizionali aree operative dell'Ufficio OMS di Venezia, individuato come elemento centrale per il raggiungimento di due obiettivi strategici indicati dal documento: il miglioramento della salute della popolazione e la parallela riduzione delle differenze territoriali, nonché l'ottimizzazione del sistema di governance della salute. L'OMS/EURO e il Governo della Repubblica italiana hanno così concordato di mantenere l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con sede a Venezia, Italia, per un ulteriore periodo iniziale di cinque anni a partire dal 1 giugno 2013, ulteriormente rinnovabile per un periodo di cinque anni.
  Sottolinea che in data 4 febbraio 2014 il Governo italiano, l'OMS/EURO e la regione Veneto hanno sottoscritto – nelle forme previste dall'articolo 11, comma 5, dell'Accordo medesimo – un emendamento all'Accordo del 23 novembre 2012 in esame che ne modifica l'articolo 4, rubricato «Contributo del Ministero della salute della Repubblica italiana e della Regione Veneto». Ai sensi di tale emendamento, il contributo annuo fornito dal Ministero della salute all'OMS/EURO ammonterà a 540.000 euro, con una riduzione del 10 per cento rispetto alla quota prevista nel testo originario dell'Accordo.
  Passando ad esaminare il contenuto dell'Accordo, rileva che esso si compone di un preambolo, undici articoli, due Allegati ed un emendamento, al quale si è già fatto cenno. L'Allegato I individua le principali aree di attività dell'Ufficio di Venezia e l'Allegato II è dedicato al Piano d'azione per il biennio 2013-2014.
  Fa notare, quindi, che l'articolo 1 definisce la struttura organizzativa dell'Ufficio OMS di Venezia, disciplinando la denominazione, la nomina del Capo dell'Ufficio e il personale che a regime ha una consistenza di 12 unità equivalenti tra posizioni professionali ed amministrative compatibilmente con la disponibilità di fondi. Si prevede, inoltre, un Liason Board, incaricato di esaminare con cadenza almeno annuale il profilo dell'Ufficio OMS di Venezia, le principali questioni di natura legale e relative all'Accordo con le istituzioni ospitanti ed ogni parere scientifico nel rispetto del piano di attività dell'Ufficio di Venezia; il Board sarà composto di tre membri, provenienti dal Ministero della salute, dalla Regione Veneto e dall'Ufficio regionale OMS di Copenaghen, che resteranno in carica per la durata dell'Accordo.
  Osserva che l'articolo 2 delinea le principali aree di attività dell'Ufficio, che consistono, oltre che nei programmi di informazione ed educazione alla salute, in compiti di monitoraggio, analisi e sistematizzazione, nonché in attività di collaborazione e assistenza tecnica, mentre l'articolo 3 regolamenta le strutture dell'Ufficio OMS di Venezia per quanto concerne la sede, messa a disposizione dalla regione Pag. 68Veneto, e gli obblighi conseguenti ad ipotesi di trasferimento di tale sede all'interno o all'esterno della Regione Veneto; in tale ultima ipotesi, l'Accordo sarà da intendersi decaduto.
  Fa presente che l'articolo 4 riguarda i contributi finanziari all'OMS/EURO da parte del Ministero della salute e della Regione Veneto, che, per effetto dell'emendamento già ricordato, sono pari rispettivamente a 540.000 e 300.000 euro. Segnala, al riguardo, che tali contributi saranno utilizzati esclusivamente per coprire i costi relativi al personale impiegato nell'Ufficio OMS di Venezia ed i costi di realizzazione dei programmi e delle attività operative.
   Segnala che l'articolo 5 regolamenta l'aspetto relativo al personale dell'Ufficio OMS di Venezia, ivi incluso il personale eventualmente comandatovi, che sarà sottoposto alle normative e alle regolamentazioni dell'OMS sul personale, avrà lo status e i diritti del personale dell'OMS e sarà equiparato ai funzionari dell'OMS ai fini dell'applicazione delle immunità e dei privilegi concessi per il libero esercizio delle proprie funzioni. In particolare, si dispone che l'assunzione e la gestione del personale dell'Ufficio OMS di Venezia avverranno in conformità con i regolamenti, le normative e le procedure dell'OMS. Ulteriori unità di personale potranno essere comandate dal Governo italiano, da altri Stati membri, dalla Regione Veneto e da altre Regioni. È inoltre prevista la possibilità dell'assegnazione di borsisti, collaboratori di livello professionale associati e tirocinanti nonché di scambi di personale (sia esso professionale o amministrativo) fra l'OMS/EURO e l'Ufficio OMS di Venezia (senza alcun onere aggiuntivo per il Ministero della salute e per la regione Veneto). Con riferimento al personale comandato, nella relazione illustrativa viene precisato che si tratta di personale seconded, cioè personale distaccato con spese a carico dell'amministrazione di appartenenza.
  Rileva, quindi, che l'articolo 6 disciplina la contabilità e la rendicontazione delle transazioni finanziarie nonché l'acquisizione di ulteriori contributi, mentre l'articolo 7 si riferisce alla collaborazione tra l'Ufficio OMS di Venezia e le istituzioni italiane con particolare riguardo al coinvolgimento dell'Ufficio in attività di livello sub-nazionale, nazionale e internazionale promosse dal Ministero della salute, in linea con il Piano sanitario nazionale e in conformità con le competenze dell'Ufficio stesso.
  Segnala, quindi, che l'articolo 8 tocca, seppur marginalmente, gli ambiti di competenza della Commissione, nella parte in cui prevede i privilegi e le immunità dell'Ufficio OMS di Venezia, per la sua gestione e le sue strutture, proprietà, finanziamenti, beni, archivi, comunicazioni e personale, stabilendo che essi saranno regolati dalla Convenzione sui privilegi e le immunità delle agenzie specializzate e dal relativo Allegato VII, adottati dalla prima Assemblea mondiale della sanità dell'OMS il 17 luglio 1948, a cui l'Italia ha aderito, per quanto concerne l'OMS, il 30 agosto 1985.
  Fa poi presente che l'articolo 9 fa riferimento al piano di lavoro dettagliato relativo al primo biennio di attività nell'ambito della durata dell'Accordo, nonché ad una previsione delle principali aree di attività per il periodo coperto dall'Accordo, rispettivamente contenuti negli Allegati I e II, mentre l'articolo 10 prevede la valutazione, ogni due anni, delle attività dell'Ufficio di Venezia, effettuata sulla base di relazioni presentate all'OMS/EURO, in conformità con le procedure dell'OMS. L'articolo 11, infine, detta le disposizioni finali relative all'entrata in vigore, all'attuazione e alla modifica dell'Accordo. Passando quindi a esaminare il contenuto del disegno di legge di ratifica, dopo aver rilevato che i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica del Trattato e l'ordine di esecuzione dello stesso, segnala che l'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo: il comma 1 prevede un onere di 540.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018 al quale si farà fronte con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie. Pag. 69Fa presente che l'articolo 4 stabilisce quindi che il contingente massimo di personale che può essere distaccato all'Ufficio OMS/Euro di Venezia, previsto dall'articolo 5 dell'Accordo, è di due unità, mentre l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In conclusione, valutati i profili di interesse della Commissione, che attengono essenzialmente alla disciplina dei rapporti di lavoro, ritiene che si possa esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento in esame, riservandosi di valutare eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

  Irene TINAGLI (PD) chiede al relatore talune delucidazioni in ordine alle parti del provvedimento di diretta competenza della Commissione.

  Giuseppe ZAPPULLA (PD), relatore, richiamando il contenuto degli articoli 1, 4, 5 e 8 dell'Accordo in questione, nonché l'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, fa notare che le norme di interesse della Commissione concernono, in gran parte, i profili organizzativi dell'Ufficio OMS di Venezia, con particolare riferimento alla disciplina del suo personale, alle sue modalità di assunzione, di gestione e comando, nonché all'applicazione delle immunità e dei privilegi per il libero esercizio delle sue funzioni e all'individuazione dei relativi oneri.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.
C. 2977 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.
Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

  Cesare DAMIANO, presidente, fa presente che la Commissione procederà all'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge europea 2014 e della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013. Al riguardo, ricorda che la Commissione esamina le parti di sua competenza del predetto disegno di legge europea, assegnato in sede referente alla XIV Commissione, e conclude tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione; gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione sono trasmessi, unitamente alla relazione stessa, alla XIV Commissione, che dovrà a sua volta approvarli, potendo respingerli esclusivamente per motivi di compatibilità comunitaria o di coordinamento generale: a tal fine, gli emendamenti presentati in Commissione saranno sottoposti al vaglio preventivo della presidenza della Commissione, sulla base delle specifiche regole di ammissibilità. Come già rilevato, ricorda altresì che, congiuntamente al disegno di legge europea, la Commissione esamina anche le parti di sua competenza della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 e conclude tale esame con l'approvazione di un parere. Avverte, pertanto, che, al fine di consentire la conclusione dell'esame da parte della Commissione entro la prossima settimana, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge europea in esame, per le parti di competenza della XI Commissione, è stato fissato per le ore 12 di venerdì 10 aprile.

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  Anna GIACOBBE (PD), relatrice, ricorda che il disegno di legge europea, di cui oggi la Commissione avvia l'esame con riferimento al provvedimento riferito all'anno 2014, costituisce lo strumento normativo che, nell'ambito del nuovo sistema legislativo individuato dalla legge n. 234 del 2012, è volto a modificare o abrogare disposizioni statali in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ovvero oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché ulteriori disposizioni necessarie per dare attuazione ad atti dell'Unione europea o trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea, ovvero disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo nei confronti delle Regioni. Tale strumento si affianca al disegno di legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive dell'Unione europea, che, in questa occasione, è stato presentato separatamente al Senato in data 5 febbraio 2015 (disegno di legge S. 1758), dove è attualmente in corso di esame. La Commissione è chiamata, altresì, ad esaminare congiuntamente, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, le parti di propria competenza della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013, concludendo tale esame con l'approvazione di un parere.
  Con riferimento a quest'ultimo documento, osserva che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012, la relazione viene trasmessa al Parlamento entro il 28 febbraio di ogni anno, con riferimento all'anno precedente. Anche in considerazione delle procedure parlamentari previste per il suo esame, tuttavia, la relazione consultiva relativa all'anno 2013 perviene all'attenzione della nostra Commissione in un momento in cui la sua funzione di controllo rispetto agli indirizzi formulati, anche in vista della fissazione di nuovi obiettivi da perseguire in ambito europeo risulta sensibilmente affievolita. Basti considerare la circostanza che il documento presentato si riferisce ad attività svolte all'inizio di questa legislatura, in presenza di un diverso Esecutivo, prima ancora dell'avvio del semestre italiano di Presidenza dell'Unione. Sembra, pertanto, opportuno sollecitare una riflessione sulle modalità di esame della Relazione consultiva al fine di assicurarne una più tempestiva discussione in sede parlamentare e, conseguentemente, valorizzarne l'utilizzo in funzione dello svolgimento dell'attività di indirizzo e controllo nei confronti dell'Esecutivo.
  Alla luce di queste premesse, preannuncia che non si soffermerà in modo dettagliato sui contenuti della relazione, segnalando che essa, riprendendo l'impianto seguito anche per la relazione programmatica, si articola in tre capitoli: il primo tratta le questioni istituzionali ed economico-monetarie, il secondo illustra le politiche settoriali dell'Unione europea e il terzo traccia un bilancio con riferimento alla partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea, con particolare riferimento all'attuazione della normativa europea nel nostro Paese e alle procedure di infrazione.
  Le parti più direttamente riferibili a materie di competenza della Commissione sono contenute nel paragrafo del secondo capitolo dedicato all'occupazione e alle politiche con valenza sociale. A tale riguardo, la relazione evidenzia come le azioni realizzate dal Governo nel corso del 2013 in materia di lavoro, occupazione e politiche sociali sono state volte alla realizzazione degli obiettivi fissati dalla Strategia Europa 2020, così come dettagliati nel Programma nazionale di riforma per il 2013, richiamando poi lo stato delle negoziazioni e delle misure adottate.
  Fa presente che la Relazione si sofferma sul tema dei Servizi ispettivi in materia di lavoro, nell'ambito del quale, analizzando l'attività di vigilanza in ambiti di interesse dell'Unione europea, si evidenziano risultati in linea con i contenuti del Documento di programmazione dell'attività di vigilanza per l'anno 2013, sia in termini quantitativi (numero di aziende) che sotto il profilo dei principali fenomeni Pag. 71illeciti rilevati. Nel 2013, il Servizio ispettivo del lavoro ha sottoposto ad accertamenti 139.651 aziende, delle quali 73.514 (il 53 per cento) sono risultate irregolari, con una flessione del 2 per cento rispetto al 2012. Si è invece incrementato l'imponibile relativo ai contributi evasi per un importo pari ad 454.912.256 euro. Tale ultimo dato – secondo quanto rappresentato nella relazione – evidenzia una maggiore capacità di indirizzare l'attività di controllo verso obiettivi mirati, individuati anche attraverso un'efficace analisi dei dati. Quanto alle tipologie di irregolarità riscontrate, si conferma l'attenzione dell'attività di vigilanza verso fenomeni di irregolarità «sostanziale» nella gestione dei rapporti di lavoro, con particolare riguardo al lavoro sommerso e alle forme illecite di esternalizzazione delle attività produttive. Il dato relativo ai lavoratori totalmente in nero (22.992 casi) accertati dal personale ispettivo è risultato stabile (+1 per cento). Si rileva, invece, un significativo incremento (+39 per cento) delle forme di abuso delle tipologie lavorative flessibili che dissimulano veri e propri rapporti di lavoro subordinato, quali collaborazioni a progetto, associazioni in partecipazione non genuine e finte partite IVA.
  Assume interesse per i profili di competenza della Commissione anche la parte della Relazione relativa all'istruzione e alla formazione, soprattutto nella parte in cui vengono richiamate le iniziative assunte in materia di contrasto alla disoccupazione giovanile e di attuazione del Piano Garanzia giovani, ma anche in questo caso si tratta di informazioni ormai superate in ragione del tempo trascorso.
  Per quanto attiene al disegno di legge atto Camera n. 2977, rileva preliminarmente che l'intervento normativo ha come obiettivo quello di adeguare l'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione europea. Nel disegno di legge in esame, secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.
  Ricorda che il sistema EU PILOT (strumento informatico EU pilot – IT application) dal 2008 è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale – che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri –, trasmette le richieste di informazione agli Stati membri al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione dell'Unione europea e prevenire possibili procedure d'infrazione. Il sistema è utilizzato quando per la Commissione la conoscenza di una situazione di fatto o di diritto all'interno di uno Stato membro è insufficiente e non permette il formarsi di un'opinione chiara sulla corretta applicazione del diritto dell'Unione europea e in tutti i casi che potrebbero essere risolti senza dovere ricorrere all'apertura di una vera e propria procedura di infrazione. EU PILOT, di fatto, ha sostituito l'inoltro delle lettere amministrative agli Stati membri tramite le Rappresentanze permanenti a Bruxelles e spesso ha portato alla conclusione positiva di molti casi, senza cioè l'apertura di una vera e propria procedura d'infrazione.
  Residuando ancora procedure di pre-contenzioso e contenzioso, per le quali si è riconosciuta la fondatezza delle censure della Commissione europea, l'Esecutivo ha giudicato opportuno fare ricorso, nuovamente, allo strumento legislativo fornito dalla legge n. 234 del 2012, al fine di porvi rimedio entro i tempi ristretti dettati dall'obiettivo prioritario del Governo di ridurre significativamente il numero delle procedure di infrazione tuttora aperte nei confronti dell'Italia, in adesione alle indicazioni per il semestre europeo 2014. Fa notare, in proposito, che la necessità di Pag. 72provvedere deriva non solo dalla pendenza di undici procedure di infrazione avviate nei confronti dello Stato italiano a causa del non corretto recepimento della normativa europea nell'ordinamento nazionale, ma anche dalla necessità di prevenire l'avvio di sette procedure di infrazione già preannunciate dalla Commissione europea nell'ambito del sistema EU Pilot, nonché dalla necessità di dare attuazione diretta ad una direttiva in scadenza nel 2016 e a due decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio.
  In tal modo s'intende evitare la possibile irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dello Stato italiano e l'incertezza normativa che deriva dalla vigenza di una legislazione contrastante con il diritto dell'Unione.
  L'intervento normativo prevede altresì modifiche alla legge n. 234 del 2012, finalizzate a rendere più celeri ed efficienti gli adempimenti di obblighi previsti dall'ordinamento europeo.
  Passando ad esaminare sinteticamente il contenuto del provvedimento, osserva che esso è composto da 21 articoli suddivisi in X Capi. Segnala che l'articolo 1, nell'ambito del Capo I, che è relativo alla materia della libera circolazione delle merci, reca l'abrogazione di disposizioni relative alla commercializzazione di apparecchiature televisive in Italia. Nell'ambito del Capo II, in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, fa presente che l'articolo 2 reca modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche in materia di impianti ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi, mentre l'articolo 3 reca disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione sonora in onde medie a modulazione di ampiezza. Nell'ambito del medesimo Capo, l'articolo 4 interviene in materia di costi amministrativi a carico dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche, mentre gli articoli 5, 6 e 7 intervengono in materia di servizi di media audiovisivi, libera prestazione di servizi degli agenti di brevetto, nonché affidamento di servizi pubblici locali. Rileva, quindi, che in materia di giustizia e sicurezza, nell'ambito del Capo III, l'articolo 8 reca disposizioni in materia di immigrazione e di rimpatri, mentre al Capo IV, che interviene in materia di trasporti, gli articoli 9 e 10 recano disposizioni concernenti la patente di guida nonché l'accesso all'infrastruttura ferroviaria. Nell'ambito del Capo V, in materia di fiscalità, dogane e aiuti di stato, l'articolo 11 reca modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto relativa a talune importazioni di merci di valore modesto, mentre l'articolo 12 contiene disposizioni relative alla gestione e al monitoraggio degli aiuti pubblici alle imprese e l'articolo 13 interviene in materia di obblighi di monitoraggio e relazione concernenti i Servizi di interesse economico generale. Il Capo VI – composto dagli articoli 14 e 15, sui quali preannuncia che si soffermerà nel prosieguo della relazione – è relativo alla materia del lavoro e delle politiche sociali, mentre nell'ambito del Capo VII, in materia di salute pubblica e sicurezza alimentare, l'articolo 16 reca disposizioni relative al sistema di identificazione degli animali della specie bovina nonché in materia di basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri. Nell'ambito del Capo VIII, in materia ambientale, l'articolo 17 reca disposizioni relative alla cattura di richiami vivi, l'articolo 18 interviene in materia di divieto di commercio di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo, mentre l'articolo 19 interviene in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio. Il Capo IX, riguardante la materia della protezione civile, comprende l'articolo 20 che interviene in materia di capacità europea di risposta emergenziale, mentre nell'ambito del Capo X, relativo alle disposizioni finali, l'articolo 21 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Fa notare che, all'interno del disegno di legge sono riconducibili alle materie di competenza della XI Commissione le norme recate dagli articoli 14 e 15. Rileva che l'articolo 14, al fine di dare piena attuazione alla direttiva 92/57/CEE – e chiudere pertanto la procedura precontenziosa EU Pilot 6155/14/EMPL avviata dalla Pag. 73Commissione europea nei confronti dell'Italia nel marzo 2014 – estende il campo di applicazione delle disposizioni poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, anche ai lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono all'interno di cantieri temporanei o mobili. Più nel dettaglio, attraverso una modifica all'articolo 88, comma 2, lettera g-bis), del decreto legislativo n. 81 del 2008, si prevede che quanto disposto dal Titolo IV, Capo I, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, si applichi anche ai cantieri temporanei o mobili in cui si svolgono lavori edili o di ingegneria civile di durata inferiore ai 10 giorni, con esclusione dei soli lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile elencati nell'allegato X del decreto legislativo n. 81 del 2008. Passando ad esaminare l'articolo 15, rileva che esso, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo, interviene sulla normativa vigente modificando la nozione di armatore e individuando, nel settore marittimo, i lavori vietati ai minori in quanto suscettibili di compromettere la salute o la sicurezza degli stessi. Si tratta di una materia che la Commissione ha già affrontato anche in tempi abbastanza recenti, in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo volto a completare il recepimento nell'ordinamento italiano della richiamata direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, che era stato adottato in base alla delega attribuita al Governo in materia dalla legge comunitaria per il 2009 (atto n. 104). Nel far presente che tale provvedimento non pervenne all'approvazione definitiva – nonostante fosse stato predisposto dal Governo un nuovo schema di decreto legislativo volto a recepire, seppur parzialmente, i pareri che erano stati espressi dalle Commissioni parlamentari competenti per materia – con conseguente scadenza della delega, osserva che il presente articolo 15, riproducendo proprio l'ultimo testo di quel richiamato schema di decreto, mira a garantire finalmente un adeguamento dell'ordinamento italiano su tale versante. Ricorda, peraltro, che lo scorso 24 novembre 2014 la Commissione europea ha aperto, con lettera di messa in mora ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea la procedura di infrazione n. 2014/515 per il mancato recepimento da parte dell'Italia della direttiva 2009/13/UE, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/UE. Con riferimento ai lavoratori marittimi, si segnala che, nel novembre 2013, la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva per includere i medesimi lavoratori nell'ambito di applicazione delle cinque direttive in materia di diritto del lavoro vigenti. La proposta ha lo scopo, tra l'altro, di estendere a tale categoria di lavoratori i diritti di informazione e consultazione in caso di licenziamenti collettivi e trasferimenti di imprese nonché il diritto di partecipare ai comitati aziendali europei. Venendo al contenuto dell'articolo 15, segnala che il comma 1 modifica l'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 108 del 2005, relativo alla definizione di armatore. Il nuovo testo riprende quanto contenuto nell'articolo 2, punto 2), lettera d), della richiamata direttiva 2009/13/CE e, pur confermando, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, che è armatore il proprietario «dell'unità o nave od ogni altro organismo o persona [...] che hanno rilevato dal proprietario la responsabilità per l'esercizio della nave e, di conseguenza, hanno accettato di assumersi i relativi obblighi e responsabilità», ne integra la definizione, facendo riferimento non più all'imprenditore od al noleggiatore dell'unità o nave, bensì al gestore, all'agente od al noleggiatore a scafo nudo. Ricorda, inoltre, che per noleggiatore a scafo nudo si intende colui che noleggia una nave non equipaggiata, Pag. 74cioè priva di equipaggio e di quanto altro risulta necessario per la navigazione. Allo stesso tempo, viene specificato che i richiamati soggetti, che rivestono tutti la qualifica di armatore, conservano la responsabilità legata all'esercizio della nave e all'assolvimento dei connessi obblighi e compiti indipendentemente dal fatto che altri organismi o persone assolvano taluni degli obblighi e compiti dell'armatore. Il successivo comma 2, attuando l'articolo 2 della richiamata direttiva 2009/13/UE, introduce l'articolo 5-bis nel decreto legislativo n. 271 del 1999, il quale demanda a un decreto interministeriale, per la cui emanazione non è fissato un termine, sentite le organizzazioni degli armatori e dei lavoratori marittimi interessate, l'individuazione delle attività lavorative – da svolgersi a bordo di una nave o unità mercantile o di una nave da pesca – alle quali sia vietato adibire i minori di 18 anni, in considerazione della pericolosità per la salute e sicurezza degli stessi. Il comma 3 introduce l'articolo 38-bis nel decreto legislativo n. 271 del 1999 secondo cui chiunque adibisce i minori ai lavori vietati dal decreto interministeriale di cui al nuovo articolo 5-bis è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 2.582. Al riguardo, segnala che la previsione di una sanzione per la violazione del divieto di cui al nuovo articolo 5-bis del decreto legislativo n. 271 del 1999 è stata richiesta dalla nostra Commissione nel parere espresso sull'atto n. 104 nella seduta dell'8 ottobre 2014. Analoga osservazione è contenuta nel parere espresso sul medesimo atto dalla XIV Commissione. Fa presente, inoltre, che nel parere espresso dalla XI Commissione si invitava il Governo a valutare l'opportunità di prevedere un termine per l'emanazione del decreto interministeriale al quale è rimessa l'individuazione dei lavori ai quali è vietato adibire minori di diciotto anni in considerazione della loro pericolosità per la salute e la sicurezza. Al riguardo, osserva che potrebbe prevedersi anche con un emendamento il termine per l'adozione del decreto. Per altro verso, su un piano più generale, ritiene che – facendo seguito alle analoghe considerazioni formulate in occasione dell'esame dell'atto n. 104 – si debba ribadire anche in questa sede l'esigenza di completare celermente l'adozione delle disposizioni tese ad adeguare le disposizioni di carattere generale contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, alle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative di determinate categorie di lavoratori, dando attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. In particolare, ritiene che vada riaffermata l'esigenza di coordinare la disciplina generale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con la normativa settoriale riferita alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 29, verificando, in particolare, l'opportunità di procedere al riguardo attraverso il conferimento di una specifica delega legislativa.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto alla seduta convocata per la giornata di domani, nella quale si concluderà l'esame preliminare del disegno di legge europea.

  La seduta termina alle 14.40.

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 8 aprile 2015.

Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità.
C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato e C. 2330 Tinagli.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.40 alle 15.