CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 aprile 2015
420.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 8 aprile 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, e i sottosegretari di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici, Luciano Pizzetti e Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati.
C. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-bis-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, in seconda lettura, del testo di riforma del sistema elettorale della Camera dei deputati, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. Ripercorrendo brevemente l’iter parlamentare del provvedimento, ricorda che la Camera ha approvato, in un testo unificato, i progetti di legge di riforma del sistema elettorale della Camera (C. 3-bis e abbinate) nella seduta del 12 marzo 2014. Il Senato ha quindi esaminato il provvedimento (S. 1385), apportando modifiche al testo, che – dopo la sua approvazione – è stato trasmesso alla Camera il 28 gennaio 2015.
  Passando all'esame del contenuto del testo, ricorda preliminarmente che questo consta di quattro articoli: l'articolo 1 reca i principi che caratterizzano il nuovo sistema elettorale della Camera; gli articoli 2 e 3 (quest'ultimo interviene su profili di Pag. 7carattere sostanzialmente tecnico) modificano in più parti il Testo unico delle norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957; l'articolo 4 reca una delega legislativa al Governo per la determinazione dei collegi elettorali.
  L'articolo 1 del progetto di legge A.C. 3-bis-B, introdotto nel corso della discussione in Assemblea al Senato, individua dunque i principali elementi caratterizzanti il nuovo sistema elettorale della Camera, elementi che sono disciplinati nel dettaglio dal citato Testo unico n. 361 del 1957 e dalle altre disposizioni sulla materia, come risultanti dalle modifiche apportate dal progetto di legge in esame.
  In primo luogo, all'articolo 1 viene evidenziato che il territorio nazionale, ai fini della presentazione delle liste di candidati, è diviso in 20 circoscrizioni elettorali, corrispondenti alle regioni, suddivise in complessivi 100 collegi plurinominali (fatte salve le disposizioni speciali per Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige). La determinazione dei collegi avverrà con decreto legislativo del Governo, da emanare secondo i princìpi e i criteri direttivi stabiliti dalla legge ed entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa (comma 1, lettere a) e h)).
  Nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per le quali sono previste disposizioni specifiche, la divisione è articolata in collegi uninominali (comma 1, lettera a)).
  Per quanto riguarda le liste elettorali, al medesimo articolo 1 si precisa che, al fine di adeguare la normativa vigente sulle elezioni politiche all'obiettivo di promozione della rappresentanza di genere, in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato in base al sesso; i capolista dello stesso sesso non possono eccedere il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione (comma 1, lettera b)). Altro elemento introdotto nel corso dell'esame del Senato riguarda la previsione in base alla quale nessuno può essere candidato in più collegi, neppure di altra circoscrizione, salvo i capolista nel limite di dieci collegi (comma 1, lettera b)).
  In merito alle modalità di espressione del voto, viene introdotta – rispetto al sistema vigente – la facoltà per l'elettore di esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capolista (comma 1, lettera c)).
  Per quanto riguarda le modalità di attribuzione del voto, viene modificata anzitutto la cosiddetta soglia di sbarramento rispetto al testo approvato dalla Camera, stabilendo che possano accedere alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi, salve le disposizioni particolari per la Valle d'Aosta ed il Trentino-Alto Adige (comma 1, lettera e)) e per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute. L'attribuzione dei seggi alle liste avverrà poi su base nazionale con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti; inoltre, sono comunque attribuiti 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione.
  Nel corso dell'esame al Senato, inoltre, sono state soppresse tutte le previsioni del Testo unico che fanno riferimento alla possibilità di collegamento delle liste in coalizione.
  Infine, sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, dapprima, i capolista nei collegi, quindi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze (comma 1, lettera g)).
  Per quanto riguarda la decorrenza, nel corso dell'esame al Senato è stato previsto che le disposizioni della legge si applichino per l'elezione della Camera dei deputati a decorrere dal 1o luglio 2016 (comma 1, lettera i)).
  Le disposizioni oggetto di modifica da parte della proposta di legge riguardano, dunque, il sistema elettorale della sola Pag. 8Camera dei deputati, essendo stato disposto – in sede di esame in prima lettura alla Camera – lo stralcio delle disposizioni attinenti all'elezione del Senato. Come risulta dal dibattito parlamentare, tale impostazione è stata seguita in considerazione del contenuto del disegno di legge costituzionale (S. 1429-B), approvato in prima lettura dal Senato e successivamente modificato dalla Camera, che dispone il superamento del sistema di bicameralismo perfetto del nostro ordinamento, intervenendo sulle funzioni e sulla composizione della Camera e del Senato. In particolare, mentre per i componenti della Camera viene mantenuta l'elezione a suffragio universale diretto, per i membri del Senato è stabilita un'elezione di secondo grado, attribuendo ai consigli regionali la competenza ad eleggere, tra i propri componenti e tra i sindaci, i senatori.
  Il primo elemento caratterizzante del nuovo sistema elettorale è dunque la suddivisione del territorio nazionale: la nuova ripartizione territoriale, oltre che al citato articolo 1 del progetto di legge, è richiamata dal nuovo articolo 1 del Testo unico che introduce i collegi plurinominali costituiti all'interno delle circoscrizioni elettorali (articolo 2, comma 1, A.C. 3-bis-B).
  Per l'individuazione delle circoscrizioni elettorali l'articolo 1, comma 2, rinvia alla Tabella A allegata al Testo unico (come sostituita dall'Allegato 1, A.C. 3-bis-B) che prevede 20 circoscrizioni corrispondenti al territorio delle Regioni.
  Rispetto al testo vigente, la proposta in esame diminuisce il numero delle circoscrizioni elettorali, che attualmente sono 27: nella Tabella A vigente, infatti, le sei Regioni più popolose sono ripartite in più circoscrizioni (tre per la Lombardia, due per Piemonte, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia) mentre le restanti Regioni costituiscono ciascuna una circoscrizione. Il testo vigente non prevede peraltro l'ulteriore ripartizione delle circoscrizioni in collegi.
  Il sistema di ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni è espressamente indicato dall'articolo 56, quarto comma, della Costituzione: fatti salvi i 12 seggi da attribuire nella circoscrizione Estero, si divide per 618 il numero degli abitanti della Repubblica risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione e si distribuiscono i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
  L'articolo 3 del Testo unico, al comma 1, sostanzialmente invariato nel testo in esame, dispone che l'assegnazione del numero di seggi spettante a ciascuna circoscrizione sia effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. A tale articolo vengono aggiunti due ulteriori commi, relativi ai seggi da attribuire nei collegi plurinominali: il comma 2 prevede che con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica che dispone l'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione; il comma 3 prevede che – salvo quanto disposto per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige – i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione vengano assegnati in collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a nove.
  Rispetto al testo approvato dalla Camera in prima lettura il numero massimo di seggi da attribuire nei collegi plurinominali è aumentato da sei a nove. È stata inoltre soppressa la facoltà di eventuali aggiustamenti del numero minimo e massimo di seggi da attribuire nei collegi in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale.
  L'articolo 4 della proposta definisce il procedimento per la determinazione dei collegi plurinominali, tramite apposita delega al Governo. Il comma 1 conferisce la delega e ne stabilisce i princìpi e criteri direttivi: la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione Pag. 9è effettuata con decreto legislativo da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
  Il comma 2 prevede che, ai fini della predisposizione dello schema di decreto, il Governo si avvalga di una Commissione composta dal Presidente dell'ISTAT, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi.
  I commi 3 e 4 definiscono le modalità di adozione del decreto legislativo: entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge il Governo invia alle Camere lo schema di decreto; entro i 25 giorni successivi alla ricezione dello schema di decreto le Commissioni permanenti competenti per materia esprimono il parere; il Governo prescinde dal parere parlamentare se questo non è reso entro il previsto termine di 25 giorni; qualora il Governo ritenga di non conformarsi al parere parlamentare, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.
  Le modifiche introdotte al Senato rispetto al testo approvato dalla Camera in prima lettura comportano un ampliamento dei termini. In particolare: è raddoppiato (da 45 a 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge) il termine per l'adozione del decreto legislativo; sono aumentati i tempi per l'espressione del parere parlamentare (da 25 a 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge il termine per la trasmissione alle Camere dello schema di decreto e da 15 a 25 giorni dalla ricezione dello schema il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni).
  I princìpi e criteri direttivi della delega sono enunciati all'articolo 4, comma 1, lettere a)g), del testo in esame. Il primo criterio, di cui alla lettera a), è quello relativo al numero complessivo dei collegi: escludendo le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, per cui sono previste disposizioni particolari, nel resto del territorio nazionale sono costituiti 100 collegi plurinominali; la norma precisa inoltre che la circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale.
  La lettera b) fissa i criteri relativi al numero e all'ampiezza dei collegi in ciascuna circoscrizione: il numero dei collegi plurinominali da costituire è determinato con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti in proporzione al numero di seggi assegnati alla circoscrizione, secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell'articolo 56 della Costituzione; la popolazione di ciascun collegio non può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di più del 20 per cento in eccesso o in difetto.
  L'introduzione del criterio demografico mira alla costituzione in ogni circoscrizione di collegi plurinominali tendenzialmente omogenei sotto il profilo del numero di seggi spettanti.
  Nel testo approvato dalla Camera in prima lettura non era previsto un numero fisso di collegi, ma solo un numero massimo, pari a 120. Non erano inoltre previsti i criteri di cui alla lettera b) per la determinazione del numero e dell'ampiezza dei collegi plurinominali da costituire in ciascuna circoscrizione.
  Le lettere c), d) ed e) indicano i princìpi e criteri per la determinazione del territorio destinato a costituire il collegio plurinominale.
  Il primo principio, di cui alla lettera c), è quello relativo alla coerenza e continuità del territorio: devono essere garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari.
  In base ai criteri indicati i collegi, di norma, non possono dividere il territorio di un comune, salvo il caso di comuni di dimensioni demografiche tali da ricomprendere al loro interno più collegi. In questo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati mediante l'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo n. 536 del 1993 per l'elezione della Camera dei deputati.Pag. 10
  Una specifica disposizione è prevista per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute: in tali zone la delimitazione dei collegi deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri indicati alla lettera stessa.
  La lettera d) individua nel territorio provinciale il riferimento di base: ciascun collegio plurinominale corrisponde di norma al territorio di una provincia – come delimitata alla data di entrata in vigore della legge – o al territorio di più province fra loro contigue.
  In caso di province di dimensione estesa i collegi, analogamente a quanto previsto alla lettera precedente per i comuni maggiori, sono definiti mediante l'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo n. 536 del 1993 per l'elezione della Camera dei deputati, escludendo, ove presenti, i comuni compresi in un'altra provincia.
  Nel caso di comuni di dimensioni demografiche maggiori e di province di dimensione «estesa» (criterio che sembrerebbe da intendersi come dimensione demografica e non territoriale), il testo rimanda ai collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo n. 536 del 1993.
  La lettera e) indica un ordine di priorità nell'applicazione dei princìpi per la determinazione del territorio dei collegi indicati alle lettere precedenti: qualora non sia altrimenti possibile rispettare il criterio della continuità territoriale, si può derogare al principio dell'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo n. 536 del 1993 e, in subordine, al criterio dell'integrità del territorio provinciale.
  Nel corso dell'esame al Senato, in particolare, la lettera e) è stata aggiunta; nel testo approvato dalla Camera in prima lettura, inoltre, l'ordine delle attuali lettere c) e d) era invertito.
  La norma relativa al criterio della continuità territoriale richiama, nella formulazione, l'analoga norma prevista dal citato articolo 7 della legge n. 277 del 1993. Come indicato alla lettera e), si tratta di un criterio prevalente, per il rispetto del quale i restanti criteri territoriali sono derogabili. L'unica possibilità di deroga prevista al criterio della continuità territoriale è la presenza in una zona di minoranze linguistiche riconosciute. La norma si configura come una disposizione di carattere generale, anche in considerazione del fatto che per due delle tre Regioni in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute sono previsti princìpi di delega ad hoc (alla lettera f) per il Trentino-Alto Adige, alla lettera g) per il Friuli-Venezia Giulia) mentre la Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Testo unico.
  Alle lettere f) e g) sono infine fissati princìpi e criteri particolari per le circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. La lettera f) stabilisce che nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono determinati otto collegi uninominali in base ai princìpi e criteri direttivi enunciati all'articolo 7 della legge n. 277 del 1993, assicurando al contempo che nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale. A questi si aggiungono quelli assegnati con metodo proporzionale (in base all'ultimo censimento, pari a tre).
  Alla lettera g) è enunciato il principio in base al quale nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia uno dei collegi plurinominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 38 del 2001, che reca «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia». Si ricorda che l'articolo 26 della legge n. 38 del 2001 prevede che le leggi elettorali per l'elezione della Camera e del Senato dettano norme per favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena.
  Nel corso dell'esame al Senato, in particolare, alla lettera f) è stata aggiunta la denominazione in lingua tedesca della circoscrizione.Pag. 11
  Alla lettera g) è stata inserita la norma relativa alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena, in luogo della più generica indicazione della necessità di tenere conto della presenza delle minoranze linguistiche.
  Passando alla descrizione del procedimento elettorale, come definito dal Testo unico n. 361 del 1957, alla luce dalle modifiche apportate dal testo in esame agli articoli 2 e 3, ricorda che la convocazione dei comizi elettorali segue la regola stabilita dalla Costituzione per cui le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti (articolo 61, primo comma).
  I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri. Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione delle Camere che, ai sensi dell'articolo 61 della Costituzione, deve avere luogo non oltre il 20o giorno dallo svolgimento delle elezioni. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non più tardi del 45o giorno antecedente quello della votazione.
  Rispetto a questa disciplina, il progetto di legge (articolo 2, comma 5) introduce la previsione in base alla quale il medesimo decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovrà tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi.
  La normativa vigente prevede quindi che, entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, si procede alla costituzione degli uffici elettorali. Per l'elezione della Camera viene costituito, presso la Corte di cassazione, l'Ufficio elettorale centrale nazionale (articolo 12 TU). Entro il medesimo termine sono costituiti gli Uffici centrali circoscrizionali presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo di ciascuna circoscrizione (articolo 13 TU).
  Il progetto di legge in esame (articolo 2, comma 6) modifica la sede in cui sono costituiti gli uffici elettorali, individuandola presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo di ciascuna regione anziché di ciascuna circoscrizione. Tale modifica è direttamente conseguente al fatto che le circoscrizioni nel progetto di riforma elettorale sono rappresentate dalle regioni.
  In base alla normativa vigente (articoli 14 e 14-bis TU), i rappresentanti dei partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati per l'elezione alla Camera depositano presso il Ministero dell'interno: il contrassegno con cui intendono contraddistinguere le liste (articolo 14) e il programma elettorale (articolo 14-bis). Successivamente presentano la lista corredata dalla sottoscrizione di almeno 1500 elettori (le sottoscrizioni non sono richieste per i partiti costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura).
  Sull'insieme di questi adempimenti propedeutici allo svolgimento della consultazione elettorale, la proposta di legge in esame introduce tre modifiche (articolo 2, comma 7 e 8, A.C. 3-bis-B).
  Con la prima modifica, conseguente al diverso impianto del sistema elettorale, si esplicita che sia la presentazione, sia la distinzione (attraverso il contrassegno) si riferisce alle liste dei collegi plurinominali, e non più delle circoscrizioni.
  Con la seconda modifica, apportata dal Senato, si introduce l'obbligo per i partiti o i gruppi politici organizzati di depositare presso il Ministero dell'interno, ai fini della presentazione delle liste nei collegi plurinominali, oltre al contrassegno, anche il proprio statuto.
  Per l'individuazione dello statuto è richiamato l'articolo 3 del decreto-legge n. 149 del 2013, che determina i requisiti dello statuto dei partiti ai fini dell'accesso alle forme di contribuzione previste dal decreto medesimo a seguito dell'abolizione del finanziamento pubblico (agevolazioni fiscali per le contribuzioni volontarie e destinazione del due per mille IRPEF). Nel vigente quadro normativo l'obbligo per i partiti di dotarsi di uno statuto è, infatti, requisito necessario esclusivamente ai fini dell'accesso alle forme di contribuzione Pag. 12previste dal citato decreto-legge a seguito dell'abolizione del finanziamento pubblico.
  Per quanto riguarda l'obbligo di deposito dello statuto presso il Ministero dell'interno, introdotto nel TU (articolo 14, comma 1), in assenza di indicazioni sui termini e sui soggetti titolati al deposito, sembrerebbero applicabili le disposizioni sul deposito del contrassegno (articolo 15 TU).
  Con la terza modifica, anch'essa introdotta dal Senato, viene riformulato l'attuale articolo 14-bis del Testo unico, sopprimendo le disposizioni relative alle dichiarazioni di collegamento in coalizione. Contestualmente all'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, nella nuova disciplina del procedimento elettorale resta fermo anche l'obbligo per i partiti o gruppi politici organizzati di designazione per ciascuna circoscrizione di un rappresentante effettivo e di uno supplente, incaricato di effettuare il deposito delle liste di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale (articolo 17 TU).
  Sul punto, con una modifica introdotta al Senato, la proposta di legge in esame (articolo 2, comma 9) specifica unicamente che il deposito ha ad oggetto non una sola lista di candidati (come nel sistema attuale), bensì le liste di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione.
  Rispetto al testo approvato dalla Camera in prima lettura, dunque, il Senato ha, in particolare, introdotto l'obbligo di deposito dello statuto ai fini della presentazione delle liste. Inoltre, sono soppresse le disposizioni relative alle dichiarazioni di collegamento in coalizione.
  Il testo in esame modifica poi la disciplina relativa alla presentazione delle candidature regolata dagli articoli 18-bis e seguenti del Testo unico, per le parti riguardanti la sottoscrizione delle firme, la compilazione delle liste, l'introduzione di disposizioni a tutela della parità di genere, nonché i limiti alla possibilità di candidature plurime.
  La nuova disciplina (articolo 2, comma 10) prevede, in particolare, la sottoscrizione da parte di almeno 1.500 a non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni ricompresi nel collegio dove ci si candida o nelle sezioni elettorali se il collegio è interno a un solo comune. Viene confermata la norma che prevede – in caso di scioglimento della Camera che anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni – la riduzione alla metà del numero di sottoscrizioni necessarie. Resta fermo, inoltre, che nessuna sottoscrizione è richiesta (articolo 18-bis, comma 2, TU): per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura che è in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali; per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera o per il Senato.
  Un diverso regime delle sottoscrizioni è previsto per la presentazione delle candidature nella circoscrizione Estero e nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino – Alto Adige (si vedano, rispettivamente il paragrafo 6.f e i capitoli 8 e 9).
  Rispetto al testo approvato dalla Camera in prima lettura, nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso l'esonero, disposto dal comma 2 dell'articolo 18-bis del Testo unico, dall'obbligo della sottoscrizione per i partiti o gruppi politici collegati in coalizione con almeno due partiti o gruppi costituiti in gruppo parlamentare e che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo con un contrassegno identico a quello depositato ai fini della presentazione delle liste di candidati. La modifica è coerente con l'abolizione delle coalizioni.
  Una disposizione speciale in materia di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni, limitata alle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge, è dettata poi dall'articolo 2, comma 36. Per le prime elezioni successive all'entrata in vigore della legge, infatti, l'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni si applica anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una Pag. 13delle Camere al 1o gennaio 2014 (oltre che a quelli costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura).
  La proposta in esame innova anche la disciplina vigente della compilazione delle liste. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 18-bis del Testo unico (come riformulato dall'articolo 2, comma 10, A.C. 3-bis-B), la lista deve essere composta da un candidato capolista e da un elenco di candidati presentati in ordine numerico e non – come attualmente – secondo un «determinato ordine».
  La distinzione tra candidato capolista ed altri candidati deriva dal fatto che, secondo il nuovo sistema di espressione del voto introdotto dal Senato, la candidatura del capolista non è modificabile dal voto degli elettori, mentre per gli altri candidati è possibile esprimere una o due preferenze.
  Il numero di candidati di ogni lista non può essere inferiore alla metà e non superiore al totale dei seggi assegnati al collegio plurinominale (da tre a nove seggi). In caso di collegi cui sono assegnati 3 o 4 seggi, è dunque possibile la presentazione di liste composte da due candidati, incluso il capolista.
  Nel nuovo comma 3 dell'articolo 18-bis del Testo unico, sono poi introdotte tre prescrizioni finalizzate a garantire l'equilibrio nella rappresentanza di genere: nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, nessun sesso può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore; nella successione interna delle liste nei collegi, i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere; nel numero complessivo di candidati capilista nei collegi di ciascuna circoscrizione, non può esservi più del 60 per cento dei candidati dello stesso senso, con arrotondamento aritmetico.
  Rispetto al testo approvato dalla Camera in prima lettura, è stata distinta la figura del candidato capolista rispetto all'elenco dei candidati. Inoltre, il Senato ha rafforzato le previsioni a garanzia della parità di genere, prevedendo: sia la presentazione dei candidati nella lista in ordine alternato di genere (tipo 1-1), in luogo del divieto di non più di due candidati consecutivi del medesimo sesso (tipo 2-1), previsto dal testo approvato dalla Camera; sia la soglia massima del 60 per cento di capolista dello stesso sesso nei collegi di ciascuna circoscrizione.
  Finalità di tali modifiche è quella di adeguare la normativa vigente sulle elezioni politiche all'obiettivo di promozione della rappresentanza di genere. Ricorda, in proposito, che nel progetto di riforma costituzionale all'esame del Parlamento (S. 1429-B) è introdotto un nuovo comma all'articolo 55 della Costituzione, che prevede espressamente che le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
  Il mancato rispetto di ciascuno dei vincoli introdotti a tutela della parità di genere comporta la sanzione della inammissibilità della lista. La norma va comunque letta alla luce del nuovo articolo 22 TU, che disciplina le attività correttive dell'ufficio elettorale, che sarà illustrato nell'ambito delle disposizioni relative alla verifica della regolarità delle candidature.
  Il comma 3-bis, aggiunto all'articolo 18 del Testo unico, prescrive poi che – salvo quanto previsto dal comma precedente – sia allegato alla lista un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile, mentre nel testo approvato dalla Camera erano previsti due supplenti.
  La proposta di legge (articolo 2, comma 11, A.C. 3-bis-B), modifica poi le norme riguardanti la possibilità di candidature plurime.
  In base alle vigenti disposizioni del Testo unico, ciascun candidato può presentarsi in più circoscrizioni in liste aventi il medesimo contrassegno (candidatura plurima), esercitando successivamente l'opzione qualora venga eletto in più circoscrizioni (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, articolo 85).
  L'articolo 19 del Testo unico, come novellato, consente ai soli candidati capilista Pag. 14di essere inclusi in liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, fino ad un massimo di dieci collegi. Dunque le pluricandidature, fino ad un massimo di dieci, sono ammesse solo per i capilista, ma non per gli altri candidati inseriti negli elenchi su cui gli elettori sono chiamati ad esprimere la preferenza.
  Resta, infine, confermata la norma che vieta ai candidati di accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
  Il mancato rispetto dei vincoli posti è sanzionato, in ogni caso, con la nullità dell'elezione.
  Durante l'esame del provvedimento al Senato è stata specificata la sanzione della nullità dell'elezione per le ipotesi di inclusione dello stesso candidato in più liste diverse del medesimo collegio (come previsto dalle norme vigenti) e di mancato rispetto dei limiti alle candidature plurime. Inoltre, il limite massimo alle candidature plurime è stato ampliato da otto a dieci collegi ed è stato, al tempo stesso, riconosciuto solo per i capilista, mentre nel Testo approvato dalla Camera in prima lettura era ammesso per ciascun candidato.
  Da ultimo, sono introdotte due modifiche di portata prevalentemente formale.
  Con la prima, si specifica all'articolo 20, comma 1, del Testo unico (come modificato dall'articolo 2, comma 12, A.C. 3-bis-B), che la presentazione delle liste è effettuata, presso la cancelleria della corte d'appello o del tribunale del capoluogo della regione, mentre attualmente, per la Camera, avviene presso la corte d'appello o il tribunale della sede dell'ufficio centrale circoscrizionale.
  Un'ulteriore modifica all'articolo 21 del Testo unico (modificato dall'articolo 2, comma 13, A.C. 3-bis-B) specifica che nel verbale di ricevuta degli atti, la cancelleria indica le liste dei candidati nei collegi plurinominali presentate (invece che la lista dei candidati).
  Il testo in esame interviene quindi sulle norme relative alla verifica della regolarità delle candidature di cui all'articolo 22 del Testo unico ed introduce ulteriori meccanismi di controllo sulle nuove disposizioni in materia di rappresentanza di genere (articolo 18-bis) e di limiti alle candidature multiple (articolo 19, comma 1).
  Le modifiche recate all'articolo 22, comma 1, n. 3 (dall'articolo 2, comma 14, A.C. 3-bis-B), introducono, tra i compiti dell'Ufficio centrale circoscrizionale, quello di verificare il rispetto dei requisiti relativi alla parità di genere, con richiamo del novellato articolo 18-bis, comma 3, terzo e quarto periodo. Tale richiamo lascia intendere che all'Ufficio circoscrizionale centrale sia affidato il compito di verificare tutti e tre i requisiti delle liste: quello relativo alle candidature di lista nel complesso di ciascuna circoscrizione (egual numero di candidati e candidate); quello relativo alle candidature di lista nel collegio (ordine alternato di genere); quello relativo ai candidati capolista a livello di circoscrizione (non più del 60 per cento dello stesso sesso).
  Rispetto al testo già approvato dalla Camera, il Senato ha dunque esteso la verifica dell'Ufficio centrale circoscrizionale anche al rispetto della quota di genere prevista per i candidati capilista, introdotta per l'appunto nel corso dell'esame del provvedimento in quel ramo del Parlamento.
  L'irregolarità di ciascuno dei tre requisiti richiamati comporta la dichiarazione di non validità delle liste da parte dell'Ufficio centrale. Si ricorda che la norma sostanziale (articolo 18, comma 3, TU) introduce i requisiti «a pena di inammissibilità delle liste». In caso di mancato rispetto delle disposizioni sulle quote di genere nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista (50 per cento) o nelle candidature dei capilista della circoscrizione (40 per cento), l'invalidità riguarderebbe tutte le liste presentate dal partito nei diversi collegi della circoscrizione. Peraltro, la norma dovrebbe essere letta in combinato disposto con il numero 6-ter, che prevede una procedura per la modifica nella composizione delle liste a seguito delle verifiche ai fini del rispetto dell'articolo 18-bis (che Pag. 15comprende sia le norme sul numero di candidati di ciascuna lista che quelle sulle quote di genere).
  Inoltre, la proposta in esame (introducendo il nuovo numero 6-bis all'articolo 22, comma 1, TU) assegna all'Ufficio centrale nazionale il compito di verificare la regolarità delle candidature ai sensi delle prescrizioni dell'articolo 19 del Testo unico, come modificato dal progetto in esame, sui limiti alle candidature plurime, ossia: divieto di candidatura contestuale nelle liste della Camera e del Senato; divieto di candidatura in liste con diversi contrassegni nello stesso o altro collegio; divieto di candidatura in liste con lo stesso contrassegno, ad eccezione dei capilista che possono candidarsi in massimo di dieci collegi.
  Per consentire tale controllo, è previsto un onere di comunicazione, da parte dell'Ufficio circoscrizionale all'Ufficio nazionale, dei candidati di ciascuna lista. È l'Ufficio nazionale a verificare l'eventuale presenza plurima eccedente di candidati ed a comunicarla, a sua volta, agli Uffici centrali circoscrizionali perché intervengano, in caso di violazione dei requisiti sulle candidature plurime (che sono definite irregolarità), come previsto dalla norma, che distingue due tipologie di modifiche – peraltro definite «eventuali» – sulle liste.
  Qualora risultino comunque rispettati gli altri requisiti previsti dall'articolo 18-bis, comma 3 (minimo e massimo di candidati, massimo 50 per cento di candidati di un sesso, ordine alternato di genere dei candidati all'interno di ciascuna lista, quota di genere per i capilista), l'Ufficio circoscrizionale provvede ad aggiungere in coda alle liste interessate dall'irregolarità i candidati supplenti dello stesso genere. Qualora, operando in tal modo, non risultino rispettati gli altri requisiti previsti dall'articolo 18-bis, comma 3, l'Ufficio circoscrizionale provvedere ad inserire nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati supplenti dello stesso genere.
  Con un'ultima modifica al Testo unico (che aggiunge il punto 6-ter all'articolo 22, comma 1), il progetto di riforma prevede che l'Ufficio circoscrizionale operi nello stesso modo (aggiunta in coda o inserimento dei candidati supplenti) in tre ipotesi: in caso di eventuale rinuncia alla candidatura; in seguito alle verifiche ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis; in seguito ad ulteriori verifiche prescritte dalla legge.
  Non sono invece modificate le disposizioni che prevedono la procedura di contestazione con i delegati di lista e sui ricorsi all'ufficio centrale circoscrizionale.
  La proposta di legge modifica anche l'articolo 24 del Testo unico (mediante l'articolo 2, comma 15, A.C. 3-bis-B), relativo ai compiti assegnati all'ufficio centrale circoscrizionale.
  Tra queste, le modifiche al comma 1, n. 2), prevedono che i manifesti riportino non solo i contrassegni di lista (come stabilito dalla normativa vigente), ma anche i nominativi dei candidati, secondo l'ordine numerico ex articolo 18-bis, comma 3, del Testo unico. Si conferma che l'ordine delle liste sulle schede e sui manifesti è stabilito mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista.
  Nel testo approvato dalla Camera in prima lettura era previsto che sia le schede di votazione che i manifesti contenessero non solo i contrassegni di lista, ma anche i nominativi dei candidati. Al Senato si è previsto di limitare la pubblicazione dei nominativi dei candidati ai manifesti. Inoltre, è stato soppresso ogni riferimento alle coalizioni e ai relativi contrassegni.
  Le altre modifiche apportate sono sostanzialmente conseguenti a disposizioni precedenti.
  La modifica di cui al n. 4 sostituisce la dizione «prefettura del comune capoluogo della regione» alla «prefettura capoluogo della circoscrizione», quale ente destinatario delle comunicazioni dell'ufficio circoscrizionale.
  La modifica di cui al n. 5 chiarisce che sono i sindaci dei collegi – e non quelli della circoscrizione, come nel sistema vigente – i destinatari dei manifesti elettorali Pag. 16da pubblicare sul territorio, manifesti che sono diversi da collegio a collegio, riportando anche i nominativi, oltre alle liste.
  Viene infine corretta la disposizione di cui all'articolo 30 del Testo unico (mediante l'articolo 2, comma 16, A.C. 3-bis-B), che prevede nel giorno precedente la consultazione elettorale la consegna al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione di tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati del collegio plurinominale (e non, come previsto dal testo attuale, la lista dei candidati della circoscrizione).
  Per quanto riguarda le modalità di espressione del voto, il progetto di legge in esame (articolo 2, comma 4 che modifica l'articolo 4, comma 2, TU) mantiene il principio dell'unicità del voto e della scheda elettorale, integrando però il contenuto di quest'ultima prevedendo che, oltre al contrassegno di lista, come stabilito attualmente, essa rechi anche il nominativo del candidato capolista.
  Viene, inoltre, introdotta la possibilità di espressione delle preferenze (al massimo due) nel rispetto delle quote di genere: nel caso di seconda preferenza questa deve essere espressa in favore di un candidato di sesso diverso dalla prima, pena la nullità della seconda preferenza (cosiddetta «doppia preferenza di genere»).
  La disposizione innova notevolmente il testo approvato dalla Camera in prima lettura che integrava la scheda elettorale con l'indicazione, oltre che del contrassegno elettorale, del cognome e nome dei relativi candidati (eletti secondo l'ordine di presentazione) e che non prevedeva l'espressione delle preferenze.
  Nel testo approvato dal Senato, la distinzione tra candidato capolista ed altri candidati deriva dal fatto che, secondo il nuovo sistema di espressione del voto, la candidatura del capolista risulta ’bloccata’, e dunque non è modificabile dal voto degli elettori, mentre per gli altri candidati è possibile esprimere una o due preferenze.
  L'elettore ha dunque a disposizione una sola scheda, che riproduce i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate, secondo il modello riportato in allegato al Testo unico (tabelle A-bis e A-ter, come introdotte dalla proposta di legge in esame).
  I contrassegni delle liste sono inseriti al centro di appositi rettangoli (articolo 31, comma 1, TU, come modificato dall'articolo 2, comma 17 della proposta in esame).
  L'ordine delle liste è stabilito mediante sorteggio. Ogni contrassegno è riprodotto con il diametro di tre centimetri ed è affiancato, sulla scheda elettorale, a sinistra dal cognome e nome del candidato capolista nel collegio plurinominale e a destra da due righe orizzontali per l'espressione delle preferenze (articolo 31, comma 2, TU, come modificato dall'articolo 2, comma 17, della proposta di legge). Rispetto al Testo unico e al testo approvato dalla Camera, vengono meno i riferimenti alle coalizioni, non contemplate dal nuovo sistema elettorale prefigurato dalla proposta di legge, come approvata dal Senato, e vengono aggiunti gli elementi della scheda elettorale riferiti ai capilista e alle preferenze.
  Inoltre, nel testo approvato dalla Camera era stato soppresso il riferimento ai fac simile della scheda, ripristinati nel testo del Senato.
  In caso di ballottaggio, viene predisposta un'unica scheda a livello nazionale recante, in due distinti rettangoli, i contrassegni delle due liste ammesse al ballottaggio medesimo. L'ordine delle liste è stabilito con sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale nazionale (articolo 31, comma 2-bis, TU, introdotto dall'articolo 2, comma 17 della proposta di legge). A differenza delle schede per il primo turno, per quelle del ballottaggio non è stato predisposto il fac simile in allegato al Testo unico.
  Anche il testo approvato in prima lettura dalla Camera prevedeva la scheda unica nazionale per il ballottaggio. Nel corso dell'esame del Senato sono stati eliminati i riferimenti nella scheda per il ballottaggio alle colazioni di liste.Pag. 17
  L'articolo 2, comma 18, della proposta di legge, che modifica l'articolo 48, primo comma, sostituisce i vigenti riferimenti al «certificato elettorale» e alla «circoscrizione», con, rispettivamente, la «tessera elettorale» ed il «collegio».
  In sintesi, a seguito delle novelle apportate: presidente, scrutatori e segretario votano nella sezione in cui esercitano il proprio ufficio anche qualora siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune (non più necessariamente della stessa circoscrizione); i rappresentanti delle liste votano nella sezione in cui esercitano la propria funzione purché siano elettori del collegio plurinominale (e non più della circoscrizione); i candidati possono votare in una delle sezioni del collegio plurinominale (anziché della circoscrizione), dove sono proposti, previa esibizione della tessera elettorale; gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione in cui esercitano il proprio ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, previa esibizione della tessera elettorale.
  Un'altra categoria di elettori per i quali sono ammesse deroghe alle ordinarie modalità di esercizio del diritto di voto è costituita dai degenti negli ospedali e nelle case di cura. Negli ospedali con almeno 200 posti letto vengono istituite apposite sezioni elettorali dette sezioni ospedaliere (articolo 52 TU). Nei luoghi di cura con meno di 200 letti, il voto degli elettori ricoverati sono raccolti in loco dal presidente della sezione elettorale nella cui «circoscrizione» è situato il luogo di cura (articolo 53 TU). Quest'ultima disposizione è stata oggetto di novella nel corso dell'esame del Senato (articolo 2, comma 19, della proposta di legge). La modifica consiste nella sostituzione della «circoscrizione» con «collegio plurinominale».
  È stato infine eliminato il riferimento all'accesso separato per le donne alla sala delle elezioni (articolo 42 TU, modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a)).
  Per quanto riguarda le modalità di espressione del voto, la legge prevede che ogni elettore dispone di un unico voto, che si esprime tracciando un segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.
  Quale conseguenza dell'introduzione delle preferenze, la proposta in esame (articolo 2, comma 20, che incide sul secondo comma dell'articolo 58 TU) modifica anche le modalità di voto, disciplinando l'espressione delle preferenze, prevedendo che l'elettore possa esprimere, oltre al voto di lista, anche uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati prescelti – secondo le regole della «doppia preferenza di genere» – sulle linee orizzontali poste a destra del simbolo (come prescritto dall'articolo 31, comma 1, TU, modificato dall'articolo 2, comma 17 della proposta in esame). Sono vietati altri segni o indicazioni (articolo 58, comma 2, TU).
  Altre modifiche alla disciplina vigente, già presenti nel Testo approvato dalla Camera in prima lettura, sono state confermate al Senato. Si tratta di due interventi di carattere formale (sempre al secondo comma dell'articolo 58 TU).
  Il primo prevede che l'elettore tracci con la matita «un segno» in luogo dell'equivalente «un solo segno» prescritto nel testo vigente.
  Con il secondo intervento (articolo 3, A.C. 3-bis-B) viene espunto il riferimento alla «parte gommata» della scheda da inumidire dopo la chiusura della stessa.
  Il nuovo articolo 59-bis – introdotto dalla Camera e modificato dal Senato – detta disposizioni sulle modalità di espressione del voto e delle preferenze e sulla validità delle stesse.
  Tali precisazioni sono motivate dall'introduzione della nuova scheda, costituita da tre parti (nominativo del capolista – contrassegno di lista – linee orizzontali per le preferenze) e sono finalizzate ad evitare dubbi interpretativi al momento dello scrutinio dovuti da eventuali anomalie nel tracciare il segno sulla scheda elettorale.
  Anche il testo approvato alla Camera introduceva norme di dettaglio sulla validità dei voti, motivati anche in quel caso Pag. 18dalla scheda elettorale recante oltre ai simboli dei partiti, anche l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Nel corso dell'esame del Senato tali norme sono state modificate ed integrate, anche per tenere conto delle modifiche apportate alla scheda.
  Una norma di chiusura, volta a fornire indicazioni per l'interpretazione delle eventuali ulteriori fattispecie che potrebbero riscontrarsi in fase di scrutinio, dispone la nullità di ogni altra modalità di espressione del voto difforme dal disposto dell'articolo 59-bis e del secondo comma dell'articolo 58 (che come si è detto vieta l'apposizione di più di un segno sulla scheda) solo qualora sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.
  Gli articoli 67 e seguenti del TU disciplinano le modalità di scrutinio dei voti.
  Inizia presso le sezioni elettorali lo scrutinio vero e proprio dei voti (articoli 68-75 TU), sul quale interviene la proposta di legge in esame (articolo 2, comma 22) al fine di adeguare le modalità di scrutinio con l'introduzione delle preferenze. In sostanza, viene in larga parte riprodotto il contenuto del Testo unico in vigore fino al 1993, quando era ancora prevista la preferenza singola, prima che questa venisse abolita.
  Le modifiche agli articoli del Testo unico che riguardano lo scrutinio sono state introdotte al Senato, in conseguenza della introduzione delle preferenze. In particolare, si prevede che lo scrutatore designato all'estrazione delle schede enunci oltre al contrassegno votato, i nominativi dei candidati cui è stata attribuita la preferenza. Analogamente, viene presa nota di entrambi i dati. A conclusione dello spoglio il segretario proclama i voti di ciascuna lista e i voti di preferenza (articolo 68 TU).
  Dopo la proclamazione dei voti spogliati, spetta al presidente di seggio decidere, in via provvisoria, sui reclami, sulla nullità dei voti di lista e sui voti di lista contestati (articolo 71 TU) e, come previsto dalla proposta in esame, anche sulle contestazioni dei voti di preferenza (articolo 2, comma 22).
  L'articolo 2, comma 24, della proposta di legge (che modifica l'articolo 77 TU) adegua il procedimento alla introduzione dei collegi plurinominali e delle preferenze, prevedendo che gli Uffici centrali circoscrizionali provvedono prima alla determinazione della cifra elettorale di collegio e poi alla somma di tali cifre per determinare quella complessiva della circoscrizione e determinano, per ciascun collegio, la graduatoria dei candidati delle singole liste.
  In particolare, il nuovo procedimento prevede le seguenti operazioni da compiersi da parte di ciascun ufficio centrale circoscrizionale: determinazione della cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, ossia della somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale; determinazione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, ossia della somma dei voti di collegio della lista stessa; determinazione del totale dei voti validi della circoscrizione, dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste; determinazione, per ciascun collegio plurinominale, della cifra elettorale individuale di ciascun candidato, ossia della somma dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascuno come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio; determinazione della graduatoria dei candidati di ciascuna lista per ciascun collegio plurinominale sulla base delle rispettive cifre individuali, a parità di preferenze, prevale l'ordine di presentazione nella lista; comunicazione all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e del totale dei voti validi della circoscrizione, al fine di individuare le liste che hanno superato la soglia di sbarramento del 3 per cento.
  I commi 37 e 38 dell'articolo 2 della proposta di legge, introdotti nel corso dell'esame del Senato, modificano la disciplina del voto degli italiani all'Estero Pag. 19con due obiettivi. In primo luogo, il comma 37 estende la possibilità di esercitare il voto per corrispondenza, attualmente previsto per i cittadini residenti all'Estero, anche ai cittadini non residenti all'Estero, ma che vi si trovano temporaneamente. In secondo luogo, i commi 37 e 38 intervengono sulle modalità per assicurare la libertà e la segretezza del voto nella circoscrizione Estero, abolendo l'obbligo di stipulare intese con i governi dei Paesi ove risiedono i cittadini italiani (in mancanza delle quali nel sistema vigente non è possibile votare per corrispondenza) e prevedendo l'esclusione dal diritto di voto per corrispondenza dei cittadini che risiedono temporaneamente in Paesi nei quali non si ritiene sia tutelata la libertà e la segretezza del voto.
  Il comma 37 dell'articolo 2, introduce il voto per corrispondenza dei cittadini italiani temporaneamente all'Estero, ma ivi non residenti, per le elezioni politiche e per i referendum.
  In precedenza, tale possibilità è stata prevista da diversi provvedimenti normativi, in prevalenza a carattere di urgenza, in relazione a specifiche tornate elettorali e limitatamente a determinate categorie di elettori (sostanzialmente militari in missione e dipendenti pubblici all'Estero per motivi di servizio).
  La disposizione in esame rende tale modalità di voto a regime, valida per tutte le elezioni politiche e per i referendum futuri, e la estende agli elettori temporaneamente all'Estero, purché assenti dall'Italia per motivi di lavoro, studio o cure mediche.
  Il voto viene espresso per corrispondenza e gli elettori votano i candidati della circoscrizione Estero. Le procedure elettorali sono analoghe a quelle vigenti per i cittadini residenti all'Estero, con alcuni adattamenti operati dal provvedimento in esame.
  La disposizione in esame, dunque, attraverso una serie di novelle alla legge n. 459 del 2001 prevede che, oltre ai cittadini residenti all'estero, possano votare, con le medesime modalità, ossia per corrispondenza, anche i cittadini che si trovano all'Estero, pur non essendo ivi residenti, in presenza di alcuni requisiti (articolo 4-bis, comma 1, legge n. 459 del 2001, introdotto dal comma 37, lettera a): la permanenza deve essere complessivamente di tre mesi nei quali è compresa la data delle elezioni; la permanenza deve avere una delle seguenti motivazioni: lavoro; studio; cure mediche. Il diritto di voto è esteso anche ai familiari conviventi.
  I cittadini temporaneamente all'Estero che intendono votare all'Estero devono esercitare un'opzione (articolo 4-bis, comma 2, legge n. 459 del 2001, introdotto dal comma 37, lettera a). L'opzione è esercitata attraverso l'invio di una richiesta, redatta in carta libera e sottoscritta dall'elettore, che dovrà pervenire al comune di iscrizione elettorale entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.
  La richiesta è corredata da: copia di un documento di identità valido; indicazione dell'indirizzo postale al quale inviare il plico elettorale contenente, tra l'altro, la scheda elettorale; dichiarazione attestante il possesso dei predetti requisiti mediante autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; eventuale revoca dell'opzione di esercizio del voto in Italia (per gli elettori residenti all'Estero che hanno in precedenza scelto di votare in Italia).
  La richiesta è valida per una sola consultazione e può essere revocata prima che scadano i 10 giorni antecedenti la pubblicazione del decreto di convocazione.
  Una volta ricevute tutte le richieste di opzione, i comuni sono tenuti a trasmettere immediatamente al Ministero dell'intero l'elenco degli elettori temporaneamente all'Estero che hanno scelto di votare nel Paese in cui si trovano, previa annotazione nelle liste sezionali (elettorali).
  Il Ministero dell'interno, entro i 28 giorni che precedono la data delle elezioni, comunica l'elenco degli optanti al Ministero degli affari esteri, che a sua volta trasmette i loro nominativi agli uffici consolari competenti. Pag. 20Gli uffici consolari inseriscono tali nominativi in elenchi speciali (articolo 4-bis, comma 3, legge n. 459 del 2001, introdotto dal comma 37, lettera a)).
  A questo punto il procedimento speciale per il voto dei cittadini temporaneamente all'Estero non ivi residenti confluisce in quello ordinario per i cittadini residenti all'estero, opportunamente adattato dal comma in esame, che prevede quanto segue. Il voto per i senatori e per i deputati da eleggere all'estero si esercita per corrispondenza (legge n. 459 del 2001, articolo 1, comma 2).
  Non oltre il 18o giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori residenti all'Estero che non abbiano esercitato l'opzione per il voto in Italia e ai cittadini non residenti all'Estero che hanno esercitato la predetta opzione (articolo 12, comma 3, legge 459 del 2001, come modificato dal comma 37, lettera b), n. 1), un plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente. Il plico contiene anche un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza.
  Gli elettori che, a 14 giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico elettorale possono richiederlo presso l'ufficio consolare. Con una modifica introdotta dalla proposta di legge in esame, viene soppresso l'obbligo per l'elettore di presentarsi personalmente all'ufficio consolare per fare la richiesta (articolo 12, comma 5, legge n. 459 del 2001, come modificato dal comma 37, lettera b), n. 2). Da notare che tale semplificazione riguarda tutti gli elettori ammessi al voto per corrispondenza (sia quelli residenti all'Estero, sia quelli temporaneamente all'Estero).
  Per quanto riguarda l'invio e la raccolta dei plichi per il personale delle Forze armate in missione all'Estero, viene dettata una disciplina specifica dal comma 37, lettera a), n. 5.
  L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre (legge n. 459 del 2001, articolo 11, comma 3).
  Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce all'ufficio consolare non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia (legge n. 459 del 2001, articolo 12, comma 6).
  Gli uffici consolari quindi trasmettono i plichi in Italia all'Ufficio centrale elettorale appositamente istituito per la circoscrizione Estero. Assieme ai plichi, vengono trasmessi anche gli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza (articolo 12, comma 7, legge n. 459 del 2001, come modificato dal comma 37, lettera b), n. 3); nel testo vigente si prevede, invece, la trasmissione del numero degli elettori che hanno optato per il voto in Italia.
  Presso l'Ufficio si costituiscono i seggi elettorali con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori ammessi al voto per corrispondenza (articolo 13, comma 1, legge n. 459 del 2001, come modificato dal comma 37, lettera c); nel testo vigente si prevede che i seggi sono costituiti per gli elettori che non hanno optato per il voto in Italia).
  Le operazioni di scrutinio devono avvenire contestualmente a quelle dei voti espressi in Italia (articolo 14, legge n. 459 del 2001). Il disegno di legge in esame specifica che lo scrutinio delle schede degli elettori temporaneamente all'Estero viene effettuato insieme a quelle dei cittadini residenti all'Estero (articolo 4-bis, comma 4, legge n. 459 del 2001, introdotto dal comma 37, lettera a). Inoltre, viene altresì Pag. 21specificato che l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna a ciascun presidente di seggio copia autentica degli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza (articolo 14, comma 2, legge n. 459 del 2001, come modificato dal comma 37, lettera d); attualmente la legge prevede che vengono consegnati gli elenchi dei cittadini residenti all'Estero aventi diritto all'espressione del voto divisi per ripartizione della circoscrizione Estero.
  Una disciplina speciale è prevista per l'espressione del diritto di voto da parte appartenenti alle Forze armate e alle Forze di Polizia temporaneamente all'Estero nello svolgimento di missioni internazionali.
  Per tali elettori, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali, previa intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della difesa. Tali intese regolano l'esercizio del diritto di voto anche nel caso che i predetti elettori si trovino in paesi in cui è escluso il diritto di voto per corrispondenza dei cittadini all'estero in quanto ritenuti «insicuri» (legge n. 459 del 2001, nuovo articolo 4-bis, comma 5).
  Facendo la disposizione riferimento esclusivamente alle modalità tecnico-organizzative per l'espressione del voto e la raccolta dei plichi, anche a questi elettori appare comunque applicabile la disciplina sull'opzione per l'esercizio del diritto di voto all'estero e sui conseguenti adempimenti (introdotta dall'articolo 4-bis medesimo).
  Modalità particolari per l'esercizio del voto, definite d'intesa tra in Ministero degli affari esteri e dell'interno, sono altresì previste per il personale diplomatico che si trovi in Paesi «non sicuri» (legge n. 459 del 2001, articolo 4-bis, comma 6).
  Oltre ad estendere il diritto di voto per corrispondenza anche ai cittadini italiani temporaneamente all'Estero, il comma 37, insieme al comma 38, interviene anche sulle misure per garantire la libertà e la segretezza del voto, abolendo l'attuale sistema basato sulle intese semplificate stipulate tra l'Italia e i governi dei Paesi ove risiedono i cittadini italiani. In luogo di tale sistema, basato sulle intese bilaterali, il comma in esame introduce un sistema unilaterale che prevede l'esclusione dal diritto di voto per corrispondenza dei cittadini all'estero in particolari circostanze.
  A tal fine viene abrogato l'articolo 19 della legge n. 459 del 2001, che disciplina le intese semplificate (comma 37, lettera e), e le corrispondenti disposizioni di esecuzione recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, emanato appunto in attuazione della legge 459 (comma 38). In particolare, sono abrogati l'articolo 1, comma 1, lettera g), e l'articolo 9 del regolamento.
  Viene al contempo introdotto un comma 1-bis all'articolo 20 (comma 37, lettera f)), che non ammette il diritto di voto per corrispondenza (e quindi sia dei cittadini residenti all'Estero, sia dei cittadino temporaneamente all'Estero, ma ivi non residenti) nei seguenti casi: mancanza di relazioni diplomatiche tra l'Italia e lo Stato estero; situazione politica o sociale dello Stato estero che non garantisce neanche temporaneamente lo svolgimento dell'esercizio del diritto di voto in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza o che non garantisce che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e dei cittadini italiani a causa dell'esercizio del diritto di voto.
  Come già visto, sono previste due deroghe, per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di Polizia temporaneamente all'Estero nello svolgimento di missioni internazionali e per il personale diplomatico, al divieto di ammettere al voto per corrispondenza gli italiani all'Estero presenti in Paesi che rientrano nelle due predette categorie (legge n. 459 del 2001, articolo 4-bis, commi 5 e 6).
  Passiamo ora ad esaminare le disposizioni sul meccanismo di trasformazione Pag. 22dei voti in seggi, la cosiddetta formula elettorale, disciplinate dagli articoli 83 e 83-bis del Testo unico.
  Come già ricordato, gli elementi qualificanti del sistema elettorale sono i seguenti: i seggi sono attribuiti alle liste su base nazionale; accedono alla ripartizione dei seggi le liste che raggiungono la soglia del 3 per cento dei voti validi su base nazionale (oltre, a determinate condizioni, alle liste rappresentative di minoranze linguistiche); alla lista che ottiene almeno il 40 per cento dei voti validi su base nazionale sono attribuiti 340 seggi; qualora nessuna lista raggiunga la soglia del 40 per cento si procede a un turno di ballottaggio tra le due liste con il maggior numero di voti; alla lista che prevale nel ballottaggio sono attribuiti 340 seggi; non è prevista la possibilità per le liste di collegarsi in coalizione e non è consentita nessuna forma di apparentamento o collegamento fra liste tra i due turni di votazione; i seggi sono successivamente ripartiti nelle circoscrizioni, in misura proporzionale al numero di voti che ciascuna lista ha ottenuto; si procede infine alla ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali delle circoscrizioni, anche in tal caso in misura proporzionale al numero di voti ottenuto da ciascuna lista.
  Nel corso dell'esame da parte del Senato sono state apportate rilevanti modifiche.
  Le principali novità introdotte dal Senato relativamente all'attribuzione dei seggi a livello nazionale riguardano: la soppressione delle coalizioni di liste; la soglia unica di accesso alla ripartizione dei seggi, fissata al 3 per cento. Nel testo approvato dalla Camera erano previste soglie di sbarramento differenziate: 12 per cento per le coalizioni, 4,5 per cento per le liste collegate in coalizione, 8 per cento per le liste singole non collegate in coalizione; l'aumento dal 37 al 40 per cento della soglia per l'attribuzione del premio di maggioranza al primo turno; la consistenza del premio di maggioranza, fissato in ogni caso in 340 seggi. Nel testo della Camera l'entità del premio era diversa a seconda che lo stesso fosse attribuito al primo turno – una percentuale di seggi pari alla cifra elettorale nazionale della lista o coalizione aumentata del 15 per cento fino a un massimo di 340 seggi – o al secondo turno – 321 seggi.
  La prima operazione dell'Ufficio centrale nazionale è la determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista (articolo 83, comma 1, n. 1)). Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno.
  L'Ufficio individua poi la lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale (articolo 83, comma 1, n. 2)). Segnala che i voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige sono calcolati per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale (articolo 83, comma 6). L'Ufficio calcola inoltre il totale dei voti validi espressi a livello nazionale, dato dalla somma dei voti validi conseguiti da tutte le liste in tutte le circoscrizioni.
  L'Ufficio individua quindi le liste che hanno conseguito la soglia minima di voti necessari per accedere al riparto dei seggi (cosiddetta «soglia di sbarramento».
  L'articolo 83, comma 1, n. 3) fissa tale soglia al 3 per cento del totale dei voti validi espressi. Anche in questo caso i voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige sono calcolati ai fini del raggiungimento della soglia (articolo 83, comma 6).
  Sono inoltre ammesse al riparto, come attualmente già previsto, le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima.
  Una volta individuate le liste ammesse al riparto dei voti l'Ufficio procede ad una prima ripartizione provvisoria dei seggi tra le liste sulla base dei voti ottenuti (articolo 83, comma 1, n. 4)).
  Questa prima ripartizione viene effettuata con criterio proporzionale.Pag. 23
  Il metodo previsto è quello dei quozienti interi e dei più alti resti. Nelle operazioni di ripartizione dei seggi non sono calcolati i seggi spettanti alle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, attribuiti con diverso sistema ai sensi delle disposizioni speciali del Titolo VI del Testo unico. Pertanto, ai fini delle operazioni descritte, nelle cifre elettorali nazionali delle liste non sono considerati i voti ottenuti dalle liste in queste due circoscrizioni (articolo 83, comma 6).
  Applicando le disposizioni citate, i seggi da ripartire sono dunque attualmente 606, ovvero i 618 seggi da assegnare sul territorio nazionale (escludendo i 12 seggi da assegnare nella circoscrizione Estero), detratti il seggio uninominale spettante alla Valle d'Aosta e gli 11 seggi spettanti al Trentino-Alto Adige sulla base del censimento 2011.
  L'Ufficio centrale nazionale valuta dunque l'eventuale assegnazione del premio di maggioranza: in primo luogo verifica se la cifra elettorale nazionale della lista maggioritaria corrisponde ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi (articolo 83, comma 1, n. 5)).
  Nel caso in cui la lista maggioritaria abbia effettivamente ottenuto il 40 per cento dei voti, l'Ufficio verifica se tale lista, in base alla ripartizione provvisoria effettuata, abbia conseguito almeno 340 seggi (articolo 83, comma 1, n. 6)). Qualora li abbia conseguiti, è confermata l'assegnazione dei seggi risultante dalla suddetta ripartizione (articolo 83, comma 1, n. 7)); qualora non li abbia conseguiti, alla lista maggioritaria viene attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 (articolo 83, comma 2).
  Qualora nessuna lista abbia ottenuto il 40 per cento dei voti, si procede ad un turno di ballottaggio fra le due liste più votate, che si svolge nella seconda domenica successiva al primo turno; alla lista che risulta vincente al ballottaggio vengono quindi assegnati 340 seggi (articolo 83, comma 5).
  In base a quanto previsto, si procede dunque alla verifica del numero di seggi ottenuti solo qualora la lista di maggioranza abbia effettivamente superato la soglia del 40 per cento dei voti; in caso contrario è previsto il ballottaggio. Ne deriva che nell'eventualità (improbabile, ma tecnicamente non impossibile) in cui alla lista spetterebbero 340 seggi in caso di mancato raggiungimento della soglia del 40 per cento deve comunque procedersi allo svolgimento del turno di ballottaggio.
  Una volta attribuiti i seggi del premio di maggioranza alla lista vincente, al primo turno o a seguito del ballottaggio, l'Ufficio calcola, ai fini del successivo riparto fra le circoscrizioni, il quoziente elettorale di maggioranza: tale quoziente si ottiene dividendo la cifra elettorale nazionale della lista di maggioranza per il numero di seggi ad essa attribuito (articolo 83, comma 2, ultimo periodo).
  L'Ufficio procede quindi alla ripartizione dei restanti seggi tra le altre liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 83, comma 3. In questa operazione applica il medesimo metodo proporzionale previsto per la prima ripartizione provvisoria, utilizzando però, al posto del quoziente unico, il quoziente elettorale nazionale di minoranza: tale quoziente si ottiene dividendo il totale delle cifre elettorali delle liste di minoranza per il numero di seggi da attribuire alle liste stesse (articolo 83, comma 4). Il numero dei seggi da ripartire fra le liste di minoranza è pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla lista di maggioranza (esso non è stabilito in misura fissa, poiché dipende dal numero di seggi già assegnati rispettivamente alla lista di maggioranza e alle liste di minoranza nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige).
  Completata l'assegnazione dei seggi alle liste a livello nazionale, l'Ufficio procede alla ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni (all'articolo 83, comma 1, n. 8, TU).
  La ripartizione è effettuata in misura proporzionale al numero di voti che ciascuna lista ha ottenuto in una determinata circoscrizione, con l'obiettivo di far sì che ciascuna circoscrizione ottenga al termine, come somma di tutti i seggi in essa assegnati Pag. 24a tutte le liste, il totale dei seggi ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 56 della Costituzione.
  Il sistema di ripartizione fra le circoscrizioni richiama in gran parte quello vigente, introdotto dalla legge n. 270 del 2005. Come più volte ricordato, tale sistema non si applica nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige. Esso prevede la determinazione, per ogni lista, di un indice proporzionale, che rappresenta la quota di seggi della circoscrizione spettante alla lista sulla base dei seggi ad essa assegnati in sede nazionale, e di un indice complessivo circoscrizionale, costituito dalla somma degli indici determinati per ciascuna lista.
  A ciascuna lista è assegnato nella circoscrizione un numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato ottenuto dividendo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione per l'indice complessivo e moltiplicando questo quoziente per l'indice individuale di ciascuna lista.
  I seggi che eventualmente residuano da assegnare sono attribuiti in ciascuna circoscrizione alle liste secondo l'ordine decrescente delle rispettive parti decimali dei medesimi quozienti in base ai quali è stata effettuata l'assegnazione di seggio per la parte intera.
  L'Ufficio accerta quindi se, sommando i seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista, questa abbia ottenuto più seggi (lista eccedentaria) o meno seggi (lista deficitaria) di quelli ad essa attribuiti a livello nazionale. In questo caso procede ad una «correzione» delle assegnazioni effettuate: iniziando dalla lista con il maggior numero di seggi eccedenti – e, in caso di parità, da quella con la maggior cifra elettorale nazionale – sottrae i seggi eccedenti nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali dei quozienti di attribuzione e li attribuisce nella medesima circoscrizione alle liste deficitarie per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione non hanno dato luogo all'assegnazione di un seggio. Qualora nella medesima circoscrizione più liste deficitarie abbiano le parti decimali dei quozienti inutilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale inutilizzata e, in caso di parità, a quella con la maggior cifra elettorale nazionale.
  Qualora poi non sia possibile attribuire il seggio sottratto alla lista eccedentaria nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con le parti decimali dei quozienti inutilizzate, l'Ufficio prosegue per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, fino ad individuare un'altra circoscrizione in cui sia possibile sottrarre il seggio alla lista eccedentaria e assegnarlo alla lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Tale disposizione è stata introdotta nel corso dell'esame al Senato, al fine di evitare, per quanto possibile, l'applicazione della «norma di chiusura» del sistema, che può determinare uno «slittamento» del numero di seggi attribuiti alle circoscrizioni.
  La «norma di chiusura», già presente nel sistema attualmente vigente, prevede infatti che, qualora non sia possibile effettuare la compensazione in base alle operazioni già esaminate, i seggi vengono sottratti alla lista eccedentaria nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali dei quozienti e vengono assegnati alla lista deficitaria nelle altre circoscrizioni in cui abbia le maggiori parti decimali dei quozienti inutilizzate.
  La ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali è disciplinata dall'articolo 83-bis del Testo unico, che ne affida la competenza in ciascuna circoscrizione all'Ufficio centrale circoscrizionale.
  Il metodo applicato mutua sostanzialmente quello per la ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni, ad eccezione del sistema di compensazione fra liste eccedentarie e liste deficitarie nella ripartizione dei seggi spettanti alle liste di minoranza, modificato dal Senato.
  Per procedere a tale compensazione, infatti, l'ufficio accerta se, sommando i seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna delle liste di minoranza, una lista abbia ottenuto più seggi (lista eccedentaria) o meno seggi (lista deficitaria) di quelli ad essa attribuiti a livello circoscrizionale. In questo caso procede ad una «correzione» Pag. 25delle assegnazioni effettuate, con un metodo di compensazione diverso – come appena detto – da quello adottato per il riparto fra circoscrizioni: l'Ufficio determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedenti e, a parità di questi, la lista che ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae il seggio a tale lista nel collegio nel quale essa lo ha ottenuto con la minore parte decimale del quoziente e lo attribuisce alla lista deficitaria con il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che ha la maggior parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di un seggio; il seggio è assegnato nel collegio in cui la lista deficitaria ha la maggior parte decimale del quoziente inutilizzata. L'Ufficio ripete tali operazioni fino all'assegnazione di tutti i seggi eccedentari (comma 1, numero 4)).
  Nel testo approvato alla Camera era invece prevista l'applicazione nei collegi dello stesso meccanismo applicato per la ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni, ovvero la compensazione all'interno del medesimo collegio e, solo quando non fosse possibile, in altro collegio.
  A seguito della modifica introdotta al Senato relativamente all'assegnazione dei seggi attribuiti al gruppo di liste di minoranza, è possibile che, fermo restando il numero dei seggi attribuiti a livello di circoscrizione, il numero di seggi complessivamente assegnati in un collegio aumenti o diminuisca rispetto al numero di seggi ad esso spettanti in base al decreto del Presidente della Repubblica emanato contestualmente al decreto di convocazione dei comizi elettorali. Concluse le operazioni di attribuzione dei seggi nei collegi, le assegnazioni alle liste sono definitive e l'Ufficio centrale circoscrizionale procede alla proclamazione degli eletti.
  In ciascun collegio l'Ufficio centrale circoscrizionale provvede alla proclamazione degli eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, secondo l'ordine previsto dall'articolo 84, comma 1: per primo il capolista e successivamente i candidati, secondo la graduatoria delle preferenze ottenute.
  Qualora in un collegio non sia possibile assegnare un seggio ad una lista perché la lista stessa ha esaurito il numero di candidati, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna il seggio alla lista in un altro collegio della medesima circoscrizione in cui la lista stessa abbia la maggior parte decimale del quoziente inutilizzata e, qualora residuino ancora seggi da assegnare, in un altro collegio della medesima circoscrizione in cui la lista abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata.
  Qualora anche dopo tali operazioni residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale, il quale individua la circoscrizione in cui la lista stessa abbia la maggior parte decimale del quoziente inutilizzata e ne dà comunicazione a sua volta all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. Quest'ultimo provvede all'assegnazione del seggio, sempre nell'ordine descritto.
  È poi previsto che il deputato eletto in più collegi plurinominali, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, dichiari alla Presidenza della Camera il collegio prescelto. In mancanza di opzione si procede mediante sorteggio (articolo 85).
  L'articolo 86 disciplina l'attribuzione dei seggi rimasti vacanti per qualsiasi causa, anche sopravvenuta: tali seggi sono attribuiti nel medesimo collegio plurinominale al primo dei candidati non eletti secondo la graduatoria delle preferenze (si intende della medesima lista). Qualora la lista abbia esaurito i candidati si procede con le modalità previste dall'articolo 84 in caso di incapienza delle liste.
  A seguito di una modifica introdotta dal Senato, è stata poi disciplinata l'attribuzione dei seggi vacanti nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige: nel caso in cui si tratti di collegi uninominali si procede ad elezioni suppletive; nel caso in cui si tratti di uno dei seggi attribuiti con metodo proporzionale in Pag. 26Trentino-Alto Adige, il seggio è assegnato al primo dei candidati non eletti nell'ordine progressivo di lista.
  Passando all'esame della disciplina speciale, per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, ricorda che il principio della specialità è enunciato all'articolo 2 del Testo unico: la circoscrizione Valle d'Aosta, come nella disciplina vigente, è costituita in un unico collegio uninominale, mentre nella regione Trentino-Alto Adige, che nel sistema vigente si differenzia per la sola elezione del Senato, sono costituiti otto collegi uninominali.
  In via generale, nelle due circoscrizioni il sistema di elezione è uninominale maggioritario, con una quota proporzionale in Trentino-Alto Adige, con la quale sono attribuiti, sulla base dell'ultimo censimento, tre seggi. I candidati nei collegi uninominali sono collegati a liste presentate a livello nazionale. Il collegamento candidato-lista determina la connessione tra le due circoscrizioni «speciali» e il restante territorio nazionale.
  Nello specifico, la disciplina del voto nelle due circoscrizioni è contenuta nel Titolo VI del Testo unico, agli articoli da 92 a 93-quater.
  La circoscrizione Valle d'Aosta rimane, come nella disciplina vigente, collegio uninominale con elezione maggioritaria.
  Le modifiche al Testo unico riguardano il collegamento in sede nazionale delle liste che presentano candidature e ottengono voti nel collegio uninominale.
  Nella disciplina vigente infatti, sia per la Camera che per il Senato, l'elezione del candidato nel collegio uninominale Valle d'Aosta non è in alcun modo collegata con l'elezione nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale.
  Rimangono immutate le norme sulle sottoscrizioni delle candidature e sulle modalità di presentazione delle stesse (articolo 92, comma 1, numeri 2) e 3)).
  Viene invece stabilito, innovando rispetto alla normativa vigente, che le liste che hanno depositato presso il Ministero dell'interno il contrassegno e lo statuto ai fini della presentazione di candidature nei collegi plurinominali su tutto il territorio nazionale (articolo 14 TU) presentano candidati nel collegio uninominale, ad esse collegate.
  Per il dettaglio della disciplina, la norma rinvia a quanto stabilito per la presentazione delle candidature nei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige.
  Per quanto riguarda la scheda elettorale, una modifica introdotta dal Senato rinvia al modello di scheda definito per la elezione nei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige.
  Le modalità di voto sono stabilite dal novellato comma 2 dell'articolo 92.
  L'elettore vota – tracciando un unico segno – scegliendo la lista o una delle liste cui è collegato il candidato. Il voto espresso a favore della lista prescelta, è espresso anche in favore del candidato. Se l'elettore esprime il voto contrassegnando soltanto il nome del candidato, invece, quel voto si estende alla lista cui questo è collegato se egli è collegato ad una sola lista; nel caso in cui il candidato sia collegato a più liste, il voto è valido per il solo candidato.
  In coerenza con la nuova modalità di votazione, sono esplicitate le operazioni che deve compiere l'Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso il Tribunale di Aosta (il cui nome è stato modificato nel corso dell'esame al Senato per uniformità con la denominazione degli altri uffici elettorali).
  L'elezione per l'unico seggio della Valle d'Aosta rimane maggioritaria: è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Alla norma è stata aggiunta dal Senato la specificazione che il candidato che ottiene il maggior numero di voti è comunque proclamato eletto, anche se collegato ad una lista che non ha superato la soglia di accesso del 3 per cento dei voti validi a livello nazionale. In caso di parità, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
  L'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale il candidato risultato eletto, la lista o liste ad esso collegate, il totale dei voti validi Pag. 27conseguiti da ciascuna lista di cui all'articolo 14 e il totale dei voti validi espressi nel collegio.
  Per quanto riguarda la circoscrizione Trentino-Alto Adige, le norme introdotte sono interamente innovative rispetto al Testo unico, in quanto il sistema vigente per l'elezione della Camera dei deputati non prevede una disciplina specifica per la circoscrizione Trentino-Alto Adige.
  La candidatura nel collegio uninominale è fatta per singoli candidati che si collegano ad una o più liste, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. Dalla disciplina complessiva si evince che il collegamento riguarda liste presentate a livello nazionale con deposito del contrassegno e dello statuto presso il Ministero dell'interno, secondo la previsione generale di cui all'articolo 14 del Testo unico.
  La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta da parte del rappresentante nazionale della lista a cui il candidato si collega; l'accettazione attesta altresì la conoscenza degli eventuali altri collegamenti. La dichiarazione di collegamento del candidato contiene il contrassegno o i contrassegni delle liste collegate, contrassegni presentati a livello nazionale ai sensi dell'articolo 14 del Testo unico e che sono riprodotti sulla scheda elettorale accanto al nominativo del candidato (articolo 93-bis, comma 3). Qualora più liste dichiarino di presentare la medesima candidatura in uno o più collegi uninominali, le stesse dichiarano congiuntamente i contrassegni che nella scheda elettorale accompagnano il nome ed il cognome del candidato. Non è consentita la candidatura in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale, a pena di nullità della candidatura medesima. È altresì nulla la contemporanea candidatura in una lista circoscrizionale e in un collegio uninominale.
  La singola candidatura nel collegio uninominale, accompagnata dai documenti necessari indicati dalla legge, deve essere sottoscritta da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nel collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che anticipi di oltre 120 giorni la fine naturale della legislatura, il numero di sottoscrizioni è ridotto alla metà.
  Partiti e gruppi politici che intendono presentare liste circoscrizionali di candidati che concorrono all'attribuzione dei seggi della quota proporzionale, devono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi uninominali (articolo 93-bis, comma 3).
  Con la dichiarazione di presentazione deve essere indicato il contrassegno di lista, la denominazione del partito o gruppo politico, il contrassegno o i contrassegni delle candidature uninominali collegate. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale.
  Ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 7 dell'articolo 93-bis, il contrassegno delle liste circoscrizionali appare dunque corrispondere al contrassegno depositato a livello nazionale presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14.
  Il comma 7 richiama altresì il contrassegno della candidatura uninominale, al quale non fa peraltro riferimento la disposizione sul contenuto della scheda elettorale (articolo 93-ter, comma 1).
  Le liste comprendono un numero di candidati non inferiore ai due terzi e non superiore al numero di seggi da attribuire in ragione proporzionale (che attualmente risulta pari a tre).
  La dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione; anche per le liste circoscrizionali, in caso di scioglimento della Camera dei deputati che anticipi di oltre 120 giorni la fine naturale della legislatura, il numero di sottoscrizioni è ridotto alla metà.
  L'articolo 93-ter, comma 1, descrive la scheda elettorale. Essa riporta in un riquadro il contrassegno della lista circoscrizionale con accanto, a destra, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale. Se il candidato è collegato a più liste, nello stesso riquadro sono posti in successione i contrassegni delle liste collegate. Disposizioni sul contenuto della Pag. 28scheda elettorale sono recate anche dall'articolo 93-bis, comma 3, del Testo unico, che prevede che nella scheda elettorale il nome e il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno di lista depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14 del Testo unico (liste nazionali) o dai contrassegni di lista nazionali depositati, in caso di collegamento con più liste.
  L'articolo 93-ter stabilisce altresì le modalità di espressione del voto (comma 2).
  L'elettore esprime un unico voto che determina sia l'elezione del candidato uninominale, sia l'attribuzione dei seggi della quota proporzionale.
  L'elettore vota, tracciando un unico segno: scegliendo la lista o una delle liste cui è collegato il candidato. Il voto espresso a favore della lista prescelta, è espresso anche in favore del candidato; oppure contrassegnando soltanto il nome del candidato. In tal caso il voto si estende alla lista cui questo è collegato se egli è collegato ad una sola lista; nel caso in cui il candidato sia collegato a più liste, il voto è valido per il solo candidato.
  Anche per la circoscrizione Trentino-Alto Adige il nome dell'Ufficio preposto alle operazioni di scrutinio e computo dei voti, costituito presso la Corte di Appello di Trento, è stato modificato (nel corso dell'esame al Senato) in Ufficio elettorale circoscrizionale.
  L'Ufficio procede alle seguenti operazioni, elencate all'articolo 93-quater, comma 1: determina la cifra elettorale di ciascuna lista, costituita dalla somma dei voti ottenuti dalla lista o da una delle liste collegate al candidato nei collegi uninominali; sono compresi i voti espressi per il candidato, quando questo è collegato a quell'unica lista; determina la cifra elettorale di ciascun candidato, costituita dalla somma dei voti ottenuti dalla lista o da una delle liste ad esso collegate e dei voti espressi per il solo candidato che non è stato possibile attribuire anche ad una lista (in quanto collegato a più liste).
  L'Ufficio proclama eletto, in ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, anche se collegato ad una lista che non ha ottenuto almeno il 3 per cento dei voti validi a livello nazionale. In caso di parità, è proclamato eletto il candidato più anziano di età (comma 2).
  L'Ufficio comunica quindi all'Ufficio centrale nazionale (comma 3): la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale; il totale dei voti validi nella circoscrizione; il numero dei candidati uninominali risultati eletti per ciascuna lista.
  L'assegnazione dei seggi della quota proporzionale è disciplinata dai commi 4-7 dell'articolo 93-quater ed avviene in modo differente in relazione all'attribuzione o meno del premio di maggioranza a livello nazionale: se il premio di maggioranza non è attribuito a livello nazionale, i seggi sono attribuiti proporzionalmente, con il metodo d'Hondt; se il premio di maggioranza è attribuito alla lista maggioritaria, i seggi sono assegnati per due terzi alla lista maggioritaria e il restante terzo tra le liste di minoranza.
  L'assegnazione avviene comunque sulla base dei voti ottenuti dalle liste, previo scorporo parziale dei voti ottenuti dai candidati uninominali collegati. La disciplina dello scorporo ricalca quella del sistema introdotto dalla legge n. 277 del 1993 per la Camera (ad eccezione del fatto che qui è basata su un unico voto): sono sottratti dal totale dei voti validi ottenuti dalla lista, per ciascun collegio in cui sia stato eletto un candidato collegato alla medesima lista, i voti ottenuti dal candidato immediatamente successivo al primo aumentati di una unità e comunque un numero di voti non inferiore al 25 per cento del totale dei voti validi del collegio (cosiddetto «scorporo parziale»). Qualora un candidato sia collegato a più liste, lo scorporo avviene pro quota in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista collegata.
  L'Ufficio proclama quindi eletti, secondo i seggi spettanti a ciascuna lista, i candidati della lista secondo l'ordine di successione.
  Dopo aver illustrato il contenuto del provvedimento in titolo, preannuncia l'intenzione Pag. 29di incaricare un altro relatore sul provvedimento stesso, nella persona del deputato Migliore.

  Danilo TONINELLI (M5S) contesta la scelta preannunciata dal presidente Sisto, di indicare come correlatore un deputato appartenente al Partito Democratico, evidenziando come tale gruppo abbia già adottato la decisione di non modificare il provvedimento rispetto al testo trasmesso dal Senato. In tale situazione ritiene, quindi, che non vi siano le condizioni per procedere a un esame approfondito della legge elettorale. Ribadisce, pertanto, la richiesta già formulata nella precedente riunione dell'ufficio di presidenza della Commissione, di indicare come correlatore un esponente del suo gruppo, in quanto maggior gruppo di opposizione.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, fa presente che il ruolo di relatore è quello di garantire lo svolgimento di un lavoro serio e approfondito da parte della Commissione, pur restando fermo il fatto che, al momento della votazione, il voto del relatore è equiparato a quello degli altri deputati.
  Osserva, inoltre, che spetta alla presidenza contemperare le due diverse esigenze, di assicurare un esame approfondito e, al tempo stesso, di garantire che sia rispettata la data fissata dalla Conferenza dei presidenti di gruppo per l'avvio dell'esame in Assemblea del provvedimento in oggetto.

  Maurizio BIANCONI (FI-PdL) rileva che esiste la possibilità, per i gruppi di opposizione, di essere rappresentati da relatori di minoranza.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, precisa che, ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del regolamento della Camera, al termine della discussione presso la Commissione di merito i gruppi dissenzienti possono designare, anche congiuntamente, relatori di minoranza.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 8 aprile 2015.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 8 aprile 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 14.55.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.
C. 2617-A Governo ed abb.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Gian Luigi GIGLI (PI-CD), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, nonché gli emendamenti della Commissione 4.700, 5.700, 7.700, 8.700 e 8.701 e i relativi subemendamenti non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone, pertanto, di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

Su tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza.