CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 marzo 2015
412.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 marzo 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 13.40.

Sull'ordine dei lavori.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione dell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, all'esame in sede consultiva del nuovo testo del disegno di legge Pag. 39C. 2617, quindi, all'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE e, infine, allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.
Nuovo testo C. 2617 Governo e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio)

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Federico GINATO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esprimere il parere alla XII Commissione Affari sociali, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul nuovo testo del disegno di legge C. 2617, adottato quale testo base, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.
  Al disegno di legge sono abbinate le proposte di legge C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone.
  Fa presente come il provvedimento, che si compone di 11 articoli, conferisca, all'articolo 1, una delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi, per la disciplina del Terzo settore. La norma specifica che per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche e solidaristiche che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale conseguiti anche attraverso forme di mutualità, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi.
  Tra gli oggetti della delega, elencati dal comma 2, segnala, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la lettera b), la quale prevede il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore.
  Le altre lettere del comma 2 prevedono:
   la lettera a) la revisione della disciplina del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro;
   la lettera c) la revisione della disciplina in materia di impresa sociale;
   la lettera d) la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.

  Il comma 5 stabilisce che sugli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, siano espressi, entro trenta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
  Il comma 6 delega inoltre il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e della medesima procedura, disposizioni integrative e correttive.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 2, il quale detta i princìpi e criteri direttivi generali della delega, prevedendo, in particolare:
   alla lettera a), il riconoscimento del più ampio esercizio del diritto di associazione e del valore delle formazioni sociali liberamente costituite;
   alla lettera b), il riconoscimento dell'iniziativa economica privata svolta senza finalità lucrative, diretta a realizzare prioritariamente Pag. 40la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d'interesse generale;
   alla lettera c), l'autonomia statutaria degli enti;
   alla lettera d), la semplificazione della normativa vigente.

  Gli articoli da 3, 4, 5, 6, 8 e 9 stabiliscono i principi e criteri direttivi specifici nei diversi ambiti della delega.
  In particolare, segnala l'articolo 3, il quale prevede la revisione del libro primo, titolo II, del Codice civile. In tale ambito, rileva come vengano stabiliti i seguenti principi e criteri direttivi:
   alla lettera a), la revisione e semplificazione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica e previsione di obblighi di trasparenza e di informazione;
   alla lettera b), la disciplina, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, del regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche e della responsabilità degli amministratori, tenendo conto del rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento degli enti medesimi;
   alla lettera c), il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi, e il rispetto delle prerogative dell'assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe.

  In tale ambito segnala, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la lettera d), secondo cui alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d'impresa si applicheranno le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del Codice civile (relativi alle società e alle società cooperative), in quanto compatibili.
  Illustra quindi l'articolo 4, che detta i principi di delega per la revisione organica della disciplina vigente degli enti del Terzo settore mediante la redazione di un Codice in cui raccogliere e coordinare le relative disposizioni.
  In tale ambito viene previsto:
   alla lettera a), di stabilire le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, agli enti del Terzo settore;
   alla lettera b), di individuare le attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa;
   alla lettera c), di definire forme e modalità di organizzazione e amministrazione degli enti ispirate ai princìpi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori nonché ai princìpi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti, prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli associati;
   alla lettera d), di prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili e del patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c) in materia di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili. In merito alla formulazione della previsione, segnala l'opportunità di sostituire la dizione «utili» con la seguente «avanzi di gestione», in quanto essa risulta più adeguata alla realtà degli enti del Terzo settore;
   alla lettera e), di definire criteri e vincoli di strumentalità dell'attività d'impresa eventualmente esercitata dall'ente rispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali e di introdurre un regime di contabilità separata finalizzato a distinguere la gestione istituzionale da quella imprenditoriale;Pag. 41
   alla lettera f), di disciplinare gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche, nonché di prevedere il relativo regime sanzionatorio;
   alla lettera g), di individuare specifiche modalità e criteri di verifica periodica dell'attività svolta e delle finalità perseguite;
   alla lettera h), di disciplinare gli eventuali limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;
   alla lettera i), di riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione, attraverso la previsione di un registro unico del Terzo settore, stabilendo che l'iscrizione al registro è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in convenzione o in accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste dall'articolo 9;
   alla lettera l), di valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale;
   alla lettera m), di prevedere strumenti per favorire i processi aggregativi di enti con finalità statutarie affini;
   alla lettera n), di prevedere che il coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti, sia assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Passa quindi a illustrare l'articolo 5, il quale detta i principi e criteri di delega per la revisione organica della disciplina vigente in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso.
  In tale ambito viene previsto:
   alla lettera a), l'armonizzazione e il coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale, riconoscendo la specificità e le tutele dello status di volontario all'interno delle organizzazioni del Terzo settore;
   alla lettera b), la promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere in ambito scolastico;
   alla lettera c), la valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato e il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite dai volontari;
   alla lettera d), il riconoscimento e la valorizzazione delle reti associative di secondo livello, intese quali associazioni composte da enti del Terzo settore, e previsione di forme di controllo delle medesime;
   alla lettera e), la revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, prevedendo che gli stessi siano promossi da organizzazioni di volontariato per finalità di supporto tecnico, formativo e informativo degli enti del Terzo settore nonché per il sostegno di iniziative territoriali solidali, prevedendo che al controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio provvedano organismi regionali e nazionali;
   alla lettera f), la revisione e razionalizzazione del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale;Pag. 42
   alla lettera g), l'uniformazione dei requisiti dei registri e degli Osservatori nazionali con quelli regionali;
   alla lettera h), la previsione di un regime transitorio volto a disciplinare lo status giuridico delle Società di mutuo soccorso già esistenti alla data di entrata in vigore della legge nell'eventualità che intendano rinunciare alla natura di Società di mutuo soccorso per continuare a operare quali associazioni senza fini di lucro.

  L'articolo 6 reca i principi e criteri direttivi per il riordino e la revisione della disciplina in materia di impresa sociale.
  In tale ambito il comma 1 prevede:
   alla lettera a), la qualificazione dell'impresa sociale quale impresa privata con finalità di interesse generale, avente come proprio obiettivo primario la realizzazione di impatti sociali positivi conseguiti mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, che destina i propri utili prevalentemente al raggiungimento di obiettivi sociali e che adotta modelli di gestione responsabili, trasparenti e che favoriscono il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività;
   alla lettera b), l'ampliamento dei settori di attività di utilità sociale, aggiungendo anche quelli del commercio equo e solidale, dei servizi al lavoro finalizzati all'inserimento dei lavoratori svantaggiati, dell'alloggio sociale e l'individuazione dei limiti per lo svolgimento di attività commerciali diverse da quelle di utilità sociale; in tale ambito segnala, in quanto attinenti ai profili di competenza della Commissione Finanze, la previsione secondo cui tra i nuovi settori di attività è compreso anche quello dell'erogazione del microcredito da parte di soggetti a ciò abilitati in base alla normativa vigente;
   alla lettera c), la previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili, da assoggettare a condizioni e limiti massimi, differenziabili anche in base alla forma giuridica adottata dall'impresa, in analogia con quanto disposto per le cooperative a mutualità prevalente, che assicurino in ogni caso la prevalente destinazione degli utili al conseguimento degli obiettivi sociali;
   in merito alla formulazione della previsione, segnala l'opportunità di sostituire la dizione «capitale sociale» con quella «capitale», in quanto essa appare più adeguata alla realtà degli enti del Terzo settore, nonché di sostituire la dizione «utili» con la seguente «avanzi di gestione», anch'essa più adeguata alla realtà degli enti del Terzo settore;
   alla lettera d), la previsione di specifici obblighi di trasparenza e di limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti;
   alla lettera e), la ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale;
   alla lettera f) la possibilità per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione, la presidenza e il controllo;
   alla lettera g), il coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività d'impresa svolte dalle ONLUS;
   alla lettera h), la nomina, fin dall'atto costitutivo, di uno o più sindaci allo scopo di monitorare e vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto da parte dell'impresa sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

  In tale contesto il comma 2 dell'articolo 6 stabilisce che le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale.Pag. 43
  L'articolo 8 reca i principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.
  In tale ambito il comma 1 prevede:
   alla lettera a), l'istituzione del servizio civile universale, finalizzato alla difesa non armata e a promuovere attività di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza attiva, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della nazione e sviluppo della cultura dell'innovazione e della legalità, nonché a realizzare un'effettiva cittadinanza europea e a favorire la pace tra i popoli;
   alla lettera b), la previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani di età compresa tra 18 e 28 anni che possono essere ammessi al servizio civile universale tramite bando pubblico e di procedure di selezione e avvio dei giovani improntate a princìpi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione;
   alla lettera c), la definizione dello status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, prevedendo che il rapporto di servizio civile non sia assimilabile al rapporto di lavoro; in tale ambito segnala, in quanto rilevante per i profili di competenza della Commissione Finanze, la previsione secondo cui la prestazione fornita in tale ambito non può essere «assoggettata ad alcuna disposizione fiscale o tributaria»;
   in merito alla formulazione della disposizione segnala come essa non appaia del tutto chiara e come dovrebbe essere corretta facendo più propriamente riferimento all'esclusione da ogni imposizione tributaria di tali prestazioni;
   alla lettera d), il coinvolgimento degli enti territoriali e degli enti pubblici e privati senza scopo di lucro nella programmazione e nell'organizzazione del servizio civile universale;
   alla lettera e) la previsione di criteri e modalità di accreditamento degli enti di servizio civile universale;
   alla lettera f), la previsione di criteri e modalità di semplificazione e di trasparenza delle procedure di gestione e di valutazione dell'attività svolta;
   alla lettera g), la previsione di un limite di durata del servizio civile universale, non inferiore a otto mesi complessivi e, comunque, non superiore a un anno, che contemperi le finalità del servizio con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti, prevedendo che il servizio possa essere prestato, in parte, in uno degli Stati membri dell'Unione europea, nonché, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e alla cooperazione allo sviluppo, anche nei Paesi al di fuori dell'Unione europea;
   alla lettera h), il riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite durante l'espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo.

  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, richiama l'articolo 9, il quale reca i principi e criteri direttivi relativi alle misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore, nonché per il riordino e l'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio.
  In tale ambito l'alinea del comma 1 stabilisce innanzitutto il vincolo del rispetto della normativa dell'Unione europea, nonché quello di tenere conto delle disposizioni per la riforma del sistema fiscale disposte ai sensi della delega in materia recata dalla legge n. 23 del 2014.
  Inoltre sono previsti specifici principi e criteri di delega in tre ambiti: la disciplina tributaria; la raccolta di capitali; agevolazioni creditizie; agevolazioni nell'utilizzo di immobili demaniali.
  Per quanto riguarda i profili tributari si prevede:
   alla lettera a), la definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite Pag. 44dall'ente e l'introduzione di un regime di tassazione agevolativo che tenga conto delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, del divieto di ripartizione anche in forma indiretta degli utili e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente;
   alla lettera b), la razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità e detraibilità dal reddito o dall'imposta delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti del Terzo settore, al fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta fondi, le donazioni delle persone e degli enti;
   alla lettera c), il completamento della riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'IRPEF in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti del Terzo settore, la razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio, nonché la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti;
   in merito a tale previsione segnala come l'articolo 4, comma 2, della legge n. 23 del 2014 (recante la delega per la riforma del sistema fiscale) già rechi una delega al Governo per la riforma delle spese fiscali ingiustificate, superate o che costituiscono una duplicazione, prevedendo in tale ambito che il Governo assicuri la razionalizzazione e la stabilizzazione dell'istituto della destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti, nonché la razionalizzazione e la riforma dell'istituto della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
   alla lettera d), l'introduzione, per i soggetti beneficiari delle scelte del cinque per mille, di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità;
   alla lettera e), la razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore.

  Per quanto attiene ai profili finanziari si contempla:
   alla lettera f), la previsione, per le imprese sociali:
    1) della possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative;
    2) di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale;
   alla lettera h), l'introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale.

  Per quanto concerne gli aspetti creditizi la lettera g) prevede l'istituzione di un fondo rotativo destinato a erogare finanziamenti agevolati per gli investimenti degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali in beni strumentali materiali e immateriali.
  Per quel che concerne l'uso dei beni immobili demaniali si contempla:
   alla lettera i), la promozione dell'assegnazione in favore degli enti del Terzo settore, anche in associazione tra loro, degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali;
   in merito a tale previsione rileva come dalla formulazione della stessa non risulti chiaro se la normativa delegata possa prevedere assegnazioni gratuite ovvero solo agevolazioni per gli enti del terzo settore;
   alla lettera l), la previsione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento di beni patrimoniali agli enti del Terzo settore.

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  La lettera m) prevede la revisione della disciplina delle ONLUS, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse e il divieto di distribuzione anche indiretta degli utili e fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e organizzazioni non governative.
  In merito alla previsione di cui alla lettera m) segnala l'opportunità di chiarire se, nell'ambito della revisione della disciplina delle ONLUS, si intenda fare riferimento anche alla relativa disciplina tributaria.
  In linea generale evidenzia come l'applicazione dei criteri di delega di cui alle lettere da a) a e), in materia di revisione del regime fiscale, nonché di cui alle lettere i) e l), in materia di assegnazione agevolata di immobili pubblici e agevolazione al trasferimenti di beni patrimoniali, possa comportare effetti di riduzione delle entrate, per i quali non viene individuata nessuna forma di copertura, laddove invece l'articolo 10, comma 1, stabilisce che dall'attuazione delle deleghe non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatte salve le previsioni dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e g), concernenti il completamento della riforma del 5 per mille e l'istituzione di un fondo rotativo per i finanziamenti agevolati degli investimenti degli enti del Terzo settore, per i quali si individuano fonti di copertura.
  Illustra quindi l'articolo 7, il quale, al comma 1, attribuisce le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali, e sulle relative attività, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione, per quanto di competenza, con i ministeri interessati e con l'Agenzia delle entrate. Il comma 2 specifica che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle predette attività di vigilanza, promuove l'adozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore, con particolare riferimento a quelli di piccole dimensioni, sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli organismi maggiormente rappresentativi degli enti stessi o con gli organismi regionali e nazionali per il controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio per il volontariato. Ai sensi del comma 3 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è chiamato a predisporre linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione di impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore.
  L'articolo 10 reca le disposizioni finanziarie e finali, stabilendo, ai commi 1 e 2, che dall'attuazione delle deleghe non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatto salvo che per gli oneri derivanti dall'istituzione del fondo rotativo per il finanziamento degli investimenti degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), per i quali è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro, cui si fa fronte onere, per l'anno 2015, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, quanto a ulteriori 20 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del Fondo speciale di conto capitale, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, e, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012.
  In merito alla formulazione della norma rileva l'opportunità di aggiornare il riferimento all'annualità 2016.
  Il comma 3 stabilisce che con la legge di stabilità 2015 potranno essere individuate risorse finanziarie ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla legislazione vigente, al fine di garantire la stabilizzazione e il rafforzamento delle misure previste all'articolo 9, comma 1, lettere c) e g) (rispettivamente in materia di riforma del cinque per mille e di istituzione del già citato fondo di rotazione), e all'articolo 8. Pag. 46
  In merito alla formulazione della norma rileva l'opportunità di aggiornare il riferimento alla legge di stabilità 2016.
  Il comma 4 reca una clausola di salvaguardia dell'autonomia statutaria riconosciuta alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
  L'articolo 11 stabilisce che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, nonché sullo stato di attuazione della riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti del Terzo settore previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera i).

  Daniele PESCO (M5S) si domanda come mai il testo del provvedimento sia stato trasmesso dalla XII Commissione solo ora e non due mesi fa, ritenendo che tale scelta sia dovuta al fatto che, in quel momento, si era nel pieno dello scandalo legato all'inchiesta su Mafia Capitale. Sottolinea, quindi, come il disegno di legge incrementi i profitti degli enti del Terzo settore, alcuni dei quali sono stati interessati da tali gravissime vicende.
  In questo contesto dichiara di non condividere il contenuto dell'intervento legislativo, evidenziando come le predette, recenti vicende facciano emergere come molti soggetti utilizzino la qualifica di ente del Terzo settore per occultare attività che nulla hanno a che fare con un reale spirito sociale. Considera pertanto rischioso ampliare le agevolazioni tributarie in favore di tali enti, anche in considerazione delle ricadute negative che ciò potrebbe avere rispetto alla parità concorrenziale con gli altri operatori. Riconosce, peraltro, la sussistenza di molti soggetti che svolgono attività sociale in modo corretto, ma ritiene comunque che la delicatezza del tema richieda di esaminare il provvedimento con la necessaria calma e attenzione.

  Marco CAUSI (PD) sottolinea come il provvedimento di delega in esame sia il frutto di una lunga elaborazione svolta dalla Commissione Affari sociali, evidenziando quindi la necessità di rispettare il lavoro svolto, anche con l'apporto dei gruppi di opposizione, dai deputati di quella Commissione.
  Considera pertanto ingenerosa l'affermazione secondo cui le norme del provvedimento rischierebbero di favorire fenomeni mafiosi, ritenendo comunque che il parere della Commissione Finanze possa risultare particolarmente utile per migliorare ulteriormente il testo. A tale proposito rileva come la VI Commissione dovrebbe innanzitutto segnalare l'esigenza di migliorare la trasparenza di tali enti, nonché l'efficacia dei relativi assetti di governance, in quanto questi strumenti costituiscono il presidio migliore per contrastare i preoccupanti fenomeni venuti in luce grazie all'indagine su Mafia Capitale.
  Sottolinea quindi l'esigenza di coordinare alcuni aspetti del provvedimento con le previsioni in materia di delega per la riforma del sistema fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014, segnalando a tal fine alla XII Commissione la necessità di procedere a una razionalizzazione dei regimi tributari agevolativi già sussistenti in materia.

  Giovanni PAGLIA (SEL) sottolinea innanzitutto una perplessità di carattere generale, relativa all'inserimento in un medesimo ambito, quello del Terzo settore, di soggetti tra di loro differenti. Evidenzia inoltre la necessità di affrontare il tema dei prestiti sociali erogati in favore delle cooperative sociali, rispetto al quale sta cominciando a emergere la questione della solvibilità dei soggetti destinatari di tali prestiti, delle modalità di erogazione degli stessi, nonché delle relative sofferenze bancarie.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, rileva la necessità di definire le modalità di esame in sede consultiva del provvedimento alla luce dell'organizzazione dei lavori sullo stesso da parte della Commissione di merito. Pag. 47
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 25 marzo 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Atto n. 147.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 marzo scorso.

  Marco CAUSI (PD) segnala l'esigenza di acquisire quanto prima le valutazioni scritte sul provvedimento della Banca d'Italia, considerando particolarmente importante valutare l'avviso dell'Autorità di vigilanza in materia bancaria, anche con riferimento alle posizioni assunte in merito da altre Autorità.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, condivide l'esigenza rilevata dal deputato Causi, rilevando come, in una prima fase, si fosse ipotizzato di procedere all'audizione dei rappresentanti della Banca d'Italia, la quale ha tuttavia segnalato, per le vie brevi, la preferenza a esprimere la propria posizione attraverso un documento scritto, il quale è già stato sollecitato alla stessa Banca e che ritiene sarà trasmesso alla Commissione nei prossimi giorni.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella prossima settimana.

Sui lavori della Commissione.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che nel pomeriggio di ieri è stato inviato via e-mail a tutti i rappresentanti di gruppi in Commissione un appunto in cui si precisano le modalità di svolgimento dell'audizione del Presidente della BCE che avrà luogo nella giornata di domani, a partire dalle ore 14,15, dinanzi alle Commissioni riunite Bilancio, Finanze e Politiche dell'Unione europea.
  A tale proposito, in considerazione del fatto che è previsto un contingentamento dei tempi di intervento, fissato in 3 minuti per ciascun gruppo parlamentare, invita tutti i rappresentanti di gruppo a comunicare alla Presidenza, entro la serata di oggi o, al più tardi, entro la mattina di domani, i nominativi dei deputati iscritti a parlare per ciascun gruppo.
  In tale contesto ricorda che il tema dell'audizione è la politica monetaria della BCE, le riforme strutturali e la crescita nell'Area dell'euro, richiamando la necessità che gli interventi risultino effettivamente attinenti a tale tematica.

  Daniele PESCO (M5S) segnala l'esigenza di fissare una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di organizzare i prossimi lavori della Commissione.

  Girolamo PISANO (M5S) coglie l'occasione per sollecitare al Governo l'emanazione di una circolare interpretativa in merito all'ambito di applicazione delle nuove norme in materia di inversione contabile in ambito IVA, sollecitata dall'interrogazione a risposta immediata a sua prima firma n. 5-05072, svolta nella seduta del 19 marzo scorso.

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  Daniele CAPEZZONE, presidente, condivide l'esigenza evidenziata dal deputato Pesco, avvertendo che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione sarà convocato nel corso della prossima settimana.

  La seduta termina alle 14.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 25 marzo 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.05.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.
  Avverte quindi che le interrogazioni Sberna n. 5-05129, Paglia n. 5-05131 e Causi 5-05132, saranno svolte congiuntamente, trattando la medesima materia.

5-05128 Barbanti: Interrogatorio del Presidente della CONSOB presso la Procura della Repubblica di Roma.

  Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) prende atto degli elementi forniti nella risposta, dalla quale emerge la conferma, da parte del Governo, della convocazione del Presidente della CONSOB, Giuseppe Vegas, da parte della Procura di Roma, per un interrogatorio nell'ambito di un'indagine su presunte irregolarità nei procedimenti di nomine all'interno della CONSOB stessa. Attende quindi di conoscere gli esiti di tale interrogatorio.

5-05129 Sberna: Problematiche relative alla dichiarazione d'illegittimità da parte della Corte costituzionale di norme sul conferimento di incarichi dirigenziali senza pubblico concorso presso le Agenzie fiscali.
5-05131 Paglia: Problematiche relative alla dichiarazione d'illegittimità da parte della Corte costituzionale di norme sul conferimento di incarichi dirigenziali senza pubblico concorso presso le Agenzie fiscali.
5-05132 Causi: Problematiche relative alla dichiarazione d'illegittimità da parte della Corte costituzionale di norme sul conferimento di incarichi dirigenziali senza pubblico concorso presso le Agenzie fiscali.

  Mario SBERNA (PI-CD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Marco CAUSI (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde congiuntamente alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Marco CAUSI (PD) rileva preliminarmente come la vicenda posta dalle interrogazioni conduca a una prima riflessione complessiva sulle questioni dell'assetto organizzativo e delle politiche di reclutamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate, che potrà essere svolta anche attraverso specifiche audizioni dei direttori delle predette Agenzie.
  In tale contesto ritiene infatti in primo luogo opportuno che il Parlamento valuti con attenzione la tematica della salvaguardia Pag. 49delle professionalità che presentano specifiche competenze tecniche, affinché sia garantita un'adeguata presenza di tali figure professionali ad elevata specializzazione, all'interno delle Agenzie fiscali. Nel rilevare come ciò richieda un ampio lavoro di riorganizzazione e di riforma interna dei suddetti organi, auspica che tale complessa problematica possa essere affrontata nell'ambito dell'esame del disegno di legge di riforma della pubblica amministrazione, all'esame del Senato, il quale tuttavia non presta ancora, a suo giudizio, adeguata attenzione al tema delle professionalità tecniche presenti all'interno della PA, che dovrà coniugarsi con la prospettiva di realizzare un ruolo unico della stessa PA.
  Prende quindi atto delle rassicurazioni del Governo sia sulla validità degli atti tributari già adottati dai dirigenti la cui nomina è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, e delle relative cartelle esattoriali, sia sul fatto che nei prossimi mesi la funzionalità delle Agenzie non risulterà condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali, essendo assicurata da regole organizzative interne che prevedono la possibilità di ricorrere all'istituto della delega anche a funzionari, per l'adozione di atti di competenza dirigenziale. Rispetto a tale aspetto della soluzione prospettata dal Governo, sottolinea peraltro come la previsione di una delega di funzioni dirigenziali così delicate, che riguardano a esempio i rimborsi IVA, e che comportano anche responsabilità significative in capo ai pubblici funzionari che sottoscrivono gli atti in materia, determini l'esigenza di addivenire quanto prima a una soluzione, in termini di organizzazione interna delle Agenzie, organica e a lungo termine, nonché sotto il profilo della contrattazione sindacale.

  Giovanni PAGLIA (SEL) ringrazia innanzitutto il Sottosegretario per la risposta, condividendo le considerazioni del deputato Causi circa la necessità di una riflessione sull'organizzazione interna e sulle politiche di reclutamento delle Agenzie fiscali.
  Esprime inoltre soddisfazione per il fatto che la soluzione prospettata nella risposta del Governo, a suo giudizio corretta, sembri escludere che la dichiarazione di illegittimità delle nomine di circa 1.200 dirigenti delle Agenzie fiscali determinerà effetti negativi sull'operatività delle Agenzie stesse.
  In tale ambito, reputa peraltro che tale impostazione della questione induca a domandarsi se fosse effettivamente necessaria la nomina di un numero così elevato di dirigenti presso le Agenzie, ponendo, in prospettiva, le basi per una possibile diversa organizzazione della pubblica amministrazione.

  Mario SBERNA (PI-CD) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Sottosegretario.

5-05130 Villarosa: Iniziative a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato illegittimi i decreti ministeriali con i quali era stata disposta l'amministrazione straordinaria della Banca popolare di Spoleto.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra brevemente la propria interrogazione, la quale chiede chiarimenti in merito alla posizione del Governo sulla vicenda che ha coinvolto la Banca Popolare di Spoleto. In tale ambito ricorda che il Consiglio di Stato ha recentemente dichiarato l'illegittimità, per sostanziale carenza di attività istruttoria, dei decreti ministeriali del Ministero dell'economia e delle finanze con cui era stato disposto il commissariamento della suddetta banca.
  Al riguardo, nel rilevare come tale vicenda appaia analoga, nonché contestuale, a quella che ha dato luogo al commissariamento della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, ritiene necessaria un'approfondita valutazione del Governo su tali vicende, anche in vista dell'ampliamento dei poteri di vigilanza e di controllo della Banca d'Italia sulle banche previsto dallo schema di decreto legislativo di recepimento recepimento della direttiva 2013/36/UE (Atto n. 147), attualmente Pag. 50all'esame della Commissione Finanze, che porterà probabilmente a determinare casi analoghi a quello della Banca Popolare di Spoleto.
  Auspica quindi che l'Esecutivo fornisca una risposta esaustiva al quesito posto.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta, la quale non fornisce alcuno degli elementi richiesti dall'interrogazione, limitandosi a indicare i soggetti firmatari degli atti che hanno condotto al commissariamento della Banca Popolare di Spoleto.
  Si riserva quindi di presentare un'interpellanza in materia, lamentando come il Governo non abbia mai dato effettiva risposta ad alcuno dei numerosi atti di sindacato ispettivo da lui presentati, sebbene essi riguardassero spesso questioni molto urgenti e significative. Ritiene inoltre opportuno denunciare ai cittadini italiani tale abuso perpetrato dall'Esecutivo, che costituisce a suo giudizio una vera e propria violazione dei diritti degli elettori.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.15.

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