CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 marzo 2015
407.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 136

SEDE REFERENTE

  Martedì 17 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Walter RIZZETTO, presidente, comunica che la deputata Laura Venittelli ha cessato di parte della XI Commissione. Comunica, altresì, che la deputata Irene Tinagli è tornata a far parte della XI Commissione.

Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico.
C. 857 Damiano.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 115, C. 388, C. 530, C. 728, C. 1503, C. 1879, C. 1881, C. 2046, C. 2430 e C. 2605).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 novembre 2013.

  Walter RIZZETTO, presidente, avverte preliminarmente che, dopo l'avvio del dibattito di carattere generale sulla proposta di legge atto Camera n. 857, in materia di libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti Pag. 137dei gruppi, nelle riunioni del 4 e 12 marzo 2015 scorso, ha affrontato la questione, convenendo sull'utilità di ampliare l'ambito delle discussione anche in direzione del tema dell'accesso al pensionamento da parte delle lavoratrici e delle agevolazioni contributive per le lavoratrici madri e per i lavoratori impegnati in attività di cura familiare. Trattandosi di un intervento complementare rispetto a quello previsto dalla proposta C. 857, incidente su identica materia, ritiene si possa procedere all'abbinamento delle proposte, attraverso una specifica pronuncia in tal senso della Commissione. Conformemente a quanto concordato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, propone che alla proposta di legge C. 857 Damiano siano abbinate, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, i progetti di legge C. 115, C. 388, C. 530, C. 728, C. 1503, C. 1879, C. 1881, C. 2046, C.2430 e C. 2605.

  La Commissione conviene.

  Emanuele PRATAVIERA (LNA) rileva l'opportunità che all'esame delle proposte di legge in discussione sia abbinato quello della proposta C. 2955, ancora non assegnata alla Commissione.

  Walter RIZZETTO, presidente, anche in considerazione dell'ampliamento del perimetro della discussione, avverte che è stata nominata come seconda relatrice per l'esame delle proposte di legge la deputata Gnecchi, che affiancherà in tale ruolo la deputata Polverini. Chiede, quindi, alla deputata Gnecchi di illustrare brevemente i contenuti delle proposte di legge appena abbinate.

  Marialuisa GNECCHI (PD), relatrice, giudica positivamente l'ampliamento dell'ambito della discussione anche in direzione del tema dell'accesso al pensionamento da parte delle lavoratrici, considerate le forti differenze di genere al momento esistenti in ambito di accesso previdenziale, che, a suo avviso, sono state aggravate dal brusco innalzamento dei requisiti determinati dalla cosiddetta riforma Fornero Rilevato che la proposta di legge Damiano C. 857 prevede una forma di flessibilità previdenziale suscettibile di favorire soprattutto i lavoratori, prevedendo requisiti di accesso che spesso le donne non riescono a raggiungere, auspica, quindi, che possa essere svolta anche una riflessione specifica sulla situazione previdenziale delle donne. Fa notare che il tema della flessibilità previdenziale riguarda anche altre categorie di lavoratori svantaggiati, come i lavoratori impiegati in attività usuranti – cita, in proposito, il caso dei macchinisti e degli edili – per la cui tutela sono state presentate specifiche proposte di legge. Ritiene tuttavia, che non sarebbe opportuno estendere l'ambito della discussione anche a tali categorie di lavoratori, per i quali giudica opportuna una riflessione specifica in altra sede, che potrebbe essere affrontata, ad esempio, nell'ambito del tavolo di confronto avviato sul tema previdenziale tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e i componenti delle Commissioni competenti Camera e Senato.
  Passando ad esaminare il contenuto delle proposte di legge testé abbinate, fa notare che esse, muovendosi lungo un percorso di modifica della disciplina in materia di accesso al pensionamento, nel solco di quanto già delineato dalla proposta di legge Damiano C. 857, si propongono di individuare una nuova disciplina legislativa per l'accesso al pensionamento delle lavoratrici nonché di valorizzare i lavori di cura e assistenza familiare, riconoscendo specifiche agevolazioni, soprattutto nei confronti delle lavoratrici madri, sulle quali maggiormente grava l'onere sociale dello svolgimento di tali attività.
  Rileva che tali proposte, pertanto, intendono contribuire a realizzare un sistema pensionistico che assicuri gradualità e flessibilità, in modo da conciliare scelte lavorative ed esigenze personali, ripristinando condizioni di maggior equità per le donne, la cui condizione professionale è particolarmente debole, considerate le minori possibilità di carriera, l'importo inferiore delle pensioni e il pesante carico dei lavori familiari a cui sono sottoposte, Pag. 138aggravato, peraltro, dalla scarsità dei servizi sociali a sostegno della prima infanzia, degli anziani e dei disabili.
  Osserva che le proposte di legge in esame – anche alla luce delle negative conseguenze determinate nei confronti delle lavoratrici dal brusco innalzamento dell'età pensionabile prodotto dalla cosiddetta riforma pensionistica del 2011 – intendono introdurre meccanismi di tipo compensativo agendo sia sui requisiti di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia sia attraverso il riconoscimento di periodi di contribuzione figurativa. A tale riguardo segnala che, con riferimento alla generalità delle lavoratrici, l'articolo 1 della proposta Gnecchi C. 1881 rivede la disciplina contenuta nell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 al fine di introdurre maggiore gradualità nell'innalzamento dei requisiti di accesso al pensionamento per le lavoratrici pubbliche e private. La proposta prevede, inoltre, all'articolo 2, commi 5 e 6, il riconoscimento di periodi di contribuzione figurativa alle lavoratrici prive di altri redditi, ad esclusione dell'abitazione principale, fino a concorrenza di un reddito da pensione non superiore a due volte il trattamento minimo. La proposta Cirielli C. 1879 consente invece l'accesso delle lavoratrici alla pensione di vecchiaia all'età di 63 anni con recupero delle annualità erogate fino all'età di accesso ordinario al pensionamento di vecchiaia negli anni successivi, per un numero di annualità pari alla speranza di vita.
  Altre disposizioni della proposta C. 1881 e le proposte Gebhard C. 115, Gnecchi C. 530, Di Salvo C. 1503 e Sberna C. 2605, individuando platee differenziate, prevedono benefici riferiti essenzialmente alle lavoratrici madri, in taluni casi specificandone l'estensione anche ai lavoratori padri, in caso di totale assenza della madre. I benefici assumono la forma di anticipo nell'accesso alla pensione di vecchiaia, di maggiorazione del trattamento pensionistico ovvero si sostanziano in agevolazioni di carattere contributivo. Senza pretesa di esaustività e al fine di consentire una rapida panoramica dei possibili strumenti da utilizzare nell'intervento normativo in discussione, segnala che talune proposte C. 115, C. 1503, C. 1881 e C. 2605 prevedono riduzioni dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione, anche in alternativa ad una diversa determinazione del trattamento pensionistico (C. 115 e C. 1503) ovvero al riconoscimento di periodi di contribuzione figurativa (C. 1881). Le proposte C. 115, C. 530, C. 1503 e C. 2605 C. 1881 riconoscono, inoltre, benefici contributivi di natura figurativa a favore delle lavoratrici, anche tenendo conto del numero dei figli. La proposta C. 530 prevede inoltre una integrazione del 10 per cento dei trattamenti pensionistici maturati in presenza di due o più figli naturali o adottivi. La proposta C. 1503 prevede inoltre una riduzione di un anno per ogni figlio del requisito anagrafico per il riconoscimento alle donne dell'assegno sociale.
  Fa notare, poi, nello specifico, che le proposte di legge Gnecchi C. 728 e Fauttilli C. 2430 affrontano, in modo specifico, i temi connessi alla tutela previdenziale di lavoratori e lavoratrici che assistono familiari gravemente disabili, prevedendo anche in questo caso, a seconda delle fattispecie, il riconoscimento di contributi figurativi ovvero il versamento di contributi volontari (C. 728), il diritto all'erogazione anticipata dei trattamenti pensionistici (C. 728 e C. 2430), nonché, nell'ambito del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, forme di esonero anticipato dal servizio (C. 2430). Un anticipo nell'accesso al pensionamento dei lavoratori che abbiano prestato assistenza a parenti disabili è inoltre previsto dall'articolo 2, comma 4, della proposta C. 1881.
  Rileva altresì che la proposta di legge Murer C. 388, a differenza delle altre iniziative legislative, che apportano in modo diretto modifiche alla normativa vigente, delega al Governo all'adozione di un decreto legislativo volto all'introduzione di un credito contributivo ai fini pensionistici per le lavoratrici madri, in misura pari a due anni di contribuzione figurativa per ogni figlio. Segnala, inoltre, che tale proposta di legge interviene in materia di durata del congedo straordinario Pag. 139per assistenza e lavoro di cura in favore di familiari disabili conviventi.
  Fa altresì presente che la proposta di legge Fedriga C. 2046 affronta, nello specifico, la questione della cosiddetta «opzione donna», estendendo il termine fino al 31 dicembre 2018 il termine per esercitare tale scelta, al fine di consentire alle lavoratrici, in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi, di avvalersi di tale regime sperimentale, che consente di accedere anticipatamente ad una pensione calcolata secondo il sistema contributivo, superando in questo modo anche le interpretazioni restrittive della normativa vigente, che hanno collegato la scadenza del termine del 31 dicembre 2015 al momento dell'accesso al pensionamento e non a quello della maturazione del diritto.
  Ritiene, in conclusione, che le proposte in esame offrano interessanti spunti di riflessione sul tema dell'accesso al trattamento pensionistico delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti in attività di cura e assistenza familiare, ampliando il raggio degli interventi di cui alla proposta n. 857 in direzione di una specifica tutela delle lavoratrici, rispetto alle quali si pone con forza la questione di regole pensionistiche graduali e flessibili. Auspica, pertanto, che si possa avviare anche su tale versante un ampio dibattito, che possa condurre a un testo efficace e condiviso in materia di flessibilità nell'accesso al pensionamento, recependo eventualmente ulteriori spunti che dovessero venire da proposte che venissero assegnate alla Commissione.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, avvertendo che in una successiva riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potranno essere assunte decisioni in ordine al proseguimento dell'istruttoria legislativa anche attraverso lo svolgimento di un breve e mirato ciclo di audizioni informali.

  La seduta termina alle 14.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 17 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne.
(Deliberazione).

  Walter RIZZETTO, presidente, avverte che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 12 marzo 2015, è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne.
  Propone, pertanto, di procedere alla deliberazione della predetta indagine conoscitiva, nei tempi e con le modalità illustrate nel relativo programma (vedi allegato).
  La Commissione approva la proposta del Presidente.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 marzo 2015. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 14.25.

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e Pag. 140partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
C. 2893 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e IV).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

  Elisa SIMONI (PD), relatrice, osserva, in via preliminare, che il disegno di legge in esame, recante conversione del decreto-legge n. 7 del 2015, si colloca all'interno del contesto della piena partecipazione dell'Italia all'impegno della comunità internazionale contro la minaccia terroristica, con misure volte a rafforzare gli strumenti di contrasto del terrorismo anche di matrice internazionale e a garantire la prosecuzione della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni di pace, alle iniziative di cooperazione e a quelle per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. Il provvedimento, nel suo preambolo, richiama, in particolare, la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2178, adottata nel settembre del 2014 ai sensi del Capo VII della Carta delle Nazioni Unite, che tratta delle «minacce alla pace e sicurezza internazionali causate da atti di terrorismo».
  Fa notare che il provvedimento muove dal presupposto che una efficace politica di prevenzione rispetto alle minacce terroristiche comporta una visione del fenomeno non limitata all'ambito del territorio del nostro Paese, ma mirata anche al rafforzamento delle presenze delle nostre Forze armate nei territori che registrano situazioni di maggiore criticità. Per tali ragioni, si mira a sviluppare una capacità di risposta globale attraverso misure che si muovono sia sul versante interno, sia sul versante internazionale per consolidare il processo di pace, sforzo al quale l'Italia contribuisce attraverso operazioni in cui sono impegnati contingenti delle nostre Forze armate e di polizia.
  Evidenzia che una parte del decreto-legge in esame, quindi, prevede in primo luogo una serie di disposizioni finalizzate al contrasto del terrorismo, al fine di reprimere una serie di condotte volte ad agevolare, attraverso un coinvolgimento diretto, il compimento di atti terroristici, anche in territorio estero. Il decreto reca inoltre la consueta proroga del finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali per il periodo da 1o gennaio al 30 settembre 2015, nonché disposizioni concernenti l'impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo del territorio, di vigilanza di siti e obiettivi sensibili e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania. Tali ultime misure sono adottate anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015.
  Venendo ad una rapida rassegna del contenuto del decreto, che si compone di 21 articoli ripartiti in cinque capi, segnala in primo luogo che il Capo I, composto degli articoli da 1 a 8, contiene norme di contrasto al terrorismo anche internazionale. In particolare, l'articolo 1 prevede l'individuazione di nuove fattispecie di reato, l'articolo 2 reca misure volte al contrasto del nuovo fenomeno dei combattenti stranieri, i cosiddetti foreign fighters, l'articolo 3 reca norme volte a contrastare l'immissione sul mercato di precursori di esplosivi e l'articolo 4 innova la disciplina in materia di misure di prevenzione personale contenuta nel codice antimafia e di espulsione dello straniero. L'articolo 5 prevede il potenziamento e la proroga del piano di impiego del personale delle Forze armate per il servizio di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, l'articolo 6 reca modifiche al decreto-legge n. 144 del 2005, sempre in materia di contrasto del terrorismo internazionale, l'articolo 7 dispone in materia di raccolta e acquisizione di dati e di analisi delle informazioni acquisite da parte delle Forze di polizia e l'articolo 8 introduce garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture degli organismi di informazione e sicurezza. Rileva che gli articoli 9 e 10, raccolti nel capo II, riguardante il Pag. 141coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale, attribuiscono, tra l'altro, alla Direzione nazionale antimafia anche le competenze in materia di terrorismo.
  Osserva che il Capo III, composto dagli articoli da 11 a 16 reca disposizioni in materia di missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, prorogando in particolare dal 1o gennaio al 30 settembre 2015 le autorizzazioni di spesa necessarie alla partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia e a talune esigenze connesse alle richiamate missioni, raggruppate sulla base di criteri geografici. Gli articoli da 14 a 16 prorogano le disposizioni relative alle autorizzazioni per il medesimo periodo relative a spese strumentali e alla cessione di materiale bellico, le norme sul personale, anche in materia penale, nonché quelle in materia contabile.
  Fa notare che il Capo IV disciplina, all'articolo 17, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e, all'articolo 18, quelle relative al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. L'articolo 19 disciplina il regime degli interventi tramite un richiamo della disciplina già prevista nei precedenti decreti-legge in materia e dispone la convalida degli atti, delle attività e delle prestazioni già effettuati dal 1o gennaio 2015 fino alla data di conversione del decreto.
  Da ultimo, fa presente che gli articoli 20 e 21, ricompresi nel Capo V recano disposizioni concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.
  Per quanto concerne le norme di maggiore interesse per la XI Commissione, fa notare, anzitutto, che l'articolo 5 reca una serie di disposizioni concernenti l'impiego del personale delle forze armate nelle attività di controllo del territorio, di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015.
  Nel dettaglio, osserva che l'articolo 5 proroga al 30 giugno 2015 l'operatività del piano di impiego di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008, il quale prevede l'utilizzo di un contingente massimo di 3.000 unità di personale militare per il controllo del territorio nazionale in concorso e congiuntamente con le Forze di polizia. Si dispone al contempo l'incremento di 1.800 unità del contingente massimo sopra citato, in considerazione delle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo, consentendo di prorogare ulteriormente, fino al 31 dicembre 2015, l'utilizzo nelle province della Campania interessate da criminalità ambientale di un contingente non superiore a 200 unità di personale militare, da impiegare nelle operazioni di sicurezza e di controllo afferenti alla cosiddetta operazione «terra dei fuochi». Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale concernenti l'utilizzo dei militari utilizzati nel richiamato piano di impiego, sottolinea che l'articolo 5 conferma le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008, in base alle quali: il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati; il piano di impiego del personale militare è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri; il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari; nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza. Per il personale di polizia impiegato congiuntamente con quello militare nei servizi di vigilanza è previsto il pagamento di un'indennità onnicomprensiva con oneri pari, nel periodo considerato, a 800 mila euro. Il comma 3 dell'articolo 5 autorizza infine, relativamente al periodo dal 15 Pag. 142aprile al 1o novembre 2015, l'impiego di un ulteriore contingente di personale militare, pari a 600 unità, per l'espletamento, con le modalità in precedenza descritte, dei servizi di sicurezza del sito Expo 2015. Si tratta di un ulteriore contingente di personale delle Forze armate che si aggiunge al contingente già contemplato dal comma 1 del medesimo articolo 5. La copertura finanziaria dell'onere è assicurata da parte della Società Expo, nell'ambito delle risorse finalizzate all'evento.
  Rileva, quindi, che l'articolo 8 introduce disposizioni volte alla tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (l'AISI, l'AISE ed il DIS). In primo luogo, al comma 1 si estende anche al personale dei servizi di informazione che ha agito sotto copertura la possibilità, già prevista per la polizia giudiziaria, di deporre in sede testimoniale mantenendo le generalità di copertura. Si prevede, inoltre che il personale dei servizi sia autorizzato, come la polizia giudiziaria, a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo, operando nei loro confronti la speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 17 della legge n. 124 del 2007, di riforma dei servizi segreti. Oltre ad attribuire anche al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione, l'articolo 8 prevede, contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione, la comunicazione riservata dell'identità di copertura degli agenti dei servizi all'autorità giudiziaria che proceda nei loro confronti in caso di reati commessi nel corso delle operazioni d'istituto. Si introduce la possibilità di autorizzare il personale dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica a ulteriori condotte previste dalla legge come reato al fine dello svolgimento delle attività informative a fronte di minacce di natura terroristica. Viene assicurata una sostanziale omogeneità giuridico-operativa, rispetto agli appartenenti ai servizi di informazione, al personale delle Forze armate che, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 124 del 2007, è impiegato, in un numero circoscritto di unità, nelle attività di concorso con il personale del contingente speciale per la tutela della sicurezza delle sedi e del personale del DIS e delle Agenzie. Con tale misura potrà essere consentito un più efficace utilizzo del personale delle Forze armate nei predetti compiti di tutela, consentendo di destinare il personale degli organismi allo svolgimento delle attività informative d'istituto.
  Con riferimento al Capo III, relativo alle missioni internazionali delle Forze armate e di Polizia, fa notare che il provvedimento disciplina alcuni profili connessi alle missioni internazionali in relazione a specifici aspetti, quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale impiegato, la disciplina contabile e penale, prevedendo disposizioni strumentali al loro svolgimento, individuata essenzialmente mediante un rinvio alla normativa vigente.
  Secondo un procedimento consueto nei decreti che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, il provvedimento – reiterando una modalità di produzione normativa i cui aspetti problematici sono stati più volte segnalati dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati – effettua rinvii alla normativa esistente senza potersi però rapportare ad una disciplina unitaria che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni stesse.
  In proposito, per quanto di competenza della Commissione, assume rileva, in particolare, l'articolo 15, che reca disposizioni concernenti la normativa applicabile al personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto in esame. Il comma 1, detta disposizioni che sostanzialmente richiamano quelle attualmente vigenti, riprendendo le norme contenute nei precedenti provvedimenti di proroga, in particolare in materia di indennità di missione, calcolo della diaria, trattamento assicurativo e pensionistico. Il comma 2 stabilisce che per le missioni di Pag. 143cui al decreto-legge in esame, l'indennità di missione sia corrisposta nella misura del 98 per cento, al personale che usufruisce di vitto e alloggio gratuiti e nella misura intera incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti. In entrambi i casi, le suddette misure retributive vanno calcolate sulla base della diaria prevista per il Paese di destinazione dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2003. Tuttavia per il personale che partecipa a talune specifiche missioni, il comma 3 dell'articolo 15 individua basi di riferimento per il calcolo della diaria diverse da quanto previsto dal richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2003. Il comma 4 disciplina il trattamento economico accessorio del personale che partecipa alla missione Active Endeavour nel Mediterraneo e alle operazioni militari per il contrasto della pirateria (missione Atalanta dell'Unione europea), prevedendo deroghe, in relazione al compenso forfettario di impiego e alla retribuzione per lavoro straordinario, rispetto alla normativa vigente. Sono previste, altresì, norme concernenti la misura del compenso forfettario di impiego dei volontari in ferma prefissata. I commi 5 e 6 recano disposizioni in materia penale, facendo rinvio alle disposizioni previste per le precedenti missioni, che contemplano l'applicazione del codice militare penale di pace e la competenza territoriale del tribunale militare di Roma.
  In conclusione, preso atto del contenuto del disegno di legge in esame, anche per le parti di competenza della XI Commissione, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo da parte della Commissione. Si riserva, in ogni caso, di valutare eventuali spunti che dovessero emergere nel corso del dibattito.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

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