CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 marzo 2015
407.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 92

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 17 marzo 2015.

Decreto-legge n. 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale.
Esame emendamenti C. 2915 Governo.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.45 alle 12.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 17 marzo 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento Pag. 93(UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito.
Atto n. 148.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 marzo scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che la relatrice, Moretto, ha integrato la sua proposta di parere (vedi allegato 1), inserendovi un'ulteriore premessa; segnala in proposito che la nuova formulazione della proposta di parere è stata trasmessa via e-mail a tutti i componenti della Commissione nella serata di ieri.
  Ricorda quindi che, nel corso delle precedenti sedute di esame del provvedimento, i deputati Paglia e Pesco hanno presentato proposte di parere alternative a quella della relatrice (vedi allegati 2 e 3), le quali sarebbero poste in votazione qualora fosse respinta la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come riformulata.

  Daniele PESCO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede, in linea generale, alla presidenza di interporre qualche minuto tra l'inizio della seduta e l'avvio di eventuali votazioni.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II).
Atto n. 146.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 10 marzo scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, per quanto riguarda le audizioni sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Atto n. 146), nonché le audizioni sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (Atto n. 147), avverte che:
   nella seduta di domani avrà luogo l'audizione informale dei rappresentanti dell'ANIA sullo schema di decreto n. 146;
   nella seduta di giovedì 19 avranno luogo le audizioni del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sullo schema di decreto n. 146 e del Direttore generale della CONSOB su entrambi gli schemi di decreto;
   nella seduta di martedì 24 dovrebbe aver luogo l'audizione dei rappresentanti dell'IVASS sullo schema di decreto n. 146.

  Informa quindi che la Banca d'Italia, ha fatto sapere, per le vie brevi, che trasmetterà alla Commissione un documento scritto.
  Avverte altresì che è stata inviata via e-mail a tutti i componenti della Commissione la documentazione raccolta dal Senato nel corso delle attività conoscitive svolte sui predetti schemi di decreto.
  In tale contesto rileva come, in considerazione dell'esigenza di concludere il ciclo di audizioni previsto, nonché in ragione dell'ampiezza e complessità dei due provvedimenti, la Commissione non potrà ragionevolmente concludere l'esame degli schemi di decreto entro il termine del 24 marzo prossimo, formalmente previsto per l'espressione del parere parlamentare. Invita pertanto il rappresentante del Governo a esprimere la disponibilità dell'Esecutivo ad attendere il parere della Commissione anche oltre tale termine, considerato Pag. 94che i termini per l'esercizio delle rispettive deleghe scadranno il 30 aprile, per quanto riguarda l'Atto n. 146, e il 12 maggio, per quanto riguarda l'Atto n. 147.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI prende atto dell'esigenza temporale segnalata dal Presidente relativamente all'espressione del parere sugli schemi di decreto.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 marzo 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 13.40.

Decreto-legge n. 7 del 2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
C. 2893 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e IV).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele LODOLINI (PD), relatore, rileva come la Commissione Finanze sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite II (Giustizia) e IV (Difesa), il disegno di legge C. 2893, di conversione del decreto-legge n. 7 del 2015, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
  Passando quindi a illustrare il contenuto del decreto-legge, il quale si compone di 21 articoli, ripartiti in 5 capi, fa presente che il Capo I, composto degli articoli da 1 a 8, detta disposizioni di contrasto del terrorismo internazionale.
  In particolare, l'articolo 1 interviene sulle disposizioni del codice penale relative ai delitti di terrorismo, al fine di introdurre alcune specifiche fattispecie di reato. In dettaglio, il comma 1 punisce con la reclusione da 3 a 6 anni i cosiddetti «foreign fighters», ovvero coloro che si arruolano per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo. Il comma 2 punisce con la reclusione da 3 a 6 anni chiunque organizzi, finanzi o propagandi viaggi finalizzati al compimento di condotte con finalità di terrorismo. Il comma 3 punisce con la reclusione da 5 a 10 anni colui che dopo aver autonomamente acquisito le istruzioni relative alle tecniche di commissione di atti di violenza con finalità terroristiche, pone in essere comportamenti finalizzati alla commissione di tali atti. La disposizione, inoltre, aggrava la pena prevista per il delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo, quando le condotte siano commesse attraverso strumenti telematici o informatici.
  Illustra quindi l'articolo 2, il quale introduce misure per il contrasto alle attività di proselitismo attraverso Internet dei cosiddetti «foreign fighters». Il comma 1 prevede in primo luogo aggravanti di pena quando i reati di terrorismo, l'istigazione e l'apologia del terrorismo sono commessi tramite strumenti informatici e Pag. 95telematici. Il comma 2 stabilisce inoltre che la polizia postale e delle comunicazioni debba costantemente tenere aggiornata una black-list dei siti Internet che vengono utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sottocopertura. Il comma 3 introduce specifici obblighi in capo agli Internet providers, relativi agli obblighi di rimozione dei contenuti illeciti pubblicati sulla rete. Il comma 4 stabilisce che, in presenza di concreti elementi che facciano ritenere che gli specifici delitti con finalità di terrorismo di cui agli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater e 270-quinquies del codice penale (associazione terroristica, assistenza agli associati, arruolamento e addestramento) siano compiuti per via telematica, il pubblico ministero ordina con decreto motivato agli Internet providers di provvedere alla rimozione dei contenuti illeciti accessibili al pubblico.
  Con riferimento gli ambiti di interesse della Commissione Finanze segnala il comma 5, il quale, modificando l'articolo 9 del decreto-legge 231 del 2007, prevede che anche il Comitato di analisi strategica presso il Ministero dell'interno possa ricevere dall'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
  L'articolo 3 inserisce nel codice penale gli articoli 678-bis e 679-bis, i quali introducono due nuovi reati contravvenzionali, relativi, rispettivamente, alla detenzione abusiva di precursori di esplosivi e alla mancata segnalazione all'autorità di furti o sparizioni degli stessi. Nell'ambito del nuovo articolo 679-bis viene inoltre prevista una sanzione amministrativa a carico degli operatori che legittimamente trattano tali sostanze omettendo di segnalare alle autorità operazioni sospette.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 4 il quale, al comma 1, interviene sul Codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, al fine di introdurre modifiche alla disciplina delle misure di prevenzione e in materia di espulsione dallo Stato. In tale ambito:
   la lettera a) integra il catalogo dei destinatari delle misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria con coloro che compiono atti preparatori alla partecipazione ad un conflitto all'estero a sostegno di organizzazioni terroristiche;
   la lettera b) introduce un provvedimento d'urgenza del questore che, già in sede di proposta di misure di prevenzione personali, potrà disporre nei confronti del proposto il ritiro temporaneo del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento di identità;
   la lettera c) estende ad una serie di delitti in materia di terrorismo il catalogo dei delitti la cui commissione nel corso dell'applicazione di misure di prevenzione definitive (nonché sino a tre anni dopo la loro cessazione) comporta l'aggravante consistente nell'aumento da un terzo alla metà della pena;
   la lettera d), inserendo un nuovo articolo 75-bis introduce un nuovo delitto, relativo alla violazione delle misure imposte con i provvedimenti d'urgenza del questore; in relazione agli stessi delitti è prevista l'ipotesi facoltativa di arresto in flagranza.

  In tale contesto, illustra il comma 2, che modifica il Testo unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, prevedendo l'espulsione amministrativa da parte del prefetto per motivi di prevenzione del terrorismo nei confronti degli stranieri che svolgano rilevanti atti preparatori diretti a partecipare ad un conflitto all'estero a sostegno di organizzazioni che perseguono finalità terroristiche. Il comma 3 raddoppia da 5 a 10 giorni il termine entro cui – ove siano necessarie traduzioni – deve essere depositato il verbale sintetico delle intercettazioni cosiddette preventive presso il PM che le ha autorizzate.Pag. 96
  Illustra quindi l'articolo 5, il quale reca una serie di disposizioni concernenti l'impiego del personale delle forze armate nelle attività di controllo del territorio, di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015.
  In particolare, il comma 1:
    proroga, fino al 30 giugno 2015, l'operatività del piano di impiego operativo di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008, concernente l'utilizzo di un contingente massimo di 3.000 unità di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia;
    incrementa di 1.800 il sopra richiamato contingente in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo;
    consente di prorogare ulteriormente, fino al 31 dicembre 2015, un contingente non superiore a 200 unità di personale militare posto a disposizione dei Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale (operazione cosiddetta «terra dei fuochi»).

  Il comma 3 autorizza l'impiego di un ulteriore contingente di personale militare, pari a 600 unità, per l'espletamento dei servizi di sicurezza del sito Expo 2015.
  L'articolo 6 modifica il decreto-legge n. 144 del 2005, concernente misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, estendendo la possibilità di rilasciare a stranieri permessi di soggiorno a fini investigativi anche nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di criminalità transnazionale e introducendo in via transitoria la possibilità per i servizi di informazione e sicurezza di effettuare colloqui con detenuti per prevenire delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.
  L'articolo 7 sostituisce l'articolo 53 del Codice della privacy di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo alla disciplina del trattamento dei dati per finalità di polizia, per estendere l'ambito dei trattamenti con finalità di polizia e dunque l'area entro la quale i trattamenti stessi possono svolgersi senza applicare le disposizioni – prevalentemente a tutela dell'interessato – previste dal citato Codice.
  L'articolo 8 introduce disposizioni volte alla tutela funzionale e processuale del personale dei Servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (l'AISI, l'AISE ed il DIS).
  In particolare il comma 1 modifica l'articolo 497 del codice di procedura penale, per prevedere che anche il predetto personale, in sede di deposizione in un processo penale sulle attività svolte «sotto copertura», possa fornire le generalità «di copertura» usate nel corso delle operazioni.
  Il comma 2 apporta modifiche alla legge di riforma dei servizi segreti (legge n. 124 del 2007). In tale ambito la lettera a) del comma prevede che, analogamente alla polizia giudiziaria, il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo, operando nei loro confronti la speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 17 della citata legge 124. La lettera b) attribuisce anche al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione, mentre la lettera c) prevede, contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione, che l'identità di copertura degli agenti dei servizi possa essere utilizzata, con modalità di comunicazione riservata, negli atti dei procedimenti con cui Pag. 97l'autorità giudiziaria procede nei loro confronti in caso di reati commessi nel corso delle operazioni d'istituto.
  Segnala quindi come, per finalità di coordinamento con le modifiche apportate dal comma 1 all'articolo 497 del codice di procedura penale, la lettera d) del comma 2 stabilisca che l'autorità giudiziaria – su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE – autorizza i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura ove sia necessario mantenere segrete le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità.
  Il Capo II del decreto-legge, che si compone degli articoli 9 e 10, riguarda il coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale.
  In particolare, sottolinea come l'articolo 9 modifichi il codice di procedura penale, prevedendo l'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo e operando le necessarie modifiche di coordinamento. L'articolo 10 modifica invece alcuni articoli del codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, relativamente:
    all'organizzazione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, che sostituisce la dizione «Direzione nazionale antimafia»;
    alla preposizione dei magistrati che ne fanno parte (il procuratore nazionale e due procuratori aggiunti), alle relative procedure di nomina e durata nell'incarico;
    all'applicazione di magistrati anche per procedimenti riguardanti reati con finalità di terrorismo.

  Inoltre sono apportate e conseguenti modifiche di coordinamento nell'ambito dello stesso Codice.
  Passa quindi a illustrare il Capo III, composto dagli articoli da 11 a 16, il quale reca disposizioni in materia di missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
  In merito ricorda preliminarmente che già nelle precedenti legislature sulla materia delle missioni internazionali di pace sono stati emanati numerosi decreti-legge, che hanno, di volta in volta, autorizzato la partecipazione italiana a nuove missioni militari internazionali, ovvero prorogato i termini per ciascuna delle missioni internazionali in corso, generalmente per un periodo semestrale, come nel caso dell'ultimo decreto-legge in materia, il decreto-legge n. 109 del 2014, ovvero di nove mesi. In questo caso il decreto-legge n. 7 del 2015 ricalca in massima parte il contenuto del precedente decreto-legge in materia (il già citato decreto-legge n. 109 del 2014), con le differenze relative all'ammontare delle autorizzazioni di spesa per le singole missioni.
  L'articolo 11 reca la proroga alcune missioni delle forze armate e di polizia in Europa. Il comma 1 autorizza, per il periodo dal 1o gennaio al 30 settembre 2015, la spesa di 59.170.314 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani; si tratta delle seguenti missioni: Multinational Specialized Unit (MSU); European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX KOSOVO); Security Force Training Plan in Kosovo; Joint Enterprise Balcani. Il comma 2 autorizza, per il periodo dal 1o gennaio al 30 settembre 2015, la spesa di 206.133 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione ALTHEA dell'Unione Europea in Bosnia-Erzegovina – all'interno della quale opera anche la missione IPU (Integrated Police Unit).
  Per quanto riguarda gli ambiti di interesse della Commissione Finanze, segnala il comma 3, il quale autorizza, per il periodo dal 1o gennaio al 30 settembre 2015, la spesa di 4.316.740 euro per la prosecuzione, dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza) in Albania e nei Paesi dell'area balcanica. Il comma 4 autorizza, per il periodo dal 1o gennaio al 30 settembre 2015, la spesa di 955.330 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione Pag. 98EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) e di 46.210 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UNMIK (United Nations Mission in Kosovo). Il comma 5 autorizza la spesa di 65.505 euro per la proroga dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 della partecipazione di personale militare alla missione UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) delle Nazioni Unite a Cipro. Il comma 6 autorizza, per il periodo dal 1o gennaio al 30 settembre 2015, la spesa di 19.105.564 euro per la proroga della partecipazione militare italiana alla missione Active Endeavour nel Mediterraneo. Il comma 7 autorizza, fino al 31 agosto 2015, la spesa di 6.993.960 euro per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO denominata Baltic Air Policing.
  Illustra quindi l'articolo 12, che reca la proroga di alcune missioni delle forze armate e di polizia in Asia. Il comma 1 autorizza, per il periodo dal 1o gennaio al 30 settembre 2015, la spesa di 126.406.473 euro per della partecipazione di personale militare alla missione NATO in Afghanistan Resolute Support Mission (RSM) e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan. Il comma 2 autorizza, per il periodo dal 1o gennaio al 30 settembre 2015, la spesa di 14.384.195 euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan. Il comma 3 autorizza, per il periodo dal 1o gennaio al 30 settembre 2015, la spesa di 519.084 euro per l'impiego di unità di personale appartenente a Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia. Il comma 4 dispone l'autorizzazione, per il periodo dal 1o gennaio al 30 settembre 2015, della spesa di 119.477.897 euro per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL in Libano, (United Nations Interim Force in Lebanon) – ivi incluso l'impiego delle unità navali della UNIFIL Maritime Task Force. Il comma 5 autorizza, per il periodo dal 1o gennaio al 30 settembre 2015, la spesa di 1.868.802 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione TIPH2 (Temporary International Precense in Hebron) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività addestrative delle forze di sicurezza palestinesi. Il comma 6 autorizza, per il periodo dal 1o gennaio al 30 settembre 2015, la spesa di 90.655 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah (European Union Border Assistance Mission in Rafah). Il comma 7 autorizza, per il periodo dal 1o gennaio al 30 settembre 2015, la spesa di 142.170 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories) in Palestina. Il comma 8 autorizza, per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2015, la spesa di euro 92.594 per la prosecuzione della partecipazione italiana di personale militare alla missione EUMM Georgia. Il comma 9 autorizza, per il periodo dal 1o gennaio al 30 settembre 2015, la spesa di euro 132.782.371 per la partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica dell’Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), nonché la spesa di euro 2.219.355 per il personale militare che ha partecipato alle medesime attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica dell’Islamic State in Iraq and the Levant nel periodo 1o novembre-31 dicembre 2014.
  L'articolo 13 reca la proroga, per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2015, di missioni delle forze armate e di polizia in Africa.
  Il comma 1 autorizza la spesa di 1.348.239 euro per consentire la partecipazione di personale militare alla missione European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), nonché per la proroga della partecipazione ad attività di assistenza, supporto e formazione delle Pag. 99forze armate libiche. In tale contesto segnala, in quanto attinente ai profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 2, il quale autorizza la spesa di 4.364.181 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia (European Union Border Assistance Mission in Libya – EUBAM Libya). Al riguardo la relazione illustrativa del disegno di legge indica che l'autorizzazione di spesa è finalizzata a garantire la manutenzione ordinaria delle 4 unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e allo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani. Il comma 3 autorizza la spesa 29.235.771 euro per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare al largo delle coste della Somalia, Atalanta dell'Unione Europea. Il comma 4 autorizza la spesa di 21.235.771 euro per la prosecuzione della partecipazione italiana alla missione dell'Unione europea in Somalia denominata EUTM Somalia, EUCAP Nestor, nonché alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nella Repubblica di Gibuti e per l'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane.
  Il comma 5 autorizza la spesa di 2.055.462 euro per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) e per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali e EUCAP Sahel.
  Il comma 6 autorizza la spesa di 1.401.305 euro per la partecipazione di personale militare alla missione dell'UE nella Repubblica Centrafricana denominata EUFOR RCA.
  Il comma 7 autorizza la spesa di 448.766 euro per la proroga della partecipazione di personale militare al Gruppo militare di osservatori internazionali della cessazione delle ostilità militari nella Repubblica del Mozambico, denominato EMOCHM.
  L'articolo 14 reca le autorizzazioni di spesa relative ad esigenze generali connesse con le missioni internazionali. In particolare, il comma 1 autorizza, per il 2015, la spesa di euro 73.457.600 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al decreto-legge.
  Il comma 2 autorizza, per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2015, la spesa di 8.600.000 euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE stessa. A tale riguardo, fa presente che si tratta delle attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.
  Il comma 3 al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, autorizza per l'anno 2015 la spesa complessiva di 2.060.000 euro per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti, nei casi di necessità ed urgenza, dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali in Afghanistan, Libano, Balcani, Corno d'Africa, Libia.
  Illustra quindi il comma 4, il quale autorizza per il 2015 il Ministero della Pag. 100difesa ad effettuare cessioni a titolo gratuito. In particolare:
   la lettera a) autorizza la cessione gratuita alle Forze armate della Repubblica di Gibuti di quattro veicoli blindati leggeri VBL Puma e 11 kit per la manutenzione;
   la lettera b) autorizza la cessione gratuita di materiale di armamento alla Repubblica d'Iraq;
   la lettera c) autorizza la cessione gratuita alla Repubblica tunisina di 70 visori notturni.

  Il comma 5 autorizza, per l'anno 2015, la cessione a titolo gratuito di quattro veicoli VM 90 PROTETTO e tre VM 90 TORPEDO, nonché di vestiario ed equipaggiamento alle Forze Armate della Repubblica Federale di Somalia.
  Il comma 6 autorizza per l'anno 2015, a condizione che ciò non determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la cessione di:
   materiale ferroviario dichiarato fuori servizio al Governo dello Stato d'Eritrea;
   n. 25 giubbetti antiproiettile alla Repubblica tunisina;
   n. 24 Blindo Centauro al Regno Hascemita di Giordania.

  L'articolo 15 reca talune disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto-legge, rinviando, al comma 1, alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 5, 8 e 9, della legge n. 108 del 2009, nonché all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009. In forza di tali rinvii:
   è attribuito al personale impegnato nelle missioni internazionali l'indennità di missione di cui al Regio Decreto n. 941 del 1926, in misure diversificate a seconda delle missioni stesse;
   alla predetta indennità continua a non applicarsi la riduzione del 20 per cento delle diarie corrisposte per le missioni all'estero prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006;
   al personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale è conservato il trattamento economico fisso e continuativo e l'indennità di missione con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione ed eventuali retribuzioni (od altri compensi) corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo (con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede) sono devoluti all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti (sempre al netto delle ritenute e delle spese di vitto e alloggio);
   per le esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti.

  In tale contesto segnala come assuma specifico rilievo per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze il rinvio al comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 108 del 2009, il quale specifica, tra l'altro, che alle indennità riconosciute al personale partecipante alle missioni internazionali si applica il comma 6 dell'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ai sensi del quale tali componenti concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
  Nell'ambito di tali disposizioni evidenzia inoltre, in quanto rilevante per i profili di competenza della Commissione Finanze, come il rinvio indiretto all'articolo 3 del decreto-legge n. 451 del 2001, a sua volta richiamato dal comma 9 dell'articolo 3 della citata legge n. 108 del 2009, comporti Pag. 101che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni è attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge n. 301 del 1982, il quale dispone la corresponsione al personale militare o di polizia impegnati in missioni – per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento – del rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.
  Sempre per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, segnala come il sopra richiamato comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 152 del 2009 estenda al personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali delle forze armate e di polizia l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001, concernenti la partecipazione del personale delle forze armate impiegato nelle missioni internazionali ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa.
  Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto – legge stabilisce che l'indennità di missione di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 108 del 2009, sia corrisposta nelle seguenti misure:
   98 per cento, al personale che usufruisce di vitto e alloggio gratuiti;
   nella misura intera incrementata del 30 per cento, se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

  In tale contesto il comma 3 individua, per il personale che partecipa a talune specifiche missioni indicate dalla disposizione, basi di riferimento per il calcolo dell'indennità di missione.
  Nello specifico fa riferimento:
   alla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, per il personale che partecipa alle missioni Resolute Support, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonché per il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat;
   alla diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra, per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Northwood nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria;
   alla diaria prevista con riferimento alla Turchia, per il personale che partecipa alla missione EUMM Georgia;
   alla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, per il personale impiegato nelle missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUFOR RCA, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali e ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritim e capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, nonché per il personale impegnato nel Gruppo militare di osservatori internazionali della cessazione delle ostilità militari nella Repubblica del Mozambico, denominato EMOCHM;
   alla diaria prevista con riferimento alla Libia, per il personale impiegato nella Repubblica tunisina nell'ambito della missione EUBAM Libya;
    alla diaria prevista con riferimento a Bruxelles, per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Bruxelles nell'ambito della missione EUTM Somalia.

  Il comma 4 introduce deroghe ai limiti stabiliti per il compenso forfetario di impiego e alla retribuzione per lavoro straordinario da corrispondere al personale che partecipa alla missione Active Endeavour nel Mediterraneo e alle operazioni militari per il contrasto della pirateria (missione Pag. 102Atalanta dell'Unione europea). La disposizione disciplina altresì il compenso dei Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina. Il comma 5, rinvia, per l'applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge, all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, ed all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009.
  Attraverso il rinvio alle disposizioni di cui al predetto articolo 5 del decreto – legge n. 209, si prevede:
    l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace; l'attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma; la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata; b) rivolta; c) ammutinamento; d) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata; e) la possibilità di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.
    che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati la competenza spetti al Tribunale di Roma;
    l'attribuzione al Tribunale ordinario di Roma della competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi, qualora questi siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata «Atalanta»;
    la possibilità, per l'autorità giudiziaria italiana, di disporre, a seguito del sequestro, l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria;
    la possibilità di autorizzare l'arresto, il fermo, il trasferimento dei «pirati» (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo, nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone «per il tempo strettamente necessario al trasferimento» nel Paese titolare della giurisdizione.
    la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, fa uso della forza o ordina di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità: alle direttive; alle regole di ingaggio; agli ordini legittimamente impartiti, operando in tali casi una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità;
    l'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi – sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo – laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari.

  Il comma 6 estende le previsioni del comma 5 anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO), United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO), nella missione multinazionale denominata Multinational Force and Observers in Egitto (MFO), nonché nella Missione della Nato Interim air Policing (IAP).
  L'articolo 16, comma 1, dispone l'applicazione alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei Pag. 103carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza indicate dal decreto-legge, delle disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009.
  In sintesi, rileva come le disposizioni richiamate dalla norma autorizzino gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché il Segretariato generale della difesa e, per esso, le Direzioni generali competenti, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, nonché ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relativi ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all'acquisizione di specifici apparati, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali. Inoltre segnala come le norme cui si fa rinvio dispongano la deroga alle previsioni in materia di contenimento della spesa per prestazioni di lavoro straordinario, per quanto riguarda i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali. Il comma 2 prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto – legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18 del decreto – legge a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 20, comma 6, recante la copertura finanziaria del provvedimento.
  Il Capo IV del decreto-legge, composto dagli articoli da 17 a 19, reca disposizioni in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo.
  L'articolo 17, comma 1, autorizza, per il periodo dal 1o gennaio al 30 settembre 2015, la spesa di euro 68.000.000 euro a integrazione degli stanziamenti per la cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo: lo stanziamento aggiuntivo è finalizzato ad iniziative di cooperazione per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione ed il sostegno alla ricostruzione civile in Afghanistan, Repubblica di Guinea, Iraq, Liberia, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Palestina, nonché in Paesi ad essi limitrofi in relazione all'assistenza dei rifugiati.
  Il comma 2 specifica, analogamente a quanto previsto in precedenza, che gli interventi di cooperazione indicati dal comma 1 saranno realizzati tenendo particolare riguardo alla realizzazione di programmi finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne, alla tutela dei loro diritti e all'occupazione femminile; alla tutela e promozione dei diritti dei minori e degli anziani; allo sviluppo delle capacità di autogoverno locale; alla tutela della sicurezza alimentare e del diritto alla salute; alla riabilitazione di feriti e mutilati; al contrasto all'epidemia del virus Ebola nei paesi colpiti. Tali interventi saranno inoltre intrapresi in coerenza con il quadro di diritto internazionale in materia di aiuto allo sviluppo (in particolare con le direttive OCSE-DAC e gli Obiettivi del Millennio delle Nazioni Unite). La norma prevede inoltre che il sito istituzionale del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale darà conto dei risultati ottenuti.
  Il comma 3 autorizza, per il periodo dal 1o gennaio al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.700.000 nell'ambito delle attività di sminamento umanitario previste dalla legge n. 58 del 2001.
  L'articolo 18, al comma 1 autorizza per il 2015 l'erogazione di un contributo di euro 120.000.000 a supporto delle Forze di sicurezza afghane, incluse le forze di polizia, nell'ambito dell'impegno internazionale per l'Afghanistan collegato alla conclusione della missione ISAF, sostituita dalla missione dell'Alleanza atlantica per Pag. 104l'addestramento, l'assistenza e la consulenza alle forze di sicurezza afghane denominata Resolute Support. Il comma 2 prevede una spesa complessiva di 1.490.676 euro, per il periodo dal 1o gennaio al 30 settembre 2015, destinata agli interventi a sostegno della stabilizzazione in paesi in situazione di fragilità, conflitto o post-conflitto. Secondo i dati contenuti nella relazione tecnica, si tratta principalmente iniziative riguardati la Libia (518.233 euro), la Siria (819.443 euro) e l'Iraq (56.000 euro).
  Il comma 3 autorizza, per il periodo dal 1o gennaio al 30 settembre 2015, un'integrazione di euro 2.000.000 agli stanziamenti già assegnati per l'attuazione della legge n. 180 del 1992, per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nei Paesi dell'Africa subsahariana e in America latina e caraibica. Il comma 4 destina, per il periodo dal 1o gennaio al 30 settembre 2015, 2.300.000 euro alla partecipazione italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, nonché a contributi destinati al Tribunale speciale per il Libano e alla costituzione di un fondo per la campagna promozionale della candidatura italiana al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
  Il comma 5 autorizza, per il periodo dal 1o gennaio al 30 settembre 2015, la spesa di euro 10.781.848 per la partecipazione alle iniziative dell'Unione europea nel campo della gestione civile delle crisi internazionali in ambito PESC-PSDC, ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) e di altre organizzazioni internazionali, nonché al fondo fiduciario dell'Iniziativa centroeuropea (InCE) presso la BERS, oltre che allo European Institute of Peace.
  Il comma 6 autorizza, per il periodo dal 1o gennaio al 30 settembre 2015, una spesa di 9.187.296 euro per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero.
  A tale riguardo, segnala come secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge, gli interventi operativi di emergenza siano concentrati in Iraq (3,5 milioni), Afghanistan (1,895 milioni), Libano (0,812 milioni), Libia (1,437 milioni), Yemen (0,863 milioni), Territori Palestinesi (0,278 milioni) e Venezuela (0,09 milioni). Il comma 7 autorizza, per il periodo dal 1o gennaio al 30 settembre 2015, la spesa di euro 23.000.000 euro per il finanziamento del fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva, anche informatica, delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero, nonché per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori.
  Il comma 8 prevede, per il periodo dal 1o gennaio al 30 settembre 2015, lo stanziamento di 700.000 euro per al fine di proseguire gli interventi di realizzazione della nuova sede dell'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio.
  Il comma 9 autorizza, per il periodo dal 1o gennaio al 30 settembre 2015, la spesa di 1.372.327 euro per l'invio in missione o in viaggio di congedo del personale del Ministero degli affari esteri in (o da) aree di crisi, ovvero per la partecipazione del suddetto personale ad operazioni internazionali di gestione delle crisi. Il medesimo stanziamento fa fronte anche alle spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto di personale del Ministero degli affari esteri inviato in località ove non operi una rappresentanza diplomatica o consolare. La disposizione specifica che il trattamento economico e le spese di vitto, alloggio e viaggio del personale di cui al medesimo comma 9 sono resi pubblici nei modi previsti, assicurando anche il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
  L'articolo 19, al comma 1, prevede che nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e entro i limiti temporali di cui agli articoli 17 e 18 del decreto-legge, in Pag. 105materia di cooperazione allo sviluppo, si applica la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2014 (che ha da ultimo prorogato le missioni internazionali per il periodo fino al 31 dicembre 2014), il quale a sua volta richiamava indirettamente (per il tramite dell'articolo 10, comma 1, del decreto- legge n. 2 del 2014) l'articolo 6, commi 11, 12 e 13 del decreto-legge n. 227 del 2012, nonché l'articolo 5, commi 1, 2 e 6 e l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 114 del 2013.
  In particolare, evidenzia come le richiamate disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge n. 227 del 2012 riguardino:
    le spese per il personale del Ministero degli Affari esteri che partecipa a missioni di gestioni crisi, agli Uffici dei rappresentanti speciali dell'UE ovvero in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Libia e per le altre aree di crisi che si dovessero manifestare nel corso del periodo;
    le spese per la sicurezza delle sedi diplomatiche e consolari;
    le spese per l'invio in missione di personale del Ministero degli Affari esteri in talune aree di crisi e parziale pagamento delle relative spese di viaggio per congedo in Italia, nonché le spese per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan.
  Le disposizioni richiamate dell'articolo 5 del decreto-legge n. 114 del 2013 riguardano:
    la spesa per iniziative di cooperazione allo sviluppo;
    la spesa per personale a Herat e in Somalia; spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione nei Paesi oggetto di iniziative di cooperazione.

  Il richiamato articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 114 del 2013 disciplina invece il regime degli interventi, rinviando a sua volta alla disciplina prevista dall'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10 del decreto-legge n. 227 del 2012, e prevede inoltre la non applicazione, alle iniziative di cooperazione, di alcune disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. In dettaglio, il comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 227 del 2012 autorizza il Ministero degli Affari esteri, nei casi di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 227 disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale inviato in breve missione per le attività di cooperazione. Il comma 4 del citato articolo 7 rinvia, per le iniziative di cooperazione allo sviluppo, all'applicazione di norme contenute nel Codice degli appalti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) e nel decreto-legge n. 165 del 2003, in materia di procedure per l'affidamento degli incarichi, di stipula dei contratti, di anticipazioni del prezzo, nonché di autorizzazione al Ministero degli Affari esteri ad avvalersi di personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità. Il comma 5 dell'articolo 7 esclude tutte le spese connesse agli interventi di cooperazione allo sviluppo dai limiti in materia di assunzioni di impegni finanziari da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008 e dai limiti alle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010.
  Il comma 6 dell'articolo 7 prevede deroghe ad una serie di norme al fine di poter conferire, sulla base del principio di pari opportunità, incarichi temporanei di consulenza, anche ad enti e organismi specializzati e a personale estraneo alla pubblica amministrazione.
  Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze segnala il rinvio al comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 227 del 2012, il quale sottrae i Pag. 106pagamenti di importo non superiore ai 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche a valere sui fondi per la cooperazione, alla normativa dettata dall'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La norma specifica peraltro che tale deroga alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la cui ratio risiede nel fatto che spesso nei Paesi dove si svolgono le attività di cooperazione internazionale non esiste un sistema bancario e finanziario in grado di consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, può avvenire solo in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale, attestate dal capo missione, e fermo restando comunque il divieto di artificioso frazionamento dei pagamenti.
  Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto- legge contiene, come d'uso, una norma di salvaguardia degli atti adottati oltre la scadenza (31 dicembre 2014) del precedente decreto-legge n. 109 del 2014, di proroga delle missioni internazionali: in particolare si convalidano gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1o gennaio 2015 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, che siano conformi alla disciplina contenuta nel decreto-legge stesso.
  L'articolo 20, contenuto nel Capo V del decreto-legge, reca le disposizioni finali.
  In particolare, i commi da 1 a 5 contengono alcune disposizioni transitorie e di coordinamento relative alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo.
  In dettaglio, il comma 1 assicura la continuità del vertice della Procura nazionale, stabilendo che l'incarico di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è assunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal procuratore nazionale antimafia.
  Il comma 2 adegua la disciplina delle diverse funzioni proprie dei magistrati (di cui al decreto legislativo n. 160 del 2006) all'espressa previsione della figura di procuratore nazionale aggiunto prevista dall'articolo 10 del decreto-legge. A tal fine la norma individua, introducendo un nuovo comma 7-bis nell'articolo 10 del predetto decreto legislativo n. 160 del 2006, le funzioni semidirettive requirenti di coordinamento nazionale in quelle di procuratore nazionale aggiunto.
  Il comma 3 introduce la funzione di procuratore nazionale aggiunto tra quelle per il cui conferimento è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità. A tal fine è introdotto, nell'articolo 12 del già citato decreto legislativo n. 160, relativo ai requisiti e ai criteri per il conferimento delle funzioni, un richiamo al nuovo comma 7-bis dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Il comma 4 introduce una disposizione di chiusura in base alla quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, nelle disposizioni vigenti le parole: «procuratore nazionale antimafia», ovunque ricorrono, si intendono sostituite dalle seguenti: «procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo» e le parole: «Direzione nazionale antimafia» si intendono sostituite dalle seguenti: «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo».
  Il comma 5 prevede che i procuratori aggiunti designati dal procuratore nazionale in applicazione delle previgenti disposizioni restano in carica fino a che il Consiglio superiore della magistratura non abbia provveduto alla nomina, e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
  I commi 7 e 8 recano invece la copertura finanziaria delle disposizioni del decreto-legge, i cui oneri complessivi sono quantificati dal comma 7 in 874.926.998 euro. A tali oneri si fa fronte:
   a) quanto ad euro 843.900.891, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa in favore del Fondo per le missioni internazionali di pace di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006;
   b) quanto ad euro 1.000.000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa per il 2015 prevista dall'articolo 1, comma 273, della legge 147 del 2013 (legge Pag. 107di stabilità 2014), relativa alle esigenze poste dall'organizzazione della Presidenza semestrale italiana della UE;
   c) quanto ad euro 3.000.000, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme conservate nel conto residui del predetto stanziamento della legge di stabilità 2014;
   d) quanto ad euro 15.000.000, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di corrispondente quota delle somme accreditate al capo della Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del Consiglio delle Comunità europee, di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 208 del 1984;
   e) quanto ad euro 5.032.147, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
   f) quanto a euro 6.993.960, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge non sono ancora riassegnate al predetto Fondo per le missioni internazionali di pace di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006.

  Il comma 8 reca una clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale dall'attuazione delle disposizioni di cui articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto-legge non devono derivare nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stabilendosi a tal fine che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi a quelle disposizioni con l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 21 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 13.45.

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