CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 marzo 2015
407.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e IV)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 18 MARZO 2015

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SEDE REFERENTE

  Martedì 17 marzo 2015. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Intervengono il viceministro dell'interno Filippo Bubbico e il sottosegretario di Stato per la difesa, Domenico Rossi.

  La seduta comincia alle 14.15.

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
C. 2893 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2015.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi (vedi allegato).
  Avverte altresì che si procederà oggi alla dichiarazione di inammissibilità delle proposte emendative relative agli articoli 1, 2 e 3. Avrà inizio, inoltre, l'espressione dei pareri da parte dei relatori e del Governo. Nella seduta di domani si procederà alla dichiarazione di inammissibilità e all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti ai restanti articoli.
  Con riferimento all'ammissibilità delle proposte emendative presentate, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente Pag. 4della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».
  La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso sia della precedente sia di questa legislatura.
  In particolare, nella sentenza n. 32 del 2014, la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge n. 272 del 2005, in materia di disciplina penale dei delitti riguardanti le droghe, ha evidenziato come «ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione di un decreto-legge deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dallo stesso decreto-legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso», determinandosi, in caso contrario, un vizio di procedura relativo alla legge di conversione, sanzionabile con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme introdotte, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.
   Nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come «l'innesto nell'iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione». «Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto- legge».
   Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui ha sottolineato «la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali». Da ultimo il Presidente della Repubblica, in una missiva del 27 dicembre scorso, inviata sempre ai Presidenti delle Camere, ha riproposto la necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione.
   Inoltre, la Giunta per il regolamento della Camera, in un parere recentemente espresso nella legislatura in corso, ha affermato che: «a) ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le norme di copertura che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti Pag. 5norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma principale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa; b) ove invece la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge».
   In tale contesto, la Presidenza è pertanto chiamata ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.
  Nel caso in esame, ad esempio, le materie oggetto di esame devono essere individuate non in senso generico sulla base della finalità della lotta contro il terrorismo di stampo anche internazionale, quanto piuttosto in riferimento alle singole e specifiche disposizioni contenute nel decreto-legge.
   Alla luce dei predetti criteri, sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:
  Molteni 1.03, che prevede l'inapplicabilità del patteggiamento e della sospensione condizionale della pena ai delitti di violenza privata, stalking e violazione di domicilio.
  Molteni 1.04, che prevede l'inapplicabilità del patteggiamento e della sospensione condizionale della pena al delitto di stalking.
  Molteni 1.05, che prevede l'inapplicabilità del patteggiamento e della sospensione condizionale della pena ai delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone ed al delitto di truffa.
  Molteni 1.06, che prevede l'inapplicabilità del patteggiamento e della sospensione condizionale della pena ai delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone.
  Molteni 1.07, che prevede l'inapplicabilità della sospensione condizionale della pena ai delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone ed al delitto di truffa.
  Molteni 1.08, che prevede l'inapplicabilità della sospensione condizionale della pena ai delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone.
  Caparini 2.27, che contiene disposizioni relative alla pubblicità illegale sulle reti internet delle cosiddette sigarette elettroniche.
  Arlotti 2.28, che estende l'obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato All'autorità di Pubblica Sicurezza di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, al caso in cui nel fabbricato siano ospitati soggetti non parenti o affini. Porta da 48 a 24 ore l'obbligo di comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'articolo 7 del Testo Unico sull'immigrazione relativo all'ospitare uno straniero o apolide o alla cessione allo stesso della proprietà o del godimento di un immobile.
  Avverte che sono già pervenuti: il parere favorevole con condizioni, osservazioni e una raccomandazione del Comitato per la legislazione; il parere favorevole con condizioni della Commissione affari esteri; il parere favorevole con una condizione della Commissione Ambiente.
  Invita, quindi, i relatori ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo.

  Stefano DAMBRUOSO (SCpI), relatore per la II Commissione, anche a nome del relatore per la IV Commissione, onorevole Manciulli, esprime parere favorevole sull'emendamento Molteni 1.7, ove riformulato, sull'emendamento Molteni 1.11, ove riformulato, e sull'emendamento Artini 1.28, ove riformulato. Invita al ritiro delle ulteriori proposte emendative riferite all'articolo 1.

  Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello dei relatori.

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  Daniele FARINA (SEL) interviene sul complesso degli emendamenti presentati dal suo gruppo all'articolo 1. Osserva come si stia introducendo un tipo di legislazione, di natura speciale ed emergenziale, che, come l'esperienza insegna, sarà difficile espungere dal sistema e che, anzi, tenderà ad ampliarsi con il tempo. Si tratta di norme che in genere pongono seri problemi di costituzionalità, per cui occorre una particolare prudenza. Esprime un giudizio di forte contrarietà sul provvedimento nel suo complesso e nei suoi singoli aspetti, non solo per l'eterogeneità delle materie in esso contenute, ma soprattutto perché si introduce un regime poco trasparente di governo di attività che anche i comuni cittadini svolgono quotidianamente e si comprimono in modo significativo le libertà fondamentali. In un simile contesto il gruppo SEL ritiene che, quantomeno, le fattispecie previste dall'articolo 1 dovrebbero essere meglio determinate e specificate. In tale direzione vanno, quindi, gli emendamenti presentati dal suo gruppo al citato articolo.

  Nicola MOLTENI (LNA) svolge, in premessa, alcune considerazioni generali sul provvedimento in esame, rilevando che questo è stato adottato con ritardo e che si presenta largamente insufficiente nelle misure introdotte e, pertanto, necessita di essere completato.
  Ciò nonostante, esprime il proprio compiacimento per il fatto che alcuni aspetti del decreto appaiono condivisibili e manifesta la disponibilità del proprio gruppo a migliorare il testo del provvedimento cui è sembrato corrispondesse un'analoga volontà da parte del relatore e del Governo in questa prima fase relativa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti agli articoli 1, 2 e 3.
  Non ritiene invece condivisibile la scelta operata dal Governo di unificare in un solo decreto sia le disposizioni in materia di antiterrorismo, sia quelle relative alla proroga del finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo.
  Rileva, quindi, positivamente che l'articolo 1 – in tema di misure antiterrorismo – introduce la nuova fattispecie penale relativa alla condanna di chi si addestra, sanando così un vulnus della normativa precedente e, contrariamente a quanto evidenziato dal collega Daniele Farina, ritiene che in contesti quali quello attuale siano opportune piccole limitazioni alla libertà personale se ciò avvantaggia la sicurezza dell'intero Paese.
  Quanto alle proposte emendative dichiarate inammissibili, osserva che lo spirito che ha mosso la loro presentazione è stato piuttosto quello di richiamare l'attenzione del Governo su una serie di tematiche che, auspica, possano essere prese nella dovuta considerazione in altri provvedimenti.
  Segnala, inoltre, che tra gli emendamenti riferiti agli articoli di cui non è stato ancora espresso il giudizio di ammissibilità, figurano alcune proposte emendative volte a fornire un sostegno in questa materia alle Forze di Polizia e, pertanto, auspica che nel prosieguo dell'esame possano trovare un consenso condiviso.
  Infine, rileva con disappunto che non sono stati affrontati dal decreto né la questione legata alla propaganda attraverso le moschee, né quello dell'immigrazione clandestina.
  Tutto ciò premesso preannuncia, anche a nome del proprio gruppo, un voto contrario sull'emendamento Daniele Farina 1.1, ritenendo sufficientemente chiare le argomentazioni già illustrate dal relatore Dambruoso.

  Giulia SARTI (M5S) ritiene che il provvedimento in esame affronti la materia che ne costituisce l'oggetto nel peggiore dei modi possibili. Si tratta di un provvedimento che contiene un elevato numero di errori formali, come evidenziato nel corso delle audizioni, e che, per quanto attiene al merito, presenta una lacuna estremamente grave, non contenendo disposizioni sulla prevenzione. Rileva come le fattispecie previste dall'articolo 1 siano estremamente generiche, ritenendo del tutto inopportuno, proprio a fronte di una simile Pag. 7indeterminatezza, che i relatori abbiano espresso un parere favorevole su emendamenti che ne aumentano le pene. Pene peraltro sproporzionate se si considerano le sanzioni previste, a titolo esemplificativo, per il reato di scambio elettorale politico-mafioso ed i reati contro la pubblica amministrazione. Sarebbe invece necessario approvare gli emendamenti del collega Daniele Farina, volti a rendere maggiormente determinate le fattispecie medesime. Ritiene, infine, che le nuove fattispecie creeranno molti problemi applicativi.

  Massimo ARTINI (Misto-AL) ritiene del tutto inadeguata a fronte del problema che si tratta di risolvere la formulazione dell'articolo 1, comma 2, che punisce chi organizza, finanzia o propaganda viaggi finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale. Dopo aver osservato che assimilare ai terroristi tutti i «combattenti stranieri» (foreign fighters) costituisce una generalizzazione sbagliata, richiama l'attenzione dei relatori e del Governo sulla proposta di cui al suo articolo aggiuntivo 1.09 – che per inciso riprende il contenuto della sua proposta di legge C. 2820 – dà attuazione all'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU nel 1989 e resa esecutiva in Italia nel 1995.

  Andrea COLLETTI (M5S) sottolinea come nell'articolo 1 non sia adeguatamente specificata la figura del foreign fighter, con la conseguenza che le fattispecie in esame rischiano di essere applicate raramente, a condotte e situazioni diverse da quelle che erano la mente di chi ha scritto le norme.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Daniele Farina 1.1.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

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