CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 marzo 2015
400.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 4 marzo 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.
C. 2844 Governo.
(Parere alle Commissioni Riunite VI e X).
(Esame e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alessia MORANI (PD), relatore, osserva che l'articolo 1 reca un intervento di riforma delle banche popolari, prevedendo, tra l'altro:
   l'introduzione di limiti dimensionali per l'adozione della forma di banca popolare, con l'obbligo di trasformazione in società per azioni delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro;
   la disciplina delle vicende straordinarie societarie (trasformazioni e fusioni) che si applica alle banche popolari, con lo scopo di introdurre una disciplina uniforme per tutte le banche popolari, sottraendo agli statuti la determinazione delle maggioranze previste per tali vicende societarie;
   l'introduzione della possibilità, per tali istituti, di emettere strumenti finanziari con specifici diritti patrimoniali e di voto;
   l'allentamento dei vincoli sulla nomina degli organi di governo societario, con l'attribuzione di maggiori poteri agli organi assembleari;
   l'introduzione di limiti al voto capitario, consentendo agli atti costitutivi di attribuire ai soci persone giuridiche più di un voto.

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  L'articolo 2 reca disposizioni in materia di portabilità dei conti di pagamento. In particolare, gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, nel caso di trasferimento di un conto di pagamento, devono dare corso al trasferimento senza oneri o spese di portabilità a carico del cliente, entro i termini predefiniti dalla Direttiva n. 2014/92/UE.
  L'articolo 3 attribuisce alla SACE S.p.A. la competenza a svolgere l'attività creditizia, previa autorizzazione della Banca d'Italia e nel rispetto delle normative internazionali, europee e nazionali.
  L'articolo 4 introduce la definizione di «piccole e medie imprese innovative», che potranno accedere ad alcune delle semplificazioni, agevolazioni ed incentivi attualmente riservati alle startup innovative dalla legislazione vigente.
  L'articolo 5 modifica la disciplina del regime opzionale di tassazione agevolata nella misura del 50 per cento dei redditi derivanti dall'utilizzo e/o dalla cessione di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. patent box), introdotta dalla legge di stabilità 2015.
  L'articolo 6 estende il regime di esenzione della ritenuta alla fonte del 26 per cento degli interessi e degli altri proventi corrisposti a fronte di finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese da parte di enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europei, anche ai finanziamenti effettuati dagli investitori istituzionali esteri costituiti in Paesi inseriti nella white list (articolo 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 239 del 1996) e soggetti a forme di vigilanza negli Stati in cui sono istituiti.
  L'articolo 7 dispone che il Governo promuova l'istituzione di una Società per azioni per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia il cui capitale sarà interamente sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. Lo scopo è la ristrutturazione, il sostegno e riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato.
  L'articolo 8 modifica il meccanismo dei finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese, per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo (c.d. «nuova legge Sabatini»).
  La modifica consiste nel ricorso facoltativo e non più obbligatorio all'apposito plafond costituito presso Cassa depositi e prestiti, da parte delle banche e degli intermediari finanziari che erogano i finanziamenti alle piccole e medie imprese per le suddette finalità di investimento. Le banche e le società di leasing potranno dunque concedere i finanziamenti alle PMI, su cui verranno riconosciuti i contributi in conto interessi dello Stato, utilizzando anche provvista autonoma.
  La Commissione Giustizia è competente sotto il profilo di diritto societario; a questo proposito è opportuno precisare che la competenza della Commissione Giustizia non attiene alle scelte di merito, che spettano alle Commissioni VI e X, quanto piuttosto alla correttezza giuridica delle disposizioni.
  Nel caso in esame non vi sono obiezioni da fare, per cui si propone parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 4 marzo 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia, Cosimo Maria Ferri, e il viceministro per la giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 14.15.

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Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.
C. 2150 Ferranti, C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2767 Pagano.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 marzo 2015.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che come concordato oggi i relatori ed il rappresentante del Governo esprimeranno i pareri sugli emendamenti presentati, che saranno poi posti in votazione.

  Sofia AMODDIO (PD), relatore, anche a nome del correlatore Dambruoso, esprime i pareri sugli emendamenti.
  Per quanto attiene agli emendamenti sull'articolo 1, esprime parere favorevole con riformulazione sugli emendamenti: *1. 50. Il Governo, *1. 2. Daniele Farina, *1.8. Pagano, 1. 1. Guerini, 1. 9. Mattiello, e 1. 15. Colletti. In particolare si chiede che siano così riformulati: «Sostituire l'articolo 1 con il seguente: Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter».
  Esprime parere favorevole sull'emendamento: 2. 1. Guerini e sull'emendamento 2. 4. Mazziotti Di Celso, se riformulato come l'emendamento 2.1, secondo cui: «Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che l'azione penale non sia stata precedentemente esercitata. In tal caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.».
  Esprime parere favorevole sull'emendamento 3. 50. Il Governo, parere favorevole con riformulazione sull'emendamento 3. 8. Mazziotti Di Celso. L'emendamento dovrebbe essere così riformulato: Al comma 1, sostituire il numero 3-quater) con il seguente: 3-quater) perizie che comportino pareri di particolare complessità dal provvedimento di affidamento dell'incarico sino al deposito della perizia e comunque per un tempo non superiore a tre mesi».
  Esprime parere favorevole con riformulazione sull'emendamento 3. 51. Il Governo. L'emendamento dovrebbe essere così riformulato: in particolare, il quarto comma dell'articolo 159 dovrebbe essere così riformulato: «Se durante i termini di sospensione, di cui al secondo comma, si verificano le cause di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente». Inoltre per ragioni di coordinamento si dovrebbe aggiungere il seguente articolo: Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente: Art. 3-bis. 1. All'articolo 160 del codice penale, secondo comma, primo periodo, dopo le parole: pubblico ministero» sono aggiunte le seguenti: «o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero,».
  Esprime parere favorevole con riformulazione sugli emendamenti 3. 7. Mazziotti Di Celso e 4. 1. Sarro nonché sugli articoli aggiuntivi 4. 02. Pagano e 4. 05. Il Governo. La norma transitoria dovrebbe essere così riformulata: Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente: Art. 4-bis. – (Disposizioni transitorie). – 1. Le disposizioni di cui alla presente legge, si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento 3. 52. Governo.
  Esprime invito al ritiro dei seguenti emendamenti: 1. 30. Sannicandro, 1.20. Daniele Farina, 1.21 Daniele Farina, 1. 7. Daniele Farina, 1. 14. Colletti, 1. 16. Colletti e 1. 17. Colletti.
  Con riferimento all'emendamento 1.22 Daniele Farina e agli articoli aggiuntivi *4. 03. Ermini e *4. 01. Guerini invita al ritiro degli stessi in quanto la ratio è condivisibile, ma occorre una verifica dell'impatto attuativo della soppressione della parte del secondo comma dell'articolo 161 che si riferisce all'aumento dei tempi di prescrizione per determinati soggetti. Alla luce di questa verifica si potrà eventualmente inserire l'emendamento in occasione dell'esame in Assemblea nel disegno di legge del Governo sul processo penale all'esame della Commissione. Anche in relazione agli Pag. 53identici emendamenti *2. 5. Mazziotti Di Celso e *2. 6. Colletti in materia di continuazione occorre una ulteriore riflessione in vista dell'esame in Assemblea, per cui si chiede il ritiro di tali emendamenti.
  Invita a ritirare i seguenti emendamenti: 2. 3. Pagano, 3. 5. Sarro e 3. 4. Pagano. Questi ultimi due non tengono conto dell'emendamento del Governo 3.50 e che nel testo base di prevedono anche le ipotesi di sospensione per ricusazione e perizia.
  Esprime parere contrario sui seguenti emendamenti: 1. 4. Daniele Farina, 1. 3. Sannicandro, 1. 6. Sannicandro, 1. 10. Colletti, 1. 11. Colletti, 1. 12. Colletti, 1. 13. Colletti, 1. 5. Sannicandro, 2. 7. Colletti, 3. 9. Colletti, 3. 11. Colletti, 3. 10. Colletti, 3. 1. Sannicandro, 3. 16. Colletti, 3. 6. Di Lello, 3. 17. Colletti, 3. 18. Colletti, 3. 12. Colletti, 3. 14. Colletti, 3. 13. Colletti, 3. 15. Colletti, 3. 22. Colletti, 3. 19. Colletti, 3. 20. Colletti, 3. 23. Colletti, 3. 21. Colletti, 3. 2. Daniele Farina, 3. 24. Colletti, 4. 3. Ferraresi, 4. 5. Ferraresi.

  Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI accoglie la proposta di riformulazione dei relatori ed esprime parere conforme sulle proposte emendative.

  Daniele FARINA (SEL) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.2.

  Giuseppe GUERINI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 1.1.

  Michela MARZANO (PD) sottoscrive l'emendamento Mattiello 1.9 ed accoglie la proposta di riformulazione dello stesso.

  Alessandro PAGANO (AP) ritiene di non potere accogliere la proposta di riformulazione del proprio emendamento 1.8.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 1.15 e dichiara di non accogliere la proposta di riformularlo.

   Donatella FERRANTI, presidente, avverte che l'emendamento 1.30 è ritirato a seguito della riformulazione dell'emendamento 1.2.

  Rocco BUTTIGLIONE (AP) esprime perplessità sulla richiesta di riformulazione degli emendamenti in questione, ritenendo che in realtà, in considerazione della modifica richiesta, sarebbe necessario presentare nuovi emendamenti e fissare i termini per la presentazione di subemendamenti.

  Donatella FERRANTI, presidente, chiarisce che l'uso dello strumento della riformulazione nel caso di specie è perfettamente aderente al Regolamento ed alla prassi costantemente seguita nel corso dell'esame in Commissione dei provvedimenti in sede referente.

  Alessandro PAGANO (AP) evidenzia con rammarico come le proposte del suo gruppo, che fa parte della maggioranza, non siano state prese minimamente in considerazione, a conferma di una impostazione unilaterale e ideologica del modo di affrontare il tema della prescrizione, che va oltre i rapporti di correttezza che dovrebbero caratterizzare il dialogo che si svolge tra le varie componenti della maggioranza. Dichiara che il suo gruppo rifiuta con fermezza il provvedimento in esame, così come configurato. Ritiene discutibile anche la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.8, dal momento che il raddoppio dei termini di prescrizione per taluni reati contro l'amministrazione non farebbe altro che mantenere aperti i giudizi per soggetti che per lo più, come dimostrano le statistiche, saranno dichiarati non colpevoli ma che intanto, in seguito alla notifica dell'avviso di garanzia, saranno considerati colpevoli dall'opinione pubblica.

  Walter VERINI (PD) ritiene che il dialogo e la sintesi siano sempre importanti, ma rileva come il provvedimento in esame ed i pareri espressi dai relatori vadano in una direzione diversa da quella prospettata Pag. 54dal collega Pagano. Osserva come il Parlamento sia stato in grado di raddoppiare i termini di prescrizione per alcuni reati ambientali ed abbia aumentato i termini di prescrizione per altri gravi reati. Ciononostante, quando si tratta di reati contro la pubblica amministrazione, sembra scattare un certo eccesso di garantismo: occorre invece dimostrare la stessa sensibilità anche per questi reati che, peraltro, spesso vengono scoperti molti anni dopo la loro commissione. Dichiara si non essere insensibile ai rilievi del collega Pagano, la rileva come il problema di come la pubblica amministrazione percepisca la ricezione di un avviso di garanzia non ha nulla a che vedere con il tema della prescrizione. È necessario quindi contemperare le esigenze di certezza della pena, di garanzia dell'imputato, concedendo ai magistrati il tempo necessario e ragionevole per concludere i processi. Il testo in esame realizza e contempera tutte queste garanzie.

  Stefano DAMBRUOSO (SCpI), relatore, segnala come una delle principali preoccupazioni che i relatori si sono posti, anche nel corso di riunioni alle quali ha partecipato il gruppo di AP, sia stata proprio quella della eccessiva lunghezza dei processi. Sottolinea come abbia potuto verificare personalmente, quando ha svolto la funzione di rappresentante italiano all'OCSE in materia di corruzione, come in ambito internazionale sia considerato inconcepibile che in Italia i processi contro i corrotti inizino e non si concludano.

  Massimo PARISI (FI-Pdl) rileva come una forza di maggioranza, su un punto nodale del provvedimento, abbia comunicato la proprio radicale non condivisione e come di questa forza politica faccia parte anche il Viceministro della giustizia Enrico Costa. Ritiene quindi necessaria la presenza del Ministro della giustizia alle sedute della Commissione.

  Daniele FARINA (SEL) precisa che il consenso di SEL sul provvedimento in esame si limita al tema dell'estensione del termine di prescrizione per i reati contro la pubblica amministrazione. Per il sesto, il suo gruppo non comprende le ragioni e l'utilità di modificare la disciplina della prescrizione nelle forme prospettate.

  Nicola MOLTENI (LNA) ritiene che la soluzione del problema non sia affatto rappresentata dall'aumento dei termini di prescrizione per alcuni reati, bensì quella di accorciare i tempi del processo. Sia il tema della prescrizione che quello della corruzione vanno quindi affrontati con modalità completamente diverse ed in un contesto più ampio e sistematico.

  Rocco BUTTIGLIONE (AP) si domanda se nel nostro Paese esista effettivamente un'emergenza relativa ai reati contro la pubblica amministrazione, che rappresentano solo una minima percentuale. Esiste, invece, certamente un'emergenza relativa all'eccessiva durata dei processi. Tema, questo, centrale, che garantirebbe anche una più efficiente lotta alla corruzione. Estendere eccessivamente i termini di prescrizione, finirebbe per allungare anche la durata dei processi. Si domanda perché questi temi non siano dibattuti adeguatamente in Commissione ed anche all'interno della maggioranza. Invita, inoltre, a riflettere sul fatto che non sempre la sanzione penale è la più efficace.

  Donatella FERRANTI, presidente, fa presente come il patto corruttivo a volte stenti ad emergere e sottolinea come anche la maggioranza di centrodestra in passato abbia modificato lì articolo 157 del codice penale per raddoppiare il termine di prescrizione di alcuni reati: non si tratta quindi di un tema nuovo. Invita inoltre l'onorevole Buttiglione ad approfondire i lavori svolti dalla Commissione Giustizia, ai quali non ha mai partecipato, a verificare cosa è emerso dall'indagine conoscitiva svolta e a leggere gli atti della Commissione Greco.

  Rocco BUTTIGLIONE (AP) riteneva che questa fosse l'istruttoria di un'assemblea Pag. 55legislativa ed esprime stupore qualora le finalità fossero altre e se questa fosse l'ampiezza degli approfondimenti istruttori.

  Donatella FERRANTI, presidente, ritiene che l'onorevole Buttiglione, prima di esprimere giudizi sui lavori della Commissione giustizia, dovrebbe informarsi sulla quantità e qualità del lavoro svolto dalla stessa.

  Franco VAZIO sottolinea come i dati raccolti, anche da organismi internazionali, siano univoci non consentano di revocare in dubbio che esista un'emergenza corruzione in Italia.

  Andrea COLLETTI (M5S) rassicura l'onorevole Buttiglione che con l'approvazione del provvedimento in esame non cambierebbe molto rispetto al passato: si avrebbe solo un timido miglioramento.

  Gianfranco Giovanni CHIARELLI (FI-PdL) ritiene che quanto affermato dai colleghi Pagano e Buttiglione circa il deterioramento dei rapporti tra forze di maggioranza a seguito di quanto si sta approvando alla luce dei pareri espressi richieda quanto meno una pausa di riflessione sulla mancanza di chiarezza nello stesso Governo, considerato che Area Popolare è una forza di governo che non condivide assolutamente le scelte fatte oggi dal Governo in occasione dell'espressione dei pareri in merito ad emendamenti particolarmente delicati, che vanno ad incidere sui tempi di prescrizione dei reati. Fa proprio l'emendamento Pagano 1.8.

  La Commissione respinge l'emendamento Pagano 1.8

  Andrea COLLETTI (M5S) chiede chiarimenti in merito all'ordine di votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, a seguito delle riformulazioni appena fatte su richiesta dei relatori e del Governo. In particolare, ritiene che gli emendamenti presentati dal suo gruppo sostitutivi dell'articolo 1 e sul raddoppio dei termini di prescrizione dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati finanziari debbano essere votati prima degli emendamenti riformulati.

  Donatella FERRANTI, presidente, assicura il deputato Colletti che darà una risposta in merito alla ripresa della seduta che dovrà essere ora sospesa per consentire alle Commissioni riunite II e IV di svolgere l'indagine conoscitiva convocata alle ore 15.

  La seduta, sospesa alle 15.25, è ripresa alle 16.25.

  Donatella FERRANTI, presidente, in relazione a quanto richiesto dal deputato Colletti in merito all'ordine di votazione degli emendamenti fa presente che l'ordine di votazione è disciplinato dall'articolo 87, comma 3, secondo cui gli emendamenti sono posti in votazione cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario. Si votano prima quelli interamente soppressivi, quindi quelli modificativi e poi gli aggiuntivi. Pertanto dopo i soppressivi dell'articolo si passa ai sostitutivi. Il principio in base al quale si stabilisce l'ordine di votazione tra diversi emendamenti soppressivi dell'articolo è quello sancito dall'articolo 87, comma 3, già richiamato: si comincia da quelli che più si allontanano dal testo originario. Il testo originario è l'articolo 1 del testo base. L'emendamento soppressivo 1.10 Colletti si allontana dal testo dell'articolo 1 solo in termini meramente quantitativi, (diversi termini di prescrizione) in quanto mantiene la medesima struttura dell'articolo 1. L'emendamento, infatti, riscrive il testo dell'articolo 1, riferito al primo comma dell'articolo 157, salvo l'entità dei termini ivi previsti. Vi è poi una modifica del quinto comma che è consequenziale. Gli emendamenti riformulati sono volti anche loro a sostituire l'articolo 1, ma non ne mantengono la struttura.
  Gli emendamenti riformulati, infatti, sostituiscono l'articolo 1 prevedendo che questo debba riferirsi unicamente al sesto Pag. 56comma dell'articolo 157, con riferimento ai termini di prescrizione di alcuni reati.
  Rispetto all'articolo 1 è evidente che gli emendamenti riformulati si allontanano da esso in maniera più marcata rispetto all'emendamento 1.10 Colletti.
  Per questa ragione gli emendamenti riformulati dovrebbero essere votati per primi.
  Comunica, tuttavia, che per venire incontro ad una istanza di un gruppo di opposizione che risponde all'esigenza di far soffermare la Commissione su particolari aspetti della riforma del regime della prescrizione, porrà in votazione per primo l'emendamento Colletti 1.10.
  Rispetto agli altri emendamenti che intervengono sul sesto comma dell'articolo 157, faccio presente che si tratta di emendamenti che aggiungono un comma all'articolo 1. Per questo motivo devono essere votati necessariamente dopo gli emendamenti che sostituiscono l'articolo 1, per quanto anch'essi si riferiscano alla questione dell'aumento dei termini di prescrizione per particolari reati. Ciò che conta è la natura dell'emendamento: sostitutivo o modificativo dell'articolo. Il sostitutivo si vota per primo.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.10, che, rispetto agli emendamenti riformulati sui quali c’è il parere favorevole dei relatori e del governo aumenta i termini della prescrizione della metà per tutti i reati e non solo per alcuni reati contro la pubblica amministrazione. Ritiene che l'esigenza di tale aumento non possa essere circoscritta a pochi reati, considerato come per moltissimi reati i termini di prescrizione oggi previsti impediscono di portare a compimento i processi. A titolo esemplificativo richiama, sulla base della sua esperienza professionale, l'omicidio colposo per responsabilità medica ed in genere tutti i reati per responsabilità medica, che richiedono dei tempi di accertamento processuale che non coincidono con quelli della prescrizione, arrivando a risultati aberranti che difficilmente si possono spigare alle vittime di tali reati ed ai loro familiari. Sottolinea che la proposta di legge in materia di prescrizione presentata dal suo gruppo e gli emendamenti che ad essa si ispirano sono stati formulati sulla base dell'esperienza concreta, che vede sempre di più casi di giustizia denegata a causa della decorrenza dei termini di prescrizione.
  Sottolinea, quindi, che intervenire su pochi reati e sbagliato e che per questa ragione il suo gruppo non potrà votare gli emendamenti riformulati, che invece presuppongono la correttezza dei termini attualmente previsti in via generale.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Colletti 1.10 e approva gli identici emendamenti 1.50 (Nuova formulazione) Governo, Daniele Farina 1.2 (Nuova formulazione), Giuseppe Guerini 1.1 (Nuova formulazione) e Mattiello 1.9 (Nuova formulazione) (vedi allegato).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che risultano precluse tutte le ulteriori proposte emendative riferite all'articolo 1.
  Avverte altresì che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 2.3, si intende che questi vi abbia rinunciato, e che è stato ritirato l'emendamento Mazziotti Di Celso 2.5.

  Stefano DAMBRUOSO (SCpI), relatore, chiarisce come il suo gruppo avesse presentato l'emendamento 2.3, volto a prevedere che nel caso continuato il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione. Successivamente ci si è resi conto dell'inopportunità e della inesattezza scientifica della soluzione, per cui l'emendamento 2.5 è stato ritirato. Conferma quindi il parere contrario dei relatori sull'identico emendamento Colletti 2.6.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 2.6 e ne raccomanda l'approvazione.

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  Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene che l'approvazione dell'emendamento Colletti 2.6 sia importante per eliminare una delle disfunzioni introdotte dalla legge «ex Cirielli».

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 2.6 e 2.7.

  Rocco BUTTIGLIONE (AP) fa proprio l'emendamento Mazziotti Di Celso 2.4 ed accoglie la proposta di riformulazione dello stesso.

  Giuseppe GUERINI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 2.1.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Mazziotti Di Celso 2.4 (Nuova formulazione) e Giuseppe Guerini 2.1 (vedi allegato).

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 3.9 e ne raccomanda l'approvazione. Precisa come l'emendamento contenga l'affermazione del principio che sta alla base della proposta di legge del M5S, secondo la quale la prescrizione di interrompe con il rinvio a giudizio. Sottolinea, in particolare, come in questo modo si tutelino maggiormente le vittime dei reati.

  Vittorio FERRARESI (M5S) dopo avere stigmatizzato la frattura che si è oggi palesata in seno alla maggioranza, rileva come si stia perdendo una grande occasione per riformare seriamente la disciplina della prescrizione. Invita la Commissione ad approvare l'emendamento Colletti 3.9.

  Daniele FARINA (SEL) preannuncia il voto contrario sull'emendamento Colletti 3.9, che determinerebbe una eccessiva e irragionevole durata dei processi.

  Rocco BUTTIGLIONE (AP) preannuncia il voto contrario sull'emendamento Colletti 3.9.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 3.9.

  Massimo PARISI (FI-PdL) ritira l'emendamento Sarro 3.5, del quale è cofirmatario.

  Rocco BUTTIGLIONE (AP) fa proprio l'emendamento Pagano 3.4 e lo ritira.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 3.50 del Governo (vedi allegato) e respinge l'emendamento Colletti 3.11.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 3.10 e ne raccomanda l'approvazione.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 3.10.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori dell'emendamento 3.1, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra il proprio emendamento 3.16 e ne raccomanda l'approvazione.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 3.16.

  Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) illustra il suo emendamento 3.6 e ne raccomanda l'approvazione. Chiarisce come la proposta emendativa sia volta a garantire il cittadino da alcune inefficienze del sistema giudiziario, sottolineando come l'imputato costituisca il soggetto debole di tale sistema.

  Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che il principale elemento debole del sistema giudiziario sia la vittima del reato e che la politica, che non fa leggi adeguate e non destina risorse, sia responsabile dell'inefficienza del sistema.

  Daniele FARINA (SEL) valuta favorevolmente l'emendamento Di Lello 3.6.

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  Rocco BUTTIGLIONE (AP) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento Di Lello 3.6.

  Vittorio FERRARESI (M5S) ribadisce come la politica debba garantire un sistema giustizia funzionante ed efficiente.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Lello 3.6 e Colletti 3.17.

  Rocco BUTTIGLIONE (AP) fa proprio l'emendamento Mazziotti Di Celso 3.8 ed accoglie la proposta di riformulazione dello stesso.

  Andrea COLLETTI (M5S) preannuncia il voto contrario sull'emendamento Mazziotti Di Celso 3.8, come riformulato.

  Sofia AMODDIO (PD), relatore, ritiene che l'emendamento Mazziotti Di Celso 3.8 (Nuova formulazione) sia un emendamento equilibrato che tutela la vittima del reato e che è coordinato con tutte le forme di sospensione.

  Andrea COLLETTI (M5S) sottolinea come la disciplina prevista dall'emendamento in questione non riguardi solo il dibattimento ma anche le indagini.

  La Commissione approva l'emendamento Mazziotti Di Celso 3.8 (Nuova formulazione) (vedi allegato).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che risulta precluso l'emendamento Colletti 3.18.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 3.12 e ne raccomanda l'approvazione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 3.12, 3.14 e 3.13.

  Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3.15, formulato sulla base di quanto emerso dalle audizioni.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 3.15 e 3.22.

  Daniele FARINA (SEL) preannuncia il voto contrario sull'emendamento 3.51 del Governo (Nuova formulazione).

  La Commissione approva l'emendamento 3.51 del Governo (Nuova formulazione) (vedi allegato).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono preclusi gli emendamenti Colletti 3.19, 3.20, 3.23, 3.21 e Daniele Farina 3.2.

  Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) fa proprio l'emendamento Mazziotti Di Celso 3.7. ed accoglie la proposta di riformulazione dello stesso.

   Donatella FERRANTI, presidente, avverte che l'emendamento verrà votato insieme agli articoli aggiuntivi all'articolo 4 che hanno per oggetto la norma transitoria.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 3.52 del Governo (vedi allegato) e respinge l'emendamento Colletti.

  Vittorio FERRARESI (M5S) illustra il proprio emendamento 4.3, sottolineando quelli che sono a suo giudizio i dubbi interpretativi posti dall'articolo 4. Tuttavia, comprendendo la ratio dello stesso lo ritira, invitando a fare una riflessione per l'Assemblea al fine di apporvi eventualmente delle correzioni.

  Massimo PARISI (FI-PdL) accoglie la richiesta di riformulazione dell'emendamento Sarro 4.1.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che l'emendamento verrà votato insieme agli articoli aggiuntivi all'articolo 4 che hanno per oggetto la norma transitoria.

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  Vittorio FERRARESI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.5, volto a sopprimere il secondo comma, che costituisce una delle disposizioni più gravi della legge ex Cirielli, in quanto impone dei limiti alla durata della prescrizione, che invece non dovrebbero esservi. Si tratta della modifica più grave apportata alla disciplina della prescrizione dalla legge ex Cirielli, così come gran parte dei magistrati denunciano. Ritiene incomprensibile che ora il PD non colga l'occasione per eliminare questa disposizione.

  Daniele FARINA (SEL) ricorda di aver presentato un emendamento volto ad eliminare dal secondo comma dell'articolo 161 gli aumenti del termine della prescrizione per i recidivi, per cui condividerebbe nel merito l'emendamento. Tuttavia, si asterrà in quanto non condivide lo spirito con cui questo è stato presentato. I presentatori, infatti, mirano ad un processo senza fine che lui non condivide.

  Rocco BUTTIGLIONE (AP) dichiara la propria contrarietà all'emendamento, così come ad ogni tentativo di configurare un processo senza pena.

  La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 4.5.

  Daniele FARINA (SEL) illustra il suo emendamento 1.22 volto a modificare il secondo comma dell'articolo 161. osserva che si tratta di una disposizione priva di qualsiasi giustificazione giuridica, in quanto il tempo della prescrizione non può dipendere da condizioni soggettive.

  Sofia AMODDIO (PD), relatrice, dichiara di comprendere e condividere la ratio dell'emendamento, così come quello degli identici articoli aggiuntivi Ermini 4.03 e Guerini 4.01. Tuttavia, ritiene opportuno prima di approvare una disposizione del genere che il Governo effettui un monitoraggio sull'impatto normativo della soppressine di una parte del secondo comma dell'articolo 161, con particolare riferimento sia ai processi in corso che alle sentenze passate in giudicato. Auspica che questo monitoraggio sia fatto prima dell'esame dell'Assemblea, per poter verificare se vi saranno le condizioni per approvare le proposte emendative in questione.

  Daniele FARINA (SEL), David ERMINI (PD) e Giuseppe GUERINI (PD), a seguito dei chiarimenti della relatrice, ritirano rispettivamente le proposte emendative 1.22, 4.03 e 4.01.

  Andrea COLLETTI (M5S) interviene sugli emendamenti volti a introdurre nel testo una norma transitoria richiamando la giurisprudenza costituzionale ed in particolare la sentenza della Corte Costituzionale 23 novembre 2006 n. 393, precisando, in merito alla norma transitoria della legge Ex Cirielli, che il principio di favor rei di cui all'articolo 2, quarto comma, del codice penale – secondo cui «se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile» si applica a tutte le norme che apportino modifiche in melius alla disciplina di una fattispecie criminosa, ivi comprese quelle che incidono sulla prescrizione del reato. Nella sentenza si legge che lo scrutinio di costituzionalità ex articolo 3 Cost., sulla scelta di derogare alla retroattività di una norma penale più favorevole al reo deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole. Ritiene che questa valutazione non sia stata fatta dai relatori. Per tale ragione sarebbe più opportuno rinviare all'esame in Assemblea la questione del contenuto della norma transitoria, la quale, ad esempio, potrebbe prevedere, ad esempio, l'applicazione delle nuove norme anche ai fatti passati, salvo che vi sia stata una sentenza di condanna in primo grado. Si riserva di approfondire la questione presentando un eventuale emendamento in Assemblea.

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  Sofia AMODDIO (PD), relatore, ribadisce quanto già sostenuto nel corso dell'esame in sede referente sulla inutilità di una norma transitoria considerato che la prescrizione è un istituto di diritto penale sostanziale, come ha affermato la Corte Costituzionale, che come tale soggiace al regime previsto dall'articolo 2 del codice penale, che al comma 4 stabilisce l'l’applicazione della legge più favorevole al reo in caso di successione delle leggi penali nel tempo. Solo per evitare eventuali dubbi interpretativi si è dichiarata favorevole agli emendamenti che introducono nel testo una norma transitoria.

  Donatella FERRANTI (PD), presidente, ricorda che la disposizione transitoria era già prevista nel testo della proposta di legge C. 1528 Mazziotti Di Celso e che comunque nel corso delle audizioni si è ribadito più volte quanto appena affermato dalla relatrice. Ricorda altresì che anche da parte dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Unione Camere penali si è rappresentata l'opportunità di prevedere comunque una disposizione transitoria per evitare qualsiasi dubbio interpretativo in merito alla successione delle leggi nel tempo.

  Andrea COLLETTI (M5S) invita la Commissione a riflettere su quanto dichiarato dalla Corte costituzionale nel 2006 in merito alla possibilità di derogare al principio del favor rei.

  La Commissione approva le proposte emendative 3. 7(nuova formulazione) Mazziotti Di Celso, 4. 1. (nuova formulazione) Sarro, 4. 02. (nuova formulazione) Pagano e 4. 05 (nuova formulazione). Il Governo (vedi allegato).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati verrà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.
C. 2664 Lauricella.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe BERRETTA (PD), relatore, osserva che la proposta di legge è diretta ad introdurre una nuova figura di reato che ha per oggetto il fenomeno conosciuto comunemente come «il furto di rame». Questo fenomeno deve essere ricondotto a quello più generale dei furti di materiali sottratti ad infrastrutture energetiche e di comunicazione.
  In particolare, il problema del furto di rame – alimentato anche dall'impennata dei prezzi di questo materiale presso le borse mondiali – colpisce negli ultimi anni con sempre maggior frequenza le società operanti nel settore dei trasporti così come le altre aziende operanti nel settore dell'energia e delle telecomunicazioni che utilizzano il rame. La frequenza dei furti – in particolare sulle linee ferroviarie – ha assunto rilevanti proporzioni con gravi danni patrimoniali, pesanti ritardi alla circolazione dei treni, disagi per i viaggiatori.
  Dopo una notevole diminuzione di tali furti nel triennio 2007-2009 (si è passati dagli 11.562 del 2007 ai 5.144 del 2009) un sensibile aumento dei furti di rame si è registrato nel triennio successivo. In particolare, nel 2012, i furti di rame sono stati 19.701 (con un incremento del 6,9 per cento rispetto al 2011), le persone denunciate sono state 3.431 (di cui 2.092 in stato d'arresto), i delitti scoperti sono stati 1.641.
  In materia è già intervenuto il decreto-legge n. 93 del 2013 (legge di conversione 119/2013), che ha modificato le fattispecie penali di furto e di ricettazione, prevedendo Pag. 61specifiche aggravanti e stabilendo nelle medesime ipotesi, l'arresto obbligatorio in flagranza.
  Nello specifico, è stato aggiunto come aggravante del furto (articolo 625, primo comma, nuovo numero 7-bis) quello commesso «su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica»; esso è sanzionato con la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 103 a euro 1.032. Analoga modifica ha riguardato l'articolo 648 c.p. con l'introduzione di una specifica ipotesi di ricettazione aggravata (pena aumentata fino a un terzo) se il fatto riguarda denaro o cose provenienti dal furto aggravato ai sensi del nuovo articolo 625-bis, primo comma, n. 7-bis.
  Tanto per l'ipotesi di furto aggravato di materiali provenienti da infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici (articolo 625, primo comma, lett. 7-bis), quanto per le ipotesi di ricettazione aggravata degli stessi materiali (articolo 648, primo comma, secondo periodo, c.p.), gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'arresto in flagranza.
  L'articolo unico della proposta in esame – aggiungendo al codice penale un nuovo articolo 624-ter – rende, anzitutto, il furto di rame autonoma fattispecie di reato. Nello specifico, la formulazione della fattispecie ricalca pressoché integralmente quella dell'aggravante di cui all'articolo 625, primo comma, n. 7-bis, lasciando inalterata anche l'entità della sanzione detentiva (reclusione da un anno a sei anni); è sensibilmente aumentata, invece, la pena pecuniaria: i limiti minimi e massimi della multa sono fissati, rispettivamente, in 1.000 e 5.000 euro. La nuova formulazione si distingue in particolare da quella dell'aggravante oggi vigente, laddove fa riferimento ad altro materiale «appartenente» a infrastrutture (l'aggravante fa riferimento invece ad altro materiale «sottratto» a infrastrutture).
  Effetto fondamentale della introduzione di un'autonoma fattispecie di reato è che la determinazione della sanzione da parte del giudice viene sottratta al bilanciamento delle circostanze (comma 1, lettera a). Per esigenze di coordinamento, è conseguentemente abrogata la corrispondente aggravante, prevista dal citato n. 7-bis) del primo comma dell'articolo 625 del codice penale (comma 1, lettera c).
  Anche sulla base di quanto accertato in sede giudiziaria, che vede vere e proprie «bande» strutturate, dedite a questo tipo di reato, viene introdotta la fattispecie associativa del delitto di furto e ricettazione di materiali sottratti ad infrastrutture energetiche e di comunicazione; è, a tal fine, integrato il contenuto dell'articolo 416 c.p. cui è aggiunto un comma finale che ne prevede la punibilità con la reclusione da 3 a 8 anni, quando l'associazione a delinquere è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 624-ter (Furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione) e 648 (ricettazione) (comma 1, lett. b).
  Anche in tal caso, per esigenze di coordinamento con l'introduzione del nuovo articolo 624- ter c.p., è adeguato il contenuto dell'articolo 648, primo comma, c.p., attualmente relativo all'aumento di pena per la ricettazione di materiali derivanti dal furto aggravato di cui all'abrogato articolo 625, primo comma, n. 7-bis (comma 1, lett. d). La ricettazione risulterà pertanto aggravata, quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitto di furto in danno di infrastrutture (e non più dal corrispondente furto aggravato).
  Il comma 2 dell'articolo unico interviene sugli articoli 51 e 380 del codice di procedura penale. La prima modifica (lettera a) riguarda il comma 3-bis dell'articolo 51 c.p.p.. Ai procedimenti di competenza delle procure distrettuali antimafia sono aggiunti, infatti, quelli relativi al furto di materiali sottratti ad infrastrutture energetiche e di comunicazione (artt. 624-ter c.p.).
  Una seconda modifica ha natura di coordinamento e riguarda la disciplina Pag. 62dell'arresto obbligatorio in flagranza, con l'introduzione nel codice penale del nuovo autonomo reato di cui all'articolo 624-ter. Al comma 2 dell'articolo 380 c.p.p. è, infatti, soppresso nella lett. e) il superato riferimento all'aggravante di cui a n. 7-bis (del primo comma dell'articolo 625 c.p.) ed è Aggiunta una nuova lett. e-ter), che aggiunge il furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione tra i delitti per i quali gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria debbono procedere obbligatoriamente all'arresto in flagranza.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 18.30.

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