CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 27 febbraio 2015
397.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Venerdì 27 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 9.20.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Nuovo testo C. 2124 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatore, illustra il provvedimento in esame la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere alle Commissioni riunite II e III sul disegno di legge recante l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione degli Emendamenti – adottati l'8 luglio 2005 – alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 1980, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento nazionale necessarie all'attuazione nel nostro Paese del contenuto dei medesimi emendamenti. Osservo preliminarmente che la Convenzione in esame – che è in vigore in ambito internazionale dall'8 febbraio 1987, mentre è in vigore per l'Italia dal 6 ottobre 1991 – è l'unico strumento internazionale vincolante sulla protezione fisica del materiale nucleare e fissa misure relative alla prevenzione, alla detenzione e alla sanzione delle violazioni in tale campo.
  Ricorda che gli emendamenti oggetto del provvedimento in esame furono approvati da una Conferenza diplomatica convocata nel luglio 2005 allo scopo di modificare la Convenzione e rafforzarne le disposizioni, una necessità avvertita maggiormente dopo gli avvenimenti dell'11 settembre 2001. Gli emendamenti approvati hanno lo scopo di estendere l'ambito della Convenzione prevedendo la protezione fisica del materiale nucleare usato per scopi pacifici, durante l'utilizzo, l'immagazzinamento o il trasporto, nonché la prevenzione e la punizione dei reati riguardanti detto materiale e i relativi impianti. Per includere nella protezione, oltre alle materie, anche le installazioni Pag. 9nucleari, è stato innanzitutto modificato il titolo della Convenzione ed è stato aggiunto, all'articolo 1, che contiene le definizioni, anche quella di «installazione nucleare». È altresì stata introdotta la definizione di sabotaggio.
  Fa presente che il provvedimento all'attenzione della Commissione, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, si compone di dodici articoli. I primi due articoli recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli emendamenti alla Convenzione in oggetto, mentre l'articolo 3 reca alcune definizioni, in aggiunta a quelle già contenute nella Convenzione, riferite alla protezione fisica attiva, alla protezione fisica passiva e al piano di protezione fisica. L'articolo 4 individua le autorità competenti, in ottemperanza all'articolo 2A della Convenzione, nel Ministero degli esteri (che funge anche da punto di contatto, ed esplica i compiti descritti nell'articolo 5 della Convenzione) e nel Ministero degli interni (che collabora con il Ministero degli esteri ed è competente per la protezione fisica attiva), nonché il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente. Sono inoltre individuati i compiti dell'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) in relazione all'attuazione degli Emendamenti in esame. L'articolo 5, comma 1, assegna al Ministero dell'interno il compito di definire gli scenari di riferimento della minaccia alle materie e alle installazioni nucleari al fine di predisporre i piani di protezione fisica. Tali piani devono essere comunicati al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA. Inoltre tale articolo, al comma 2, rinvia a un decreto ministeriale la definizione dei requisiti di protezione fisica passiva e le modalità di redazione dei relativi piani.
  Rileva, quindi, che l'articolo 6 sancisce la necessità per l'esercente di installazioni nucleari di ottenere un nulla osta per la protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, e definisce i termini per il suo rilascio. Analoghe disposizioni – il rilascio di un attestato da parte del Ministero dello sviluppo economico, previo parere obbligatorio dell'ISPRA – sono previste per il vettore che deve trasportare materiale nucleare. Evidenzia poi che l'articolo 7 affida al Ministero dell'interno il coordinamento dei piani di intervento per il recupero e la messa in sicurezza delle materie nucleari, mentre l'articolo 8, modificato presso le Commissioni di merito, introduce una nuova fattispecie penale, attribuendo la relativa competenza al tribunale in composizione collegiale. In particolare, il comma 1 di tale articolo inserisce nel codice penale il nuovo delitto di attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari.
  L'articolo 9 riguarda l'inosservanza del contenuto delle autorizzazioni, mentre l'articolo 10, al comma 1, ampiamente modificato dalle Commissioni riunite, inserisce nel codice penale il nuovo reato di traffico e abbandono di materie nucleari o di materiali ad alta radioattività (articolo 437-bis del codice penale). Con riferimento a tale disposizione, si rileva che l'aumento di pena in caso di pericolo concreto per la vita delle persone determina l'applicazione di una pena inferiore rispetto a quella prevista per il pericolo concreto di un danno all'ambiente.
  Osserva, inoltre, che la disposizione punisce con la reclusione fino a 20 anni un reato di pericolo e non disciplina il reato di danno all'ambiente. Il comma 2 dell'articolo 10 introduce due illeciti amministrativi a carico dei soggetti autorizzati alla gestione del materiale nucleare. Nel corso dell'esame in sede referente, è stato altresì introdotto un articolo 10-bis, che risponde all'esigenza di prevedere la responsabilità anche degli enti e delle persone giuridiche. L'articolo 11 abroga l'articolo 3 della legge n. 704 del 1982, che aveva autorizzato la ratifica della Convenzione sulla protezione fisica del materiale nucleare.
  Sotto il profilo delle competenze legislative costituzionalmente definite, osserva che il provvedimento, autorizzando la ratifica degli emendamenti ad una convenzione internazionale e dettando disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno Pag. 10volte, in particolare, a introdurre nuove fattispecie penali, appare riconducibile alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» (articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione), e «ordinamento penale» (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione), di esclusiva competenza legislativa statale.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.30.

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