CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 febbraio 2015
390.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 82

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 18 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

  La seduta comincia alle 14.35.

5-04760 Nicchi: Contrarietà del nostro Paese alle raccomandazioni dell'OMS sul dimezzamento dell'assunzione pro capite degli zuccheri negli alimenti.

  Marisa NICCHI (SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Marisa NICCHI (SEL), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta che conferma la sottovalutazione da parte del Governo dell'uso eccessivo di zuccheri nell'alimentazione quotidiana, ricordando che le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per ridurre tale consumo si basano su approfonditi studi scientifici.
  Ribadisce, inoltre, l'inopportunità di far rappresentare il nostro Paese presso l'OMS da soggetti che svolgono attività di consulenza Pag. 83per importanti società multinazionali che operano in campo alimentare.

5-04762 Capelli: Pubblicità di acquisto di ovuli e prestazioni di utero in affitto.

  Gian Luigi GIGLI (PI-CD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Gian Luigi GIGLI (PI-CD), replicando, dichiara di condividere le dichiarazioni del rappresentante del Governo ma di aspettarsi un impegno maggiore sul piano operativo per contrastare pratiche illecite. Invita, inoltre, a riflettere sull'opportunità di adottare iniziative legislative sulla materia, come proposto dal Ministro Lorenzin nei mesi scorsi.

5-04761 Lenzi: Riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante e suo inserimento nei nuovi LEA.

  Mario TULLO (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Mario TULLO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, manifestando perplessità per la lentezza con cui è stata affrontata sinora questa grave patologia. Auspica, pertanto, un'azione più rapida che valorizzi anche le esperienze positive portate sinora avanti a livello locale.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

  La seduta comincia alle 15.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Nuovo testo C. 2124 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite II e III).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2015.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che la Commissione prosegue oggi l'esame, in sede consultiva, per il parere alle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri), del nuovo testo del disegno di legge C. 2124 Governo: «Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno».
  Ricorda che nella seduta di ieri la relatrice Amato ha svolto la relazione.

  Maria AMATO (PD), relatore, propone l'espressione di un parere favorevole senza osservazioni o condizioni.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.
Nuovo testo C. 2168, approvato dal Senato e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 84

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame, in sede consultiva, per il parere alla II Commissione (Giustizia), del nuovo testo proposta di legge di legge C. 2168, approvato dal Senato: «Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano».
  Dà, quindi, la parola alla relatrice Murer per lo svolgimento della relazione.

  Delia MURER (PD), relatore, fa presente che il 5 marzo dello scorso anno il Senato ha approvato un disegno di legge per l'introduzione nel nostro codice penale del delitto di tortura.
  Ricorda che la proposta di legge è ora all'esame della Camera e ha trovato già il via libera, con alcune modifiche, nella Commissione Giustizia, ed è all'esame in sede consultiva presso le Commissioni per i pareri di competenza.
  Sono diverse legislature che il Parlamento prova a legiferare sul tema, cercando di introdurre nel nostro ordinamento il reato specifico di tortura.
  Nella XIII legislatura fu il Governo Amato a presentare un disegno di legge che non fu nemmeno avviato all'esame. Era una proposta che prevedeva la tortura come circostanza aggravante dei reati colposi contro la persona commessi dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio).
  La XV legislatura portò all'approvazione presso la Camera di una proposta di legge che, però, non vide la luce in Senato e si fermò. Il medesimo disegno di legge fu esaminato nella legislatura successiva dal Senato ma l'iter non è mai stato completato. Ad inizio della legislatura in corso, il dibattito è ripreso proprio in Senato, arrivando all'approvazione di una proposta, che ora è all'esame della Camera.
  Fa presente che la necessità di introdurre nel nostro ordinamento nazionale una fattispecie penale relativa al delitto di tortura nasce da varie circostanze, anche di carattere normativo. Intanto, esiste una espressa disposizione della Carta costituzionale, che stabilisce all'articolo 13, comma 4 che «è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà».
  All'articolo 27, comma 3, poi, si legge che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».
  Fa presente che dal dettato costituzionale si può dedurre che la privazione, totale o parziale, della libertà non priva un individuo del diritto al rispetto della propria personalità e dignità. Ciò implica automaticamente, in capo ai soggetti chiamati a dare esecuzione alla misura restrittiva, il divieto di sottoporre la persona ad atti di violenza o ad altre forme di coercizione fisica o morale, che non siano necessari all'attuazione del provvedimento limitativo prescritto.
  Anche il diritto internazionale si è espresso più volte sul tema. La Convenzione di Ginevra del 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1996, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000, la Convenzione ONU del 1984 contro la tortura ed altri trattamenti e pene crudeli, inumane e degradanti.
  La maggiori parte di tali atti proibisce esplicitamente la tortura. La citata Convenzione ONU del 1984 contro la tortura ed altri trattamenti e pene crudeli, inumane e degradanti (la cd. CAT), ratificata dall'Italia con la legge n. 489/1988, prevede, in particolare, l'obbligo per gli Stati di legiferare affinché qualsiasi atto di tortura sia espressamente e immediatamente contemplato come reato nel diritto penale interno (articolo 4).
  Fa presente che si evince soprattutto da questo complesso di fonti normative internazionale l'indifferibilità di un intervento normativo.
  Fa presente, altresì, come anche il lungo elenco di audizioni compiute dalla II Commissione (Giustizia) abbia evidenziato Pag. 85la necessità di un intervento del Parlamento. La Cgil – Funzione pubblica, nella sua audizione, ha segnalato che «sostiene da tempo la necessità e urgenza di produrre una norma specifica che individui e punisca il reato di tortura». A tal proposito ha fatto presente che «insieme alla propria Confederazione e con diverse altre associazioni da tempo impegnate sul fronte dei diritti civili e dell'umanità dei trattamenti penitenziari ha organizzato la raccolta di firme in calce a un disegno di legge di iniziativa popolare che servisse da stimolo e modesto suggerimento alle Camere per produrre una buona norma». Indicazioni analoghe sono venute da organizzazioni come Amnesty international a altri soggetti associativi.
  Fa presente, quindi, che da questa premessa discende quindi la necessità di una iniziativa legislativa del nostro Paese sul tema in questione.
  Rileva, poi, che il dibattito presso il Senato ha evidenziato la necessità di formulare il reato di tortura in modo quanto più possibile attinente alla definizione fissata dalla Convenzione ONU del 1984.
  La proposta approvata dal Senato, tuttavia, dal punto di vista sistematico, connota il delitto in modo non del tutto coincidente con quello previsto dalla Convenzione stessa.
  Il testo approvato, infatti, prevede che la tortura sia un reato comune (anziché un reato proprio del pubblico ufficiale) e sia caratterizzato dal dolo generico. Entrambi gli elementi contribuiscono a rendere più ampia l'applicazione della fattispecie potendo la tortura essere commessa da chiunque ed a prescindere dallo scopo che il soggetto ha eventualmente perseguito con la sua condotta. La commissione del reato da parte del pubblico ufficiale costituisce, invece che elemento costitutivo, un'aggravante del delitto di tortura. Ulteriore diversità, rispetto al testo della Convenzione ONU, concerne la situazione di inferiorità della vittima del reato non più limitata alla privazione della libertà personale.
  Ricorda, poi, che il reato di tortura, mancante nel codice penale, è invece presente nel codice penale militare di guerra, applicabile anche ai corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate in tempo di pace. L'articolo 185-bis (introdotto nel 2002), infatti, stabilisce che il militare che, per cause non estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani in danno di prigionieri di guerra o di civili o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali, è punito con la reclusione militare da due a cinque anni.
  Rileva, quindi, che il codice penale, peraltro, indica una serie di reati riconducibili a maltrattamenti e violenza: ricordiamo le percosse (articolo 581 c.p.) e lesioni (articolo 582 c.p.), la violenza privata (articolo 610 c.p.), le minacce (articolo 612 c.p.), l'arresto illegale (articolo 606 c.p.), e altre. Un elenco, tuttavia, non sufficiente di fronte all'obbligo giuridico internazionale di fatto rispetto all'introduzione dello specifico reato di tortura.
  Passando, poi, ad illustrare il contenuto della proposta all'esame della XII Commissione rispetto alla quale la Commissione è chiamata ad esprimere un parere in sede consultiva, ricorda che essa è stata approvata dal Senato nel marzo del 2014 e modificata dalla Commissione di merito della Camera nella seduta dello scorso 4 febbraio.
  Dal punto di vista sistematico, connota il delitto in modo non del tutto coincidente con quello previsto dalla Convenzione ONU. Il testo approvato, infatti, prevede che la tortura sia un reato comune mentre la commissione del reato da parte del pubblico ufficiale costituisce, invece che elemento costitutivo, un'aggravante del delitto di tortura.
  Fa presente, poi, che nello specifico, la proposta in esame si compone di 6 articoli.
  L'articolo 1 introduce nel titolo XII (Delitti contro la persona), sez. III (Delitti contro la libertà morale) del codice penale gli articoli 613-bis e 613-ter.
  Il primo articolo disciplina la fattispecie incriminatrice del delitto di tortura costruito come reato comune, eventualmente aggravato. Pag. 86
  L'articolo 613-bis c.p., che ha subito notevoli modifiche nel corso dell'esame presso la Commissione di merito della Camera, punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenza o minaccia, ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza intenzionalmente cagiona ad una persona a lui affidata o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni, o infliggere una punizione, o vincere una resistenza, o in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose. Le sofferenze devono essere ulteriori rispetto a quelle derivanti dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.
  Segnala che secondo l'impostazione adottata dalla Commissione di merito la fattispecie del reato di tortura sembrerebbe ipotizzabile anche in strutture quali, a titolo esemplificativo, le residenze per anziani, in cui vi siano soggetti affidati alla vigilanza o custodia del personale addetto. Ricordo nuovamente che per configurare il reato di tortura le violenze e minacce non deve essere fini a se stesse ma avere intendimenti punitivi o essere determinate da specifiche caratteristiche del soggetto vessato.
  L'articolo 613-bis contempla specifiche circostanze aggravanti del reato di tortura. La prima,- derivante dall'opzione del delitto come reato comune – è l'aggravante soggettiva speciale costituita dalla qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell'autore del reato, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla finzione o al servizio; la pena prevista è la reclusione da 5 a 12 anni.
  La seconda, aggravante oggettiva ad effetto comune, consiste nell'aver causato lesioni personali comuni (aumento fino a 1/3 della pena), gravi (aumento di 1/3 della pena) o gravissime (aumento della metà). Le altre circostanze aggravanti riguardano la morte come conseguenza della tortura nelle due diverse ipotesi di morte non voluta, ma conseguenza dell'attività di tortura (30 anni di reclusione) e della morte invece conseguita come conseguenza voluta da parte dell'autore del reato (pena dell'ergastolo).
  Segnala, poi, che l'articolo 1 aggiunge, poi, al codice penale l'articolo 613-ter con cui si punisce il reato proprio – al di fuori dei casi previsti dall'articolo 414 del codice penale (istigazione a delinquere) – consistente nell'istigazione a commettere tortura commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, sempre nei confronti di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. L'istigazione sarà, quindi punibile indipendentemente dal fatto che essa non sia accolta oppure sia accolta ma ad essa non segua alcun reato.
  L'articolo 2 è norma procedurale che novella l'articolo 191 del codice di procedura penale, aggiungendovi un comma 2-bis che introduce il principio dell'inutilizzabilità, nel processo penale, delle dichiarazioni eventualmente ottenute per effetto di tortura.
  L'articolo 2-bis, introdotto alla Camera, integra l'articolo 157 del codice penale inserendo il reato di tortura tra quelli per i quali è previsto il raddoppio dei termini di prescrizione.
  L'articolo 3 coordina con l'introduzione del resto di tortura l'articolo 19 del Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 286/1998) vietando, quindi, l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali o oggetto di tortura.
  Fa presente, poi, che l'articolo 4 della proposta di legge prevede, al comma 1, l'impossibilità di godere delle immunità diplomatiche da parte di agenti diplomatici che siano indagati o siano stati condannati nei loro Paesi d'origine per il delitto di tortura.
  Il comma 2 dell'articolo 4 prevede l'obbligo di estradizione verso lo Stato richiedente dello straniero indagato o condannato per il reato di tortura; nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, Pag. 87lo straniero è estradato verso il Paese individuato in base alla normativa internazionale.
  Gli articoli 5 e 6 sono relativi, rispettivamente, alla norma di invarianza finanziaria ed all'entrata in vigore del provvedimento.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 18 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 15.15.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.
C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 febbraio 2015.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che la Commissione prosegue l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge C. 2617 Governo, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale».
  Ricorda, altresì, che nella seduta di ieri, dopo che la relatrice e il Governo hanno espresso i pareri sui subemendamenti presentati all'emendamento 2.200 della relatrice interamente sostitutivo dell'articolo 2 del disegno di legge, la Commissione ha iniziato la loro votazione arrivando fino al subemendamento Lorefice 0.2.200.37.

  La Commissione respinge il subemendamento Baroni 0.2.200.39.

  Matteo MANTERO (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento Di Vita 0.2.200.40, sottolineandone lo scopo di assicurare maggiore trasparenza al fine di tutelare i soggetti virtuosi rispetto agli autori di comportamenti illeciti che abusano dei loro legami con il mondo politico.

  Donata LENZI (PD), relatore, intervenendo sui subemendamenti Di Vita 0.2.200.40 e Silvia Giordano 0.2.200.41, sottolinea che entrambi si riferiscono all'articolo 2-bis relativo alla revisione del codice civile e che riguarda pertanto una pluralità di soggetti anche estranei al Terzo settore. Ricorda, inoltre, che i temi sollevati da tali subemendamenti trovano una parziale risposta nel contenuto della lettera i) del successivo articolo 2-ter previsto dal suo emendamento.

  Silvia GIORDANO (M5S) osserva che la Commissione ha respinto nelle sedute precedenti subemendamenti aventi lo scopo di assicurare maggiore trasparenza in relazione ai soggetti che utilizzano i giovani che prestano servizio civile che rappresentano sicuramente una platea ristretta.

  La Commissione respinge il subemendamento Di Vita 0.2.200.40.

  Matteo MANTERO (M5S), nell'auspicare l'approvazione del subemendamento Silvia Giordano 0.2.200.41, chiede alla relatrice se vi è disponibilità ad accogliere modifiche tendenti ad assicurare maggiore trasparenza e rispetto della legalità in relazione a successive disposizioni del provvedimento in esame.

  Donata LENZI (PD), relatore, nel ricordare che il provvedimento già reca norme che assicurano trasparenza, evidenzia che i soggetti del Terzo settore rientrano pienamente nelle procedure di controllo previste dalla normativa vigente nel caso svolgano determinate funzioni, a partire dalla presentazione del certificato antimafia Pag. 88nel caso di partecipazione a gare pubbliche.

  La Commissione respinge il subemendamento Silvia Giordano 0.2.200.41.

  Marco RONDINI (LNA) raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.2.200.8 che mira a restringere l'ampiezza del riordino normativo che il Governo potrebbe operare attraverso la delega.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici subemendamenti Rondini 0.2.200.9 e Grillo 0.2.200.42 ed approva il subemendamento Beni 0.2.200. 121 (vedi allegato 4).
  La Commissione, con distinte votazioni, respinge altresì i subemendamenti Lorefice 0.2.200.43, Nicchi 0.2.200.97, Mantero 0.2.200.44, Di Vita 0.2.200.46 e Baroni 0.2.200.45.

  Paolo BENI (PD) ritira il suo subemendamento 0.2.200.122.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Nicchi 0.2.200.99 e 0.2.200.98 ed approva il subemendamento Lorefice 0.2.200.49 (vedi allegato 4).

  Paolo BENI (PD) ritira il suo subemendamento 0.2.200.123.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Silvia Giordano 0.2.200.47 e Grillo 0.2.200.48 ed approva il subemendamento Mantero 0.2.200.50 (vedi allegato 4).
  La Commissione respinge altresì il subemendamento Nicchi 0.2.200.100.

  Matteo MANTERO (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento Baroni 0.2.200.51, sottolineando l'importanza di assicurare idonee garanzie ai dipendenti che segnalano irregolarità commesse dai soggetti presso i quali svolgono l'attività lavorativa.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Baroni 0.2.200.51, Di Vita 0.2.200.52 e Nicchi 0.2.200.101.

  Silvia GIORDANO (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.2.200.53, osservando che, oltre a non ritenere opportuna la distribuzione degli utili in ogni caso, il contenuto dell'articolo 4, comma 1, lettera d), richiamato dalla disposizione che si intende sopprimere appare troppo vago.

  Paolo BENI (PD), illustrando il suo subemendamento 0.2.200.124, osserva che alla luce delle criticità legate al contenuto dell'articolo 4, comma 1, lettera d), appare opportuno un accantonamento dei subemendamenti che intervengono sul richiamo a tale disposizione previsto dalla formulazione dell'articolo 2-ter proposta dalla relatrice.

  Il sottosegretario Luigi BOBBA manifesta la disponibilità a introdurre una definizione più puntuale in sede di esame del comma 1, lettera d), dell'articolo 4, tenendo in ogni caso fermo il principio della possibilità di distribuire gli utili nel rispetto di condizioni e limiti prefissati.

  Matteo MANTERO (M5S) ribadisce la contrarietà alla distribuzione degli utili da parte delle imprese sociali che altrimenti potrebbero concorrere in maniera sleale rispetto ad altri soggetti, usufruendo di vantaggi fiscali.

  Il sottosegretario Luigi BOBBA assicura che le imprese sociali che distribuiranno utili dovranno rinunciare ai vantaggi fiscali.

  Silvia GIORDANO (M5S) si associa alla richiesta di accantonamento avanzata dal collega Beni.

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  Marisa NICCHI (SEL) si associa anch'essa alla richiesta di accantonamento avanzata dal collega Beni.

  Donata LENZI (PD), relatore, osservando che in ogni caso i subemendamenti in esame possono essere accantonati solo fino alla votazione dell'emendamento a cui si riferiscono, osserva che il richiamo effettuato all'articolo 4 potrà essere in ogni caso corretto in ragione di eventuali modifiche apportate a tale articolo. Invita, pertanto, i presentatori a ritirare i subemendamenti relativi alla lettera d) dell'articolo 2-ter.

  Paolo BENI (PD) ritira il suo subemendamento 0.2.200.124.

  La Commissione respinge gli identici subemendamenti Rondini 0.2.200.10 e Silvia Giordano 0.2.200.53.

  Matteo MANTERO (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento Grillo 0.2.200.54, evidenziando che a suo avviso rappresenta una proposta di compromesso.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Grillo 0.2.200.54, Lorefice 0.2.200.55 e Nicchi 0.2.200.102.

  Matteo MANTERO (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.2.200.56.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Mantero 0.2.200.56 e Baroni 0.2.200.95.

  Matteo MANTERO (M5S) accetta, in qualità di cofirmatario, la riformulazione del subemendamento Baroni 0.2.200.57, proposta dalla relatrice.

  La Commissione approva il subemendamento Baroni 0.2.200.57 come riformulato (vedi allegato 4).

  Matteo MANTERO (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento Di Vita 0.2.200.58 per assicurare maggiore trasparenza nei bilanci dei soggetti coinvolti.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Di Vita 0.2.200.58 e Silvia Giordano 0.2.200.59.

  Paolo BENI (PD) illustra il suo subemendamento 0.2.200.125 che mira ad evitare eccessivi aggravi burocratici per i soggetti che ricevono contributi pubblici di modesta entità.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Beni 0.2.200.125 e Nicchi 0.2.200.103 e 0.2.200.104.

  Silvia GIORDANO (M5S) accetta, in qualità di cofirmataria, la riformulazione del subemendamento Grillo 0.2.200.60 proposta dalla relatrice.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Grillo 0.2.200.60 come riformulato (vedi allegato 4) e respinge il subemendamento Marcon 0.2.200.105.

  Matteo MANTERO (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento Lorefice 0.2.200.61, ribadendo l'importanza di agevolare i dipendenti che segnalano irregolarità commesse dai soggetti presso i quali svolgono l'attività lavorativa.

  Donata LENZI (PD), relatore, motiva la propria contrarietà al subemendamento Lorefice 0.2.200.61, sottolineando l'inopportunità di adottare per il solo Terzo settore disposizioni che interessano la generalità dei lavoratori dipendenti.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Lorefice 0.2.200.61 e Nicchi 0.2.200.106.

  Paolo BENI (PD) ritira il suo subemendamento 0.2.200.126.

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  Salvatore CAPONE (PD) accetta la riformulazione del suo subemendamento 0.2.200.116 proposta dalla relatrice.

  La Commissione approva il subemendamento Capone 0.2.200.116 come riformulato (vedi allegato 4).

  Matteo MANTERO (M5S) accetta la riformulazione del subemendamento a sua prima firma 0.2.200.62 proposta dalla relatrice.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Mantero 0.2.200.62 come riformulato (vedi allegato 4) e respinge i subemendamenti Di Vita 0.2.200.64, Baroni 0.2.200.63, Silvia Giordano 0.2.200.65 e Grillo 0.2.200.66.

  Donata LENZI (PD), relatore, invita la collega Nicchi a ritirare il subemendamento a sua prima firma 0.2.200.107, di cui dichiara di condividere il contenuto, rilevando l'opportunità di riferirlo all'articolo 3.

  Marisa NICCHI (SEL) ritira il subemendamento a sua prima firma 0.2.200.107.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Lorefice 0.2.200.67, Mantero 0.2.200.68, Baroni 0.2.200.69, Nicchi 0.2.200.108, Di Vita 0.2.200.70. Nicchi 0.2.200.109 e Silvia Giordano 0.2.200.71.

  Matteo MANTERO (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento Grillo 0.2.200.72, evidenziando che l'introduzione di un limite alle retribuzioni dei dirigenti rappresenta uno valido strumento per contrastare la ripartizione occulta degli utili.

  Donata LENZI (PD), relatore, ribadisce l'inopportunità, anche per ragioni di legittimità costituzionale, di introdurre normative rigide che si applicano al solo Terzo settore e non a tutti i soggetti potenzialmente coinvolti.

  La Commissione respinge il subemendamento Grillo 0.2.200.72.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, in considerazione della ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.10.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.
C. 2674 Governo e abb.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.
C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu e C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

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