CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 febbraio 2015
389.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 17 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

  La seduta comincia alle 17.40.

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche.
Nuovo testo C. 1533 Mariani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 10 febbraio 2015.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, comunica che sono stati presentati 7 emendamenti al nuovo testo in esame, di cui 2 del relatore (vedi allegato).

  Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI, in considerazione del dibattito svoltosi finora, che ha visto la partecipazione attiva da parte di tutti i gruppi, chiede di poter svolgere ulteriori approfondimenti su alcune questioni problematiche riguardanti il provvedimento in esame, anche alla luce degli emendamenti presentati.

  Manuela GHIZZONI (PD), relatore, concorda con il rappresentante del Governo sull'opportunità di svolgere un supplemento d'istruttoria che porti ad una rapida e condivisa conclusione dell’iter, in sede referente, del provvedimento.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire e non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.45.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

  La seduta comincia alle 17.45.

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.
C. 2844 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite VI e X).
(Esame e rinvio).

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Manuela GHIZZONI (PD), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, concernente la conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, è stato assegnato in sede referente alle Commissioni riunite VI e X.
  Fa presente quindi che il decreto-legge in oggetto, le cui disposizioni – come si evince dal titolo – hanno una natura prevalentemente finanziaria, si compone di 9 articoli, dei quali solo in parte l'articolo 4, in materia di piccole e medie imprese innovative e l'articolo 5, che reca modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali, appaiono di interesse per la VII Commissione.
  Entrando nel merito delle disposizioni di interesse per la VII Commissione, ricorda che l'articolo 4, al comma 1, inserisce il comma 5-undecies nell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introducendo la definizione di piccola e media impresa (PMI) innovativa ed elencandone i requisiti. In particolare, tra i requisiti che concorrono all'attribuzione di tale qualifica, il suddetto comma 1 dell'articolo 4, alla lettera e), n. 2), indica «l'impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270».
  Rileva poi che il comma 9 del medesimo articolo 4 estende alle PMI innovative diverse disposizioni di favore previste dalla disciplina delle startup innovative, indicate dagli articoli 26, 27, 29, 30, commi 6, 7 e 8, e 32 del decreto-legge n. 179 del 2012. Aggiunge che si tratta, in particolare, di: deroghe al diritto societario consistenti nella semplificazione di alcune procedure, nonché esonero dal versamento di alcuni diritti di bollo e di segreteria; agevolazioni fiscali in favore di alcuni soggetti che intrattengono rapporti, a vario titolo, con le PMI innovative; accesso semplificato, gratuito e diretto al Fondo centrale di garanzia e sostegno specifico nel processo di internazionalizzazione da parte dell'Agenzia ICE; campagne di sensibilizzazione, pubblicità e monitoraggio delle misure; incentivi fiscali (attualmente previsti per le startup innovative per il quadriennio 2013-2016) in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale delle PMI (quest'ultima Pag. 21agevolazione si applica ai contribuenti che investono nel capitale sociale delle PMI innovative costituite da non oltre sette anni. Il comma 12 del medesimo articolo 4 prevede, infine, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal suddetto comma 9, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2015, in 39,6 milioni di euro per l'anno 2016 e in 26,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  Osserva poi, in relazione all'articolo 5, che il comma 1 dello stesso modifica la disciplina del regime opzionale di tassazione agevolata nella misura del 50 per cento dei redditi derivanti dall'utilizzo e/o dalla cessione di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (il cosiddetto patent box), introdotta dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).
  Sottolinea come, in primo luogo, in base alla novella introdotta dal suddetto comma 1 dell'articolo 5, tutti i marchi d'impresa – anche quelli non funzionalmente equivalenti ai brevetti –, modelli e disegni sono inclusi tra le attività immateriali per le quali viene riconosciuto il beneficio fiscale. Inoltre, l'articolo 5 ridefinisce il rapporto fra i costi per attività di ricerca e sviluppo e i costi complessivi. Nello specifico, tra i costi rilevanti ai fini dell'agevolazione sono compresi quelli sostenuti per l'attività di ricerca e sviluppo affidata in outsourcing a terzi e quelli sostenuti per l'acquisizione di beni immateriali o per contratti stipulati con società del gruppo fino ad un massimo del 30 per cento. Aggiunge che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 5, all'onere derivante dal suddetto comma 1 – derivante dalla perdita di gettito, come indicato nella relazione tecnica – valutato in 36,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 33,3 milioni di euro per l'anno 2017, 40,3 milioni di euro per l'anno 2018 e in 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  Evidenzia inoltre che i commi 2 e 3 dell'articolo 5 assegnano nuove funzioni all'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), una fondazione istituita dall'articolo 4 del decreto-legge n. 269 del 2003 con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica. L'IIT riceve ogni anno un contributo statale di 100 milioni di euro, recentemente aumentato a 103 milioni a decorrere dal 2015.
  Rileva, al riguardo, che l'intero finanziamento del fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) ammonta nel bilancio dello Stato per il 2015 a 60,8 milioni di euro, per poi scendere a 58,8 milioni nel 2016 e a 56,8 milioni nel 2017, e che la quota del FIRST destinata nel 2014 ai progetti di ricerca di interesse nazionale di tutte le università in tutte le discipline non presenta risorse. Pertanto, il contributo statale annuale all'IIT per il suo funzionamento rappresenta una posta assai rilevante dell'investimento statale in ricerca. Occorre, a suo avviso, peraltro, riconoscere che l'IIT svolge ricerche tecnologiche molto avanzate, con alcune punte di eccellenza di livello mondiale, svolgendo anche funzioni di agenzia di finanziamento per ricerche tecnologiche in università e in enti di ricerca.
  Osserva che le nuove funzioni che sarebbero assegnate all'IIT (articolo 5, comma 2) sono: la realizzazione di un sistema informativo riguardante i risultati delle ricerche scientifiche e tecnologiche svolte dagli enti pubblici di ricerca, nonché le competenze scientifico-tecnologiche e le infrastrutture di ricerca presenti negli enti stessi, con obiettivi di informazione e di vendita alle imprese interessate; la realizzazione di un sistema informativo destinato a commercializzare i brevetti realizzati da ricercatori universitari e degli enti pubblici di ricerca adatti all'utilizzazione da parte delle imprese.
  Rileva quindi che a queste due funzioni se ne aggiunge una terza, che consiste nel Pag. 22fungere da tramite tra le imprese per lo scambio di informazioni e la costituzione di reti tecnologiche o di ricerca tra di esse, che però non riguarda strettamente le competenze della Commissione VII. Sottolinea che, tuttavia, non si comprende la necessità di una nuova norma per un'attività che sembra già rientrare pienamente negli obiettivi statutari dell'IIT.
  Precisa che, in realtà, anche le altre due funzioni appaiono essere doppioni di funzioni già svolte dagli enti pubblici di ricerca e dalle università. Basti pensare ai sistemi informativi di un grande ente pluridisciplinare come il CNR o alla commercializzazione dei brevetti operata dal CNR o da un altro grande ente di rilevanza internazionale come l'INFN. Ricorda che già in passato si era tentato di trasferire queste funzioni ad agenzie nazionali o enti consimili, ma l'esperienza ha mostrato che le scelte operate non hanno funzionato e questi enti non sono mai decollati davvero.
  Ritiene quindi che un maggiore coordinamento nazionale nell'utilizzazione delle infrastrutture e dei risultati della ricerca tecnologica sia un obiettivo sicuramente importante e condivisibile, rilevando però che le esperienze pregresse suggerirebbero maggiore cautela nel sottrarre e trasferire funzioni di università e di enti pubblici di ricerca verso un'altra istituzione di ricerca, sostanzialmente pubblica, come l'IIT che si troverebbe ad assumere funzioni di agenzia nazionale unica di collegamento tra ricerca pubblica e sistema produttivo. Aggiunge che tale perplessità di fondo è ulteriormente corroborata dalla disposizione del comma 3 dell'articolo 5, che indica alcuni dettagli delle nuove funzioni assegnate all'IIT dal comma 2. Alla luce di queste ultime, infatti, innanzitutto gli enti pubblici di ricerca diverrebbero obbligati a fornire all'IIT tutte le informazioni necessarie alla realizzazione dei sistemi informativi previsti, con un netto aggravamento burocratico delle loro attività senza ristoro di costi e, soprattutto, con un netto arretramento all'autonomia statutaria e gestionale riconosciuta a tali enti dalla legge n. 165 del 2007. Nota inoltre che l'IIT sarebbe sì tenuto a retrocedere agli enti i proventi della vendita dei brevetti, ma al netto dei costi, col risultato che l'operazione potrebbe rivelarsi per l'ente assai più costosa della vendita diretta. Rileva inoltre che i successivi periodi del comma 3 riguardano la possibilità di stipulare accordi tra l'IIT e le università o con il sistema delle imprese e le loro strutture (sistema camerale, associazioni di imprese, distretti tecnologici, reti d'impresa), il che, naturalmente, è già possibile e non richiederebbe alcuna nuova norma di legge.
  Un dibattito approfondito sul tema, con la partecipazione di tutti gli attori, e le eventuali conseguenti iniziative normative, se e ove necessarie, costituirebbero insomma, a suo parere, un approccio più efficace, rispetto alle disposizioni del decreto-legge in esame concernenti l'IIT, per raggiungere il condivisibile obiettivo di un coordinamento nazionale sul trasferimento tecnologico dalla ricerca pubblica alle imprese.
  Si riserva quindi di presentare, al termine del dibattito, una proposta di parere che sottolinei le criticità testé evidenziate relative ai citati commi 2 e 3 dell'articolo 5 del provvedimento.

  Gianluca VACCA (M5S) concorda con il giudizio negativo espresso dal relatore in merito alle disposizioni concernenti l'Istituto italiano di tecnologia, auspicando un intervento correttivo delle Commissioni di merito. Osserva poi che non appare opportuno che in un provvedimento d'urgenza in materia di sistema bancario siano inserite disposizioni eterogenee come quelle sopra indicate concernenti l'IIT.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, ricorda che le citate norme sull'IIT hanno sollevato un acceso dibattito in capo al mondo delle università e degli enti di ricerca.

  Mara CAROCCI (PD), dopo essersi associata alle considerazioni dei colleghi Ghizzoni e Vacca, ricorda che forti perplessità sono state espresse sui citati Pag. 23commi 2 e 3 dell'articolo 5 anche da parte dell'IIT e da parte dell'ambiente scientifico genovese. Osserva poi che le citate disposizioni porterebbero a rendere l'IIT un ente che svolge esclusivamente attività burocratiche tralasciando la sua vocazione di istituto di ricerca.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 18.

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