CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 febbraio 2015
384.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 9.45.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.
C. 2674 Governo e abb.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 febbraio 2015.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta del 20 gennaio scorso, deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero dell'interno (vedi allegato 1), dalla quale si evince, tra l'altro, l'impossibilità di addivenire ad una univoca quantificazione degli oneri connessi al riconoscimento delle misure di riparazione e di Pag. 57indennizzo previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della Convenzione, come del resto già evidenziato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, ai quali potrà comunque farsi fronte tramite ricorso al fondo di riserva per le spese obbligatorie.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, alla luce della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 2674 Governo e abb., recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    tutte le misure da adottare a favore dei soggetti individuati dalla Convenzione come «vittime», sia al termine della fase processuale sia in corso di indagine, dovrebbero ricadere sotto l'egida dell'Autorità giudiziaria;
    il riconoscimento di misure di riparazione e indennizzo da parte degli Stati per le vittime di sparizione forzata, di cui all'articolo 24, commi 4 e 5, stante il carattere non prevedibile dell'ammontare degli oneri che derivano dal riconoscimento stesso, come già evidenziato nella relazione tecnica, avrà luogo a valere sul fondo di riserva per le spese obbligatorie;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.
C. 2511 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, in merito ai profili di quantificazione osserva che, ai sensi dell'articolo 19 del Trattato in oggetto, le spese discendenti dall'applicazione del medesimo Trattato sono ripartite, fra gli Stati contraenti, sulla base della provenienza della richiesta di collaborazione. In proposito, segnala che, in via generale, i costi per l'esecuzione delle rogatorie devono essere sostenuti dalla Parte richiesta, mentre una serie di spese puntualmente individuate dallo stesso articolo 19 sono poste a carico della Parte richiedente, e che, conseguentemente, le quantificazioni riportate dalla relazione tecnica fanno riferimento a tali ultime fattispecie. Al riguardo, rileva che non è chiaro, considerato il tenore letterale della relazione tecnica, se quest'ultima faccia rientrare la prima tipologia di oneri sopra richiamati – i costi per l'esecuzione delle rogatorie a carico della Parte richiesta – fra quelli privi di effetti per la finanza pubblica, tenuto conto della loro riconducibilità «nell'ambito delle attività già svolte dalle amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali finanziarie eventualmente disponibili legislazione vigente». Riguardo agli oneri derivanti dall'articolo 8, comma 5, del Trattato, relativamente alla presenza di funzionari all'esecuzione di richieste per assunzioni probatorie, osserva che la relazione tecnica non sembra quantificare effetti con riferimento all'ipotesi in cui l'Italia sia Parte richiedente, ossia nell'ipotesi in cui il Paese dovrebbe sostenere i costi, in base all'articolo 19 del Trattato. Sul punto ritiene che andrebbe quindi acquisto un chiarimento.Pag. 58
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente, in primo luogo, che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità ed una apposita voce programmatica e, in secondo luogo, che il disegno di legge in esame è incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009.
  Ciò premesso, tenuto conto del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, ritiene che la copertura finanziaria possa considerarsi correttamente formulata, nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2014-2016 sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2015-2017, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2015.
  Con riferimento alla clausola di salvaguardia finanziaria, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia», considera necessario che il Governo confermi che tale imputazione non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.
  Inoltre, ritiene comunque opportuna un'assicurazione da parte del Governo in merito al fatto che le eventuali riduzioni di spesa derivanti dall'attivazione della predetta clausola saranno disposte esclusivamente a carico delle spese rimodulabili, conformemente alla vigente disciplina contabile, ancorché ciò non sia espressamente previsto dalla norma in esame.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI, nel confermare che, come già evidenziato dal relatore, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2015 il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2014-2016, di cui all'articolo 3, è da intendersi riferito al bilancio per il triennio 2015-2017, precisa che la clausola di salvaguardia di cui al medesimo articolo 3 del disegno di legge di ratifica non pregiudicherà la funzionalità delle pubbliche amministrazioni eventualmente interessate dalle riduzioni degli stanziamenti. Assicura, altresì, che le dotazioni finanziarie che potranno essere eventualmente ridotte in attuazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, in conformità alla vigente disciplina contabile, saranno solo quelle relative alle spese correnti di natura rimodulabile.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2511, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010;
   premesso che:
    il provvedimento risulta incluso nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009;
    il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2014-2016, di cui all'articolo 3, comma 1, deve intendersi riferito al bilancio per il triennio 2015-2017 in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2015;
    preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica non pregiudicherà la funzionalità delle pubbliche amministrazioni eventualmente interessate dalle riduzioni degli stanziamenti;
    le dotazioni finanziarie che potranno essere eventualmente ridotte in attuazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, in conformità Pag. 59alla vigente disciplina contabile, saranno solo quelle relative alle spese correnti di natura rimodulabile;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.
Nuovo testo C. 2168, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, avverte che il provvedimento, recante l'introduzione nell'ordinamento italiano del delitto di tortura, già approvato dal Senato e modificato nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione giustizia della Camera, si compone di 7 articoli e non è corredato di relazione tecnica.
  In particolare, osserva che l'articolo 1 del provvedimento introduce all'interno del codice penale gli articoli 613-bis e 613-ter. Al riguardo, fa presente che il nuovo articolo 613-bis, concernente il reato di tortura, punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenza o minaccia, ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche – ulteriori rispetto a quelle derivanti dall'esecuzione di legittimi misure privative o limitative di diritti – a persona affidata alla sua autorità, vigilanza o custodia, ciò anche nel caso in cui la condotta delittuosa sia stata posta in essere in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose della vittima. Rileva che la suddetta disposizione stabilisce inoltre quali circostanze aggravanti del reato di tortura, rispettivamente, la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio dell'autore del reato, la produzione di lesioni personali comuni gravi o gravissime ai danni della vittima di tortura ovvero la morte della medesima. Segnala che il nuovo articolo 613-ter prevede la punibilità con la reclusione da sei mesi a tre anni del reato di istigazione a commettere tortura, commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio nei confronti di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, indipendentemente dal fatto che l'istigazione non sia accolta ovvero sia accolta ma ad essa non segua alcun delitto.
  Rileva che l'articolo 2, nel novellare l'articolo 191 del codice di procedura penale, introduce il principio della non utilizzabilità, nell'ambito del processo penale, delle dichiarazioni o delle informazioni eventualmente ottenute per effetto di tortura.
  Fa presente che l'articolo 2-bis reca una modifica all'articolo 157 del codice penale, stabilendo che anche per il reato di tortura i termini temporali rilevanti ai fini della prescrizione del reato medesimo debbano intendersi raddoppiati rispetto a quanto previsto di regola.
  Segnala che l'articolo 3 novella l'articolo 19 del testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione e condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, vietando l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione o di tortura per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione, dalla tortura o dalla violazione dei diritti umani.
  Evidenzia che l'articolo 4 prevede l'impossibilità di godere delle immunità diplomatiche da parte di agenti diplomatici che siano indagati o siano stati condannati nei loro Paesi d'origine per il delitto di tortura, disciplinando altresì l'obbligo di Pag. 60estradizione verso lo Stato richiedente del cittadino straniero indagato o condannato per il reato di tortura.
  Rileva che l'articolo 5 reca una specifica clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale dall'attuazione delle disposizioni di cui al provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, fa presente che le disposizioni illustrate, rivestendo carattere sostanzialmente ordinamentale, non sembrano presentare rilievi problematici dal punto di vista finanziario. In ragione di ciò, nonché tenuto conto della richiamata clausola di neutralità finanziaria, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI, non avendo osservazioni da formulare in ordine ai profili di carattere finanziario del provvedimento in esame, concorda con la proposta di parere favorevole su di esso formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 10.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 10 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati.
Atto n. 135.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2015.

  Dario PARRINI (PD), relatore, ricorda che, nella precedente seduta, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire chiarimenti sulle questioni evidenziate.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI, con riferimento alle richieste di chiarimento in ordine ai profili finanziari del provvedimento formulate dal relatore nella precedente seduta, deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 2).

  Dario PARRINI (PD), relatore, in considerazione del fatto che la documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo contiene, a suo giudizio, elementi di risposta parziali e non del tutto esaustivi e che sul provvedimento non è ancora pervenuta l'intesa della Conferenza Stato-regioni, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.05.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014) 903 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 final), corredata del relativo allegato (COM(2015) 10 final – Annex 1).

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