CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 febbraio 2015
384.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
Pag. 51

SEDE REFERENTE

  Martedì 10 febbraio 2015. – Presidenza del presidente Elio VITO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

  La seduta comincia alle 14.15.

Istituzione dell'Autorità per la vigilanza sull'acquisizione dei sistemi d'arma e sulle compensazioni e introduzione del capo II-bis del titolo II del libro terzo del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il procedimento per la stipulazione dei contratti relativi a sistemi d'arma e gli obblighi di compensazione industriale.
C. 1917 Bolognesi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2015.

  Elio VITO, presidente, dopo aver ricordato che nella precedente seduta la relatrice ha proposto che la Commissione svolga un ciclo di audizioni per approfondire le questioni connesse alla proposta di legge in esame, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha concordato sulla proposta della relatrice, riservandosi di individuare in un secondo momento i soggetti da audire.

  Rosanna SCOPELLITI (AP), relatore, nel richiamare le considerazioni da lei svolte nella precedente seduta riguardo all'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni sulla proposta di legge in esame, suggerisce che si potrebbe mantenere aperta la discussione di carattere generale fino alla conclusione dell'attività conoscitiva per dare modo ai commissari di esprimere le proprie valutazioni alla luce di quest'ultima.

  Elio VITO, presidente, ritiene ragionevole e condivisibile la proposta della relatrice Pag. 52di mantenere aperta la discussione di carattere generale in modo da proseguirla anche dopo lo svolgimento del previsto ciclo di audizioni.

  Il sottosegretario Domenico ROSSI, premesso che il Governo si rimette alle decisioni della Commissione in merito all'organizzazione dei lavori, dichiara di condividere le ragioni della relatrice, rilevando come dallo svolgimento delle audizioni potranno emergere elementi di riflessione utili per il dibattito già nella fase della discussione di carattere generale.

  Massimo ARTINI (Misto-AL), premesso di condividere la proposta di legge in esame, esprime l'avviso che nel corso della discussione la Commissione dovrebbe riflettere, da un lato, sulle compensazioni previste nel caso di acquisizione di materiali d'armamento da imprese estere, ed in particolare sulla possibilità che i prezzi praticati all'estero siano significativamente vantaggiosi e che tuttavia la controparte estera non accetti di compensare l'acquisto da parte dell'Italia; e, dall'altro, sulla composizione dell'Autorità per la vigilanza, per individuare la migliore soluzione possibile al fine di assicurare che i suoi componenti garantiscano quei requisiti di trasparenza e onestà morale che i compiti ad essa affidati richiedono.

  Elio VITO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del riconoscimento di cavaliere della Liberazione.
C. 2561 D'Ottavio.

(Esame e rinvio).

  Antonino MOSCATT (PD), relatore, introducendo l'esame del provvedimento, riferisce che la proposta di legge C. 2561 propone di istituire una nuova onorificenza, denominata «Cavaliere della liberazione», da conferirsi entro il prossimo 25 aprile 2015 – ricorrenza dei 70 anni dalla liberazione – ai partigiani, combattenti, reduci, militari e ai civili, uomini e donne, che hanno contribuito alla lotta di liberazione dal fascismo e dal nazismo.
  Fa presente che il riconoscimento previsto è di tipo semplice, cioè senza croci né medaglie, e che la finalità è quella di esprimere la gratitudine della nazione ai tanti cittadini che con il loro eroico comportamento contribuirono a sconfiggere il fascismo e il nazismo. Si tratta di un riconoscimento – come evidenziato anche nella relazione illustrativa che correda la proposta di legge – necessario non solo per il dovere della memoria, ma anche e soprattutto per trasmettere alle nuove generazioni i valori, i princìpi e i propositi della Costituzione.
  Ricorda, quindi, che per quanto riguarda la procedura per il conferimento delle onorificenze, con l'entrata in vigore della Costituzione la competenza in merito all'istituzione di ordini cavallereschi è stata attribuita al Parlamento, mentre spetta al Presidente della Repubblica conferire le onorificenze previste dalla legge. Tale procedura è dunque innovativa rispetto alla disciplina dettata dallo Statuto albertino che attribuiva al re il potere di creare nuovi ordini cavallereschi.
  Osserva, inoltra, che in linea con tale procedura, la legge n. 263 del 1968, emanata in occasione del cinquantennale della fine della prima guerra mondiale, ha istituito l'ordine cavalleresco di Vittorio Veneto, conferendo tale onorificenza ai combattenti della guerra 1914-18 decorati della croce al merito di guerra o che si siano trovati nelle condizioni per avere titolo a tale decorazione. Il conferimento dell'onorificenza, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della difesa, ha comportato la concessione delle insegne dell'Ordine di Vittorio Veneto, nonché di un assegno annuo vitalizio. La medesima legge ha, inoltre, stabilito la concessione di una medaglia ricordo in oro a tutti coloro che hanno prestato servizio militare per almeno sei mesi nelle Forze armate italiane durante la guerra 1914-18.Pag. 53
  Tornando alla proposta di legge in esame, rileva che essa, in linea con tali precedenti, istituisce il nuovo titolo di «Cavaliere della Liberazione», specificando che tale onorificenza è concessa dal Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della difesa, mentre si attribuisce ai sindaci dei comuni di residenza degli insigniti il compito di consegnare materialmente agli interessati la pergamena attestante il riconoscimento.
  Infine, segnala che per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti beneficiari della nuova onorificenza, la soluzione proposta demanda al Ministero della difesa il compito di provvedere a istituire un elenco di aventi diritto, da formare a seguito di consultazioni con le associazioni nazionali, combattentistiche e partigiane e delle associazioni degli enti locali e delle regioni.

  Il sottosegretario Domenico ROSSI ritiene condivisibile lo spirito della proposta di legge in esame, suggerendo peraltro che la Commissione svolga preliminarmente una ricognizione delle onorificenze che si sono succedute nel corso degli anni, in modo da verificare che il riconoscimento previsto dall'iniziativa legislativa in esame non sia già stato operato sotto altre forme.
  Manifesta, inoltre, perplessità per la modalità prescelta per l'individuazione dei soggetti meritevoli del riconoscimento, che prevede il coinvolgimento delle sole associazioni, senza un ruolo di valutazione da parte del Ministero della difesa.

  Tatiana BASILIO (M5S), nel dichiararsi d'accordo in linea di principio con lo spirito del provvedimento, prospetta le medesime perplessità evidenziate dal sottosegretario Rossi, sottolineando in particolare la delicatezza del tema relativo al criterio di individuazione dei soggetti interessati dalla norma, che, se non ben ponderato, potrebbe portare a far insignire soggetti che, pur avendo partecipato con qualche ruolo alla guerra di Liberazione, non siano tuttavia, per un motivo o per un altro, meritevoli di un'alta onorificenza della Repubblica.

  Elio VITO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento.
C. 679 Palmizio.

(Esame e rinvio).

  Valeria VALENTE (PD), relatore, introducendo l'esame, riferisce che la proposta di legge in titolo si compone di cinque articoli e prevede il conferimento, su istanza degli interessati, di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali delle Forze armate provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento.
  Al riguardo segnala che la figura dell'ufficiale di complemento proveniente dai richiamati corsi rappresenta oggi una figura ormai superata, in quanto, dopo la sospensione della leva obbligatoria e la conseguente costituzione di un modello di difesa di tipo professionale, non si è più provveduto ad alimentare questa categoria di ufficiali.
  Passando ai contenuti dell'iniziativa legislativa, sottolinea che – per quanto concerne l'ambito soggettivo e i presupposti per il riconoscimento del beneficio – l'articolo 1 prevede che agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza venga conferita la promozione al grado superiore, non oltre il grado massimo stabilito per la categoria, alle seguenti condizioni: che provengano dai regolari corsi per allievi ufficiali di complemento; che abbiano prestato, per fatto militare in ogni tempo, giuramento di fedeltà solamente alla Repubblica italiana; che non siano mai transitati nel servizio permanente effettivo ovvero nel ruolo d'onore o equivalenti; che abbiano aderito, successivamente alla nomina e per almeno trenta anni, anche con discontinuità, a una o più associazioni iscritte all'albo delle associazioni dei militari in congedo e dei pensionati previsto dall'articolo 937 del Pag. 54testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare; infine, che non abbiano conseguito altra promozione a titolo onorifico in applicazione di altre disposizioni vigenti.
  Osserva, inoltre, che la promozione è riconosciuta agli interessati una volta collocati nella riserva di complemento a cui appartengono e che, quanto agli effetti giuridici derivanti dalla promozione, il passaggio di grado ha esclusivamente valore onorifico e, pertanto, da essa non derivano effetti economici e di status. La proposta di legge precisa, altresì, che l'attribuzione del nuovo grado non dà diritto, in caso siano previsti diversi limiti di età per la nuova posizione gerarchica, al ricollocamento nella categoria del complemento.
  Per quanto riguarda, poi, il procedimento per il conferimento della promozione, l'articolo 3 prevede che la promozione avvenga su istanza dell'interessato. La domanda deve essere indirizzata ai competenti uffici del Ministero della difesa, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale l'interessato attesti il possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dalla ricevuta di versamento di una somma che dovrà essere definita a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dalla pubblica amministrazione per la pratica. La promozione è disposta con provvedimento del responsabile dell'ufficio che ha in carico il documento matricolare dell'interessato, a cui segue la trascrizione matricolare.
  Con riferimento ai termini del procedimento, il medesimo articolo 3 dispone che la promozione decorre dalla data di presentazione dell'istanza e che la durata del procedimento amministrativo, comprensivo della trascrizione matricolare e della comunicazione all'interessato dell'avvenuta promozione, non può superare il termine di ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza.
  Al riguardo osserva che la proposta di legge, non richiamando espressamente gli articoli del codice dell'ordinamento militare concernente i giudizi di avanzamento, sembra escludere qualsiasi valutazione di idoneità in vista del conferimento del nuovo grado. Ritiene, pertanto, che si potrebbe riflettere sull'opportunità di prevedere di affidare tale valutazione, senza oneri aggiuntivi, alle autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.
  Per quanto concerne, invece, i costi amministrativi connessi alla procedura, l'articolo 4 rimette ad un apposito decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il ministro della difesa, il compito di stabilire il costo medio amministrativo della pratica di avanzamento, nonché le modalità di versamento di detto importo da parte dell'interessato. Il costo così determinato dovrà essere aggiornato ogni cinque anni. La medesima disposizione precisa, altresì, che, ai fini del calcolo del costo medio amministrativo della pratica di avanzamento, dovranno essere considerati i costi relativi ai controlli sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva, ai quali dovrà essere sommata una maggiorazione del dieci per cento a titolo di fondo incentivante per il personale addetto agli uffici preposti all'istruzione delle suddette pratiche. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, l'importo versato deve essere restituito entro 24 mesi dalla data di presentazione dell'istanza, ridotto del 50 per cento.
  Nel precisare che, secondo la proposta di legge, le modalità di utilizzo del fondo incentivante dovranno essere definite mediante contrattazione decentrata, osserva che appare opportuno, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, indicare espressamente quale sia il funzionamento del fondo e quali debbano essere gli uffici preposti all'istruzione delle pratiche di avanzamento.
   Da ultimo, segnala che l'articolo 5 prevede talune disposizioni di carattere transitorio. In particolare, dispone che i capitani provvisti della qualifica di primo capitano siano equiparati al grado di maggiore; che il periodo superiore ai quattro anni trascorso nel grado di sottotenente sia utilizzato per il raggiungimento della qualifica maggiore, dietro presentazione di apposita istanza, accompagnata dalla ricevuta Pag. 55del versamento del costo della pratica, che l'interessato può presentare in qualsiasi momento ai competenti uffici del Ministero della difesa; e che la promozione al grado superiore o l'attribuzione della qualifica di primo capitano intervenute successivamente alla presentazione dell'istanza per il riconoscimento della promozione diano diritto alla presentazione di un'ulteriore istanza per l'attribuzione del nuovo grado a titolo onorifico, che dovrà essere accompagnata da un nuovo versamento.

  Il sottosegretario Domenico ROSSI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL), nel ringraziare la relatrice per l'ampia illustrazione della sua proposta di legge, prende atto dei rilievi da lei formulati, che ritiene possano essere agevolmente recepiti mediante opportuni emendamenti, contribuendo così a migliorare il testo del provvedimento. Auspica, quindi, che il provvedimento sia condiviso in termini generali e possa essere quindi rapidamente approvato.

  Elio VITO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.30 alle 14.50.