CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 febbraio 2015
384.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e III)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 10 febbraio 2015. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Lapo Pistelli.

  La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 2124 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 gennaio 2015.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge in esame (vedi allegato 1). In particolare sono stati presentati sei emendamenti da parte del deputato Donatella Agostinelli, volti ad aumentare le sanzioni previste dal predetto disegno di legge, ed un emendamento dal relatore. Preso atto che vi è il consenso unanime dei gruppi a rinunciare al termine per la presentazione di subemendamenti, avverte che l'emendamento del relatore sarà posto in votazione nella seduta odierna. Invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere di competenza sugli emendamenti.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore per la II Commissione, considerato che gli emendamenti presentati vertono tutti sulle disposizioni di competenza della Commissione giustizia, esprime il parere anche a Pag. 10nome della relatrice per la Commissione Esteri. Preliminarmente dichiara che, considerata la gravità degli illeciti penali ed amministrativi ai quali si riferiscono gli emendamenti presentati dal deputato Agostinelli, condivide la ratio di tali emendamenti, che sono diretti ad aggravare le sanzioni. Ritiene, tuttavia, opportuno rimodulare gli aumenti di pena, apparendo questi eccessivi rispetto all'impianto del codice penale.
  Illustra l'emendamento 1.10 da lui presentato, che risponde all'esigenza di prevedere la responsabilità degli enti e delle persone giuridiche in relazione al reato previsto dall'articolo 10 del testo in esame. È da tenere conto che tale reato, relativo alle condotte inerenti a materie nucleari di qualsiasi tipo idonee a cagionare la morte o lesioni personali di una o più persone o rilevanti danni a cose o all'ambiente, ricalca sostanzialmente la fattispecie penale prevista dal testo in materia di delitti contro l'ambiente approvato dalla Camera e all'esame del Senato (articolo 452-quinquies – traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e materiale a radiazioni ionizzanti), alla quale è legata la responsabilità degli enti e delle persone prevista dall'articolo 25-undecies del decreto legislativo n. 231 del 2001. Per evitare duplicazioni nell'ordinamento che creerebbero dei forti dubbi interpretativi sarebbe opportuno sopprimere la disposizione prevista nel testo all'esame del Senato e modificare l'articolo 10 del testo in esame riprendendo la formulazione dell'articolo 452-quinquies apportandovi eventualmente alcune modifiche.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento 8.1 Agostinelli, qualora sia riformulato in tal senso: al comma 1, capoverso «Art. 433-bis», primo comma, sostituire le parole «da due a sei anni» con le seguenti: «da quattro a otto anni»; esprime parere favorevole e sull'emendamento 8.2 Agostinelli, qualora sia riformulato in tal senso: al comma 1, capoverso «Art. 433-bis», secondo comma, sostituire le parole «da quattro a dodici anni» con le seguenti: «da cinque a venti anni»; raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.10; invita al ritiro degli emendamenti 10. 1 e 10. 2 Agostinelli, considerato che sarebbero preclusi dall'approvazione dell'emendamento 10.10, che comunque, come tali emendamenti, innalza rispetto al testo la sanzione pecuniaria e quella detentiva; esprime parere favorevole sugli emendamenti 10. 3 e 10. 4 Agostinelli.

  Il viceministro Lapo PISTELLI, dopo aver espresso parere conforme ai relatori, ricorda l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge in esame, sottolineando come nei giorni scorsi, in occasione della Conferenza internazionale sulla sicurezza di Monaco, tale approvazione sia stata sollecitata al Ministro degli Esteri dal direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, considerato che l'Italia è rimasta l'unico Paese dell'Unione Europea a non aver ancora ratificato l'Emendamento del 2005. Rileva che a tale proposito in ambito UE vi è una crescente preoccupazione per il ritardo dell'Italia, in quanto si può procedere al deposito congiunto della ratifica solo nel caso in cui vi sia l'unanimità delle ratifiche da parte di tutti gli Stati membri dell'Unione.

  Donatella AGOSTINELLI (M5S), preso atto del parere del relatore e del Governo, riformula i suoi emendamenti 8.1 e 8.2 e ritira gli emendamenti 10.1 e 10.2.

  Le Commissioni, con distinte votazione approva gli emendamenti 8.1 (nuova formulazione) Agostinelli, 8.2 (nuova formulazione) Agostinelli, 10.10 il relatore per la II Commissione, 10.3 e 10. 4 Agostinelli (vedi allegato 2).

  Donatella FERRANTI, presidente, dopo aver assicurato che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per il parere, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione.
C. 1460 Verini, C. 2440 Migliore, C. 1332 Marazziti, C. 1334 Migliore, C. 2747 Scotto e C. 2813 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 1332 Marazziti, C. 1334 Migliore, C. 2747 Scotto e C. 2813 Governo).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 novembre 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore per la II Commissione, dichiara che, a seguito della richiesta delle Commissioni II e III, secondo quanto stabilito nella riunione congiunta dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltasi il 13 gennaio scorso, sono state assegnate alle medesime Commissioni il disegno di legge C. 2813 del Governo, recante la delega al Governo per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale e modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero, già assegnato alla Commissione Giustizia, nonché le proposte di legge C. 1334 Migliore e C. 1332 Marazziti, recanti la ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, già assegnate alla Commissione Affari esteri e comunitari. Tale richiesta era motivata dall'esigenza di abbinare questi progetti di legge alle proposte di legge C. 1460 Verini e C. 2440 Migliore, recanti «Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione». Si è pertanto proceduto al loro abbinamento. Mentre le proposte di legge già assegnate alla sola III Commissione sono unicamente degli strumenti normativi di ratifica ed esecuzione di atti internazionali, il disegno di legge contiene disposizioni volte a modificare l'ordinamento interno. In particolare si tratta di una delega di riforma del libro XI del codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere. È parso opportuno procedere all'abbinamento in quanto questa a questa materia è riconducibile la materia della cooperazione giudiziaria che costituisce l'oggetto delle proposte di legge C. 1460 ed abbinate. Considerato che le Commissioni hanno adottato, il 26 giugno 2014, la proposta di legge C. 1460 Verini come testo base e che il 4 luglio scorso è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti, si è convento di fissare un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti per consentire ai deputati di tenere conto anche dei nuovi progetti di legge assegnati ed abbinati. Per quanto attiene al disegno di legge del Governo, sarà successivamente fissato anche il termine per la presentazione di subemendamenti qualora il Governo intendesse presentare degli emendamenti di stesso tenore delle disposizioni contenute in tale disegno di legge.
  Avverte che è stata altresì abbinata la proposta di legge C. 2747 Scotto.
  Illustra quindi sinteticamente il disegno di legge del Governo. Osserva che così come la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e la delega al Governo per la sua attuazione, che costituiscono l'oggetto delle proposte di legge C. 1460 ed abbinate, anche il disegno di legge in esame si basa sul riconoscimento dell'inadeguatezza dell'attuale sistema normativo di assistenza giudiziaria a fronte di una criminalità, specialmente quella organizzata, che ha esteso il raggio di azione ben oltre i confini del territorio di un singolo Stato e che sa ben sfruttare tutte le opportunità offerte dalla globalizzazione dei mercati e dalle nuove tecnologie di comunicazione e di gestione dell'informazione. Pag. 12La cooperazione giudiziari tra Stati non è più una opzione essendo diventata una esigenza.
  Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge si legge che «la modifica di questo settore del codice di procedura penale costituisce una priorità di azione anche nella prospettiva della ratifica di molte convenzioni internazionali, che in anni recenti hanno dato il segno di una sempre maggiore volontà di cooperazione nel contrasto dei fenomeni criminali».
  La cooperazione tra Stati non può soggiacere alle medesime regole essendo diversi i rapporti internazionali tra i diversi Stati. Nei confronti degli Stati dell'Unione Europea vi dovrà essere sicuramente un livello massimo di semplificazione, che comunque non sta a significare un arretramento dei principi sanciti dalla Costituzione. Ciò non significa che la cooperazione con gli altri Stati debba essere necessariamente gravosa. Anche in questi casi occorre semplificare, con la consapevolezza che il rischio di incidere su quei principi è sicuramente maggiore rispetto al caso di cooperazione con uno Stato dell'Unione Europea. Il sistema italiano di cooperazione giudiziario in materia di rogatorie cosiddette passive, ad esempio, è troppo oneroso.
  Per tale ragione, nella già richiamata relazione si legge che «occorre valorizzare, nei rapporti tra Stati membri dell'Unione europea, il meccanismo della trasmissione diretta all'autorità giudiziaria competente all'esecuzione della rogatoria, assicurando la trattazione immediata delle rogatorie urgenti. Dovrà essere eliminato il preventivo vaglio della Corte di cassazione sulla competenza, che ha provocato un ulteriore, pesante quanto non necessario rallentamento delle relative procedure.».
  Rileva inoltre la criticità data dalla difficoltà, per un giudice come la corte di appello, di governare materie ed esigenze investigative affidate ordinariamente alle competenze di organi diversi. Si ritiene, quindi, che vada privilegiato un modello di soluzioni differenziate, in grado di garantire la sostanziale depoliticizzazione del sistema dell'assistenza giudiziaria nell'area circoscritta dall'efficacia degli accordi internazionali stipulati tra Stati membri dell'Unione europea, pur conservando in capo al Ministro della giustizia una funzione di filtro.
  Anche l'istituto della estradizione appare disciplinato in maniera eccessivamente farraginosa. Nella relazione si afferma che «sul presupposto della conservazione della tradizionale regola di esclusione della possibilità di estradizione di un imputato o di un condannato all'estero senza garanzia giurisdizionale (salvo considerare l'esigenza di disciplinare procedure semplificate in caso di consenso dell'avente diritto), la proposta di riforma muove dalla riconosciuta esigenza di differenziare le aree di esercizio delle concorrenti potestà dell'autorità politica e dell'autorità giudiziaria, così da evitare la sovrapposizione di valutazioni riferite ai medesimi parametri. Nel quadro di una più generale manovra di semplificazione e di accelerazione della relativa procedura, ma anche di rafforzamento delle garanzie difensive, va modificata la sequenza procedimentale dell'estradizione per l'estero, potenziando i meccanismi di interlocuzione diretta dell'autorità giudiziaria con le competenti autorità dello Stato richiedente, a fini di acquisizione di elementi informativi, nel rigoroso rispetto delle garanzie giurisdizionali e del principio del contraddittorio».
  È da sottolineare anche l'obiettivo del disegno di legge far apprestare al codice di procedura penale «un nucleo comune di fondamentali regole procedurali, in sé coerenti con le regole accolte nel sistema di cooperazione fra Stati membri dell'Unione europea, nella prospettiva della progressiva attuazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie, e destinate ad applicarsi salvo il caso di espressa e successiva deroga legislativa».
  Il disegno di legge mira anche a colmare una lacuna normativa, in più occasioni segnalata anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di Pag. 13estradizione per l'estero. Vi è infatti la necessità di predisporre un intervento correttivo della disciplina dei termini previsti per la consegna del soggetto estradando allo Stato estero richiedente, all'esito della decisione favorevole del Ministro della giustizia. In particolare, in considerazione della disposizione secondo cui l'estradando deve essere rimesso in libertà qualora la consegna non avvenga entro il termine previsto, a legislazione vigente la liberazione medesima deve ritenersi vincolata anche quando la mancata consegna sia dipesa non dall'inerzia dell'autorità politica, ma dalla sospensione dell'efficacia del decreto ministeriale, adottata da parte della giurisdizione amministrativa. L'intervento normativo è volto a prevedere un'ipotesi di sospensione del termine per la consegna, in caso di sospensione dell'efficacia della decisione del Ministro della giustizia da parte del competente giudice amministrativo.
  D'intesa con il Presidente della III Commissione, onorevole Cicchitto, fissa il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti alle ore 16 di martedì 17 febbraio 2015. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

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