CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 gennaio 2015
378.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 7

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 28 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 10.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67.
Atto n. 130.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2015.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che, secondo quanto stabilito nella Pag. 8seduta del 22 gennaio scorso, oggi si dovrebbe votare la proposta di parere presentata ieri dal relatore (vedi allegato 1). Tuttavia, per venire incontro alle esigenze espresse dai rappresentanti dei gruppi Lega Nord e Autonomie e Movimento 5 Stelle di rinviare alla prossima settimana l'espressione del parere per poter così avere più tempo per esaminare la proposta di parere del relatore e presentare eventuali proposte alternative di parere, comunica che la proposta di parere del relatore sarà posta in votazione nella seduta che verrà convocata martedì 3 febbraio prossimo. A tale proposito ricorda che le Commissioni possono riunirsi anche in pendenza del procedimento di elezione del Presidente della Repubblica salvo che in contemporanea con le riunioni del Parlamento in seduta comune. Nel caso in esame si tratterebbe addirittura dell'esame di un atto del Governo che, ai sensi della legge delega, deve concludersi entro il 7 febbraio prossimo.

  Nicola MOLTENI (LNA) ribadisce la totale contrarietà del suo gruppo allo schema di decreto in esame, auspicando vivamente che il Governo decida di non attuare una delega volta ad inserire nell'ordinamento l'istituto della non punibilità per particolarità tenuità del fatto. Si tratterebbe dell'ennesimo colpo inferto dal Governo e dalla maggioranza alla sicurezza dei cittadini, resa oramai sempre più labile dopo le diverse leggi che hanno svuotato le carceri, l'abbassamento della guardia nella lotta all'immigrazione clandestina e la riduzione di stanziamenti a favore delle forze dell'ordine. A questi interventi si deve aggiungere quello ormai prossimo con il quale si procederà alla depenalizzazione di un gran numero di reati, compresi alcuni di allarme sociale.
  Tuttavia, qualora il Governo intendesse esercitare la delega lo dovrebbe fare riducendo i danni alla sicurezza dei cittadini. In primo luogo occorrerebbe escludere la punibilità non delle condotte «sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni» ma unicamente di quelle relative a reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.
  In subordine, si dovrebbe almeno escludere l'applicabilità del nuovo istituto per quei reati che creano grave allarme sociale. Appare, quindi, opportuno prevedere che almeno le seguenti fattispecie penali vengano escluse dalla previsione di cui all'articolo 1, comma 2, capoverso articolo 131-bis: reato di corruzione punito dall'articolo 318 del codice penale; reato di rissa previsto dall'articolo 588, comma 2, codice penale; reato di omissione di soccorso punito dall'articolo 593 codice penale; reato di omicidio colposo punito all'articolo 589, primo comma, codice penale; reato di violenza privata punito dall'articolo 610 del codice penale; reato di atti persecutori punito dall'articolo 612-bis del codice penale; reato di violazione di domicilio punito dall'articolo 614 del codice penale; reato di invasione di terreni o edifici punito dall'articolo 633 codice penale; reato di furto punito dall'articolo 624 codice penale; reato di truffa punito dall'articolo 640 codice penale.
  È altresì, opportuno specificare che il comportamento risulta abituale quando vi sia stata già un'altra iscrizione che ha dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale.
  Vi è poi un'altra questione che dovrebbe essere trattata, che riguarda i reati puniti congiuntamente con pena pecuniaria e detentiva. Ricorda che la legge delega prevede di escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale». Non si prevede che possano essere esclusi i reati previsti e puniti con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria, ma, disciplina una delega che consente solo di prevedere l'esclusione della punibilità dei reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni o con Pag. 9pena pecuniaria. Sono estromessi, quindi, i reati che vengono puniti congiuntamente con una pena detentiva e una pecuniaria. Pertanto, al fine di non incorrere in un eccesso di delega legislativa del nuovo articolo 131-bis del codice penale, occorre modificare il dettato dell'articolo 131-bis codice penale, nel senso di prevedere solo ed unicamente i reati previsti con pena detentiva (non superiori nel massimo a cinque anni) o quelli puniti con pena pecuniaria escludendo quelli puniti con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria. Rileva che quando il legislatore ha voluto includere entrambe le pene (pena detentiva solo, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria) lo ha fatto in modo esplicito, come, più volte, nella stessa legge delega 28 aprile 2014, n. 67.
  Conclude invitando il Governo a fare un passo indietro anche per non provare imbarazzo a causa di un «decreto salva ladri», del quale un Paese in difficoltà non ha alcun bisogno.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che nella proposta di parere è espressamente evidenziato come il nuovo istituto non sia applicabile all'omicidio colposo, considerato che l'evento morte di per sé esclude la tenuità del fatto. Per quanto attiene alla questione della eccessiva discrezionalità che verrebbe attribuita ai giudici, ricorda che in realtà l'istituto della particolare tenuità del fatto non è una novità per l'ordinamento, essendo già previsto per i reati minorili e per quelli di competenza del giudice di pace. L'esperienza ha dimostrato che i magistrati utilizzano in maniera adeguata la discrezionalità conferita loro dalla legge.
  Per quanto attiene al contenuto dello schema di decreto legislativo, auspica che il Governo tenga conto delle condizioni ed osservazioni apposte alla proposta di parere del relatore, che, senza stravolgerne il contenuto, delimitano meglio l'ambito applicativo del nuovo istituto.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.45.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 28 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 10.45.

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2803 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2015.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la relatrice Le ha preannunciato l'intenzione di presentare una proposta di parere favorevole con una osservazione.

  Michela ROSTAN (PD), relatore, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2), che illustra. Sottolinea come l'osservazione apposta sia volta a differire al 31 marzo, anziché al 28 febbraio, il termine (scaduto il 31 dicembre 2014) entro il quale deve essere completato il periodo di perfezionamento presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto legge n. 98 del 2011, da parte di coloro che avrebbero dovuto completare il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari. L'ulteriore proroga servirebbe ad utilizzare completamente le 160 ore residue dell'anno 2014 relative al Progetto formativo presso gli uffici giudiziari, consentendo inoltre al Ministero della giustizia di riavviare il Progetto, considerato che per mancanza di fondi questo si è interrotto anzitempo.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, la Pag. 10Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 10.50.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 28 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 10.50.

Disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti.
C. 983 Gozi e C. 1762 Zan.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Michela Marzano, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, osserva come le proposte di legge in esame intervengano su un tema particolarmente delicato, come quello della affettività nelle carceri. Si tratta di un tema che ha diverse implicazioni che vanno dal riconoscimento effettivo del diritto all'affettività dei detenuti alle esigenza di sicurezza.
  Entrambi le proposte di legge sono volte a garantire questo diritto, che oggi non è sostanzialmente riconosciuto.
  Nell'affrontare il tema della affettività in carcere occorre in primo luogo intenderci a che cosa ci stiamo riferendo.
  Come espressamente riportato nella relazione alla proposta di legge presentata dal collega Zan, l'affettività deve essere intesa in senso ampio: «dalla sessualità, all'amicizia e al rapporto familiare. Un diritto all'affettività che sia, in primo luogo, diritto ad avere incontri, in condizioni di intimità, con le persone con le quali si intrattiene un rapporto di affetto».
  Considerato che alla base del riconoscimento del diritto all'effettività da parte dei detenuti vi è il riconoscimento dell'esigenza «esistenziale» del detenuto di vivere e consolidare i propri rapporti affettivi, di garantire incontri più frequenti con la famiglia e di intrattenere relazioni intime con il coniuge o il convivente, appare condivisibile l'aggancio all'articolo 27 della Costituzione, secondo cui le pene non possono essere contrarie al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Nel momento in cui si sancisce nella Costituzione il principio secondo cui devono essere garantiti tutti i diritti inviolabili dell'uomo anche alla persona reclusa in carcere, deve necessariamente riconoscersi anche il diritto a mantenere i rapporti affettivi più significativi anche quando il soggetto sia detenuto in carcere.
  L'affettività in carcere deve essere vista anche in una ottica di reinserimento sociale attraverso la valorizzazione dei legami personali. Si può sicuramente affermare che attraverso l'affettività la pena riesce meglio a svolgere la funzione rieducativi che le è attribuita dall'articolo 27 della Costituzione.
  Si è dibattuto sulla necessità di un intervento normativo di natura legislativa per affermare il diritto all'affettività in carcere, in quanto si è ritenuto da alcuni che questo diritto sia riconducibile nell'ambito dei rapporti con la famiglia, come uno degli elementi del trattamento previsto dall'articolo 28 della legge penitenziaria. Secondo questa tesi si potrebbe procedere alla previsione degli strumenti necessari per garantire il diritto all'affettività in carcere attraverso atti normativi di fonte secondaria, come, ad esempio, il regolamento di esecuzione penitenziario. Il Consiglio di Stato con il parere n. 61 del 2000 sullo schema di regolamento di esecuzione penitenziario ha negato questa possibilità ritenendo che «nel silenzio della legge» il diritto all'affettività non è scelta che possa essere legittimamente effettuata in sede «regolamentare attuativa o esecutiva». Deve quindi esserci una legge, non essendo sufficiente né l'articolo Pag. 1115 dell'ordinamento penitenziario, nel quale si afferma che il trattamento del condannato e dell'internato è svolto agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia, né l'articolo 28, che sancisce che particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.
  La proposta di legge presentata dal collega Zan, al fine di superare l'obiezione del Consiglio di Stato, riprende l'articolo 58 dello citato schema di regolamento conferendogli, in caso di approvazione, forza di legge.
  Il predetto articolo 58 prevedeva che il mantenimento delle relazioni con la famiglia all'interno del carcere potesse avvenire in forma diversa dal colloquio. Si distinguevano (articolo 58 dello schema di regolamento) la visita, un colloquio in ambiente senza separazioni, con possibilità di spostamento all'interno dell'istituto (preferibilmente in aree verdi interne all'istituto) e incontri con i propri familiari in apposite unità abitative, previo permesso del direttore del carcere.
  L'esigenza di assicurare i rapporti affettivi dei detenuti, pur non esplicitamente disciplinata a livello normativo europeo, è già presente nella Raccomandazione n. 1340 (1997) del Consiglio d'Europa, sugli effetti sociali e familiari della detenzione, il cui articolo 6 invita, infatti, gli Stati membri a «migliorare le condizioni previste per le visite da parte delle famiglie, in particolare mettendo a disposizione luoghi in cui i detenuti possano incontrare le famiglie da soli». Anche la Raccomandazione del Parlamento europeo del 9 marzo 2004, n. 2003/2188, sui diritti dei detenuti nell'Unione europea, nell'invitare il Consiglio a promuovere, sulla base di un contributo comune agli Stati membri dell'Unione europea, l'elaborazione di una Carta penitenziaria europea comune ai Paesi membri del Consiglio d'Europa, menziona specificamente (articolo 1, lettera c), tra i diritti da riconoscere ai detenuti, «il diritto ad una vita affettiva e sessuale prevedendo misure e luoghi appositi».
  Successivamente, la Regola 24.4 delle Regole penitenziarie europee, allegate alla Raccomandazione R (2006)2, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa l'11 gennaio 2006, ha stabilito che «le modalità delle visite devono permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali».
  Anche la Corte costituzionale si è occupata del tema dell'affettività nelle carceri. La sentenza n. 301 del 2012 ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, secondo comma, della legge 354/1975 sull'ordinamento penitenziario. La parte censurata della disposizione era quella che prevede il controllo visivo del personale di custodia sui colloqui dei detenuti, in tal modo impedendo loro di avere rapporti affettivi intimi, anche sessuali, con il coniuge o con la persona ad essi legata da uno stabile rapporto di convivenza.
  Per la Consulta il controllo a vista del personale di custodia non mira, in effetti, ad impedire in modo specifico ed esclusivo i rapporti affettivi intimi tra il recluso e il suo «partner», ma persegue finalità generali di tutela dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari e di prevenzione dei reati. L'ostacolo all'esplicazione del «diritto alla sessualità» ne costituisce solo una delle conseguenze indirette, stante la naturale esigenza di intimità connessa ai rapporti in questione.
  L'asserita necessità costituzionale di rimuovere tale conseguenza non giustificherebbe, dunque, la caduta di ogni forma di sorveglianza sulla generalità dei colloqui. Al tempo stesso, l'eliminazione del controllo visivo non basterebbe – secondo i giudici costituzionali – comunque, di per sé, a realizzare l'obiettivo perseguito, dovendo necessariamente accedere ad una disciplina che stabilisca termini e modalità di esplicazione del diritto di cui si discute: in particolare, occorrerebbe individuare i relativi destinatari, interni ed esterni, definire i presupposti comportamentali per la concessione delle «visite intime», fissare il loro numero e la loro durata, determinare le misure organizzative. Tutte operazioni che implicano, all'evidenza, Pag. 12scelte discrezionali, di esclusiva spettanza del legislatore: e ciò, anche a fronte della ineludibile necessità di bilanciare il diritto evocato con esigenze contrapposte, in particolare con quelle legate all'ordine e alla sicurezza nelle carceri e, amplius, all'ordine e alla sicurezza pubblica. Esigenze, queste, che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha, peraltro, ritenuto idonee a giustificare l'esclusione delle cosiddette «visite coniugali» a favore dei detenuti – ancorché qualificabile come interferenza con il diritto al rispetto per la propria vita familiare, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione – in forza di quanto stabilito dal secondo paragrafo di tale articolo. La Corte stessa evidenzia che il tema proposto con l'ordinanza di rimessione evoca «un'esigenza reale e fortemente avvertita, quale quella di permettere alle persone sottoposte a restrizione della libertà personale di continuare ad avere relazioni affettive intime, anche a carattere sessuale: esigenza che trova attualmente, nel nostro ordinamento, una risposta solo parziale nell'istituto dei permessi premio, previsto dall'articolo 30-ter della legge n. 354 del 1975, la cui fruizione – stanti i relativi presupposti, soggettivi ed oggettivi – resta in fatto preclusa a larga parte della popolazione carceraria». La Consulta richiama l'attenzione del legislatore sul problema dell'affettività in carcere «anche alla luce dalle indicazioni provenienti da atti sovranazionali e dell'esperienza comparatistica, che vede un numero sempre crescente di Stati riconoscere, in varie forme e con diversi limiti, il diritto dei detenuti ad una vita affettiva e sessuale intramuraria: movimento di riforma nei cui confronti la Corte europea dei diritti dell'uomo ha reiteratamente espresso il proprio apprezzamento, pur escludendo che la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – e in particolare, gli articoli 8, paragrafo 1, e 12 –prescrivano inderogabilmente agli Stati parte di permettere i rapporti sessuali all'interno del carcere, anche tra coppie coniugate (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenze 4 dicembre 2007, Dickson contro Regno Unito, e 29 luglio 2003, Aliev contro Ucraina)».
  Come ha evidenziato la Corte Costituzionale vi sono diverse esigenze che il legislatore deve contemperare nel momento in cui si provvede per via legislativa a garantire il diritto all'affettività nelle carceri.
  Passa quindi ad illustrare il contenuto delle proposte di legge in esame.
  La proposta C. 983, presentata dall'onorevole Gozi, si compone di quattro articoli. Il primo dei quattro articoli della proposta integra con due ulteriori commi l'articolo 28 della legge 354/1975, rubricato «Rapporti con la famiglia» che, come accennato, prevede che particolare cura è dedicata (dall'amministrazione penitenziaria) a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie (articolo 1).
  Tale articolo è integrato con due disposizioni (commi secondo e terzo) in base a cui: i detenuti e gli internati hanno diritto a un incontro al mese di almeno 3 ore consecutive con il proprio coniuge o convivente; al fine di mantenere o migliorare il rapporto con le persone con le quali vi è un legame affettivo; che l'incontro si svolga senza alcun controllo visivo (da parte del personale di custodia); negli edifici penitenziari debbono essere realizzati locali idonei a consentire ai detenuti e agli internati di intrattenere relazioni personali ed affettive.
  L'articolo 2 aggiunge l'articolo 28-bis all'ordinamento penitenziario, rubricato «Incontri con la famiglia», con il quale si stabilisce il diritto del detenuto o internato a trascorrere mezza giornata al mese con la famiglia in apposite aree presso gli istituti penitenziari. Una previsione analoga è già contenuta nel regolamento penitenziario (articolo 61, decreto del Presidente della Repubblica 230/2000). Il direttore del carcere può, infatti, nell'ambito della progressione del trattamento e per favorire i rapporti con la famiglia, autorizzare visite da parte delle persone ammesse ai colloqui (familiari in primis, quindi) che si concretizzano – non solo Pag. 13con l'incontro col parente detenuto – ma anche col trascorrere parte della giornata ed, eventualmente, con la consumazione di un pasto in sua compagnia in appositi locali del carcere o all'aperto; la visita rimane, comunque, soggetta al controllo visivo da parte del personale di custodia. Oltre al rango di norma primaria (anziché regolamentare) che viene conferito a tale disposizione, il nuovo articolo 28-bis si differenzia dall'articolo 61 del regolamento penitenziario – oltre che nel prevedere sia durata che periodicità della visite – per la soppressione del potere discrezionale del direttore dell'istituto ai fini della concessione. Inoltre, la nuova disposizione non contiene alcuna previsione sul controllo visivo della visita da parte del personale di custodia.
  L'articolo 3 aggiunge un comma all'articolo 30-ter dell'ordinamento penitenziario che prevede la possibilità per il detenuto di usufruire, oltre a quelli ordinari, di due permessi premio straordinari all'anno. Rispetto a quanto stabilito attualmente per i permessi premio, rimane l'obbligo di avere tenuto una regolare condotta ma, anziché la mancanza di pericolosità sociale, è richiesta la prova di aver partecipato all'opera di reinserimento sociale e familiare.
  La concessione dei permessi, uno per semestre e della durata massima di 15 giorni, rimane di competenza del magistrato di sorveglianza. Oltre che per la teorica minor durata (max 30 gg annui anziché 45), i permessi premio straordinari si differenziano dalla disciplina vigente dell'articolo 30-ter anche per la specifica finalizzazione alla coltivazione dei rapporti familiari; il periodo concesso deve, infatti, essere speso «con il coniuge, con il convivente o con il familiare». I permessi premio ordinari sono, invece, più genericamente concessi «per consentire di coltivare rapporti affettivi, culturali o di lavoro».
  L'articolo 4 della proposta di legge 983, infine, senza modificare l'ordinamento penitenziario, prevede che i detenuti ed internati stranieri – per ogni colloquio ordinario non effettuato – possano essere autorizzati ad usufruire una volta ogni 15 gg. di un colloquio telefonico della durata di 15 minuti con i propri familiari o conviventi residenti all'estero.
  La proposta di legge C. 1762, presentata dal collega Zan, consta di quattro articoli.
  L'articolo 1, integra con il riferimento al diritto all'affettività la rubrica dell'articolo 28 dell'ordinamento penitenziario («Rapporti con la famiglia» ) ed aggiunge un comma allo stesso articolo con cui, prevedendo esplicitamente «che particolare cura è altresì dedicata ai rapporti affettivi» stabilisce il diritto di detenuti ed internati: a una visita al mese della durata minima di 6 ore e massima di 24 ore con le persone autorizzate ai colloqui ex articolo 18; che detta visita si svolga all'interno del carcere in locali adibiti e realizzati a tali scopi (ovvero a permettere il diritto all'affettività); che l'incontro si svolga senza alcun controllo visivo ed auditivo (da parte del personale di custodia).
  Pur mirando allo stesso obiettivo, la proposta in esame estende in misura maggiore il diritto all'affettività rispetto alla proposta di legge 983. Oltre che dal punto di vista della durata della visita mensile (doppia nel minimo e con previsione anche del massimo, mancante nella proposta di legge 983), la proposta di legge 1762, tramite il riferimento all'articolo 18 della legge 354/1975 sui colloqui, autorizza ad usufruire delle visite affettive non solo i familiari ma anche «altre persone» (in tali ipotesi non potrebbe negarsi tale diritto ad una persona che sia in rapporti di amicizia con il detenuto, a meno di non prevedere «un'istruttoria» sulla reale esistenza del legame affettivo-amicale con quest'ultimo).
  L'articolo 2 sostituisce il secondo comma dell'articolo 30 dell'ordinamento penitenziario, prevedendo che il magistrato di sorveglianza – oltre che nei casi di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente del condannato o dell'internato – possa ordinariamente concedere permessi a detenuti ed internati per eventi familiari di particolare rilevanza. Attualmente, tale disposizione prevede Pag. 14che tale concessione abbia luogo solo eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità. Il criterio della rilevanza – in luogo della gravità – dovrebbe consentire il rilascio dei permessi anche per eventi non traumatici.
  L'articolo 3, come l'omologo articolo 3 della proposta di legge. 983, aggiunge un comma all'articolo 30-ter dell'ordinamento penitenziario che prevede la possibilità per il magistrato di sorveglianza di concedere ai condannati, oltre quelli ordinari, due permessi premio straordinari all'anno (uno per ogni semestre) per coltivare specificamente interessi affettivi. Diversamente che nella proposta di legge 983, tuttavia, il solo presupposto è l'aver tenuto una regolare condotta (nei termini di cui al comma 8 dell'articolo 30-ter); diversamente dai casi ordinari di permesso premio, la pericolosità sociale non costituisce motivo ostativo. La durata del permesso premio straordinario, determinata in 10 giorni a semestre nella proposta di legge 983, è stabilita nel massimo a 15 gg. nella proposta di legge 1762.
  L'articolo 4 della proposta di legge 1762 detta, infine, una disciplina analoga a quella della proposta di legge 983 sui colloqui telefonici. L'articolo 4 riguarda tuttavia i colloqui telefonici di tutti i detenuti, non solo di quelli stranieri, inoltre, tale articolo riformula il comma 5 dell'articolo 18 dell'ordinamento penitenziario, stabilendo che i detenuti ed internati – per ogni colloquio ordinario non effettuato – possano usufruire una volta ogni 15 giorni di un colloquio telefonico aggiuntivo della durata di 15 minuti con le persone autorizzate, anche con costo a carico del destinatario. È pertanto precisato che il colloquio telefonico ha carattere aggiuntivo rispetto alla disciplina generale.
  Conclude comunicando che la relatrice, onorevole Michela Marzano, integrerà la relazione nella prossima seduta.

  Alessandro ZAN (PD), rileva che la proposta di legge n. 1762, della quale è primo firmatario, riprende un testo già presentato nella XIV legislatura che costituisce l'esito positivo di un lavoro di analisi, studio e di confronto tra le associazioni impegnate sulle tematiche carcerarie, le forze politiche ed il gruppo tecnico coordinato dal dottor Margara, già direttore del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Obbiettivo della proposta di legge è garantire l'affettività nelle carceri, che invece si sono trasformate in una vera e propria discarica sociale che cancella i rapporti familiari e quelli affettivi in genere. Ricorda che anche l'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha richiamato l'attenzione su questo delicato tema, che il legislatore deve ormai affrontare per colmare un vuoto normativo che, come ha espressamente affermato il Consiglio di Stato oramai quindici anni fa, può essere colmato solo da un atto normativo di forza primaria. Esprime, pertanto, la soddisfazione per l'avvio dell'esame del provvedimento da parte della Commissione Giustizia, auspicando che l’iter legislativo possa avere un esito positivo.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.10.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 28 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 11.10.

5-04553 Amoddio: Sulla situazione del tribunale di Siracusa.

  Sofia AMODDIO (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Pag. 15

  Il viceministro Enrico COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Sofia AMODDIO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta. Sottolinea come lo stesso Governo abbia evidenziato la gravissima carenza dell'attuale direzione amministrativa del tribunale di Siracusa, dove si registrano tre vacanze su sette posti. Ancora più grave appare la situazione se si considera che mancano venti funzionari amministrativi su trentuno posti disponibili, tenuto conto delle fondamentali funzioni, non delegabili ai cancellieri, che questi soggetti svolgono. Inoltre quattro funzionari andranno presto in pensione ed altri saranno trasferiti.
  Nel ribadire l'estrema gravità della situazione in cui versa il citato ufficio giudiziario, ricorda come, a seguito alla chiusura delle sezioni distaccate, presso il Tribunale di Siracusa siano arrivati solo i magistrati ma non il personale amministrativo, che ha optato per altre destinazioni.
  Esorta quindi il Governo a prestare una particolare attenzione al Tribunale di Siracusa, intervenendo prontamente ed in maniera efficace.

5-04347 Verini e Giuliani: Sullo stanziamento di fondi all'accesso al patrocinio dello Stato per le vittime di violenza sessuale.

  Walter VERINI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

  Il viceministro Enrico COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Fabrizia GIULIANI (PD), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta. Pur apprezzando l'impegno del Governo e la linea di tendenziale miglioramento, sottolinea come l'istituto in questione non appaia ancora sufficientemente valorizzato anche rispetto alle dimensioni della relativa domanda.

  Donatella FERRANTI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sui lavori della Commissione.

  Stefano DAMBRUOSO (SCpI) interviene in relazione alla proposta di legge n. 1709, da lui presentata, diretta ad istituire la Direzione nazionale antiterrorismo, ricordando che nella seduta del 15 gennaio scorso, su richiesta del Governo, si era stabilito di sospendere l'esame del provvedimento per quindici giorni al fine di consentire al Governo di valutare quali iniziative intendesse prendere in merito all'oggetto della predetta proposta di legge. Chiede, pertanto, chiarimenti in merito al rappresentante del Governo.

   Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che, non essendovi emendamenti da esaminare, il testo della proposta di legge è stato trasmesso alle Commissioni competenti per il parere, le quali non hanno ancora espresso tale parere. Ciò significa che comunque la Commissione non può concludere l'esame del provvedimento.

  Il viceministro Enrico COSTA comunica che è ancora in corso l'istruttoria tra i ministri della Giustizia e dell'Interno in merito al contenuto che dovrebbe avere l'atto di iniziativa legislativa governativa che sarà presentato per introdurre nell'ordinamento misure di contrasto al terrorismo. Assicura che entro la prossima settimana potrà essere data una risposta all'onorevole Dambruoso. Chiede, pertanto, che l'esame della proposta di legge n. 1709 continui ad essere sospeso fino alla prossima settimana.

  La seduta termina alle 11.30.

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AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI
5-03918 Ferraresi: Sulla situazione della sede giudiziaria di Modena.
5-02644 Businarolo: Sui requisiti di nomina dei curatori fallimentari.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 27 gennaio 2015, a pagina 18, prima colonna, ventisettesima riga, la parola: «non» è soppressa.

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