CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 gennaio 2015
377.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

  La seduta comincia alle 15.

Comunicazioni del presidente.

  Elio VITO, presidente, a nome di tutta la Commissione, esprime cordoglio per il tragico incidente avvenuto ieri nella base aerea spagnola di Albacete, dove un F-16 dell'aeronautica militare greca si è schiantato in fase di decollo, provocando la morte di dieci militari ed il ferimento di altri venticinque, dei quali numerosi italiani. Quindi, nel ricordare che sull'incidente ha riferito questa mattina al Senato il ministro della difesa, formula i migliori auguri di pronta e rapida guarigione per tutti i feriti.

Istituzione dell'Autorità per la vigilanza sull'acquisizione dei sistemi d'arma e sulle compensazioni e introduzione del capo II-bis del titolo II del libro terzo del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il procedimento per la stipulazione dei contratti relativi a sistemi d'arma e gli obblighi di compensazione industriale.
C. 1917 Bolognesi.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Rosanna SCOPELLITI (AP), relatore, introducendo l'esame del provvedimento, riferisce Pag. 33che la proposta di legge C. 1917 interviene sulla delicata materia delle spese militari per l'acquisizione di sistemi d'arma in due modi: da una parte istituendo un'apposita Autorità indipendente incaricata di vigilare sull'economicità dei contratti per l'acquisizione e l'ammodernamento di sistemi d'arma e, dall'altra parte, delineando una più articolata e stringente disciplina concernente i predetti contratti, finalizzata sia al rafforzamento del controllo pubblico sulla stipulazione e sull'esecuzione degli stessi, nonché sulle variazioni dei corrispettivi contrattuali in corso d'opera, sia all'introduzione dell'obbligo di prevedere idonee compensazioni nel caso in cui i contratti siano stipulati con controparti estere.
  Più in dettaglio, rileva che la nuova Autorità – dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, funzionale e finanziaria e che, pertanto, esercita le proprie funzioni in piena autonomia – è un organo collegiale composto da cinque membri, due dei quali nominati dal presidente del Senato, due dal Presidente della Camera e uno, il presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti tra i magistrati della medesima Corte e collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico (articolo 1, comma 3).
  Sempre con riguardo alla composizione del nuovo organo, osserva che possono farne parte soggetti di indiscussa moralità, indipendenza ed esperienza professionale, così individuati: un esperto in economia aziendale; un esperto in appalti pubblici e relativo contenzioso; un esperto in contrattualistica internazionale e un esperto in tecnologie informatiche. Il mandato di ciascun membro è di cinque anni, non rinnovabile (articolo 3, comma 4).
  La proposta di legge prevede, poi, una serie di incompatibilità che valgono nel periodo di svolgimento del mandato presso l'Autorità e nei tre anni successivi alla cessazione dall'incarico. In particolare, nel corso del mandato i membri dell'Autorità non possono essere soci, amministratori o dipendenti di imprese fornitrici di sistemi d'arma o di imprese aderenti agli obblighi derivanti dalle compensazioni industriali e tecnologiche previste dalla stessa proposta di legge; esercitare attività professionale o di consulenza per le medesime; rivestire la qualifica di imprenditori commerciali, amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata o componenti degli organi di controllo o dipendenti di società commerciali o di enti pubblici o privati; né, infine, ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura.
  Per quanto riguarda invece le incompatibilità ex post, segnala che l'articolo 1, comma 4, stabilisce che nei tre anni successivi alla cessazione della carica i membri dell'Autorità non possono essere soci, amministratori o dipendenti di imprese fornitrici di sistemi d'arma o di imprese aderenti agli obblighi derivanti dalle compensazioni industriali e tecnologiche, né esercitare alcuna attività professionale o di consulenza per le medesime. In caso di violazione dei divieti, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al doppio della remunerazione dell'attività incompatibile o, qualora tale remunerazione non sia determinata o determinabile, a due annualità del trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità alla data della violazione (articolo 3, comma 4). Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali dell'Autorità sono collocati fuori ruolo, mentre i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il trattamento economico dei membri dell'Autorità è determinato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della difesa, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti di spesa stabiliti dall'articolo 4, comma 1 (articolo 3, comma 5).
  Osserva, ancora, che la pianta organica dell'Autorità è definita in dieci unità di personale e che una quota non superiore al cinquanta per cento di tale personale è reclutata, in sede di prima attuazione e nei limiti delle risorse disponibili, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso dei necessari requisiti di Pag. 34esperienza e imparzialità. Per quanto concerne poi la sede dell'Autorità, essa è individuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro della difesa, nell'ambito degli immobili disponibili di proprietà dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Passando alle funzioni della nuova Autorità, segnala che, ai sensi dell'articolo 2, questa svolge funzioni di vigilanza sull'economicità dei contratti stipulati con controparti nazionali o estere per l'acquisizione o l'ammodernamento di sistemi d'arma da parte delle Forze armate dello Stato: per quanto riguarda, in particolare, i contratti con le controparti estere, si tratta di quelli disciplinati dal nuovo articolo 537-quinquies del codice dell'ordinamento militare, ivi introdotto dall'articolo 3 della proposta di legge in esame. L'Autorità vigila, altresì, sull'economicità delle compensazioni industriali previste dal nuovo articolo 537-quinquies in caso di contratti con controparti estere, nonché sulla regolarità delle procedure di stipulazione dei contratti, sull'efficienza dell'esecuzione degli stessi e sulla corretta determinazione e applicazione delle compensazioni anzidette.
  Precisa che, in attuazione ai citati compiti, l'articolo 2, comma 2, conferisce all'istituenda Autorità di vigilanza appositi poteri. In particolare, ai sensi del nuovo articolo 537-quater del codice dell'ordinamento militare, gli schemi dei contratti sono approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della difesa e del ministro dello sviluppo economico, previa acquisizione del parere obbligatorio dell'Autorità. L'Autorità è quindi chiamata ad esprimere al Governo pareri obbligatori sugli schemi dei contratti stipulati per l'acquisizione o l'ammodernamento di sistemi d'arma da parte delle Forze armate dello Stato e, nel caso di contratti con controparti estere, anche sulle compensazioni industriali in essi previste. L'Autorità esprime il proprio parere anche sulle richieste di adeguamento dei corrispettivi contrattuali eccedenti complessivamente il 25 per cento dell'importo originariamente previsto e, nei casi di contratti stipulati con controparti estere, sulle correlative misure di compensazione. I pareri espressi dall'Autorità, con le eventuali condizioni, sono trasmessi al ministro della difesa e alle Commissioni parlamentari competenti.
  Per quanto concerne l'espressione di rilievi, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2, l'Autorità ricorre a tale formula qualora riscontri irregolarità negli atti sottoposti al proprio parere. In tale ipotesi l'Autorità trasmette gli atti con i propri rilievi al ministro della difesa e alle Commissioni parlamentari competenti. Qualora, poi, constati che dalla stipula o dall'esecuzione dei contratti di cui al comma 1 e dall'applicazione delle relative compensazioni sia derivato un danno erariale, l'Autorità trasmette gli atti con i propri rilievi anche alla procura generale presso la Corte dei conti.
  L'articolo 4 riguarda le spese per il funzionamento dell'Autorità, previste per un ammontare pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  Passando all'illustrazione delle disposizioni concernenti le procedure di conclusione dei contratti di armamento, segnala che il nuovo articolo 537-quater stabilisce il principio generale, di cui si è già fatto cenno, in base al quale gli schemi dei contratti per l'acquisizione e l'ammodernamento di sistemi d'arma sono approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della difesa e del ministro dello sviluppo economico, previa acquisizione del parere obbligatorio dell'Autorità. Nel caso di contratti stipulati con controparti Pag. 35estere per l'acquisizione o l'ammodernamento di sistemi d'arma da parte delle Forze armate, l'Autorità, come detto, si esprime anche sulla congruità delle compensazioni industriali.
  Il nuovo articolo 537-quater prevede anche, al comma 2, che gli schemi dei contratti approvati dal Consiglio dei ministri, previa acquisizione del parere dell'Autorità, vengano trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono secondo la nuova procedura introdotta dalla legge n. 244 del 2012 nell'articolo 536, comma 4, lettera b) del codice dell'ordinamento militare.
  I successivi nuovi articoli 537-quinquies e 537-sexies – previsti dalla proposta di legge in esame – intervengono invece sul tema delle compensazioni industriali. Nello specifico, le nuove disposizioni, oltre a prevedere che i contratti stipulati con controparti estere per l'acquisizione o l'ammodernamento di sistemi d'arma da parte delle Forze armate dello Stato devono prevedere gli obblighi di compensazione industriale a carico della controparte estera quale parte integrante dell'offerta contrattuale (articolo 537-quinquies), definiscono la natura e il valore delle compensazioni industriali stesse.
  In particolare, ai sensi del nuovo articolo 537-sexies, le compensazioni industriali possono essere costituite sia da forme di partecipazione alla produzione dei beni o servizi acquistati attraverso unità produttive aventi sede nel territorio nazionale ovvero mediante accordi di coproduzione, conferimento di licenze per la produzione o stipulazione di contratti di sub-fornitura con imprese nazionali, sia da impegni vincolanti di acquisto di beni e di servizi, definiti d'intesa tra le parti contraenti e con l'eventuale partecipazione di soggetti terzi, presso imprese nazionali. In ogni caso, il valore delle compensazioni industriali, per ciascun contratto, non può essere inferiore all'onere risultante dal medesimo contratto, a carico del bilancio dello Stato, per l'acquisizione dei beni o servizi che ne costituiscono l'oggetto (articolo 537-quinquies, comma 2).
  Sempre in tema di compensazioni il nuovo articolo 537-quinquies attribuisce al presidente del Consiglio dei ministri il compito di adottare, con proprio decreto, le disposizioni per l'attuazione dei principi stabiliti dalla legge e di stabilire, in particolare, i parametri per la determinazione della rilevanza degli obblighi di compensazione ai fini della sottoscrizione del contratto; spetta invece al ministro della difesa di determinare gli obblighi di compensazione da applicare in relazione a ciascun contratto.
  A sua volta il nuovo articolo 537-septies reca un'articolata procedura da applicarsi nel caso in cui, successivamente alla conclusione dei contratti, i costi di esecuzione del contratto registrino un aumento eccedente complessivamente il 25 per cento dell'importo originariamente previsto. Tale procedura vede coinvolti sia l'istituenda Autorità, sia le competenti Commissioni parlamentari. Nello specifico, qualora ricorra il richiamato aumento dei costi di esecuzione del contratto, il ministro della difesa, in primo luogo, trasmette all'Autorità una relazione contenente i dati e le informazioni necessari per la valutazione dell'onere aggiuntivo e, in particolare, i seguenti: il contratto e l'eventuale piano delle compensazioni originariamente stipulati, nonché i costi e i termini di esecuzione contrattualmente stabiliti; lo stato di attuazione del programma e delle iniziative ad esso correlate; lo stato di avanzamento dell'acquisto, della realizzazione o dell'ammodernamento dei sistemi d'arma interessati e l'indicazione dei pagamenti già eseguiti; le richieste di adeguamento dei corrispettivi, con l'indicazione dei soggetti che le hanno formulate e delle motivazioni addotte; le misure proposte per l'adeguamento dell'importo delle compensazioni nei casi di contratti con controparti estere; la valutazione dell'Amministrazione della difesa su ciascuna richiesta di adeguamento dei corrispettivi, con l'indicazione dei soggetti che la hanno formulata e delle motivazioni addotte.Pag. 36
  A seguito della trasmissione di tale relazione l'Autorità, entro quaranta giorni, esprime parere obbligatorio sulle richieste di adeguamento dei corrispettivi contrattuali e sulle correlative misure di compensazione proposte. Successivamente il ministro della difesa trasmette alle Camere, per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, la relazione corredata del parere dell'Autorità, con le proprie eventuali osservazioni. Le Commissioni procedono all'esame della relazione con una procedura analoga a quella prevista dall'articolo 536, comma 4, lettera b) del codice dell'ordinamento militare, a sua volta richiamata dal comma 2 del nuovo articolo 537-quinquies.
  In particolare, si prevede che le Commissioni parlamentari competenti, entro quaranta giorni dalla trasmissione, esprimano sulla richiesta di adeguamento un parere vincolante; il parere può essere favorevole all'accettazione della richiesta di adeguamento, eventualmente in misura ridotta o subordinatamente a condizioni specificamente indicate, ovvero contrario; il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti ovvero al parere contrario espresso dalle stesse, trasmette alle Camere un documento, corredato delle necessarie controdeduzioni, per il parere definitivo delle Commissioni, da esprimere entro trenta giorni; decorsi inutilmente i termini di cui al presente comma, il ministro della difesa può comunque adottare gli atti conseguenti.
  Il comma 5 dell'articolo 537-septies regola la facoltà di recesso dal contratto da parte del contraente nel caso di mancata, parziale o condizionata accettazione della richiesta di adeguamento dei corrispettivi contrattuali. In tal caso è dovuto al contraente dall'Amministrazione della difesa, alle condizioni originariamente stabilite, il pagamento dei soli beni consegnati o che il contraente si impegni a consegnare entro il termine concordato con l'amministrazione medesima e dei soli servizi prestati o in corso di esecuzione.
  Il comma 6 del nuovo articolo 537-septies prevede, poi, che per i contratti conclusi con la controparte estera l'adeguamento dei corrispettivi eccedente la misura del 25 per cento del costo complessivo non possa comunque avere luogo senza il corrispondente adeguamento dell'importo delle compensazioni.
  Da ultimo, il nuovo articolo 537-octies prevede che il ministro della difesa, entro il 28 febbraio di ciascun anno, trasmetta alle Camere e all'Autorità una relazione contenente l'elenco dei contratti relativi all'acquisto o all'ammodernamento di sistemi d'arma stipulati nell'anno precedente, specificando i costi, i termini di acquisto o di realizzazione, i settori industriali in favore dei quali sono eventualmente previste le compensazioni, lo stato di avanzamento dell'acquisto o della realizzazione, con l'indicazione degli eventuali ritardi e delle relative motivazioni, nonché delle richieste di aumento dei corrispettivi contrattuali presentate nell'anno.
  In conclusione, nell'osservare che la proposta di legge in esame affronta questioni di estrema rilevanza, auspica un dibattito parlamentare particolarmente ampio, dichiarandosi fin da ora convinta dell'opportunità che la Commissione svolga un ciclo di audizioni per acquisire elementi di valutazione sulle diverse questioni poste dalla proposta di legge.

  Il sottosegretario Domenico ROSSI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibatto.

  Elio VITO, presidente, ringrazia la relatrice per l'ampia relazione introduttiva, rimandando alla sede dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le deliberazioni in merito alla programmazione di eventuali audizioni, anticipando comunque fin d'ora di concordare con la relatrice sull'opportunità di svolgere un'attività conoscitiva nell'ambito dell'istruttoria della proposta di legge in titolo.
  Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esposizioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.
Doc. XXII, n. 9.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2015.

  Elio VITO, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore, dopo aver illustrato i contenuti del documento in esame, ha prospettato la possibilità di costituire un comitato ristretto per la formulazione di un nuovo testo da sottoporre alla Commissione in composizione plenaria. Al riguardo, avverte che, nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è emerso un orientamento contrario all'istituzione di un comitato ristretto.
  Avverte, inoltre, che, sempre nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, i deputati del gruppo del Movimento 5 Stelle – già presentatori della proposta di legge C. 1206 Lorefice, che istituisce una Commissione d'inchiesta bicamerale sulla materia in titolo – hanno preannunciato l'intenzione di presentare una proposta di Commissione di inchiesta monocamerale della Camera dei deputati, da abbinare alla proposta in titolo.

  Gianluca RIZZO (M5S) conferma che la proposta di istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale cui faceva riferimento il presidente è stata depositata dal suo gruppo, a prima firma della deputata Lorefice, e chiede che, non appena assegnata, venga abbinata alla proposta in titolo. Preannuncia che, rispetto alla proposta in esame, l'iniziativa del suo gruppo si differenzia, tra l'altro, per la durata della Commissione, stabilita in due anni, e per il fatto di prevedere l'adozione, oltre che di una relazione finale, anche di una relazione intermedia.

  Elio VITO, presidente, nel ricordare come nella precedente seduta il relatore abbia espresso l'auspicio di un iter rapido, osserva che la Commissione può organizzare i propri lavori in due modi: attendere l'assegnazione della nuova proposta preannunciata dal gruppo del Movimento 5 Stelle, per poi adottare un testo base – che in ipotesi può essere il testo di una delle proposte abbinate ovvero un testo unificato – e procedere all'attività emendativa su tale testo, oppure fissare fin da ora il termine per la presentazione di emendamenti al testo dell'unica proposta fin qui assegnata, abbinando alla stessa, non appena possibile, la proposta del gruppo del Movimento 5 Stelle, ferma restando la possibilità di recepire i contenuti di quest'ultima, quando condivisi, mediante emendamenti.
  Chiede quindi al relatore come ritenga preferibile procedere.

  Gennaro MIGLIORE (PD), relatore, ritiene preferibile attendere l'abbinamento della proposta preannunciata dal gruppo del Movimento 5 Stelle, riservandosi poi di proporre alla Commissione l'adozione come testo base di un testo unificato.

  Marialucia LOREFICE (M5S), premesso di condividere la valutazione del relatore, che ringrazia, esprime l'avviso che la proposta di inchiesta parlamentare presentata dal gruppo di Sinistra ecologia libertà e quella in corso di presentazione da parte del suo gruppo siano complementari, nel senso che ciascuna delle due contiene spunti condivisibili che mancano nell'altra; in particolare, la proposta del suo gruppo si differenzia dalla proposta in titolo quanto alla durata e alla composizione della Commissione, oltre che per la previsione Pag. 38di una relazione intermedia. Ritiene pertanto auspicabile che la Commissione proceda su un testo unificato delle due proposte, sul quale possa realizzarsi una maggiore condivisione.

  Il sottosegretario Domenico ROSSI si riserva di dichiarare l'orientamento del Governo non appena sarà stato definito il testo che la Commissione adotterà per il prosieguo dell'esame.

  Elio VITO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.25 alle 15.40.