CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 gennaio 2015
368.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 13 gennaio 2015.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 13 gennaio 2015.

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.
Emendamenti C. 2613-8-14-21-32-33-34-148-177-178-179-180-243-247-284-329-355-357-379-398-399-466-568-579-580-581-582-757-758-839-861-939- 1002-1259-1273-1319-1439-1543-1660-1706-1748-1925-1953-2051-2147-2221-2227-2293-2329-2338-2378-2402-2423-2441-2458-2462-2499-A
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  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.20 alle 14.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 13 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.
C. 2511 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

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  Marilena FABBRI (PD), relatore, fa presente che il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra Italia e Cina del 7 ottobre 2010, si compone di un breve Preambolo e di 22 articoli. Ricorda che esso prevede l'obbligo dell'assistenza reciproca in materia penale tra le Parti. Nella mutua assistenza oggetto dell'Accordo in esame sono ricomprese la notifica di documenti, l'interrogatorio di indagati, l'assunzione e la trasmissione di perizie, la ricerca e l'identificazione di persone, il trasferimento di persone in stato di detenzione al fine di consentirne la comparizione in qualità di testimoni o in altra qualità in un procedimento giudiziario nel territorio della Parte richiedente, l'esecuzione di indagini, perquisizioni e sequestri di beni, la confisca di proventi e di oggetti pertinenti a reati, l'informazione sui precedenti penali.
  Sono invece escluse dal campo di applicazione dell'accordo in esame l'estradizione, l'esecuzione di sentenze o decisioni penali pronunciate nel territorio della Parte richiedente, il trasferimento di persone condannate ai fini dell'esecuzione della pena, nonché il trasferimento dei procedimenti penali.
  Il disegno di legge in esame – approvato dal Senato il 2 luglio scorso – è composto di quattro articoli. I primi due contengono l'autorizzazione alla ratifica del Trattato italo-cinese di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010. L'articolo 3, comma 1, per gli oneri derivanti dall'applicazione del Trattato, autorizza la spesa di 31.718 euro annui a decorrere dal 2014; la copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.
  In base al comma 2, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196 del 2009), viene disposta una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto agli oneri previsti rilevati in sede di monitoraggio dal Ministro della giustizia, che ne riferisce al Ministro dell'economia e delle finanze.
  La relazione tecnica allegata al disegno di legge fornisce una previsione delle spese derivanti dall'applicazione del Trattato di assistenza giudiziaria penale, sulla base annua di cinque detenuti trasferiti a fini probatori, di un testimone o perito invitato a comparire, nonché di spese di traduzione degli atti, per l'effettuazione di collegamenti in videoconferenza e per spese di interpretariato. L'articolo 4 dispone, infine, l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il disegno di legge è altresì corredato da un'analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento in esame s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.55.

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