CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 gennaio 2015
365.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 7

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 7 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 15.10.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale per la disciplina del Servizio civile universale.
C. 2617 Governo ed abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Daniele MONTRONI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere rinforzato, ai sensi dell'articolo 73-bis, comma 1, del regolamento della Camera, alla XII Commissione affari sociali, sul disegno di legge C. 2617 recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e la disciplina del Servizio civile universale», adottato come testo base dalla Commissione di merito in data 25 novembre 2014.
  Il disegno di legge in esame, composto da sette articoli, è finalizzato ad operare – mediante il conferimento al Governo di apposite deleghe – una riforma complessiva degli enti privati del Terzo settore e delle attività dirette a finalità solidaristiche e di interesse generale.
  Il provvedimento è stato preceduto, nel maggio 2014, dalla pubblicazione delle Linee guida per una riforma del Terzo Settore – predisposte dal Governo e sottoposte a consultazione pubblica – in cui sono stati formulati i criteri per una revisione organica della legislazione riguardante il volontariato, la cooperazione sociale, l'associazionismo non-profit, le fondazioni e le imprese sociali.
  Il disegno di legge ha come obiettivo principale quello di introdurre misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile Pag. 8delle persone, singolarmente o in forma associata, per valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal cosiddetto Terzo settore, anche attraverso il riordino normativo e l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno.
  In questa prospettiva, vengono proposti interventi che verranno realizzati attraverso l'esercizio di apposite deleghe conferite al Governo specificatamente finalizzate al riordino e alla revisione organica della disciplina degli enti privati del terzo settore e delle attività che promuovono e realizzano finalità solidaristiche e d'interesse generale, anche attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale. Si tratta quindi di un disegno di legge delega, il quale prevede l'individuazione di princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega conferita al Governo, princìpi e criteri direttivi che saranno compiutamente attuati al momento dell'adozione dei decreti legislativi, da sottoporre al parere delle Camere.
  L'articolo 1 individua e disciplina la finalità e le linee generali dell'intervento normativo, prevedendo che il Governo adotti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare e revisionare la disciplina degli enti privati del terzo settore e delle attività con finalità solidaristiche e di interesse generale, allo scopo di sostenere la libera iniziativa dei cittadini associati per perseguire il bene comune e di favorire la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, valorizzando al contempo il potenziale di crescita e occupazione del settore. Tra le finalità perseguite vengono specificamente enunciate quelle di procedere ad una revisione della disciplina contenuta nel codice civile in tema di associazioni e fondazioni nonché della disciplina in tema di impresa sociale e di servizio civile universale. Viene disciplinata la procedura di emanazione dei decreti legislativi, che include anche l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti; con la medesima procedura il Governo può adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
  L'articolo 2 prevede i principi e criteri direttivi generali cui devono uniformarsi i decreti legislativi finalizzati a stabilire le forme organizzative, di amministrazione e le funzioni degli enti di cui all'articolo 1. Questi ultimi vengono più specificamente definiti come enti privati che con finalità ideali e senza scopo di lucro promuovono e realizzano attività d'interesse generale, di valorizzazione della partecipazione e di solidarietà sociale, ovvero producono o scambiano beni e servizi di utilità sociale. Tra i vari criteri e princìpi direttivi generali enunciati si ricordano quelli relativi al riconoscimento ed alla garanzia del più ampio diritto di associazione, alla promozione dell'iniziativa economica privata svolta senza fini di lucro, alla garanzia della più ampia autonomia statutaria, alla semplificazione del procedimento per il riconoscimento, alla disciplina degli obblighi di controllo interno, di trasparenza e rendicontazione nei confronti degli associati e dei terzi, alla riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti anche attraverso la previsione di un registro unico del terzo settore, alla previsione che il coordinamento delle azioni di promozione e di vigilanza delle attività degli enti sia assicurato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri anche mediante l'istituzione di un'apposita struttura di missione.
  L'articolo 3 prevede e disciplina la delega finalizzata al riordino ed alla revisione della disciplina in tema di attività di volontariato e promozione sociale conformemente a specifici criteri e princìpi direttivi relativi, tra l'altro, all'armonizzazione delle diverse discipline vigenti, alla promozione della cultura del volontariato tra i giovani, alla revisione e razionalizzazione del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale. L'articolo 4 delega il Governo all'adozione Pag. 9di decreti legislativi di riordino della disciplina dell'impresa sociale già oggetto di riforma con il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, a sua volta attuativo della delega di cui alla legge n. 118 del 2005. La rivisitazione dell'impianto normativo dell'impresa sociale si rende necessaria perché con il decreto n. 155/2006 non si sono prodotti i risultati attesi in termini di promozione dell'economia sociale. La nozione di impresa sociale fornita dal decreto legislativo n. 155/2006, riprende quella contenuta nella legge delega n. 118 del 2005 (articolo 13) che fa riferimento a quelle organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata di produzione e scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. I decreti legislativi dovranno, tra l'altro, procedere ad una precisa qualificazione dell'impresa sociale – quale impresa privata con finalità di interesse generale avente come obbiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili realizzati mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale –, ad un ampliamento dei settori di attività di utilità sociale, alla previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione di utili nel rispetto di condizioni e limiti prefissati, al coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività di impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
  La nuova disciplina dell'impresa sociale come delineata dai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 presenta diversi profili di novità che riguardano:
   1) una diversa e più specifica definizione dell'impresa sociale come impresa privata a finalità d'interesse generale avente come proprio obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili, realizzati mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, anche attraverso l'adozione di modelli di gestione responsabili e idonei ad assicurare il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività (lettera a); al riguardo fa notare che l'articolo 41 della Costituzione già prevede che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale;
   2) la revisione dell'assunzione «facoltativa» dello status di impresa sociale (lettera b);
   3) l'attribuzione di diritto alle cooperative sociali (e ai loro consorzi) della qualifica di impresa sociale (lettera b);
   4) la possibilità di operare in ulteriori settori di attività di utilità sociale nonché, entro certi limiti, di svolgere attività commerciali diverse (lettera c);
   5) la possibile remunerazione del capitale e la fondamentale rimozione del divieto di distribuzione di utili, pur nel rispetto di condizioni e limiti prefissati (lettera d);
   6) l'adeguamento della tipologia di lavoratori svantaggiati da utilizzare «tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale» (lettera e);
   7) il possibile ingresso nelle cariche sociali di imprese private con fini di lucro e pubbliche amministrazioni, salvo il divieto di assumere la direzione e il controllo dell'impresa sociale (lettera f);
   8) il coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con quella delle ONLUS (lettera g).

  La delega di cui all'articolo 5 è finalizzata a procedere al riordino ed alla revisione dell'attuale disciplina in materia di servizio civile universale, conformemente ad alcuni princìpi e criteri direttivi relativi all'istituzione del servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata, con modalità dirette a promuovere attività di solidarietà, cittadinanza attiva, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale Pag. 10ed ambientale, previsione di un meccanismo di norma triennale dei contingenti di giovani di età compresa tra 28 e 38 anni che possono essere ammessi al servizio civile universale, e definizione di uno status giuridico degli stessi che prevede l'instaurazione di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, la previsione di un limite di durata del servizio che contemperi le finalità dello stesso con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti ed il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo.
  L'articolo 6 reca i principi e i criteri direttivi cui si deve uniformare il legislatore delegato, al fine di introdurre misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e di procedere al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio. Tra i principi e criteri direttivi indicati nella norma, si rammentano: l'introduzione di una nuova definizione di ente non commerciale ai fini fiscali, anche connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente; la razionalizzazione delle agevolazioni fiscali connesse all'erogazione di risorse al terzo settore; la riforma dell'istituto del cinque per mille, anche con lo scopo di rendere noto l'utilizzo delle somme devolute con tale strumento normativo; la razionalizzazione dei regimi fiscali di favore relativi al terzo settore; l'introduzione di misure per la raccolta di capitali di rischio e, più in generale, per il finanziamento del Terzo settore; l'assegnazione di immobili pubblici inutilizzati e, infine, la revisione della disciplina delle ONLUS.
  L'articolo 7, recante le disposizioni finanziarie e finali, dopo aver posto la clausola di invarianza degli oneri finanziari, stabilisce, al comma 2, una deroga alla stessa, poiché autorizza l'istituzione di un fondo rotativo destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali delle imprese sociali con dotazione di 50 milioni di euro. Sul punto si segnala che il disegno di legge di stabilità 2015, approvato in prima lettura alla Camera e all'esame presso il Senato, individua ulteriori risorse finanziarie per garantire la stabilizzazione e il rafforzamento delle misure previste dal disegno di legge in esame. Più precisamente, l'articolo 17, comma 18, reca una autorizzazione triennale di spesa per il finanziamento della riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, prevedendo lo stanziamento di 50 milioni di euro per il 2015, di 140 milioni di euro per il 2016, e di 190 milioni di euro a decorrere dal 2017, quando lo stanziamento dovrebbe essere autorizzato a regime.
  Ricorda infine che la Commissione di merito non ha concluso l'esame sul provvedimento in questione, dovendo ancora procedere alla votazione delle proposte emendative. Assicura che provvederà alle necessarie integrazioni alla sua relazione non appena perverrà alla Commissione il testo risultante dagli emendamenti approvati.

  Marco DA VILLA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di poter audire l'Autorità garante della concorrenza e del mercato prima di procedere all'espressione del parere alla XII Commissione.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, prende atto della richiesta e assicura che sarà approfondita nel corso dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto al termine della seduta odierna.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan.
C. 2753 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III e VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 11

  Marietta TIDEI (PD), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge in titolo, approvato dal Senato lo scorso 25 novembre, il quale disciplina i rapporti fiscali tra Italia e Taiwan con specifico riguardo all'applicazione delle imposte sul reddito.
  Osserva che l'articolato tiene conto della mancanza di riconoscimento di Taiwan quale entità politica autonoma e, ispirandosi a modelli convenzionali accolti dall'OCSE, li adatta alle peculiarità dei sistemi fiscali dei due territori interessati (ad esempio, con riguardo alla tassazione del reddito delle persone fisiche applicata sul territorio di Taiwan sulla base del principio di territorialità). Il varo della nuova disciplina dovrebbe agevolare l'inclusione del territorio predetto all'interno delle cosiddette white list previste dalla legge n. 244 del 2007 e favorire la cooperazione in funzione della lotta all'evasione fiscale. Le disposizioni hanno altresì la finalità di eliminare le doppie imposizioni che penalizzano il pieno sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra i due territori; l'effetto giuridico, stante l'impossibilità di perfezionare una convenzione internazionale ad hoc, è la risultante dell'autodelimitazione degli ambiti della potestà impositiva nazionale condizionata all'adozione, da parte di Taiwan, di una regolamentazione interna dai contenuti analoghi.
  Prima di passare ad un sintetico esame dell'articolato, richiama alcune osservazioni formulate dai relatori Manciulli e Pelillo nella sede congiunta delle Commissioni referenti III e VI, di particolare interesse per le competenze della X Commissione. L'economia di Taiwan, tra le prime venti al mondo, è in costante crescita, favorita dalla posizione geostrategica dell'isola nell'area Asia-Pacifico, dall'eccezionale sviluppo delle innovazioni tecnologiche che la caratterizzano e dal forte incremento dei rapporti, in tutti i campi, con la Cina continentale. Il World Economic Forum ha collocato Taipei al secondo posto in Asia, dopo Singapore per indice di competitività e al settimo posto al mondo per innovazione, avvalendosi di una consolidata cultura d'impresa e di codici di comportamento tipicamente anglo-americani. Le società taiwanesi producono da anni apparecchi elettronici, cellulari e componenti ad alta tecnologia per le principali multinazionali occidentali e stanno ora cercando di imporsi come leader di mercato.
  L'Italia, coerentemente con la one China policy perseguita anche dall'Unione europea, non considera Taiwan uno Stato sovrano e non vi intrattiene rapporti politici formali (a Taipei è presente un ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale). Oggi nell'Unione europea, l'Italia rappresenta il quinto partner economico-commerciale di Taiwan con 2,5 miliardi di euro di interscambio nel 2013, nell'ambito dei 40 miliardi di euro complessivi tra l'intera Unione europea e Taiwan. Il vantaggio principale offerto da Taipei non risiede tanto nel mercato interno, quanto nel fatto di essere un ponte per la Cina, poiché le relazioni con la Repubblica Popolare sono molto prospere: Pechino è, infatti, il principale partner commerciale dell'isola e il mercato cinese è il primo sbocco per le esportazioni taiwanesi; l'interscambio bilaterale ammonta a circa 110 miliardi di dollari l'anno. Poiché, come accennato, non sussistono rapporti a livello diplomatico tra Italia e Taiwan e non è stato possibile stipulare un ordinario accordo bilaterale, il regime fiscale speciale viene quindi introdotto attraverso l'approvazione di norme interne, concordate tra i due Paesi: una soluzione che è già stata fatta propria da altri Stati dell'Unione europea, come, ad esempio, il Regno Unito nel 2002 e la Germania nel 2012.
  Dà conto di seguito sinteticamente del contenuto del disegno di legge.
  Gli articoli da 1 a 5 individuano l'ambito soggettivo di applicazione (le persone fisiche e quelle giuridiche residenti in uno o in entrambi i territori considerati) e quello oggettivo con riferimento alle imposte interessate (IRPEF, IRAP e IRES e gli omologhi tributi operanti nel territorio in cui si applica la legislazione fiscale Pag. 12amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, Taipei).
  L'articolo 6 definisce il criterio in base al quale i redditi che un residente di un territorio ritrae da beni immobili situati nell'altro territorio sono imponibili in quest'ultimo. È quindi definita l'espressione «beni immobili» e sono individuate le fattispecie equiparate.
  Ai sensi dell'articolo 7, gli utili d'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui l'impresa svolga la sua attività nell'altro territorio per il tramite di una stabile organizzazione. In quest'ultima ipotesi, l'azienda sarà tassata secondo la disciplina fiscale vigente sul territorio in cui la stabile organizzazione è localizzata.
  L'articolo 8 considera gli utili derivanti dallo svolgimento del traffico internazionale di navi o di aeromobili, includendovi anche quelli ricavati dall'impiego, manutenzione o affitto di container, da parte di un'impresa di uno dei territori contraenti, disponendo che tali utili siano tassati unicamente nel territorio in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.
  L'articolo 9 fissa i criteri per la tassazione degli utili di imprese cosiddette associate. La norma prende in considerazione i casi in cui: una impresa di un territorio partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di una impresa dell'altro territorio; le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di una impresa di un territorio e di una impresa dell'altro territorio. Per questa tipologia di redditi, l'articolo 10 prevede la tassazione nel territorio di residenza del percettore; tuttavia, viene specificato che i dividendi possono comunque essere tassati anche nello territorio di residenza della società che li paga ma tale facoltà è prevista entro il limite del 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi stessi se il percettore è l'effettivo beneficiario.
  L'articolo 11 riguarda il trattamento degli interessi, stabilendo che essi vengono tassati dal territorio di residenza del beneficiario effettivo, eccetto il caso in cui il soggetto percettore, residente di un territorio, svolga nell'altro territorio, un'attività, industriale o commerciale, per mezzo di una stabile organizzazione o una professione indipendente con base fissa nell'altro paese contraente, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa.
  Per quanto riguarda i canoni, fermo restando il principio generale di imponibilità nel territorio di residenza del percipiente beneficiario effettivo, l'articolo 12 prevede la possibilità di tassazione anche nell'altro territorio, con aliquota di ritenuta alla fonte non superiore al 10 per cento dell'ammontare lordo dei redditi in oggetto.
  L'articolo 13 riguarda l'imposizione degli utili di capitale.
  L'articolo 14 stabilisce che, in generale, i redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente siano soggetti ad imposizione nel territorio di residenza; è prevista la tassazione concorrente nel territorio in cui è prestata l'attività, nel caso in cui ci sia una base fissa per esercitare la professione o se il residente trascorre nell'altro territorio un numero di giorni superiore a 183 nel corso dell'anno.
  L'articolo 15 prevede la tassazione esclusiva di salari e stipendi nel territorio di residenza del lavoratore, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro territorio.
  L'articolo 16 stabilisce che i compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di un territorio riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.
  L'articolo 17 prevede che, in via generale, l'imposizione dei redditi di sportivi ed artisti avvenga nel territorio in cui si presta l'attività.
  L'articolo 18 dispone che le pensioni, ad eccezione di quelle corrisposte a dipendenti pubblici (di cui al successivo articolo 19, comma 2), siano tassate nel Pag. 13territorio di residenza del beneficiario quando sono riferite ad un cessato impiego.
  L'articolo 19, comma 1, dispone che le remunerazioni pagate da un territorio, articolazione amministrativa o ente locale ad una persona fisica siano imponibili nel territorio che paga e riceve i servizi in corrispettivo delle remunerazioni stesse. Il comma 2, analogamente a quanto previsto dal comma 1, stabilisce che le pensioni erogate dai predetti soggetti sono imponibili nel territorio che paga e riceve i servizi in corrispettivo delle pensioni.
  Gli articoli 20 e 21 esentano dall'imposizione in un territorio le remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento e ricerca svolta (per periodi non superiori a due anni) da professori e insegnanti residenti nell'altro territorio e le somme ricevute per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale nel primo territorio da studenti o apprendisti residenti nell'altro territorio.
  Ai sensi dell'articolo 22 i redditi diversi rispetto a quelli espressamente elencati sono in generale tassati esclusivamente nel territorio di residenza del percipiente.
  L'articolo 23 evidenzia le modalità con cui si elimina il fenomeno della doppia imposizione.
  L'articolo 24, al fine di evitare trattamenti discriminatori, a parità di situazioni, tra soggetti dei due territori prevede, al comma 1, che i «nazionali» di un territorio non possano essere assoggettati nell'altro territorio ad alcuna imposizione o obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i «nazionali» di detto altro territorio che si trovano nella stessa situazione.
  L'articolo 25 riconosce la possibilità di adire l'autorità competente del territorio in cui è residente (ossia il MEF-Dipartimento delle finanze per l'Italia, ovvero il Direttore generale dell'agenzia fiscale per Taiwan) a chi ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi i territori possano comportare nei suoi confronti una imposizione non conforme alle disposizioni in esame.
  L'articolo 26 disciplina, in termini generali, gli scambi di informazione che devono intercorrere tra le autorità competenti dei due territori al fine di favorire l'applicazione della disciplina che regola la potestà impositiva e delle disposizioni in commento nonché la lotta all'elusione ed all'evasione fiscale.
  L'articolo 27, comma 1, stabilisce che le imposte riscosse in un territorio mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto di percepire tali imposte sia limitato dalle disposizioni di cui al testo in esame e il comma 2 contiene dettagli sulle istanze di rimborso.
  L'articolo 28 contiene norme con finalità antielusive; si dispone infatti che non si potranno utilizzare le agevolazioni previste se lo scopo principale di chi le invoca è quello di ottenere i benefici previsti dalla legge stessa.
  L'articolo 29 contiene alcune precisazioni relative agli articoli precedenti.
  L'articolo 30 dispone in merito alla decorrenza e all'eventuale cessazione di efficacia delle norme illustrate. In particolare, il comma 1 dispone che le norme decorrano dalla data in cui l'Ufficio Italiano di Promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia si comunicano l'avvenuta emanazione da parte dei rispettivi territori di analoghe disposizioni interne volte ad evitare doppie imposizioni e a prevenire le evasioni fiscali.
  L'articolo 31 indica l'ammontare degli oneri associati al provvedimento, pari a 384.000 euro a decorrere dal 2015, e provvede alla copertura attingendo, per il corrispondente importo, allo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in particolare parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'articolo 31 indica, infine, l'ammontare Pag. 14degli oneri associati al provvedimento, pari a 384.000 euro a decorrere dal 2015, e provvede alla copertura.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 7 gennaio 2015.

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.35 alle 16.