CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 dicembre 2014
359.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (III e VI)
COMUNICATO
Pag. 3

SEDE REFERENTE

  Martedì 16 dicembre 2014 — Presidenza della vicepresidente della III Commissione Andrea MANCIULLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 13.35.

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan.
C. 2753 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato l'11 dicembre scorso.

  Andrea MANCIULLI, presidente, avverte che sono stati presentati 16 emendamenti al provvedimento in titolo (vedi allegato).

  Francesco MONACO (PD), relatore per la III Commissione, nel preannunciare una valutazione contraria su tutte le proposte emendative presentate, sottolinea il complesso percorso negoziale che è stato compiuto per pervenire ad una disciplina in materia fiscale circa i rapporti con una realtà territoriale particolarmente rilevante a tali fini quale Taiwan, peraltro nel pieno rispetto degli standard in materia definiti in sede OCSE. Aggiunge che analoghi accordi sono stati siglati e ratificati da altri Paesi che pur non hanno formalmente riconosciuto Taiwan come realtà statuale.
  Nel ricordare che l'altro ramo del Parlamento ha approvato in modo unanime il disegno di legge in titolo, richiama l'opportunità di una celere approvazione del provvedimento, per prevenire condotte illegali e facilitare l'inserimento del territorio di Taiwan all'interno della cosiddetta «white list» dei Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni in materia tributaria e finanziaria.
  Passando a taluni aspetti specifici, in merito all'emendamento Pesco 30.8, il quale subordina l'efficacia delle norme recate dal disegno di legge al riconoscimento di Taiwan come Stato autonomo e indipendente da parte della comunità internazionale, ne evidenzia l'inopportunità con riferimento alla stessa presentazione del provvedimento in esame, mentre relativamente all'emendamento Pesco 30.9 Pag. 4prospetta l'opportunità di trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno da presentare in occasione della discussione del provvedimento in Assemblea.

  Michele PELILLO (PD), relatore per la VI Commissione, ribadendo quanto già affermato in occasione dell'illustrazione del provvedimento, rileva come l'Italia non sia certamente il primo Paese a dotarsi di una disciplina tributaria specifica relativamente ai rapporti economici e finanziari con Taiwan, ma sia anzi in ritardo su tale versante. Pertanto, l'esigenza di dotarsi di una normativa in materia non risponde solamente a una ragione di opportunità, ma anche a un motivo di urgenza, al fine di definire un quadro normativo che risulterà particolarmente utile per favorire gli investimenti di soggetti taiwanesi in Italia, che avranno effetti positivi sullo sviluppo dell'economia nazionale.
  In tale contesto esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

  Il Sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Manlio DI STEFANO (M5S), richiamando i pareri espressi dai relatori sugli emendamenti presentati, osserva come il disegno di legge in esame rientri nel novero di provvedimenti, del tutto anomali e inopportuni, esaminati e approvati dal Parlamento italiano, di cui il suo gruppo non ha esitato a richiamare le problematiche, come ad esempio nel caso del Kazachstan. Per quanto concerne il territorio di Taiwan, considera incomprensibile la definizione di una disciplina speciale in assenza di un suo riconoscimento quale realtà statuale e auspica, in generale, che il Parlamento recuperi la centralità che gli spetta in materia di politica estera.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) non comprende le ragioni del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo sul proprio emendamento 3.1, il quale intende dettare una definizione specifica dei termini «nazionali» e «nazionalità». Ritiene infatti che tale specificazione sia particolarmente necessaria in quanto, come segnalato anche dal dossier predisposto sul provvedimento dal Servizio Studi del Senato, Taiwan non gode del riconoscimento internazionale come Stato autonomo.

  Francesco MONACO (PD), relatore per la III Commissione, intervenendo in risposta alle considerazioni del deputato Villarosa sull'emendamento 3.1, rileva come la definizione di nazione non necessariamente coincida con quella di Stato.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ribadisce la necessità di specificare meglio i profili relativi alla nazionalità dei cittadini taiwanesi che potrebbero, in molti casi, avere nazionalità cinese.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Villarosa 3.1.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il proprio emendamento 5.1, il quale intende precisare che il prelievo tributario si applica anche nei confronti di quelle stabili organizzazioni comunque strumentali al conseguimento di ricavi o compensi.
  Ritiene infatti necessario scongiurare il rischio che il provvedimento, segnatamente il comma 4 dell'articolo 5, laddove si indicano casi nei quali non si considera sussistente a fini tributari la stabile organizzazione, favorisca forme di elusione o di triangolazione tali da permettere di non scontare l'imposizione su tali redditi. Sottolinea, a questo riguardo, come i fenomeni di evasione ed elusione siano ormai enormemente facilitati dall'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di operare in Paesi diversi da quelli di residenza fiscale, eludendo i sistemi tributari. In tale contesto rileva come il modello di normativa elaborato dall'OCSE per evitare le doppie imposizioni risulti ormai obsoleto, e non consenta di contrastare efficacemente l'evasione e l'elusione, che assumono, in particolare in Italia, dimensioni gigantesche, testimoniate, del resto, dal fatto che perfino alcune società controllate da soggetti pubblici hanno deciso di stabilire Pag. 5la propria sede legale in paesi a fiscalità privilegiata per non pagare le imposte in Italia.
  Evidenzia, quindi, come il provvedimento risulti più favorevole a Taiwan che non all'Italia, e debba pertanto essere modificato e migliorato in molteplici aspetti.

  Michele PELILLO (PD), relatore per la VI Commissione, evidenzia l'importanza della tematica sollevata dal deputato Villarosa, sottolineando tuttavia come una normativa del tutto analoga a quella contenuta nel provvedimento sia già stata approvata, in alcuni casi già da diversi anni, dai principali Paesi europei, quali il Regno Unito, la Francia e la Germania.

  Daniele PESCO (M5S) rileva come le norme contenute nel provvedimento consentiranno ad alcune imprese italiane di delocalizzare più facilmente la propria produzione e sede legale in Paesi dove il regime fiscale è più favorevole, con evidenti conseguenze negative per il fisco italiano.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), con riferimento alla considerazione espressa dal relatore Pelillo, non considera sufficiente richiamarsi alle decisioni assunte in materia da altri Stati europei, in quanto i sistemi tributari degli Stati membri dell'Unione europea risultano tra loro molto differenziati. Pertanto, una scelta che può apparire opportuna per uno Stato non lo è, necessariamente, per un altro Stato che si trova in una condizione fiscale molto differente.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Villarosa 5.1.

  Sebastiano BARBANTI (M5S) illustra il proprio emendamento 7.1, il quale intende limitare eventuali arbitraggi relativamente al regime tributario delle stabili organizzazioni, in particolare per quanto riguarda la deducibilità dagli utili delle spese di direzione e delle spese generali sostenute dalle stesse stabili organizzazioni, al fine di evitare che siano dedotte spese sostenute nel territorio a tassazione più favorevole.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Barbanti 7.1.

  Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 8.1, volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 8, il quale, con riferimento al regime fiscale degli utili derivanti dall'esercizio di navi e aeromobili in traffico internazionale, prevede l'inclusione in tale regime degli utili derivanti dal noleggio di navi o aeromobili o dall'impiego, manutenzione o noleggio di container, solo nel caso in cui tali attività di noleggio, impiego o manutenzione abbiano carattere occasionale.
  Evidenzia infatti come tale previsione abbia uno spiccato sapore di norma «ad personam», in quanto risolve un contenzioso in essere tra il fisco italiano e la società Italia Marittima, facente capo a una multinazionale di Taiwanm, ricordando come il Governo abbia già tentato, mediante un emendamento alla legge di stabilità per il 2015, attualmente all'esame del Senato, di intervenire su tale questione.
  In tale contesto sottolinea inoltre l'ambiguità della previsione recata dal citato comma 2 dell'articolo 8, la quale non specifica i criteri in base ai quali dovrà essere riconosciuta l'occasionalità delle predette attività di impiego, manutenzione o noleggio di container, auspicando pertanto l'approvazione del proprio emendamento 8.1.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Pesco 8.1.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il proprio emendamento 27.1, il quale risponde, come altre proposte emendative presentate dal suo gruppo, all'esigenza di assicurare un maggiore coinvolgimento dell'Amministrazione finanziaria italiana nell'attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento, al fine di rafforzare i controlli in materia, in una fase nella quale Pag. 6molte imprese italiane progettano di trasferirsi a Taiwan per fruire di un regime tributario più favorevole.

  Michele PELILLO (PD), relatore per la VI Commissione, ritiene incomprensibile il contenuto dell'emendamento Villarosa 27.1, il quale propone di specificare che le procedure di rimborso previste dall'articolo 27 sono affidate alla competenza dell'Agenzia delle entrate ovvero all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per i rispettivi profili. Non ritiene infatti che possa sussistere alcun dubbio circa il fatto che tali rimborsi saranno eventualmente operati dall'Agenzia delle entrate, la quale, ai sensi della disciplina vigente, prima di procedere ai rimborsi stessi, svolgerà tutti i necessari controlli.
  Con riferimento ad alcune considerazioni in merito svolte da alcuni deputati del gruppo M5S, sottolinea come la scelta di talune imprese italiane di aprire sedi a Taiwan non sia certamente dettata dall'esigenza di ridurre i propri costi, in quanto sia il PIL pro capite sia il livello degli stipendi medi taiwanesi risulta più elevato di quelli italiani. Pertanto, la ragione che spinge alcune società italiane a tale scelta è data dal fatto che Taiwan costituisce un importantissimo crocevia di flussi commerciali, nel quale è possibile cogliere importanti occasioni di sviluppo.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Villarosa 27.1.

  Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 30.1, il quale sostituisce integralmente l'articolo 30, relativo alla decorrenza e all'eventuale cessazione di efficacia delle norme recate dal provvedimento, che costituisce uno degli aspetti più delicati dell'intero disegno di legge.
  Rileva a tale riguardo come l'emendamento risponda all'esigenza di stabilire un meccanismo che condizioni l'efficacia delle norme stesse ad alcuni controlli coordinati e reciproci da parte dei due territori.
  Evidenzia infatti come l'avvenuta emanazione da parte di Taiwan di disposizioni analoghe a quelle contenute nel provvedimento non possa essere accertata, così come previsto dall'articolo 30, mediante un semplice scambio d'informazioni tra l'Ufficio italiano di promozione economica a Taipei e l'Ufficio di rappresentanza di Tapei in Italia, ritenendo che della questione dovrebbero invece essere investiti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri, i quali devono essere chiamati a giudicare della corretta attuazione delle disposizioni del provvedimento da parte di Taiwan.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottolinea l'esigenza di affrontare le tematiche concernenti il regime dei sostituti d'imposta nell'ambito della disciplina speciale dettata dal provvedimento. Tale esigenza rafforza, a suo giudizio, la necessità di coinvolgere l'Amministrazione finanziaria nei controlli sull'applicazione di tale disciplina, nonché in merito alla normativa che sarà adottata in materia da Taiwan. 
  Con riferimento alle considerazioni da ultimo espresse dal relatore Pelillo, evidenzia come i rischi di evasione o elusione fiscale che potrebbero essere determinati da alcune previsioni del provvedimento non abbiano nulla a che vedere con il livello del PIL taiwanese, ma siano invece connesse con il livello di tassazione, molto più favorevole, previsto in quel territorio rispetto alla disciplina tributaria italiana. In tale contesto, non ritiene certamente che tutte le imprese italiane interessate a trasferirsi a Taiwan perseguano tale scelta solo nel tentativo di eludere le imposte, ma considera comunque indispensabile che Taiwan si doti della medesima normativa per il contrasto a tali fenomeni, nonché delle medesime liste dei Paesi a fiscalità privilegiata già adottate dall'Italia. In caso contrario è evidente che sarà estremamente facile utilizzare la residenza fiscale a Taiwan per operare meccanismi di triangolazione con paradisi fiscali, al fine di sottrarsi all'imposizione.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Pesco 30.1.

Pag. 7

  Daniele PESCO (M5S) illustra le finalità del proprio emendamento 30.2, il quale, analogamente al suo emendamento 30.1, è volto a subordinare l'efficacia delle norme in esame all'effettuazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di puntuali controlli e verifiche sull'adozione da parte di Taiwan di norme di prevenzione dell'evasione fiscale.
  Sottolinea quindi come la proposta emendativa in esame proponga di far decorrere tale efficacia dalla comunicazione con la quale l'Ufficio italiano di promozione economica e l'Ufficio di rappresentanza di Tapei in Italia si informano dell'avvenuta verifica svolta dalle proprie autorità finanziarie sulla corretta adozione di norme in materia di divieto delle doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale.
  Evidenziare quindi gli ampi margini di miglioramento del testo, sul quale ribadisce comunque le sue perplessità di fondo.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Pesco 30.2.

  Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 30.3, il quale intende sopprimere il meccanismo di notifica reciproca tra Italia e Taiwan circa l'eventuale modifica o cessazione dell'applicazione delle norme recate dal provvedimento.
  Sottolinea, infatti, come tale previsione risulti eccessivamente scarna, e debba pertanto essere eliminata, per riformularla in termini più soddisfacenti.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Pesco 30.3.

  Sebastiano BARBANTI (M5S) illustra il proprio emendamento 30.4, il quale intende scongiurare i rischi di elusione insiti nel provvedimento, subordinandone l'efficacia all'adozione, da parte di Taiwan, di disposizioni analoghe per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali con i Paesi a fiscalità privilegiata inseriti nella cosiddetta «black list» contemplata dall'ordinamento italiano.
  Le Commissioni respingono l'emendamento Barbanti 30.4.

  Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento Villarosa 30.5, di cui è cofirmatario, evidenziando in tale contesto l'esigenza di modificare la previsione del comma 2 dell'articolo 30, secondo cui il regime tributario speciale previsto dal provvedimento si applicherà comunque per almeno cinque anni: ritiene infatti che tale termine risulti eccessivamente lungo.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottolinea come lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni finanziarie dei due territori previsto in materia tributaria e finanziaria dal provvedimento, risulterà sostanzialmente inutile qualora Taiwan non stipuli accordi in materia anche con i Paesi indicati nella «black list» degli Stati a fiscalità privilegiata prevista dall'ordinamento italiano. In mancanza di tali accordi, infatti, Taiwan non potrà fornire all'Italia informazioni relative a soggetti che, a scopo di evasione o elusione, abbiano instaurato rapporti con entità operanti in paradisi fiscali, quali, ad esempio Panama, realizzando operazioni di triangolazione volte a sfuggire all'imposizione tributaria.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Villarosa 30.5.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il proprio emendamento 30.6, di cui raccomanda l'approvazione.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Villarosa 30.6.

  Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento Sibilia 30.7, di cui è cofirmatario, il quale declina ulteriormente il principio, già proposto da precedenti emendamenti del gruppo M5S il principio secondo cui Taiwan deve impegnarsi come l'Italia nel contrasto ai paradisi fiscali, dotandosi di previsioni analoghe a quelle già vigenti nell'ordinamento italiano.

Pag. 8

  Le Commissioni respingono l'emendamento Sibilia 30.7.

  Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 30.8, il quale assume una valenza fortemente politica, subordinando l'efficacia delle disposizioni recate dal provvedimento al riconoscimento di Taiwan come Stato autonomo. Ritiene infatti necessario superare l'atteggiamento ipocrita, seguito da diversi Paesi europei e dalla stessa Repubblica popolare cinese, i quali si sono dotati di specifiche norme per i rapporti con Taiwan, senza tuttavia riconoscerlo come Stato.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Pesco 30.8.

  Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 30.9, il quale prevede la presentazione alle Camere di una relazione governativa annuale che dia conto dell'applicazione delle disposizioni e dei loro effetti sul gettito tributario, ai fini delle opportune valutazioni politiche da parte del Parlamento.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Pesco 30.9.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra i propri emendamenti 31.1 e 31.2, i quali intendono modificare le previsioni relative alla copertura finanziaria degli oneri, invero piuttosto limitati, previsti dal provvedimento. In particolare, le proposte emendative intendono modificare le modalità di copertura, evitando di utilizzare le risorse dei fondi speciali, che dovrebbero più opportunamente essere destinate a sostenere le imprese italiane. A tal fine, l'emendamento 31.1 prevede di ricorrere ad un lievissimo aumento dell'aliquota dell'addizionale IRES già applicata nei confronti delle imprese che operano nel settore energetico, mentre l'emendamento 31.2 prevede il ricorso ai risparmi determinati dalla razionalizzazione nell'utilizzo degli spazi da parte delle pubbliche amministrazioni.

  Michele PELILLO (PD), relatore per la VI Commissione, ricorda che, nel corso dell'esame al Senato, si è provveduto ad aggiornare la quantificazione degli oneri determinati dal provvedimento recata dall'articolo 31, comma 1.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Villarosa 31.1.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottolinea l'opportunità di verificare la quantificazione degli oneri indicata dall'articolo 31, al fine di tener conto anche delle spese derivanti dalle attività di controllo circa l'attuazione del provvedimento.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Villarosa 31.2.

   Andrea MANCIULLI, presidente, avverte che il testo del provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

Pag. 9