CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 dicembre 2014
355.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (III e VI)
COMUNICATO
Pag. 10

SEDE REFERENTE

  Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente della VI Commissione Michele PELILLO.

  La seduta comincia alle 9.50.

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan.
C. 2753 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Francesco MONACO (PD), relatore per la III Commissione, segnala come il provvedimento in titolo, approvato dal Senato il 25 novembre scorso, sia finalizzato a disciplinare gli aspetti fiscali delle relazioni economiche tra Italia e il territorio di Taiwan al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione e di garantire una più efficiente cooperazione amministrativa fra le due parti per il contrasto dell'evasione fiscale.
  A titolo di premessa sottolinea come l'economia di Taiwan, tra le prime venti al mondo, sia in costante crescita, favorita dalla posizione geostrategica dell'isola nell'area Asia-Pacifico, dall'eccezionale sviluppo delle innovazioni tecnologiche che la caratterizzano e dal forte incremento dei rapporti, in tutti i campi, con la Cina continentale, come è emerso anche nel corso della riunione Cina-Taiwan svoltasi a Pechino nel novembre scorso durante il vertice della Cooperazione economica asiatico-pacifica (APEC). Si tratta di un'economia prospera, in cui il PIL pro capite è simile a quello dei Paesi Bassi, ad alto livello di competitività e innovazione. Rileva inoltre come il World Economic Forum collochi Taipei al secondo gradino del podio in Asia, dopo Singapore, per indice di competitività e al settimo posto al mondo per innovazione, avvalendosi di una consolidata cultura d'impresa e di codici di comportamento tipicamente anglo-americani. Le società taiwanesi producono da anni apparecchi elettronici, cellulari e componenti ad alta tecnologia per le principali multinazionali occidentali e stanno ora cercando di imporsi come leader di mercato.
  Evidenzia quindi come il nostro Paese, coerentemente con la «one China policy» perseguita anche dall'Unione europea, non consideri Taiwan uno Stato sovrano e non vi intrattenga quindi rapporti politici formali Pag. 11(a Taipei è presente un ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale). Oggi nell'Unione europea, l'Italia rappresenta il quinto partner economico-commerciale di Taiwan, con 2,5 miliardi di euro di interscambio nel 2013, nell'ambito dei 40 miliardi di euro complessivi tra l'intera Unione europea e Taiwan.
  Rileva come il vantaggio principale offerto da Taipei non risieda tanto nel mercato interno, quanto nel fatto di essere un ponte per la Cina, poiché le relazioni con la Repubblica Popolare sono molto prospere: Pechino è, infatti, il principale partner commerciale dell'isola e il mercato cinese è il primo sbocco per le esportazioni taiwanesi; l'interscambio bilaterale ammonta a circa 110 miliardi di dollari l'anno, e oltre 500 voli collegano ogni settimana la Cina e Taiwan.
  Poiché, come accennato, non sussistono rapporti a livello diplomatico tra Italia e Taiwan e non è stato possibile, pertanto, stipulare un ordinario accordo bilaterale, il regime fiscale speciale viene introdotto attraverso l'approvazione di norme interne, concordate tra i due Paesi: una soluzione che è già stata fatta propria da altri Stati dell'UE, come, ad esempio, il Regno Unito nel 2002 e la Germania nel 2012.
  Venendo ai profili più strettamente attinenti alle competenze della Commissione Affari esteri, segnala come le disposizioni del disegno di legge ricalchino complessivamente quelle elaborate in ambito OCSE ed in particolare, quelle in ordine alla disciplina della «stabile organizzazione» recata dall'articolo 5: in questo caso le norme concordate costituiscono un risultato di soddisfacente ponderazione tra le esigenze del territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano, da una parte, e il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan. Le stesse disposizioni risultano in linea con gli attuali standard OCSE e con l'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. È stabilita a sei mesi la configurazione di una stabile organizzazione nel caso di un cantiere di costruzione, montaggio o installazione o di supervisione, ed anche dell'impresa che presta servizi oltre la suddetta soglia temporale; d'altra parte, la definizione del comma 4 (casi di esclusione della stabile organizzazione) è perfettamente aderente ai princìpi OCSE.
  A tali princìpi corrispondono altresì le disposizioni relative alla tassazione degli utili da capitale, al trattamento fiscale del lavoro subordinato, alla possibilità, nel caso in cui si lamenti un'imposizione non conforme alle disposizioni di legge concordate tra le due parti, di presentare il caso all'autorità competente del proprio stato di residenza ed allo scambio di informazioni tra le autorità competenti, con conseguente limitazione del segreto bancario.
  Alla luce di quanto fin qui segnalato, raccomanda una rapida conclusione dell’iter del provvedimento, in quanto esso costituisce un elemento essenziale per l'incremento e lo sviluppo delle relazioni commerciali, industriali e finanziarie tra l'Italia e il territorio di Taiwan, rimuovendo alcuni ostacoli che hanno finora condizionato le attività commerciali e i flussi di investimento reciproci.

  Michele PELILLO (PD), presidente e relatore per la VI Commissione, evidenzia in primo luogo come Taiwan sia al centro degli scambi commerciali mondiali, svolga un ruolo di leadership assoluta nel settore della produzione di computer e intrattenga rapporti economici molto rilevanti con i Paesi europei, nonché un interscambio commerciale gigantesco con la Repubblica popolare cinese. Nonostante ciò la stessa Repubblica popolare cinese esercita una forte pressione sui Paesi europei affinché non riconoscano Taiwan come Stato sovrano: infatti l'unico Stato europeo a mantenere al momento relazioni diplomatiche normali con Taiwan è la Città del Vaticano.
  In tale contesto un provvedimento che regoli i profili tributari dei rapporti tra Pag. 12i due Paesi, sulla falsariga degli accordi per eliminare le doppie imposizioni, costituirebbe un elemento molto positivo per incentivare gli scambi commerciali tra Italia e Taiwan, assicurando agli investitori e agli operatori economici interessati un quadro normativo chiaro, che consentirebbe loro di svolgere in modo più sicuro le loro attività. Un'ulteriore motivazione a sostegno dell'esigenza di approvare il disegno di legge risiede nel fatto che gli operatori economici e finanziari di Taiwan guardano con grande attenzione all'Italia e ai prodotti del Made in Italy, e sono interessati a effettuare investimenti nel nostro Paese, anche grazie alla notevole liquidità di cui dispongono.
  Rileva quindi come il provvedimento, il quale è costituito da 31 articoli, e non ha subito modifiche nel corso dell'esame al Senato, riprenda sostanzialmente il contenuto dei trattati per evitare le doppie imposizioni, secondo il modello elaborato in sede OCSE, non ricorrendo tuttavia allo strumento dell'accordo internazionale, ma dettando una serie di norme tributarie speciali applicabili ai rapporti fiscali tra l'Italia e Taiwan.
  Pertanto il disegno di legge risulta nella sostanza analogo ai numerosi provvedimenti di carattere pattizio in materia di doppie imposizioni esaminati nel corso di questa Legislatura dalla Camera: ritiene quindi che non sussistano effettivi spazi di modifica del testo.
  In tale contesto segnala come la nuova disciplina rechi specifiche disposizioni che disciplinano lo scambio di informazioni tra le amministrazioni tributarie rafforzando in tal modo la cooperazione in funzione della lotta all'evasione fiscale ed agevolando l'inclusione del territorio di Taiwan all'interno della cosiddetta white list dei Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale.
  Nel rinviare alle considerazioni già svolte dal relatore per la III Commissione per quanto riguarda le ragioni di carattere diplomatico e di politica internazionale, legate al fatto che l'Italia non riconosce Taiwan quale entità politica autonoma, che hanno indotto a non procedere in tale materia attraverso l'ordinario meccanismo dell'accordo, illustra le disposizioni del provvedimento, che attengono in larga parte ai profili di competenza della Commissione Finanze.
  Passando al contenuto delle singole previsioni, l'articolo 1 precisa la sfera di applicazione del provvedimento, il quale si applica alle persone fisiche e giuridiche residenti in uno o in entrambi i territori identificati dall'articolo 2, comma 3.
  In particolare si tratta dei territori in cui:
   si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano;
   si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan.

  La sfera oggettiva di applicazione del provvedimento è invece costituita, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, per quanto riguarda l'Italia dall'IRPEF, dall'IRES e dall'IRAP, anche se riscosse mediante ritenuta alla fonte, mentre per quanto riguarda Taiwan si tratta dell'imposta sul reddito delle imprese (profit-seeking enterprise income tax), dell'imposta sul reddito consolidato delle persone (individual consolidated income tax) e dell'imposta di base sul reddito (income basic tax).
  La disposizione specifica, al comma 4, che il provvedimento si applicherà anche alle imposte di natura analoga o identica che saranno istituite successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento.
  Gli articoli 3, 4 e 5 recano le definizioni delle espressioni utilizzate nel provvedimento.
  In particolare, l'articolo 3 reca le definizioni generali, l'articolo 4 definisce il concetto di soggetti residenti di ciascun territorio (o di entrambi i territori) in cui si applicano le previsioni del disegno di legge, mentre l'articolo 5 definisce il concetto di stabile organizzazione.Pag. 13
  Tale ultima disposizione specifica, al comma 4, che non si considera sussistente una stabile organizzazione qualora:
   si faccia uso di un'installazione a soli fini di deposito, di esposizione o consegna di beni o merci dell'impresa;
   i beni o le merci siano immagazzinati ai soli fini di deposito, esposizione, consegna o trasformazione da parte di altra impresa;
   una sede fissa sia utilizzata ai soli fini di acquisto di beni o di merci, di raccolta di informazioni, ovvero per qualsiasi altra attività di carattere preparatorio o ausiliario.

  Si precisa inoltre, ai commi 6 e 7, che non sussiste stabile organizzazione per il solo fatto che un'impresa eserciti la propria attività nell'altro territorio per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di altro intermediario che abbia uno status indipendente, né per il fatto che una società residente di un territorio controlli o sia controllata da una società dell'altro territorio. Ai sensi del comma 5 si è invece in presenza di stabile organizzazione qualora la persona che agisce in un territorio per conto di un'impresa dell'altro territorio disponga abitualmente di poteri che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa non limitati all'acquisto di beni o merci.
  La tassazione dei redditi immobiliari, inclusi quelli delle attività agricole e forestali, nonché gli immobili di un'impresa e quelli utilizzati per esercizio di professioni indipendenti, sia che si tratti di utilizzazione diretta sia che si tratti di redditi da locazione o da altro tipo di utilizzo, spetta, in base all'articolo 6, al territorio in cui sono situati gli immobili.
  Per quanto riguarda gli utili d'impresa l'articolo 7 attribuisce al comma 1 il diritto esclusivo di tassazione al territorio dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, il territorio in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili attribuibili a tale stabile organizzazione.
  Secondo il comma 2, nella determinazione degli utili della stabile organizzazione si considerano gli utili che si ritiene sarebbero stati conseguiti da questa se si fosse trattato di un'impresa distinta e indipendente operante in attività identiche o analoghe e nelle medesime o analoghe condizioni, nonché in pena indipendenza.
  Il comma 3 consente di dedurre dagli utili della stabile organizzazione le spese sostenute per gli scopi della stabile organizzazione (quali spese di direzione e spese generali), mentre il comma 4 consente di rettificare gli utili da attribuire alla stabile organizzazione in base al riparto in uso degli utili complessivi dell'impresa tra le diverse parti della stessa. A tal fine il comma 6 specifica che gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno.
  In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili sono tassati, secondo l'articolo 8, comma 1, esclusivamente nel territorio dove si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione; qualora la direzione sia situata a bordo di una nave la sede si considera situata nel territorio dove si trova il porto di immatricolazione. Secondo il comma 2 in tali utili sono compresi il noleggio delle navi o aeromobili, sia armati sia a scafo nudo, nonché il noleggio di container e attrezzature per il trasporto di questi ultimi.
  Ai sensi del comma 4 tale previsione si applica anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune, a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.
  L'articolo 9, comma 1, regola la tassazione degli utili prodotti da imprese associate, nelle ipotesi in cui un'impresa di un territorio partecipi direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro territorio, e nelle ipotesi in cui imprese dei due Pag. 14territori sono dirette o controllate, in modo diretto o indiretto, dalle medesime persone.
  In tali i casi, qualora le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, la norma consente di tassare anche quegli utili che sarebbero stati realizzati da una di dette imprese in mancanza di tali condizioni, ma che a causa delle stesse non si sono evidenziati.
  Il comma 2 prevede inoltre, attraverso il ricorso alla procedura amichevole di cui all'articolo 25, la possibilità di effettuare aggiustamenti sull'imposta applicata, nei casi in cui un territorio assoggetta a tassazione, tra gli utili di una impresa di detto territorio, anche quelli sui quali una impresa dell'altro territorio è stata nello stesso sottoposta a tassazione; gli utili considerati sono quelli che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo territorio se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti.
  Il trattamento riservato ai dividendi, disciplinato dall'articolo 10, prevede che, fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nel territorio di residenza del percipiente stabilito dal comma 1, il territorio della fonte può, ai sensi del comma 2, prelevare un'imposta, che non può però eccedere il 10 per cento del loro ammontare lordo se la persona che le percepisce ne è il beneficiario effettivo.
  Ai sensi del comma 4, qualora il beneficiario effettivo dei dividendi eserciti nel territorio di cui non è residente attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nel territorio di residenza della società dalla quale provengono i dividendi, e la partecipazione generatrice dei dividendi stessi sia connessa effettivamente a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto territorio, secondo le previsioni degli articoli 7 e 14.
  Inoltre, ai sensi del comma 5 gli utili e redditi di una società residente in un territorio che siano ricavati nell'altro territorio non possono esser tassati da quest'ultimo, salvo il caso in cui i dividendi siano pagati a un residente situato nel territorio diverso da quello di residenza della società che li distribuisce, o la partecipazione generatrice dei dividendi stessi sia connessa effettivamente a una stabile organizzazione o base fissa.
  Il comma 6 reca una clausola secondo cui le disposizioni dell'articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o cessione delle azioni su cui sono pagati i dividendi sia quello di ottenere i benefici dell'articolo mediante la creazione o cessione delle azioni stesse.
  Al riguardo segnala come la Relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato al Senato, rilevi dividendi per circa 3,4 milioni di euro distribuiti a soggetti residenti nel territorio di Taiwan, stimando che l'applicazione dell'articolo 10 possa determinare una perdita di gettito pari a circa 340.000 euro.
  Per quanto concerne la tassazione sugli interessi, ai sensi dell'articolo 11, si applica il principio generale della loro definitiva tassazione nel territorio di residenza del percipiente.
  Tuttavia, ai sensi del comma 2, gli interessi possono essere tassati anche dal territorio da cui provengono, in conformità alla legislazione di tale territorio, in misura non superiore al 10 per cento dell'ammontare lordo se il beneficiario effettivo è un residente dell'altro territorio.
  In base al comma 4, qualora il beneficiario effettivo dei predetti interessi sia residente di un territorio ed eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nell'altro territorio dal quale provengono gli interessi, ed il credito generatore degli interessi sia collegato effettivamente a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto territorio, secondo le previsioni degli articoli 7 e 14.Pag. 15
  Il comma 6 regola il caso in cui l'ammontare degli interessi effettivamente pagati ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario in assenza di tali particolari relazioni: in questa ipotesi le previsioni dell'articolo 11 si applicano solo alla parte corrispondente a quanto sarebbe stato stabilito in assenza delle predette particolari condizioni, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuna territorio, tenuto conto delle altre disposizioni del provvedimento.
  Il comma 7 reca una clausola secondo cui le disposizioni dell'articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o cessione del credito rispetto al quale sono pagati gli interessi sia quello di ottenere i benefici dell'articolo mediante la creazione o cessione del credito stesso.
  In materia di canoni, l'articolo 12 stabilisce al comma 1 il principio di tassazione definitiva nel territorio di residenza del beneficiario effettivo, salva la possibilità, stabilita dal comma 2, per il territorio della fonte, di applicare un'imposizione; la misura di tale imposizione non può superare il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati qualora il beneficiario effettivo sia residente del territorio diverso dalla fonte.
  Ai sensi del comma 4 qualora il beneficiario effettivo dei canoni sia residente di un territorio ed eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nell'altro territorio da cui provengono i canoni, ed il diritto o bene generatore dei canoni sia connesso a tale organizzazione o base, essi potranno essere tassati da tale ultimo territorio, secondo le previsioni degli articoli 7 e 14.
  Il comma 6 regola il caso in cui l'ammontare dei canoni effettivamente pagati ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte corrispondente a quanto sarebbe stato stabilito in assenza delle predette particolari condizioni, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascun territorio, tenuto conto delle altre disposizioni del provvedimento.
  Il comma 7 reca una clausola secondo cui le disposizioni dell'articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o cessione dei diritti rispetto a cui sono pagati i canoni sia quello di ottenere i benefici dell'articolo mediante la creazione o cessione del diritto stesso.
  In merito rileva come Relazione tecnica allegata la disegno di legge presentato al Senato stimi il minor gettito determinato dalle previsioni dell'articolo 12 in circa 13.000 euro annui.
  Per quanto attiene al trattamento tributario degli utili da capitale, l'articolo 13 utilizza il criterio di tassazione raccomandato dall'OCSE, prevedendo, ai commi 1 e 2, la tassabilità nel territorio dove è situato il bene, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di immobili, ovvero nel territorio dove è situata una stabile organizzazione o una base fissa, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di beni mobili appartenenti a detta stabile organizzazione o base fissa.
  Per quel che riguarda invece gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, o di beni mobili connessi all'utilizzo di dette navi o aeromobili, il comma 3 stabilisce che essi sono imponibili solo nel territorio dove è situata la direzione effettiva dell'impresa.
  Il comma 4 specifica che gli utili derivanti dall'alienazione di azioni non quotate il cui valore derivi per non più del 50 per cento da immobili situati nel territorio diverso da quello di residenza del percipiente sono imponibili solo nel territorio ove sono situati gli immobili.
  Ai sensi del comma 5 gli utili provenienti dall'alienazione di ogni altro bene sono imponibili solo nel territorio dove è residente il soggetto alienante. Pag. 16
  Al riguardo segnala come la Relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato al Senato evidenzia come, in forza delle nuove previsioni recate dall'articolo 13, non potranno più essere assoggettati a tassazione i seguenti redditi prodotti da soggetti residenti nel territorio amministrato dall'Ufficio fiscale di Taipei:
   le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti e non negoziate in mercati regolamentati (soggette ad imposta sostitutiva del 20 per cento secondo l'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR);
   i proventi da cessioni di diritti d'opzione o titoli attraverso i quali possono essere acquisite le partecipazioni non qualificate in società residenti (soggetti ad imposta sostitutiva del 20 per cento), se non negoziate in mercati regolamentati;
   le plusvalenze derivanti da cessioni onerose di titoli non rappresentativi di merci (soggette all'imposta sostitutiva del 20 per cento di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR);
   le plusvalenze su contratti a termine, conclusi fuori dai mercati regolamentati (soggette ad imposta sostitutiva del 20 per cento di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del TUIR).

  Pertanto, la predetta Relazione tecnica stima il minor gettito determinato dalle previsioni dell'articolo 13 in circa 15.000 euro annui.
  Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o di lavoro subordinato è contenuto rispettivamente negli articoli 14 e 15.
  L'articolo 14 stabilisce, al comma 1, che i redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni o di attività indipendenti simili sono tassabili solo nel territorio di residenza del percipiente, ma possono imponibili nell'altro territorio nei casi in cui:
   egli disponga abitualmente in tale altro territorio di una base fissa (limitatamente ai redditi imputabili a detta base fissa);
   egli soggiorni nell'altro territorio per oltre 183 giorni totali in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel periodo d'imposta (limitatamente ai redditi derivati dalle attività svolte in detto altro territorio).

  Con riferimento invece ai redditi di lavoro subordinato, l'articolo 15 prevede invece, ai commi 1 e 2, che essi siano tassabili nel territorio di residenza del lavoratore, salvo il caso in cui si tratti di remunerazioni per attività dipendente che sia svolta nell'altro territorio e ricorra una delle seguenti condizioni: a) il beneficiario soggiorni per più di 183 giorni nell'anno fiscale nel territorio di prestazione dell'attività; b) il pagamento delle remunerazioni sia effettuato da o per conto di un datore di lavoro residente in quest'ultimo territorio; c) l'onere delle remunerazioni gravi su una stabile organizzazione o una base fissa che il datore di lavoro ha nel territorio di svolgimento dell'attività.
  Per quel che concerne invece le remunerazioni erogate in corrispettivo di lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, ai sensi del comma 3 esse sono imponibili solo nel territorio dove si trova la direzione effettiva dell'impresa.
  Nel caso in cui un residente di un territorio divenga residente dell'altro territorio, il comma 4 specifica che i pagamenti ricevuti a titolo di indennità di fine rapporto o analoghi, in relazione all'attività di lavoro dipendente svolta nel territorio di prima residenza, sono imponibili solo in tale territorio.
  L'articolo 16 prevede che i compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe attribuiti in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente nel territorio diverso da quello di residenza della persona che li percepisce, siano tassabili nel territorio di residenza della società.
  L'articolo 17 stabilisce, al comma 1, per i redditi di artisti dello spettacolo (teatro, cinema, radio e TV), musicisti e sportivi, la loro imponibilità nel territorio di prestazione dell'attività. Il comma 2 specifica che Pag. 17tale criterio di tassabilità può sussistere anche nel caso in cui i redditi siano attribuiti a persona diversa dall'artista o dallo sportivo.
  Il comma 3 precisa che i redditi ritratti dalle attività di spettacolo, musicali o sportive in un territorio ma esercitate nell'altro territorio sono imponibili solo nel primo territorio se sono finanziate, in tutto o in parte, con fondi pubblici del medesimo territorio.
  L'articolo 18 prevede che le pensioni e le remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di un territorio, sono tassabili solo in tale territorio.
  In base all'articolo 19, comma 1, le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagati da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o ente locale in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o suddivisione, sono imponibili soltanto nel territorio da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui i servizi siano resi nell'altro territorio e la persona che li percepisce sia un residente di quest'ultimo territorio che ne abbia la nazionalità ovvero che non sia divenuto residente di detto territorio solo allo scopo di rendervi i servizi.
  Il comma 2 disciplina il caso in cui la pensione sia corrisposta da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa a una persona fisica per corrispettivi resi nei confronti di tale territorio, prevedendo in tale ipotesi che le somme corrisposte siano tassabili solo nel territorio che le eroga, prevedendo peraltro che tali pensioni siano imponibili solo nell'altro territorio se la persona fisica che li percepisce sia residente dell'altro territorio e ne abbia la nazionalità.
  Il comma 3 prevede l'applicazione degli articoli 15, 16 e 18 (che stabiliscono l'imponibilità solo nel territorio di residenza del percipiente) alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività industriali o commerciali esercitate da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o ente locale.
  L'articolo 20 esenta dall'imposizione in un territorio le remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento e ricerca svolta, per periodi non superiori a due anni, da professori e insegnanti residenti nell'altro territorio.
  L'articolo 21 prevede che le somme corrisposte per il mantenimento e le spese di istruzione o formazione a studenti o apprendisti, i quali soggiornino per soli motivi di studio in un territorio diverso da quello di residenza, siano esenti dalla tassazione nel territorio presso cui viene svolta l'attività di studio o formazione, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di tale ultimo territorio.
  Ai sensi dell'articolo 22, comma 1, gli elementi di reddito diversi da quelli disciplinati esplicitamente dagli articoli da 1 a 21 sono imponibili solo nel territorio di residenza del percipiente.
  Il comma 2 specifica che i redditi non immobiliari derivanti dall'esercizio di attività industriale, commerciale o professionale mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nel territorio diverso da quella di residenza del beneficiario sono tassabili nel territorio dove è situata tale stabile organizzazione o base fissa.
  Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale, esso è disciplinato dall'articolo 23.
  Per quel che riguarda il territorio italiano il comma 2 stabilisce che sarà detratto dalle imposte sul reddito pagate in Italia da residenti italiani l'ammontare dell'imposta sui redditi imponibili pagata a Taiwan, salvo che specifiche disposizioni del provvedimento lo impediscano. Tuttavia, l'ammontare della detrazione non potrà comunque essere superiore alla quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito taiwanesi, nella proporzione in cui tali redditi esteri concorrono al reddito complessivo. Inoltre, non sarà accordata alcuna detrazione qualora il reddito sia sottoposto in Italia, anche su scelta del beneficiario, ad imposizione sostitutiva mediante ritenuta a titolo di imposta.
  Per quel che riguarda Taiwan il comma 3 prevede che tale territorio debba detrarre Pag. 18dall'imposta dovuta a Taiwan dai suoi residenti un ammontare corrispondente all'imposta pagata in Italia dal residente di Taiwan per i redditi che questo ritrae in Italia (con l'esclusione però dell'imposta pagata in corrispettivo degli utili da dividendo), a condizione che il credito così concesso non superi l'ammontare dell'imposta della pagata a Taiwan.
  L'articolo 24 reca le previsioni relative alla non discriminazione nel trattamento tributario dei cittadini dell'altro territorio.
  A tal fine il comma 1 prevede che i soggetti «nazionali» di un territorio non possono essere assoggettati nell'altro territorio ad alcuna imposizione o obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i «nazionali» di detto altro territorio che si trovano nella stessa situazione.
  Il comma 2 prevede il medesimo principio per quanto riguarda il regime impositivo di una stabile organizzazione, nonché la disciplina delle deduzioni, esenzioni e riduzioni di imposta.
  Il comma 3, con riferimento a interessi, canoni e altre spese pagate da una impresa di un territorio ad un residente dell'altro territorio, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, ne afferma la deducibilità alle stesse condizioni con cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo territorio.
  Il comma 4 stabilisce il principio di non discriminazione nei rapporti tra imprese di un territorio nei casi in cui una risulti posseduta o controllata in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, da uno o più residenti in altro territorio.
  Il comma 5 afferma l'ambito generale di applicazione delle disposizioni dell'articolo alle imposte di ogni genere o denominazione, mentre il comma 6 fissa il principio per cui dette norme non limitano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.
  L'articolo 25 disciplina la procedura amichevole per la composizione delle controversie relative all'applicazione e interpretazione del provvedimento, in conformità al modello OCSE.
  A tal fine il comma 4 prevede la possibilità di istituire una commissione mista per effettuare tra le competenti autorità gli scambi di informazioni utili al fine di giungere a un accordo di risoluzione amichevole.
  Per quanto attiene allo scambio di informazioni tra le autorità competenti, esso è disciplinato dall'articolo 26.
  In tale ambito il comma 1 prevede che le rispettive autorità si scambieranno le informazioni presumibilmente pertinenti per l'applicazione delle disposizioni del provvedimento o per l'amministrazione o applicazione delle norme interne concernenti tutte le imposte prelevate per conto di tali territori o di sue articolazioni, nonché per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.
  Ai sensi del comma 2 le informazioni ricevute saranno sottoposte allo stesso regime di segretezza previsto dalla legislazione interna, e saranno comunicate solo alle persone o autorità, inclusa l'autorità giudiziaria, incaricate dell'accertamento o riscossione delle imposte e del relativo contenzioso, le quali potranno utilizzarle solo a tali fini anche nel corso di udienze o giudizi.
  Il comma 3 specifica che le norme dell'articolo non obbligano i territori ad adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o prassi amministrativa o a quella dell'altro territorio, a fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o normale prassi amministrativa o a quella dell'altro territorio, né a fornire informazioni che rivelino segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali, ovvero la cui comunicazione sia contraria all'ordine pubblico.
  Il comma 4 afferma che il territorio cui è stata avanzata la richiesta deve utilizzare i poteri di cui dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche se esse non siano rilevanti ai propri fini fiscali interni.
  Il comma 5 supera, in armonia con il modello OCSE, il segreto bancario, specificando che un territorio non può rifiutare Pag. 19di fornire le informazioni solo in quanto esse siano detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o da una persona che operi come agente o fiduciario, né in quanto le stesse informazioni si riferiscano alla partecipazione in una persona.
  L'articolo 27 stabilisce, al comma 1, che le imposte riscosse in un territorio mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto di percepire tali imposte sia limitato dalle disposizioni del provvedimento, mentre il comma 2 disciplina in dettaglio il contenuto delle istanze di rimborso.
  Il comma 3 sancisce che le autorità competenti dei due territori stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione dell'articolo, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 25.
  L'articolo 28 reca alcune limitazioni dei benefici previsti dal provvedimento.
  In particolare, il comma 1 esclude che un soggetto residente in un territorio possa beneficiare della riduzione o esenzione di imposta previste dall'altro territorio, qualora lo scopo o uno degli scopi principali della creazione di tale residente è di ottenere i benefici del provvedimento, di cui altrimenti non avrebbe goduto.
  Il comma 2 specifica che le disposizioni non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per la prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale, relativamente alla limitazione delle spese e deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di un territorio e imprese situate nell'altro territorio, se lo scopo o uno degli scopi principali di tali imprese o transazioni è di ottenere i benefici del provvedimento, di cui altrimenti non avrebbero goduto.
  Il comma 3 esclude l'applicazione della riduzione o esenzione di imposta, previste dal provvedimento, in materia di redditi o di capital gain nei confronti del soggetto residente che già non sia assoggettato o benefici di una riduzione di tale imposizione ai sensi della disciplina interna, qualora lo scopo o uno degli scopi principali di tale residente è di ottenere i benefici del provvedimento.
  L'articolo 29 reca una serie di previsioni volte a specificare e dettagliare alcuni aspetti applicativi delle disposizioni recate dal provvedimento.
  In particolare il comma 1 stabilisce che il provvedimento non ha effetto sulla Land Value Increment Tax di Taiwan. 
  Il comma 2 indica la fonte alla quale far riferimento per la corretta interpretazione del concetto di «stabile organizzazione», con specifico riguardo alle fattispecie equiparate di cui all'articolo 5, comma 3, richiamandosi a tal fine alla documentazione in materia elaborata dall'OCSE.
  Il comma 3 precisa che per «spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione» si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione.
  Il comma 4 specifica che l'articolo 19, in materia di imposizione delle pensioni e delle remunerazioni delle persone fisiche che svolgono funzioni pubbliche, si applica anche al personale inviato all'estero per lavorare rispettivamente presso l'Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia e l'Ufficio Italiano di Promozione economica, commerciale e culturale a Taipei.
  Il comma 5 precisa che le autorità competenti dei territori possono stabilire, di comune accordo, procedure per la concessione dei benefici fiscali di cui alla disciplina anche diverse rispetto a quanto previsto in materia di rimborsi al comma 3 dell'articolo 27.
  Il comma 6 precisa che, nell'ambito degli articoli 30 e 31 (in materia di efficacia del provvedimento), per «somme realizzate» debbano intendersi «somme maturate ed esigibili».
  Il comma 7 specifica che le disposizioni del provvedimento non pregiudicano l'applicazione della legislazione fiscale nazionale contro l'evasione e l'elusione fiscale.
  L'articolo 30 regola l'efficacia del provvedimento, che, ai sensi del comma 1, avrà corso dalla data di un cui l'Ufficio italiano di promozione economica, Pag. 20commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia si comunicano l'avvenuta emanazione da parte dei rispettivi territori di analoghe disposizioni interne volte ad evitare doppie imposizioni e a prevenire le evasioni fiscali.
  Il comma specifica che le disposizioni si applicheranno, per le imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate a decorrere dal 1o gennaio dell'anno solare di efficacia, mentre, per le altre imposte sul reddito, esso si applica alle imposte relative ai periodi che iniziano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno solare successivo a quello di efficacia.
  Il comma 2, invece, fissa la cessazione di efficacia delle norme al momento in cui le disposizioni cessano di essere applicate in uno dei due territori, prevedendo che la notificazione della modifica o cessazione dell'applicazione delle norme deve avvenire da parte dell'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia alle rispettive amministrazioni almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dalla quale hanno effetto le disposizioni.
  La norma specifica che le disposizioni cesseranno di avere efficacia, per le imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, sulle somme realizzate a decorrere dal 1o gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia di cessazione, mentre, per le altre imposte sul reddito, l'efficacia viene meno a partire dalle imposte relative ai periodi che iniziano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia di cessazione.
  L'articolo 31 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri determinati dal provvedimento, quantificati in 393.000 euro annui a decorrere dal 2015, i quali sono ascrivibili quasi totalmente, come accennato in precedenza, agli effetti di minor gettito determinati dall'applicazione dell'articolo 10 (per 340.000 euro), nonché, in misura residuale, degli articoli 7, 12, 13, 14 e 22.
  A tali oneri provvede facendo ricorso al fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  Alessandro PAGANO (NCD) ringrazia i relatori per l'esaustiva illustrazione da loro svolta circa il contenuto del provvedimento e il contesto politico nel quale esso si inserisce. A tale riguardo rileva come la Repubblica popolare cinese abbia concluso con Taiwan ben 21 accordi di natura commerciale e industriale, a dimostrazione del velo di finzione che, in qualche modo, avvolge il tema dei rapporti tra Taiwan, la stessa Repubblica popolare Cinese e il resto del mondo, dovuto, evidentemente, alla conflittualità che ha caratterizzato storicamente, nel corso del ’900, le relazioni tra tali due Paesi.
  Ritiene che l'Italia debba cogliere l'opportunità fornita dalla normalizzazione in corso di tali rapporti, in considerazione della notevole rilevanza positiva che l'interscambio economico e commerciale con Taiwan può avere per il tessuto economico e produttivo italiano.
  Auspica quindi la rapida approvazione del disegno di legge, che potrebbe costituire un importante volano di sviluppo per l'economia nazionale.

  Michele PELILLO, presidente e relatore per la VI Commissione, ritiene che il contributo maggiore che le Commissioni riunite possono fornire rispetto alla tematica oggetto del provvedimento sia velocizzare l’iter di approvazione del disegno di legge, concludendone rapidamente l'esame in sede referente, nonché sensibilizzando i gruppi ad inserirlo a breve nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Ricorda, infatti, come su questo aspetto l'Italia sia in ritardo rispetto a molti altri Paesi europei, i quali si sono già dotati di una normativa Pag. 21specifica per la disciplina dei rapporti fiscali con Taiwan e come lo stesso disegno di legge in esame sia stato presentato dal Governo alle Camere già da diversi mesi, il 21 febbraio 2014.
  Non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare. Propone inoltre, concordi le Commissioni, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge alle ore 12 di lunedì 15 dicembre prossimo. Rinvia quindi l'esame del provvedimento a una seduta da convocare nella giornata di martedì 16.

  La seduta termina alle 10.10.