CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 dicembre 2014
354.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 10 dicembre 2014.

Audizione informale del Capo del III Reparto dello Stato maggiore dell'Aeronautica, Gen. B. A. Gianni Candotti, nell'ambito della discussione delle risoluzioni nn. 7-00223 Artini, 7-00376 Sammarco e 7-00380 Scanu sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto dell'Aeronautica militare di classe strategica Predator.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.55.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 10 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO.

  La seduta comincia alle 14.55.

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato.
C. 2428 Carlo Galli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2014.

  Elio VITO, presidente, ricorda che nella seduta del 15 ottobre scorso la Commissione ha esaminato gli emendamenti presentati alla proposta di legge in titolo, approvandone alcuni, e che il nuovo testo Pag. 48della stessa proposta di legge è stato quindi trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, per l'acquisizione del rispettivo parere.
  Avverte che la Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole con un'osservazione e che le Commissioni Giustizia, Attività produttive e Lavoro hanno espresso parere favorevole.
  Nel rilevare che non è invece ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio, esprime rammarico per tale circostanza e formula l'auspicio che, essendosi ormai chiusa la sessione di bilancio, la V Commissione si pronunci quanto prima sul provvedimento, in modo che l’iter in sede referente possa concludersi rapidamente, secondo le esigenze manifestate a suo tempo da questa Commissione.
  Preannuncia, quindi, che, se l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà d'accordo, scriverà al presidente della Commissione Bilancio per sollecitare l'espressione del parere.

  Giorgio ZANIN (PD), relatore, concorda pienamente con le considerazioni svolte dal presidente, sottolineando come siano trascorsi due mesi dalla richiesta del parere e come l'interesse per una rapida conclusione del provvedimento, possibilmente anche attraverso il ricorso alla sede legislativa, sia condiviso da tutti i gruppi della Commissione.

  Elio VITO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO.

  La seduta comincia alle 15.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.
Testo base C. 2674 Governo e abbinata.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Carlo GALLI (PD), relatore, introducendo l'esame del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006 – sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla Commissione affari esteri – ricorda che all'inizio della legislatura è stata presentata una proposta di legge, di analogo contenuto, a prima firma dell'onorevole Marietta Tidei e che la stessa deputata ha anche presentato un'interrogazione a risposta immediata, svolta nella seduta del 13 novembre 2013, per chiedere al Governo chiarimenti sulle ragioni dei ritardi nella presentazione di un disegno di legge di ratifica della Convenzione.
  Segnala, quindi, che la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate – attualmente firmata da 94 Stati e ratificata da 43 Paesi, di cui 8 appartenenti all'Unione europea – è stata predisposta da un gruppo di lavoro istituito dall'allora Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, con lo scopo di elaborare sul piano internazionale uno strumento normativo vincolante per la protezione delle persone dal fenomeno delle sparizioni forzate. Rileva, quindi, che l'assenza di un meccanismo specifico a livello internazionale, volto a proteggere le vittime e a punire i colpevoli di sparizioni ha rappresentato per lungo tempo una lacuna nel diritto internazionale, le cui norme non prendevano in considerazione il fenomeno in modo diretto e completo (ad esempio, le Pag. 49Convenzioni di Ginevra e i relativi Protocolli – ratificati anche dall'Italia, che ne ha recepito i contenuti nel codice penale militare di guerra – disciplinano il reato di sparizione forzata unicamente in tempo di guerra).
  La Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate si caratterizza, invece, per l'approccio globale a tale fenomeno, proponendosi di combatterlo in ogni sua forma e non solo al ricorrere di determinati presupposti, quali l'esistenza di un conflitto armato o la configurabilità di un attacco generalizzato e sistemico nei confronti della popolazione civile.
  Passando al contenuto della Convenzione, segnala che questa si compone di un Preambolo e di 45 articoli suddivisi in 3 capitoli.
  Le sparizioni forzate, che l'articolo 2 della Convenzione individua in pratiche quali l'arresto, la detenzione, il rapimento od ogni altra forma di privazione della libertà posti in essere da agenti dello Stato – e, quindi, anche dal personale appartenente alle Forze armate – e da persone o gruppi di persone che agiscono con l'autorizzazione, il sostegno o l'acquiescenza dello Stato, rientrano tra le più gravi violazioni dei diritti umani.
  Per arginare tale pratica, la Convenzione introduce, all'articolo 4, l'obbligo per gli Stati parte di prevedere all'interno della legislazione nazionale una norma che condanni come reato la pratica delle sparizioni forzate. Inoltre, l'articolo 5 del nuovo strumento internazionale definisce il ricorso generalizzato e sistematico alle sparizioni forzate come «crimine contro l'umanità».
  Al fine di combattere questa prassi criminale, è altresì stabilito all'articolo 6 che ogni Stato parte debba prendere tutte le misure necessarie affinché venga accertata la responsabilità penale di ogni persona sospettata di aver eseguito, ordinato, sollecitato o indotto una sparizione forzata.
  Fa presente, inoltre, che altre disposizioni della Convenzione impongono agli Stati parte di assicurare che il proprio sistema legale preveda pene severe in caso di condanna ed il diritto alla riparazione per le vittime di sparizione forzata; di vietare in modo assoluto qualsiasi tipo di detenzione segreta; di evitare qualsiasi atto che comporti il trasferimento di una persona in uno Stato dove potrebbe essere sottoposta a sparizione forzata; di prevedere una protezione speciale a tutela dei minori che siano stati sottoposti a sparizione forzata e dei minori figli di persone vittime di sparizione forzata, allo scopo di preservarne l'identità e di evitare adozioni illegali; di assicurare ogni sforzo per rintracciare e liberare le persone scomparse; di garantire alle vittime il diritto di conoscere la verità sulle circostanze della sparizione forzata, sullo svolgimento e sui risultati dell'inchiesta, nonché sulla sorte della persona scomparsa e, infine, di attuare l'obbligo di continuare le ricerche fino a che divenga nota la sorte della persona scomparsa.
  Evidenzia, quindi, che il capitolo II della Convenzione è dedicato all'istituzione di un Comitato di esperti incaricato di controllare l'applicazione della Convenzione ed eventualmente di esaminare casi individuali, composto da dieci esperti nel settore dei diritti umani eletti dagli Stati parte. Lo Stato parte dovrà redigere e presentare al Comitato un primo rapporto sulle misure adottate per fare fronte agli obblighi previsti dalla Convenzione entro due anni dalla sua ratifica.
  Inoltre il Comitato, qualora riceva informazioni attendibili che indichino che uno Stato sta seriamente violando la Convenzione, può, d'intesa con lo Stato interessato, effettuare una missione nel Paese. Nell'ipotesi di sospetti casi di sparizioni forzate diffuse e sistematiche, l'organo di controllo della Convenzione è autorizzato, dopo aver comunque cercato di ottenere da parte dello Stato in causa tutte le informazioni rilevanti sulla situazione in corso, a portare il caso all'attenzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, tramite il Segretario Generale dell'ONU.
  Ritiene doveroso, infine, precisare che benché il reato di sparizione forzata non sia codificato con tale nomen iuris nella Pag. 50legislazione italiana, il nostro ordinamento giuridico contiene già una serie di disposizioni normative sanzionatorie delle condotte integranti gli estremi della suddetta fattispecie criminosa – si pensi agli articoli 605 (sequestro di persona) 606 (arresto illegale) 607 (indebita limitazione della libertà personale) e 608 (abuso di autorità contro arrestati o detenuti) del codice penale e che la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge segnala che la ratifica della Convenzione andrà a integrare tale quadro normativo, rafforzando l'architettura garantistica del nostro ordinamento.
  In conclusione, ritiene che la Commissione Difesa possa esprimere – per i profili di sua competenza – un parere favorevole che illustra (vedi allegato).

  Paolo BERNINI (M5S) preannuncia il voto favorevole del gruppo del MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

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