CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 dicembre 2014
350.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 57

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 4 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Girgis Giorgio SORIAL. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.45.

DL 168/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica.
Nuovo testo C. 2727 Governo.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paolo TANCREDI (NCD), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, Pag. 58corredato di relazione tecnica, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione, reca la conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2014, n. 168, disciplinando la proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti adempimenti in materia di armi per uso scenico ed armi ad aria compressa o gas compresso destinate ad attività amatoriale e agonistica.
  Al riguardo, fa in particolare presente che la Commissione di merito ha approvato una proposta emendativa interamente soppressiva dell'articolo 1 del testo originario del decreto-legge in titolo, concernente il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, ricordando tuttavia come una norma di analogo contenuto sia stata nel frattempo introdotta nel disegno di legge di stabilità per il 2015 durante l'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati.
  In merito all'articolo 2, recante disposizioni in materia di armi ad uso scenico, armi ad aria compressa o gas compresso, ritiene di non avere osservazioni da formulare, stante il carattere procedurale della disposizione. Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere nulla osta sul testo del provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.
Nuovo testo unificato C. 348 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Bruno CENSORE (PD), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare e che la Commissione esaminerà il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 348 e C. 1162, elaborato dalla Commissione di merito nelle sedute del 24 settembre e del 21 ottobre 2014. Con riferimento agli articoli da 1 a 9, 16 e 17, relativi al sistema nazionale di tutela e valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, osserva che il testo reca una quantificazione degli oneri connessi all'istituzione dell'Anagrafe nazionale della biodiversità, di cui all'articolo 3, e del Portale nazionale della biodiversità, di cui all'articolo 5. Inoltre, esso prevede che il funzionamento del Comitato permanente per la biodiversità avvenga utilizzando le risorse già disponibili e in assenza di emolumenti e rimborsi per i componenti, ai sensi dell'articolo 8. Infine, il testo in esame non prevede oneri, né un esplicito obbligo di neutralità finanziaria, in relazione all'istituzione della Rete nazionale della biodiversità, di cui all'articolo 4.
  Riguardo al primo aspetto – concernente gli oneri connessi all'istituzione dell'Anagrafe e del Portale – osserva che il testo indica l'entità di tale maggiore spesa, ma non il suo ambito temporale. Ritiene che andrebbe pertanto chiarito se l'onere debba essere inteso come annuale, pluriennale o permanente e andrebbero, inoltre, acquisiti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione, con la precisazione delle diverse tipologie di spesa – connesse a personale, strutture, attività – e della relativa tempistica, con riguardo agli oneri iniziali ed alle attività a regime.
  Riguardo al secondo aspetto, concernente il Comitato permanente per la biodiversità, rileva che l'organismo è chiamato a svolgere, oltre alle funzioni già assegnate al Comitato permanente per le risorse genetiche, di cui si prevede la soppressione, una serie di ulteriori attività nel campo della tutela della biodiversità agraria e alimentare. Al fine di verificare la coerenza fra le previsioni del testo e la clausola di neutralità finanziaria, fa presente che andrebbe chiarito se il nuovo organismo debba utilizzare le risorse già Pag. 59destinate al Comitato permanente per le risorse genetiche e se, in tal caso, dette risorse siano sufficienti per finanziare lo svolgimento anche degli ulteriori compiti previsti dal testo.
  Riguardo al terzo aspetto, concernente la Rete nazionale della biodiversità coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, andrebbero acquisiti, a suo avviso, elementi informativi circa gli eventuali fabbisogni finanziari ascrivibili alla gestione della Rete e circa le risorse già disponibili a normativa vigente per l'espletamento delle relative funzioni.
  Con riferimento agli articoli 6, 7 e 16, che prevedono l'affidamento a soggetti pubblici e privati, nonché a centri specializzati, di compiti attinenti alla conservazione delle risorse genetiche, ritiene che andrebbe chiarito se da tali attività possano derivare effetti onerosi non considerati dal testo.
  In merito, infine, alle ulteriori iniziative affidate a soggetti pubblici – Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, regioni, province autonome, università – in base all'articolo 1, commi 5 e 6, prende atto che le previsioni del testo hanno carattere facoltativo: pertanto i compiti previsti – sviluppo di sistemi sementieri, recupero delle risorse genetiche vegetali locali, prevenzione sul territorio, formazione in materia di biodiversità – potranno essere svolti, presumibilmente, a condizione che sussistano le necessarie disponibilità finanziarie. Sul punto ritiene opportuno acquisire una conferma del Governo.
  In merito all'articolo 10, in materia di Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare, fa presente come andrebbero acquisiti chiarimenti in ordine all'entità e all'effettiva disponibilità delle somme destinate all'alimentazione del Fondo. In proposito osserva, infatti, che la formulazione di una parte del testo, in particolare le parole «quota parte, pari al cinque per cento, dei proventi delle sanzioni pecuniarie relative ai reati ambientali», sembrerebbe non consentire una compiuta definizione delle risorse a valere sulle quali il Fondo dovrebbe essere alimentato; in via di principio, le entrate connesse all'applicazione di sanzioni già previste a normativa vigente non appaiono idonee ad essere utilizzate a fini di copertura per nuovi interventi, tenuto conto che tali introiti sono in parte già destinati a specifiche finalità previste dalla vigente normativa e, per la rimanente parte, concorrono al miglioramento dei saldi di finanza pubblica e che gli stessi sono, per loro natura, caratterizzati da incertezza e discontinuità, tenuto anche conto che le sanzioni sono finalizzate a disincentivare i comportamenti ai quali vengono associate.
  In ordine al funzionamento del Fondo, da disciplinare, secondo il testo, con apposito decreto ministeriale, andrebbe considerato, a suo avviso, che – per evitare effetti finanziari negativi connessi all'utilizzo delle sue risorse – dovrebbe essere garantito l'allineamento temporale fra l'effettivo conseguimento delle somme, consistenti negli introiti da sanzioni, e il loro impiego. In proposito, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'utilizzo del Fondo per la corresponsione di indennizzi, osserva che tale previsione sembrerebbe presupporre la sussistenza di un diritto da parte dei soggetti danneggiati per contaminazioni da OGM a ricevere dallo Stato una specifica forma di risarcimento. Rileva che, nel caso in cui la disposizione dovesse essere così interpretata, le prestazioni a carico del Fondo risulterebbero non comprimibili in ragione delle disponibilità del Fondo medesimo: andrebbe pertanto chiarito in base a quale criteri e parametri siano state quantificate le risorse da destinare a tale finalità per evitare la necessità di ulteriori futuri finanziamenti.
  In merito agli articoli da 11 a 15, in materia di promozione e valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, osserva che l'articolo 15 prevede l'integrazione, con ricerche sulla biodiversità, del piano triennale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura. Ritiene che andrebbe chiarito se da tale Pag. 60integrazione possano derivare effetti onerosi, considerato che la normativa vigente mette in relazione i contenuti del piano triennale e le risorse umane e finanziarie necessarie per l'attuazione dei relativi obiettivi. Quanto alla destinazione a progetti sulla biodiversità, come stabilito dallo stesso articolo 15, di una quota degli stanziamenti previsti nel bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, andrebbe precisato, a suo avviso, a quali risorse la norma faccia riferimento e andrebbe inoltre verificata la loro effettiva disponibilità alla luce delle finalizzazioni già disposte dalla legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 12 rileva che la previsione di campagne promozionali effettuate da Stato, regioni e province autonome sembra avere carattere facoltativo. Le relative attività potranno quindi essere svolte a condizione che sussistano le necessarie disponibilità e che non si determinino oneri per la finanza pubblica. Anche a tale proposito ritiene opportuno acquisire una conferma del Governo.
  In relazione all'articolo 13, concernente l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità, andrebbero precisati, a suo avviso, taluni profili applicativi della norma, con particolare riguardo al reperimento delle risorse, anche finanziarie, necessarie per consentire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle regioni e alle province autonome di realizzare le diverse attività previste dal testo, quali studio e trasmissione di conoscenze, realizzazione di forme di filiera corta, studio e diffusione di pratiche dell'agricoltura biologica, recupero e trasmissione delle conoscenze agrarie tradizionali.
  Riguardo, infine, all'articolo 14, concernente l'istituzione della giornata della biodiversità agraria e alimentare, prende atto che il testo esclude il riconoscimento della festività ai fini civili. Ciò premesso, fa presente come andrebbe acquisita una conferma dal Governo che le iniziative previste dal testo – incontri, seminari, cerimonie – siano realizzate in assenza di effetti onerosi per la finanza pubblica.
  In merito all'articolo 17, recante disposizioni finanziarie, segnala che la clausola di copertura si limita ad indicare l'ammontare complessivo delle spese derivanti dagli articoli 3 e 5, che prevedono l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, rispettivamente dell'Anagrafe nazionale e del Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare, ma non indica distintamente la quota degli oneri relativi ai singoli interventi sopra citati.
  Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, ricorda che nel capitolo 1502 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del quale è previsto l'utilizzo, nella misura di 440.000 euro, sono iscritte, come spese rimodulabili relative a fattore legislativo, le risorse relative al finanziamento delle attività di implementazione nazionale del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Osserva come sarebbe per altro opportuno modificare, in conformità alla legge n. 196 del 2009, la clausola di copertura, prevedendo espressamente l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 101 del 2004, ed indicando esplicitamente la decorrenza degli oneri.
  Ritiene comunque necessario che il Governo confermi la sussistenza delle necessarie risorse e che il loro impiego non pregiudichi gli eventuali altri interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime. A questo riguardo, ricorda che sulla base del rendiconto relativo all'anno 2013 le risorse relative al suddetto capitolo 1502 sono risultate pari a euro 1.797.532 e sono state utilizzate pressoché totalmente nella misura di euro 1.737.062. Ricorda, infine, che il disegno di legge di bilancio per il triennio 2015-2017, come approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, prevede uno stanziamento per tale capitolo pari a euro 988.292 per l'anno 2015, a euro 942.485 per l'anno 2016 e a euro 928.988 per l'anno 2017.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti Pag. 61dal relatore in merito ai profili di carattere finanziario delle disposizioni recate dal provvedimento in titolo.

  Girgis Giorgio SORIAL, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013.
Nuovo testo C. 2515 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 dicembre 2014.

  Girgis Giorgio SORIAL, presidente, ricorda che, nella precedente seduta, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti sulle questioni evidenziate dal relatore.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI fa presente che le disposizioni di cui all'articolo 6 dell'Accordo prevedono l'applicazione ai redditi immobiliari della disciplina fiscale dello Stato contraente in cui è situato il bene immobile anche nel caso in cui il beneficiario del reddito risieda nell'altro Stato contraente, fermo restando l'obbligo per l'Italia, qualora essa risulti il Paese di residenza del beneficiario, di eliminare la doppia imposizione attraverso la concessione di un credito per l'imposta pagata dal contribuente nell'altro Stato contraente, conformemente a quanto previsto dal modello di Convenzione OCSE. Osserva inoltre che le disposizioni di cui all'articolo 7 dell'Accordo, in materia di utili delle imprese, non determinano perdita di gettito alla luce dei dati risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta anche delle due ultime annualità, da cui non emergono somme concernenti redditi di lavoro autonomo svolti sotto forma di impresa senza ausilio di base fissa. Rileva che l'esclusione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, ai fini del calcolo del reddito d'impresa di tutti quei redditi per i quali è prevista una specifica disciplina dalle disposizioni dell'Accordo, non comporta effetti negativi in termini di gettito, poiché tale esclusione è meramente volta a circoscrivere gli ambiti applicativi delle varie tipologie di reddito interessate dal medesimo Accordo. Fa, altresì, presente che l'articolo 8 dell'Accordo, che stabilisce che gli utili d'impresa derivanti dal traffico internazionale di navi o di aeromobili, sono imponibili soltanto nel Paese contraente a cui fa capo l'impresa, non determina apprezzabili effetti di gettito, posto che, anche in tal caso, come già indicato nella relazione tecnica, deve ritenersi applicabile il principio della tassazione del reddito d'impresa derivante da attività esercitate in Italia mediante una stabile organizzazione, conformemente al modello di Convenzione OCSE. Rileva, inoltre, che l'incremento previsto dalla Commissione di merito degli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di dividendi e di utili di capitale, di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 13 dell'Accordo, è riconducibile all'aumento delle aliquote di tassazione delle rendite finanziare, previsto dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che comporta una maggiore perdita di gettito rispetto agli introiti incorporati nelle previsioni a legislazione vigente. Fa presente che le disposizioni di cui all'articolo 16 dell'Accordo in materia di compensi degli amministratori non determinano effetti negativi in termini di gettito, posto che esse non circoscrivono la potestà impositiva esclusivamente a favore dello Stato di residenza della società erogante e pertanto non escludono l'esercizio di tale potestà nei confronti Pag. 62degli amministratori che risultino fiscalmente residenti in Italia, poiché presenti sul territorio nazionale per più di 183 giorni all'anno. Evidenzia, inoltre, che le disposizioni in materia di compensi degli artisti e degli sportivi nonché di trattamenti pensionistici, di cui, rispettivamente, agli articoli 17 e 18 dell'Accordo, non determinano effetti negativi in termini di gettito, posto che, in base al principio della tassazione concorrente, l'Italia può assoggettare ad imposta gli artisti e gli sportivi fiscalmente residenti sul territorio nazionale, fermo restando l'obbligo di eliminare la doppia imposizione attraverso la concessione di un credito per l'imposta pagata dal contribuente nell'altro Stato contraente, conformemente al modello di Convenzione OCSE. Rileva, infine, che gli effetti connessi all'eventuale disallineamento temporale tra effetti negativi, legati alla maggiore deducibilità di oneri e spese relativi ad operazioni effettuate con Hong Kong, ed effetti positivi, connessi all'emersione di base imponibile, potranno essere stimati solo in seguito al completamento delle procedure che porteranno all'inserimento di Hong Kong nelle giurisdizioni della cosiddetta white list.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, nell'esprimere soddisfazione per gli elementi di risposta testé forniti dal rappresentante del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2515 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le disposizioni di cui all'articolo 6 dell'Accordo prevedono l'applicazione ai redditi immobiliari della disciplina fiscale dello Stato contraente in cui è situato il bene immobile anche nel caso in cui il beneficiario del reddito risieda nell'altro Stato contraente, fermo restando l'obbligo per l'Italia, qualora essa risulti il Paese di residenza del beneficiario, di eliminare la doppia imposizione attraverso la concessione di un credito per l'imposta pagata dal contribuente nell'altro Stato contraente, conformemente a quanto previsto dal modello di Convenzione OCSE;
    le disposizioni di cui all'articolo 7 dell'Accordo, in materia di utili delle imprese, non determinano perdita di gettito alla luce dei dati risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta anche delle due ultime annualità, da cui non emergono somme concernenti redditi di lavoro autonomo svolti sotto forma di impresa senza ausilio di base fissa;
    l'esclusione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, ai fini del calcolo del reddito d'impresa di tutti quei redditi per i quali è prevista una specifica disciplina dalle disposizioni dell'Accordo, non comporta effetti negativi in termini di gettito, poiché tale esclusione è meramente volta a circoscrivere gli ambiti applicativi delle varie tipologie di reddito interessate dal medesimo Accordo;
    l'articolo 8 dell'Accordo, che stabilisce che gli utili d'impresa derivanti dal traffico internazionale di navi o di aeromobili, sono imponibili soltanto nel Paese contraente a cui fa capo l'impresa, non determina apprezzabili effetti di gettito, posto che, anche in tal caso, come già indicato nella relazione tecnica, deve ritenersi applicabile il principio della tassazione del reddito d'impresa derivante da attività esercitate in Italia mediante una stabile organizzazione, conformemente al modello di Convenzione OCSE;
    l'incremento previsto dalla Commissione di merito degli oneri derivanti Pag. 63dalle disposizioni in materia di dividendi e di utili di capitale, di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 13 dell'Accordo, è riconducibile all'aumento delle aliquote di tassazione delle rendite finanziare, previsto dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che comporta una maggiore perdita di gettito rispetto agli introiti incorporati nelle previsioni a legislazione vigente;
    le disposizioni di cui all'articolo 16 dell'Accordo in materia di compensi degli amministratori non determinano effetti negativi in termini di gettito, posto che esse non circoscrivono la potestà impositiva esclusivamente a favore dello Stato di residenza della società erogante e pertanto non escludono l'esercizio di tale potestà nei confronti degli amministratori che risultino fiscalmente residenti in Italia, poiché presenti sul territorio nazionale per più di 183 giorni all'anno;
    le disposizioni in materia di compensi degli artisti e degli sportivi nonché di trattamenti pensionistici, di cui, rispettivamente, agli articoli 17 e 18 dell'Accordo, non determinano effetti negativi in termini di gettito, posto che, in base al principio della tassazione concorrente, l'Italia può assoggettare ad imposta gli artisti e gli sportivi fiscalmente residenti sul territorio nazionale, fermo restando l'obbligo di eliminare la doppia imposizione attraverso la concessione di un credito per l'imposta pagata dal contribuente nell'altro Stato contraente, conformemente al modello di Convenzione OCSE;
    gli effetti connessi all'eventuale disallineamento temporale tra effetti negativi, legati alla maggiore deducibilità di oneri e spese relativi ad operazioni effettuate con Hong Kong, ed effetti positivi, connessi all'emersione di base imponibile, potranno essere stimati solo in seguito al completamento delle procedure che porteranno all'inserimento di Hong Kong nelle giurisdizioni della cosiddetta white list;
   rilevata l'opportunità di modificare la formulazione dell'articolo 3, comma 1, del provvedimento in oggetto, in maniera conforme alla prassi contabile, prevedendo l'esplicito riferimento alle proiezioni per gli anni 2015 e 2016 dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: della proiezione con le seguenti: delle proiezioni per gli anni 2015 e 2016».

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003.
C. 2574 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 dicembre 2014.

  Girgis Giorgio SORIAL, presidente, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti in ordine alle questioni evidenziate dal relatore.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI, in conformità peraltro alle valutazioni Pag. 64contenute in una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, che deposita agli atti della Commissione (vedi allegato 1), fa presente che la quantificazione degli oneri per l'anno 2014, risultante dalla relazione tecnica, può considerarsi ormai superata, in considerazione del tempo ancora necessario per l'entrata in vigore dell'Accordo. Alla luce di ciò, osserva come occorra pertanto aggiornare all'anno 2015 la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento, imputando al medesimo anno, in via prudenziale, l'intero onere indicato per tale anno dalla relazione tecnica. Precisa, inoltre, che l'eventuale utilizzo in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali e, in subordine, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, previsto dall'articolo 3, comma 2, non appare suscettibile di pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2574 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la quantificazione degli oneri per l'anno 2014, risultante dalla relazione tecnica, può considerarsi ormai superata, in considerazione del tempo ancora necessario per l'entrata in vigore dell'Accordo;
    occorre pertanto aggiornare all'anno 2015 la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento, imputando al medesimo anno, in via prudenziale, l'intero onere indicato per tale anno dalla relazione tecnica;
    l'eventuale utilizzo in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali e, in subordine, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, previsto dall'articolo 3, comma 2, non appare suscettibile di pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 521.600 per l'anno 2015 e in euro 2.555.500 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.».

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.
C. 2575 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 dicembre 2014.

Pag. 65

  Girgis Giorgio SORIAL, presidente, ricorda che, nella precedente seduta, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti in ordine alle questioni evidenziate dal relatore.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI, in conformità peraltro alle valutazioni contenute in una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, che deposita agli atti della Commissione (vedi allegato 2), fa presente che la quantificazione degli oneri per l'anno 2014, risultante dalla relazione tecnica, può considerarsi ormai superata, in considerazione del tempo ancora necessario per l'entrata in vigore dell'Accordo. Alla luce di ciò, osserva come occorra pertanto aggiornare all'anno 2015 la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento, imputando al medesimo anno, in via prudenziale, l'intero onere indicato per tale anno dalla relazione tecnica. Evidenzia, infine, che l'eventuale utilizzo in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali e, in subordine, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, previsto dall'articolo 3, comma 2, non appare suscettibile di pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2575 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la quantificazione degli oneri per l'anno 2014, risultante dalla relazione tecnica, può considerarsi ormai superata, in considerazione del tempo ancora necessario per l'entrata in vigore dell'Accordo;
    occorre pertanto aggiornare all'anno 2015 la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento, imputando al medesimo anno, in via prudenziale, l'intero onere indicato per tale anno dalla relazione tecnica;
    l'eventuale utilizzo in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali e, in subordine, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, previsto dall'articolo 3, comma 2, non appare suscettibile di pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 490.000 per l'anno 2015 e in euro 1.719.000 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.».

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.

Pag. 66