CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 dicembre 2014
349.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 54

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 10.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

   Francesco BOCCIA, presidente, comunica che cessa di far parte della Commissione l'onorevole Cinzia Maria Fontana, che ringrazia per il lavoro svolto.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità, e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari e relative sanzioni.
C. 631-C, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, evidenzia che la proposta di legge, recante modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, è stata già esaminata dalla Commissione bilancio nella seduta del 13 novembre 2014. Ricorda che, in quell'occasione, la Commissione bilancio ha espresso un parere di nulla osta e che, successivamente, la Commissione di merito ha apportato delle modifiche al testo che non appaiono presentare profili di carattere finanziario.
  Evidenzia inoltre che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti e segnala che le proposte emendative in esso contenute non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con le osservazioni del relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 631-C, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità, e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari e relative sanzioni, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1,
  esprime
  sul testo del provvedimento in oggetto:

NULLA OSTA

  sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA».

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio Pag. 552014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri.
C. 2577-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, sottolinea innanzitutto l'importanza del provvedimento, che si inserisce in un più ampio disegno politico antielusivo, volto a eliminare le pratiche di ottimizzazione e pianificazione fiscale, anche attraverso il superamento del segreto bancario.
  Fa poi presente che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica dell'Accordo intergovernativo tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America (USA) per migliorare la tax compliance internazionale e per applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), fatto a Roma il 10 gennaio 2014.
  Rileva che la relazione illustrativa chiarisce che l'Accordo risponde alla duplice esigenza di ridurre gli oneri gravanti sulle istituzioni finanziarie italiane connessi all'applicazione della disciplina FATCA, nonché di assicurare reciprocità nello scambio di informazioni tra Italia ed USA con l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale internazionale.
  Osserva che l'Accordo intergovernativo consentirà, tra l'altro, alle istituzioni finanziarie italiane di disapplicare o limitare l'applicazione di specifici obblighi previsti dal FATCA (ad esempio, circoscrivere l'ambito applicativo della ritenuta del 30 per cento, disapplicare l'obbligo di chiusura dei conti dei clienti che non consentono la divulgazione delle informazioni), nonché di avere un più agevole utilizzo e scambio delle informazioni.
  In merito alla verifica delle quantificazioni, con riguardo agli articoli 4-11 del disegno di legge e agli articoli da 2 a 7 dell'Accordo, concernenti gli adempimenti a carico delle istituzioni finanziarie italiane, non ha osservazioni da formulare, anche in considerazione della clausola recata dall'articolo 11, in base alla quale all'attuazione delle disposizioni si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Reputa tuttavia opportuno che siano forniti i seguenti chiarimenti:
   andrebbe confermata l'effettiva possibilità, per gli enti interessati, di far fronte ai nuovi adempimenti mediante utilizzo delle risorse disponibili. Ciò con riferimento sia all'Agenzia delle entrate, quale soggetto destinatario delle comunicazioni obbligatorie da parte degli intermediari finanziari, sia agli obblighi che dovessero gravare su altri soggetti inclusi nel perimetro della Pubblica Amministrazione;
   in merito al profilo sanzionatorio, andrebbe precisato a carico di quale Stato andranno poste le spese relative allo svolgimento dei controlli, all'applicazione delle sanzioni e alla riscossione delle somme dovute dagli intermediari finanziari inadempienti. Inoltre, per quanto concerne più specificatamente la ritenuta alla fonte, andrebbero chiariti gli effetti finanziari conseguenti ad un'eventuale mancata applicazione della stessa ritenuta – ove necessaria – da parte dell'intermediario e le conseguenze in merito all'obbligo di corresponsione dei relativi importi alla Parte contraente;
   andrebbe altresì confermato che l'esplicito rinvio all'applicazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio contenute nel decreto legislativo n. 231 del 2007 non debba intendersi come preclusivo dell'applicazione di altre disposizioni presenti nell'ordinamento ed aventi la medesima finalità di contrasto al riciclaggio di denaro illecito.

  In merito ai profili di copertura finanziaria, in riferimento all'articolo 11, ritiene Pag. 56necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di integrare, in conformità a quanto indicato nella relazione tecnica, la clausola di invarianza finanziaria già prevista dall'articolo 11, aggiungendo, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
  Segnala infine che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti e che le proposte emendative in esso contenute non presentano profili problematici da punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI conferma che gli enti interessati faranno fronte agli adempimenti derivanti dall'attuazione del provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Inoltre, concorda sull'opportunità di integrare la clausola di invarianza finanziaria già prevista dall'articolo 11, aggiungendo, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2577-A Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che gli enti interessati faranno fronte agli adempimenti derivanti dall'attuazione del provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   rilevata pertanto la necessità di integrare, in conformità a quanto indicato nella relazione tecnica e alla prassi contabile vigente, la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 11,
  esprime
   sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
  sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA».

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013.
Nuovo testo C. 2515 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 ottobre 2014.

Pag. 57

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta del 9 ottobre 2014 il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI chiede di disporre di tempo ulteriore per effettuare i dovuti approfondimenti istruttori sulle questioni evidenziate dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003.
C. 2574 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003 e che, come previsto dall'articolo 32, paragrafo 1, dell'Accordo in esame, quest'ultimo sostituirà il precedente Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Canada firmato nel 1977 ed entrato in vigore nel 1979 (legge di ratifica n. 869 del 1978).
  Osserva che l'Accordo è composto da 33 articoli, cui si aggiunge il relativo Protocollo (di 8 articoli), con il quale sono state apportate modifiche e integrazioni al testo dell'Accordo, e che il disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria dello Stato.
  Passando all'esame delle norme dell'Accordo considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che – nel confronto con l'Accordo attualmente in vigore – presentano profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che la quantificazione degli oneri relativi alle disposizioni in esame presuppone l'entrata in vigore dell'Accordo nell'esercizio 2014. Ritiene che andrebbe chiarito se, alla luce delle disposizioni riguardanti l'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 33), la stima degli oneri riferita agli esercizi 2014 e 2015 possa considerarsi ancora attuale.
  Ciò premesso, osserva che la relazione tecnica individua maggiori oneri – fra l'altro – in virtù delle disposizioni di cui agli articoli da 13 a 15 e 19 dell'Accordo, che introducono un regime di totalizzazione più favorevole rispetto a quello attualmente in vigore. Con riferimento alle prestazioni pensionistiche, segnala che la quantificazione della relazione tecnica presuppone che l'incremento dei trattamenti corrisponda a circa il 5 per cento annuo. Rileva che la predetta relazione non fornisce, tuttavia, i dati e gli elementi sottostanti la scelta di tale parametro.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica dispone che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 313.600 per l'anno 2014, in euro 521.600 per l'anno 2015 e in euro 2.555.500 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Rileva che il comma 2 reca una esplicita clausola di salvaguardia, secondo cui, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente Pag. 58articolo e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al medesimo comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla 28 gennaio 2009, n. 2. Segnala inoltre che il comma 3 dello stesso articolo 3 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2 e che il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Al riguardo, ricorda che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono riconducibili, come indicato dalla relazione tecnica ad esso allegata, alle modifiche previste alla disciplina in materia di totalizzazione dei periodi di lavoro svolti in Canada e Quebec e all'esportabilità delle prestazioni economiche per la tubercolosi previste dall'Accordo. In merito alla norma di copertura finanziaria fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità. Il riferimento ai fondi speciali 2014-2016 appare idoneo solo nel presupposto che il provvedimento venga approvato, in via definitiva, entro il 31 dicembre 2014.
  Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2 dell'articolo 3, giudica opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo del Fondo nazionale per le politiche sociali, in via prioritaria, ed eventualmente del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sui medesimi fondi. Ritiene necessario tale chiarimento, con particolare riguardo al Fondo nazionale per le politiche sociali, in considerazione della natura non rimodulabile del relativo capitolo. Con riguardo alla formulazione dell'autorizzazione di spesa segnala l'opportunità di specificare che l'onere, pari a euro 2.555.500 a decorrere dal 2016, ha carattere annuo.
  Infine, ritiene che si dovrebbe valutare l'opportunità di modificare la decorrenza degli oneri del provvedimento e della relativa copertura finanziaria dal 2014 al 2015, giacché l'Accordo entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 33, «il primo giorno del quarto mese successivo a quello in cui saranno scambiati gli strumenti di ratifica».
  Sottolinea infine l'opportunità che vengano forniti ai competenti uffici parlamentari, per questo, come per altri provvedimenti, i dati sulla base dei quali effettuare la verifica delle quantificazioni contenute nella relazione tecnica.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di fornire chiarimenti sulle questioni sollevate dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.
C. 2575 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 59

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010. Fa presente altresì che il provvedimento è costituito di 4 articoli ed è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.
  Con riferimento agli articoli da 1 a 28 dell'Accordo, rileva che andrebbe preliminarmente chiarito se, alla luce delle disposizioni riguardanti l'entrata in vigore dell'Accordo stesso (articolo 28), la quantificazione degli oneri riferita agli esercizi 2014 e 2015 possa considerarsi ancora attuale.
  Osserva inoltre che la relazione tecnica fornisce un quadro di sintesi delle stime riferite agli oneri derivanti dall'Accordo in rapporto alla platea dei potenziali beneficiari, coprendo un orizzonte temporale che va dal 2014 al 2028. Analogamente, è fornita l'indicazione dei risparmi stimati per il medesimo periodo, rispetto alle proiezioni di spesa già incorporate nei tendenziali, derivanti dall'applicazione della legge n. 189 del 2002.
  Ai fini della verifica degli importi indicati, andrebbero peraltro forniti i parametri e gli elementi di quantificazione sottostanti tali proiezioni: in particolare, per quanto attiene agli oneri, andrebbero esplicitati i criteri sottostanti la valutazione di incremento annuo delle platee dei potenziali beneficiari e andrebbero inoltre distintamente indicate le specifiche previsioni dell'Accordo i cui effetti concorrono a determinare gli importi complessivi indicati per ciascun esercizio. Tali indicazioni andrebbero inoltre rapportate alla spesa previdenziale attualmente sostenuta in base alle regole già applicate in materia e richiamate dall'articolo 28 dell'Accordo. Detti elementi appaiono necessari anche ai fini della verifica dei minori oneri imputati dall'Accordo dalla relazione tecnica, con specifico riferimento all'applicazione della legge n. 189 del 2002.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica dispone che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 433.000 per l'anno 2014, in euro 490.000 per l'anno 2015 e in euro 1.719.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Rileva che il comma 2 reca una esplicita clausola di salvaguardia secondo cui, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al medesimo comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla 28 gennaio 2009, n. 2. Segnala inoltre che il comma 3 del medesimo articolo 3 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2 e che il comma 4 Pag. 60autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Al riguardo, ricorda che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono riconducibili, come indicato dalla relazione tecnica ad esso allegata, alle modifiche previste alla disciplina in materia di totalizzazione dei periodi di lavoro svolti in Israele previste dall'Accordo. In merito alla norma di copertura finanziaria fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità. Il riferimento ai fondi speciali 2014-2016 appare idoneo solo nel presupposto che il provvedimento venga approvato, in via definitiva, entro il 31 dicembre 2014.
  Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2 dell'articolo 3, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo del Fondo nazionale per le politiche sociali, in via prioritaria, ed eventualmente del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sui medesimi fondi. Tale chiarimento appare necessario, con particolare riguardo al Fondo nazionale per le politiche sociali, in considerazione della natura non rimodulabile del relativo capitolo. Con riferimento alla formulazione dell'autorizzazione di spesa segnala l'opportunità di specificare che l'onere, pari a 1,719 milioni di euro a decorrere dal 2016, ha carattere annuo.
  Infine, ritiene che si dovrebbe valutare l'opportunità di modificare la decorrenza degli oneri del provvedimento e della relativa copertura finanziaria dal 2014 al 2015, giacché, da un lato, l'articolo 26, comma 1, dell'Accordo «non conferisce alcun diritto al pagamento di prestazioni per periodi precedenti alla sua entrata in vigore», e, dall'altro, ai sensi dell'articolo 28, lettera a), l'Accordo «entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui le Parti Contraenti si saranno comunicate per iscritto attraverso i canali diplomatici l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste».

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta, al fine di acquisire gli elementi informativi necessari a fornire risposta alle richieste di chiarimento del relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 10.30.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.
Atto n. 113.

(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paolo TANCREDI (NCD), relatore, fa presente che lo schema di decreto ministeriale in esame reca disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 247 del 2012, che reca la disciplina dell'ordinamento della professione forense.
  Osserva che il provvedimento è corredato di una clausola di non onerosità per Pag. 61la finanza pubblica, nonché di una relazione tecnica del Ministero della giustizia, non vidimata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nella quale si rappresenta che gli adempimenti previsti, per lo più espletati dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli degli ordini circondariali, non determinano profili di onerosità per il Ministero. La relazione segnala altresì che le disposizioni di cui all'articolo 7, nel contemplare specifici percorsi formativi, prevedono di porre a carico degli avvocati interessati la copertura delle spese di gestione, funzionamento e docenza dei corsi di specializzazione organizzati dalle Facoltà, dai Dipartimenti o dagli Ambiti di giurisprudenza delle Università legalmente riconosciute. Pertanto la relazione tecnica conferma la validità della clausola di invarianza finanziaria prevista all'articolo 14 del provvedimento.
  Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, con riferimento agli articoli 7, 8 e 14, concernenti i corsi di specializzazione, reputa opportuno acquisire dal Governo elementi di valutazione volti a suffragare l'ipotesi di invarianza finanziaria prevista all'articolo 14 del decreto in esame, con particolare riferimento alle modalità di organizzazione e svolgimento dei corsi nonché all'istituzione e al funzionamento dei due comitati, sulla base delle convenzioni previste dall'articolo 7. Osserva in proposito che il testo non esclude espressamente la corresponsione di compensi o rimborsi per i componenti dei comitati, mentre, per quanto riguarda i corsi, si limita a prevedere che la quota di iscrizione sia determinata in modo da garantire esclusivamente la copertura delle spese di gestione, funzionamento e docenza. Ritiene che andrebbe quindi confermato che le quote di partecipazione siano idonee ad assicurare la copertura integrale delle spese per i corsi, anche sotto il profilo dell'allineamento temporale tra gli oneri e le entrate con cui farvi fronte.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI comunica di aver acquisito conferma, da parte del Ministero della giustizia, che le spese per i corsi di specializzazione previsti dal decreto in esame, nonché le spese relative al comitato di gestione e al comitato scientifico, saranno integralmente coperte con le quote di iscrizione di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto.

  Paolo TANCREDI (NCD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista (atto n. 113);
   rilevata l'opportunità, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi diretti e indiretti derivanti dallo svolgimento dei corsi di specializzazione di cui all'articolo 7, di specificare, al comma 10 del medesimo articolo, che le spese di gestione cui si deve provvedere con la quota di iscrizione ricomprendono anche gli oneri derivanti dal funzionamento del comitato scientifico e del comitato di gestione,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
   lo schema di decreto ministeriale e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   all'articolo 7, comma 10, sostituire le parole: delle spese di gestione, funzionamento e docenza con le seguenti: delle spese di funzionamento e docenza, nonché delle spese di gestione, ivi incluse quelle relative al comitato di gestione e al comitato scientifico».

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta del relatore.

Pag. 62

  La Commissione approva la proposta del relatore.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2014, relativo al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa.
Atto n. 116.

(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, segnala che il Ministro della difesa, in data 21 ottobre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare) la richiesta di parere parlamentare in ordine al programma pluriennale navale per la tutela della capacità marittima della Difesa (atto n. 116). Al riguardo, ricorda che, al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi della Difesa nazionale, consolidando strategicamente l'industria navalmeccanica ad alta tecnologia, i commi 37 e 38 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), hanno complessivamente autorizzato contributi ventennali di 80 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2016, sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
  Ciò premesso, ricorda che il programma in esame, secondo quanto riportato nella scheda tecnica predisposta dallo Stato Maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, attraverso l'acquisizione e l'entrata in servizio di nuove Unità Navali, è finalizzato ad avviare un progressivo rinnovamento e adeguamento dello strumento aeronavale, adeguato in termini qualitativi e quantitativi all'assolvimento delle numerose operazioni della marina militare in Italia e all'estero. In particolare, nella richiamata scheda si sottolinea come nel prossimo decennio si procederà alla dismissione di 51 unità navali, escluso il naviglio minore. Si tratta di unità navali che risultano già oggi parzialmente non più impiegabili in maniera efficace e sicura. Si reputa, pertanto, necessario avviare velocemente un programma navale idoneo a salvaguardare la capacità dello strumento marittimo, mediante l'acquisizione di nuove e moderne piattaforme performanti, con equipaggiamento contenuto e modulare, con elevata autonomia logistica e rapidità di dislocazione e d'intervento, versatili, flessibili e sostenibili, proiettabili ed interoperabili.
  Nello specifico, con riferimento alla tipologia e al numero di unità navali oggetto del programma in esame, evidenzia che si tratta di sei pattugliatori polivalenti d'altura per la sorveglianza marittima tridimensionale, più quattro unità aggiuntive in opzione; una unità d'altura di supporto logistico, con capacità ad ampio spettro (trasporto e rifornimento in mare di combustibili, lubrificanti, munizionamento, pezzi di rispetto, viveri, acqua, medicinali, materiali vari) e di concorso ad attività di soccorso umanitario in caso di eventi straordinari o calamità naturali; una unità anfibia multiruolo per la proiezione di assetti operativi ad elevata prontezza, militari e umanitari, per il concorso della Difesa ad attività di soccorso umanitario in occasione di eventi straordinari o calamità naturali, con spiccati requisiti di standardizzazione e interoperabilità con gli alleati e i partner europei, in particolare per le capacità di imbarco, trasporto, rilascio, impiego e supporto di mezzi anfibi e aerei; 2 unità navali polifunzionali ad altissima velocità e spinto contenuto tecnologico per il supporto alle forze speciali del gruppo operativo incursori, per il contrasto della minaccia asimmetrica e per l'impiego in tutti i contesti operativi che richiedano flessibilità, incisività, massima prontezza, deterrenza e discrezione. Segnala poi che Pag. 63la durata complessiva del programma pluriennale è di 19 anni a partire dal 2014, trattandosi di un programma complessivo di studio, sviluppo, acquisizione e supporto logistico destinato a svilupparsi in un arco pluriennale di tempo.
  Sottolinea che il costo complessivo del Programma è stimato in 5,4 miliardi di euro, a valere sulla Missione 11 (Competitività e sviluppo delle imprese), Programma 5 (Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali. Riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione. Tutela della proprietà industriale), macro-aggregato-UPB «Investimenti» e Centro di Responsabilità Dipartimento per l'impresa e l'internalizzazione.
  Rileva altresì che il Programma non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, giacché gli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente presentano la capienza necessaria per far fronte agli oneri derivanti dal medesimo Programma.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con le osservazioni del relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, formula quindi la seguente proposta di parere parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, il Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2014, relativo al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa (atto n. 116);
   rilevato che gli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente presentano la capienza necessaria per far fronte agli oneri derivanti dal Programma pluriennale in esame;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  il Programma pluriennale in oggetto».

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 10.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.40 alle 10.50.