CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 novembre 2014
344.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 26 novembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 11.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.
C. 2575 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 novembre 2014.

  Giuseppe ZAPPULLA (PD), relatore, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato), di cui illustra il contenuto. Sottolinea, in particolare, che tale proposta di parere reca una condizione con la quale, in analogia con quanto previsto in precedenti pareri espressi dalla Commissione, si richiama la necessità di riformulare la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del disegno di legge escludendo la possibilità di ridurre il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale.
Nuovo testo C. 1899 Pisano.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Giorgio PICCOLO (PD), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla VI Commissione sul nuovo testo della proposta di legge Pisano e altri n. 1899, come risultante dall'esame delle proposte emendative presentate in sede referente.
  Fa notare che la proposta in esame istituisce e disciplina i cosiddetti certificati di credito fiscale, al fine di consentire ai contribuenti di fruire delle agevolazioni tributarie per le ristrutturazioni edilizie previste dall'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, con modalità alternative al vigente meccanismo della detrazione. Come indicato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, rileva che i certificati di credito fiscale costituiscono un primo significativo esperimento di cartolarizzazione dei crediti tributari in Italia. Detta operazione di cartolarizzazione, secondo la relazione, avrebbe il merito di «attualizzare» il risparmio di imposta traducendolo direttamente in risparmio di spesa, con effetti destinati a favorire l'emersione ai fini fiscali e contributivi dei lavori effettuati e a ripristinare l'assetto concorrenziale del comparto.
  Al fine di inquadrare meglio la tematica in oggetto, rileva, preliminarmente, che le detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, introdotte dall'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successivamente modificate e prorogate, sono state infine rese permanenti dal decreto-legge n. 201 del 2011, che ha inserito nel testo unico delle imposte sui redditi il menzionato articolo 16-bis. A regime, la misura della detrazione IRPEF è del 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare. La legge di stabilità per il 2014 ha esteso il limite delle spese detraibili a 96.000 euro per il 2014 e il 2015, stabilendo che sino al 31 dicembre 2014 la detrazione si applica al 50 per cento. Per l'anno 2015 il medesimo provvedimento ha fissato la detrazione nella misura del 40 per cento. Il disegno di legge di stabilità 2015, all'articolo 8, prevede la proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, mantenendo anche per il 2015 le attuali misure: 50 per cento per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili, nonché 65 per cento per gli interventi di riqualificazione.
  Evidenzia che il provvedimento in esame prevede che il contribuente che intenda effettuare lavori di ristrutturazione edilizia agevolati possa scegliere se usufruire della detrazione secondo le norme vigenti, pagando interamente al committente l'importo pattuito con modalità tracciabili ed usufruendo dell'agevolazione solo dopo il pagamento delle somme, in dieci quote annuali, ovvero se effettuare il pagamento in parte con bonifico bancario e, in parte, con un apposito titolo denominato certificato di credito fiscale emesso per ciascuna fattura relativa ai lavori da eseguire. Tale titolo verrebbe emesso dall'Agenzia delle entrate a nome del beneficiario della detrazione e «girato» all'impresa che ha realizzato i lavori. L'impresa potrà, dunque, scontare il certificato presso una banca o un istituto di credito, che potrà ottenerne la liquidazione esclusivamente presso l'Agenzia delle entrate.
  A tal fine, sottolinea che l'articolo 1 del provvedimento in esame inserisce il nuovo articolo 16-ter nel testo unico delle imposte sui redditi, al fine di disciplinare la cartolarizzazione delle detrazioni fiscali previste dal medesimo articolo 16-bis mediante l'emissione di certificati di credito fiscale. Fa notare che il testo di tale nuovo articolo 16-ter, infatti, disciplina la possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali, in alternativa al meccanismo della detrazione, anche mediante attribuzione di un certificato di credito fiscale rappresentativo dell'incentivo finanziario, emesso dall'Agenzia dell'entrate all'atto dell'esercizio di apposita opzione da parte del contribuente, opzione che è irrevocabile. Si prevede poi che le modalità e i termini di esercizio dell'opzione siano stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono determinate le Pag. 389modalità telematiche di esercizio dell'opzione e di emissione del certificato nonché di annotazione dei successivi trasferimenti di proprietà sul titolo stesso e nel registro dell'Agenzia emittente, che provvede ad istituirlo entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Evidenzia che l'intero procedimento deve essere ispirato ai principi di speditezza, concentrazione, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Fa poi presente che vengono, inoltre, previste specifiche disposizioni sulle modalità di emissione dei certificati e viene disciplinato l'utilizzo del certificato da parte dell'impresa che esegue i lavori. Si stabiliscono, in particolare, specifiche disposizioni per l'emissione dei certificati in relazione a interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, nonché norme che prevedono che la titolarità dei certificati non muta in caso di vendita del bene. È inoltre consentito ai soggetti che nell'anno precedente risultano privi di capienza fiscale di richiedere un unico certificato fiscale a condizione che il valore dello stesso non sia superiore a 6 mila euro. Si stabilisce poi che i certificati di credito fiscale siano esentati dall'imposta di registro e si prevedono norme tese a intende salvaguardare il soggetto esecutore dei lavori dall'eventuale maggior costo sostenuto per lo sconto dei CCF presso un istituto bancari. Osserva che l'articolo 2 estende la disciplina dei certificati di credito fiscale agli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Fa notare, poi, che l'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in commento, cui si fa fronte mediante l'aumento dal 2 al 2,20 per mille, a decorrere dal 2015, dell'imposta di bollo che grava sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali. Rileva, altresì, che l'articolo 4 rende deducibile il costo sostenuto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per una quota annuale di ammortamento risultante dall'applicazione di un coefficiente pari al 9 per cento del costo sostenuto. È inoltre eliminato l'obbligo di dichiarazione al catasto qualora la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non sia superiore a 7 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso.
  Per quanto concerne le norme di diretto interesse della Commissione, segnala che il nuovo articolo 16-ter, introdotto dall'articolo 1 del provvedimento in esame, al comma 6, prevede che il certificato di credito fiscale, emesso a nome del soggetto beneficiario della detrazione deve essere da questi trasferito esclusivamente al soggetto che ha eseguito l'opera o la prestazione cui inerisce la fattura unita alla istanza di cartolarizzazione. Segnala che il trasferimento del titolo riduce parzialmente l'obbligazione di pagamento del corrispettivo convenuto per l'esecuzione delle opere o delle prestazioni. Fa presente che l'operazione di trasferimento dei certificati di credito fiscale è ammessa, per ciascuno soggetto esecutore e per ciascun anno d'imposta, fino a concorrenza dell'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali dichiarati dallo stesso soggetto esecutore con riferimento al precedente anno d'imposta. Per le attività d'impresa e professionali, non tenute alla denuncia mensile ai fini retributivi e contributivi, si fa riferimento al reddito dichiarato ai fini previdenziali nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno antecedente il trasferimento dei certificati di credito fiscale. Osserva che la norma prevede come parametro limite all'acquisizione di CCF da parte delle imprese i versamenti previdenziali effettuati dalle stesse nell'anno di imposta precedente sembra, pertanto, rivestire una particolare importanza dal punto di vista della tutela dei lavoratori. Come evidenziato nella relazione introduttiva del provvedimento, infatti, esso reca in sostanza un meccanismo premiale volto ad agevolare direttamente le piccole e medie imprese del comparto che impiegano maggiormente il fattore «lavoro», contrastando in questo modo anche il lavoro «nero».Pag. 390
  In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento, considerato che esso promuove gli investimenti privati diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente e al rispetto della normativa ambientale, rendendo più efficiente e conveniente la fruizione delle relative agevolazioni fiscali, ritiene di poter esprimere sin d'ora una valutazione favorevole sulla proposta di legge, riservandosi di valutare eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

  Walter RIZZETTO, presidente, evidenzia come il provvedimento rivesta una particolare importanza nell'ottica della ripresa dell'economia e dello sviluppo dell'occupazione, dal momento che, esso non solo interviene a sostegno delle imprese del comparto, promuovendo le agevolazioni tributarie per le ristrutturazioni edilizie, ma favorisce l'emersione ai fini fiscali e contributivi dei lavori effettuati, contribuendo in questo modo al contrasto del lavoro «nero».

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.45.

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