CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 novembre 2014
338.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 31

INTERROGAZIONI

  Martedì 18 novembre 2014. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla salute Vito De Filippo.

  La seduta comincia alle 13.10.

5-02544 Businarolo: Sul superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Francesca BUSINAROLO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta Pag. 32fornita dal rappresentante del Governo, che ritiene non esauriente in molti punti. In particolare, non ritiene chiaro a cosa siano destinati i 13 milioni di euro attribuiti alla Regione Veneto e se vi sia un progetto. Auspica quindi che entro il 31 marzo prossimo sia completo il percorso di superamento degli OPG.

  La seduta termina alle 13.25.

SEDE REFERENTE

  Martedì 18 novembre 2014. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla salute Vito De Filippo e il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali.
C. 2281, approvata dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alessandro PAGANO (NCD), relatore, osserva come il provvedimento ponga un tema scottante, oggetto di un dibattito sempre più insistente. Rileva, in particolare, come in un periodo di grave crisi economica tenda ad accentuarsi il fenomeno di soggetti che si inseriscono abusivamente nel mondo delle professioni per ragioni di sopravvivenza. Si tratta di un fenomeno molto negativo non solo per le professioni, ma anche per i danni, anche alla salute, che ne derivano per i fruitori delle prestazioni. Ritiene che la proposta di legge approvata dal Senato sia meritevole di particolare attenzione.
  Osserva quindi come il provvedimento all'esame della Commissione Giustizia, già approvato dal Senato, inasprisca le pene previste per il delitto di esercizio abusivo di una professione (articolo 1).
  Il provvedimento, inoltre: introduce una sanzione amministrativa a carico del farmacista che detenga medicinali scaduti, guasti o imperfetti, senza destinarli al commercio (articolo 2); inasprisce la sanzione amministrativa prevista per l'esercizio abusivo di una arte ausiliaria delle professioni sanitarie (articolo 3); prevede l'applicazione della fattispecie penale a carico del mediatore che sia già incorso nella sanzione amministrativa per aver esercitato la professione senza essere iscritto nel ruolo (articolo 4).
  Ricorda come l'esercizio abusivo di una professione è punito dall'articolo 348 del codice penale con la pena alternativa della reclusione fino a 6 mesi o della multa da 103 a 516 euro. La sanzione si applica nei confronti di chiunque abusivamente eserciti una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. La fattispecie si applica quindi a chiunque eserciti una professione regolamentata per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, in assenza dei requisiti appositamente richiesti dalla legislazione statale. Il codice penale, con questo delitto, intende tutelare l'interesse generale a che determinate professioni, in ragione della loro peculiarità e della competenza richiesta per il loro esercizio, siano svolte solo da chi sia provvisto di standard professionali accertati da una speciale abilitazione rilasciata dallo Stato.
  L'articolo 1 della proposta di legge interviene sul codice penale.
  In particolare, il comma 1 sostituisce l'articolo 348 del codice penale, apportandovi le seguenti modifiche: sostituisce la pena alternativa della reclusione o della multa, con la pena congiunta della reclusione e della multa; innalza tanto la reclusione (che passa nel massimo da 6 mesi a 2 anni) quanto la multa (che passa dal massimo di 516 euro al massimo di 50.000 euro); aggiunge la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna; Pag. 33prevede la confisca obbligatoria delle attrezzature utilizzate per commettere il delitto.
  Il comma 2 inserisce un nuovo comma nell'articolo 589 del codice penale, relativo al delitto di omicidio colposo. La modifica è volta a prevedere l'applicazione della pena aggravata della reclusione da 3 a 10 anni (già prevista in relazione ad alcune specifiche ipotesi di violazione della disciplina sulla circolazione stradale: fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope) quando la morte per colpa è causata nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria.
  Infine, il comma 3 interviene sul delitto di lesioni personali colpose, di cui all'articolo 590 del codice penale, di nuovo per prevedere una pena aggravata quando la lesione grave o gravissima sia cagionata nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria. In particolare, e le lesioni sono gravi, la pena è la reclusione da 6 mesi a 2 anni; se le lesioni sono gravissime, la pena è la reclusione da un anno e 6 mesi a 4 anni.
  Anche in questo caso, la pena aggravata per le lesioni gravi e gravissime cagionate nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria è identica a quella già prevista dal codice in relazione alla violazione della disciplina sulla circolazione stradale con fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
  L'articolo 2 della proposta modifica il testo unico delle leggi sanitarie, R.D. 1265 del 1934, intervenendo sull'articolo 123 relativo alla professione di farmacista, sostanzialmente per depenalizzare la condotta di detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti quando dalle particolari modalità della stessa sia possibile desumere che i farmaci non siano destinati al commercio.
  L'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie rinvia all'articolo 443 c.p. nel caso in cui il titolare della farmacia trasgredisca l'obbligo di curare che i medicinali, dei quali la farmacia è provvista, non siano nè guasti nè imperfetti. A sua volta il codice penale, all'articolo 443, punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, e con la multa non inferiore a 103 euro chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti. Se il fatto è commesso per colpa, in base all'articolo 452 del codice penale, la pena prevista dall'articolo 443 è ridotta da un terzo a un sesto.
  La proposta di legge, intervenendo sull'articolo 123, introduce una sanzione amministrativa pecuniaria (da 500 a 1.500 euro) a carico del farmacista che detenga farmaci scaduti, guasti o imperfetti quando, per le modalità della condotta, sia possibile escludere il commercio e la somministrazione e dunque escludere la rilevanza penale della condotta. Il legislatore individua nella modesta quantità di farmaci, nelle modalità di conservazione e nell'ammontare complessivo delle riserve gli indici che valgono ad escludere la destinazione al commercio.
  L'articolo 3 della proposta di legge modifica l'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per l'esercizio abusivo di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie. La proposta aumenta l'entità di tale sanzione (da 2.500 a 7.500 euro).
  Per quanto riguardala terminologia utilizzata nella proposta di legge, si ricorda che l'articolo 1 della legge n. 43 del 2006 ha stabilito che «sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2001, n. 251 [...] i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione» (ad esempio, tra le professioni sanitarie: medico chirurgo, odontoiatra, farmacista, veterinario, psicologo, infermiere, podologo, fisioterapista...).
  Si parla, invece, di arti ausiliarie delle professioni sanitarie in relazione alle attività professionali che possono essere esercitate in possesso di un titolo abilitante o di un altro titolo equipollente. Gli Pag. 34interventi propri di ciascuna arte, sono svolti in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, in regime di libera professione, o di dipendenza da strutture sanitarie pubbliche e private. Si tratta di massaggiatori e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, di ottici, odontotecnici e puericultrici.
  L'articolo 4 modifica l'articolo 8 della legge n. 39 del 1989, concernente la disciplina della professione di mediatore. Si tratta della disposizione che oggi sanziona con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 7.500 a 15.000 euro chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo. In base al comma 2, a coloro che siano incorsi per tre volte nella suddetta sanzione amministrativa, si applicano le pene previste dall'articolo 348 c.p. per l'esercizio abusivo di una professione.
  La proposta di legge prevede l'applicazione della sanzione penale alla prima reiterazione della condotta illecita, senza attendere la terza violazione.

  Massimo PARISI (FI-PdL) chiede se siano previste audizioni.

  Donatella FERRANTI, presidente, fa presente come la richiesta di audizioni possa essere avanzata nel corso della prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.
C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Walter VERINI (PD), relatore, osserva come il provvedimento in esame è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2013 e torna all'esame della Commissione Giustizia con le modifiche introdotte dal Senato, che ne ha concluso l'esame il 29 ottobre 2014, dopo oltre un anno. La circostanza che il Senato ha esaminato il testo trasmesso dalla Camera per oltre un anno deve essere tenuta in debito conto quando si dovrà valutare l’’opportunità di apporre o meno delle modifiche al testo in esame, determinando così una nuova lettura da parte del Senato.
  Per quanto il Senato abbia apportate delle modifiche anche significative al testo della Camera, sono comunque rimasti intatti i pilastri di quel testo, quali: l'eliminazione della pena detentiva a carico del giornalista in caso di diffamazione e l'applicazione della legge sulla stampa anche alle testate giornalistiche online e radiotelevisive.
  Sul testo e sulle modifiche del Senato si sono sviluppati dibattiti anche fuori dalle aule parlamentari, che hanno posto in evidenza alcune questioni che ora dovranno essere affrontate dalla Commissione, anche al fine di verificare se siano necessari dei correttivi ovvero se sia opportuno approvare definitivamente il testo del Senato evitando una nuova lettura da parte del Senato, che, come si è visto, potrebbe durare anche un anno. A titolo di esempio, richiama il dibattito sulla disciplina della lite temeraria e sulla mancanza di una normativa sulla rettifica in relazione alle pubblicazioni su internet da parte di siti non registrati.
  In veste di relatore ritiene opportuno svolgere una relazione asettica che dia conto delle modifiche apportate dal Senato al testo della Camera, ritenendo che dal dibattito in Commissione dovrà poi emergere la scelta da compiere circa una ulteriore lettura da parte del Senato.
  L'articolo 1 reca modifiche alla legge sulla stampa.
  La prima modifica è stata confermata dal testo del Senato (comma 1) e riguarda l'articolo 1 della legge n. 47 del 1948, cui è aggiunto un comma che ne estende l'ambito di applicazione sia alle testate Pag. 35giornalistiche on line registrate (presso le cancellerie dei tribunali ex articolo 5 della stessa legge 47/1948), limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, sia alle testate giornalistiche radiotelevisive.
  Noi pensiamo che questa modifica sia significativa, perché equipara veri e propri giornali online alle testate giornalistiche pubblicate su carta stampata, responsabilizzando e valorizzando il profilo professionale delle redazioni.
  Il Senato ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del diritto di rettifica di cui all'articolo 8 della legge sulla stampa, come trasmesso dalla Camera (comma 2).
  Anziché intervenire, come fatto dal testo Camera, con modifiche parziali, il Senato ha accolto una completa riformulazione del comma 1 dell'articolo 8, che conferma sostanzialmente le principali novità introdotte dalla Camera.
  Il nuovo comma 1 stabilisce, infatti, che la rettifica debba essere pubblicata, a cura del direttore, nel quotidiano, periodico o agenzia di stampa o nella testata online registrata (limitatamente ai contenuti pubblicati, trasmessi o immessi in rete dalle redazioni): senza commento; senza risposta; senza titolo; con l'indicazione del titolo dell'articolo ritenuto diffamatorio, dell'autore dello stesso e della data di pubblicazione.
  Le ulteriori modifiche al comma 1 sono finalizzate, da un lato, ad una sua migliore formulazione, dall'altro, al suo coordinamento con l'estensione della disciplina della legge sulla stampa alle testate giornalistiche online registrate.
  Due integrazioni allo stesso comma 1 prevedono: l'obbligo del direttore del giornale di informare l'autore dell'articolo firmato (o del servizio radio o televisivo) della richiesta di rettifica; a seguito di una modifica apportata dal Senato, che non c’è l'obbligo di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche che risultino documentalmente false.
  Due periodi aggiunti al secondo comma dell'articolo 8 della legge sulla stampa dettano la specifica disciplina delle rettifiche sulle testate giornalistiche online registrate (comma 2, lettera b). Il Senato ha confermato l'assimilazione dei termini massimi di pubblicazione delle rettifiche su tali giornali a quelli dei giornali cartacei (due giorni dalla ricezione della richiesta) e ha modificato alcuni aspetti relativi alle le modalità di pubblicazione di dichiarazioni o rettifiche. Queste ultime devono essere pubblicate: all'inizio dell'articolo contenente la notizia (anziché, come previsto dalla norma vigente, in testa alla pagina dell'articolo relativo alla notizia stessa); con la stessa metodologia, visibilità e rilevanza della notizia cui si riferiscono (anziché, come prevedeva il testo Camera – con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia diffamatoria). Il testo in esame conferma la necessità che la pubblicazione della rettifica renda evidente l'avvenuta modifica nonché il divieto di modificare la URL della notizia diffamatoria. Inoltre – rispetto al testo Camera – il Senato ha eliminato il riferimento alle «stesse caratteristiche grafiche» a favore della pari rilevanza della rettifica rispetto alla notizia pubblicata. Il Senato ha, poi, aggiunto un ultimo periodo al secondo comma dell'articolo 8 della legge sulla stampa: nell'ipotesi in cui la testata online fornisca un servizio personalizzato, le dichiarazioni o rettifiche devono essere inviate a coloro che hanno avuto accesso alla notizia diffamatoria.
  Viene confermata l'introduzione nell'articolo 8 di due commi aggiuntivi (dopo il terzo e dopo il quarto), già presenti nel testo-Camera. Il primo riguarda il diritto di rettifica nelle trasmissioni televisive o radiofoniche mentre il secondo concerne lo stesso diritto in relazione alla stampa non periodica (ad es. i libri).
  Il Senato ha modificato la nuova disposizione che la Camera ha aggiunto dopo il quarto comma e che estende il diritto di rettifica alla stampa non periodica, attualmente non disciplinato (comma 2, lett. e).
  Si prevede, a richiesta dell'offeso, che l'autore dello scritto (o, ex articolo 57-bis, c.p., l'editore ovvero, se del caso, lo stampatore), provvedano, in caso di ristampa o Pag. 36nuova diffusione anche in versione elettronica (e-book) alla pubblicazione – anche sul proprio sito Internet ufficiale – delle dichiarazioni o delle rettifiche chieste dai soggetti che si ritengano diffamati, purché queste non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale; per coordinamento con le modifiche introdotte, il Senato ha escluso l'obbligo di pubblicazione di dichiarazioni e rettifiche documentalmente false. Anche in tali casi, la rettifica deve essere pubblicata – nella prima ristampa utile, nel sito e nelle nuove pubblicazioni elettroniche – entro 2 giorni dalla richiesta. La rettifica deve avere idonea collocazione e caratteristica grafica e fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata. Il Senato ha, infine, aggiunto al nuovo comma un ultimo periodo che «sana», a tutela del soggetto diffamato, le ipotesi di mancata rettifica per impossibilità di una ristampa o di una nuova diffusione dello stampato o di pubblicazione nel sito Internet; in tali casi, la rettifica andrà pubblicata su un quotidiano a diffusione nazionale.
  Il Senato ha confermato le modifiche di coordinamento, introdotte dalla Camera al quinto comma dell'articolo 8, relativamente all'ipotesi – già contemplata dalla normativa vigente – di ricorso al giudice per inerzia nella pubblicazione della dichiarazione o della rettifica da parte degli obbligati (comma 2, lettera f). In tali casi – qualora siano decorsi i diversi termini per la rettifica oppure la rettifica sia stata effettuata in violazione delle prescrizioni legislative – l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al «giudice» (in luogo del «pretore», figura non più esistente) di ordinare la pubblicazione, adottando un provvedimento d'urgenza ex articolo 700 c.p.c. Anche tale disposizione è stata integrata dal Senato con un ultimo periodo, secondo cui il giudice accoglie sempre la richiesta di rettifica quando sia stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato.
  Sempre all'articolo 8 della legge sulla stampa, sono aggiunti due commi dopo il quinto.
  Il primo, non modificato dal Senato, prevede che della stessa procedura giudiziale può avvalersi l'autore dell'articolo o del servizio (su giornali, trasmissioni radio TV e testate online) nel caso di inerzia rispetto alla pubblicazione della smentita o della dichiarazione da parte del direttore o, comunque, del responsabile. Quest'ultimo, in caso di richiesta dell'autore, è obbligato a fare inserire la dichiarazione o la rettifica.
  L'ulteriore comma aggiuntivo – introdotto dal Senato – detta una disciplina sanzionatoria della mancata pubblicazione della rettifica (sia quella richiesta dalla persona offesa che quella richiesta dall'autore dell'articolo offensivo) (comma 2, lettera g). Se la rettifica è pubblicata su ordine del giudice, quest'ultimo: comunica al prefetto il relativo provvedimento per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria (la cui entità è aumentata: comma 2, lettera h) per mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione da parte del giudice; trasmette gli atti all'ordine dei giornalisti per le competenti determinazioni (di natura disciplinare) a carico del responsabile inadempiente.
  Il comma 3 dell'articolo 1 della proposta in esame introduce l'articolo 11-bis nella legge sulla stampa, relativo al risarcimento del danno, e non è stato modificato dal Senato.
  Il comma 5 dell'articolo 1 del testo in esame sostituisce l'articolo 13 della legge sulla stampa, riunendo in tale articolo le diverse fattispecie sanzionatorie relative alla diffamazione a mezzo stampa, per le quali viene eliminata la pena della reclusione.
  Al comma 1 del nuovo articolo 13, la diffamazione a mezzo stampa o a mezzo radiotelevisione, o tramite testate online registrate presso i tribunali (ex articolo 5 della legge sulla stampa) viene sanzionata con la sola multa fino ad un massimo di 10.000 euro. Nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso il limite minimo della sanzione, che la Camera – fermo restando l'identico limite massimo – aveva indicato in 5.000 euro. In base al secondo Pag. 37periodo del comma 1 del nuovo articolo 13, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato diffuso con la consapevolezza delle sua falsità, la pena è della multa da 10.000 a 50.000 euro. Il Senato, per tale ipotesi, ha ridotto di 10.000 euro i limiti edittali della multa, previsti nel testo-Camera tra i 20.000 e i 60.000 euro.
  Sono stati, poi, aggiunti sei nuovi commi all'articolo 13.
  Si segnala, in particolare, il comma 4 che stabilisce la non punibilità dell'autore dell'offesa e del direttore della testata (o dell'editore, nel caso di stampa non periodica) quando, anche spontaneamente, si sia provveduto alla pubblicazione o alla diffusione delle dichiarazioni o delle rettifiche secondo quanto previsto dall'articolo 8. Il Senato ha aggiunto un'ulteriore ipotesi di non punibilità, quando l'autore della diffamazione abbia chiesto al responsabile la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa (e il responsabile non abbia provveduto).
  Si passa quindi all'articolo 2, che reca modifiche al codice penale.
  La disposizione modifica gli artt. 57 (Reati commessi col mezzo della stampa periodica), 594 (Ingiuria) e 595 (Diffamazione) del codice penale.
  Responsabilità del direttore
  Il comma 1 dell'articolo 2 sostituisce l'art. 57 c.p., relativo alla responsabilità colposa del direttore per omesso controllo sul contenuto della pubblicazione. Il nuovo primo comma è riferito alla responsabilità del direttore o vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, nonché – per coordinamento – delle testate giornalistiche online registrate: appare meglio precisato il nesso di causalità dell'illecito (finora individuato nell’»omesso controllo») stabilendosi che il direttore risponde dei citati reati se costituiscono conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. Il Senato ha modificato tale disposizione ripristinando, in particolare, la natura colposa dell'indicata responsabilità, che risultava espunta dal testo trasmesso dalla Camera. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo e non si applica la pena accessoria dell'interdizione della professione di giornalista.
  Il nuovo primo comma dell'articolo 57 prevede poi la possibile delega delle funzioni di vigilanza da parte del direttore ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni. Tale ipotesi è prevista in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva nonché delle testate giornalistiche online registrate. La delega deve risultare da atto scritto avente data certa ed accettazione del delegato.
  Il Senato ha, inoltre, aggiunto un secondo comma all'articolo 57 che prevede in ogni caso che il direttore responsabile (o il suo vice) risponde per gli scritti e le diffusioni non firmati sui quotidiani, sui periodici e sulle testate giornalistiche TV o radiofoniche ovvero sulle testate online registrate.
  Il comma 2 dell'articolo 2 sostituisce l'articolo 594 c.p. sull'ingiuria, la cui fattispecie base – riferita a chiunque offende l'onore o il decoro di una persona – è attualmente punita con la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a 516 euro (comma 1). La disposizione, non modificata dal Senato, elimina dal comma 1 la previsione della reclusione sanzionando l'ingiuria – ovvero l'offesa all'onore e al decoro di una persona presente – con la sola pena della multa fino ad un massimo di 5.000 euro. All'attuale fattispecie è aggiunta l'ingiuria commessa in via «telematica» punita sempre con la sola multa fino a 5.000 euro.
  Aggravante dell'ingiuria è, invece, l'offesa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato (aumento della multa fino alla metà) o commessa in presenza di più persone. Attualmente l'aumento della pena – fino a 1/3 – riguarda solo la seconda ipotesi, mentre l'attribuzione di un fatto determinato è punita con la reclusione fino a un anno o la multa fino a euro 1.032.Pag. 38
  Il comma 3 dell'articolo 2 del nuovo testo – anch'esso non modificato dal Senato – sostituisce l'articolo 595 c.p. in tema di diffamazione (l'offesa alla reputazione altrui commessa comunicando con più persone). In particolare, anche per la diffamazione, la pena non è più la reclusione ma la multa. Inoltre, per esigenze di coordinamento, è eliminata dal nuovo articolo 595 c.p. la fattispecie a mezzo stampa confluita nell'articolo 13 della legge 47/1948 (fattispecie attualmente prevista dal terzo comma dell'articolo 595 e punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni o la multa non inferiore a 516 euro). La fattispecie base del reato, prevista dal primo comma, è punita con la multa da 3.000 a 10.000 euro (la sanzione attuale è la reclusione fino ad un anno o la multa fino a 1.032 euro). Come per la diffamazione a mezzo stampa e l'ingiuria, l'attribuzione di un fatto determinato (secondo comma) costituisce un'aggravante, punita con la multa fino ad un massimo di 15.000 euro (invece della reclusione fino a due anni o la multa fino a 2.065 euro). Ulteriore aggravante (aumento della multa della metà) – prevista dal nuovo terzo comma – è costituita dall'aver commesso il reato con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in atto pubblico o in via telematica (quest'ultima modalità innova il contenuto dell'attuale terzo comma dell'articolo 595 dal quale è, come detto, eliminato il riferimento alla diffamazione col mezzo della stampa). Il quarto comma del vigente articolo 595 c.p. viene, infine, abrogato: esso riguarda l'ipotesi aggravata dell'offesa recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o a una sua rappresentanza o a un'autorità costituita in collegio.
  L'articolo 3 della proposta di legge è stato inserito dal Senato e riguarda «Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore e nella reputazione» che riconoscono una sorta di diritto all'oblio del diffamato.
  Nello specifico, la disposizione riconosce alla persona offesa il diritto – strettamente inerente all'uso della rete Internet e degli archivi online dei giornali cartacei – di ottenere l'eliminazione dai siti e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori e dei dati personali trattati in violazione di legge.
  La tutela prevista appare simile a quella definita in dottrina e giurisprudenza come diritto all'oblio. Tuttavia non sembra coincidere con esso. La diffamazione riguarda, infatti, l'illecita pubblicazione di dati o notizie false mentre il diritto all'oblio interessa in genere la pubblicazione di dati o notizie vere per i quali, però, il lungo tempo trascorso non rende più necessaria (a fini informativi o giornalistici) la permanenza negli archivi online (si pensi, in particolare, a una sentenza di condanna civile o penale inflitta 20-30 anni prima).
  Tale diritto alla cancellazione di notizie e dati personali è esercitato indipendentemente dal diritto alla rettifica o all'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo diffamatorio (comma 1).
  Alla mancata eliminazione delle notizie diffamatorie dai siti e dai motori di ricerca per inerzia o rifiuto da parte dell'Internet provider consegue la possibilità di ricorrere in giudizio, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 70/2003 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico). L'interessato potrà, infatti, chiedere che sia il giudice ad ordinare la rimozione dei contenuti diffamatori dai siti Internet e dai motori di ricerca inibendone l'ulteriore diffusione (comma 2).
  Alla morte del diffamato non consegue la perdita delle facoltà ed dei diritti previsti dall'articolo 3, che possono, quindi, essere esercitati dagli eredi o dal convivente (comma 3).
  L'articolo 4 del provvedimento (già articolo 3 del testo-Camera) aggiunge un comma all'articolo 427 del codice di procedura penale, relativo alla condanna del querelante alle spese e ai danni. Il comma aggiuntivo 3-bis prevedeva – nella versione approvata dalla Camera – che il giudice potesse irrogare al querelante una sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende. Il Senato Pag. 39ha integralmente riformulato il nuovo comma 3-bis prevedendo, per la condanna del querelante: che il giudice non possa agire d'ufficio ma sia necessaria un'istanza dell'imputato; che la condanna al pagamento della sanzione debba conseguire a sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso; che debba risultare la temerarietà della querela; che la sanzione, anziché compresa tra un limite e un massimo, sia determinata dal giudice in via equitativa.
  L'articolo 5, non modificato dal Senato, estende la disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti iscritti al rispettivo albo.
  L'articolo 6, introdotto dal Senato, integra la formulazione del primo comma dell'articolo 96 del codice processuale civile, prevedendo una ipotesi di responsabilità aggravata civile di colui che, in malafede o colpa grave, attiva un giudizio a fini risarcitori per diffamazione a mezzo stampa.
  La nuova disposizione prevede che, su domanda del convenuto, il giudice – rigettando la domanda di risarcimento – può condannare l'attore, oltre che al rimborso delle spese ed al risarcimento a favore del convenuto stesso, al pagamento in favore di quest'ultimo di una somma determinata in via equitativa.
  Alla mancata eliminazione delle notizie diffamatorie dai siti e dai motori di ricerca per inerzia o rifiuto da parte dell'Internet provider consegue la possibilità di ricorrere in giudizio, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 70/2003 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico). L'interessato potrà, infatti, chiedere che sia il giudice ad ordinare la rimozione dei contenuti diffamatori dai siti Internet e dai motori di ricerca inibendone l'ulteriore diffusione (comma 2).
  Alla morte del diffamato non consegue la perdita delle facoltà ed dei diritti previsti dall'articolo 3, che possono, quindi, essere esercitati dagli eredi o dal convivente (comma 3).
  L'articolo 4 del provvedimento (già articolo 3 del testo-Camera) aggiunge un comma all'articolo 427 del codice di procedura penale, relativo alla condanna del querelante alle spese e ai danni. Il comma aggiuntivo 3-bis prevedeva – nella versione approvata dalla Camera – che il giudice potesse irrogare al querelante una sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende. Il Senato ha integralmente riformulato il nuovo comma 3-bis prevedendo, per la condanna del querelante: che il giudice non possa agire d'ufficio ma sia necessaria un'istanza dell'imputato; che la condanna al pagamento della sanzione debba conseguire a sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso; che debba risultare la temerarietà della querela; che la sanzione, anziché compresa tra un limite e un massimo, sia determinata dal giudice in via equitativa.
  L'articolo 5, non modificato dal Senato, estende la disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti iscritti al rispettivo albo.
  L'articolo 6, introdotto dal Senato, integra la formulazione del primo comma dell'articolo 96 del codice processuale civile, prevedendo una ipotesi di responsabilità aggravata civile di colui che, in malafede o colpa grave, attiva un giudizio a fini risarcitori per diffamazione a mezzo stampa.
  La nuova disposizione prevede che, su domanda del convenuto, il giudice – rigettando la domanda di risarcimento – può condannare l'attore, oltre che al rimborso delle spese ed al risarcimento a favore del convenuto stesso, al pagamento in favore di quest'ultimo di una somma determinata in via equitativa.
  Da ultimo ritiene che sia necessaria una riflessione che muova dalla considerazione che le nuove norme che tornano all'esame della Camera rappresentano nell'insieme un passo avanti importante, che allinea il nostro Paese all'Europa, togliendo innanzitutto la pena del carcere per il reato di diffamazione a mezzo stampa. Vi sono poi altri contenuti rilevanti che possano essere da tutti considerati Pag. 40positivi, anche se restano aperte alcune questioni, poste dal dibattito pubblico, dalle audizioni, dai contributi venuti in diverse sedi in questi mesi. Si riferisce innanzitutto al tema delle querele temerarie, che secondo alcune valutazioni, non sono affrontate dal testo in esame con la necessaria capacità di deterrenza e dissuasione. Il Senato ha ritenuto di non approvare proposte emendative che andavano in questa direzione. Possono poi essere valutati anche altri aspetti del provvedimento con differenti punti di vista e differenti ipotesi di cambiamento. Rimane da valutare se sia preferibile approvare il testo così come pervenuto dal Senato e dare quindi al più presto forza di legge a norme comunque importanti e innovative dal punto di vista della civiltà giuridica e della libertà di informazione, magari rimandando la soluzione di eventuali criticità all'esame di altri provvedimenti oppure, se la strada è quella di emendare il testo, rimandarlo nuovamente al Senato ed attendere, magari un altro anno, il nuovo esame. A suo parere è preferibile la prima strada, ma, trattandosi di un tema aperto, ritiene giusto porre questo interrogativo al dibattito della Commissione.

  Claudio FAVA (Misto-LED) raccogliendo le preoccupazioni del relatore circa il rischio di un nuovo esame da parte del Senato, ritiene che la Commissione prima di adottare una scelta sull'opportunità di modificare il testo debba concentrare la propria attenzione sulle modifiche più significative e problematiche apportate dal Senato.
  In relazione al profilo sanzionatorio avrebbe preferito che il Senato avesse riportato la disciplina sanzionatoria della diffamazione a mezzo stampa alla giurisprudenza europea secondo cui questo illecito dovrebbe essere depenalizzato. Rileva che il Senato ha ridotto la pena della multa applicabile alla diffamazione a mezzo stampa commessa con la consapevolezza della falsità, portandola nel massimo da 60 mila euro a 50 mila euro, rimanendo comunque il problema della congruità della sanzione, considerato che per le realtà editoriali più grandi si tratta di una pena pecuniaria irrisoria che non ha alcuna efficacia di deterrente mentre per quelle minori e locali potrebbe dimostrarsi letale.
  Altra modifica che suscita delle perplessità è la precisazione del tutto superflua secondo cui il direttore risponde a titolo di colpa nel caso in cui il delitto sia la conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. Trattandosi di una ipotesi di culpa in vigilando la precisazione del Senato è superflua, salvo che ad essa non sia riconducibile una pericolosa scelta volta a limitare fortemente la responsabilità del direttore, scaricando tale responsabilità su altri soggetti.
  Sul cosiddetto diritto all'oblio, che dovrebbe essere sancito dall'articolo 3 introdotto al Senato, osserva che in realtà la norma non prevede la possibilità di cancellare da internet notizie oramai risalenti nel tempo, non più attuali o comunque appartenenti a fasi temporali oramai chiuse, quanto piuttosto consente di cancellare le notizie diffamatorie.

  Donatella FERRANTI, presidente, dopo aver rilevato che il Senato ha comunque mantenuto l'architrave del testo approvato dalla Camera, ritiene opportuno che la Commissione si concentri principalmente sulle modifiche maggiormente significative, che attengono al diritto all'oblio, di cui all'articolo 3, ed alla disciplina della lite temeraria, prevista dagli articoli 4 e 6, rispettivamente riferiti al diritto penale ed al diritto civile. Rispetto a quest'ultimo tema, ritiene che in relazione al processo penale occorra valutare se sia opportuno prevedere un limite massimo all'entità della somma da pagare in via equitativa, mentre rispetto alla lite temeraria in campo civilistico sia da valutare se sia corretta la stessa scelta del Senato di prevedere questo istituto in maniera specifica rispetto alla sola diffamazione a mezzo stampa e, in seconda battuta, se anche in questo caso sia opportuno un limite massimo nella valutazione equitativa del giudice.Pag. 41
  In relazione alla pena stabilita in caso di diffamazione commessa con la consapevolezza della falsità, ritiene che debba prevedersi una sanzione adeguata alla assoluta gravità del fatto che non è dissimile al fatto punito dal delitto di calunnia: in entrambi i casi si afferma un fatto falso con la consapevolezza della falsità. Si chiede se tale condotta possa essere considerata come giornalismo.

  Andrea COLLETTI (M5S), rimandando ad un altro intervento le questioni relative ai giornalisti freelance, si sofferma sull'articolo 3, ritenendo non soddisfacente la disposizione sul diritto all'oblio principalmente per due ragioni. In primo luogo, ritiene grave che si possa disporre la cancellazione da internet di notizie che costituiscono un fatto storico, per quanto possano ledere l'onore di una persona, come potrebbe essere la circostanza di essere stati condannati nel passato per corruzione. Altro punto critico è la mancata previsione di un contraddittorio che veda coinvolti necessariamente anche i responsabili del sito internet nell'ipotesi in cui la richiesta di cancellazione sia indirizzata unicamente ai responsabili dei motore di ricerca. A tale proposito osserva che per eliminare da internet i contenuti di una notizia sarebbe sufficiente eliminare questa notizia dalla ricerca effettuata dal motore di ricerca senza dover intervenire sul sito internet che l'ha pubblicata.

  Donatella FERRANTI, presidente, ritiene che sia opportuno verificare meglio la nozione di contenuto diffamatorio al fine di accertare se si tratti unicamente di notizie o commenti riconducibili al reato di diffamazione a mezzo stampa ovvero se ricomprenda, come ritiene il deputato Colletti, ogni notizia lesiva della reputazione di un soggetto.

  Alessandro PAGANO (NCD) ritiene che le considerazioni del relatore circa la scelta di modificare o meno il testo in esame siano condivisibili. Tuttavia, anche nel caso in cui si scelga di non modificare il testo, ritiene che la Commissione debba fare una riflessione sulla circostanza che il 90 per cento delle diffamazioni è effettuata attraverso siti e blog non registrati da parte di soggetti, non raramente giornalisti, che si nascondono dietro a nickname di fantasia. Si tratta di una questione molto seria in quanto ognuno è indifeso verso azioni diffamatorie sostanzialmente anonime, anche estremamente pesanti, che possono farsi attraverso internet sfruttando il fatto che il sito o il blog non è registrato. Occorre intervenire per sanare questa grave situazione che finisce per ledere anche il vero giornalismo. Per quanto attiene ai rischi di un eccessivo rallentamento dell'iter determinato da una nuova lettura da parte del Senato, ritiene che si possa procedere a modifiche di fatto concordate con il Senato grazie ai contatti tra i gruppi ed al lavoro di mediazione che potrebbero fare le Presidenze delle due Commissioni.

  Andrea COLLETTI (M5S) chiede se siano previste audizioni, ritenendole comunque necessarie.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che domani è convocato l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, proprio per organizzare i lavori della Commissione anche in merito al provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI si sofferma sulle disposizioni del testo relative alla lite temeraria facendo presente che il Governo avrebbe preferito diverse formulazione degli articoli 4 e 6. In relazione all'articolo 4 osserva che la temerità mal si concilia con la circostanza che comunque a seguito della querela vi è stato un rinvio a giudizio. La disposizione, quindi, dovrebbe applicarsi solo nei casi in cui sia pronunciata sentenza di non doversi procedere o di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso. Ritiene inoltre che in luogo della temerità occorrerebbe far riferimento alla malafede o colpa grave del querelante costituito parte civile. Inoltre, si dovrebbe prevedere che la somma di Pag. 42denaro sia equitativamente determinata fino a un decimo della somma del risarcimento richiesto dal querelante, ponendo così un limite massimo. Ritiene che anche per quanto attiene all'articolo 6 sarebbe stato più opportuno porre un limite massimo alla valutazione equitativa, prevedendo che la somma di denaro sia equitativamente determinata fino a un decimo della somma del risarcimento richiesto dall'attore.

  Claudio FAVA (Misto-LED) ritiene che avrebbe maggiore funzione preventiva la fissazione in un decimo della somma del risarcimento richiesto dall'attore o dal querelante.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI ritiene che la fissazione ex lege di una percentuale immodificabile da parte del giudice possa essere considerata incostituzionale.

  Claudio FAVA (Misto-LED) non condivide l'osservazione del sottosegretario in quanto non si tratta di una sanzione che il giudice sarebbe chiamato ad applicare automaticamente.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI ritiene che si potrebbe eventualmente porre anche un limite minimo per venire incontro alle preoccupazione dell'onorevole Fava.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

  Andrea COLLETTI (M5S) ritiene opportuno che la Commissione sia informata che presso la Commissione Affari sociale è stato costituito un Comitato ristretto al fine di elaborare una proposta di testo unificato delle proposte di legge C. 1769 ed abbinate in materia di rischio clinico che, secondo quanto è dato sapere, dovrebbe contenere una serie di disposizioni di stretta competenza della Commissione giustizia, quali la responsabilità penale e civile del medico e la previsione di forme di conciliazione obbligatoria. Ritiene che tanto la Presidenza della Camera quanto quella della Commissione debbano adoperarsi affinché ciò non avvenga. Sottolinea come la Commissione giustizia abbia una maggiore competenza tecnica-giuridica su tali temi oltre ad essere impermeabilizzata a pressioni di settore relativamente al campo sanitario. Preannuncia che il suo gruppo scriverà una lettera in tal senso al Presidente della Camera ed al Presidente della Commissione.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel prendere atto della dichiarazione del deputato Colletti, ricorda che domani è convocato l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che potrà affrontare la questione anche alla luce del contenuto delle proposte di legge appena richiamate.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 novembre 2014. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.15.

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
C. 2660 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 novembre 2014.

Pag. 43

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda come nella precedente seduta il relatore Verini abbia illustrato il contenuto del provvedimento, per le parti di competenza della Commissione.

  Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che la Commissione dovrebbe focalizzarsi, anche svolgendo un ciclo di audizioni, sul tema del licenziamento e sul relativo onere della prova.

  Donatella FERRANTI, presidente, fa presente che la Commissione giustizia dovrà esprimere il parere entro domani e che, pertanto, eventuali richieste di audizioni potrebbero essere rivolte alla Commissione di merito. Osserva. Peraltro, come allo stato la delega non contenga un espresso riferimento all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.
C. 2575 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Fabrizia GIULIANI (PD), relatore, osserva come l'Accordo italo-israeliano sulla previdenza sociale è stato firmato a Gerusalemme il 2 febbraio 2010 allo scopo, analogamente a numerosi altri accordi della stessa specie, di regolare alcuni aspetti previdenziali: in particolare, l'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ricorda quale scopo precipuo dell'Accordo quello «di garantire ai cittadini italiani che hanno lavorato in Italia prima di trasferirsi in Israele la possibilità di percepire... un trattamento pensionistico in linea con i contributi versati in Italia», grazie anche alla trasferibilità delle prestazioni previdenziali, con il presupporto di poter accedere alla totalizzazione dei contributi versati solamente nei due diversi regimi previdenziali. L'AIR ricorda altresì come la mancata ratifica dell'Accordo importerebbe per l'Italia una perdita di immagine – poiché non si darebbe corso ad un accordo internazionale che pure si è firmato –, e un probabile deterioramento dei rapporti bilaterali con Israele.
  Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, si segnala l'articolo 25, che stabilisce la procedura di consultazione tra i due Stati contraenti per qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo, che potrà in difetto di risoluzione anche essere demandata a negoziati tra le competenti autorità diplomatiche.
  Il disegno di legge di ratifica non reca un contenuto che non pone questioni di interesse di questa Commissione.
  Pertanto propone di esprimere parere favorevole.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la proposta di parere della relatrice sarà posta in votazione domani. Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.
C. 2425 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Fabrizia GIULIANI (PD), relatore, osserva come l'Accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, è stato firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012.Pag. 44
  Si tratta del primo accordo commerciale stipulato dall'Unione europea dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Il Trattato prevede che il Parlamento europeo dia la propria approvazione in materia di accordi commerciali e di associazione, espressa per l'accordo in esame l'11 dicembre 2012. L'Accordo potrà in seguito, se se ne verificheranno le condizioni, venire esteso agli altri due membri della Comunità Andina: Ecuador e Bolivia.
  Trattandosi di un Accordo misto, per l'entrata in vigore di tutte le sue disposizioni l'Accordo UE Colombia e Perù necessita della ratifica di tutti gli stati membri dell'UE. L'Italia lo ha firmato il 14 giugno 2012.
  L'Accordo istituisce un importante quadro giuridico per la liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali tra Colombia e Perù da una parte, e i paesi dell'Unione europea dall'altra.
  L'Accordo si compone di 337 articoli suddivisi in 14 Titoli, a loro volta suddivisi in Capi. All'Accordo sono annessi anche 14 Allegati.
  Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia si segnala il Titolo VII (artt. 195-257), che disciplina la proprietà intellettuale.
  Il Capo 1 contenente le disposizioni generali, chiarisce gli obiettivi del Titolo in esame, tra i quali quello di conseguire un livello adeguato di protezione dei diritti di proprietà intellettuale che contribuisca al trasferimento e alla diffusione della tecnologia.
  Il Capo 3 contiene un'ampia e dettagliata serie di norme riguardanti i diritti di proprietà intellettuale che vanno dalla tutela dei marchi, alle indicazioni geografiche, al diritto d'autore, ai brevetti, ed altro ancora, mentre il Capo 4 si occupa del rispetto di tali diritti.
  Il Capo 5, in merito al trasferimento di tecnologie, stabilisce che le Parti si scambino esperienze e informazioni aventi incidenza su tale ambito e che facilitino reciprocamente la ricerca e lo sviluppo tecnologico.
  Il Capo 6 promuove la cooperazione per favorire gli adempimenti e gli impegni assunti in materia di proprietà intellettuale e fornisce un elenco, a titolo esemplificativo, di attività volte a quel fine.
  Si segnala, inoltre, il Titolo XII (artt. 298-323) che contiene disposizioni in materia di risoluzione delle controversie.
  Il Capo 1 descrive innanzitutto gli obiettivi del Titolo XII: prevenire e risolvere le controversie tra le Parti concernenti l'applicazione e l'interpretazione dell'Accordo, innanzitutto per via amichevole.
  Il Capo 2 disciplina le consultazioni tra le Parti, volte a pervenire ad una soluzione concordata della controversia.
  Il Capo 3 descrive le procedure di risoluzione delle controversie attraverso il procedimento arbitrale, disciplinando la costituzione del collegio arbitrale, il procedimento, il lodo arbitrale e le misure da adottare in seguito alla sua notifica per darne esecuzione.
  Il Capo 4 contiene disposizioni generali. Esse riguardano, tra l'altro, la soluzione concordata tra le Parti, il regolamento di procedura e il codice di condotta, e la possibilità per il collegio arbitrale di acquisire il parere di esperti.
  Il disegno di legge di ratifica non contiene disposizioni di particolare rilievo per questa Commissione.
  Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la proposta di parere della relatrice sarà posta in votazione domani. Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

  La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 18 novembre 2014. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.35.

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Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.
Atto n. 113.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 13 novembre 2014.

  Sofia AMODDIO (PD), relatore, presenta una nuova proposta di parere che tiene conto del dibattito svoltosi nella precedente seduta (vedi allegato 2).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la proposta di parere sarà posta in votazione domani. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

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