CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 14 novembre 2014
335.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Venerdì 14 novembre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 12.

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
C. 2660, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 novembre 2014.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che sono state presentate 530 proposte emendative (vedi allegato). Ricorda che la valutazione in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative è stata effettuata secondo le previsioni del Regolamento e della legislazione vigente in materia in contabilità e di finanza pubblica, tenuto conto della circostanza che si tratta di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica. In proposito, ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 3-bis, del Regolamento, ferme restando le regole generali in materia di inammissibilità, di cui all'articolo 89 del medesimo Regolamento, devono ritenersi inammissibili le proposte emendative riferite ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che concernono materia estranea al loro oggetto, come definito nei documenti di programmazione economica e finanziaria, come risultanti a seguito dell'approvazione della relativa risoluzione da parte dell'Assemblea della Camera, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato. Quanto alla valutazione in ordine all'estraneità della materia rispetto all'oggetto del provvedimento, individuato nei documenti di programmazione economica e finanziaria e nelle relative risoluzioni approvate dalla Camera, ricorda che la risoluzione n. 6-00083 Speranza ed altri, approvata dalla Camera il 14 ottobre 2014 con riferimento alla Nota di aggiornamento del Documento Pag. 4di economia e finanza 2014, ha indicato puntualmente il disegno di legge n. 2660 come provvedimento collegato. Pertanto, ai fini della valutazione dell'estraneità all'oggetto del provvedimento, occorre essenzialmente fare riferimento al contenuto del disegno di legge approvato dal Senato. Per quanto concerne l'introduzione di nuovi oneri a carico della finanza pubblica, devono invece ritenersi inammissibili le proposte emendative che, comportando maggiori spese o minori entrate, non rechino al proprio interno misure idonee a compensarne gli effetti finanziari, ai sensi della legislazione vigente in materia di contabilità e finanza pubblica. A questo proposito, segnala che l'articolo 1, comma 12, del provvedimento, nello stabilire che dall'attuazione delle deleghe previste nel disegno di legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, precisa che, in attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, qualora uno o più dei decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Alla luce di questa previsione, nella mia valutazione ha quindi ritenuto che, ai fini dell'ammissibilità delle proposte emendative, le proposte che introducano principi e criteri direttivi recanti oneri per la finanza pubblica possano ritenersi ammissibili nel presupposto che l'adozione dei relativi decreti attuativi abbia luogo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Analogamente ha ritenuto ammissibili le proposte emendative sostitutive del comma 12 dell'articolo 1, che, pur sopprimendo la clausola di neutralità finanziaria ivi prevista, preservassero comunque il meccanismo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sulla base del quale in presenza di nuovi o maggiori oneri indicati nella relativa relazione tecnica il decreto legislativo può essere adottato solo dopo l'entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanza le occorrenti risorse finanziarie.
  In applicazione dei predetti criteri, segnala che risultano pertanto inammissibili, in ragione della materia trattata, le seguenti proposte emendative:
   Formisano 1.6, in materia di promozione, anche mediante appositi incentivi fiscali, della stipula di contratti collettivi aziendali finalizzati al coinvolgimento dei lavoratori nella proprietà e nella gestione delle imprese;
   Placido 1.58, Airaudo 1.100, limitatamente alla lettera c-ter), Chimienti 1.348 e Tripiedi 1.356, che sopprimono la disposizione che consente ai contratti collettivi aziendali o territoriali di operare in deroga alle disposizioni di leggi e ai contratti collettivi nazionali di lavoro;
   Airaudo 1.84, che prevede la realizzazione di un piano straordinario per la creazione di posti di lavoro attraverso la ripresa dalla domanda pubblica e la creazione di nuova occupazione mediante il ricorso ai contratti di solidarietà passiva;
   Airaudo 1.136, che prevede l'introduzione di nuove ipotesi tipiche di ricorso giudiziario da parte delle organizzazioni sindacali per la repressione della condotta antisindacale;
   Gribaudo 1.166, che reca una delega al Governo volta a consentire la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi per i lavoratori autonomi cui sia stata diagnosticata una patologia grave;
   Gribaudo 1.167, che interviene sul contenzioso in materia di lavoro prevedendo che la rappresentanza e la difesa avverso i verbali ispettivi sia svolta dall'agenzia ispettiva mediante i propri funzionari;
   Gribaudo 1.168 e Ciprini 1.476, che prevedono l'introduzione di forme di sostegno al reddito per i lavoratori autonomi e professionisti; Pag. 5
   Gribaudo 1.169, che reca disposizioni in materia di astensione dal lavoro delle lavoratrici autonome;
   Prataviera 1.171, in materia di accesso al pensionamento dei lavoratori «esodati»;
   Prataviera 1.192, in materia di promozione degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello;
   Prataviera 1.202, volto a prevedere tempi certi per la conclusione dei contenziosi in materia di lavoro, con l'introduzione di forme di risarcimento per le parti nel caso in cui non vengano rispettati;
   Prataviera 1.204, volto a introdurre un limite massimo all'importo di determinati trattamenti pensionistici;
   Prataviera 1.205, che reca una delega volta a introdurre un tetto alle pensioni e ai vitalizi erogati con il sistema retributivo e all'abrogazione della legge n. 252 del 1974, in materia di regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione;
   Prataviera 1.206, che reca una delega in materia di benefici pensionistici per i lavoratori addetti ad attività usuranti;
   Prataviera 1.207, che prevede l'abrogazione della normativa che consente, a determinate condizioni ed entro specifici limiti, l'accesso alla pubblica amministrazione a cittadini extracomunitari e ai loro familiari;
   Giorgia Meloni 1.213, volto a promuovere la partecipazione dei lavoratori alla gestione e all'utile dell'impresa;
   Lenzi 1.230, che reca una delega in materia di accertamenti medico-legali sull'idoneità al lavoro e di controlli sulle assenze per malattia;
   Schullian 1.232, che interviene sull'orario di lavoro dei dipendenti pubblici prossimi al collocamento a riposo al fine di promuovere il ricambio generazionale;
   Polverini 1.241, in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'azienda;
   Oliaro 1.244, che prevede una delega legislativa per la disciplina della sicurezza dei lavoratori a bordo delle navi e nell'espletamento dei servizi portuali;
   Cominardi 1.252, volto a introdurre controlli a distanza dei lavoratori sulle attività degli organi direttivi e amministrativi di vertice dell'impresa;
   Cominardi 1.253 e Ciprini 1.330, volti a introdurre la videosorveglianza nelle zone antistanti le sedi istituzionali ove si svolgono sedute di organi comunali, regionali e parlamentari;
   Cominardi 1.257 e 1.259, volti a introdurre limiti alle retribuzioni più elevate all'interno delle aziende e delle pubbliche amministrazioni;
   Cominardi 1.258 e 1.260, volti rispettivamente a introdurre limiti ai trattamenti economici annui e a introdurre divieti per l'erogazione di incentivi agli amministratori di società;
   Spessotto 1.273, che incide sui criteri di definizione del lavoro notturno ai fini dell'applicazione dei benefici previsti per tale categoria di lavoro;
   Ciprini 1.316, che interviene sulle procedure di riscossione di contributi e premi non pagati degli enti che gestiscono forme di previdenza e assistenza;
   Crippa 1.320 e 1.321, che intervengono sulle modalità di assunzione dell'incarico da parte di professionisti e sulla obbligatorietà per le professioni regolamentate del preventivo di massima in forma scritta;
   Rizzetto 1.332, volto a prevedere la compensazione delle somme dovute a titolo di contributi pensionistici con le somme di cui le imprese sono creditrici nei confronti di pubbliche amministrazioni;Pag. 6
   Rostellato 1.361, relativo all'erogazione degli assegni familiari ai lavoratori autonomi iscritti ad albi professionali;
   Rostellato 1.363, volto a escludere la possibilità per le organizzazioni sindacali di svolgere attività di assistenza fiscale;
   Rostellato 1.372, volto a prevedere un sistema contributivo unico per tutti i settori ai fini dell'erogazione delle medesime prestazioni previdenziali per tutte le categorie di lavoratori;
   Rostellato 1.381, che prevede la revisione della procedura relativa ai versamenti agli enti bilaterali;
   Rostellato 1.385, 1.390, 1.391 e 1.393, che intervengono sulla disciplina previdenziale del lavoro autonomo;
   Rostellato 1.389, 1.394 1.395, 1.396 e 1.397, che intervengono, sotto vari profili, sul trattamento dei periodi di malattia e maternità dei lavoratori autonomi e degli iscritti alla gestione separata INPS;
   Rostellato 1.392, che prevede riduzioni contributive per i lavoratori autonomi nei primi tre anni di attività;
   Rostellato 1.398, volto a introdurre un modello unico per i pagamenti di tributi, sanzioni e contributi;
   Chimienti 1.416, recante una delega al Governo per il riordino della normativa in materia di lavoro autonomo;
   Cominardi 1.426, che prevede l'introduzione del quoziente familiare per ridurre i corrispettivi dovuti per l'ingresso o la fruizione di manifestazioni che fruiscono di finanziamenti a carico del Fondo unico per lo spettacolo, nonché i premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
   Chimienti 1.430, volto a estendere ai padri lavoratori autonomi i congedi parentali;
   Rizzetto 1.437, volto a escludere il beneficio della contribuzione figurativa per coloro che ricoprono cariche sindacali e siano posti in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 300 del 1970;
   Rizzetto 1.438, volto a sopprimere la legge n. 252 del 1974, in materia di regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione;
   Rizzetto 1.442, volto a estendere ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata i benefici della legge n. 104 del 1992 e della legge n. 151 del 2001;
   Rizzetto 1.453, volto a prevedere che i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua possano destinare risorse per misure temporanee ed eccezionali per i lavoratori a rischio di perdere il posto di lavoro;
   Rostellato 1.461, che intervengono sulla indennità di maternità delle lavoratrici autonome;
   Ciprini 1.466, che prevede l'armonizzazione delle disposizioni in materia di responsabilità solidale negli appalti con le norme fiscali in materia di subappalto;
   Ciprini 1.469, che interviene in materia di riorganizzazioni e ristrutturazioni aziendali, al fine di introdurre sanzioni per i casi di esternalizzazione di lavoratori nei quali non sia applicato il mantenimento dei livelli retributivi, contributivi e fiscali;
   Ciprini 1.484 e 1.485, che dettano misure per il sostegno dell'imprenditoria femminile;
   Ciprini 1.486, che reca una delega per la disciplina delle imprese a statuto partecipativo e per la collaborazione dei lavoratori alla gestione delle imprese;
   Rostellato 1.494, che interviene sui benefici previdenziali a favore dei lavoratori esposti all'amianto;
   Luigi Di Maio 1.517 e 1.518, volti a disciplinare il trattamento retributivo dei Pag. 7dipendenti pubblici trasferiti ad altra pubblica amministrazione nel caso di soppressione dell'ente di appartenenza;
   Luigi Di Maio 1.520, volto a prevedere che i soggetti privi di reddito a seguito della perdita del lavoro possano compensare il pagamento delle imposte con la prestazione di lavori di pubblica utilità;
   Rostellato 1.521 e Cominardi 1.522, che incidono sulle modalità di versamento dei contributi di iscrizione ai sindacati;
   Airaudo 1.01, che reca una delega al Governo in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro;
   Airaudo 1.03, che reca una delega per l'avvio di un programma nazionale sperimentale d interventi pubblici denominato «Green New Deal»;
   De Lorenzis 1.04, che reca una norma di diretta applicazione in materia di copertura per l'uso della bicicletta da parte dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
   Rampelli 1.05, che reca una delega per l'istituzione di Consigli di partecipazione nelle aziende, eletti in modo paritetico da azionisti o datori di lavoro e lavoratori;
   Rostellato 1.06, che reca una delega al Governo per la revisione del sistema fiscale.

  Risultano, invece, inammissibili per carenza o inidoneità della compensazione finanziaria le seguenti proposte emendative:
   Burtone 1.29, che prevede la proroga, fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, dei trattamenti di mobilità in deroga in essere al 31 agosto 2014;
   Placido 1.162, che prevede una spesa a regime di 600 milioni di euro annui senza disporre idonea copertura;
   Baldassarre 1.318, che, con norme di diretta applicazione, istituisce un'autorità indipendente senza disporre idonea copertura e prevede l'applicazione del salario minimo orario a tutti i lavoratori titolari a tempo determinato o indeterminato senza distinguere tra dipendenti privati o pubblici, con una previsione suscettibile di recare maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Avverte, infine, che la parte consequenziale degli emendamenti Prataviera 1.171, 1.172, 1.173, 1.174, 1.175, 1.177, 1.178, 1.181, 1.182, 1.183, 1.194, 1.196, 1.197, 1.198 e 1.206 non è correttamente formulata, in quanto prevede l'utilizzo di due fondi senza quantificare le quote degli stessi da utilizzare per finalità di copertura. Tale copertura finanziaria deve, pertanto, considerarsi inammissibile. In virtù di quanto osservato in via generale sulla copertura finanziaria delle deleghe di cui al presente provvedimento, tali coperture possono comunque ritenersi non necessarie ai fini dell'ammissibilità dei relativi emendamenti per quanto attiene ai profili attinenti alla compensazione finanziaria.
  Avverte che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame in ordine alle valutazioni di ammissibilità e fissato alle ore 16 della giornata odierna.
  Fa, poi, notare che i deputati del gruppo del MoVimento 5 Stelle hanno richiesto che la pubblicità dei lavori della Commissione relativi all'esame in sede referente del disegno di legge in discussione sia assicurata anche mediante la loro trasmissione tramite la web-tv della Camera dei deputati, nonché che si proceda alla votazione nominale degli emendamenti riferiti al medesimo provvedimento, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento.
  Ricorda che, come segnalato dagli stessi deputati richiedenti, analoghe richieste sono state già formulate più volte alla presidenza della Commissione nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge m. 2208, di conversione del decreto-legge n. 34 del 2014, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.Pag. 8
  Fa presente di aver chiarito nella seduta del 15 aprile 2014 come tali richieste non potessero essere accolte, in quanto non conformi alle norme del Regolamento e alla costante prassi applicativa.
  In particolare, per quanto riguarda la trasmissione dei lavori tramite la web-tv, ricorda di aver precisato che l'unica forma di pubblicità, ulteriore rispetto alla resocontazione sommaria, ammessa per i lavori in sede referente è quella assicurata dagli impianti audiovisivi a circuito chiuso, dei quali, in quella circostanza, non essendovi obiezioni, era stata disposta l'attivazione. Osserva, infatti, che l'utilizzo degli strumenti del canale satellitare e della web-tv è disciplinato dai pareri della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004 e del 26 giugno 2013, che si riferiscono esplicitamente alle sedute dedicate alle interrogazioni a risposta immediata e alle audizioni. Per quanto riguarda la richiesta di svolgimento delle votazioni in sede referente tramite appello nominale, ricorda di aver fatto presente che essa non poteva essere accolta in ragione del carattere non definitivo delle deliberazioni assunte in sede referente che, avendo finalità meramente istruttoria, è connotata da snellezza e libertà di forme e dall'assenza di rigidi vincoli procedurali. Al riguardo, ricorda di aver ulteriormente precisato che la votazione nominale è ritenuta ammissibile soltanto in occasione di deliberazioni di carattere definitivo, che costituiscono l'espressione ultima della volontà della Camera sull'oggetto della deliberazione. In tal senso, fa presente di aver richiamato i numerosi precedenti nei quali tale principio è stato affermato, dalla circolare del Presidente della Camera del 30 luglio 1958 alla lettera del Presidente della Camera al Presidente della Commissione Affari costituzionali del 24 luglio 2008.
  Ricorda, quindi, che, con lettera in data 16 aprile 2014, ha, quindi, provveduto a informare la Presidenza della Camera in ordine alle decisioni procedurali da lui assunte in quella circostanza. Rammenta che la Presidente della Camera, con lettera in data 8 maggio 2014, ha comunicato di concordare con tali decisioni.
  In particolare, per quanto attiene alla questione della trasmissione sulla web-tv della Camera delle sedute della Commissione in sede referente, la Presidente, nel segnalare che l'ampliamento delle modalità di diffusione dei lavori parlamentari delle Commissioni costituisce uno dei temi centrali della riforma del Regolamento della Camera discussa dalla Giunta per il Regolamento, ha ribadito che, nelle more dell'approvazione del nuovo regime, la decisione di non accogliere la richiesta di disporre tale modalità di trasmissione è del tutto conforme alle regole vigenti, contenute nei pareri della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2004 e del 26 giugno 2013.
  Per quanto riguarda la possibilità di svolgere votazioni nominali in Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del Regolamento, la Presidente ha evidenziato che si tratta di questione pacificamente risolta in senso negativo da univoche interpretazioni provenienti da precedenti Presidenti della Camera. In particolare, si richiama il contenuto della lettera del Presidente della Camera del 4 luglio 1996, laddove, con riferimento alle votazioni qualificate, nel cui ambito rientrano le votazioni nominali, si afferma non esservi dubbio «che esse debbano ritenersi attinenti soltanto alle sedi nelle quali vengono assunte deliberazioni di carattere definitivo, risultando quindi inapplicabili nei procedimenti che, avendo natura e finalità meramente istruttorie, sono connotati da snellezza e libertà di forme e dall'assenza di rigidi vincoli procedurali». Nella stessa lettera si chiarisce parimenti che decisioni definitive si adottano, oltre che in sede legislativa, anche in sede redigente, nella discussione di risoluzioni e nell'esame di atti del Governo ai fini dell'espressione del parere parlamentare, non risultando invece incluse le deliberazioni adottate in sede referente, per le quali è stato dunque confermato l'indirizzo negativo. Tale esclusione per le sedi referente e consultiva è stata nuovamente ribadita dal Presidente della Camera con lettera del 24 luglio 2008.Pag. 9
  Alla luce di tale ricostruzione, ritiene, pertanto, di non poter che confermare che le richieste formulate non possono essere accolte, in quanto non conformi alle norme del Regolamento e alla costante prassi applicativa.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, infine, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.15.

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