CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 novembre 2014
333.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 115

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

  La seduta comincia alle 14.

5-03543 Fregolent: Iniziative per monitorare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza relativamente alla non autosufficienza.

  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Silvia FREGOLENT (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, che ha dimostrato attenzione verso il tema oggetto dell'interrogazione. Osservando che la sua città e la sua regione, Torino e il Piemonte, sono all'avanguardia nell'assistenza alle persone non autosufficienti, rileva che la sua interrogazione è stata sottoscritta da numerosi colleghi provenienti da realtà in cui la situazione è meno soddisfacente. Ritiene che i deputati del suo gruppo possano dare un apporto positivo nel corso dell'esame della proposta di legge sul cosiddetto «Dopo di noi» in Pag. 116connessione alla definizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria.

5-03700 Lorefice: Dati sull'accantonamento delle somme destinate ai danneggiati da emotrasfusioni.

  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Marialucia LOREFICE (M5S) replicando, sottolinea che la finalità dell'atto di sindacato ispettivo è quella di fare chiarezza sulla disponibilità di fondi per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da emotrasfusioni. Pur rilevando che i dati forniti dal rappresentante del Governo non sembrano corrispondere del tutto a quelli precedentemente da lei acquisiti presso gli uffici competenti del ministero, auspica che possano costituire un primo elemento di chiarezza per i numerosi soggetti interessati che aspettano risposte certe.

5-02672 Oliverio: Reinserimento in fascia A di farmaci per la cura del morbo di Parkinson e di altri farmaci per cure palliative.

  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Federico GELLI (PD), replicando, in qualità di cofirmatario, osserva preliminarmente che appare sempre utile approfondire il complesso iter di aggiornamento del prontuario farmaceutico. Manifesta, in ogni caso, perplessità per il trasferimento dalla fascia A alla fascia C di farmaci utilizzati per la cura di patologie croniche ed invalidanti. Si dichiara, pertanto, parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta, auspicando un prossimo approfondimento del tema oggetto dell'interrogazione.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari.
C. 631-B Ferranti, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, avverte che la Commissione è convocata per l'espressione, in sede consultiva, del parere alla II Commissione Giustizia, sul testo della proposta di legge C. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato «Disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari», quale risultante dagli emendamenti approvati. Fa presente che il provvedimento è calendarizzato in Assemblea a partire da lunedì 17 novembre e pertanto il parere va espresso entro la giornata di giovedì.
  Da, quindi, la parola, alla relatrice Nicchi per lo svolgimento della relazione.

  Marisa NICCHI (SEL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla II Commissione (Giustizia) il parere per le parti di competenza sul testo della proposta di legge C. 631-B, approvata dalla Camera dei deputati il 9 gennaio 2014 e modificata dal Senato il 2 aprile scorso.
  La proposta di legge è principalmente volta a delimitare – con un effetto di riduzione del sovraffollamento negli istituti penitenziari – l'ambito di applicazione della custodia cautelare in carcere, attraverso Pag. 117una serie di modifiche al codice di procedura penale che interessano principalmente la valutazione del giudice, l'idoneità della custodia in carcere, gli obblighi di motivazione del giudice e il procedimento.
  I primi due articoli modificano l'articolo 274 de Codice di procedura penale allo scopo di limitare la discrezionalità del giudice nella valutazione delle esigenze cautelari, attualmente individuate nel pericolo di inquinamento delle prove, nel pericolo di fuga e nel pericolo di reiterazione dei reati (comma 1, lettere a), b) e c)). A seguito della modifica introdotta al Senato, se il pericolo di reiterazione riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se si tratta di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge n. 195 del 1974.
  L'articolo 3, che interveniva in materia di scelta delle misure cautelari, è stato da ultimo soppresso nel corso dell'esame da parte della Commissione di merito alla Camera in considerazione di sopravvenute modifiche alla legislazione vigente.
  L'articolo 4, non modificato dal Senato, conferma il carattere residuale del ricorso al carcere.
  L'articolo 5 del testo (ex articolo 6 del testo Camera), modificato dal Senato e ripristinato dalla Commissione di merito nel testo approvato dalla Camera, riguarda l'applicazione della custodia in carcere per alcuni reati di particolare gravità.
  Gli articoli 6 e 7 del provvedimento in esame (articoli 7 e 8 del testo approvato dalla Camera) sono stati modificati durante l'iter al Senato. L'articolo 6, riformulando il comma 1-ter dell'articolo 276 c.p.p. che attualmente obbliga il giudice a revocare gli arresti domiciliari e applicare la custodia in carcere in caso di trasgressione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione da parte dell'imputato, ora prevede che detta trasgressione, ove di lieve entità, non comporti automaticamente l'applicazione della più afflittiva misura carceraria.
  L'articolo 8 (che modifica l'articolo 289, comma 2, c.p.p.) è stato introdotto ex novo dal Senato e non incide su materie di competenza o interesse della XII Commissione.
  L'articolo 11 del provvedimento, anch'esso modificato nel corso dell'esame al Senato, interviene sui termini di durata sia delle misure coercitive (diverse dalla custodia cautelare) sia delle misure interdittive. Finalità dell'intervento è, in particolare, quella di dilatare la durata di queste ultime, ritenuta troppo esigua.
  L'articolo 12 interviene sugli articoli 309 e 324 del codice processuale penale, relativi al riesame presso il cd. tribunale della libertà delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, mentre l'articolo 13 interviene sull'articolo 310 del codice processuale penale, relativo all'appello avverso le ordinanze che dispongono misure cautelari personali.
  L'articolo 14 (articolo 15 nel testo Camera) approvato dal Senato, prevede che, nel caso in cui la Cassazione – su ricorso dell'imputato – abbia annullato con rinvio un'ordinanza che aveva disposto o confermato una misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il giudice del rinvio: decide entro 10 giorni dalla ricezione degli atti; deposita in cancelleria l'ordinanza nei 30 giorni dalla deliberazione. La mancata decisione (del giudice del rinvio), come pure il mancato deposito dell'ordinanza, nei termini indicati comportano la perdita di efficacia della misura coercitiva.
  Segnala che l'articolo 15, introdotto nell'attuale formulazione dal Senato, risulta di diretta competenza della Commissione Affari sociali e che si configura come un articolo importante e da valutare con estremo favore. Detto articolo interviene sull'articolo 21-ter dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), integrando la possibilità di visite dei genitori detenuti al minore infermo.
  Attualmente, l'articolo 21-ter prevede che il magistrato di sorveglianza (o nei casi urgenti il direttore del carcere) autorizzi il padre ovvero la madre del minore, imputati Pag. 118o condannati, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo. In caso di ricovero ospedaliero, le modalità della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.
  A tali ipotesi l'articolo 15 in esame aggiunge quella di visita al figlio portatore di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, ovvero quando la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
  Analoga modifica riguarda il comma 2 dell'articolo 21-ter, relativo alla possibilità per la madre condannata, imputata o internata (o il padre condannato, imputato o internato, se la madre è deceduta o del tutto impossibilitata) di essere autorizzata dal giudice almeno 24 ore prima della visita ad assistere il figlio minore di 10 anni durante le visite specialistiche. Con la modifica introdotta al comma 2 si prescinde dal requisito dell'età in presenza di visite specialistiche a figli affetti da handicap grave.
  È stato quindi introdotto all'articolo 21-ter un comma 2-bis, che estende la citata disciplina del diritto di visita nel caso di coniuge o convivente affetto da handicap grave.
  Segnala, infine, che l'articolo 16, sempre introdotto dal Senato, è stato da ultimo soppresso nel corso dell'esame da parte della Commissione di merito alla Camera, mentre l'articolo 17 (identico all'articolo 16 nel testo approvato dalla Camera) prevede in capo al Governo un obbligo di relazione annuale al Parlamento contenente informazioni e dati concernenti le misure cautelari, distinte per tipologia e con i relativi esiti, adottate nell'anno precedente.
  Nel ribadire la sua posizione favorevole e il suo apprezzamento per le modifiche introdotte dal Senato relative al diritto di visita al figlio e al coniuge portatori di handicap grave, preannuncia l'intenzione di formulare una proposta di parere favorevole a conclusione del dibattito, ritenendo che la Commissione possa esprimersi già nella seduta odierna.

  Elena CARNEVALI (PD) condividendo il giudizio positivo espresso dalla relatrice sul provvedimento, concorda sulla possibilità di votare il parere già nella seduta odierna.

  Giulia GRILLO (M5S) si dichiara favorevole alla conclusione dell'esame in sede consultiva nella seduta odierna, manifestando l'intenzione del suo gruppo di esprimere un parere favorevole.

  Marco RONDINI (LNA) ritiene preferibile che la Commissione possa votare il parere in una seduta successiva.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 12 novembre 2014.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.
C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.45 alle 15.30.

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 12 novembre 2014.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.
C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.30 alle 16.15.

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