CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 novembre 2014
332.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 99

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 novembre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

  La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri.
C. 2577 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e VI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Elisa SIMONI (PD), relatore, osserva preliminarmente che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sul disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Stati Uniti, volto a migliorare il rispetto degli obblighi fiscali, attraverso l'applicazione della normativa del F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act). Il disegno di legge reca, Pag. 100inoltre, disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal medesimo Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri. Fa notare che il provvedimento mira, in particolare, a intensificare la lotta contro l'evasione fiscale internazionale e ad assicurare maggiore trasparenza a livello tributario, affrontando temi che sono oggetto di particolare attenzione da parte della comunità internazionale e sono stati, tra l'altro, uno dei punti più rilevanti affrontati dal G-20 dei Ministri delle Finanze, svoltosi in Australia, il 20 e il 21 settembre 2014. Con riferimento al contesto dell'accordo segnala preliminarmente che la normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (F.A.T.C.A.), concretamente operativa dal 1o luglio di quest'anno, prevede che gli intermediari finanziari stranieri identifichino e segnalino all'autorità fiscale i propri clienti aventi residenza fiscale statunitense. Tale normativa, approvata nel marzo 2010, è volta a contrastare l'evasione fiscale da parte di cittadini statunitensi e di residenti negli USA, attraverso l'utilizzo di conti e di intermediari offshore. Le previsioni contenute nel F.A.T.C.A. richiedono a ciascun intermediario finanziario estero di sottoscrivere un apposito accordo con la competente autorità statunitense con il quale l'intermediario si impegna a provvedere ad una serie di adempimenti, tra cui, l'identificazione della propria clientela in base a classificazioni normative degli USA e secondo stringenti procedure di adeguata verifica ai fini fiscali. Fa presente che, come evidenziato dalla relazione illustrativa del provvedimento, la richiamata normativa statunitense, pur essendo in linea con l'obiettivo condiviso anche da altri Paesi, tra cui l'Italia, di dotarsi di strumenti sempre più efficaci per contrastare l'evasione a livello internazionale, nell'ipotesi di applicazione unilaterale da parte degli USA, avrebbe comportato rilevanti problemi di ordine giuridico e operativo a carico delle istituzioni finanziarie dei singoli Paesi, che avrebbero dovuto firmare singolarmente accordi di diritto privato direttamente con l'autorità statunitense. Per tali motivi, nel febbraio 2012 è stato avviato un negoziato multilaterale tra gli USA e Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna, volto a ridurre per quanto più possibile l'impatto e gli oneri derivanti dall'applicazione della disciplina del F.A.T.C.A. per le proprie istituzioni finanziarie, nonché ad assicurare la reciprocità dello scambio di informazioni, al fine di consentire a tali cinque Paesi un analogo avanzamento in termini di strumenti per il contrasto dell'evasione fiscale internazionale. All'esito di tale negoziato multilaterale, nel luglio 2012 è stato definito e pubblicato un modello di accordo intergovernativo per lo scambio automatico di informazioni tra amministrazioni finanziarie da e verso gli USA. La definizione di tale modello ha consentito la successiva stipulazione di singoli accordi bilaterali tra ciascuno dei menzionati Paesi dell'Unione europea e gli USA. Osserva che l'Accordo con l'Italia, stipulato il 10 gennaio 2014, risponde quindi alla duplice esigenza di ridurre gli oneri gravanti sulle istituzioni finanziarie italiane connessi all'applicazione della disciplina del F.A.T.C.A., nonché di assicurare reciprocità nello scambio di informazioni tra Italia e USA. Fa notare che il contenuto del disegno di legge di ratifica ed esecuzione va inquadrato anche nell'ambito dell'iniziativa dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che, in collaborazione con lo stesso gruppo di Paesi che ha definito e pubblicato il modello di accordo intergovernativo con gli USA, ha redatto un modello di Common Reporting Standard (CRS) che è stato reso pubblico il 13 febbraio 2014. Il modello elaborato in sede di OCSE attiene, come la normativa del F.A.T.C.A., allo scambio automatico di informazioni in materia di conti finanziari ma, a differenza degli accordi stipulati con gli Stati Uniti, ha un approccio multilaterale. Rileva, quindi, che, con il disegno di legge in esame, oltre ad essere autorizzata e data attuazione all'Accordo F.A.T.C.A. firmato a Roma il 10 gennaio 2014, sono introdotte disposizioni concernenti gli Pag. 101adempimenti cui sono tenute le istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dal predetto Accordo con gli USA e dagli altri accordi che saranno conclusi dall'Italia con i Governi di Paesi esteri secondo lo standard dell'OCSE.
  Per quanto attiene al contenuto dell'Accordo F.A.T.C.A., segnala che l'articolo 1 reca le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo, mentre l'articolo 2 stabilisce quali informazioni siano oggetto di comunicazione e di scambio in relazione ai conti. Ricorda che l'articolo 3 stabilisce i tempi e le modalità dello scambio di informazioni tra i due Paesi firmatari, mentre l'articolo 4 disciplina l'applicazione della normativa FATCA alle istituzioni finanziarie italiane. Segnalato che l'articolo 5 definisce le procedure da applicare in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'Accordo da parte delle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione, fa presente che l'articolo 6 impegna i due Stati a intensificare l'efficacia dello scambio di informazioni e la trasparenza fiscale. Evidenzia che l'articolo 7 assicura all'Italia ogni migliore trattamento contenuto in un accordo di applicazione della normativa F.A.T.C.A. che gli USA dovessero in futuro sottoscrivere con altri Paesi, mentre l'articolo 8 disciplina la possibilità di consultazioni e modifiche dell'accordo e l'articolo 9 dichiara parte integrante dell'Accodo i due Allegati. L'articolo 10 reca disposizioni sulla durata, sull'entrata in vigore e sulla cessazione dell'Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data della notifica italiana. L'Allegato I disciplina gli obblighi di identificazione e di comunicazione, a carico delle istituzioni finanziarie italiane, per i conti statunitensi e per i pagamenti alle istituzioni finanziarie non partecipanti. L'Allegato II descrive le istituzioni finanziarie italiane non tenute alla comunicazione e i prodotti finanziari italiani esenti.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge, osserva che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. Rileva che l'articolo 3 stabilisce che le disposizioni di cui ai successivi articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del disegno di legge si applichino al fine di garantire l'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dall'Accordo con gli USA e dagli altri accordi che saranno conclusi dall'Italia con altri Stati, nonché dalle intese tecniche derivanti. Fa presente che l'articolo 4 introduce gli obblighi di comunicazione da parte delle istituzioni finanziarie italiane all'Agenzia delle entrate e ne individua l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo. Rileva che l'articolo 5 stabilisce gli obblighi di verifica ai fini fiscali e di acquisizione di dati relativi ai conti finanziari di pertinenza sia di soggetti non residenti fiscalmente in Italia sia di cittadini statunitense ovunque residente ai fini fiscali, nonché, per quanto concerne la normativa del F.A.T.C.A., ad alcuni pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti. Segnala che l'articolo 6 prevede, per le istituzioni finanziarie, la possibilità di trasmettere i dati e la documentazione dei titolari dei conti ad altre istituzioni finanziarie del medesimo gruppo ovvero a fornitori terzi di servizi nel caso in cui a tali soggetti vengano delegati gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali nonché di acquisizione e comunicazione delle deformazioni. Fa notare che l'articolo 7 riguarda gli intermediari italiani che rivestono il ruolo di intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense nell'applicazione delle ritenute. L'articolo 8 riguarda invece gli intermediari italiani che non hanno assunto il ruolo di intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense. Segnala che l'articolo 9 definisce il regime sanzionatorio. Con l'articolo 10 viene precisato che le disposizioni in esame non intervengono sulla vigente normativa in materia di antiriciclaggio disciplinata dal decreto legislativo n. 231 del 2007. Osserva che l'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria, che specifica che all'attuazione della legge si provvede attraverso risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili Pag. 102a legislazione vigente. Fa presente che l'articolo 12 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per quanto concerne le norme di maggiore interesse per la Commissione, nel rilevare preliminarmente che il provvedimento incide in modo assolutamente marginale sulle materie di competenza, segnala che l'articolo 4 dell'Accordo F.A.T.C.A., nel disciplinare l'applicazione della normativa F.A.T.C.A. alle istituzioni finanziarie italiane, al comma 3, fa rinvio all'Allegato II dell'Accordo per quanto riguarda i fondi pensione e per i piani pensionistici. Tale Allegato II, infatti, nell'elencare le tipologie di istituzioni finanziarie italiane non tenute agli obblighi di comunicazione e i prodotti finanziari esenti, indica, in primo luogo, tra i soggetti esenti della obbligo di comunicazione, «taluni fondi pensione». Si tratta in particolare dei fondi o delle istituzioni che si qualificano come fondi pensione ai sensi della legislazione italiana, compresi i fondi pensione regolati dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e le istituzioni di previdenza e sicurezza sociale privatizzate dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o istituite ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a condizione che i contributi individuali volontari versati sul conto siano limitati dalla normativa italiana di riferimento oppure non eccedano in ciascun anno 50.000 euro. Inoltre, si indicano tra i prodotti esenti, che non costituiscono oggetto di rilevazione e comunicazione: i conti pensionistici, inclusi i piani pensionistici individuali forniti da un'impresa di assicurazione italiana autorizzata, a condizione che il conto pensionistico individuale sia considerato tale dalla normativa italiana e che la contribuzione individuale volontaria sia limitata dalla normativa italiana di riferimento o non ecceda in alcun anno la somma di 50.000 euro; i contratti stipulati dai datori di lavoro per assicurare ai dipendenti il pagamento del trattamento di fine rapporto (polizze collettive per il trattamento di fine rapporto a beneficio dei dipendenti). In conclusione, espresso apprezzamento per le finalità complessive del provvedimento e tenuto conto dei limitati profili di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Emanuele PRATAVIERA (LNA), nell'esprimere apprezzamento per il provvedimento in esame, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Sergio PIZZOLANTE (NCD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

  Martedì 11 novembre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

  La seduta comincia alle 14.10.

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
C. 2660, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 ottobre 2014.

  Cesare DAMIANO, presidente, considerato che l'ordine del giorno dell'odierna seduta dell'Assemblea prevede, alle ore 14.15, la votazione per l'elezione di un Pag. 103Segretario di Presidenza, propone di organizzare i lavori in modo da assicurare comunque spazi adeguati per la prosecuzione della discussione sul provvedimento in esame, compatibilmente con l'andamento della votazione in Assemblea. In tale ottica, se non vi sono obiezioni, propone di proseguire la seduta fino alla conclusione della prima chiama in Assemblea, in modo da consentire ai membri della Commissione di prendere parte alla seconda chiama. Fa presente sarà sua cura avvertire i deputati circa l'imminenza della conclusione della prima chiama, in corrispondenza della quale sarà necessario concludere i lavori della Commissione.

  La Commissione concorda.

  Cesare DAMIANO, presidente, preso atto che nessuno chiede di intervenire nella seduta odierna, segnala che, come convenuto dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 6 novembre scorso, nella giornata di domani si concluderà l'esame preliminare del provvedimento con le eventuali repliche del relatore e del Governo. Avverte, pertanto, che gli eventuali interventi nella discussione generale dovranno essere svolti nell'ambito degli spazi temporali disponibili nelle sedute convocate per domani, in modo da rispettare il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato per le ore 16 della giornata di domani.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

Pag. 104