CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 novembre 2014
332.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 3

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 11 novembre 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 10.10.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).
Emendamenti C. 2093-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Pag. 4

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, propone di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.
C. 2575 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatore, fa presente che l'Accordo italo-israeliano sulla previdenza sociale è stato firmato a Gerusalemme il 2 febbraio 2010 allo scopo, analogamente a numerosi altri accordi della stessa specie, di regolare alcuni aspetti previdenziali: in particolare, l'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ricorda quale scopo precipuo dell'Accordo quello «di garantire ai cittadini italiani che hanno lavorato in Italia prima di trasferirsi in Israele la possibilità di percepire...un trattamento pensionistico in linea con i contributi versati in Italia», grazie anche alla trasferibilità delle prestazioni previdenziali, con il presupposto di poter accedere alla totalizzazione dei contributi versati solamente nei due diversi regimi previdenziali. L'AIR ricorda altresì come la mancata ratifica dell'Accordo importerebbe per l'Italia una perdita di immagine – poiché non si darebbe corso ad un accordo internazionale che pure si è firmato –, e un probabile deterioramento dei rapporti bilaterali con Israele.
  Evidenzia che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica consta di quattro articoli, i primi due dei quali contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione ad esso relativo. L'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, che sono valutati in 433.000 euro per il 2014, 490.000 euro per il 2015 e 1.719.000 euro a decorrere dal 2016. La copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri. La relazione tecnica che correda il disegno di legge di ratifica, molto analitica, contiene precise ipotesi sul numero dei beneficiari delle norme dell'Accordo in esame – risultano 7.664 cittadini italiani residenti in Israele –, in relazione alle previsioni di una totalizzazione delle sole contribuzioni versate in Italia o in Israele, con esclusione di quelle relativa a paesi terzi, e di una quota del 20 per cento circa di coloro che si avvarranno dei benefici dell'Accordo in esame rispetto al totale dei lavoratori o pensionati italiani residenti in Israele. È inoltre previsto che l'approvazione dell'Accordo italo-israeliano determinerà anche minori oneri previdenziali per l'INPS collegati alla legge 189 del 2002 (cosiddetta legge Bossi-Fini). Complessivamente, quindi, tenendo conto dei minori oneri a carico della legge 189 del 2002 dopo l'entrata in vigore dell'Accordo in esame, gli oneri per la finanza pubblica risultano con andamento crescente dai 433.000 euro del 2014 a 1.719.000 euro del 2028. In base al comma 2, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196 del 2009), viene disposta una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto all'onere previsto rilevati in sede di monitoraggio dall'INPS, che riferisce in proposito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze: quest'ultimo in caso di scostamenti, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio Pag. 5decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, alla riduzione anzitutto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo 20, comma 8 della legge n. 328 del 2000, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 185 del 2008. Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (comma 3). L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale.
Nuovo testo C. 1899 Pisano.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Marilena FABBRI (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, istituisce e disciplina i cosiddetti certificati di credito fiscale (CCF), al fine di consentire ai contribuenti di fruire delle agevolazioni tributarie per le ristrutturazioni edilizie previste dall'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) con modalità alternative al vigente meccanismo della detrazione.
  In estrema sintesi, il contribuente che intenda effettuare lavori di ristrutturazione edilizia agevolati potrebbe scegliere se usufruire della detrazione secondo le norme vigenti (ai sensi dell'articolo 16-bis del TUIR), cioè pagando interamente al committente l'importo pattuito con modalità tracciabili ed usufruendo dell'agevolazione solo dopo il pagamento delle somme, in dieci quote annuali, ovvero se effettuare il pagamento in parte con bonifico bancario e, in parte, con un apposito titolo denominato certificato di credito fiscale (emesso per ciascuna fattura relativa ai lavori da eseguire). Tale titolo verrebbe emesso dall'Agenzia delle Entrate a nome del beneficiario della detrazione e «girato» all'impresa che ha realizzato i lavori. L'impresa potrà dunque scontare il certificato presso una banca o un istituto di credito; quest'ultima potrà ottenerne la liquidazione esclusivamente presso l'Agenzia delle Entrate.
  L'articolo 1 inserisce a tal fine il nuovo articolo 16-ter nel TUIR (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), subito dopo l'articolo 16-bis, che disciplina le agevolazioni IRPEF per le ristrutturazioni edilizie.
  Il comma 1 del nuovo articolo 16-ter consente di usufruire delle richiamate agevolazioni fiscali, in alternativa al meccanismo della detrazione, anche mediante attribuzione di un certificato di credito fiscale rappresentativo dell'incentivo finanziario, emesso dall'Agenzia dell'Entrate all'atto dell'esercizio di apposita opzione da parte del contribuente (comma 2). Detta opzione è irrevocabile. Pag. 6
  Il comma 2 prevede che le modalità e i termini di esercizio dell'opzione siano stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; a tale decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, si affida il compito di determinare le modalità telematiche per l'esercizio dell'opzione e per l'emissione del certificato, nonché l'annotazione dei successivi trasferimenti di proprietà sul titolo stesso e in un apposito registro, tenuto dall'Agenzia delle entrate, che dovrà provvedere a istituirlo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
  Ai sensi del successivo comma 3, il beneficiario dell'agevolazione fiscale che ha esercitato l'opzione dovrà richiedere un certificato di credito fiscale per ciascuna delle fatture emesse dai soggetti che hanno eseguito le opere incentivate. Nell'istanza di cartolarizzazione, il beneficiario è tenuto a dichiarare il titolo del possesso e i dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi, specificandone il tipo, l'ammontare delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a proprio carico nonché gli estremi di versamento della somma pagata mediante bonifico bancario.
  Il comma 4 reca specifiche disposizioni per l'emissione dei certificati in relazione ad interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio. Fermo restando che la detrazione d'imposta spetta al singolo condomino nel limite della quota al medesimo imputabile, si stabilisce che ove l'assemblea condominiale deliberi all'unanimità, l'amministratore richiede, con riferimento a ciascuna fattura, un certificato di credito fiscale di ammontare pari alla somma delle detrazioni spettanti ai singoli condomini. Il comma 5 consente ai soggetti che nell'anno precedente risultano privi di capienza fiscale di richiedere un unico certificato fiscale a condizione che il valore dello stesso non sia superiore a 6 mila euro.
  Ai sensi del comma 6, il certificato di credito fiscale è emesso a nome del titolare del diritto al beneficio tributario e da questi trasferito esclusivamente al soggetto che ha eseguito l'opera o la prestazione cui si riferisce la fattura, insieme all'istanza di cartolarizzazione. Si prevede esplicitamente che il trasferimento del titolo riduce parzialmente l'obbligazione di pagamento del corrispettivo convenuto per l'esecuzione delle opere o delle prestazioni. L'esercizio dell'opzione per l'emissione di CCF – in luogo della detrazione – consente di effettuare i pagamenti dei corrispettivi in parte mediante bonifico bancario e in parte mediante i certificati medesimi. Il trasferimento dei certificati di credito fiscale in favore dell'impresa che esegue i lavori è consentito, in relazione a ciascun soggetto esecutore e in relazione ciascun anno di imposta, fino a concorrenza dell'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali dichiarati dallo stesso soggetto esecutore, con riferimento al precedente anno d'imposta.
  Il comma 7 disciplina l'utilizzo del certificato da parte dell'impresa che esegue i lavori, che in virtù delle norme precedenti diventa giratario del titolo. Previa annotazione del trasferimento del titolo nell'apposito registro dell'Agenzia delle entrate, il diritto sottostante viene esercitato esclusivamente mediante cessione allo sconto del credito cartolare a un istituto bancario o a un intermediario finanziario, rendendo l'opzione irrevocabile.
  Segnala, al riguardo, sotto il profilo della formulazione della norma, che sembrerebbe opportuno riferirsi agli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 106 del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Il soggetto scontante (cioè l'impresa) può esercitare il diritto di credito esclusivamente nei confronti dell'Agenzia delle entrate, che provvederà – in caso di eccedenza rispetto all'imposta – anche riconoscendo un rimborso d'ufficio.
  Il comma 8 della proposta, poi, dispone che, nel caso in cui il contribuente scelga di usufruire dei CCF, non si applica la norma ai sensi della quale (articolo 16-bis, comma 8 del TUIR) in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di ristrutturazione Pag. 7la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita all'acquirente, salvo diverso accordo delle parti. Di conseguenza, se l'agevolazione è usufruita mediante CCF, la titolarità dei certificati non muta in caso di vendita del bene. Il comma 9 esenta i certificati di credito fiscale dall'imposta di registro (prevista in misura proporzionale, pari allo 0,5 per cento, per le cessioni di credito dell'articolo 6 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986). L'esenzione dall'imposta di bollo è estesa ad ogni atto e documento formato in attuazione del presente articolo.
  Il comma 10 intende salvaguardare il soggetto esecutore dei lavori dall'eventuale maggior costo sostenuto per lo sconto dei CCF presso un istituto bancario. Sono infatti escluse da tassazione (che non vengono qualificate come ricavi e non concorrono dunque alla determinazione del reddito imponibile) le somme ulteriori, pattuite tra il committente e l'impresa, che l'impresa dovrà corrispondere all'istituto bancario per lo sconto dei certificati di credito fiscale, ancorché di tali somme debba tenersi annotazione separata. Non sono invece ammessi in deduzione gli interessi passivi e gli oneri assimilati riferibili alle predette operazioni di sconto (comma 11). Restano impregiudicati i poteri dell'Agenzia delle Entrate relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni (comma 12).
  L'articolo 2 estende la disciplina dei certificati di credito fiscale agli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in commento, cui si fa fronte mediante l'aumento dell'imposta di bollo che grava sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, dal 2 al 2,20 per mille dal 2015.
  L'articolo 4 rende deducibile il costo sostenuto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per una quota annuale di ammortamento risultante dall'applicazione di un coefficiente pari al 9 per cento del costo sostenuto. È inoltre eliminato l'obbligo di dichiarazione al catasto qualora la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non sia superiore a 7 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnalo che le disposizioni contenute nella proposta di legge in esame sono riconducibili alle materie sistema tributario dello Stato e tutela del risparmio e mercati finanziari che, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettera e), rientrano negli ambiti di competenza legislativa esclusiva statale.
  Relativamente all'attribuzione di poteri normativi, sottolinea che l'articolo 1, comma 2, prevede che le modalità e i termini di esercizio dell'opzione siano stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; a tale decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, si affida il compito di determinare le modalità telematiche per l'esercizio dell'opzione e per l'emissione del certificato, nonché l'annotazione dei successivi trasferimenti di proprietà sul titolo stesso e in un apposito registro, tenuto dall'Agenzia delle entrate, che dovrà provvedere a istituirlo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale. In base ai termini individuati dal comma 2 dell'articolo 1 ci sarà, dunque, un lasso di tempo (pari a 15 giorni) nel corso del quale il decreto ministeriale sarà adottato e il registro tenuto dall'Agenzia delle entrate, cui fanno riferimento le previsioni del decreto, dovrà essere istituito.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2).

Pag. 8

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 10.20.

SEDE REFERENTE

  Martedì 11 novembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI.

  La seduta comincia alle 13.55.

Revisione della parte seconda della Costituzione.
C. 8 cost. d'iniziativa popolare, C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 148 cost. Causi, C. 178 cost. Pisicchio, C. 179 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 398 cost. Caparini, C. 399 cost. Caparini, C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 757 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 839 cost. La Russa, C. 861 cost. Abrignani, C. 939 cost. Toninelli, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1748 cost. Brambilla, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati, C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge costituzionale nn. 8, 179, 399, 757, 861, 1748 e 2499).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 novembre 2014.

  Roberta AGOSTINI, presidente, comunica che, come preannunciato nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 5 novembre scorso, le seguenti proposte di legge costituzionale: n. 8 d'iniziativa popolare: «Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, nonché agli Statuti speciali della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia, in materia di soppressione delle province»; n. 179 Pisicchio: «Modifiche agli articoli 73 e 82 e introduzione degli articoli 69-bis, 82-bis e 82-ter della Costituzione, concernenti lo statuto dell'opposizione»; n. 399 Caparini: «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica»; n. 757 Giancarlo Giorgetti: «Modifica all'articolo 75 della Costituzione, concernente l'ammissibilità del referendum abrogativo sulle leggi tributarie e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali»; n. 861 Abrignani: «Modifica all'articolo 117 della Costituzione. Introduzione del turismo nell'elenco delle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni» e n. 1748 Brambilla: «Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione, in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente», vertendo sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, sono state abbinate, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento. Ricorda, inoltre, che è stato richiesto dal presentatore l'abbinamento della proposta di legge costituzionale n. 2499 Francesco Sanna: «Modifica all'articolo 83 della Costituzione, concernente la partecipazione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia all'elezione del Presidente della Repubblica».
  Poiché la modifica dell'articolo 83 è trattata da altre proposte di legge già abbinate e considerato che il tema della partecipazione dei parlamentari europei all'elezione del Presidente della Repubblica è stato discusso nel corso dell'esame al Senato, propone, a seguito di quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di Pag. 9Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, dello scorso 5 novembre, che ne sia disposto l'abbinamento.

  La Commissione acconsente.

  Matteo BRAGANTINI (LNA) segnala l'assenza del rappresentante del Governo.

  Roberta AGOSTINI, presidente, prende atto dell'assenza del rappresentante del Governo e, considerato l'imminente avvio delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei progetti di legge in materia di revisione della parte seconda della Costituzione.

Deliberazione di una proroga.

SEDE REFERENTE

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione.
C. 1803 Beni.

Pag. 10