CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 ottobre 2014
323.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 28 ottobre 2014.

Audizioni nell'ambito dell'attività istruttoria connessa all'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2660, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
Audizione della Consigliera nazionale di parità.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.40 alle 11.15.

Audizione di esperti della materia (Tito Boeri, Carmen La Macchia).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 12.10.

Audizione di rappresentanti dell'ACTA e Alta Partecipazione.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.45.

Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 13.20.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 28 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 13.30.

DL 132/14: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.
C. 2681 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Davide BARUFFI (PD), relatore, osserva preliminarmente che la Commissione è chiamata a esprimere un parere alla II Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 132 del 2014, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. Fa notare che il provvedimento reca interventi volti a decongestionare la macchina giudiziaria nel settore civile, attraverso misure deflative che intendono limitare il ricorso al giudice ai soli casi effettivamente necessari. Evidenzia che, come rilevato nella relazione di accompagnamento al provvedimento, il testo mira a introdurre nell'ordinamento disposizioni idonee a consentire, da un lato, la riduzione del contenzioso civile, attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria, e, dall'altro, la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative all'ordinaria risoluzione delle controversie nel processo. In particolare, la risoluzione dei conflitti e delle controversie in via stragiudiziale viene favorita dall'introduzione della negoziazione assistita da un avvocato, un nuovo istituto che si aggiunge a quelli già esistenti nell'ordinamento con finalità analoghe. Inoltre, osserva che il provvedimento si propone di intervenire sui tempi del processo garantendone una migliore funzionalità, attraverso misure di contrazione dei tempi del processo civile – come la limitazione delle ipotesi in cui il giudice può compensare le spese del processo e la previsione di uno speciale tasso moratorio a carico del debitore, per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale – nonché attraverso misure per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali. In particolare, ricorda che il Capo I del provvedimento disciplina il trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti, il Capo II introduce una procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati, mentre il Capo III prevede ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio. Fa presente, poi, che il Capo IV del decreto è dedicato alle disposizioni volte a garantire la funzionalità del processo civile di cognizione, mentre il Capo V reca disposizioni volte alla tutela dei crediti e all'accelerazione e semplificazione del procedimento di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali. Segnala, infine, che il Capo VI è dedicato all'organizzazione giudiziaria, mentre il Capo VII reca le disposizioni finali e la copertura finanziaria del decreto-legge.
  Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, osserva, in primo luogo, che l'articolo 1, relativo all'eventuale trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria, esclude dal proprio ambito di applicazione le cause civili che vertono in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale. Fa presente che l'articolo 1, comma 1, è stato tuttavia modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di consentire il ricorso alla sede arbitrale nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. Pag. 72
  Osserva, inoltre, che il successivo Capo II del decreto in esame introduce una procedura di negoziazione assistita da avvocati, che si fonda, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, su un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati. Fa notare che la procedura di negoziazione assistita, che è rimessa alla libera iniziativa delle parti, è tuttavia resa obbligatoria per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e per quelle in cui una parte vanti una pretesa, a qualsiasi titolo, al pagamento di somme non eccedenti cinquantamila euro, con esclusione delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori. Segnala che, a seguito di una modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento, l'articolo 2, comma 2, lettera b), esclude dall'ambito di applicazione della nuova procedura le controversie in materia di lavoro, originariamente escluse solo con riferimento a quelle aventi ad oggetto diritti indisponibili. In conseguenza di tale modifica, evidenzia che al Senato è stato poi soppresso il successivo articolo 7, in base al quale le norme sull'invalidità delle rinunzie e delle transazioni su diritti derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi non si sarebbero applicate alle negoziazioni assistite. Fa presente che tale norma, dunque, sembrava prefigurare una nozione di diritti indisponibili diversa e più ristretta rispetto a quella – costituita da diritti derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi – per la quale si intendeva ammettere il ricorso alla negoziazione. Segnala che sulle modifiche apportate al testo originario dall'altro ramo del Parlamento, sul presupposto dell'asserita indisponibilità delle situazioni giuridiche coinvolte nelle cause di lavoro, sono state espresse talune riserve da parte delle categorie interessate, in particolare dai rappresentanti degli Avvocati Giuslavoristi Italiani, che la Commissione XI ha avuto modo di audire informalmente nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2660. Ricorda, infatti, che tali soggetti hanno evidenziato in quell'occasione che l'introduzione della norma volta a escludere le cause di lavoro dalla procedura di negoziazione assistita andrebbe nel senso contrario alla logica di deflazione che caratterizza l'impianto del provvedimento in esame e non troverebbe una sua giustificazione nella paventata esigenza di salvaguardare i diritti indisponibili, poiché tale procedura, a loro avviso, si limiterebbe ad ampliare le sedi protette, già consentite dalla legge, nell'ambito delle quali le parti possono legittimamente raggiungere un'intesa avente ad oggetto esclusivamente i diritti disponibili.
  Osserva che la novella di cui al successivo articolo 19, comma 1, lettera d), disciplina la possibilità che l'ufficiale giudiziario acceda, mediante collegamento telematico diretto, agli elementi contenuti in alcune banche dati, tra cui quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.
  Segnala, quindi, che l'articolo 21-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, relativo all'istituzione dell'ufficio del giudice di pace di Ostia e al ripristino dell'ufficio del giudice di pace di Barra, modifica il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, che ha disposto la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, prevedendo, al comma 5, che con decreto del Ministro della giustizia siano determinate le piante organiche del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace. Ai sensi del successivo comma 6, alla copertura dell'organico del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento. A coloro i quali, alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo Pag. 731 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, prestavano servizio presso gli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra, è attribuita preferenza assoluta ai fini del trasferimento.
  Si riserva di presentare entro la seduta di domani una proposta di parere sul provvedimento e di valutare l'opportunità di recepire in quella sede eventuali osservazioni che dovessero emergere dal dibattito.

  Gessica ROSTELLATO (M5S) ritiene opportuno svolgere un adeguato approfondimento sul provvedimento, alla luce della presenza nel testo di talune incongruenze, sulle quali auspica che il relatore possa avviare una seria riflessione. Chiede, quindi, se vi siano margini per l'elaborazione di un parere stringente, attraverso la formulazione di specifiche condizioni che possano incidere sul testo.

  Davide BARUFFI (PD) ribadisce la propria disponibilità ad un confronto sul merito delle questioni, dichiarandosi aperto a recepire eventuali spunti che dovessero emergere dal dibattito, nell'ottica di promuovere un effettivo miglioramento del testo del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.