CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 ottobre 2014
323.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 28 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 13.35.

Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale.
C. 1899 Pisano.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), relatore, illustra il testo della proposta di legge C. 1899, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, recante «Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale».
  La proposta in esame, che si compone di 4 articoli, istituisce e disciplina i cosiddetti certificati di credito fiscale (CCF), al fine di consentire ai contribuenti di fruire delle agevolazioni tributarie per le ristrutturazioni edilizie previste dall'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) con modalità alternative al vigente meccanismo della detrazione.Pag. 65
  Ricorda in proposito che l'articolo 16-bis del TUIR citato disciplina le agevolazioni IRPEF per le ristrutturazioni edilizie. A regime, la misura della detrazione è pari al 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare. La legge di stabilità per il 2014 ha esteso il limite delle spese detraibili a 96.000 euro per il 2014 e il 2015, stabilendo che sino al 31 dicembre 2014 la detrazione si applica al 50 per cento. Per l'anno 2015 il medesimo provvedimento ha fissato la detrazione nella misura del 40 per cento.
  In estrema sintesi, per effetto della proposta in esame, il contribuente che intenda effettuare lavori di ristrutturazione edilizia agevolati può scegliere se usufruire della detrazione secondo le norme vigenti (ai sensi dell'articolo 16-bis del TUIR), e cioè pagando interamente al committente l'importo pattuito con modalità tracciabili ed usufruendo dell'agevolazione solo dopo il pagamento delle somme, in dieci quote annuali, ovvero se effettuare il pagamento in parte con bonifico bancario e, in parte, con un apposito titolo denominato certificato di credito fiscale (emesso per ciascuna fattura relativa ai lavori da eseguire). Tale titolo verrebbe emesso dall'Agenzia delle entrate e «girato» all'impresa che realizzi i lavori. L'impresa potrà dunque scontare il certificato presso una banca o un istituto di credito; quest'ultima potrà scegliere se far circolare il titolo sul mercato interbancario ovvero ottenerne la liquidazione presso l'Agenzia delle Entrate.
  In particolare, l'articolo 1, che inserisce il nuovo articolo 16-ter nel TUIR, dispone che il certificato di credito fiscale è emesso dall'Agenzia delle entrate, previa opzione del soggetto beneficiario della detrazione, che la esercita nei modi e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità telematiche di esercizio dell'opzione e di emissione del certificato nonché di annotazione dei successivi trasferimenti di proprietà sul titolo stesso e nel registro dell'Agenzia emittente. Il beneficiario della detrazione fiscale che ha esercitato l'opzione deve richiedere il rilascio del certificato di credito fiscale per ciascuna delle fatture emesse dai soggetti che hanno eseguito le opere incentivate. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, spetta al singolo condomino nel limite della quota al medesimo imputabile. Tuttavia, ove l'assemblea condominiale deliberi all'unanimità, l'amministratore, ovvero, in sua assenza, il soggetto da essa delegato, richiede, con riferimento a ciascuna fattura, un certificato di credito fiscale di ammontare pari alla somma delle detrazioni spettanti ai singoli condomini. Il certificato di credito fiscale, emesso a nome del soggetto beneficiario della detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, deve essere da questi trasferito esclusivamente al soggetto che ha eseguito l'opera o la prestazione cui inerisce la fattura unita all'istanza di cartolarizzazione. I certificati di credito fiscale emessi in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli atti e i contratti aventi ad oggetto tali certificati sono esenti dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Segnala inoltre che la proposta di legge in esame, al comma 5 prevede che i soggetti che nell'anno precedente risultino privi di capienza fiscale possono richiedere un unico certificato fiscale a condizione che il valore dello stesso non sia superiore a sei mila euro.
  L'articolo 2 dispone che i certificati di credito fiscale di cui all'articolo 16-ter citato possono essere emessi, previa opzione del soggetto beneficiario, anche per il riconoscimento delle detrazioni d'imposta previste per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), e successive modificazioni. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 16-ter, sono dettate le necessarie disposizioni Pag. 66di attuazione. Al riguardo, ricorda che la legge n. 147 del 2013 di stabilità per il 2014 prevede all'articolo 1, comma 139, una proroga delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica. Per quanto concerne la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, stabilendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento per l'anno 2015. Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali si proroga di un anno la misura della detrazione al 65 per cento (attualmente prevista sino al 30 giugno 2014), prevedendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento nei 12 mesi successivi. Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 50 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, stabilendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 40 per cento per l'anno 2015.
  L'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dalla proposta di legge in esame, individuata a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'innalzamento dell'aliquota dell'imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela dei prodotti finanziari, come previsto al comma 2.
  Infine, l'articolo 4 reca la disciplina relativa all'accatastamento e all'ammortamento degli impianti fotovoltaici, prevedendo in particolare ai sensi del comma 1, che il costo sostenuto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sia deducibile ai sensi dell'articolo 102 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per una quota annuale di ammortamento risultante dall'applicazione di un coefficiente pari al 9 per cento del costo sostenuto. Il comma 2 prevede inoltre che le installazioni fotovoltaiche poste su edifici e quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, siano assimilate agli impianti di pertinenza degli immobili e non sia necessaria la variazione della rendita catastale dell'immobile, salvo che l'impianto ne incrementi il valore capitale di una percentuale pari al 30 per cento o superiore. Il comma 3 prevede che l'obbligo di dichiarazione al catasto non sussista qualora la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non sia superiore a 7 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.
C. 2425 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia del provvedimento in oggetto.

  Marietta TIDEI (PD), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge di ratifica in titolo recante esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù.
  L'Accordo riveste una duplice importanza poiché rappresenta il primo accordo concluso dall'UE dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e delinea parimenti una solida cornice giuridica per settori importanti come quelli degli appalti pubblici, dei servizi e degli investimenti, facilita la riduzione delle barriere tecniche e stabilisce una disciplina comune in materia di diritti di proprietà intellettuale, trasparenza e concorrenza. L'Accordo mira quindi ad abbattere le barriere doganali, ad eliminare una serie di ostacoli di natura tecnica al commercio; liberalizza Pag. 67il mercato dei servizi ed apre i mercati delle licitazioni pubbliche. Secondo alcune stime elaborate da Bruxelles dovrebbe far decollare l'interscambio tra l'UE ed i due paesi andini, attualmente attestato a circa 16 miliardi di dollari.
  L'Accordo si compone di 337 articoli suddivisi in 14 Titoli, a loro volta suddivisi in Capi. All'Accordo sono annessi anche 14 Allegati, che ne costituiscono parte integrante.
  Il Titolo I contiene le disposizioni iniziali e si compone di tre Capi.
  Il Titolo II contiene le disposizioni istituzionali. Gli articoli che lo compongono (12-16) istituiscono il comitato per il commercio, con relativi sottocomitati, e ne disciplinano ruolo e funzionamento, nonché la figura del coordinatore dell'Accordo, designato in ciascuna delle Parti.
  Il Titolo III disciplina gli scambi di merci.
  Il Titolo IV (artt. 107-167) disciplina gli scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico.
  Il Titolo V (artt. 168-171) disciplina i pagamenti correnti e i movimenti di capitale tra le Parti.
  Il Titolo VI (artt. 172-194) disciplina invece gli appalti pubblici. Le Parti si impegnano, tra l'altro, a garantire un trattamento a beni, servizi e ai fornitori dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato a beni servizi e fornitori interni.
  Il Titolo VII (artt. 195-257) disciplina la proprietà intellettuale.
  Il Titolo VIII (artt. 258-266) riconosce l'importanza della libera concorrenza e del diritto di concorrenza, nonché la cooperazione e l'assistenza tecnica reciproca per promuovere l'attuazione delle politiche in tale ambito.
  Il Titolo IX (artt. 267-286) contiene disposizioni in materia di commercio e sviluppo sostenibile.
  Il Titolo X (artt. 287-294) prevede la cooperazione nelle sedi bilaterali e multilaterali per migliorare la trasparenza nelle questioni attinenti al commercio. Nel Titolo X vengono anche delineate le modalità per lo scambio di informazioni e per la cooperazione in materia di procedimenti amministrativi. Gli articoli 291 e 292, riguardanti rispettivamente i procedimenti amministrativi e il riesame e l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi definitivi, sono esclusi dall'applicazione provvisoria dell'accordo.
  Il Titolo XI (artt. 295-297) prevede eccezioni in materia di sicurezza nonché le misure applicabili in materia fiscale e la possibilità di applicare temporaneamente misure restrittive agli scambi di merci e servizi se si verificano gravi difficoltà di bilancio.
  Il Titolo XII (artt. 298-323) contiene disposizioni in materia di risoluzione delle controversie.
  Il Titolo XIII (assistenza tecnica e sviluppo di capacità commerciali – artt. 324-326) ha lo scopo di rafforzare la cooperazione intesa a contribuire alla piena attuazione dell'accordo promuovendo le capacità commerciali e di investimento.
  Il Titolo XIV (artt. 327-337) infine, contiene le disposizioni finali.
  In sintesi, i punti politicamente rilevanti dell'Accordo si possono schematizzare nell'abolizione delle tariffe doganali (nel corso della sua implementazione l'Accordo consentirà la graduale eliminazione dei dazi doganali per gli esportatori europei di prodotti industriali e ittici verso Perù e Colombia; si calcola che dopo 10 anni dalla sua entrata in vigore, al più tardi, gli esportatori di questi prodotti risparmieranno 250 milioni di euro l'anno); nell'eliminazione di altri ostacoli al commercio di beni (le Parti cooperano per vigilare sul mercato e si impegnano ad aumentare la trasparenza migliorando la comunicazione e la cooperazione nell'area dei regolamenti tecnici, degli standard e delle valutazioni di conformità); nell'accesso al mercato degli appalti pubblici e dei servizi, con ampio spazio per i concorrenti europei di partecipare ai mercati più significativi (l'Accordo facilita infatti lo stabilimento in Colombia e Perù di società europee che operano nei più diversi settori: da quello manifatturiero, alle industrie di servizi, industrie estrattive e di Pag. 68produzione di energia); nella protezione della proprietà intellettuale, cruciale per l'innovazione e la competitività di tutti i settori dell'industria europea, anche all'estero (l'Accordo garantisce un livello adeguato di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, inclusa la protezione di oltre 100 indicazioni geografiche sui mercati colombiano e peruviano; in maggiore competitività e trasparenza sulle sovvenzioni: l'accordo consentirà infatti agli operatori europei di beneficiare di un ambiente competitivo aperto e affidabile nel quale le Parti si obbligano ad eliminare dalle proprie normative nazionali e regionali le pratiche anti-competitive tra le quali i cartelli e l'abuso di posizioni dominanti); nella composizione delle controversie (l'Accordo prevede un sistema di soluzione delle controversie efficiente e semplificato, oltre che in linea con i princìpi dell'UE); in nuove opportunità per lo sviluppo; nella promozione dello sviluppo sostenibile (l'Accordo offre adeguate garanzie per assicurare che le nuove relazioni commerciali e i nuovi investimenti tra le parti saranno in linea con uno sviluppo sostenibile, promuovendo e preservando un alto livello di standard di protezione ambientale e del lavoro); Cooperazione tecnica. L'Accordo prevede assistenza tecnica e iniziative di capacity building volte a promuovere la competitività e il potenziale innovativo in Perù e Colombia.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù dall'altra, consta di quattro articoli. I primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento, il cui onere viene individuato in 25.840 euro annui a decorrere dal 2014, a cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato.
C. 2428 Carlo Galli.
(Parere alla IV Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 ottobre 2014.

  Marietta TIDEI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.55.

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