CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 ottobre 2014
323.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 27

SEDE REFERENTE

  Martedì 28 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Lapo Pistelli.

  La seduta comincia alle 13.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.
C. 2575 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 ottobre scorso.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che sono state presentate tre proposte emendative riferite all'articolo 3 del provvedimento presentate dal gruppo del M5S (vedi allegato).

  Mariano RABINO (SCpI), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti presentati dalla collega Spadoni, riservandosi di esplicitarne le ragioni nel prosieguo dell'esame.

  Il viceministro Lapo PISTELLI esprime parere conforme a quello del relatore precisando, a conforto delle preoccupazioni manifestate dall'onorevole Spadoni nella precedente seduta, che il finanziamento a valere sul Fondo per le politiche sociali rappresenta una clausola di salvaguardia operante soltanto in caso di uno sforamento che, allo stato, appare assai improbabile. Oltretutto, qualora ciò avvenisse, la legge di stabilità potrà ulteriormente Pag. 28intervenire a copertura del provvedimento in titolo.
  In merito quindi, alla questione sollevata dalla stessa onorevole Spadoni nella precedente seduta in merito alla questione dei coloni, segnala che il riferimento di cui all'articolo 2 dell'Accordo è da intendersi al contratto di mezzadria o colonia, previsto dal nostro codice civile.
  Infine, quanto al tema del riconoscimento dei diritti previdenziali ai cittadini italiani residenti nei cosiddetti territori occupati, segnala che l'estensione di tali diritti prescinde dal requisito della residenza in quanto acquisiti in precedenza.

  Maria Edera SPADONI (M5S), alla luce di quanto rappresentato dal viceministro Pistelli con riferimento alla norma di copertura, riterrebbe opportuno eliminare l'attuale articolato in quanto riferito ad una circostanza meramente eventuale. Sulla questione del Fondo, ribadisce che si tratta di risorse già pesantemente colpite da altri provvedimenti a scapito dei finanziamenti per i centri antiviolenza. In merito alla risposta sul tema dei coloni, ritiene ancor più doveroso aver sollevato la questione in quanto emerge a chiare lettere dalle parole del viceministro che i diritti previdenziali saranno estesi anche a persone che hanno lavorato in insediamenti illegali. Al riguardo preannuncia la presentazione di un ordine del giorno nelle successive fasi di esame in Assemblea, oltre alla ripresentazione delle proposte emendative in esame.

  Mariano RABINO (SCpI), relatore, nel fare presente che la Commissione bilancio esprimerà sul provvedimento un parere ex articolo 81, comma 4, della Costituzione, rileva che il Fondo previsto all'articolo 3, comma 2, del provvedimento in titolo non contempla tra le sue finalità quella riferita ai centri antiviolenza.

  Maria Edera SPADONI (M5S) concorda con quanto testé richiamato dal collega Rabino e ricorda a sua volta che i centri antiviolenza erano stati finanziati per un importo pari a 16 milioni, ridottisi poi a due, laddove il restante importo è poi confluito nel Fondo di cui al provvedimento in esame. Dichiara, pertanto, di mantenere gli emendamenti presentati, di cui auspica l'approvazione.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Spadoni 3.1, 3.2 e 3.3.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012.
C. 2659 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, relatore, sottolinea che l'Accordo in esame ha lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate del nostro Paese e del Kazakhstan, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza.
  La sottoscrizione di tale atto, che mira anche a indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, deve altresì essere interpretata in chiave di stabilizzazione di un'area di particolare valore strategico e di alta valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale per la regione dell'Asia centrale.
  I principali campi della cooperazione bilaterale, come precisati dall'articolo 2, sono rappresentati dalla politica di difesa, dalla formazione nel campo militare, dall'importazione Pag. 29ed esportazione di armamenti e materiale militare, in base alle rispettive legislazioni nazionali e dall'approvvigionamento logistico.
  Le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata sono disciplinate dall'articolo 3 che menziona espressamente le visite ufficiali, gli incontri operativi tra le rispettive delegazioni, lo scambio di esperienze nel quadro di consultazioni e incontri di lavoro, la partecipazione a conferenze, seminari e corsi di istruzione nelle scuole militari, nonché a progetti di formazione e di addestramento o a tirocini, la partecipazione di osservatori a esercitazioni militari, lo scambio di informazioni e documenti relativi ai campi di cooperazione.
  L'articolo 4 impegna le Parti a promuovere l'esportazione e l'importazione di materiale della difesa nei settori aeronautico, navale militare e dell'approvvigionamento di armamenti (armi da fuoco, armamenti pesanti e relativo munizionamento), sottolineando – in coerenza con i princìpi fissati dalla legge n. 185 del 1990 – che l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi dovrà avvenire con il preventivo benestare del Paese cedente.
  L'articolo 5 tratta le questioni attinenti alla giurisdizione, riservando allo Stato di soggiorno il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge; tuttavia riconosce allo Stato di origine il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, per tutti i reati commessi contro la sua legislazione nazionale dal proprio personale nell'esercizio o in relazione all'attività di servizio nel Paese ospitante.
  Viene, altresì, stabilito che qualora la legislazione della Parte ospitante preveda sanzioni diverse da quelle della legislazione dello Stato di origine, le autorità di entrambi i Paesi addiverranno a un'intesa che salvaguardi i diritti del personale interessato: rileva a tale proposito che il Kazakhstan ha abolito la pena di morte per i reati comuni a partire dal 2007 ed ha aderito, ratificandoli, ai principali accordi internazionali in materia, quali la Convenzione tra gli Stati parte del Trattato NATO e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace sullo Statuto delle Forze armate (SOFA PfP) e la Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, del 10 dicembre 1984.
  L'Accordo – secondo quanto prescritto dall'articolo 7 – sarà attuato attraverso l'approvazione di un piano annuale di cooperazione militare.
  Gli aspetti finanziari sono regolati dall'articolo 8 sulla base del principio generale della reciprocità, laddove l'effettuazione delle singole attività resta subordinata alla programmazione di bilancio e alla disponibilità dei fondi per la copertura dei relativi oneri.
  Ricorda che gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo – oggetto di monitoraggio periodico da parte del Ministero della difesa – sono valutati, all'articolo 3 del disegno di legge, in euro 5.128 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2014: tali oneri sono coperti mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Rileva che, se è noto il ruolo italiano nell’upstream dei giacimenti kazaki, è meno noto forse che nel luglio scorso, Astana ha reso operativa l'abolizione unilaterale dei visti per dieci Paesi (compreso il nostro) con i quali i rapporti commerciali sono particolarmente intensi: a tale riguardo segnala che secondo i dati ufficiali kazaki l'Italia è uno dei principali partner economico-commerciali di Astana, poiché rappresenta il secondo paese di destinazione delle esportazioni kazake (petrolio in larghissima parte) con una quota del 18 per cento sul suo interscambio totale, secondi solo alla Cina. Per contro l'Italia continua infatti ad essere il Pag. 30secondo Paese esportatore in Kazakhstan dopo la Germania in ambito UE ed il sesto in assoluto, con oltre 900 milioni di euro di export nel 2012 (oltre il 70 per cento di tutto l’export in Asia centrale), quasi quintuplicato in 10 anni.
  Anche sotto il profilo della lotta al terrorismo di matrice religiosa, le autorità della Repubblica centro-asiatica hanno elevato il livello di attenzione: i combattenti originari della regione che si trovano in Siria rappresentano infatti per i Paesi di origine una seria minaccia per la sicurezza nazionale per via del combinato di predicazione fondamentalista e competenza bellica che possono utilizzare, al rientro in patria, con finalità altamente destabilizzanti. L'attività di prevenzione attuata dalle forze di sicurezza locali ha portato in Kazakhstan a diversi arresti ed ai primi del mese di luglio anche alla condanna di cinque militanti del Partito della liberazione islamica.
  Raccomanda, pertanto, una celere approvazione del disegno di legge poiché il Kazakhstan riveste una grande rilevanza sia sotto il profilo commerciale – e segnatamente degli approvvigionamenti energetici – che sotto quello militare e di contrasto al terrorismo internazionale di matrice islamista.

  Il viceministro Lapo PISTELLI si associa alle considerazioni svolte dalla relatrice richiamando le iniziative assunte anche dalla Presidenza del Consiglio per il rilancio delle relazioni bilaterali, da ultimo in occasione del vertice ASEM. Con riferimento al profilo economico, sottolinea che l'Italia, a fronte di un dato sbilanciato fino al 2013, ha realizzato un incremento netto delle esportazioni pari a 3 miliardi di euro e ha ridotto le importazioni per un importante valore percentuale. Ritenendo di rappresentare un interesse che accomuna i gruppi di maggioranza e di opposizione, auspica una celere approvazione dell'Accordo in titolo in quanto assume un rilievo specifico rispetto al disimpegno dalle missioni in Afghanistan. Infatti, l'Accordo è destinato a promuovere la sigla di ulteriori intese tra i due Paesi in materia di diritto di sorvolo e di utilizzo di una base aerea a sostegno del rientro dei nostri militari. Infine, nel quadro del complessivo scenario asiatico sottolinea il ruolo centrale svolto dal Kazakhstan, al quale il nostro Paese assicura un valore prioritario sul piano geostrategico.

  Daniele DEL GROSSO (M5S) preannuncia l'orientamento contrario del suo gruppo sul provvedimento in titolo in quanto, di fatto, finalizzato al commercio di armi tra l'Italia ed un Paese in cui i diritti umani sono violati, come peraltro emerge dagli articolo 5 e 6 dell'Accordo, riguardanti l'abolizione della pena di morte per i soli reati comuni. Oltre al noto caso Shalabayeva, sussistono ulteriori argomenti che sconsigliano la ratifica in titolo. Quanto al richiamo al ritiro dall'Afghanistan, conviene con il viceministro Pistelli nel considerare il Kazakhstan un Paese chiave per completare il rientro dei nostri militari, ma questo non giustifica il raggiungimento di accordi preordinati alla vendita delle armi.

  Erasmo PALAZZOTTO (SEL) manifesta a sua volta la contrarietà del suo gruppo sul provvedimento in titolo a causa del rischio della dinamica dei due pesi e delle due misure. Associandosi ai richiami operati dal collega Del Grosso al caso Shalabayeva e pur nella consapevolezza degli ulteriori interessi in gioco, ricorda gli esiti dell'ultimo rapporto di Amnesty International, nonché degli osservatori dell'OSCE sulle perduranti irregolarità nei processi elettorali in Kazakhstan, che hanno sempre confermato l'attuale presidente senza soluzione di continuità rispetto al regime sovietico. Considera, inoltre, né utile né opportuno per l'Italia fondare i rapporti commerciali con il Kazakhstan sul commercio di armi, considerato che spesso esse sono state imbracciate contro la popolazione civile di tale Paese.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Pag. 31Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti, altrimenti, il termine resta fissato alle ore 15 di lunedì 3 novembre prossimo.

  La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 28 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Lapo Pistelli.

  La seduta comincia alle 13.55.

DL 132/14: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.
C. 2681 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), relatore, segnala che l'esame della Commissione si appunta, in particolare, sul dettato dell'articolo 19-bis, frutto di un emendamento approvato durante l’iter al Senato e riguardante i crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere.
  Tale norma dispone l'impignorabilità dei depositi bancari o postali a disposizione delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere in presenza di specifici presupposti, descritti.
  Quanto all'ambito soggettivo della norma, il comma 1 definisce le autorità diplomatiche e consolari come i «soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004», ratificata con legge n. 5 del 2013. Si tratta, dunque, della missione diplomatica dello Stato, dei suoi posti consolari; delle sue missioni speciali; delle sue missioni presso le organizzazioni internazionali; delle sue delegazioni negli organi delle organizzazioni internazionali o alle conferenze internazionali.
  Con riferimento ai presupposti, affinché le somme depositate siano immuni dall'espropriazione forzata, occorre che il vertice della rappresentanza diplomatica in Italia abbia preventivamente comunicato al Ministero degli affari esteri e alla banca che il conto contiene somme destinate all'espletamento delle funzioni diplomatiche. Una volta effettuata tale comunicazione, le somme depositate su tali conti non potranno essere utilizzate per eseguire pagamenti per titoli diversi da quelli per i quali le somme sono state vincolate (comma 2).
  In base al comma 3, anche se viene effettuato un pignoramento di tali somme, la banca non ha l'obbligo di accantonare le somme e le rappresentanze diplomatiche o consolari ne mantengono la piena disponibilità. Inoltre, la nullità degli atti di espropriazione forzata è rilevabile d'ufficio.
  La disposizione, in conclusione, adempie ad obblighi derivanti dal diritto internazionale ed, in particolare, agli articoli 18 e seguenti della citata Convenzione di New York, non ancora entrata in vigore sul piano internazionale. A tal fine si rende, pertanto, opportuno adottare specifiche norme pattizie, quale quella in oggetto, al fine di consentire il pignoramento dei beni solo a determinate condizioni, escludendolo, tuttavia, per i conti bancari destinati ad essere utilizzati nell'esercizio delle funzioni della missione diplomatica.
  In ragione di quanto esposto propone l'espressione di un parere favorevole.

  Il viceministro Lapo PISTELLI si associa alle parole della relatrice sottolineando che la questione oggetto del provvedimento si è caratterizzata finora per il cospicuo contenzioso.

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  Manlio DI STEFANO (M5S) chiede chiarimenti al riguardo.

  Il viceministro Lapo PISTELLI precisa che le numerose controversie hanno rappresentato fino ad oggi il faticoso percorso obbligato per la soluzione dei casi di pignoramento dei conti, per i quali il provvedimento in titolo rappresenterebbe uno strumento di composizione a monte della questione.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.

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