CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 27 ottobre 2014
322.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Lunedì 27 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 18.15.

DL 132/2014: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.
C. 2681 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, come stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di venerdì 25 ottobre scorso, oggi la Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto. Ricorda, inoltre, che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 17 di domani.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) rilevata l'estrema ristrettezza dei tempi programmati per esaminare il provvedimento in Commissione, chiede se sia stata stabilita la data di inizio dell'esame in Assemblea.

  Donatella FERRANTI, presidente, fa presente che il provvedimento non è stato ancora iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Tuttavia, come rilevato nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, posto che il decreto legge dovrà essere convertito in legge entro l'11 novembre prossimo, i tempi d'esame da parte della Camera saranno ridotti.

  Franco VAZIO (PD), relatore, osserva che il testo in esame è diretto a convertire in legge, con modificazioni apportate dal Senato, il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. La finalità del provvedimento è il miglioramento della efficienza complessiva del processo civile.
  Il decreto-legge riguarda i seguenti ambiti: il trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti (articolo 1); la convenzione di negoziazione assistita, quale accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole Pag. 4la controversia tramite l'assistenza di avvocati (artt. 2-13); sono disciplinate inoltre alcune ipotesi speciali di negoziazione assistita, tra cui quelle relative a separazione e divorzio; ulteriori semplificazioni del procedimento di separazione e divorzio, con la possibilità per i coniugi di concludere un accordo davanti al sindaco (articolo 12); misure per la funzionalità del processo civile di cognizione, concernenti la compensazione delle spese, il passaggio dal rito ordinario al rito sommario, la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali e delle ferie dei magistrati (artt. 13 – 16); la tutela del credito e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali, attraverso misure di contrasto nel ritardo dei pagamenti, l'iscrizione a ruolo nel processo esecutivo per espropriazione, la semplificazione del processo esecutivo, il monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e il deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche (artt. 17 – 20); il procedimento di tramutamento dei magistrati (articolo 21).
  Nel corso dell'esame, il Senato ha introdotto due nuovi articoli concernenti: l'impignorabilità dei depositi a disposizione delle rappresentanze diplomatiche (articolo 19-bis); il ripristino degli uffici del giudice di pace a Ostia (Roma) e Barra (Napoli) (articolo 21-bis).
  Il Senato ha inoltre accolto la soppressione degli artt. 7 (Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro) e 15 (Dichiarazioni rese al difensore nel processo civile).
  Passiamo ora alle disposizioni contenute nel Capo I, avente ad oggetto l'eliminazione dell'arretrato e il trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti.
  Questo Capo I – composto dal solo articolo 1 – prevede il possibile trasferimento – su base volontaria – dalla sede giudiziaria a quella arbitrale di alcune tipologie di cause civili in corso. Il comma 1 stabilisce, infatti, che nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile (riferite all'arbitrato). Il trasferimento è, tuttavia, soggetto ad un limite temporale e a uno di materia essendo escluso: per le cause già assunte in decisione; per le cause che hanno ad oggetto diritti indisponibili; per le cause in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.
  Il Senato ha previsto che la possibilità di trasferire la causa agli arbitri sia estesa alle cause di lavoro che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, ove il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale.
  La stessa modifica ha stabilito che, per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la richiesta di arbitrato della parte privata si presume accettata quando controparte sia una pubblica amministrazione; la PA può, tuttavia, dissentire per iscritto entro 30 giorni dalla richiesta.
  Per quanto riguarda le modalità procedurali, il comma 2 prevede che il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine forense del circondario in cui ha sede il tribunale (ovvero la corte di appello) per la nomina: del collegio arbitrale per le controversie di valore superiore a 100.000 euro; di un arbitro unico, se vi è accordo delle parti, per le liti di valore inferiore.
  Il testo iniziale della norma prevedeva, indipendente dal valore, la devoluzione della lite ad un collegio arbitrale. La possibilità, in base al valore della lite, di attribuire la causa ad un arbitro unico è stata introdotta dal Senato.
  Gli arbitri sono individuati concordemente dalle parti o (in caso di disaccordo) dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno 5 anni Pag. 5all'albo circondariale ai quali, per lo stesso periodo, non siano state inflitte condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo. La previsione quinquennale è frutto di una modifica introdotta dal Senato (il testo vigente del decreto-legge prevede iscrizione triennale all'albo ed assenza di condanne disciplinari definitive).
  Il Senato ha aggiunto un comma 2-bis con il quale si rende incompatibile la funzione di consigliere dell'ordine degli avvocati con l'incarico arbitrale; l'incompatibilità è, peraltro, estesa anche ai consiglieri uscenti per tutto il periodo della consiliatura successiva. Il comma 3 stabilisce quindi la continuità del procedimento giudiziale con quello arbitrale, rimanendo fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale nonché quelli del lodo, che equivalgono a quelli della sentenza.
  Il comma 4 detta disposizioni per il trasferimento in sede arbitrale disposto in appello.
  In tali casi, se il procedimento non si conclude con la pronuncia del lodo entro 120 giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio di 60 giorni. Il Senato ha integrato tale previsione stabilendo che, previo accordo delle parti, gli arbitri possano chiedere di prorogare il deposito del lodo di altri 30 giorni; ciò, anche in relazione alla prevista impossibilità di pronunciare il lodo una volta riassunto il processo d'appello.
  Dalla mancata riassunzione nel termine deriva l'estinzione del procedimento nonché l'applicazione dell'articolo 338 c.p.c. (ovvero il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto).
  Ove con sentenza (ex articolo 830 c.p.c.) sia stato dichiarata la nullità del lodo pronunciato entro il termine di 120 giorni o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione (60 giorni), il processo deve essere riassunto entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità.
  Il comma 5 stabilisce che, nei casi sopraindicati di trasferimento alla sede arbitrale, sia in primo grado sia in appello, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possano essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. La previsione sembra avere finalità di incentivo al ricorso all'arbitrato, anche in considerazione delle spese già sostenute dalle parti nel procedimento giudiziale.
  Per l'adozione del decreto, il Senato ha introdotto il termine di 90 giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
  Nei medesimi casi di trasferimento alla sede arbitrale, le parti non sono tenute al pagamento in solido degli arbitri, salvo rivalsa.
  Il Senato ha, infine, aggiunto un comma 5-bis secondo cui il DM deve stabilire anche i criteri per l'assegnazione degli arbitrati; tra di essi, con carattere non esaustivo la disposizione esplicitamente prevede: le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia; il principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi, prevedendo altresì sistemi di designazione automatica.
  Le disposizioni del Capo II – articoli da 2 a 11 – hanno ad oggetto la disciplina della procedura di negoziazione assistita da avvocati, introdotta nell'ordinamento dallo stesso decreto-legge.
  Si tratta, nella sostanza, di un ulteriore strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie civili, che si affianca agli istituti analoghi già esistenti e che intende dare rapida tutela dei diritti dei cittadini, confinando all'area giudiziale le sole liti che appaiono irrisolvibili anche all'esito della negoziazione assistita.
  L'originario decreto-legge prevede l'assistenza di un solo avvocato; una modifica del Senato ha stabilito che la convenzione di negoziazione sia assistita da uno o più avvocati.
  In riferimento alle disposizioni del Capo in esame si rileva, in generale, come sotto numerosi profili esse mutuino soluzioni Pag. 6già sperimentate dal legislatore con il decreto legislativo 28/2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
  In particolare, l'articolo 2 prevede che costituisce dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita (comma 7); la mancata informativa al cliente costituisce quindi infrazione disciplinare dell'avvocato. Tale convenzione è definita dal comma 1 come l'accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati, compresi quelli cd. «stabiliti», iscritti all'albo.
  Il Senato ha previsto che le amministrazioni pubbliche (articolo 1, comma 2, decreto legislativo n. 165 del 2001) siano obbligate ad affidare la convenzione di negoziazione a propri avvocati (ove sia presente un'avvocatura).
  In relazione al contenuto, la convenzione deve indicare: il termine concordato dalle parti per la conclusione della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese; il Senato ha integrato tale previsione, aggiungendo anche un limite massimo di durata pari a tre mesi, fatto salvo un «rinnovo su accordo delle parti nel termine di 30 giorni»; l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili né, a seguito di una modifica apportata dal Senato, le cause di lavoro.
  I commi successivi al 2 prevedono rispettivamente che la convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il citato limite minimo (comma 3) e che essa è redatta, a pena di nullità, in forma scritta (comma 4).
  Dopo che il comma 5 ha stabilito che la convenzione è conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati (la disposizione risulta peraltro ripetitiva del contenuto del comma 1), il comma 6 stabilisce che gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.
  L'articolo 3 qualifica l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita come condizione di procedibilità in specifiche materie. Chi agisce in giudizio deve, quindi, preventivamente invitare il convenuto alla stipula della convenzione di negoziazione. Ciò vale, infatti, con specifico riguardo (comma 1): alle domande giudiziali relative a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; alle domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a 50.000 euro.
  L'improcedibilità non trova invece applicazione: per le controversie in materia di obbligazioni contrattuali derivanti da contratti tra professionisti e consumatori (comma 1); per quelle di cui all'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo n. 28 del 2010 (sulla mediazione) cioè le liti in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari (comma 1); nei procedimenti per ingiunzione (compresa l'eventuale opposizione); di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; nei procedimenti camerali e nell'azione civile nel processo penale (comma 3); quando la parte può stare in giudizio personalmente (comma 7).
  Lo stesso comma 1 fissa alla prima udienza il limite procedurale entro il quale il convenuto (o il giudice, d'ufficio) può eccepire l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita.
  Il comma 2 indica le situazioni in cui la condizione di procedibilità si considera avverata (mancata adesione nei termini, spirare del termine mensile per la conclusione del procedimento, rifiuto dell'invito di negoziazione).
  Con il comma 4 si dispone che l'esperimento della nuova forma conciliativa non possa precludere la concessione di Pag. 7provvedimenti cautelari o d'urgenza né la trascrizione della domanda giudiziale.
  Sono fatte salve dal comma 5 le disposizioni che contemplano speciali procedimenti obbligatori di mediazione e di conciliazione, comunque denominati. Il Senato ha integrato la formulazione di tale comma stabilendo che il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi.
  Il comma 6 disciplina la procedura quando una delle parti della negoziazione assistita possa essere ammessa al gratuito patrocinio.
  Il comma 8, infine, stabilisce che le disposizioni dell'articolo 3 siano efficaci una volta decorsi 90 gg. dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.
  L'articolo 4 regola gli effetti della mancata accettazione e del fallimento dell'accordo di negoziazione assistita.
  È previsto al comma 1 che l'invito che l'avvocato di una parte rivolge all'altra debba contenere, oltre all'indicazione dell'oggetto della controversia, lo specifico avvertimento che la mancata risposta all'invito entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto possono essere valutati dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 (possibile condanna della parte soccombente anche al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata in caso di mala fede o colpa grave) e 642, primo comma, c.p.c. (possibile esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo per credito fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato).
  L'articolo 5 disciplina gli effetti del raggiungimento dell'accordo di negoziazione assistita. Il comma 1 attribuisce all'accordo che definisce la lite valore di titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
  L'accordo è sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico (comma 2).
  Un comma 2-bis, introdotto dal Senato, prevede che l'accordo di negoziazione assistita – in quanto titolo esecutivo – debba essere necessariamente oggetto di trascrizione integrale nel precetto ex articolo 480, secondo comma, del codice processuale civile.
  Sarà invece necessario che il processo verbale dell'accordo sia autenticato da un pubblico ufficiale quando l'accordo riguardi la conclusione di contratti o atti soggetti a trascrizione (comma 3).
  È stato soppresso dal Senato il riferimento all'articolo 2643 c.c. in relazione agli atti da trascrivere; l'emendamento non pare tuttavia, avere effetti sostanziali essendo gli atti soggetti a trascrizione indicati proprio dall'articolo 2643.
  Viene, infine, sancita l'illiceità sotto il profilo deontologico della condotta dell'avvocato che impugni un accordo di cui ha contribuito alla redazione (comma 4).
  L'articolo 6 regola una particolare forma di convenzione di negoziazione assistita (comma 1) finalizzata specificamente alla soluzione consensuale stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
  Una modifica apportata dal Senato precisa che la convenzione deve essere assistita da almeno un avvocato per parte (il comma 1 prevedeva la «negoziazione assistita da un avvocato»).
  Il comma 2, integralmente sostituito nel corso dell'esame al Senato, prevede in particolare un obbligatorio passaggio giudiziale dell'accordo di negoziazione assistita.
  Nel testo vigente del decreto-legge, la disposizione vieta il ricorso alla convenzione di negoziazione assistita in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
  Il nuovo comma 2, invece, prevede due ipotesi: il procedimento in mancanza di Pag. 8figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e quello in presenza degli stessi.
  Nel procedimento in presenza dei figli, l'accordo a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso entro 10 giorni al pubblico ministero presso il tribunale competente. Il p.m. lo autorizza quando ritiene che l'accordo risponda all'interesse dei figli. In caso contrario, l'accordo è trasmesso entro 5 giorni dal PM al presidente del tribunale che fissa, entro i successivi 30 giorni, la comparizione delle parti e provvede «senza ritardo».
  Altra novità rispetto al testo iniziale consiste nel fatto che anche l'accordo concluso in assenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti debba essere trasmesso al PM che, se non ravvisa irregolarità, concede agli avvocati il nullaosta per la trasmissione dell'accordo stesso agli uffici di stato civile competenti (v. comma 3).
  La definizione dell'accordo a seguito della convenzione è pienamente sostitutivo e produce quindi gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. A seguito di una ulteriore modifica introdotta dal Senato, viene precisato che l'accordo deve dare atto che gli avvocati: anche in assenza di figli, hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di ricorso alla mediazione familiare (il tentativo di conciliazione è obbligatorio nell'ordinario procedimento giudiziale); hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ognuno dei genitori.
  È fatto quindi obbligo all'avvocato di trasmettere entro dieci giorni copia autentica dell'accordo all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto (se religioso) (comma 3).
  Il comma 4 prevede a carico degli avvocati inadempienti agli obblighi di trasmissione la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, per la cui irrogazione è competente il comune ove devono essere eseguite le annotazioni negli atti di matrimonio previste dall'ordinamento dello stato civile.
  L'entità della sanzione amministrativa secondo il decreto-legge in vigore è compresa tra i 5.000 e i 50.000 euro. La riduzione dei limiti pecuniari è frutto di una modifica del Senato.
  Con il comma 5 si interviene infine su alcuni articoli – 49, 63 e 69 – del regolamento di stato civile (decreto del Presidente della Repubblica 396 del 2000) per coordinare la disciplina vigente con quanto previsto dalle disposizioni in commento.
  La disposizione aggiunge gli accordi tra coniugi raggiunti con la convenzione di negoziazione assistita oppure autorizzati dal PM (ai sensi del nuovo comma 2) tra gli atti di cui deve esser data notizia nella documentazione tenuta dagli uffici di stato civile.
  In particolare, il comma 5 – modificato dal Senato per coordinarne il contenuto con l'emendamento approvato al comma 2 – prevede che gli accordi raggiunti tra le parti o autorizzati dal PM: siano annotati negli atti di nascita (articolo 49); siano iscritti o trascritti nell'archivio informatico dello stato civile (articolo 63); siano annotati negli atti di matrimonio (articolo 69).
  Si rammenta che la mancanza di un'udienza di comparizione dei coniugi nell'ipotesi di separazione consensuale tramite negoziazione assistita da un avvocato impone – e a ciò provvede il successivo comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge in conversione – la modifica dell'articolo 3 della legge sul divorzio: il termine ivi previsto per la proposizione della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio decorre dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.Pag. 9
  Prima di passare all'articolo 7 è opportuno fare una precisazione relativa al regime fiscale applicabile al nuovo procedimento individuato dall'articolo 6 del decreto-legge, considerato che per i procedimenti in materia di separazione e divorzio è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74. È bene chiarire che questa agevolazione fiscale trova applicazione anche per il nuovo procedimento, essendo questo una parte del procedimento si separazione e divorzio al quale il regime fiscale di favore viene applicato. A tale proposito, può essere utile fare riferimento alla Circolare n. 2/E del 2014 dell'Agenzia delle entrate, avente ad oggetto le modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari – Articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. A pagina 62, nel capitolo 9.2 relativo ai procedimenti in materia di separazione e divorzio, in riferimento alle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 19 della legge n. 74 del 1987, si dichiara espressamente che «come chiarito con la circolare 21 giugno 2012, n. 27, tali disposizioni di favore si riferiscono a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici ’relativi’ al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso. Qualora nell'ambito di tali procedimenti, vengano posti in essere degli atti di trasferimento immobiliare, continuano ad applicarsi, anche successivamente al 1o gennaio 2014, le agevolazioni di cui alla citata legge n. 74 del 1987. L'articolo 10, comma 4, del decreto non esplica effetti con riferimento a tali disposizioni agevolative che assicurano l'operatività dell'istituto in argomento».
  Da tutto ciò si evince chiaramente che il regime fiscale di favore trova applicazione anche per il procedimento in materia di separazione e divorzio disciplinato dall'articolo 6 del decreto-legge in esame.
  L'articolo 7 – soppresso dal Senato – conteneva una specifica disciplina della conciliazione che ha per oggetto diritti del prestatore del lavoro.
  Viene, infatti, integrato dall'articolo 7 il quarto comma dell'articolo 2113 del codice civile che prevede la possibilità di derogare all'invalidità delle rinunzie e transazioni relative a diritti del prestatore di lavoro anche quando l'accordo è concluso a seguito della procedura di negoziazione assistita.
  Dall'articolo 8 del decreto-legge sono regolati gli effetti sulla prescrizione e la decadenza dall'azione giudiziale determinati dall'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, equiparando il predetto invito alla domanda giudiziale.
  In analogia alle previsioni dell'articolo 2943 c.c. (che prevede l'interruzione della prescrizione dal momento della notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio) interrompe il corso della prescrizione l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita. Analoghi effetti conseguono dal momento della sottoscrizione della convenzione tra le parti.
  L'articolo 9 individua gli obblighi dei difensori cui è affidata la procedura di negoziazione assistita. In particolare, è vietato agli avvocati essere nominati arbitri ex articolo 810 c.p.c. nelle controversie aventi il medesimo oggetto della convenzione di negoziazione (o connesse); gli stessi avvocati e le parti sono vincolati ad obblighi di lealtà e riservatezza sul contenuto delle informazioni ricevute (commi 1 e 2).
  Il Senato ha aggiunto all'articolo 9 un comma 4-bis che rende illecito disciplinare dell'avvocato l'incompatibilità con l'assunzione della qualità di arbitro (nelle controversie aventi il medesimo oggetto della negoziazione assistita) nonché la violazione dei citati obblighi di lealtà e riservatezza.
  Con l'articolo 10 è integrato l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007 (cd decreto antiriciclaggio) nel senso di escludere in capo all'avvocato l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette imposto ai professionisti dalla predetta Pag. 10legge, anche nell'ipotesi di consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, nella quale si sia innestata la procedura di negoziazione assistita come illustrata ai precedenti articoli.
  L'articolo 11 reca norme in materia di raccolta dei dati concernenti le procedure di negoziazione assistita.
  Il Capo III è costituito dal solo articolo 12 che introduce una ulteriore disciplina volta alla semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio, che dovrebbe avere effetti complementari rispetto a quanto già previsto dall'articolo 6 sulla negoziazione assistita.
  Oltre che davanti ad avvocati, viene infatti garantita dall'articolo 12 la possibilità di concludere dinanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile (il Senato ha così sostituito il riferimento alla comparizione davanti all'ufficiale dello stato civile) del comune di residenza di uno dei coniugi (ovvero di iscrizione o trascrizione dell'atto di matrimonio) un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Il Senato ha previsto l'espresso riferimento all'assistenza facoltativa di un avvocato nell'accordo di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
  L'indicata disciplina incontra le stesse condizioni ostative previste dall'articolo 6 per la negoziazione assistita (ora, per quest'ultima, superabili se l'accordo sia rispondente all'interesse del figlio, v. ante articolo 6) cioè la presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti (comma 2). Il Senato ha precisato che, per la gravità dell'handicap ci si debba riferire alle situazioni indicate dall'articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992 (si è, quindi, in presenza di handicap «grave» quando si renda «necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione»).
  Riguardo alla procedura (comma 3), il sindaco dovrà sostanzialmente ricevere la dichiarazione personale delle due parti sulla loro volontà di concludere l'accordo sulla base delle condizioni concordate. Appena ricevute le dichiarazioni, l'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dalle parti; anche qui, una modifica del Senato ha previsto la possibilità per queste ultime di farsi assistere da un avvocato.
  L'accordo concluso davanti al sindaco – che non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (possibili invece nella negoziazione assistita in relazione alla specifica competenza professionale dell'avvocato) – tiene luogo dei corrispondenti provvedimenti giudiziali (comma 3); soprattutto, gli effetti dell'accordo avranno luogo (anche ai fini dei 3 anni necessario per il divorzio) dalla data dell'atto contenente l'accordo sottoscritto dai coniugi e non più dalla comparizione innanzi al tribunale.
  Una modifica del Senato prevede un ulteriore adempimento procedurale per la conferma dell'accordo che riguardi condizioni concordate di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio.
  Il sindaco, infatti – nei casi di accordo – dovrà invitare i coniugi a comparire davanti a sé entro 30 gg. dalla ricezione delle dichiarazioni per la conferma dell'accordo, anche ai fini degli adempimenti relativi all'aggiornamento dei registri di stato civile (di cui al successivo comma 5). La mancata comparizione è motivo di mancata conferma dell'accordo.
  La pausa di riflessione di 30 giorni è, invece, esclusa per l'accordo riguardante la modifica delle condizioni di separazione e divorzio.
  I commi 4 e 5 dell'articolo 12 contengono disposizioni di coordinamento con le novità introdotte mentre l'ultimo comma prevede il regime fiscale degli accordi sottoscritti.
  Il comma 4 adegua il contenuto dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 898 del 1970 sul divorzio (casi in cui uno dei coniugi può chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio) Pag. 11integrandolo con le nuove possibilità offerte dagli articoli 6 e 12 del decreto-legge.
  Con il comma 5 si apportano modifiche al regime delle annotazioni negli atti di nascita e di matrimonio (artt. 49, 63 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 396/2000, TU stato civile) analoghe a quelle previste dall'articolo 6 sulla negoziazione assistita.
  Inoltre il comma 6 integra la tabella D allegata alla legge n. 604 del 1962 (Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali) con un nuovo punto 11-bis che stabilisce che il diritto fisso spettante ai Comuni all'atto del perfezionamento dei nuovi accordi (di separazione, di divorzio, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio) non può superare l'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio.
  Il comma 7 prevede che la nuova disciplina descritta trovi applicazione decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
  Il capo IV contiene misure per la funzionalità del processo civile di cognizione.
  L'articolo 13 delimita i casi in cui il giudice può compensare le spese tra le parti.
  La relazione illustrativa dell'originario disegno di legge di conversione, presentato al Senato, rilevava che, nonostante le modifiche restrittive introdotte negli ultimi anni, nella pratica applicativa si continua a fare larghissimo uso del potere discrezionale di compensazione delle spese processuali, con conseguente incentivo alla lite, posto che la soccombenza perde un suo naturale e rilevante costo.
  Al fine di disincentivare l'abuso del processo, con l'articolo 13, comma 1, viene modificato l'articolo 92 c.p.c., con la previsione che la compensazione, parziale o per intero, possa essere disposta dal giudice solo nei casi di soccombenza reciproca ovvero di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza.
  L'articolo 92 c.p.c., nel testo previgente, stabiliva invece che la compensazione parziale o integrale possa essere decisa dal giudice se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione.
  Il Senato ha modificato l'articolo 13, precisando ulteriormente i presupposti in presenza dei quali il giudice può compensare le spese tra le parti. In primo luogo, la novità della questione trattata deve essere «assoluta»; in secondo luogo, il mutamento della giurisprudenza è riferito alle «questioni dirimenti».
  Inoltre, il Senato ha posposto al termine del periodo il richiamo al carattere parziale o integrale della compensazione delle spese tra le parti. Il testo originario del decreto-legge prevede invece che il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.
  Il comma 2 disciplina la transizione al nuovo regime della compensazione delle spese e prevede che la disciplina si applichi ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.
  L'articolo 14 consente il passaggio d'ufficio dal rito ordinario a quello sommario nel processo civile.
  In particolare, il comma 1 introduce un nuovo articolo 183-bis nel codice di procedura civile, relativo al passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione previsto dall'articolo 702-ter. Esso è volto a consentire, per le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica e che risultino di minore complessità, il passaggio d'ufficio, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta. È così assicurato il passaggio tra i due modelli di trattazione; secondo la vigente disciplina processuale, invece, tale passaggio è consentito, per le cause ad elevato tasso di complessità, esclusivamente nel senso inverso a quello qui considerato.
  Pertanto la nuova disposizione prevede che il giudice, nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, possa disporre con Pag. 12ordinanza non impugnabile che si proceda con il rito sommario e inviti le parti a indicare, a pena di decadenza nella stessa udienza i mezzi di prova – ivi compresi i documenti – di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria.
  Se richiesto, il giudice può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
  Il comma 2 stabilisce che le nuove disposizioni si applichino ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
  L'articolo 15 recava disposizioni in materia di dichiarazioni al difensore. Il Senato ha disposto la soppressione di tale articolo.
  L'articolo 15 del decreto-legge è diretto ad accelerare e razionalizzare le procedure di assunzione delle prove. Esso, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa dell'originario disegno di legge di conversione, introduce, nel capo II del titolo I del libro sul processo di cognizione del codice di procedura civile, una specifica disposizione mediante la quale si realizza la tipizzazione delle dichiarazioni scritte rese al difensore, quali fonti di prova che la parte può produrre in giudizio sui fatti rilevanti che ha l'onere di provare. Queste dichiarazioni, che possono essere rilasciate al difensore anche prima del giudizio, sono destinate all'utilizzazione nel processo, fermo il potere del giudice di esercitare sempre il suo prudente apprezzamento e di disporre l'escussione del dichiarante come teste. Il nuovo articolo 257-ter del codice di procedura civile – introdotto dall'articolo 15 in commento – rimette al difensore che raccoglie la dichiarazione il compito di identificare il teste, ai sensi dell'articolo 252 del codice di procedura civile, e di attestare l'autenticità della dichiarazione resa.
  Il nuovo articolo 257-ter, secondo comma, del codice di procedura civile prevede poi che il difensore avverta il dichiarante che le sue dichiarazioni possono essere utilizzate in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d'ufficio che egli sia chiamato a deporre come testimone.
  L'articolo 16 riduce il periodo di sospensione feriale dei termini processuali e la durata delle ferie dei magistrati e degli avvocati dello Stato.
  In particolare, al comma 1, il termine di sospensione di diritto dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative, sono portati dagli originari 45 giorni (dal 1o agosto al 15 settembre) a 25 giorni (e cioè dal 6 agosto al 31 agosto).
  Il Senato ha modificato la disposizione, stabilendo che il termine iniziale di sospensione feriale dei termini processuali decorra dal 1o agosto (e non più dal 6 agosto).
  Il medesimo articolo, al comma 2, modifica la legge 2 aprile 1979, n. 97 (Disposizioni riguardanti il personale di magistratura e gli avvocati dello Stato), introducendovi l'articolo 8-bis. Quest'ultimo fissa in trenta giorni il periodo annuale di ferie per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché per gli avvocati e procuratori dello Stato. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono, per tutti i dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni, il recupero delle festività soppresse.
  Il comma 3 dell'articolo reca una disposizione transitoria in forza della quale la riduzione del termine di sospensione feriale dei termini processuali e delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato produrrà effetto a decorrere dall'anno 2015. Ne consegue, quanto alle ferie dei magistrati e degli avvocati dello Stato, che il montante ferie maturato nell'annualità 2014 va computato secondo la disciplina previgente.
  È stato infine previsto (comma 4) che gli organi di governo delle magistrature e dell'avvocatura dello Stato adottino le misure organizzative conseguenti all'applicazione delle nuove disposizioni, in particolare Pag. 13– secondo quanto indicato nella relazione illustrativa dell'originario disegno di legge di conversione – quelle volte ad assicurare l'effettività del godimento del periodo di ferie come ridisegnato in questa sede.
  Il capo V contiene misure per la tutela del credito, nonché la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali.
  L'articolo 17 prevede un aumento (dall'1 per cento all'8,15 per cento) del tasso di interesse moratorio in pendenza di un contenzioso civile o di un procedimento arbitrale.
  Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge – non modificato dal Senato – detta una disciplina transitoria: il nuovo tasso di interesse moratorio sarà applicato nelle controversie civili instaurate a partire dal 30o giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.
  L'articolo 18 – con disposizioni che diverranno efficaci trascorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione – modifica il codice di procedura civile per introdurre, a carico del creditore, l'obbligo di depositare, nei processi esecutivi per espropriazione forzata, la nota di iscrizione a ruolo. Solo a seguito di tale adempimento la cancelleria del tribunale procederà alla formazione del fascicolo dell'esecuzione. A partire dal prossimo 31 marzo 2015, il deposito della nota di iscrizione a ruolo dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche.
  Il comma 1, modifica gli articoli 518, 543 e 557 del codice di procedura civile che, nell'ambito rispettivamente della disciplina dell'espropriazione mobiliare presso il debitore, dell'espropriazione presso terzi e dell'espropriazione immobiliare, disciplinano gli adempimenti che preludono alla formazione del fascicolo dell'esecuzione.
  Tutte le disposizioni richiamate, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, prevedevano: 1) che, compiuto il pignoramento, l'ufficiale giudiziario dovesse depositarne gli atti in cancelleria; 2) che, a seguito di tale deposito, la cancelleria procedesse alla formazione del fascicolo.
  Il decreto-legge, in tutte e tre le procedure, prevede invece: 1) che l'ufficiale giudiziario debba consegnare gli atti di pignoramento al creditore; 2) che il creditore debba depositare tutti gli atti in cancelleria entro un termine perentorio, pena la perdita d'efficacia del pignoramento; 3) che solo a seguito dell'iniziativa del creditore, la cancelleria debba procedere alla formazione del fascicolo.
  Il comma 2 dell'articolo 18 modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per definire il contenuto della nota di iscrizione a ruolo che, in base al comma 1, il creditore procedente deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per ottenere la formazione del fascicolo dell'esecuzione.
  Il decreto-legge inserisce l'articolo 159-bis in base al quale la nota d'iscrizione a ruolo nel processo esecutivo deve contenere: indicazione delle parti; generalità e codice fiscale della parte (creditore) che iscrive la causa a ruolo; indicazione del difensore; indicazione della cosa o del bene oggetto di pignoramento.
  La disposizione di attuazione demanda poi ad un decreto del Ministro della giustizia, di natura non regolamentare, il compito di indicare ulteriori contenuti della nota di iscrizione a ruolo.
  Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione al Senato, introduce nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile l'articolo 164-ter, rubricato Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo.
  La disposizione ribadisce che ogni obbligo del debitore e del terzo cessa se la nota di iscrizione a ruolo non è depositata nei termini indicati (ovvero 15 giorni in caso di espropriazione mobiliare e immobiliare e 30 giorni in caso di espropriazione presso terzi); il creditore dovrà comunque notificare al debitore e al terzo, entro 5 giorni dalla scadenza del termine per il deposito, la dichiarazione di non aver proceduto al deposito stesso.
  Il secondo comma della disposizione stabilisce che la cancellazione della trascrizione del pignoramento è eseguita dietro Pag. 14ordine del giudice ovvero quando il creditore pignorante dichiara di non aver proceduto al deposito della nota di iscrizione a ruolo.
  Il comma 3 dell'articolo 18 posticipa al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione l'efficacia delle nuove disposizioni sul deposito da parte del creditore procedente della nota di iscrizione a ruolo. Tali previsioni si applicheranno dunque alle procedure esecutive iniziate a partire da tale data.
  Il comma 4, modificando l'articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012 sull'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali, individua nel 31 marzo 2015 il termine a decorrere dal quale il deposito della nota di iscrizione a ruolo nel procedimento di espropriazione forzata dovrà essere effettuato con modalità telematiche.
  Con le medesime modalità telematiche, a partire da tale data, sarà obbligatorio depositare anche le copie conformi di titolo esecutivo, precetto, atto di citazione, atto di pignoramento e nota di trascrizione del conservatore dei registri immobiliari.
  L'articolo 19, intervenendo tanto sul codice di procedura civile quanto sulle disposizioni di attuazione, modifica vari aspetti della disciplina dell'espropriazione forzata. In particolare, a seguito delle modifiche approvate dal Senato: attribuisce la competenza per l'esecuzione forzata di crediti al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, mantenendo il principio previgente, della competenza del giudice del luogo di residenza del terzo debitore, nei soli casi di esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione (comma 1, lettere a) e b); disciplina la ricerca con modalità telematiche dei beni del debitore da pignorare (comma 1, lettere c) e d); comma 2, lettera a); comma 3); prevede l'applicabilità di tali modalità di ricerca anche quando l'autorità giudiziaria deve ricostruire l'attivo e il passivo nelle procedure concorsuali, deve adottare provvedimenti in materia di famiglia o di gestione dei patrimoni altrui (comma 5); introduce la chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità, quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo degli assetti patrimoniali pignorati (comma 2, lettera b); disciplina l'espropriazione forzata su autoveicoli e motoveicoli; modifica la disciplina dell'espropriazione presso terzi, eliminando l'obbligo per il terzo di presenziare all'udienza e consentendogli di limitarsi a rendere una dichiarazione con modalità telematiche (comma 1, lettere e), f) e g); prevede, nell'espropriazione immobiliare, che il giudice possa autorizzare la vendita con incanto solo se ritiene che con tale modalità sia possibile ottenere un prezzo superiore della metà rispetto al valore stimato dell'immobile (comma 1, lettere h-bis e ss.); disciplina il procedimento che, in sede di rilascio, l'ufficiale giudiziario deve seguire al fine di liberare l'immobile dai beni mobili in esso eventualmente rinvenuti, prevedendone la vendita o la distruzione (comma 1, lettera i).
  Infine, l'articolo 19, comma 3, interviene sul TU spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica 115/2002) per fissare in 43 euro l'importo del contributo unificato dovuto dal creditore che faccia istanza per essere autorizzato alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (modifica dell'articolo 13); tale contributo dovrà essere corrisposto contestualmente al deposito dell'istanza (modifica dell'articolo 14).
  Il comma 6 attualmente in vigore, ovvero nel testo originario del decreto-legge, stabilisce che tutte le disposizioni dell'articolo 19 si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
  L'articolo 19-bis, introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge al Senato, prevede l'impignorabilità dei depositi bancari o postali a disposizione delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere quando, preventivamente, il capo della rappresentanza diplomatica abbia Pag. 15comunicato al nostro Ministero degli affari esteri e all'ente di credito, che quelle depositate sono somme destinate esclusivamente all'espletamento delle funzioni diplomatiche. La nullità degli atti di espropriazione forzata è rilevabile d'ufficio.
  L'articolo 20 introduce l'obbligo di deposito telematico di una serie di rapporti periodici e finali nell'ambito di procedure esecutive, concorsuali e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Ciò per consentire oltre che un controllo da parte del giudice preposto, anche al Ministero della giustizia e al Ministero delle attività produttive di verificare l'esito e l'efficienza di tali procedure a fini statistici.
  Il capo VI – composto dal solo articolo 21 – contiene misure per una più efficiente organizzazione degli uffici giudiziari.
  La disposizione è infatti diretta a realizzare l'obiettivo di ridurre al massimo i tempi di scopertura dei posti vacanti, all'esito delle procedure di tramutamento orizzontale (cioè quei trasferimenti successivi all'assegnazione di sede dopo il tirocinio iniziale e che non prevedono né il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi né il conferimento delle funzioni ai magistrati di prima nomina).
  L'articolo 21-bis, introdotto dal Senato, apporta modifiche alla recente riforma della geografia giudiziaria che ha interessato l'organizzazione ed il dislocamento sul territorio degli uffici del giudici di pace.
  In particolare, l'articolo 21-bis ripristina due uffici del giudice di pace già soppressi all'esito della riforma: il primo ad Ostia nel comune di Roma (circondario del tribunale di Roma); il secondo a Barra nel comune di Napoli (circondario del tribunale di Napoli).
  La disposizione provvede, conseguentemente, alle necessarie sostituzioni tabellari. Vengono, quindi sostituite: le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 156 del 2012 contenenti, rispettivamente: 1) l'elenco degli uffici del giudice di pace soppressi, 2) i nuovi uffici cui sono attribuite le competenze degli uffici soppressi; la tabella A del decreto legislativo n. 374 del 1991 (Istituzione del giudice di pace) che stabilisce la competenza territoriale di ogni ufficio del giudice di pace.
  In particolare, sulla base delle nuove tabelle allegate al decreto-legge la competenza del giudice di pace di Ostia copre il territorio del X Municipio del comune di Roma; di conseguenza è sottratta alla competenza del giudice di pace di Roma la competenza sul X municipio.
  La competenza del giudice di pace di Barra copre, invece, i territori di S. Giorgio a Cremano e della municipalità V del comune di Napoli, entrambi attualmente di competenza del giudice di pace di Napoli.
  L'articolo 21 detta poi una serie di disposizioni organizzative conseguenti al ripristino dei due uffici.
  Il Capo VII contiene previsioni finanziarie e inerenti alla entrata in vigore.
  L'articolo 22 reca in particolare le disposizioni finanziarie ed è stato integralmente sostituito dal Senato.
  Il comma 2 prevede che il Ministro della giustizia effettui un monitoraggio semestrale delle minori entrate e riferisca al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso di scostamenti, con decreto del Ministro della giustizia saranno aumentati gli importi del contributo unificato, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate.
  Il comma 3 stabilisce che il ministro dell'economia e delle finanze riferisca alle camere, con apposita relazione, sulle cause degli scostamenti e l'adozione delle misure adottate.
  Il comma 4 autorizza il ministro dell'economia ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
  Infine, l'articolo 23 disciplina l'entrata in vigore.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) osserva come il provvedimento in esame sia del tutto inutile rispetto al fine di ridurre il contenzioso dinanzi al giudice civile.
  Pur ritenendo la negoziazione assistita condivisibile in linea di principio rileva che, per come configurata nel decreto, non sia idonea a ridurre il numero di cause Pag. 16pendenti. Osserva, infatti, come già ora gli avvocati tentino di risolvere bonariamente la controversia prima di proporre l'azione e come le parti che abbiano risolto bonariamente la controversia non siano in genere interessate ad azionare un accordo che valga come titolo esecutivo.
  Considera inutili le disposizioni che prevedono il trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria, considerando di particolare gravità che l'arbitrato sia a pagamento. Ritiene, infatti, che in questo modo il decreto legge lanci un messaggio inaccettabile, secondo il quale lo Stato abdica alla sua funzione di fare giustizia ed il cittadino è costretto a pagare per ricorrere alla giustizia privata.
  Osserva come l'articolo 14, relativo al passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione sia scritto in modo tecnicamente erroneo e poco compatibile con le regole generali del processo civile.
  Ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 12, relative alla semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio, siano irragionevoli oltre che inutili, posto che l'accordo concluso davanti al sindaco non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. Inoltre, osserva come sia impensabile che i coniugi, normalmente non consapevoli dei propri diritti, si presentino dinanzi al sindaco con l'assistenza solo facoltativa dell'avvocato. Questo procedimento, inoltre, rischia di penalizzare fortemente il coniuge più debole che, in genere, è la donna.
  Rileva, inoltre, come l'articolo 18, che pone a carico del creditore, l'obbligo di depositare, nei processi esecutivi per espropriazione forzata, la nota di iscrizione a ruolo contenga una tassa occulta. Da questa disposizione, a suo giudizio, trarranno vantaggio solo le grandi multinazionali con crediti seriali, mentre il comune creditore ne risulterà gravemente danneggiato.
  Pur comprendendo come la Presidente Ferranti abbia il dovere di programmare i lavori della Commissione tenendo conto di una data di calendarizzazione in Assemblea che sarà verosimilmente molto ravvicinata, ritiene offensivo per il Parlamento questo modo di lavorare in tempi estremamente ristretti, per di più sapendo che la maggioranza non ha intenzione di modificare il provvedimento.

  Vittorio FERRARESI (M5S) chiede se effettivamente non vi siano margini per modificare il provvedimento.

  Franco VAZIO (PD), relatore, nel replicare al collega Bonafede osserva, con riferimento all'articolo 12, che i trasferimenti patrimoniali sono comunque differenti dall'assegno di mantenimento e che pertanto, anche utilizzando quel procedimento, i coniugi possono raggiungere una soddisfacente composizione degli interessi patrimoniali. Ritiene, inoltre, che il procedimento potrà essere utilizzato nei casi meno complessi e che il sindaco costituisca una garanzia, potendo, tra l'altro, rendere edotte le parti dei loro diritti.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) non condivide l'intervento del relatore, evidenziando come una cosa sia andare liberamente a sposarsi dinanzi al sindaco e altra cosa sia andare a separarsi dinanzi allo stesso soggetto, in una situazione di conflittualità, nella quale spesso la moglie si trova in una condizione di debolezza rispetto al marito. Ritiene che in questi casi bisognerebbe sempre rivolgersi al giudice, eventualmente prevedendo un rito semplificato.

  Donatella FERRANTI, presidente, osserva come alla domanda del collega Ferraresi si potrà dare una risposta solo dopo avere enucleato i punti critici del provvedimento ed avere conosciuto la data precisa di calendarizzazione in Aula.
  Nel replicare all'onorevole Bonafede osserva come il provvedimento ponga a disposizione dei soggetti che intendano separarsi o divorziare dei nuovi strumenti più agevoli e facoltativi. La negoziazione assistita non è una novità, viene da tempo richiesta dalla stessa avvocatura e sarà oggetto di un monitoraggio annuale con relazione alle Camere da parte del Ministro. La procedura prevista dall'articolo 12 Pag. 17è quella più rapida e dovrebbe essere utilizzata per le situazioni più semplici e non conflittuali.
  Rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata domani.

Sui lavori della Commissione.

   Donatella FERRANTI, presidente, avverte di aver chiesto alla Presidente della Camera di promuovere le procedure delle intese con il Presidente del Senato, ai sensi degli articoli 78 del Regolamento della Camera e 51, comma 3, del Regolamento del Senato, al fine di consentire alla Commissione giustizia della Camera di proseguire l'esame in sede referente delle proposte di legge C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti, il cui esame è stato avviato dalla Commissione giustizia della Camera il 28 maggio scorso, considerato che la Commissione giustizia del Senato nella seduta del 22 ottobre scorso ha avviato l'esame delle proposte di legge nn. 1384 Cappelletti (Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati) e 1574 Cappelletti (Disposizioni in materia di prescrizione e sanzioni interdittive per i delitti contro la pubblica amministrazione), aventi oggetto identico rispetto alle predette proposte di legge all'esame della Commissione giustizia della Camera. Nella lettera ha richiamato il criterio della priorità temporale dell'avvio dell'esame, che per prassi viene utilizzato dalle Presidenze dei due rami del Parlamento per individuare la Camera presso la quale proseguire l'iter legislativo. Nella lettera ha segnalato che la Commissione giustizia sta concludendo un ciclo di audizioni e che la Commissione intende concludere l'esame in sede referente entro il mese di novembre.

  La seduta termina alle 19.05.