CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 ottobre 2014
316.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 148

SEDE REFERENTE

  Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

  La seduta comincia alle 15.40.

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
C. 2660, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, segnala preliminarmente che il provvedimento del quale si avvia oggi l'esame è stato indicato tra i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica dalla risoluzione Speranza e altri 6-00083, relativa alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014, approvata dall'Assemblea della Camera martedì 14 ottobre 2014. Fa presente, altresì, che analoga indicazione è contenuta nella risoluzione Zanda e altri 6-00065, relativa al medesimo documento, approvata dall'Assemblea del Senato lo stesso 14 ottobre. Evidenzia, quindi, che nella seduta odierna svolgerà la relazione introduttiva sul provvedimento e che potranno quindi svolgersi interventi nell'ambito dell'esame preliminare. Precisa, peraltro, che la discussione potrà quindi proseguire al termine dello svolgimento del previsto ciclo di audizioni informali sulla base del calendario che verrà stabilito dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.
  Passando alla relazione, osserva che il disegno di legge, approvato in prima lettura dal Senato, contiene cinque deleghe al Governo, da esercitare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, per intervenire su varie materie nel settore del lavoro. Rileva, in primo luogo, che i commi 1 e 2 recano una delega al Governo per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali. Fa notare che la Pag. 149delega è intesa ad assicurare, per la disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, a razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale ed a favorire il coinvolgimento attivo dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro e beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi. Per quanto concerne gli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro, fa presente che la delega è volta a consentire la modifica della normativa che attualmente disciplina gli interventi in costanza di rapporto di lavoro, ossia gli interventi della Cassa integrazioni guadagni, ordinari (CIG) e straordinari (CIGS), nonché i contratti di solidarietà. Rileva che i principi e criteri direttivi più significativi prevedono l'esclusione di ogni forma di integrazione salariale in caso di cessazione dell'attività aziendale o di un ramo di essa; l'accesso alla cassa integrazione solo in caso di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro, con conseguente revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, ai fini della loro incentivazione; la revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria (CIG) e straordinaria (CIGS), nonché dei fondi di solidarietà bilaterali, relativi ai settori non coperti dagli strumenti di integrazione salariale; la revisione dei limiti di durata e delle aliquote di contribuzione ordinarie, con una maggiore compartecipazione da parte delle imprese effettivamente beneficiarie. Per quanto concerne gli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria, si prevede la rimodulazione dell'ASpI e l'eventuale introduzione di un ulteriore prestazione (dopo la fruizione dell'ASpI) destinata a lavoratori in stato di particolare disagio economico. Con riferimento, in particolare, all'ASpI, si prevede l'omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore, con incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti, nonché l'estensione dell'ASpI ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Osserva che la delega introduce, poi, principi relativi al cosiddetto obbligo di attivazione dei beneficiari di strumenti di sostegno al reddito. A tal fine si prevede l'individuazione di meccanismi che garantiscano un coinvolgimento attivo e lo svolgimento di attività a beneficio delle comunità locali, tenuto conto della finalità di incentivare la ricerca attiva di una nuova occupazione secondo percorsi personalizzati, senza determinare aspettative di accesso agevolato alle pubbliche amministrazioni, nonché l'adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si renda disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali.
  Rileva, poi, che i commi 3 e 4 recano una delega al Governo in materia di incentivi per l'occupazione e politiche attive per il lavoro. Per quanto concerne il riordino degli incentivi all'occupazione viene previsto il collegamento alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione, nonché a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto, mentre per il riordino degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità viene prevista la definizione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome. Fa presente che in materia di politiche attive l'elemento di maggiore novità è l'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione partecipata da Stato, regioni e province autonome, con competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI, operante in raccordo con l'INPS. Alla definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia partecipano le parti sociali. Altri criteri di Pag. 150delega attengono al rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi, alla valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati, con la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego, all'introduzione di modelli sperimentali, tenendo conto anche delle buone pratiche realizzate a livello regionale.
  Nel quadro della ridefinizione delle politiche attive viene prevista la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati. Per quanto concerne le competenze istituzionali, si prevede la razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente; l'attribuzione al Ministero delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale; il mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro. Specifici criteri di delega, infine, sono volti alla semplificazione e alla razionalizzazione delle procedure amministrative, anche con riferimento al collocamento obbligatorio dei disabili, nonché alla valorizzazione della bilateralità, per la quale si prevede il riordino della disciplina vigente anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati.
  Osserva che i commi 5 e 6 recano, innanzitutto, una delega al Governo per la definizione di norme di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti, a carico di cittadini e imprese, relativi alla costituzione ed alla gestione dei rapporti di lavoro. Per quanto concerne la materia dell'igiene e sicurezza del lavoro si prevede la revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione ed in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché la valorizzazione degli istituti di tipo premiale. Uno specifico criterio di delega pare affrontare, poi, il tema delle dimissioni in bianco, prevedendo l'adozione di modalità semplificate per garantire la data certa e l'autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso del lavoratore. Ulteriori criteri di delega, infine, riguardano la revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un'ottica di integrazione con la banca dati delle politiche attive e passive del lavoro, nonché la lotta al lavoro sommerso.
  Fa presente che il comma 7 reca una delega al Governo per il riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle tipologie dei relativi contratti, nonché per la razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva. Per quanto concerne il riordino delle forme contrattuali, i principi e criteri direttivi prevedono, innanzitutto, l'individuazione e l'analisi di tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo, nazionale ed internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali, con confluenza di tutta la normativa di settore all'interno di un testo organico semplificato. Specifici criteri di delega riguardano la promozione, in coerenza con le indicazioni europee, del contratto a tempo indeterminato come forma privilegiata di contratto di lavoro, rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti, nonché, con riferimento alle nuove assunzioni, l'introduzione del Pag. 151contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio. Fa notare che un criterio di delega è dedicato alla revisione della disciplina delle mansioni in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, individuati sulla base di parametri oggettivi; a tal fine si prevede che l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale deve essere contemperato con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento; si consente, inoltre, che la contrattazione collettiva, anche aziendale o di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria, possa individuare ulteriori ipotesi di revisione delle mansioni. Si prevede, poi, la revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore; l'introduzione, anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; l'estensione del ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi. Infine, un criterio direttivo è volto alla razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, anche attraverso l'istituzione di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.
  Osserva che i commi 8 e 9 recano una delega al Governo per la revisione e l'aggiornamento delle misure intese a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega prevedono la ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici; l'estensione alle lavoratrici madri «parasubordinate» del diritto alla prestazione di maternità anche in assenza del versamento dei contributi da parte del datore di lavoro (cosiddetto principio di automaticità della prestazione); l'introduzione di un credito d'imposta, inteso ad incentivare il lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, che abbiano figli minori o figli disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, nonché l'armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico; l'incentivazione di accordi collettivi intesi a facilitare la flessibilità dell'orario di lavoro e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità di genitore, l'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro; l'eventuale riconoscimento della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessiti di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute; la promozione dell'integrazione dell'offerta di servizi per l'infanzia, forniti dalle aziende o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona; la ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione, per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali. Relativamente al tema della tutela della maternità e delle forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro – considerata la particolare complessità della materia, nella quale sono confluiti nel tempo diversi interventi normativi – Pag. 152segnala l'esigenza di svolgere un approfondimento adeguato sull'impatto determinato da talune delle disposizioni previste nel testo sulla legislazione già vigente, al fine di evitare di introdurre nell'ordinamento norme ridondanti.
  Fa presente, infine, che i commi da 10 a 14 dettano disposizioni comuni per l'esercizio delle deleghe. A tal fine si prevede, innanzitutto, che gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, dopo la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri siano trasmessi alle Camere perché su di essi siano espressi i pareri delle Commissioni parlamentari competenti. Dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per cui le amministrazioni competenti provvedono a far fronte agli eventuali nuovi adempimenti attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Infine, si prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

  Giorgio AIRAUDO (SEL), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede conferma che la Commissione potrà proseguire la discussione generale al termine del ciclo di audizioni informali, auspicando che possa svolgersi tra i gruppi un approfondito dibattito, che consenta di sviluppare tutte le questioni affrontate dal provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, ribadisce che la discussione potrà proseguire al termine dello svolgimento del previsto ciclo di audizioni informali sulla base del calendario che verrà stabilito dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Claudio COMINARDI (M5S), intervenendo per svolgere una prima considerazione, sollecitata da una prima lettura del testo, evidenzia una certa genericità delle deleghe, sulla quale ritiene necessario svolgere opportuni approfondimenti nel prosieguo dell’iter. Si riserva, in ogni caso, di svolgere un intervento più puntuale in sede di prosecuzione della discussione di carattere generale, al termine del previsto ciclo di audizioni informali.

  Irene TINAGLI (SCpI) chiede se sia possibile da subito acquisire l'orientamento del Governo sul provvedimento in esame.

  Emanuele PRATAVIERA (LNA) si associa alla richiesta testé formulata dal deputato Tinagli.

  Cesare DAMIANO, presidente, assicura che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza saranno definiti tempi di esame che potranno consentire di svolgere un adeguato dibattito. Ricorda, inoltre, che il Governo potrà intervenire in sede di replica, in conclusione della discussione di carattere generale. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 16 ottobre 2014.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.35.