CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 ottobre 2014
316.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 4

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

  La seduta comincia alle 14.

D.L. 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
C. 2629 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 5

  Alan FERRARI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in esame è molto articolato, complesso e di notevole importanza poiché contiene norme riguardanti le infrastrutture, l'edilizia, l'ambiente, l'energia, nonché una serie di misure destinate alle imprese e agli enti territoriali.
  Si tratta, a suo avviso, di un testo recante disposizioni finalizzate ad accelerare e rilanciare gli investimenti e ad introdurre misure di semplificazione burocratica, obiettivi che rientrano a pieno titolo nella strategia del Governo volta a rilanciare la competitività e a sostenere la crescita del Paese, il cui perseguimento ritiene necessario nel momento di crisi economica che sta attraversando e che necessita di interventi di stimolo alla economia accompagnati da riforme strutturali.
  Fa presente che il filo conduttore del decreto consiste, in particolare, nell'introduzione di norme di semplificazione, di modifica e di snellimento di procedure in settori strategici dell'attività economica, anche attraverso l'appostamento di nuove risorse e lo sblocco di risorse non utilizzate.
  Quanto al contenuto del provvedimento, nel rinviare per un'analisi più approfondita alla documentazione predisposta dagli uffici e nell'auspicare che i colleghi abbiano avuto la possibilità di esaminarne compiutamente il contenuto, anche seguendo i lavori che sta svolgendo la Commissione Ambiente, ricorda che il decreto-legge si compone di 45 articoli, organizzati in 10 capi: il capo I (articoli 1-4) contiene misure per la riapertura dei cantieri; il capo II (articoli 5 e 6) è finalizzato al potenziamento delle reti autostradali e di comunicazioni; il capo III (articoli 7 e 8) interviene in materia ambientale, con particolare riguardo alla mitigazione del dissesto idrogeologico; il capo IV (articoli 9-16) reca misure per la semplificazione burocratica; il capo V (articoli 17-27) è volto al rilancio dell'edilizia; il capo VI (articoli 28 e 29) interviene in materia di porti ed aeroporti; il capo VII (articoli 30-32) reca misure per le imprese; il capo VIII (articoli 33-35) contiene ulteriori misure in materia ambientale; il capo IX (articoli 36-39) interviene in materia di energia; il capo X (articoli 40-45), rubricato «Misure finanziarie in materia di ammortizzatori sociali in deroga ed ulteriori disposizioni finanziarie per gli enti territoriali» contiene anche disposizioni finali in tema di variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione del decreto (articolo 44) e la clausola di entrata in vigore (articolo 45).
  Evidenzia che il provvedimento reca una pluralità di interventi volti ad incidere su numerosi e complessi settori dell'ordinamento; in tale quadro, una serie di disposizioni incidono sulla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» che la lettera s) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione richiama tra gli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato, mentre talune norme riguardano la materia «previdenza sociale» nonché «ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali» «tutela della concorrenza» e «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» anch'esse di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi delle lettere o), g) ed e) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. Fa altresì presente che il decreto reca, altresì, una serie di disposizioni che intervengono su materie che rientrano tra gli ambiti di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, tra cui in particolare: governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto, produzione trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, ricerca scientifica e tecnologia e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con una condizione e con osservazioni (vedi allegato 1).
  La condizione riferita all'articolo 29, relativo al sistema portuale, finalizzata a chiedere alla Commissione di merito, alla luce della giurisprudenza costituzionale (in particolare sentenza n. 79/2011), di verificare, in particolare, l'esigenza di prevedere un coinvolgimento delle regioni nelle Pag. 6procedure di adozione del piano strategico nazionale della portualità e della logistica, in ossequio al principio di leale collaborazione, richiesto dalla medesima giurisprudenza costituzionale sulla materia.
  Quanto alle osservazioni la prima relativa all'articolo 1, mirata a chiedere alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di chiarire, da un lato, il rapporto tra i poteri attribuiti al Commissario e le procedure delineate dal Codice dei contratti pubblici, relativamente all'approvazione dei progetti preliminari e definitivi riguardanti le infrastrutture strategiche, incluso lo svolgimento della conferenza di servizi, alla pubblicazione dei bandi di gara e alla consegna dei lavori, e, dall'altro, il rapporto tra il Commissario e i soggetti (Ministeri, CIPE, regioni) a cui, nell'ambito di tali procedure, sono assegnate le competenze e valuti, altresì, l'esigenza di esplicitare le norme cui il Commissario deroga nell'espletamento della propria attività. La seconda, riferita al medesimo articolo 1, volta a sollecitare una valutazione della Commissione di merito circa l'opportunità della previsione in base alla quale il Commissario straordinario ha il potere di derogare al contratto istituzionale di sviluppo in relazione alle competenze costituzionalmente garantite delle regioni. La terza riguardante l'articolo 1, comma 4, e all'articolo 33, comma 9, nella parte in cui si consente di superare la mancata intesa o il dissenso espresso dalla regione in sede di conferenza di servizi in seguito al semplice decorso di un termine (rispettivamente, 7 giorni e 30 giorni) per chiedere che la Commissione di merito verifichi le norme alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia (in particolare, sentenze n. 179/2012, n. 121/2010, n. 24/2007). La quarta, relativa all'articolo 8, in cui si autorizza il Governo all'adozione di un regolamento di delegificazione, affinché la Commissione di merito rifletta sull'opportunità di adeguarsi al modello delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, con particolare riferimento all'esigenza di indicare espressamente le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di definire puntualmente le «norme generali regolatrici della materia». La quinta riguardante la medesima disposizione di cui all'articolo 8, per sollecitare una valutazione della Commissione di merito circa la congruità del termine di novanta giorni previsto per l'adozione del regolamento, alla luce delle norme procedurali previste dal citato articolo 17, che comportano il parere del Consiglio di Stato (da esprimere entro novanta giorni), il parere delle Commissioni parlamentari competenti (trenta giorni) e la registrazione della Corte dei conti (sessanta giorni). La sesta relativa all'articolo 17, comma 1, lettere f), i) e p), in cui vengono novellate talune disposizioni di rango regolamentare inserite nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, mirata a chiedere una valutazione della Commissione di merito sull'opportunità di tenere conto del fatto che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dispone che «non si ricorre all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di «resistenza» ad interventi modificativi successivi». La settima riferita alla disposizione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 17, orientata a chiedere alla Commissione di merito di verificare l'opportunità, da una parte, di coordinarla con la modifica contenuta nel numero 2) della lettera e) che reca anch'essa la possibilità di derogare anche alle destinazioni d'uso e, dall'altra parte, di prevedere una più puntuale definizione nella parte in cui si fa riferimento ad iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria «rivelatesi poi infondate». L'ottava finalizzata a sollecitare una riflessione della Commissione di merito circa l'opportunità, in sede di attuazione della norma di cui all'articolo 31, di un coordinamento tra tali disposizioni, relative ai condhotel, e quelle contenute nell'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 83 del 2014, convertito Pag. 7con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014 che riguardano gli standard relativi ai condhotel. La nona riguardante l'articolo 32, per chiedere alla Commissione di merito di riflettere sull'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle Regioni nell'individuazione dei requisiti per l'equiparazione dei marina resort alle strutture ricettive turistiche all'aria aperta, alla luce della giurisprudenza in materia (in particolare sentenza n. 80/2012 della Corte costituzionale), nonché l'opportunità di specificare la forma dell'atto con il quale il Governo deve individuare i requisiti e i termini per l'adozione dell'atto stesso, ivi previsti. La decima mirata a favorire una valutazione della Commissione di merito sull'opportunità che la disposizione di cui all'articolo 33, che prevede la nomina di un Commissario straordinario del Governo e di un Soggetto attuatore competenti – secondo la procedura ivi delineata – all'adozione di una serie di interventi di riqualificazione ambientale e rigenerazione urbana in aree territoriali, sia verificata alla luce della giurisprudenza costituzionale (in particolare, la sentenza n. 165 del 2011) relativa al potere sostitutivo, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di una disposizione che prevedeva che il potere sostitutivo fosse esercitabile per la semplice inerzia degli enti competenti, senza che ricorressero le gravi ed eccezionali ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione e senza alcuna limitazione procedurale, che consentisse all'ente inadempiente di compiere l'atto o gli atti richiesti ed evitare così di essere sostituito. L'undicesima riguardante l'articolo 33, comma 12, nella parte in cui si incide sui diritti dei creditori della società Bagnoli Futura s.p.a., limitando la possibilità di ottenere soddisfazione del proprio credito in sede fallimentare, affinché la Commissione di merito verifichi gli effetti alla luce della giurisprudenza costituzionale e della CEDU. La dodicesima sull'articolo 35, orientata a chiedere alla Commissione di merito l'opportunità di coordinare quanto ivi previsto con quanto già stabilito dalla lettera f), comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che già disciplina «l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese, sentita la Conferenza unificata, a mezzo di un programma, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e inserito nei documenti di programmazione economico-finanziaria», valutando, in tale quadro, se, analogamente a quanto disposto nel medesimo articolo 195, prevedere che vi sia il coinvolgimento della Conferenza unificata nell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 medesimo articolo 35.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che il gruppo del MoVimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere (vedi allegato 2).

  Fabiana DADONE (M5S) illustra la proposta di parere presentata dal suo gruppo, sottolineando la sua contrarietà al contenuto del provvedimento. Evidenzia, inoltre, che il Governo non ha corredato il presente disegno di legge di conversione della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e non ha presentato tali documenti neppure dopo una sollecitazione in tal senso manifestata dai colleghi del suo gruppo durante l'esame della Commissione in sede referente. Rileva quanto all'articolo 4 che dispone, al comma 2, l'attribuzione alla Cabina di regia, appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, della «facoltà di avvalimento a scopo consulenziale-acceleratorio» ove, nell'applicazione delle misure disposte dall'articolo stesso, si palesassero non meglio precisate «ulteriori difficoltà amministrative», che tale norma risulta di incerto significato lessicale, indefinito valore giuridico nonché del tutto indeterminata riguardo all'ambito di intervento di tale Pag. 8nuovo organismo. Osserva, peraltro, che la disposizione in discussione è stata ulteriormente peggiorata dalle modifiche proposte nel corso dell'esame in sede referente, tra le quali una sorta di proroga di natura «preventiva», in quanto verrebbero posticipati al 2017 il termine in scadenza al 31 dicembre 2015, ben al di là da venire e del tutto al di fuori della portata di un provvedimento d'urgenza quale quello in oggetto.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che verrà posta in votazione prima la proposta di parere del relatore. In caso di sua approvazione, la proposta alternativa si intenderà preclusa e non sarà posta in votazione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci e il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 14.35.

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.
C. 915 Gianluca Pini e C. 1202 Arlotti.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, rammenta che la Commissione avvia oggi l'esame delle proposte di legge C. 915 Pini ed altri e C. 1202 Arlotti ed altri, che dispongono entrambe il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.
  La sola proposta di legge C. 915 prevede anche che il comune di Sant'Agata Feltria sia distaccato dalla provincia di Rimini e aggregato alla provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.
  Per quanto riguarda il distacco-aggregazione di comuni da una regione ad un'altra, ricorda che il presupposto costituzionale di riferimento è l'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, mentre il quadro normativo di riferimento è costituito dal Titolo III della legge n. 352 del 1970. In sostanza, si prevede che il distacco-aggregazione in questione sia realizzabile con legge della Repubblica, previa iniziativa dei comuni, approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa tramite referendum e il parere delle regioni interessate.
  Fa presente che, per quanto riguarda Montecopiolo e Sassofeltrio, l'iniziativa dei comuni e l'approvazione delle popolazioni interessate con referendum (si veda il comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2007) sono presupposti che risultano verificati. Quanto ai pareri delle Regioni, risulta espresso il parere dell'Emilia Romagna (si veda la risoluzione del 17 aprile 2012 dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 77 del 9 maggio 2012 periodico (parte seconda), mentre non risulta espresso il parere della regione Marche.
  Per quanto riguarda la modifica del confine provinciale, ricorda che l'articolo 133, primo comma, della Costituzione richiede, per la modifica dei confini di province esistenti, come pure per la istituzione Pag. 9di nuove province, alcuni specifici presupposti. In primo luogo, l'iniziativa per la modifica dei confini deve venire dai comuni interessati. Tale iniziativa si esercita mediante deliberazioni dei consigli comunali dei comuni interessati. Infatti, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione «deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati». Inoltre, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 21 spetta alle regioni adottare le norme volte a promuovere e coordinare le iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma. Occorre pertanto fare riferimento alle legislazioni regionali. In secondo luogo, sulla modifica del confine provinciale deve essere sentita la regione. Ora, per quanto riguarda la modifica dei confini provinciali proposta dall'articolo 1, comma 2, della proposta di legge C. 915 – che, come detto, riguarda lo spostamento del comune di Sant'Agata Feltria dalla provincia di Rimini alla provincia di Forlì-Cesena – non risulta l'iniziativa del comune interessato, né l'acquisizione del parere della regione interessata.
  Secondo il consolidato e, a mio avviso, condivisibile orientamento seguito dalla Commissione affari costituzionali nelle precedenti legislature, l'esame in sede referente di proposte di legge che modifichino i confini regionali o provinciali può essere avviato, con le relazioni introduttive. Resta però fermo che l'esame non possa proseguire prima che siano stati accertati i presupposti costituzionali. Propone pertanto che, dopo le relazioni introduttive, la Commissione sospenda l'esame, per verificare, con riguardo allo spostamento del comune di Sant'Agata Feltria dalla provincia di Rimini e la sua aggregazione alla provincia di Forlì-Cesena, l'esistenza dell'iniziativa del Comune medesimo per il suo spostamento e l'espressione del relativo parere regionale e per chiedere, con riguardo al distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e la loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, il parere della regione Marche, fermo restando che, nell'ipotesi in cui la Regione non dia seguito alla richiesta, la Commissione valuterà le modalità con cui proseguire nell’iter dei provvedimenti.

  Marilena FABBRI (PD), relatore, ricorda che i progetti di legge in esame – C. 915 Pini ed altri e C. 1202 Arlotti ed altri – recano un contenuto sostanzialmente coincidente. I due progetti si distinguono infatti essenzialmente per il fatto che la proposta di legge C. 915 dispone all'articolo 1, comma 2, il passaggio del comune di Sant'Agata Feltria dalla provincia di Rimini alla provincia di Forlì-Cesena.
  All'articolo 1, le due proposte di legge dispongono che due comuni della provincia di Pesaro e Urbino (Montecopiolo e Sassofeltrio) siano distaccati dalla regione Marche, nel territorio della quale sono attualmente compresi, per essere aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini. Ricorda che lo spostamento di comuni o province da una regione all'altra è espressamente previsto dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, che detta le condizioni perché ciò avvenga. La disposizione citata prevede che lo spostamento possa avvenire, con legge della Repubblica, a condizione che ne facciano richiesta i comuni interessati, che la proposta venga approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni interessate e che sullo spostamento richiesto siano state sentite le regioni. La scarna disciplina costituzionale è integrata dalla legge di attuazione, e precisamente dagli articoli da 41 a 46 della legge n. 352 del 1970 (la legge sul referendum). Questa legge disciplina tutta la fase della iniziativa dei comuni e del referendum e prevede che, in caso di esito positivo del referendum, il Ministro dell'interno presenti al Parlamento, entro 60 giorni dal referendum stesso, il disegno di legge di distacco – aggregazione dei comuni richiedenti (articolo 45, quarto Pag. 10comma, della legge n. 352). L'articolo 2 delle proposte di legge in esame prevede poi la nomina, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, di un commissario straordinario per procedere, insieme alle amministrazioni provinciali coinvolte, agli adempimenti necessari per attuare quanto previsto dalla legge. Ai sensi della proposta di legge C. 915 il commissario è nominato d'intesa tra il Ministro dell'interno e i sindaci dei tre comuni coinvolti, mentre per la proposta di legge C. 1202 l'intesa è tra Ministro e la provincia di Rimini.
  Tutti gli adempimenti devono essere completati entro 90 giorni per la proposta di legge C. 915 (comma 3), ed entro 180 giorni per la proposta di legge C. 1202, (comma 3). Entrambe le proposte dispongono in ordine al trasferimento degli atti e degli affari amministrativi pendenti al momento dell'entrata della legge, ai nuovi organi competenti (comma 5) e recano una clausola di neutralità finanziaria, secondo la quale l'attuazione del provvedimento non deve comportare nuovi oneri, né deroghe al patto di stabilità (comma 6). La proposta di legge C. 915 reca una specifica disposizione recante un finanziamento di spesa. La sola proposta di legge C. 915 prevede la determinazione, entro 30 giorni, delle tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali per le elezioni provinciali (comma 4); osserva al proposito che tale previsione andrà adeguata alla nuova disciplina elettorale delle Province. La proposta di legge modifica inoltre la geografia giudiziaria attraverso novelle alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario (regio decreto n. 12 del 1941), relativa alle circoscrizioni territoriali dei tribunali (comma 6). In particolare, la proposta prevede che i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio siano ricompresi nel circondario del Tribunale di Rimini (Corte d'appello di Bologna) e non più nel circondario del Tribunale di Pesaro (Corte d'appello di Ancona). In merito, rilevo che successivamente alla presentazione della proposta di legge C. 915, il decreto legislativo n. 14 del 2014, correttivo della riforma della geografia giudiziaria, ha previsto che i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio siano ricompresi nel circondario del Tribunale Urbino e non più quello di Pesaro (entrambi nel distretto di Corte d'appello di Ancona). La proposta di legge C. 915 dispone poi un finanziamento per la copertura delle spese derivanti dall'attuazione del provvedimento e per quelle in attuazione della legge n. 117 del 2009, che ha previsto il distacco di sette comuni marchigiani alla regione Emilia-Romagna pari a 2 milioni di euro (comma 8).
  Riguardo a quest'ultimo punto, la proposta di legge C. 915 prevede che lo stanziamento sia coperto con la riduzione del fondo per l'erogazione di contributi per la riduzione del prezzo del carburante per autotrazione in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria (di cui all'articolo 41, comma 16-sexies decies del decreto-legge n. 207 del 2008). Il riferimento è presumibilmente da intendersi all'analogo fondo disposto in favore delle regioni confinanti con la Repubblica di San Marino (articolo 41, comma 16-sexiesdecies.1. del decreto-legge citato).
  Lo stanziamento è ripartito tra i sette comuni già trasferiti nel 2009 (San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo) e i due comuni il cui trasferimento è oggetto della proposta di legge in esame (Sassofeltrio e Montecopiolo). Si prevede, per la precisione, una doppia ripartizione.
  La prima ripartizione prevede l'assegnazione di 1,5 milioni di euro, pari al 75 per cento del fondo, ai comuni con popolazione inferiore a 2.500 abitanti al 1o luglio 2012 e del restante 0,5 milioni di euro, pari al 25 per cento del fondo, ai comuni con popolazione superiore a 2.500 abitanti al 1o luglio 2012.
  All'interno delle due fasce demografiche, tali somme sono ripartite a loro volta tra i comuni, per il 50 per cento in base alla superficie del territorio di ciascun comune e, per il restante 50 per cento, in base alla popolazione residente di ciascun comune alla data del 1o luglio 2012 (comma 9).
  Peraltro, secondo i dati ISTAT, al 1o luglio 2012, solo i comuni di San Leo e di Pag. 11Pennabilli superavano i 2.500 abitanti (rispettivamente con 2.969 e 2.977 abitanti, seguite da Sant'Agata con 2.231 abitanti).

  Tiziano ARLOTTI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, auspica un celere iter del provvedimento per i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dato che sono passati già circa otto anni dal referendum. Sottolinea che la mancata espressione del parere da parte della Regione Marche ha creato situazioni di tensione che hanno portato anche a querele nei confronti della Regione medesima. A proposito di Sant'Agata Feltria, ricorda che esistono pronunciamenti pubblici sul fatto che quel comune non è assolutamente interessato al distacco dal comune di Rimini e all'aggregazione alla Provincia di Forlì-Cesena.

  Alessia MORANI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che un intervento di rilievo costituzionale come quello proposto richiede adeguati approfondimenti. Rileva, altresì, che in otto anni sono modificate le condizioni economiche e sociali e che la stessa volontà delle popolazioni interessate potrebbe anche essersi modificata rispetto al referendum, anche sulla base dell'esperienza degli altri Comuni passati dalla Regione Marche alla Regione Emilia-Romagna. Ricorda, infine, che la I Commissione consiliare del Consiglio regionale delle Marche ha chiesto di essere ascoltata dalla Commissione e auspica che tale richiesta possa essere accolta.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Revisione della parte seconda della Costituzione.
C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 148 cost. Causi, C. 178 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 398 cost. Caparini, C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 839 cost. La Russa, C. 939 cost. Toninelli, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati, C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 settembre 2014.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, comunica che, lo scorso 1o ottobre, è pervenuta alla Presidenza una lettera dei deputati del gruppo Movimento 5 Stelle componenti della Commissione, finalizzata a chiedere al Governo di trasmettere una serie di dati e di informazioni su alcuni punti riguardanti la riforma costituzionale in esame. Tale richiesta è stata esaminata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella riunione del 15 ottobre scorso. Nella medesima sede è stato chiarito che la richiesta si riferisce al disegno di legge di riforma della parte seconda della Costituzione C. 2613 Governo, approvato dal Senato. Chiede in proposito una conferma ai deputati del Gruppo MoVimento 5 Stelle.

  Danilo TONINELLI (M5S) conferma che la richiesta avanzata dal suo gruppo si intende riferita al solo disegno di legge di riforma della parte seconda della Costituzione C. 2613 Governo, approvato dal Senato.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, a seguito della conferma testé resa dal deputato Toninelli a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle e delle valutazioni effettuate dall'Ufficio di Presidenza, propone alla Commissione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del Regolamento, di richiedere al Governo, di fornire i seguenti elementi di informazione:
   a) un'analisi dell'impatto del disegno di legge C. 2613 sul contenzioso derivato dall'assetto del riparto di competenze legislative Pag. 12tra lo Stato e le regioni, a seguito della modifica dell'articolo 117 della Costituzione di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001;
   b) i dati tecnici che attestino l'opportunità di procedere al nuovo riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni delineato nel citato disegno di legge;
   c) i dati relativi all'impatto economico del citato disegno di legge in esame in termini di risparmi per la finanza pubblica.

  La Commissione approva la proposta del Presidente.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, fa presente che l'ufficio di presidenza ha, altresì, stabilito, acquisito il consenso del Sottosegretario Scalfarotto, che i suddetti elementi di informazione debbano essere comunicati alla Commissione entro la giornata di giovedì 23 ottobre.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 14.55.

Nell'ambito dell'esame dei progetti di legge.
C. 14 cost. d'iniziativa popolare ed abbinate, in materia di revisione della parte seconda della Costituzione.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione di esperti.
(Svolgimento e conclusione).

  Francesco Saverio MARINI, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università di Roma Tor Vergata, Marco OLIVETTI, Professore ordinario di Diritto costituzionale presso la Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) di Roma, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

  Andrea GIORGIS (PD) e Francesco Paolo SISTO, presidente, intervengono sull'ordine dei lavori.

  Nicola LUPO, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (LUISS) di Roma, Roberto ZACCARIA, già Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Firenze e Tommaso FULFARO, Segretario Articolo 21, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

  I deputati Emanuele FIANO (PD), Danilo TONINELLI (M5S), Andrea GIORGIS (PD), Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), Enzo LATTUCA (PD), Giuseppe LAURICELLA (PD), Stefano QUARANTA (SEL) e Teresa PICCIONE (PD), intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni.

  Francesco Saverio MARINI, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università di Roma Tor Vergata, Roberto ZACCARIA, già Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Firenze, Nicola LUPO, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (LUISS) di Roma e Marco OLIVETTI, Pag. 13Professore ordinario di Diritto costituzionale presso la Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) di Roma, rispondono ai quesiti posti.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, interviene per porre ulteriori quesiti.

  Marco OLIVETTI, Professore ordinario di Diritto costituzionale presso la Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) di Roma, Nicola LUPO, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (LUISS) di Roma e Roberto ZACCARIA, già Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Firenze, rispondono ai quesiti posti dal Presidente Sisto.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ringrazia i partecipanti per i loro interventi. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 17.

  N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

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