CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 ottobre 2014
314.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 339

SEDE REFERENTE

  Martedì 14 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.
C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2013.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che alle proposte di legge C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro e C. 1989 Rossomando, sono state abbinate le proposte di legge C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini.

  Giuseppe BERRETTA (PD), relatore, presenta una proposta di testo unificato da adottare come testo base e la illustra (vedi allegato).
  Sottolinea come il testo recepisca alcune indicazioni emerse dalle audizioni e Pag. 340cerchi di adeguare la normativa vigente alle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale e dalla Corte EDU. Si dichiara pronto ad accogliere ed esaminare ogni ulteriore indicazione che dovesse provenire dai colleghi, preannunciando come sia allo studio una possibile soluzione volta a costituire un'unica banca data nella quale possano essere raccolte tutte le revoche delle dichiarazioni di anonimato.

  Carlo SARRO (FI-PdL), pur ritenendo particolarmente pregevole il lavoro svolto dal relatore, ritiene tuttavia che l'impianto del testo sia eccessivamente sbilanciato in favore del diritto all'oblio della madre. Auspica pertanto che nel prosieguo dell'esame il diritto del figlio alla propria identità possa trovare un maggiore riconoscimento.

  Donatella FERRANTI, presidente, sottolinea come il relatore abbia presentato un testo volutamente essenziale, che costituisca la base di partenza per l'ulteriore lavoro della Commissione. Dichiara di condividere il rilievo attribuito al principio di garanzia dell'anonimato, che tutela anche gli interessi dei nascituri. Rimane comunque da risolvere, come accennato dal relatore, la questione della costituzione di una banca dati centralizzata. Ritiene inoltre che sia necessario esaminare con attenzione anche la normativa francese in materia, che ha superato il vaglio della CEDU.

  Anna ROSSOMANDO (PD), riservandosi di intervenire in maniera approfondita sulla materia oggetto dell'esame, dichiara di apprezzare lo sforzo compiuto dal relatore. Esprime l'auspicio che il testo possa essere esaminato senza condizionamenti culturali. Esprime infine perplessità sull'intervento del collega Sarro, ritenendo che sia piuttosto difficile definire l'oggetto del diritto all'identità.

  Antimo CESARO (SCpI), esprime soddisfazione per il fatto che l'iter dei provvedimenti in esame stia proseguendo e che si sia arrivati alla proposta di un testo base. Esprime inoltre l'auspicio che sia previsto un tempo sufficientemente ampio per discutere, anche prima dell'adozione del testo base, anche in vista di eventuali modifiche che potrebbero essere apportate allo stesso prima dell'inizio della fase emendativa.

  Donatella FERRANTI, presidente, assicura il collega Cesaro che i lavori della Commissione saranno organizzati in modo tale da garantire un'ampia discussione ed interlocuzione su una materia così delicata e complessa. Il testo base potrebbe infatti essere adottata nel corso della prossima settimana. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 15.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003.
C. 2574 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, osserva come l'Accordo italo-canadese sulla sicurezza sociale sia ormai risalente, essendo stato firmato a Roma il 22 maggio 1995 – tanto che nel 2003 venne firmato dalle due Parti un Protocollo all'Accordo, anch'esso all'esame del Parlamento – allo Pag. 341scopo, analogamente a numerosi altri accordi della stessa specie, di regolare alcuni aspetti previdenziali: in particolare, l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ricorda quale scopo precipuo dell'Accordo il miglioramento degli standard di protezione dei lavoratori, nonché la più sollecita erogazione delle prestazioni previdenziali.
  Sul primo punto l'AIR evidenzia i peculiari benefici che l'Accordo apporta ai connazionali che rimpatriano in Italia, oltre a quelli a favore di chi prima di giungere in Canada abbia lavorato in altri paesi di tradizionale emigrazione italiana, che si vedrà riconoscere tutte le fasi contributive (istituto della totalizzazione multipla).
  D'altra parte l'AIR segnala come la mancata ratifica dell'Accordo importerebbe per l'Italia una perdita di immagine – poiché non si darebbe corso ad un accordo internazionale che pure si è firmato –, e un possibile deterioramento dei rapporti bilaterali con il Canada.
  Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si segnala l'articolo 29, che stabilisce la procedura di consultazione tra i due Stati contraenti per qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo che non sia stato possibile dirimere dalle rispettive autorità competenti: in difetto di risoluzione della controversia questa, a richiesta di una delle Parti, sarà sottoposta ad una Commissione arbitrale, le cui determinazioni saranno definitive e vincolanti.
  Per quanto di competenza della Commissione Giustizia propone, quindi, di esprimere parere favorevole.

  Donatella AGOSTINELLI (M5S), preannunciando il voto contrario del gruppo Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore, con riferimento all'articolo 29 dell'accordo sottoposto a ratifica, recante disposizioni in ordine alla risoluzione delle controversie, rileva come questo appaia lacunoso e carente sotto molteplici punti di vista.
  In primo luogo non si comprendono gli ambiti di applicazione della norma in esame atteso che il presupposto consiste nel fallimento delle procedure di risoluzione delle controversie rimesse ai rispettivi organi competenti, fallimento che tuttavia non è posto in relazione ad eventi certi e chiari ma alla combinazione di locuzioni che non determinano definiti ambiti di applicazione, anzi, si prestano a notevoli dubbi interpretativi; ci si riferisce alle espressioni: «per quanto possibile», «nello spirito e secondo i principi dell'accordo» e «non sia stato possibile alle Parti arrivare alla risoluzione della controversia».
  Anche l'espressione «tempestivamente», utilizzata dall’ articolo 29 comma 2 per indicare i tempi entro i quali le controversie debbano essere risolte è vago e comporta dubbi interpretativi. In punto è il caso di notare che nell'ordinamento interno Italiano si è imposta la tendenza del legislatore verso la sostituzione di questo termine con indicazioni più puntuali e precise in modo da non lasciare aperti pericolosi ambiti di strumentalizzazioni dilatorie.
  Da ultimo si rileva che lo spostamento della giurisdizione dal giudice naturale a quello arbitrale è fatto che non può, secondo i principi del nostro ordinamento, essere rimesso all'iniziativa discrezionale di una sola parte ma deve, quanto meno, prevedere l'accordo delle parti in quanto espressione di precisa volontà negoziale. Quanto detto rileva anche ai fini della ulteriore considerazione secondo la quale l’ esperimento di un arbitrato amministrato da una Commissione internazionale aggiunge il pericoli di ulteriori esborsi per lo Stato in aggiunta ai già ingenti costi di applicazione della ratifica, stimati in 2.500.000 di euro a decorrere dal 2016.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009.
C. 2576 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, osserva come l'Accordo italo-giapponese sulla sicurezza sociale sia stato firmato a Roma il 6 febbraio 2009 allo scopo, analogamente a numerosi altri accordi della stessa specie, di regolare alcuni aspetti previdenziali: in particolare, la relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ricorda quale scopo precipuo dell'Accordo la tutela dei lavoratori al seguito delle imprese di un Paese distaccati nel territorio dell'altro, nonché la trasferibilità delle prestazioni previdenziali. La relazione ricorda altresì come da parte nipponica sia stata fatta presente a più riprese la necessità della ratifica dell'Accordo da parte dell'Italia – il Giappone aveva provveduto prontamente a farlo –, anche alla luce del fatto che il nostro Paese è l'unico tra quelli appartenenti al G8 a non intrattenere con il governo giapponese un accordo di sicurezza sociale.
  D'altra parte l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) che accompagna il disegno di legge segnala come la mancata ratifica dell'Accordo importerebbe per l'Italia una perdita di immagine – poiché non si darebbe corso ad un accordo internazionale che pure si è firmato –, e un probabile deterioramento dei rapporti bilaterali con il Giappone. Poiché l'Accordo, come più avanti si vedrà, comporta oneri non irrilevanti per la finanza pubblica, la relazione introduttiva al disegno di legge pone questo fatto come motivazione principale del ritardo dell'Italia nell'adempiere tale obbligo internazionale.
  Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si segnala l’’articolo 20, che stabilisce la procedura di consultazione tra i due Stati contraenti per qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo.
  Per quanto di competenza della Commissione Giustizia propone, quindi, di esprimere parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo testo unificato C. 1512 Meta ed abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 ottobre 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che il relatore sta predisponendo una proposta di parere, che potrà essere presentata e posta in votazione entro questa settimana. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.20 alle 15.30.

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