CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 settembre 2014
303.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (III e VI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 25 settembre 2014. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE. – Intervengono il viceministro dell'economia e le finanze Luigi Casero, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti e il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale Mario Giro.

  La seduta comincia alle 13.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri.
C. 2577 Governo.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nel premettere che sia la Commissione Affari esteri sia la Commissione Finanze sono impegnate in un calendario di lavori piuttosto serrato, auspica che risulti possibile svolgere in tempi rapidi l'esame del provvedimento, il quale è stato stipulato il 10 gennaio scorso, sia in considerazione della rilevanza delle tematiche da esso affrontate, sia in ragione dell'importanza dell'altra Parte contraente, gli Stati Uniti.

  Paolo GENTILONI SILVERI (PD), relatore per la III Commissione, si sofferma sul contesto economico-internazionale nel quale si inquadra l'Accordo in esame, che si collega all'esigenza – fortemente sentita da tutti i paesi industrializzati – di intensificare la lotta contro l'evasione fiscale internazionale ed alla necessità di maggiore trasparenza a livello tributario.Pag. 18
  Rileva come, non a caso, questi temi siano stati uno dei punti chiave del G-20 dei Ministri delle Finanze, svoltosi a Cairns in Australia, il 20 ed il 21 settembre scorsi. In quella sede sono stati infatti approvati gli standard di scambio multilaterale automatico dei dati (Common Reporting Standard – «CRS») e sono stati presentati i documenti predisposti dall'OCSE nell'ambito del progetto «Base Erosion and Profit Shifting» («BEPS»). Sia il CRS sia il BEPS si collegano ad un più ampio quadro politico-economico che, in un periodo di forte recessione, mira a contrastare fortemente la riduzione di gettito dall'evasione off-shore operata dai contribuenti per il tramite di intermediari finanziari ovvero derivante dai «nuovi» strumenti di elusione fiscale internazionale.
  Sottolinea quindi come il CRS rappresenti la naturale evoluzione multilaterale della normativa statunitense FATCA, entrata in vigore il 1o luglio di quest'anno, che prevede l'identificazione dei soggetti statunitensi titolari di conti presso intermediari finanziari esteri e la successiva segnalazione all'autorità locale.
  Fa inoltre presente che la normativa FATCA, fortemente voluta dall'amministrazione Obama, è stata varata dagli Usa per contrastare l'evasione fiscale da parte dei propri contribuenti che utilizzano veicoli esteri per gli investimenti delle somme distratte al fisco locale, prevede che gli intermediari finanziari stranieri (banche, assicurazioni vita, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare e broker) identifichino e segnalino all'autorità fiscale i propri clienti aventi residenza fiscale statunitense a partire dal 1o luglio 2014.
  Osserva altresì come la rilevanza dell'Accordo risieda proprio nel fatto che la piattaforma normativa e tecnologica FATCA, strutturata sullo scambio reciproco e automatico delle informazioni tra amministrazioni finanziarie dei Paesi aderenti, è destinata a fungere da architrave alle nuove regole per lo scambio multilaterale dei dati volute in sede OCSE e a quelle promosse in sede UE che estenderanno di fatto, a partire dal luglio 2015, l'obbligo di identificazione e segnalazione di tutta la clientela con residenza fiscale estera alle rispettive autorità di competenza.
  In tale contesto ricorda che i governi di Stati Uniti, da un lato, e di alcuni grandi paesi dell'UE, tra cui la Francia, la Germania, la Spagna, il Regno Unito e l'Italia dall'altro (i cosiddetti FATCA partner) abbiano espresso l'intenzione di anticipare la messa in opera degli strumenti multilaterali appena richiamati, adottando intese bilaterali che rendano più agevole l'attuazione del quadro normativo FATCA. Il Regno Unito ha per primo firmato un accordo bilaterale, l'IGA (Intergovernmental Agreement) con gli Stati Uniti in data 14 settembre 2012. Anche Danimarca, Messico, Spagna, Lussemburgo, Germania, Lussemburgo, Francia e Irlanda, tra gli altri, hanno firmato l'IGA secondo lo stesso modello adottato dal Governo britannico: il 10 gennaio scorso è stato infine concluso l'accordo tra il Governo italiano e quello degli USA.
  Sottolinea come a livello comunitario, a riprova di un approccio fortemente condiviso dai principali paesi dell'UE, la Francia, la Germania, la Spagna, il Regno Unito e l'Italia abbiano formalmente comunicato al Commissario europeo alla fiscalità, il 9 aprile 2013, di voler realizzare uno strumento «pilota» di scambio automatico multilaterale di informazioni, avente le medesime caratteristiche del modello concordato con gli USA.
  Venendo quindi nello specifico ai profili di interesse della III Commissione, osserva come l'Accordo, che consta di dieci articoli e due allegati, persegua l'obiettivo di fornire agli intermediari finanziari un quadro normativo completo circa gli adempimenti che questi dovranno assolvere a seguito della pattuizione Italia-USA, anche nell'ottica di garantire una disciplina sistematica della materia che consenta di conseguire sinergie applicative.
  Tra gli articoli più salienti, pone in evidenza come l'articolo 2 fissi gli obblighi in materia di ottenimento e scambio di informazioni relative a conti oggetto di comunicazione. Gli elementi informativi Pag. 19da comunicare sono, con riferimento al 2014, il nome, l'indirizzo e il codice fiscale statunitense (TIN – Tax Identification Number) di ciascun soggetto statunitense titolare di conto ed il numero di conto, gli identificativi dell'istituzione finanziaria italiana che effettua la comunicazione, il saldo o il valore del conto.
  Fa presente che nel 2015 si aggiungeranno i dati relativi all'importo totale lordo degli interessi, dei dividendi o di altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto. A decorrere dal 2016 si aggiungeranno, per i conti di custodia, gli introiti lordi derivanti dalla vendita (o dal riscatto) dei beni patrimoniali pagati o accreditati sul conto.
  Ricorda che l'articolo 3 dell'Accordo stabilisce i tempi e le modalità dello scambio di informazioni tra i due paesi firmatari. Per quanto concerne il trattamento tributario dei conti, viene specificato che in Italia, l'importo e la natura dei pagamenti effettuati in relazione a un conto statunitense possono essere determinati in conformità ai princìpi della normativa tributaria italiana, mentre negli USA, per i conti italiani, si può fare riferimento alla legislazione tributaria federale statunitense.
  Per quanto attiene all'articolo 4 sottolinea come esso disciplini l'applicazione della normativa FATCA alle istituzioni finanziarie italiane. In particolare, il comma 1 riporta gli obblighi di identificazione, di comunicazione e di applicazione della ritenuta da parte delle istituzioni finanziarie italiane per accedere ai benefìci recati dall'Accordo e principalmente al mancato assoggettamento alla ritenuta del 30 per cento prevista dalla legislazione statunitense.
  In relazione all'articolo 5 ricorda che esso definisce le procedure da applicare in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'Accordo da parte delle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione. A tal fine, viene operata una distinzione tra ipotesi di errori minori e amministrativi e ipotesi di perdurante grave non conformità agli obblighi previsti dall'Accordo. L'articolo 6 è invece finalizzato all'impegno dei due Stati a intensificare l'efficacia dello scambio di informazioni e la trasparenza fiscale. Tale obiettivo è perseguito attraverso la reciprocità dei livelli di scambio di informazioni, il trattamento dei pagamenti nonché il raggiungimento di una politica comune sulla tassazione dei pagamenti pass thru (sono i flussi monetari in entrata/uscita che derivano da conti e/o investimenti off-shore che non sono stati già soggetti a tassazione).
  Rileva altresì come l'articolo 7 assicuri all'Italia ogni migliore trattamento contenuto in un accordo di applicazione della normativa FATCA che gli USA dovessero in futuro sottoscrivere con altri Paesi.
  Raccomanda pertanto una rapida approvazione del disegno di legge di ratifica, evidenziando come l'Accordo risponda pienamente all'esigenza di rafforzare, in tempi di crisi economica globale, gli strumenti di lotta all'evasione fiscale a livello internazionale, nella consapevolezza – consolidatasi con l'esperienza di questi anni – le manovre antielusive poste in essere da singoli Stati rischiano di generare asimmetrie e confusione allontanando gli investimenti dall'estero, con scarsi risultati da un punto di vista pratico in termini di gettito.

  Giovanni SANGA (PD), relatore per la VI Commissione, sottolinea innanzitutto come la discussione relativamente a questo importante provvedimento di ratifica dell'Accordo FATCA si interfacci con il dibattito che la Commissione Finanze ha svolto nei mesi scorsi nell'ambito dell'esame del provvedimento sulla voluntary disclosure riprendendone gli esiti.
  In tale contesto rileva come gli obiettivi principali dell'Accordo siano, da un lato, la lotta all'evasione fiscale, dall'altro, l'avvio di politiche finalizzate alla compliance fiscale internazionale e ad una maggiore trasparenza. Evidenzia quindi come, per il raggiungimento dei predetti obiettivi, l'Accordo FATCA utilizzi, ponendosi nell'ambito di uno scenario internazionale di lotta Pag. 20all'evasione, lo strumento fondamentale costituito dallo scambio automatico d'informazioni.
  Con riferimento alla natura dell'Accordo, precisa che si tratta di un Accordo bilaterale stipulato tra gli USA e l'Italia, che è stato firmato a Roma il 10 gennaio 2014 e rispetto al quale il Consiglio dei ministri ha approvato il relativo disegno di legge di ratifica di esecuzione il 30 giugno 2014.
  Rispetto ai benefici che deriveranno per le istituzioni finanziarie italiane dalla ratifica dell'Accordo, segnala come gli aspetti più rilevanti al riguardo riguardino innanzitutto l'esenzione dalla ritenuta del 30 per cento sui pagamenti di fonte statunitense percepiti e la conseguente eliminazione dell'obbligo, per le suddette istituzioni, di stipulare singoli accordi di natura contrattuale con le autorità fiscali statunitensi. Evidenzia inoltre come l'Accordo comporterà la rimozione dei principali ostacoli giuridici legati alla protezione dei dati riguardanti l'assolvimento, da parte delle istituzioni finanziarie, degli obblighi previsti dal FATCA, nonché la riduzione e la semplificazione delle procedure di due diligence, le quali risultano in linea con la normativa domestica in materia di antiriciclaggio e che consentono l'utilizzo di informazioni già in possesso degli intermediari.
  Segnala quindi i benefici per l'amministrazione finanziaria italiana in chiave antievasione internazionale, posto che l'Accordo prevede, a fronte delle informazioni trasmesse dall'Italia agli USA, che questi ultimi forniscano all'Italia le informazioni attualmente raccolte dall’Internal Revenue Service statunitense (IRS), secondo un principio di reciprocità.
  Nel sottolineare come la ratifica avvenga con ritardo, ricorda che l'Accordo FATCA prevede, da parte degli USA, come atto unilaterale, che le disposizioni siano concretamente operative dal 1o luglio 2014, ivi compresa l'applicazione della ritenuta alla fonte del 30 per cento sui pagamenti di fonte statunitense.
  Rammenta inoltre che il Ministero dell'economia, sul proprio sito internet, ha pubblicato una bozza di decreto ministeriale per consentire alle banche e alle istituzioni finanziarie di operare già nel periodo in corso in conformità all'Accordo siglato e da ratificare.
  In tale contesto evidenzia come l'impegno per una lotta serrata all'evasione sia ormai concreto e non soltanto proclamato attraverso dichiarazioni e intenti ai diversi livelli, rendendo sempre più difficile, per coloro che detengono illegalmente all'estero beni o capitale, trovare aree al sicuro del segreto bancario.
  Ricorda inoltre che sabato 27 settembre prossimo i principali Paesi del mondo sul piano economico approveranno l'accordo sullo scambio automatico di informazioni e che il Documento sarà firmato ufficialmente a fine ottobre a Berlino.
  Con riferimento all’iter del provvedimento, rileva quindi come si tratti di un percorso già avviato, che richiede la rapida conclusione dell’iter di approvazione del provvedimento da parte del Parlamento.
  Passando quindi a illustrare nel dettaglio il contenuto dell'Accordo, che consta di 10 articoli e due allegati, rileva come l'articolo 1 rechi l'elenco delle definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo. Sono individuate, tra l'altro, le categorie di intermediari interessati dagli obblighi ivi previsti, definendo i concetti di «istituzione finanziaria», «istituzione di custodia», «istituzione di deposito», «entità di investimento» e «impresa di assicurazioni specificata». Sono altresì distinte le istituzioni finanziarie italiane, di giurisdizione partner e statunitense tenute alla comunicazione. Vengono inoltre descritti i diversi tipi di rapporti finanziari da identificare, attraverso le definizioni di «conto finanziario», «conto di deposito», «conto di custodia». Sono infine individuate e descritte le persone fisiche e giuridiche le cui operazioni finanziarie sono soggette alle disposizioni dell'Accordo.
  L'articolo 2 stabilisce quali informazioni siano oggetto di comunicazione e di scambio in relazione ai conti. Per l'Italia le informazioni riguardano ciascun conto statunitense oggetto di comunicazione. Sono precisate le informazioni comuni a Pag. 21ciascun conto e quelle specifiche che fanno riferimento a determinate tipologie di conti (conto di custodia, conto di deposito, altri conti). L'Accordo prevede che per il nostro Paese il sistema vada a regime nel 2016.
  A tale riguardo, fa presente che gli elementi informativi da comunicare sono, con riferimento al 2014:
   il nome, l'indirizzo e il codice fiscale statunitense (TIN – Tax identification number) di ciascun soggetto statunitense titolare di conto. Nel caso risulti un rapporto di controllo da parte di uno o più soggetti statunitensi con un'entità non statunitense, devono essere segnalati i medesimi dati per tutti i soggetti (entità e soggetti statunitensi);
   il numero di conto, gli identificativi dell'istituzione finanziaria italiana che effettua la comunicazione, il saldo o il valore del conto.

  Nel 2015, si aggiungono i dati relativi all'importo totale lordo degli interessi, dei dividendi o di altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, mentre a decorrere dal 2016 si aggiungono, per i conti di custodia, gli introiti lordi derivanti dalla vendita (o dal riscatto) dei beni patrimoniali pagati o accreditati sul conto. Per gli Stati Uniti le informazioni da comunicare, tutte a decorrere dal 2014, sono costituite, per ciascun conto italiano, da:
   il nome, l'indirizzo e il codice fiscale italiano di qualsiasi persona che sia un residente italiano e titolare di conto; il numero di conto (o dato equivalente) e gli identificativi dell'istituzione finanziaria statunitense che effettua la comunicazione;
   l'importo lordo degli interessi pagati su un conto di deposito;
   l'importo lordo dei dividendi di fonte statunitense pagati o accreditati sul conto;
   l'importo lordo di altri redditi di fonte statunitense pagati o accreditati sul conto, nella misura in cui sono soggetti a obblighi di comunicazione ai sensi della legislazione statunitense.

  Con riferimento all'articolo 3 dell'Accordo, esso stabilisce i tempi e le modalità dello scambio di informazioni tra i due Paesi firmatari. Per quanto concerne il trattamento tributario dei conti, viene specificato che in Italia, l'importo e la natura dei pagamenti effettuati in relazione a un conto statunitense possono essere determinati in conformità ai princìpi della normativa tributaria italiana, mentre negli USA, per i conti italiani, si può fare riferimento alla legislazione tributaria federale statunitense. Viene consentito alle istituzioni finanziarie, per i conti intrattenuti al 30 giugno 2014, di non comunicare, soltanto fino al 2016, il codice fiscale italiano o statunitense, a meno che esso non sia già disponibile negli archivi. In tale contesto i commi 5 e 6 stabiliscono, rispettivamente, che le informazioni siano scambiate entro nove mesi dalla fine dell'anno solare a cui esse si riferiscono e che le autorità competenti dei due Stati convengano per iscritto: a) le procedure per lo scambio automatico sui conti italiani in USA; b) le norme e procedure riguardanti la disciplina degli errori di lieve e di rilevante entità previsti dal successivo articolo 5; c) le procedure per garantire che gli intermediari finanziari italiani comunichino, per gli anni 2015 e 2016, i nomi e gli importi complessivamente pagati a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante. Il comma 7 stabilisce che tutte le informazioni scambiate sono soggette agli obblighi di riservatezza e alle altre tutele previste dalla Convenzione.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'articolo 4, il quale disciplina l'applicazione della normativa FATCA alle istituzioni finanziarie italiane, il comma 1 riporta gli obblighi di identificazione, di comunicazione e di applicazione della ritenuta da parte delle istituzioni finanziarie italiane per accedere ai benefìci recati dall'Accordo e principalmente al mancato assoggettamento alla ritenuta del 30 per cento prevista dalla legislazione statunitense Pag. 22(sezione 1471 dell’Internal Revenue Code). Un'istituzione finanziaria italiana che viola gli obblighi sopra riportati non è automaticamente assoggettata alla ritenuta statunitense del 30 per cento sui pagamenti di fonte USA ricevuti, ma solo se, trascorsi 18 mesi (dalla prima notifica di grave inadempienza, inviata dall'IRS), non ha posto rimedio alla grave non conformità agli obblighi, secondo le procedure di cui all'articolo 5. Il comma 3 rinvia all'Allegato II dell'Accordo per quanto riguarda i fondi pensione e per i piani pensionistici, mentre il comma 5 reca una serie di norme speciali concernenti le entità collegate che sono istituzioni finanziarie non partecipanti. Il comma 6 reca disposizioni volte ad assicurare che dall'Accordo non possano scaturire trattamenti meno favorevoli, con riferimento ai termini temporali dell'avvio dello scambio di informazioni da parte dell'amministrazione finanziaria italiana, nel confronto tra quanto previsto dall'Accordo e quanto previsto dalla legislazione statunitense; parallelamente, è previsto che l'IRS non sia tenuta allo scambio prima che tale obbligo intervenga per l'amministrazione finanziaria italiana. Il comma 7 autorizza inoltre l'Italia a consentire alle istituzioni finanziarie italiane l'utilizzo di definizioni presenti nei pertinenti regolamenti del Dipartimento del tesoro statunitense, in luogo di una corrispondente definizione dell'Accordo in esame e dei suoi Allegati, a condizione che tale applicazione non pregiudichi le finalità dell'Accordo stesso.
  Sottolinea quindi come l'articolo 5 dell'Accordo definisca le procedure da applicare in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'Accordo da parte delle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione. A tal fine, viene operata una distinzione tra ipotesi di errori minori e amministrativi e ipotesi di perdurante grave non conformità agli obblighi previsti dall'Accordo. Nel primo caso il comma 1 prevede che ognuna delle amministrazioni finanziarie notifichi la circostanza all'autorità competente dell'altro Stato e che quest'ultima applichi la sua legge domestica (incluse le sanzioni ivi previste) per ottenere le informazioni corrette o complete ovvero per rimediare alle violazioni. Nei casi di grave mancanza di conformità, il comma 2 prevede che l'autorità che riceve la comunicazione informi l'autorità competente dell'altro Stato, affinché quest'ultimo applichi il proprio diritto interno per rimuovere tale situazione di mancata conformità. Qualora la grave mancanza di conformità di un intermediario italiano perduri per diciotto mesi, gli USA tratteranno l'intermediario come «istituzione finanziaria non partecipante». Il comma 3 autorizza entrambe le Parti a consentire alle proprie istituzioni finanziarie ad affidare a soggetti terzi l'adempimento degli obblighi previsti, mantenendo la responsabilità a carico delle medesime istituzioni finanziarie.
  In merito all'articolo 6, segnala come esso rechi l'impegno dei due Stati a intensificare l'efficacia dello scambio di informazioni e la trasparenza fiscale. Tale obiettivo è perseguito attraverso la reciprocità dei livelli di scambio di informazioni, il trattamento dei pagamenti nonché il raggiungimento di una politica comune sulla tassazione dei pagamenti cosiddetti «pass thru» (cioè i flussi monetari in entrata/uscita che derivano da conti e/o investimenti off-shore che non sono stati già soggetti a tassazione). Con i commi 3 e 4 l'Italia e gli USA si impegnano a sviluppare un modello comune di comunicazione e di scambio di informazioni e disciplinano il trattamento delle informazioni relative ai conti intrattenuti al 30 giugno 2014.
  L'articolo 7 assicura all'Italia ogni migliore trattamento contenuto in un accordo di applicazione della normativa FATCA che gli USA dovessero in futuro sottoscrivere con altri Paesi. A tal fine non è considerata necessaria una rinegoziazione dell'Accordo per il riallineamento delle condizioni concesse all'Italia a quelle migliorative concesse dagli USA ad altri Paesi: gli USA notificano all'Italia le condizioni più favorevoli e le applicano automaticamente a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo concluso tra Pag. 23gli USA e la giurisdizione partner che comprenda tali condizioni più favorevoli.
  L'articolo 8 disciplina la possibilità di consultazioni e modifiche, mentre l'articolo 9 dichiara parte integrante dell'Accodo i due Allegati e l'articolo 10 reca disposizioni sulla durata, sull'entrata in vigore e sulla cessazione dell'Accordo, che entra in vigore alla data della notifica italiana. È previsto inoltre che le Parti si consultino entro il 31 dicembre 2016 per verificare se si rendano necessarie modifiche all'Accordo, alla luce dei progressi nell'attuazione degli impegni di cui all'articolo 6.
  Passando a esaminare l'Allegato I dell'Accordo, segnala come esso disciplini gli obblighi di identificazione e di comunicazione, a carico delle istituzioni finanziarie italiane, per i conti statunitensi e per i pagamenti alle istituzioni finanziarie non partecipanti. Esso differenzia i «conti preesistenti» (cioè quelli detenuti presso un'istituzione finanziaria alla data del 30 giugno 2014, ai sensi all'articolo 1, paragrafo 1, lettera aa)), e i «nuovi conti» (cioè quelli aperti a partire dal 1o luglio 2014). La distinzione – che opera per i conti detenuti sia da persone fisiche sia da entità – è volta a graduare l'onere a carico delle istituzioni finanziarie italiane, alleggerendolo per lo stock di rapporti pregressi e prevedendo invece obblighi più incisivi per i nuovi conti.
  In tale contesto, l'Allegato II descrive le istituzioni finanziarie italiane non tenute alla comunicazione e i prodotti finanziari italiani esenti. Tale Allegato può essere aggiornato, mediante reciproco accordo tra le autorità competenti italiane e statunitensi, sia al fine di includervi ulteriori entità, conti e prodotti che presentano un basso rischio di essere utilizzati da soggetti statunitensi per evadere imposte statunitensi, sia allo scopo di eliminare entità, conti e prodotti che, in ragione di sopravvenute circostanze, non presentano più le suddette caratteristiche.
  A latere della descrizione del contenuto dell'Accordo, specifica come il 18 marzo 2010 sia entrata in vigore la normativa statunitense FATCA, volta a contrastare l'evasione fiscale da parte di cittadini statunitensi e di residenti negli USA, perpetrata attraverso l'utilizzo di conti e di intermediari off-shore. Tali disposizioni, concretamente operative dal 1o luglio 2014, sono state introdotte con l’Hiring Incentives to Restore Employment Act (Hire ACT del 2010), che ha aggiunto il Chapter 4 (articoli 1471-1474) all’Internal Revenue Code statunitense. Le previsioni contenute nel FATCA richiedono a ciascun intermediario finanziario estero (Foreign Financial Institution – FFI) di sottoscrivere un apposito accordo (FFI Agreement) con l’Internal Revenue Service statunitense (IRS), nel quale l'intermediario si impegna a: 1) identificare la propria clientela (persone fisiche ed entità giuridiche) in base a classificazioni normative degli USA e secondo stringenti procedure di adeguata verifica ai fini fiscali (due diligence); 2) comunicare all'IRS informazioni sul titolare statunitense del conto (persone fisiche cittadine degli USA o residenti negli USA, persone giuridiche statunitensi, nonché soci statunitensi, che detengono partecipazioni qualificate in società non statunitensi) e sul conto stesso (si tratta, ad esempio, dei dati anagrafici e del codice fiscale USA del titolare del conto, degli estremi del conto, del saldo del conto, dei prelievi e dei versamenti sul conto); 3) applicare una ritenuta alla fonte del 30 per cento sui pagamenti di fonte statunitense corrisposti a clienti che non forniscono le informazioni sulla loro residenza fiscale (recalcitrants), nonché a intermediari esteri che sono localizzati in un Paese non firmatario di un accordo intergovernativo (IGA) e che non sottoscrivono singolarmente e autonomamente un FFI Agreement (istituzioni finanziarie non partecipanti).
  Fa presente, peraltro, come questi ultimi intermediari risultino assoggettati alla ritenuta del 30 per cento sui pagamenti di fonte statunitense ricevuti sia per conto della clientela sia per proprio conto.
  Nel rifarsi all'illustrazione dal relatore per la III Commissione in merito alle iniziative sviluppatesi o in corso a livello internazionale per il contrasto all'evasione Pag. 24fiscale internazionale, segnala, in quest'ambito, come il 21 luglio 2014 l'OCSE abbia pubblicato il modello completo e definitivo dello «Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters», che si propone come modello per lo scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscali e delinea l'oggetto, la modalità e la tempistica delle informazioni da scambiare.
  Esso si compone di tre parti:
   la prima parte offre un'illustrazione di sintesi dello standard evidenziandone le premesse e le intenzioni;
   la seconda parte riporta il testo del Model Competent Authority Agreement (Model CAA) e del Common Reporting Standard (CRS). Il modello CAA rappresenta un modello di accordo per lo scambio di informazioni in via automatica fra le autorità competenti degli Stati contraenti. Il CRS contiene le disposizioni sul contenuto dei dati da riportare, nonché l'illustrazione delle procedure cui gli istituti finanziari dovrebbero attenersi nell'individuazione dei reportable accounts e nella trasmissione dei dati;
   la terza parte contiene il commentario esplicativo del Model CAA e del CRS, con l'obiettivo di chiarire e facilitare l'implementazione dello standard da parte delle Autorità competenti e degli istituti finanziari.

  Rileva come oggetto di scambio automatico saranno le informazioni finanziarie tra cui saldi del conto, interessi, dividendi, ricavi dalla vendita di asset transitate per i conti detenuti da persone fisiche e giuridiche. In particolare i Paesi si impegnano a scambiare, in via automatica e su base annua, con riferimento ad ogni «reportable account» informazioni concernenti nominativo e dati identificativi del titolare del conto, il numero di conto, dati identificativi dell'istituto finanziario, il saldo o il valore del conto medesimo. Gli istituti finanziari tenuti a riportare le informazioni sono, oltre alle banche, gli intermediari finanziari, brokers, le compagnie assicurative e gli organismi di investimento collettivo. Il modello CAA prevede che gli Stati si impegnino a trasmettere in modo automatico le informazioni relative a un determinato anno solare entro nove mesi dal termine. Il primo effettivo scambio di informazioni automatico dovrebbe avvenire al più tardi entro il 2017 e coinvolgere 40 Paesi.
  Passando quindi a illustrare il contenuto del disegno di legge, che autorizza la ratifica dell'Accordo e reca disposizioni relative ai conseguenti adempimenti da parte delle istituzioni finanziarie italiane, fa presente che esso si compone di dodici articoli.
  Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 dispone l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9, al fine di garantire l'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dall'Accordo con gli USA e dagli altri accordi che saranno conclusi dall'Italia con altri Stati, nonché dalle intese tecniche derivanti.
  L'articolo 4 introduce gli obblighi di comunicazione da parte delle istituzioni finanziarie italiane all'Agenzia delle entrate e ne individua l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo. In relazione a tale previsione, segnala come, tra le istituzioni finanziarie soggette a tale obbligo, la disposizione individui espressamente: le banche, le società di intermediazione mobiliare, la società Poste italiane Spa, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie, le società fiduciarie, residenti nel territorio dello Stato, nonché ogni istituzione finanziaria residente in Italia. Sono escluse le stabili organizzazioni delle stesse istituzioni finanziarie situate all'estero. Il comma 2 prevede l'emanazione di decreti del Ministro dell'Economia, che stabiliscono le regole tecniche per la rilevazione, trasmissione e comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai conti finanziari.
  Riprendendo quanto già accennato in precedenza, evidenzia come, in attesa del perfezionamento dell’iter legislativo del disegno Pag. 25di legge di ratifica, sul sito del Dipartimento delle Finanze è pubblicato a fini informativi lo schema di decreto ministeriale con cui si stabiliscono le procedure che dovranno essere applicate dalle istituzioni finanziarie per dare attuazione agli obblighi che derivano dall'Accordo.
  Tale schema di decreto ministeriale, il quale è stato rivisto all'esito di una procedura di consultazione pubblica conclusasi l'8 maggio 2014, reca anzitutto, all'articolo 1, le opportune definizioni, individuando sia gli elementi soggettivi sia quelli oggettivi relativi all'attuazione dello scambio di informazioni con gli Stati Uniti. In particolare, viene specificato nel dettaglio cosa si intenda per «istituzione finanziaria» coinvolta negli obblighi di comunicazione.
  L'articolo 2 dello schema di decreto ministeriale stabilisce che le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione devono applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale (due diligence) per identificare i conti oggetto di comunicazione.
  Gli articoli 3 e 4 dello schema disciplinano l'applicazione del prelievo alla fonte, nella misura del 30 per cento, che le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione devono operare, a partire dal 1o luglio 2014, nel caso di corresponsione di pagamenti di fonte statunitense a istituzioni finanziarie non partecipanti.
  L'articolo 5 individua i dati che le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione devono inoltrare all'Agenzia delle entrate per consentire lo scambio di informazioni con la competente autorità finanziaria statunitense. Per facilitare la qualificazione e la quantificazione dei pagamenti effettuati sui conti oggetto di comunicazione, il comma 2 stabilisce esplicitamente che le istituzioni finanziarie italiane devono fare riferimento alle disposizioni tributarie italiane per adempiere gli obblighi di reporting. In ordine alla tempistica per l'adempimento degli obblighi di comunicazione, le disposizioni – in considerazione delle possibili difficoltà di implementazione del sistema – affidano a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la possibilità di prorogare il termine ultimo per la trasmissione dei dati limitatamente al primo invio.
  L'articolo 6 disciplina i casi, soggettivi e oggettivi, di esclusione dall'ordinaria applicazione del decreto, mentre l'articolo 7 individua le opzioni che le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione possono esercitare nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica. Tali opzioni sono mutuate dai regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense, come consentito dall'Allegato I, Sezione I, lettera c), dell'Accordo.
  L'articolo 8 dello schema disciplina, al comma 1, i regimi dei cosiddetti «fornitori terzi di servizi», e, al comma 2, il regime del «sistema del sponsorizzazione». Il ricorso al fornitore terzo di servizi è contemplato direttamente nell'Accordo con l'Italia, all'articolo 5, paragrafo 3, mentre il sistema di sponsorizzazione è stato mutuato dai regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense. Entrambi i regimi consentono agli intermediari italiani di delegare a un altro soggetto gli adempimenti connessi agli obblighi di due diligence, di comunicazione all'Agenzia delle entrate, di applicazione del prelievo alla fonte e di comunicazione tra istituzioni finanziarie. Il ricorso a uno dei predetti sistemi, tuttavia, non vale a esonerare le istituzioni finanziarie italiane dalla responsabilità per il corretto assolvimento degli indicati obblighi.
  L'articolo 9 detta la tempistica per l'invio delle informazioni all'Agenzia delle entrate, mentre l'articolo 10 rimette a un provvedimento del Direttore Generale delle finanze e del Direttore dell'Agenzia delle entrate eventuali ulteriori disposizioni concernenti le modalità di applicazione stabilite dal decreto. L'Allegato I disciplina le procedure di adeguata verifica che le istituzioni finanziarie italiane devono porre in essere per determinare il «FATCA status» del titolare del conto.
  Illustra quindi l'articolo 5 del disegno di legge, il quale stabilisce gli obblighi di verifica ai fini fiscali e di acquisizione di Pag. 26dati relativi ai conti finanziari di pertinenza sia di soggetti non residenti fiscalmente in Italia sia di cittadini statunitensi ovunque residente ai fini fiscali, nonché, per quanto concerne la normativa del FATCA, ad alcuni pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti. All'atto di apertura di un conto finanziario, le istituzioni finanziarie italiane devono acquisire, con riferimento all'intestatario, il codice fiscale rilasciato dal Paese di residenza, ove previsto in tale Paese, e un'attestazione di residenza fiscale, nonché, per i cittadini statunitensi ovunque residenti, il codice fiscale statunitense e un'attestazione di residenza fiscale statunitense. Ai sensi del comma 1, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, devono essere acquisite la denominazione sociale o la ragione sociale nonché la sede legale. Inoltre, per le persone fisiche, devono essere acquisite le generalità dell'intestatario e, limitatamente ai cittadini statunitensi, la documentazione attestante la cittadinanza. Il comma 2 prevede che, nel caso di un nuovo conto finanziario aperto da un'entità non finanziaria passiva, ovunque residente, le istituzioni finanziarie italiane sono tenute ad acquisire, in aggiunta agli elementi informativi relativi alle entità, anche il codice fiscale, l'attestazione di residenza e i dati identificativi delle persone fisiche non residenti che esercitano il controllo su tali entità. A tal fine valgono le disposizioni in materia di titolare effettivo come previsto dalla normativa antiriciclaggio. Il comma 3 prevede la decorrenza del 1o luglio 2014 degli obblighi di acquisizione di dati relativi ai conti finanziari di pertinenza di soggetti residenti negli Stati Uniti d'America, ovvero di cittadini statunitensi ovunque residenti, nonché di entità non finanziarie passive non statunitensi, ovunque residenti, controllate da una o più persone fisiche residenti negli Stati Uniti d'America o da cittadini statunitensi. In base al comma 4 gli obblighi di acquisizione per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti in Stati diversi dall'Italia e dagli Stati Uniti d'America, nonché di entità non finanziarie passive, ovunque residenti decorrono invece dal 1o gennaio 2016. Il comma 5 stabilisce l'obbligo per le istituzioni finanziarie italiane di acquisire il codice fiscale statunitense entro il 31 dicembre 2017, nel caso di conti finanziari preesistenti, di pertinenza di soggetti residenti negli USA ovvero di cittadini statunitensi ovunque residenti. Secondo quanto previsto dal comma 6, per i conti finanziari di pertinenza di soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia e dagli USA, esistenti prima del 31 dicembre 2015, dovranno essere acquisiti – entro i termini stabiliti dai decreti ministeriali di attuazione degli accordi sullo scambio automatico di informazioni conclusi dall'Italia con altri Stati – il codice fiscale rilasciato dal Paese di residenza, nonché il luogo e la data di nascita per le persone fisiche, incluse quelle che esercitano il controllo sulle entità non finanziarie passive, ovunque residenti. Il comma 7 dispone che, a partire dall'anno d'imposta 2015, le istituzioni finanziarie italiane siano tenute a mantenere evidenza dell'ammontare aggregato annuo dei pagamenti corrisposti a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante. Il comma 8 stabilisce che le istituzioni finanziarie adempiano gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali applicando le procedure indicate nell'Allegato I all'Accordo e negli accordi per lo scambio automatico di informazioni che saranno conclusi tra il nostro Paese e i Governi di altri Stati e disciplinate nei relativi decreti ministeriali di attuazione. Il comma 9 introduce l'obbligo di conservare i dati e le evidenze al fine di consentire un adeguato svolgimento dei controlli da parte dell'amministrazione finanziaria, per garantire la corretta applicazione dei pertinenti accordi. È previsto che le istituzioni finanziarie conservino la documentazione e le evidenze utilizzate al fine di espletare gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e di acquisizione dei dati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è dovuta la prevista comunicazione all'Agenzia delle entrate, ovvero, nei casi di omessa comunicazione, Pag. 27fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui tale comunicazione è dovuta.
  In merito segnala come le disposizioni dell'articolo 5 attribuiscano alle istituzioni finanziarie obblighi di due diligence e di raccolta informazioni all'apertura di conti finanziari non solo da parte di soggetti residenti negli Stati Uniti d'America o di cittadini statunitensi, ma estendono altresì gli obblighi di rilevazione derivanti dall'Accordo FATCA all'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti in Paesi diversi da Italia e USA (di conseguenza, dunque, anche da parte di clienti di Paesi UE), sebbene con tempistiche diverse (per questi ultimi, infatti, la decorrenza degli obblighi è fissata al 1o gennaio 2016).
  Tali disposizioni sembrano avere lo scopo di evitare discriminazioni nei confronti dei soggetti USA, rispetto ai clienti esteri residenti in altri Paesi. A tale riguardo rileva tuttavia l'opportunità di verificare la compatibilità di tali disposizioni con la normativa europea, stante la circostanza che, in tal modo, la clientela UE verrebbe sottoposta a procedure di rilevazione non previste, invece, per i clienti italiani.
  In questo contesto rammenta che numerose disposizioni hanno rafforzato, nel corso del tempo, i controlli del fisco sui rapporti bancari e finanziari dei contribuenti, in particolare intensificando gli adempimenti degli operatori finanziari con finalità di contrasto all'elusione e all'evasione fiscale.
  In primo luogo richiama l'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, il quale dispone che gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria:
   i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro;
   l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo (cosiddette «operazioni fuori conto»), nonché la natura degli stessi.

  Ricorda che tali informazioni vengono archiviate in apposita sezione (cosiddetto Archivio dei rapporti finanziari dell'Anagrafe tributaria), con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.
  Rammenta inoltre che l'articolo 11 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha previsto un rafforzamento dei predetti obblighi di comunicazione all'archivio dei rapporti finanziari. A decorrere dal 1o gennaio 2012, gli operatori finanziari sono infatti obbligati a comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria:
   le movimentazioni che hanno interessato i rapporti continuativi di cui al predetto articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973;
   ogni altra informazione riferita a questi rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali;
   l'importo delle operazioni finanziarie effettuate al di fuori del rapporto continuativo (cosiddette operazioni «fuori conto»).

  In tale contesto segnala come le informazioni obbligatoriamente trasmesse all'Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari e relative a operazioni, rapporti finanziari e importi siano utilizzate dall'Agenzia delle entrate anche per la elaborazione, con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione, Pag. 28nonché per semplificare gli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati in tale sede. Tale comunicazione non sostituisce quella prevista dal citato articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 (nonché dai provvedimenti attuativi del 19 gennaio 2007 e del 29 febbraio 2008). Ne consegue che le informazioni sul contenuto del rapporto finanziario continueranno, invece, ad essere acquisite e trattate secondo le ordinarie procedure.
  Ricorda quindi che, nel rispetto del dettato normativo e delle indicazioni contenute nei pareri espressi dal Garante per la protezione dei dati personali con i provvedimenti del 17 aprile 2012, 15 novembre 2012 e 31 gennaio 2013, sentite le Associazioni di categoria degli operatori finanziari, è stato emanato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013, che attua il predetto articolo 11. Detto provvedimento, in particolare, stabilisce le modalità e termini di comunicazione delle informazioni che consistono, oltre che nei dati identificativi del rapporto, nelle informazioni relative ai saldi (iniziali e finali) e ai movimenti finanziari aggregati del periodo, con evidenza, per ogni tipologia di rapporto, del totale dare e avere. Devono essere inviati anche i dati riferiti ai conti deposito titoli e obbligazioni, ai buoni fruttiferi, ai contratti delle gestioni risparmio e patrimoniali, l'importo totale degli acquisti con la carta di credito, le ricariche per quelle prepagate, il numero di accessi alle cassette di sicurezza, gli incrementi di valore o i riscatti relativi alle polizze assicurative, gli acquisti e le vendite di oro. Il citato provvedimento prevede inoltre adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione. Sotto quest'ultimo profilo viene stabilito che la conservazione delle informazioni integrative ha come termine massimo quello previsto per la decadenza del potere di accertamento delle imposte sui redditi. La comunicazione, che contiene le informazioni relative ai saldi del rapporto finanziario ed ai dati aggregati delle movimentazioni con l'evidenza del totale del dare e avere, deve essere effettuata annualmente entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.
  Segnala che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (non ancora emanato) dovevano essere individuati i criteri per l'elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione sui quali si concentreranno i controlli. Le informazioni acquisite dovrebbero confluire in un'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria (Archivio dei rapporti finanziari) ed essere trattate in osservanza delle regole della riservatezza e protezione dei dati. Ulteriori forme di controllo sui soggetti esteri sono contenute nell'articolo 9 della legge n. 97 del 2013, «legge europea 2013», sia sotto forma di ampliamento dei vigenti obblighi di comunicazione periodica, sia sotto forma di fornitura di informazione su richiesta al Fisco. Tale disposizione, in concreto, ha anzitutto esteso a ulteriori operatori (fra i quali i cosiddetti money transfer) la normativa sul monitoraggio a fini fiscali dei flussi transfrontalieri. Inoltre, viene introdotta un'unica soglia di 15.000 euro al di sopra della quale gli intermediari sono tenuti sia agli adempimenti antiriciclaggio (decreto legislativo n. 231 del 2007) che a quelli relativi al monitoraggio fiscale (decreto-legge n. 167 del 1990), anche nel caso di operazioni che appaiono fra loro collegate (le c.d. operazioni frazionate).
  In particolare rammenta che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, oggetto di rilevazione ai sensi delle norme antiriciclaggio (ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 231 del 2007, Pag. 29operazioni per le quali sono tenuti agli obblighi di registrazione), eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e persone giuridiche equiparate. Inoltre, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge n. 97 del 2013, l'unità speciale costituita dall'Agenzia delle entrate per il contrasto della evasione ed elusione internazionale e i reparti speciali della Guardia di finanza potranno:
   richiedere agli intermediari di fornire evidenza delle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro intercorse con l'estero, anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale, sia che si tratti di un'operazione unica sia qualora si tratti di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata;
   richiedere ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 231 del 2007 (intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria, professionisti, revisori contabili e altri soggetti) con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, l'identità dei titolari effettivi rilevati.

  In tale contesto si specifica come, a differenza di quanto avviene nel caso delle comunicazioni periodiche relative all'archivio dei rapporti finanziari, e in quello della comunicazione annuale prevista dall'articolo 1 del decreto – legge n. 167 del 1990, questa procedura non preveda l'obbligo di inviare tali dati all'amministrazione finanziaria con cadenza periodica, ma solo a seguito di richiesta. In attuazione di tale disposizione, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza hanno emanato il provvedimento 8 agosto 2014, che, tra l'altro, definisce modalità e termini dell'invio delle risposte.
  Per quel che concerne l'articolo 6 del disegno di legge, esso prevede, per le istituzioni finanziarie, la possibilità di trasmettere i dati e la documentazione dei titolari dei conti ad altre istituzioni finanziarie del medesimo gruppo ovvero a fornitori terzi di servizi nel caso in cui a tali soggetti vengano delegati gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali nonché di acquisizione e comunicazione delle deformazioni. Il comma 2 stabilisce che i fornitori terzi di servizi possano trasmettere alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione la documentazione e le informazioni necessarie per adempiere ai suddetti obblighi. Le modalità ed i termini per l'applicazione dal presente articolo sono demandati, dal comma 3, ad appositi decreti ministeriali.
  Con riferimento a tale aspetto del disegno di legge, nonché ai relativi decreti attuativi, rileva l'opportunità di valutare la necessità di coordinare la nuova disciplina con la normativa (italiana ed europea) sul trattamento dei dati personali, in considerazione della possibilità di affidare a soggetti terzi il compito di rilevare e comunicare i dati della clientela estera.
  Con riferimento all'articolo 7, fa presente come esso riguardi gli intermediari italiani che rivestono il ruolo di intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense nell'applicazione delle ritenute. A carico di tali soggetti viene introdotto l'obbligo di applicare, per conto dell'amministrazione fiscale statunitense, un prelievo alla fonte del 30 per cento su qualsiasi pagamento di fonte statunitense corrisposto a un'istituzione finanziaria non partecipante. Le regole tecniche per l'applicazione di detto articolo sono rinviate, dal comma 2, a un successivo decreto ministeriale.
  L'articolo 8 riguarda invece gli intermediari italiani che non sono tenuti a operare il citato prelievo alla fonte del 30 per cento, in quanto non hanno assunto il ruolo di intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense, hanno l'obbligo di comunicare all'istituzione finanziaria immediatamente precedente nella catena degli intermediari che intervengono nella corresponsione dei pagamenti di fonte statunitense i dati necessari per applicare il suddetto prelievo. Le regole tecniche per Pag. 30l'applicazione di detto articolo sono rinviate, dal comma 2, a un successivo decreto ministeriale.
  L'articolo 9 definisce il regime sanzionatorio; in particolare, i commi 1 e 2 stabiliscono le sanzioni applicabili nei casi di violazione degli obblighi cui sono tenute le istituzioni finanziarie italiane ai fini delle comunicazioni da trasmettere all'Agenzia delle entrate. In particolare, è disposto che per la violazione degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e per la mancata acquisizione dei dati richiesti sia applicata la sanzione amministrativa (da 2.065 euro a 20.658 euro) prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 471 del 1997 e che tale sanzione si applichi anche nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni. Al comma 3 è disposto che, nei casi di omessa o incompleta comunicazione da fornire ai fini del prelievo del 30 per cento sui pagamenti di fonte statunitense effettuati nei confronti di istituzioni finanziarie non partecipanti comporti un'omessa o carente effettuazione di tale prelievo, dovrà essere applicata all'istituzione finanziaria italiana una sanzione pari al 100 per cento del prelievo non effettuato. Tale sanzione non si applica alle istituzioni che agiscono in qualità di intermediari qualificati in ragione di accordi stipulati con le competenti autorità USA.
  L'articolo 10 precisa che le disposizioni del provvedimento non intervengono sulla vigente normativa in materia di antiriciclaggio disciplinata dal decreto legislativo n. 231 del 2007.
  L'articolo 11 del disegno di legge reca la clausola di invarianza finanziaria, che specifica che all'attuazione della legge si provvede attraverso risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  In linea generale segnala come il disegno di legge presenti alcuni profili sui quali ritiene opportuno un chiarimento, eventualmente anche in sede di attuazione. Sottolinea quindi come, da un lato, occorra valutare l'opportunità di definire con maggiore precisione gli adempimenti a carico degli intermediari (ed eventualmente a carico delle Autorità nazionali investite degli obblighi di comunicazione con l'IRS) al fine di fornire adeguata copertura normativa alle attività poste in essere dal 1o luglio 2014 (data di vigenza degli obblighi contenuti nell'Accordo) e fino alla data di entrata in vigore della legge di ratifica dell'Accordo stesso.
  Sotto un diverso profilo, stante la molteplicità degli adempimenti già a carico delle istituzioni finanziarie (aventi finalità di lotta all'evasione fiscale e di contrasto al fenomeno del riciclaggio di denaro), ritiene che potrebbe essere utile valutare l'opportunità di razionalizzare detti adempimenti, eventualmente anche tramite le disposizioni di attuazione del disegno di legge in esame. Ricorda infatti che il moltiplicarsi di detti adempimenti può comportare un aumento dei costi per gli intermediari e le istituzioni coinvolte, i quali potrebbero dover traslare i relativi oneri sul cliente finale.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, propone di prevedere, nel corso della prossima settimana, una seduta nella quale concludere l'esame preliminare sul provvedimento e fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.

  Marco CAUSI (PD) concorda in linea di massima con la proposta del Presidente, ritenendo tuttavia che sarebbe a suo giudizio possibile stabilire il termine per la presentazione degli emendamenti già nella seduta odierna.

  Manlio DI STEFANO (M5S), intervenendo a nome del proprio gruppo, sottolinea Pag. 31l'esigenza che, attesa la rilevanza dell'Accordo, non vi siano eccessive contrazioni nei tempi d'esame in sede referente del provvedimento.

   Daniele CAPEZZONE, presidente, alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito, avverte che l'esame preliminare del provvedimento si concluderà nella prossima seduta.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

  La seduta termina alle 13.55.