CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 settembre 2014
298.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 30

COMITATO PERMANENTE SULL'AGENDA POST-2015, LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E IL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

AUDIZIONI

  Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del presidente Maria Edera SPADONI.

  La seduta comincia alle 8.

Audizione del viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Lapo Pistelli, sugli strumenti normativi di attuazione della legge 11 agosto 2014 n. 125, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

  Maria Edera SPADONI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

  Lapo PISTELLI, viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

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  Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) e Maria Edera SPADONI, presidente.

  Lapo PISTELLI, viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

  Maria Edera SPADONI, presidente, dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 9.10.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri ed alla cooperazione internazionale, Mario Giro.

  La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011.
C. 2420 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 24 giugno scorso.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Finanze, Cultura e Politiche dell'Unione europea, assegnatarie del provvedimento in sede consultiva.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Franco Cassano, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003.
C. 2574 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Sandra ZAMPA (PD), relatore, riferisce che l'Accordo italo-canadese sulla sicurezza sociale di cui al disegno di legge in titolo è ormai risalente, essendo stato firmato a Roma il 22 maggio 1995, tanto che nel 2003 è stato firmato dalle due Parti anche un Protocollo all'Accordo, anch'esso all'esame della Commissione. Lo scopo dell'Accordo, analogamente a quello di numerosi altri accordi della stessa specie, è quello di regolare alcuni aspetti previdenziali.
  Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo, questo si compone di 33 articoli.
  L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati.
  L'articolo 2 elenca le gestioni assicurative italiane e canadesi cui si applicherà l'Accordo, prevedendo altresì l'estensione a eventuali successive modifiche legislative in Italia o in Canada.
  In base all'articolo 3 l'applicazione dell'Accordo riguarderà persone che siano, o siano state, soggette alla legislazione di uno degli Stati contraenti, nonché ai loro familiari o superstiti.Pag. 32
  L'articolo 4 stabilisce la parità di trattamento tra le persone di cui al precedente articolo 3 che risiedano sul territorio di uno Stato contraente e i cittadini di quello Stato contraente, per ciò che concerne l'applicazione della pertinente legislazione.
  L'articolo 5 prevede essenzialmente la trasferibilità territoriale delle prestazioni di cui una persona sia titolare, anche qualora risieda in uno Stato terzo rispetto all'Italia o al Canada.
  L'articolo 6 prevede che una persona che svolge attività lavorativa subordinata nel territorio di uno dei due Stati contraenti sia soggetta esclusivamente alla legislazione di quel medesimo Stato; qualora invece si tratti di lavoratore autonomo che opera in entrambi i Paesi, questi sarà soggetto alla sola legislazione del Paese di residenza: ciò ove non sia diversamente previsto in altre sezioni dell'Accordo in esame.
  L'articolo 7 prevede che il lavoratore dipendente inviato nel territorio dell'altro Stato contraente rimanga soggetto alla legislazione dello Stato di origine, purché il periodo del distacco non superi i 24 mesi. Qualora il distacco si prolunghi oltre tale termine, comunque, le autorità o istituzioni competenti possono convenire che la persona rimanga ugualmente assoggettata solo alla legislazione dello Stato di origine. La relazione introduttiva al disegno di legge ricorda come con questa norma si venga incontro alle esigenze imposte dalla sempre maggiore mobilità delle imprese italiane e canadesi operanti all'estero, semplificando anche la tutela previdenziale dei lavoratori interessati, in capo ai quali viene mantenuta la legislazione nazionale anche per lunghi periodi di distacco nell'altro Paese contraente.
  L'articolo 8 dispone in termini analoghi al precedente articolo, ma con specifico riferimento alle persone impiegate su installazioni marine per la ricerca di idrocarburi e minerali situate nell'area corrispondente alla piattaforma continentale di una delle due Parti dell'Accordo.
  L'articolo 9 prevede per i lavoratori impiegati su navi o aeromobili il mantenimento del regime di sicurezza sociale del paese di bandiera della nave o in cui la compagnia aerea ha la sua sede legale.
  L'articolo 10 salvaguarda le disposizioni in materia previdenziale contenute nella Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e nella Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963. Ugualmente, è previsto che saranno soggetti solo alla legislazione dello Stato contraente di origine gli impiegati pubblici o le persone ad essi assimilate, inviati a lavorare nel territorio dell'altro Stato contraente o ivi assunte.
  In base all'articolo 11, tuttavia, le autorità o istituzioni competenti dei due Stati possono consentire eccezioni alla determinazione della legislazione applicabile in base ai precedenti articoli dell'Accordo.
  L'articolo 13 prevede la possibilità della totalizzazione dei periodi contributivi accreditati nei due Paesi, sì da consentire il raggiungimento più agevole dei minimi contributivi e un più elevato livello delle prestazioni.
  Con l'articolo 14 la totalizzazione viene estesa – in caso di carenza contributiva del soggetto interessato dopo la totalizzazione tra Italia e Canada – anche ai periodi contributivi accreditati nei sistemi previdenziali di Paesi terzi, a condizione che tanto l'Italia quanto il Canada abbiano in vigore con detti Stati separati Accordi in materia previdenziale che includano la clausola di totalizzazione dei periodi contributivi. La relazione introduttiva al disegno di legge rileva come questa totalizzazione multipla serva per i lavoratori che hanno avuto una carriera lavorativa all'estero molto frammentata.
  L'applicazione concreta delle previsioni sulla totalizzazione per il calcolo delle prestazioni è disposta dagli articoli 17 e 18 (per la legislazione canadese) e dall'articolo 19 (per la legislazione italiana). In particolare il comma 5 dell'articolo 19 prevede che, se la somma di prestazioni cui una data persona ha diritto ai sensi delle legislazioni di entrambe le Parti non Pag. 33raggiunge l'importo del trattamento minimo di pensione stabilito dalla legislazione italiana, la competente istituzione del nostro paese concede l'integrazione per raggiungere tale importo. La relazione introduttiva al disegno di legge rileva come tale previsione interessi anche i connazionali rimpatriati dal Canada.
  L'articolo 22 individua le modalità della collaborazione amministrativa tra le autorità e le istituzioni competenti delle Parti per l'applicazione dell'Accordo, anche eventualmente in tema di accertamenti sanitari (articolo 24). In particolare, poi, in base all'articolo 23 le autorità e istituzioni competenti dei due Stati si comunicheranno sollecitamente le informazioni necessarie per l'applicazione dell'Accordo: tali informazioni saranno utilizzate esclusivamente a tale scopo, salvo il caso di diversa previsione nella legislazione dello Stato che le riceve.
  L'articolo 25 esclude, per i documenti presentati ai fini dell'applicazione dell'Accordo in esame, la necessità della legalizzazione o di altre simili formalità da parte delle autorità diplomatico-consolari. Inoltre è stabilito che qualsiasi riduzione o esenzione di imposte prevista dalla legislazione nazionale si applichi anche ai documenti presentati in applicazione dell'Accordo.
  L'articolo 26 stabilisce il regime linguistico dell'applicazione dell'Accordo tra le competenti autorità e istituzioni: tale regime prevede l'utilizzazione di una delle lingue ufficiali di entrambi i Paesi.
  In base all'articolo 27, le domande di prestazioni fatte in uno Stato diverso da quello competente verranno d'ufficio trasferite a cura delle autorità dello Stato in cui la domanda è stata presentata.
  L'articolo 28 prevede la possibilità che ciascuna amministrazione nazionale paghi le prestazioni previste dall'Accordo in esame nella propria valuta.
  L'articolo 29 stabilisce la procedura di consultazione tra i due Stati contraenti per qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo che non sia stato possibile dirimere dalle rispettive autorità competenti: in difetto di risoluzione della controversia, questa, a richiesta di una delle Parti, sarà sottoposta ad una Commissione arbitrale, le cui determinazioni saranno definitive e vincolanti.
  In ragione del peculiare assetto istituzionale canadese, l'articolo 30 prevede la possibilità della conclusione di intese in materia di sicurezza sociale tra le competenti autorità italiane e una qualsiasi provincia canadese, purché tali intese non siano in contrasto con le disposizioni dell'Accordo in esame.
  L'articolo 31 fissa alcuni principi in ordine a posizioni previdenziali pregresse rispetto alla data di entrata in vigore dell'Accordo in esame, e l'articolo 32, dopo aver previsto la cessazione del precedente Accordo di sicurezza sociale italo-canadese del 1977 a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo in esame, stabilisce che le prestazioni erogate in applicazione dell'Accordo del 1977 potranno essere ricalcolate tenendo conto delle disposizioni dell'Accordo subentrante, ma il calcolo non potrà in alcun caso comportare una riduzione dell'ammontare delle prestazioni già in godimento.
  Infine l'articolo 33 stabilisce che l'Accordo è concluso per un periodo indefinito: ciascuno dei due Stati contraenti può denunciare l'Accordo per iscritto con preavviso di 12 mesi. La cessazione dell'Accordo non pregiudicherà alcuno dei diritti acquisiti conformemente alle disposizioni di esso, e le Parti collaboreranno per definire i diritti in corso di acquisizione al momento della cessazione dell'Accordo.
  Quanto al Protocollo aggiuntivo del 2003, la cui entrata in vigore coinciderà con quella dell'Accordo, fa rilevare che esso consta di 8 articoli, che non recano alcuna novità sostanziale rispetto all'Accordo, bensì una serie di precisazioni e rilievi interpretativi.
  Venendo al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, precisa che si compone di quattro articoli, i primi due dei Pag. 34quali contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione ad esso relativo.
  L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, che sono valutati in 313.600 euro per il 2014, 521.600 euro per il 2015 e 2.555.500 euro a decorrere dal 2016. La copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri.
  Come previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009), l'articolo reca poi la clausola di salvaguardia per il caso di scostamenti dell'andamento della spesa rispetto agli oneri finanziari previsti. L'INPS è chiamato a riferire al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Quest'ultimo in caso di scostamenti, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere, alla riduzione anzitutto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo 20, comma 8 della legge 328/2000, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 185 del 2008.
  L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  Il sottosegretario Mario GIRO esprime l'auspicio che il disegno di legge sia approvato quanto prima, sia perché l'Accordo attende di essere ratificato da molti anni e il Canada vi ha già provveduto, sia perché, infine, con la prossima entrata in vigore del nuovo accordo commerciale tra l'Unione europea e il Canada (Canada-European Union Comprehensive Economic Trade Agreement), le imprese italiane operanti in quel Paese rischiano di perdere in competitività. Aggiunge che, se fino ad oggi la difficoltà di reperire le necessarie risorse finanziarie, peraltro di importo modesto, ha ritardato la ratifica dell'Accordo, ora che questo problema è stato superato, occorre procedere il più speditamente possibile.

  Fabio PORTA (PD), anche in qualità di deputato eletto nella circoscrizione Estero e di presidente del Comitato permanente italiani nel mondo e promozione del sistema paese, esprime grande soddisfazione nel vedere finalmente presentato al Parlamento il disegno di legge relativo all'Accordo di sicurezza sociale con il Canada, la cui ratifica attende ormai da quasi venti anni, con danno non soltanto per l'immagine dell'Italia all'estero, ma anche per le imprese italiane e soprattutto per una delle maggiori comunità di italiani all'estero, appunto quella canadese.
  Coglie quindi l'occasione per sollecitare il Governo alla tempestiva presentazione al Parlamento anche del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di sicurezza sociale stipulato dall'Italia con il Cile, paese del quale sottolinea i forti legami storici e politici con l'Italia.
  Conclude riconoscendo al Governo il merito di adoperarsi per accelerare le procedure di ratifica di accordi come quello in esame, la cui importanza diventa sempre maggiore, anche in ragione dell'intensificarsi dei flussi migratori e della conseguente costituzione in Italia di comunità di stranieri spesso consistenti.

  Alessandro DI BATTISTA (M5S), premesso di condividere alcune delle considerazioni svolte dal deputato Porta, esprime però scetticismo in merito alla quantificazione e alle modalità di copertura dell'onere finanziario necessario per l'applicazione dell'accordo. Per queste ragioni, annuncia che il suo gruppo si riserva di formulare un giudizio complessivo sul provvedimento all'esito di un approfondimento in merito ai profili anzidetti.

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  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti, altrimenti, il termine resta fissato alle ore 15 di lunedì 22 settembre prossimo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009.
C. 2576 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marco FEDI (PD), relatore, illustrando il provvedimento, riferisce che l'accordo bilaterale di sicurezza sociale tra Italia e Giappone, firmato a Roma il 6 febbraio 2009, si prefigge di regolare i rapporti tra i due Paesi relativamente alla copertura e tutela previdenziale dei lavoratori.
  Nel sottolineare l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge di ratifica, in considerazione del fatto che il Giappone ha già ratificato l'accordo, chiarisce che questo prevede la copertura previdenziale dei lavoratori al seguito delle imprese di uno Stato, distaccati nel territorio dell'altro Stato, e la trasferibilità delle prestazioni previdenziali.
  La ratifica di questo accordo internazionale arricchisce il quadro complessivo dei rapporti internazionali, bilaterali, tra Italia e Giappone, contribuisce a creare le condizioni per un aumento degli investimenti, diretti e reciproci, e rende più equa la protezione previdenziale dei lavoratori, sia quando sono al seguito di imprese, sia quando rientrano in Italia dopo periodi di lavoro all'estero.
  La necessità di una tale intesa era stata rilevata in molteplici occasioni di incontro bilaterale. Evidentemente la ratifica da parte giapponese ha impresso maggiore urgenza alla necessità di un rapido iter parlamentare anche da parte italiana, sia per una questione di immagine internazionale e di posizione dell'Italia nei rapporti bilaterali, sia per una necessità di completamento del quadro complessivo dei rapporti bilaterali. L'Italia è infatti l'unico Paese del G8 con il quale il Governo giapponese non ha, ad oggi, un vigente accordo di sicurezza sociale.
  Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo, questo si compone di 24 articoli. In particolare, l'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati. L'articolo 2 elenca le gestioni assicurative italiane e giapponesi cui si applicherà l'Accordo in esame, indicando altresì le eccezioni dal campo di applicazione dell'Accordo medesimo.
  In base all'articolo 3, l'applicazione dell'Accordo riguarderà persone che siano o siano state soggette alla legislazione di uno degli Stati contraenti, nonché altre individuate categorie di persone titolari di diritti derivati (essenzialmente i familiari).
  L'articolo 4 dispone che, salvo diversa previsione nell'Accordo, le persone di cui al precedente articolo 3 che risiedano sul territorio di uno Stato contraente riceveranno lo stesso trattamento dei cittadini di quello Stato contraente nell'applicazione della pertinente legislazione di quello Stato.
  L'articolo 5 prevede essenzialmente la trasferibilità territoriale delle prestazioni di cui una persona sia titolare, anche qualora risieda in uno Stato terzo rispetto all'Italia o al Giappone. È tuttavia salvaguardata la legislazione giapponese che per alcuni casi di prepensionamento prevede necessariamente la presenza dell'interessato sul territorio nipponico.
  L'articolo 6 prevede quindi che una persona che svolge attività lavorativa subordinata o autonoma nel territorio di uno dei due Stati contraenti sarà soggetta esclusivamente alla legislazione di quel medesimo Stato: ciò ove non diversamente previsto in altre sezioni dell'Accordo in esame.Pag. 36
  L'articolo centrale dell'Accordo – come rilevato anche dalla relazione di accompagnamento – è l'articolo 7, che prevede che il lavoratore dipendente inviato nel territorio dell'altro Stato contraente rimanga soggetto alla legislazione dello Stato di origine, a meno che il periodo del distacco superi i cinque anni (comma 1). Qualora il distacco si prolunghi oltre cinque anni, comunque, le autorità o istituzioni competenti possono convenire che la persona rimanga ugualmente assoggettata solo alla legislazione dello Stato di origine (comma 2). Quanto previsto per il distacco di lavoratori dipendenti vale anche per il caso di una persona che presti lavoro autonomo in via temporanea nel territorio dell'altro Stato contraente (commi 4 e 5).
  L'articolo 8 prevede, per i lavoratori impiegati su navi, il mantenimento del regime di sicurezza sociale del paese di appartenenza della nave.
  L'articolo 9 salvaguarda le disposizioni in materia previdenziale contenute nella Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e nella Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963. Ugualmente, è previsto che saranno soggetti solo alla legislazione dello Stato contraente di origine gli impiegati pubblici o le persone ad essi assimilate, inviati a lavorare nel territorio dell'altro Stato contraente.
  In base all'articolo 10, tuttavia, le autorità o istituzioni competenti dei due Stati possono consentire eccezioni alla determinazione della legislazione applicabile in base ai precedenti articoli dell'Accordo nei confronti di particolari categorie di persone, e ciò su richiesta di un lavoratore autonomo o, congiuntamente, di un lavoratore subordinato e di un datore di lavoro.
  Con l'articolo 11, che riguarda i coniugi e figli al seguito di un italiano che lavora in territorio giapponese, si prevede che a costoro verrà applicata la copertura assicurativa prevista dalla legge italiana, salvo espressa richiesta in senso contrario da parte del coniuge o dei figli del lavoratore italiano.
  L'articolo 12 opera precisazioni sulle gestioni previdenziali escluse dall'applicazione di alcune clausole dell'Accordo, mentre l'articolo 13 specifica l'ambito di applicazione del solo articolo 2.
  L'articolo 14 individua le modalità della collaborazione amministrativa tra le autorità e le istituzioni competenti delle Parti per l'applicazione dell'Accordo.
  L'articolo 15 esclude, per i documenti presentati ai fini dell'applicazione dell'Accordo in esame, la necessità della legalizzazione o di altre simili formalità da parte delle autorità diplomatico-consolari. Inoltre è stabilito che qualsiasi riduzione o esenzione di imposte prevista dalla legislazione nazionale si applichi anche ai documenti presentati in applicazione dell'Accordo.
  L'articolo 16 stabilisce il regime linguistico dell'applicazione dell'Accordo tra le competenti autorità e istituzioni, nonché nei confronti delle persone interessate: tale regime prevede le lingue italiana, giapponese o inglese.
  In base all'articolo 17 le autorità e istituzioni competenti dei due Stati si comunicheranno informazioni eventualmente raccolte su persone, qualora sia necessario per l'applicazione dell'Accordo: tali informazioni saranno utilizzate esclusivamente a tale scopo, e riceveranno un livello di protezione pari a quello assicurato dalla legislazione dello Stato che le riceve.
  Le domande di prestazioni fatte in uno Stato diverso da quello competente verranno d'ufficio trasferite a cura delle autorità dello Stato in cui la domanda è stata presentata (articolo 18).
  L'articolo 19 prevede la possibilità di pagare le prestazioni previste dall'Accordo in esame nella valuta di ciascuno dei due Stati contraenti.
  L'articolo 20 stabilisce la procedura di consultazione tra i due Stati contraenti per qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo.
  L'articolo 21 prevede la non incidenza di quanto previsto dal precedente articolo Pag. 374, in riferimento alle norme sui periodi complementari riguardanti i soli cittadini giapponesi.
  L'articolo 22 fissa alla data di entrata in vigore dell'Accordo in esame la decorrenza del periodo di distacco di cui al precedente articolo 7, qualora tale distacco sia iniziato prima dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso.
  Infine gli articoli 23 e 24 contengono le clausole finali dell'Accordo, il quale è concluso per un periodo indefinito: ciascuno dei due Stati contraenti può denunciare l'Accordo per iscritto e attraverso i canali diplomatici, con effetto dalla fine del dodicesimo mese successivo a quello di notifica.
  Quanto al disegno di legge di ratifica, osserva che questo consta di quattro articoli, i primi due dei quali contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione dello stesso.
  L'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, che sono valutati in 9.685.000 euro per il 2014, 9.862.000 euro per il 2015 e 10.740.000 euro a decorrere dal 2016. La copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  Fa presente che la relazione tecnica che correda il disegno di legge di ratifica, molto analitica, rileva un consistente onere a carico dell'INPS, in ragione del numero quasi doppio di lavoratori giapponesi impiegati in Italia da imprese nipponiche rispetto ai lavoratori italiani attivi in Giappone per conto di imprese italiane. Tale onere è peraltro leggermente temperato dalla considerazione che, in caso di entrata in vigore dell'Accordo, cesserebbe la contribuzione dei lavoratori giapponesi all'INPS – in quanto questi rientrerebbero, come previsto dall'Accordo, esclusivamente sotto la legislazione nipponica – e dunque verrebbe meno anche l'incremento della prestazione contributiva loro spettante in base alla legislazione italiana (ed in particolare in base alla legge n. 189 del 2002, cosiddetta «legge Bossi-Fini») al momento del pensionamento e del rientro in Giappone.
  Sulla base di tutto ciò, precisa che l'onere netto per l'INPS, nel periodo 2014-2023, avrebbe un andamento crescente da 9,685 milioni di euro nel 2014 a 10,24 milioni di euro nel 2023.
  Segnala altresì che il comma 2, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009), reca una specifica clausola di salvaguardia per il caso di eventuali scostamenti rispetto all'onere previsto rilevati in sede di monitoraggio da parte dell'INPS. Questo è chiamato a riferire in proposito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Quest'ultimo, in caso di scostamenti, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è chiamato a provvedere con proprio decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, alla riduzione anzitutto del Fondo nazionale per le politiche sociali, previsto dall'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.
  L'articolo 4, infine, fissa l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica nel giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Conclude rilevando che si tratta in sostanza di un accordo importante, che rafforzerà le già buone relazioni economiche tra i due paesi. Fa presente al riguardo che l'interscambio commerciale tra Giappone e Italia ha una bilancia commerciale nettamente in favore dell'Italia: le esportazioni del Giappone verso l'Italia ammontano a 292 miliardi di yen, mentre le esportazioni italiane verso il Giappone a 764 miliardi di yen.Pag. 38Negli investimenti diretti, invece, il Giappone investe verso l'Italia 233 miliardi di yen ed attualmente sono circa 217 le aziende giapponesi inserite nel mercato italiano, mentre lo stock degli investimenti diretti dall'Italia verso il Giappone è di circa 83 miliardi di yen ed attualmente sono circa 68 le aziende inserite nel mercato giapponese. Ogni anno si stima che siano all'incirca tra gli 800 mila e il milione i turisti giapponesi che vengono a visitare l'Italia. Né va trascurato che i cittadini giapponesi che risiedono in Italia sono attorno ai 13.000 e che i cittadini italiani iscritti all'AIRE sono poco oltre i 2.700; e che la presenza culturale italiana in Giappone e giapponese in Italia negli anni ha rafforzato, anche a livello linguistico e culturale, gli scambi tra i due Paesi.
  Per queste ragioni ritiene importante la rapida approvazione del disegno di legge in esame.

  Il sottosegretario Mario GIRO si associa al relatore nell'esprimere l'auspicio che il disegno di legge sia approvato al più presto, richiamandosi alle stesse ragioni di carattere generale che ha già illustrato con riguardo all'Accordo di sicurezza sociale con il Canada e ricordando che sono in corso negoziati tra l'Unione europea e il Giappone per la stipula di un trattato commerciale che rafforzerà ulteriormente l'interscambio commerciale tra i Paesi dell'Unione europea e il Giappone.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti, altrimenti, il termine resta fissato alle ore 15 di lunedì 22 settembre prossimo.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri ed alla cooperazione internazionale, Mario Giro.

  La seduta comincia alle 14.40.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maria Edera SPADONI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che l'espressione del parere sul decreto-legge in titolo sia rinviata ad altra seduta, in considerazione del fatto che i commissari non hanno avuto il tempo di studiare il provvedimento, che è molto complesso, in quanto lo stesso è stato inserito successivamente nell'ordine del giorno dei lavori della Commissione.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, chiarisce che l'inserimento del decreto-legge in titolo all'ordine del giorno dei lavori della Commissione è dovuto alla circostanza che la prossima settimana la Commissione affari esteri non potrà riunirsi per la concomitante partecipazione all'Assemblea generale delle Nazioni unite a New York.

  Alessandro DI BATTISTA (M5S) chiede di rinviare a domani l'espressione del parere, per dar modo ai gruppi di approfondire i contenuti del provvedimento.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, propone di iniziare l'esame oggi, con lo svolgimento Pag. 39della relazione introduttiva e l'intervento del rappresentante del Governo, e di rinviare ad altra seduta, da convocare domattina, l'espressione del parere.

  Vincenzo AMENDOLA (PD) concorda sulla proposta del presidente Cicchitto.

  Fabio PORTA (PD), relatore, introduce l'esame, riferendo che il decreto-legge in titolo è costituito da 45 articoli, che dispongono misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e la ripresa delle attività produttive.
  La competenza della III Commissione è richiamata dall'articolo 30 sulla promozione straordinaria del made in Italy e le misure per l'attrazione degli investimenti. La principale novità è rappresentata dal lancio di un Piano che il Ministero per lo sviluppo economico adotterà entro due mesi. Sottolinea positivamente la previsione dell'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Nelle linee-guida del Piano ritrova molte delle sollecitazioni che il Comitato permanente di questa Commissione sugli italiani nel mondo e la promozione del sistema-Paese – da lui presieduto – ha più volte svolto. Si riferisce in particolare al sostegno alle piccole e medie imprese, che riceveranno formazione ed informazione, anche attraverso l'acquisizione di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione.
  Giudica altresì opportune le misure di incentivazione del made in Italy e parallelamente di contrasto al fenomeno dell’Italian sounding.
  Nel condividere poi la realizzazione di un segno distintivo unico in relazione all'Esposizione universale di Milano 2015, segnala alcune tipologie promozionali innovative in ordine alle reti di distribuzione ed al commercio elettronico.
  L'altra significativa novità normativa riguarda l'attività di attrazione degli investimenti esteri in Italia che è accorpata all'Agenzia ICE, sopprimendosi il cosiddetto Desk Italia di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 179 del 2012.
  Poiché la rete estera della predetta agenzia opera nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche e consolari, ritiene necessaria la presenza di un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel Comitato di coordinamento dell'attività in materia.
  Nota invece in modo negativo la mancata previsione al comma 9 dell'intesa dello stesso dicastero nella predisposizione della relazione sul nuovo piano.
  Infine richiama nuovamente l'attenzione sull'esigenza di coinvolgere, sia nella promozione che nell'attrazione degli investimenti, le comunità degli italiani all'estero, che offrono un enorme potenziale di canali e di contatti per le nostre imprese.

  Il sottosegretario Mario GIRO, premesso che a causa di concomitanti impegni non potrà essere presente alla seduta di domani e che sarà quindi sostituito da altro rappresentante del Governo, si sofferma in modo particolare sull'articolo 30 del decreto-legge, che prevede l'adozione di un Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia.
  Al riguardo, chiarisce che le attività promozionali individuate come contenuto del Piano corrispondono in gran parte ai suggerimenti provenienti dalla rete diplomatico-consolare, che è stata chiamata nei mesi scorsi a fornire valutazioni e proposte sull'attività promozionale alla luce dell'esperienza concreta nei Paesi di accreditamento, con l'obiettivo di fornire un contributo qualificato all'esercizio di programmazione in seno alla Cabina di Regia per l'Italia internazionale.
  Fa presente che la Farnesina è pronta a collaborare attivamente nell'attuazione delle misure del Piano, sia di quelle di carattere informativo a beneficio delle piccole e medie imprese – come già accade con il Roadshow per l'internazionalizzazione, alla cui tappa di Bologna, il 9 ottobre, parteciperà lui stesso, – sia di Pag. 40
quelle finalizzate alla penetrazione dei mercati prioritari, attraverso la rete diplomatico-consolare.
  Assicura che le iniziative per la valorizzazione della qualità dei prodotti italiani, soprattutto nel settore agroalimentare (anche in connessione con Expo’ 2015), il contrasto all’Italian sounding, il massiccio inserimento nelle catene distributive locali vedranno ambasciate e consolati impegnati attivamente a supporto dell'ICE, anche con l'obiettivo di inquadrare tale sforzo in una strategia integrata di promozione dell'eccellenza del Made in Italy che includa cultura, scienza e territori e valorizzi quindi l'unicità dei nostri prodotti.
  Ritiene che, una volta confermata l'entità dell'impegno finanziario nella legge di stabilità, le misure previste dal Piano saranno fondamentali per il sostegno alle imprese italiane, sia nei mercati maturi – nei quali si concentra tuttora una larga fetta dell'export italiano, ed in particolare nei grandi Paesi dell'Unione europea e nell'America del Nord, alla luce delle grandi opportunità offerte dagli accordi commerciali appena conclusi o in corso di negoziazione, – sia in quei mercati emergenti dell'Asia, dell'Africa Subsahariana e dell'America latina che sono stati identificati come i più promettenti per le imprese italiane, per caratteristiche dei rispettivi sistemi produttivi, i modelli di consumo e i tassi di crescita.
  Quanto all'ICE, ritiene che sia stata una scelta importante considerare l'Agenzia ICE come unico «braccio operativo» delle attività che dovranno essere svolte per raggiungere i molteplici obiettivi che il Governo si è dato nell'ambito dell'internazionalizzazione e attrazione degli investimenti.
  Ritiene, però, altrettanto importante che la strategia rimanga saldamente nelle mani del Governo e dei Ministeri di competenza. In particolare, nell'ambito della fissazione degli obiettivi che verranno attributi all'Agenzia ICE tramite convenzione con il Ministero per lo sviluppo economico, potrebbe essere interpellato il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per le materie più specificamente di sua competenza.
  In particolare sul fronte dell'attrazione degli investimenti esteri considera strategica la funzione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale attraverso le segnalazioni che già costantemente pervengono dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane nel mondo. La rilevanza del ruolo del Ministero è del tutto evidente, dal momento che l'Agenzia ICE svolgerà l'attività di attrazione degli investimenti all'estero attraverso la propria rete e che questa opera nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.