CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 settembre 2014
297.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 66

SEDE REFERENTE

  Martedì 16 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu e il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

  La seduta comincia alle 14.05.

Sull'ordine dei lavori.

  Ilaria CAPUA, presidente, propone l'inversione dell'ordine dei lavori della seduta odierna, procedendo preliminarmente all'esame dei provvedimenti in sede referente.

  La Commissione concorda.

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria.
C. 1990 Brescia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 agosto 2014.

  Roberto RAMPI (PD), relatore, ricorda che sinora si è svolto un ampio dibattito, Pag. 67durante il quale sono state espresse le posizioni dei vari gruppi presenti in Commissione. Ritiene utile procedere, quindi, alle previste audizioni dei soggetti interessati dal provvedimento, prima di riprendere l'esame in sede referente dello stesso.

  Giuseppe BRESCIA (M5S) auspica che le audizioni dei soggetti operanti nel settore siano svolte in tempi non eccessivamente lunghi, in modo da non dilatare oltremodo la ripresa dell'esame del provvedimento.

  Ilaria CAPUA, presidente, dopo aver ricordato che la questione posta dal collega Brescia potrà essere utilmente affrontata nel prossimo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, concorda sull'opportunità di concludere l'esame della proposta di legge in sede referente in tempi ragionevoli.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu.

  La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.
Testo unificato C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo, C. 1125 Caon e C. 1399 Catanoso.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ilaria CAPUA, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Giulia NARDUOLO (PD), relatore, ricorda che il testo unificato in esame, elaborato dalla XIII Commissione (Agricoltura), in sede referente, il 31 luglio 2014, è composto di 9 articoli, e reca disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.
  Rileva che l'articolo 1 detta le finalità del provvedimento, ossia la promozione di interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici delle aree a rischio di dissesto idrogeologico o di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, a fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali; l'articolo 2 prevede la disciplina degli interventi; l'articolo 3 introduce la concessione di un contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici; l'articolo 4 prevede un contributo per gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati; l'articolo 5 reca norme sull'attuazione dei predetti interventi; l'articolo 6 istituisce un Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2014, 1 milione di euro per l'anno 2015 e 1 milione di euro per l'anno 2016, a valere sul fondo speciale di parte corrente iscritto per il triennio 2014-2016, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; l'articolo 7 disciplina le attività dei consorzi di tutela delle produzioni di agrumi; l'articolo 8 indica la procedura per l'assegnazione dei contributi previsti dagli articoli 3 e 4; l'articolo 9, infine, detta norme per l'effettuazione dei controlli – svolti dalle regioni – sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi e sulle sanzioni Pag. 68amministrative derivanti dalla violazione delle disposizioni della presente proposta di legge e delle leggi regionali in materia, anch'esse applicate dalle regioni medesime.
  Per quanto concerne la competenza della VII Commissione, richiama intanto il citato articolo 2, il quale prevede che per le finalità del provvedimento in esame, indicate dall'articolo 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede: all'individuazione dei territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici; alla definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi previsti dalla presente legge ammessi ai contributi di cui ai successivi articoli 3 e 4; alla determinazione della percentuale di contributi erogabili. Al riguardo, segnala che al comma 1 dell'articolo 2 è ancora indicata la vecchia denominazione del Ministero (o meglio del Ministro), che sin dal giugno 2013, come è noto, ha assunto il nome di «Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo», per cui occorre riportare quest'ultima denominazione nel testo.
  Tornando al testo in esame, ricorda che a mente del comma 2 del medesimo articolo 2 gli interventi ammessi a beneficiare dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4 devono prioritariamente rispettare tecniche sostenibili legate all'agricoltura integrata, tradizionale e biologica e devono essere eseguiti nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizionalità delle identità locali. Precisa che la ricostituzione varietale deve essere attuata tenendo conto esclusivamente del patrimonio di specie e di cultivar storicamente legato al territorio. Ricorda infine che sullo schema del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 2 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dall'assegnazione. Rileva quindi che appare di interesse per la VII Commissione anche l'articolo 5 del provvedimento, il quale reca disposizioni sull'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 che, ricorda, prevedono, rispettivamente, contributi per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti e contributi per il ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati. L'articolo 5 prevede, quindi, che i suddetti interventi siano eseguiti in conformità alle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2 della proposta di legge e in conformità alla legislazione vigente e, in particolare, alla normativa dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Precisa infine che si dispone che gli aiuti previsti dalla presente proposta di legge debbano essere sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), dopo aver ringraziato la relatrice per il lavoro svolto, le chiede di precisare quale sia il coinvolgimento del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nella determinazione dei soggetti beneficiari dei contributi previsti dal provvedimento stesso.

  Giulia NARDUOLO (PD), relatore, ricorda che, in base all'articolo 2, comma 1, della proposta di legge, è previsto il concerto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'emanazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che individua i territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici, definisce i criteri e le tipologie degli interventi ammessi ai contributi e determina la percentuale dei contributi erogabili. Sottolinea tuttavia che Pag. 69è previsto che le Commissione parlamentari competenti esprimano il parere sul predetto schema di decreto.

  Roberto RAMPI (PD) ricorda che la denominazione «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo» richiama proprio l'attitudine di taluni beni, come gli agrumeti caratteristici, la cui salvaguardia e valorizzazione si può rivelare strumento strategico per il rilancio del Paese.

  Ilaria CAPUA, presidente, con riferimento all'articolo 4 della proposta di legge, relativo agli agrumeti caratteristici abbandonati, ritiene che sarebbe utile un chiarimento in merito al procedimento di erogazione dei contributi con particolare riferimento al soggetto legittimato a presentare l'istanza.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
Nuovo testo C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 settembre 2014.

  Giulia NARDUOLO (PD), relatore, alla luce del dibattito svoltosi in Commissione nella precedente seduta, presenta una proposta di parere favorevole con osservazione sul testo in esame (vedi allegato).

  Ilaria CAPUA, presidente, dopo aver constatato che la proposta di parere della relatrice recepisce i rilievi espressi dai colleghi nel corso del dibattito sul provvedimento, ritiene che lo stesso esprima una posizione ragionevole.

  Antonio PALMIERI (FI-PdL) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

  Simone VALENTE (M5S), dopo aver rilevato l'esiguità dello stanziamento di 35 milioni di euro, previsti per l'anno 2015 per il finanziamento dei progetti dell'articolo 2-bis, concernente il programma di mobilità sostenibile, annuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere.

  Gianna MALISANI (PD) ringrazia preliminarmente la relatrice per il prezioso lavoro svolto. Per quanto concerne la competenza della VII Commissione, rileva l'importanza delle disposizioni previste a sostegno della mobilità scuola-casa previste dal citato articolo 2-bis. Sottolinea inoltre la rilevanza delle disposizioni relative all'introduzione del nuovo articolo 206-sexies nel codice dell'ambiente, prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo in esame, ricordando che queste prevedono che le amministrazioni pubbliche che indicono gare d'appalto per l'efficientamento energetico, la ristrutturazione o la costruzione di edifici scolastici e ospedali debbano determinare criteri di valutazione delle offerte con punteggi premianti l'utilizzo di prodotti contenenti materiali post-consumo. Specifica quindi che la norma di riferimento per i valori dei descrittori e dei requisiti acustici è la norma UNI 11367. Apprezza, infine, le disposizione che concernono la costituzione della Strategia nazionale delle Green Communities e, in particolare, l'istituzione, operata dall'articolo 36, del Fondo italiano investimenti Green Communities, che prevede l'intervento della Cassa Depositi e Prestiti. Preannuncia quindi voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione della relatrice (vedi allegato).

Pag. 70

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992.
C. 2127 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Anna ASCANI (PD), relatore, ricorda che la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata nel 1992 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, è stata sottoscritta da 46 Paesi, dei quali 42 hanno proceduto alla ratifica. Precisa che l'Italia, insieme ad Austria, San Marino e Lussemburgo, non ha ancora ratificato, dopo 22 anni, la Convenzione.
  Ricorda, inoltre, che la relazione illustrativa al provvedimento in esame sottolinea non solo come essa abbia portato a importanti progressi nella tutela del patrimonio archeologico in molti Paesi europei, ma come dalla sua entrata in vigore siano nate importanti opportunità di lavoro e di crescita professionale per gli archeologi. Precisa quindi che la Convenzione della Valletta nasceva sia dal convincimento che fossero stati raggiunti in gran parte gli obiettivi delle disposizioni della precedente Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, redatta a Londra il 6 maggio 1969, (ratificata dall'Italia con la legge n. 202 del 1973), sia dalla necessità di completare tali disposizioni, adattandole alle nuove realtà storiche e sociali. Rileva quindi che per questo motivo la relazione ricorda che essa si prefigge di stabilire nuovi obiettivi e fornire nuove linee normative riguardo al tema della protezione del patrimonio archeologico.
  Con riferimento al contenuto della Convenzione (riveduta) oggi in esame, ricorda che questa si compone di un preambolo e di 18 articoli. Precisa che il Preambolo sottolinea l'essenzialità del patrimonio archeologico per la conoscenza del passato delle civiltà e ribadisce la necessità che esso sia preservato dal degrado, dai grandi lavori di pianificazione del territorio e dalle azioni distruttive quali gli scavi illegali o le azioni derivanti da insufficiente informazione. Segnala quindi che l'articolo 1 precisa che l'obiettivo della Convenzione è quello di proteggere il patrimonio archeologico quale fonte della memoria collettiva europea e strumento di studio storico e scientifico. Lo stesso articolo individua come elementi costitutivi del patrimonio archeologico tutti i reperti, beni e altre tracce dell'esistenza dell'uomo nel passato: la cui salvaguardia e studio permettono di descrivere l'evoluzione della storia dell'uomo e del suo rapporto con la natura; i cui principali mezzi di informazione sono costituiti da scavi e scoperte, nonché da altri mezzi di ricerca concernenti l'uomo e l'ambiente che lo circonda; che si trovano su territori soggetti alla giurisdizione delle Parti contraenti. Viene inoltre specificato che il patrimonio archeologico comprende le strutture, costruzioni, complessi architettonici, siti esplorati, beni mobili, monumenti di altro tipo e il loro contesto, che si trovino nel suolo o sott'acqua. Rileva poi che l'articolo 2 impegna le parti ad adottare un regime giuridico per la protezione del patrimonio archeologico e detta le caratteristiche di tale cornice: gestione dell'inventario, costituzione di riserve archeologiche, obbligo dello scopritore di denunciare alle autorità la scoperta di elementi facenti parte di tale patrimonio. Evidenzia che l'articolo 3 stabilisce che ogni Stato istituisca procedure di autorizzazione e di controllo degli scavi e delle attività archeologiche, impedendo scavi illegali e garantendo che gli scavi e le ricerche vengano svolti in modo scientifico. Precisa poi che l'articolo 4 impegna le Parti ad adottare misure di protezione fisica del patrimonio mediante: l'acquisto, la conservazione e la manutenzione o la creazione di depositi per i reperti allontanati dal luogo del ritrovamento. Con riferimento all'articolo 5, osserva che lo stesso reca indirizzi sulla conservazione integrata del patrimonio Pag. 71archeologico. Ogni parte è impegnata a conciliare i bisogni dell'archeologia con quelli dello sviluppo del territorio, mediante una partecipazione degli archeologi alle politiche di pianificazione e allo svolgimento dei programmi di sviluppo del territorio nelle loro diverse fasi. Ciò al fine di garantire, tramite una consultazione sistematica con urbanisti e responsabili del riassetto del territorio, la modifica dei progetti che rischiano di alterare il patrimonio archeologico e la concessione di tempo e mezzi per realizzare uno studio scientifico adeguato delle aree interessate. Lo stesso articolo impegna le Parti: a far sì che gli studi d'impatto ambientale e le decisioni che ne risultano tengano conto dei siti archeologici e del loro contesto; a prevedere, per quanto possibile, la conservazione in situ degli elementi del patrimonio archeologico trovati in occasione di lavori di pianificazione; a fare in modo che l'apertura al pubblico dei siti archeologici non incida sul carattere archeologico e scientifico di tali siti. In relazione all'articolo 6, ricorda che questo impegna le parti a finanziare la ricerca archeologica attraverso le varie autorità pubbliche nazionali e territoriali e ad accrescere i mezzi destinati all'archeologia preventiva. Quest'ultimo obiettivo è perseguito: attraverso l'adozione di disposizioni utili affinché, nell'ambito di lavori pubblici o privati di sistemazione, siano previsti fondi pubblici e privati per sostenere la totalità dei costi delle operazioni archeologiche legate a questi lavori; a tale scopo devono essere indicati, nella stima dei costi di tali lavori, tutti gli studi e i documenti scientifici relativi alle ricerche archeologiche preliminari. Segnala inoltre che l'articolo 7 stabilisce che ciascuno Stato realizzi o aggiorni ogni documento utile alla conoscenza del patrimonio archeologico e che l'articolo 8 prevede che gli Stati si impegnino, a livello nazionale e internazionale, a facilitare lo scambio di materiale archeologico a fini scientifici, nel rispetto delle rispettive normative nazionali, a promuovere lo scambio di informazioni sulla ricerca archeologica e a promuovere l'organizzazione di programmi di ricerca internazionali. Ricorda altresì che l'articolo 9 impegna gli Stati a sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso un'azione educativa per la conoscenza del patrimonio archeologico e del suo valore, nonché a promuovere l'accesso del pubblico al patrimonio archeologico. In relazione all'articolo 10, riferisce che lo stesso stabilisce che le parti: organizzino lo scambio di informazioni tra poteri pubblici e istituzioni scientifiche sugli scavi illegali; informino le autorità competenti dello Stato d'origine di ogni tentativo di offerta di materiali sospettati di provenire da scavi illegali o sottratta a scavi ufficiali; adottino le misure necessarie ad impedire che musei o istituzioni analoghe controllate dallo Stato possano acquistare materiali archeologici illegali o che i musei non controllati dallo Stato siano informati di quanto previsto dalla Convenzione; limitino il movimento del patrimonio archeologico illegale. Ricorda poi che l'articolo 11 fa salve le disposizioni dei trattati bilaterali o multilaterali riguardanti la circolazione illecita del patrimonio archeologico o la loro restituzione ai proprietari e che l'articolo 12 impegna le parti alla mutua assistenza tecnica e scientifica in materia di patrimonio archeologico e a favorire, in ambito legislativo e di accordi internazionali, lo scambio e la formazione di esperti e specialisti in tale campo. Sottolinea altresì che l'articolo 13 prevede l'istituzione, da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, di un Comitato di esperti, incaricato di riferire periodicamente al Comitato dei Ministri sulla situazione delle politiche di protezione del patrimonio archeologico e di proporre o raccomandare misure atte alla messa in opera delle clausole della Convenzione. Evidenzia poi che l'articolo 14 definisce le modalità di adesione alla Convenzione e i tempi dell'adesione stessa, precisando che gli Stati membri della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra nel 1969, non possano depositare la ratifica o l'accettazione Pag. 72della presente Convenzione se prima non abbiano denunciato la precedente o se non la denuncino simultaneamente alla ratifica della presente Convenzione. La nuova Convenzione entra in vigore sei mesi dopo la ratifica di quattro Stati (di cui almeno tre membri del Consiglio d'Europa). Rileva inoltre che l'articolo 15 autorizza il Comitato dei Ministeri del Consiglio d'Europa ad invitare, a maggioranza, altri Paesi ad aderire alla Convenzione. Lo stesso articolo precisa i termini dell'entrata in vigore della Convenzione per i nuovi aderenti e che l'articolo 16 regola l'applicazione territoriale delle clausole della Convenzione all'interno degli Stati. Con riferimento all'articolo 17, precisa che lo stesso disciplina la possibilità e le modalità di denuncia della Convenzione, che ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica da parte del Segretario generale. Rileva infine che l'articolo 18 tratta della procedura di notifica delle firme, del deposito degli strumenti, dell'entrata in vigore e di ogni altro atto relativo alla Convenzione. Con riferimento, poi, al disegno di legge di ratifica della Convenzione, osserva che questo si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992. L'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione della Convenzione, che sono valutati in 2.580 euro annui a decorrere dal 2014. La copertura di tali oneri è reperita mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. In base al comma 2, dell'articolo 3, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009), viene poi disposta una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto all'onere previsto rilevati in sede di monitoraggio dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che ne riferisce al Ministro dell'economia e delle finanze. Quest'ultimo eventualmente provvede, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale» e, comunque, della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Per l'anno in cui si verifica lo scostamento sarà ridotto, per un importo pari allo scostamento, il limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 posto alle spese per missioni delle Pubbliche amministrazioni dal decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010. Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 dell'articolo 3 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (articolo 3, comma 3). Il comma 4 del'articolo 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Aggiunge che l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Rileva quindi che il disegno di legge in esame è corredato della relazione tecnica, dell'Analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). La relazione tecnica precisa, con riferimento all'articolo 2 della Convenzione, che nell'attuale organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono presenti uffici e istituti aventi tra i propri compiti istituzionali proprio l'archiviazione dei dati sul patrimonio archeologico e che quindi la disposizione Pag. 73non comporta, né direttamente né indirettamente, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La stessa relazione tecnica ricorda che il concetto di «tutela e conservazione del patrimonio archeologico», estrinsecato nell'articolo 4 della Convenzione, è alla base della normativa nazionale di settore e determina le linee dell'attività programmata e attuata dal Ministero. Precisa che già disciplinati dalla normativa nazionale (il decreto-legislativo n. 42 del 2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio e gli articoli 95 e 96 del decreto-legislativo n. 163 del 2006, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) sono altresì: la procedura di «archeologia preventiva», richiamata dall'articolo 6 della medesima Convenzione, così come gli adempimenti previsti dall'articolo 7 e le previsioni dell'articolo 8 della stessa. Aggiunge che la relazione tecnica rammenta che l'Italia è firmataria di tutte le Convenzioni internazionali in materia di tutela del patrimonio culturale e di numerosi trattati bilaterali e multilaterali in materia di archeologia che prevedono, tra gli altri adempimenti, lo scambio di esperienze e di esperti della materia, sempre e comunque nell'ambito delle rispettive dotazioni di bilancio: l'articolo 12 della Convenzione non innova pertanto agli impegni normalmente già assunti dal Paese. Specifica poi, per quanto riguarda la copertura finanziaria, che la relazione tecnica precisa che l'onere annuo di 2.580 euro, determinato da quanto previsto dall'articolo 13 della Convenzione (partecipazione all'istituendo Comitato di esperti), si riferisce alle spese di missione per il rappresentante esperto nella materia, individuato nell'ambito del personale tecnico dei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o di altre amministrazioni statali.
  Preannuncia quindi la proposta di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Francesca BARRACCIU, dopo aver ricordato che sono trascorsi ben 22 anni dalla firma della Convenzione oggi in esame, osserva come, nel frattempo, il legislatore italiano abbia implementato un corpus normativo in materia di protezione del patrimonio archeologico che, sin dagli inizi del XX secolo, fa parte del nostro ordinamento. Precisa quindi che le attuali disposizioni nazionali, già all'avanguardia in ambito internazionale, potranno beneficiare della ratifica della Convenzione in oggetto, la quale dà certezza al quadro normativo europeo di tale settore.

  Ilaria CAPUA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del «Giorno del dono».
C. 2422 Ciampi, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Milena SANTERINI (PI), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame, approvata dal Senato nella seduta del 28 maggio 2014 (atto Senato 1176), istituisce il «Giorno del dono», da celebrare il 4 ottobre di ogni anno, al fine di diffondere la consapevolezza del contributo che scelte e attività donative possono recare alla crescita della società italiana. Ricorda che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il testo originario del provvedimento ha subito alcune modifiche. In particolare, la Giornata celebrativa, inizialmente fissata al 1o ottobre di ogni anno, è stata poi individuata nel 4 ottobre, solennità civile e giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse. La legge 10 febbraio 2005 n. 24 ha infatti riconosciuto il 4 ottobre solennità civile e giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse, in onore dei Santi Patroni d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena. Pag. 74Precisa poi che, a mente dell'articolo 1, lettera b), della predetta legge n. 24 del 2005, che ha novellato la legge n. 132 del 1958, in occasione della solennità civile del 4 ottobre sono organizzate cerimonie, iniziative, incontri, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori universali di cui i Santi Patroni speciali d'Italia sono espressione. Andando nel dettaglio del provvedimento, rileva che la proposta di legge in esame è composta di due articoli. L'articolo 1 riconosce nel 4 ottobre di ogni anno un giorno dedicato al dono. La Giornata intende offrire ai cittadini l'opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza del contributo che le scelte e le attività donative possono recare alla crescita della società italiana, ravvisando in esse una forma di impegno e di partecipazione nella quale i valori primari della libertà e della solidarietà affermati dalla Costituzione trovano un'espressione altamente degna di essere riconosciuta e promossa. Precisa che il riferimento al dettato costituzionale – come riportato nella relazione illustrativa del disegno di legge originario – vuole richiamare l'impianto pluralista della Carta fondamentale, nella quale i valori primari della libertà e della solidarietà trovano espressione in modo differenziato, articolato, aperto, come emerge anche dall'esplicito accoglimento del principio di sussidiarietà, avvenuto nel 2001 (articolo 118, quarto comma della Costituzione, nel testo riformato). Aggiunge che, in occasione del Giorno del dono, l'articolo 2 del testo in esame dà facoltà di organizzare, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, cerimonie, iniziative, incontri, momenti comuni di riflessione, presentazioni, affinché l'idea e la pratica del dono siano oggetto di attenzione in tutte le forme che possono assumere e affinché la loro importanza riceva il conforto di approfondimenti culturali e di testimonianze riguardanti le esperienze di impegno libero e gratuito che di fatto si realizzano nella società italiana. Precisa che le iniziative non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È inoltre previsto che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti derivanti dal disegno di legge in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ricorda infine che, presso la 1a Commissione permanente del Senato, riunita in sede referente sul provvedimento in esame, il 9 aprile 2014 sono stati accolti dal Governo gli ordini del giorno G/1176/1/1 e G/1176/2/1, con i quali, rispettivamente si impegna il Governo a: promuovere opportune iniziative per valorizzare l'effettiva e quotidiana pratica del dono, al di là della mera celebrazione che si esaurisce in una sola giornata; valutare opportune iniziative per far sì che i dirigenti scolastici – nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica – possano favorire iniziative e incontri, con approfondimenti relativi all'educazione civica al fine di promuovere, mediante forme libere di sinergia e collaborazione, una cultura dell'integrazione, dello scambio e del dialogo in opposizione all'autoreferenzialità e a una sempre più diffusa cultura dell'avere, dell'acquisto e del possesso, intesa anche come forma di riconoscimento sociale.

  Ilaria CAPUA, presidente, dopo aver espresso apprezzamento per il contenuto del provvedimento in esame, il cui primo firmatario è il Presidente emerito Ciampi, ricorda l'importanza simbolica e pedagogica dello stesso, indirizzato principalmente alle giovani generazioni, le quali devono poter apprezzare il valore del dono quale offerta delle proprie esperienze, del proprio tempo e delle proprie attività. Rammenta inoltre l'opera meritoria svolta dal volontariato nelle sue varie espressioni in Italia.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

  Giuseppe BRESCIA (M5S) rivolge un appello a tutti i componenti della VII Commissione affinché sostengano la battaglia Pag. 75che il Movimento 5 Stelle sta affrontando presso la V Commissione affinché venga espunto dallo schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di utilizzazione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF devoluta alla gestione statale (Atto del Governo n. 109), in corso di esame presso la Commissione bilancio, il riferimento – a suo parere improprio – al Fondo edifici di culto quale beneficiario degli interventi ammessi alla ripartizione di tale quota in relazione agli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica.

  La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali.
C. 1949 Molea.

Pag. 76