CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 4 agosto 2014
284.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 4 agosto 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

  La seduta comincia alle 16.10.

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
C. 2568-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, ricorda che il provvedimento, che dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 31 luglio del 2014 e che, in quell'occasione, il rappresentante del Governo si è riservato di fornire i chiarimenti richiesti. Segnala che, nella seduta del 1o agosto 2014, le Commissioni di merito hanno concluso l'esame del provvedimento, approvando alcune modifiche, e che la Commissione bilancio è ora chiamata a esprimere parere all'Assemblea sul testo del provvedimento, come modificato dalle Commissioni ambiente e attività produttive. Nel rilevare che le modifiche apportate Pag. 11non sembrano presentare profili problematici sul piano finanziario, osserva tuttavia che appare necessario che il Governo chiarisca gli effetti finanziari dell'articolo 30, comma 2-decies, del provvedimento in esame, che prevede la limitazione dell'obbligo di variazione della rendita catastale dell'immobile, che ospita impianti fotovoltaici, al solo caso in cui la potenza dell'impianto è maggiore di 7 kW e il valore dell'impianto stesso incrementa la rendita catastale di oltre il 40 per cento. Al riguardo, evidenzia che l'articolo presenta un'apposita clausola di invarianza finanziaria, sulla cui idoneità chiede un chiarimento al Governo.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI deposita la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 1), nonché un'ulteriore documentazione in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta del 31 luglio 2014 (vedi allegato 2). Al riguardo, evidenzia che le disposizioni segnalate dal relatore nella menzionata seduta non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario. Con riferimento invece al comma 2-decies dell'articolo 30, testé citato dal relatore, osserva invece che lo stesso comporta effetti finanziari negativi, in quanto attualmente l'obbligo di variazione della rendita catastale è previsto se il valore dell'impianto incrementa la rendita suddetta in misura pari o superiore al 15 per cento.

  Vega COLONNESE (M5S) chiede chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea dell'articolo 14, commi 3-bis, 3-ter e da 8 a 8-quinquies, relativo allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, e dell'articolo 16, comma 3-bis, relativo alla caccia di selezione agli ungulati. Al riguardo, evidenzia infatti come le predette disposizioni possano determinare il rischio di procedure di infrazione.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI evidenzia che, in relazione a tali aspetti, è stato interessato il Dipartimento Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, che non ha ancora fornito elementi informativi al riguardo.

  Laura CASTELLI (M5S), osservando che in altre circostanze la Commissione ha espresso parere contrario su disposizioni e proposte emendative che presentavano profili di incompatibilità con la normativa dell'Unione europea, chiede che venga svolta sulle disposizioni testé segnalate un'approfondita istruttoria.

  Davide CRIPPA (M5S) evidenzia che la disposizione di cui all'articolo 30, comma 2-decies, è stata introdotta in seguito all'approvazione di un emendamento sul quale i relatori presso le Commissioni di merito e il rappresentante del Governo avevano espresso parere favorevole. Segnala, inoltre, che la previsione citata dal sottosegretario Legnini, secondo la quale la revisione della rendita catastale degli immobili che ospitano impianti fotovoltaici viene effettuata in presenza di incrementi della rendita di importo pari o superiori al 15 per cento, è contenuta in una circolare dell'Agenzia delle entrate, che non è fonte di rango legislativo, né è collegata a previsioni di incremento delle entrate fiscali.
  Osserva inoltre che problemi di compatibilità comunitaria del provvedimento si rilevano anche per l'articolo 26, il cui comma 13 subordina espressamente l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della compatibilità degli effetti delle operazioni sottostanti sui saldi di finanza pubblica, ai fini del rispetto degli impegni assunti in sede europea, e per l'articolo 22-quinquies, relativo al regime fiscale delle operazioni di raccolta effettuate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., con specifico riferimento alla normativa sugli aiuti di Stato.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI ricorda che le circolari dell'Agenzia delle Pag. 12entrate, pur non avendo rango legislativo, si fondano sull'interpretazione di norme di rango primario. Dichiarandosi comunque disponibile a chiedere una conferma all'Agenzia delle entrate al riguardo, chiede di sospendere la seduta per effettuare gli opportuni approfondimenti sulle questioni evidenziate nel corso del dibattito.

  Rocco PALESE (FI-PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta che la Commissione è chiamata per l'ennesima volta ad esprimersi in tempi ristrettissimi, senza poter effettuare alcun approfondimento, su un testo estremamente complesso ed eterogeneo. Chiede pertanto al rappresentante del Governo di rispondere dettagliatamente a tutte le richieste di chiarimento avanzate dai colleghi.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta, per consentire al rappresentante del Governo di effettuare i necessari approfondimenti istruttori sulle questioni emerse nel corso del dibattito.

  La seduta, sospesa alle 16.30, riprende alle 17.50.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, nel fornire i chiarimenti richiesti in ordine alle questioni emerse nel corso del dibattito, con riferimento all'articolo 30, comma 2-decies, precisa che l'attuale disciplina concernente la variazione della rendita catastale dell'immobile che ospita impianti fotovoltaici è regolata da una specifica circolare dell'Agenzia delle entrate, la quale comunque fa rinvio ad una norma di rango legislativo. Rileva tuttavia come, ad avviso del Governo, la disposizione di cui al predetto comma, introdotta alla Camera nel corso dell'esame presso le competenti Commissioni di merito, debba essere soppressa, in quanto suscettibile di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica. Invita, al riguardo, i gruppi parlamentari a presentare un apposito ordine del giorno in Assemblea, al fine di impegnare il Governo ad adottare la misura contenuta nella disposizione in esame in sede di attuazione della delega fiscale. Con riferimento, invece, all'eventuale incompatibilità rispetto all'ordinamento comunitario di talune disposizioni del decreto-legge espressamente richiamate dai deputati del gruppo M5S, avverte che, in base agli elementi informativi acquisiti dal Dipartimento per le politiche europee, le stesse non presentano alcun profilo problematico dal punto di vista del rispetto della normativa dell'Unione europea, ad eccezione dell'articolo 22-quinquies, sul quale il parere del Governo è favorevole, a condizione che venga puntualmente previsto nel testo che l'attuazione del citato articolo sia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Rocco PALESE (FI-PdL) concorda con la soluzione prospettata dal sottosegretario Legnini con riferimento all'articolo 22-quinquies del provvedimento in esame.

  Francesco CARIELLO (M5S) rileva come, nonostante le rassicurazioni testé fornite dal rappresentante del Governo circa la generale compatibilità delle disposizioni del provvedimento in titolo con la normativa dell'Unione europea, l'attuale formulazione dell'articolo 13, comma 4, recante procedure autorizzative semplificate per il trattamento di specifiche tipologie di rifiuti, non appare superare le criticità connesse al mancato rispetto della disciplina comunitaria; ciò tanto più in considerazione delle perplessità contenute al riguardo nel parere della XIV Commissione politiche dell'Unione europea e del parere reso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI ribadisce che, secondo quanto asserito dal Dipartimento per le politiche europee, le norme in precedenza richiamate dai deputati del M5S, incluso l'articolo 13, comma 4, del provvedimento, non presentano alcun profilo di incompatibilità con la disciplina comunitaria.

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  Mauro GUERRA (PD), relatore, ritiene che la proposta del Governo di inserire all'articolo 22-quinquies la previsione di una specifica procedura autorizzatoria da parte della Commissione europea sia pienamente idonea a superare le perplessità manifestate in proposito dai colleghi del MoVimento 5 Stelle, tenuto peraltro conto del fatto che il predetto articolo rinvia comunque all'adozione di un decreto attuativo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Quanto all'articolo 30, comma 2-decies, fermo restando che tale disposizione appare condivisibile nel merito, reputa anch'egli opportuno sopprimere la norma per le criticità relative agli effetti finanziari, invitando i gruppi parlamentari a presentare in Assemblea un apposito ordine del giorno volto ad impegnare il Governo ad individuare un'idonea soluzione in sede di adozione dei decreti attuativi della delega fiscale. Osserva, infatti, come la questione rivesta un'indubbia complessità di ordine tecnico, la quale meriterebbe un particolare approfondimento presso le amministrazioni competenti. Rileva in ogni caso come, dal punto di vista finanziario, la norma in questione, qualora mantenuta nel testo del testo del provvedimento, sarebbe suscettibile di determinare effetti negativi sulla finanza pubblica in termini di minore gettito.

  Laura CASTELLI (M5S) ritiene che la procedura di previa autorizzazione da parte della Commissione europea dovrebbe essere prevista non solo con riferimento all'articolo 22-quinquies del provvedimento, bensì in relazione a tutte le disposizioni del decreto-legge che appaiono non pienamente conformi alla disciplina dell'Unione europea.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI non ravvisa l'esigenza testé richiamata dall'onorevole Castelli se non, come detto, con esclusivo riferimento all'articolo 22-quinquies del provvedimento, laddove infatti una previsione generalizzata della procedura autorizzatoria da parte della Commissione europea in riferimento anche ad altre disposizioni del decreto-legge appare suscettibile di determinare un indebito allungamento dei tempi di attuazione.

  Davide CRIPPA (M5S) ritiene che la presentazione di un ordine del giorno sulla questione di cui all'articolo 30, comma 2-decies, come suggerito dal rappresentante del Governo e dal relatore, non avrebbe molto senso, dal momento che presso la VI Commissione finanze della Camera è stata approvata in data 17 luglio scorso una risoluzione in materia con il concorso del suo gruppo di appartenenza. Ritiene, altresì, che la norma in questione non sia suscettibile di determinare minori entrate per l'erario, giacché la circolare dell'Agenzia delle entrate non ha comunque proceduto ad una quantificazione del gettito atteso dalle disposizioni concernenti la rivalutazione della rendita catastale dell'immobile che ospita impianti fotovoltaici. Ritiene, altresì, che la formulazione della predetta circolare, essendo del tutto insoddisfacente ed essendo priva di un solido fondamento legislativo, dovrebbe essere modificata, poiché contiene elementi di palese iniquità che determinano inaccettabili disparità di trattamento.

  Vega COLONNESE (M5S), intervenendo in particolare sull'articolo 13, comma 4, del provvedimento, ritiene che il Governo così facendo si stia assumendo la responsabilità di adottare norme in contrasto con la disciplina comunitaria, disattendendo tanto le considerazioni formulate in sede di parere dalla XIV Commissione politiche dell'Unione europea quanto l'avviso espresso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in tal modo esponendo il nostro Paese al concreto rischio dell'avvio di una procedura di infrazione da parte delle istituzioni europee.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, ribadisce come sul tema della compatibilità comunitaria delle disposizioni in precedenza richiamate dai colleghi del M5S sia opportuno accogliere la proposta indicata Pag. 14dal rappresentante del Governo, secondo cui è necessario prevedere espressamente che l'attuazione dell'articolo 22-quinquies sia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  Con riferimento all'articolo 30, comma 2-decies, suscettibile di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica in termini di minore gettito, concorda con il rappresentante del Governo circa la necessità di procedere alla sua soppressione, invitando semmai i gruppi parlamentari alla presentazione in Assemblea di un successivo ordine del giorno, attesa anche la disponibilità e l'attenzione oggi manifestate dal Governo rispetto ad un maggior approfondimento delle questioni interessate dalla disposizione in esame. Ritiene, infine, auspicabile che si possa comunque procedere quanto prima ad un definitivo riordino della materia nel suo complesso, anche al fine di porre rimedio a quegli elementi di iniquità, tuttora presenti nella attuale formulazione della circolare dell'Agenzia delle entrate, richiamati dal collega Crippa.
  Ciò premesso, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 2568-A Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 91 del 2014, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;
   preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le misure di semplificazione a favore degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1-bis, comma 13, non determineranno effetti finanziari negativi con riferimento alle tariffe riscosse a fronte dei controlli sanitari già effettuati negli stabilimenti nazionali;
    le somme stanziate per consentire la fruizione del credito d'imposta in favore del settore agricolo di cui all'articolo 3, commi da 1 a 6, saranno versate sulla contabilità speciale n. 1778 gestita dall'Agenzia delle entrate, in modo da assicurare la compensazione delle minori entrate anche nel caso in cui l'utilizzo del suddetto credito avvenga nel 2017;
    i suddetti crediti d'imposta si riferiscono alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta che si conclude al 31 dicembre 2016, anche con riferimento a quei contribuenti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare;
    le agevolazioni di cui al suddetto articolo 3, commi da 1 a 6, pur se non prevedono una preventiva autorizzazione, non possono ritenersi di tipo automatico, e il rispetto del limite di spesa previsto dal comma 5 sarà garantito con l'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 4 che ne disciplinerà le modalità attuative;
    le competenze assegnate all'Ispettorato centrale repressione frodi prodotti agroalimentari dall'articolo 4 possono essere svolte a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente;
    la stima della platea dei destinatari delle misure di deduzione dell'IRAP di cui all'articolo 5, commi 13 e 14, è stata effettuata in via prudenziale al fine tenere conto degli effetti incentivanti derivanti dai suddetti commi. A tal fine la relazione tecnica ha tenuto conto del numero complessivo dei lavoratori interessati dalle disposizioni e impiegati in qualsivoglia tipologia di impresa nei settori di attività dell'agricoltura e ha esteso a tutti gli interessati l'ipotesi della sussistenza di un contratto di lavoro di durata almeno triennale; Pag. 15
    l'utilizzo del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca anche per il finanziamento degli interventi effettuati da imprese agricole, forestali, agroalimentari, che partecipano ad un contratto di rete, ai sensi dell'articolo 6-bis, non pregiudica la realizzazione dei progetti già avviati a valere sulle medesime risorse;
    la stima degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, recanti detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani, è stata effettuata, in via prudenziale, sia tenendo conto dell'ammontare medio di detrazione per ettaro utilizzato, pari a 70,25 euro, sia raddoppiando la quota di soggetti giovani che prendono in affitto terreni agricoli e possiedono la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale;
    con riferimento ai profili di cassa derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, si è ipotizzato che l'intero ammontare della detrazione prevista trovi capienza nell'imposta da versare, al fine di evitare effetti negativi per la finanza pubblica;
    l'indicazione dell'aliquota marginale media del 27 per cento utilizzata nelle valutazioni degli effetti finanziari derivanti dall'articolo 7, comma 3, in materia di reddito agrario domenicale è stata individuata sulla base dell'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF;
    i valori utilizzati nella relazione tecnica per l'individuazione degli effetti finanziari derivanti dall'articolo 7, comma 4, che prevede la rivalutazione del reddito agrario e domenicale, sono stati desunti dalle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2013, riferiti all'anno di imposta 2012 e tengono conto delle esclusioni dalla concorrenza alla formazione della base imponibile IRPEF;
    le disposizioni per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici di cui all'articolo 9, non determineranno effetti negativi in quanto la programmazione dei relativi investimenti da parte degli enti interessati avverrà nell'ambito del quadro complessivo degli equilibri di finanza pubblica;
    con il decreto ministeriale di cui al comma 8 dell'articolo 9 saranno individuate le caratteristiche di strutturazione dei fondi immobiliari e delle operazioni che si intendono realizzare al fine sia di garantire che le stesse siano compatibili con gli equilibri di finanza pubblica sia di escludere rischi di riclassificazione dei predetti fondi di investimento;
    la riduzione degli interessi sui finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 9 non determinerà effetti finanziari negativi posto che i finanziamenti sono erogati a valere su un fondo di rotazione e che gli interessi percepiti sono destinati a rialimentare il fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra, per la successiva destinazione alla concessione di nuovi finanziamenti;
    la clausola di neutralità finanziaria prevista dall'articolo 9, comma 9, è idonea a garantire che dalle commissioni aggiuntive in favore del gestore del suddetto non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'istituzione di una direzione generale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in luogo dell'Ispettorato generale prevista dall'articolo 10, comma 7, si provvederà nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche dei dirigenti e, pertanto, l'eventuale rimodulazione delle stesse potrà essere prevista dal suddetto Ministero con l'adozione di uno specifico regolamento di organizzazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    il Dipartimento della protezione civile, in seguito ad una specifica ricognizione, ha quantificato in 6 milioni di euro il fabbisogno della Regione Liguria per l'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui all'articolo 10, comma 13-ter, e tale quantificazione Pag. 16corrisponde alla minore spesa prevista in seguito all'esclusione delle province di Genova e La Spezia dall'elenco dei territori destinatari dei finanziamento per la ricostruzione di cui all'articolo 1, comma 347, lettera b), della legge n. 147 del 2013;
    le risorse di cui al suddetto articolo 10, comma 13-ter, saranno integralmente utilizzate nel 2014;
    le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 5, in materia di sistemi di protezione antincendio; 13, comma 4-bis, in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, comma 4-ter, relative all'utilizzo di materia prima secondaria in attività di recupero di fondi stradali, ferroviari e aeroportuali; 14, commi 3-bis e 3-ter e da 8 a 8-quinquies, in materia di smaltimento di rifiuti in Campania; 16, comma 3-bis, concernenti l'estensione delle deroghe alla disciplina della caccia, e 32, concernente le garanzie dello Stato in favore di SACE SpA per operazioni non di mercato, non presentano specifici profili di incompatibilità con la normativa europea;
    la clausola di neutralità finanziaria prevista dall'articolo 11, comma 8, recante la disciplina del trasferimento delle funzioni relative al parco nazionale dello Stelvio, è idonea a garantire che dall'attuazione della disposizione non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal momento che i profili applicativi di tale disposizione saranno disciplinati con l'intesa prevista tra lo Stato, la Regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano;
    le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4, in materia di interventi di riqualificazione degli edifici pubblici, si configurano esclusivamente come un'accelerazione di tipo procedurale dovuta alla necessità di utilizzare, entro i termini previsti, le risorse dell'Unione Europea nell'ambito della programmazione 2007-2013 e, pertanto, non determinano effetti negativi sul fabbisogno;
    le disposizioni di semplificazione delle procedure in materia ambientale di cui all'articolo 12, comma 4-bis, presentano natura ordinamentale e sono volte ad assicurare un profilo temporale della spesa coerente con i tendenziali già scontati a legislazione vigente;
    la destinazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione al finanziamento di interventi di bonifica e messa in sicurezza di siti d'interesse nazionale, di cui all'articolo 13, comma 9, non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
    le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, che consentono al presidente della regione Lazio e al sindaco dei comuni presenti nel territorio della predetta regione avvalendosi temporaneamente del personale addetto agli impianti di smaltimento dei rifiuti, non determinando la costituzione di rapporti di lavoro in capo all'ente utilizzatore, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che tali rapporti continueranno a far capo al titolare l'impresa;
    le spese per il sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 14, comma 2, potranno essere imputate integralmente alle imprese interessate, in modo da garantire l'allineamento temporale tra gli oneri previsti e contributi versati dalle imprese;
    le spese per il finanziamento delle attività complessivamente svolte dal Commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della Provincia di Salerno di cui all'articolo 14, comma 4, potranno essere poste a carico delle risorse stanziate per la realizzazione del suddetto termovalorizzatore senza pregiudicarne la realizzazione;
    le modifiche apportate dall'articolo 17 alla normativa in vigore in materia ambientale e procedure di infrazione non comportano attività ulteriori in capo alle amministrazioni interessate, che possono Pag. 17altresì svolgere le medesime attività nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente;
    la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'articolo 18, commi da 1 a 9, recante un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, è stata effettuata in via prudenziale sulla base dei dati desumibili dai modelli di dichiarazione Unico degli anni di imposta 2009 e 2010, che sono stati attualizzati anche ricorrendo a parametri oggettivi, quali le rilevazioni Istat relative all'andamento degli investimenti;
    la formulazione del suddetto credito d'imposta non appare suscettibile di modificare la pianificazione degli investimenti delle imprese nel breve periodo, dato il limitato periodo temporale cui si riferisce l'agevolazione, già in vigore dal luglio 2014 e fino al primo semestre dall'anno successivo e il riferimento agli investimenti di consistente importo, superiori a 10.000 euro;
    la stima degli effetti sul gettito erariale derivanti dalle disposizioni in materia di modifiche alla disciplina ACE di cui all'articolo 19 è stata effettuata in via prudenziale anche al fine di tenere conto dei possibili effetti incentivanti derivanti dalle suddette disposizioni, utilizzando, con riferimento al comma 1, lettera a), ipotesi conformi a quelle indicate in uno specifico studio Consob, e, con riferimento al comma 1, lettera b), una microsimulazione volta a verificare la capienza del credito rispetto all'ammontare di IRAP dei soggetti beneficiari;
    l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la copertura delle spese previste dall'articolo 19 è compatibile sia con quella scontata nel prospetto riepilogativo in relazione alle risorse del medesimo fondo sia, trattandosi di interventi per lo sviluppo economico del Paese, con la sua programmazione già prevista a legislazione vigente;
    il finanziamento dell'Organismo italiano di contabilità di cui all'articolo 20 non comporterà riflessi negativi per la finanza pubblica;
    la stima degli effetti derivanti dalle misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, e delle disposizioni di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, recanti misure a favore del credito alle imprese, contenuta nella relazione tecnica, si basa su informazioni di settore ed è stata effettuata a quadro macro-economico invariato;
    la procedura di certificazione dei crediti di cui all'articolo 22, comma 7-ter, non determina riflessi negativi sulla determinazione del debito pubblico del comparto regioni;
    le disposizioni di cui all'articolo 22-quinquies, prevedendo per alcune categorie di titoli emessi da cassa Depositi e prestiti SpA un'aliquota di favore rispetto a quella ordinaria determinano possibili profili di criticità sotto il profilo della compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato devono essere subordinate alla previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
    l'intervento della Cassa depositi e prestiti per le misure di cui all'articolo 26, comma 5, relative alle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici, in quanto formulato in termini di mera facoltà e rimettendo le condizioni operative alla negoziazione dei soggetti privati, è conforme all'attuale classificazione di tale soggetto come operatore privato;
    dei rischi connessi all'eventuale riclassificazione come debiti della pubblica amministrazione delle operazioni di cessione degli incentivi pluriennali per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili previsti dall'articolo 26, comma 7, si terrà conto nella predisposizione delle disposizioni attuative che, ai sensi del comma 13, sono subordinate alla verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità delle suddette operazioni con i saldi di finanza pubblica; Pag. 18
    agli adempimenti previsti a carico dell'Autorità per i trasporti dall'articolo 29, ed in particolare agli accertamenti a campione di cui al comma 3 del predetto articolo, può farsi fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    l'articolo 30, comma 2-decies, prevedendo che la variazione della rendita catastale dell'immobile che ospita impianti fotovoltaici è obbligatoria solo al di sopra di una determinata soglia di potenza dell'impianto e di incidenza del valore dell'impianto sulla rendita catastale è suscettibile di determinare minori entrate fiscali non quantificate e prive di copertura;
    la garanzia dello Stato in favore di SACE SpA, prevista dall'articolo 32, sarà rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto della dotazione del relativo fondo e, pertanto, sulla base del concreto rischio dell'escussione delle garanzie richieste;
    la garanzia dello Stato prevista dal suddetto articolo 32 si configura in modo che lo Stato dovrebbe coprire, in ogni sinistro, l'eventuale eccesso rispetto alla soglia inferiore, ma nei limiti della massima perdita, mentre SACE S.p.A. risponderebbe per i danni non inclusi tra i due valori limite;
    dalla convenzione che sarà stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.A. ai sensi del suddetto articolo 32 per disciplinare l'attività assicurativa per i rischi non di mercato e l'affidamento di incarichi di studio, consulenza e assistenza operativa a società di provata esperienza nazionali ed estere, non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto all'assegnazione dei suddetti incarichi a società esterne si provvederà nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    l'esenzione dall'imposta di bollo, per le istanze volte a chiedere l'indennità spettanti ai volontari, che siano lavoratori autonomi, e che abbiano prestato il loro contributo volontario nei giorni delle operazioni di servizio alpino e speleologico di cui all'articolo 34, comma 1-bis, comporta una perdita di gettito per l'erario di entità trascurabile data l'esigua numerosità dei soggetti interessati;
   ritenuto pertanto che, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, sia necessario:
    sopprimere il comma 2-decies dell'articolo 30, in assenza di misure compensative;
    modificare l'articolo 22-quinquies;
  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 22-quinquies, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 2. L'attuazione del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
   all'articolo 30, sopprimere il comma 2-decies».

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 18.10.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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