CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 luglio 2014
282.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 13.35.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03220 Sottanelli: Chiarimenti in merito alla qualificazione, a fini tributari, delle compravendite di fabbricati destinati alla demolizione.

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) si dichiara soddisfatto della risposta.

5-03373 Busin: Limitazione del margine di discrezionalità in merito alla determinazione del valore catastale dei fabbricati industriali.

  Filippo BUSIN (LNA) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Filippo BUSIN (LNA) rileva innanzitutto come il quadro normativo e giurisprudenziale delineato nella risposta del Governo non fornisca elementi nuovi rispetto a quelli che costituiscono il fondamento dell'interrogazione.
  Ritiene inoltre che la risposta non dia conto, se non marginalmente, dell'impegno chiesto al Governo affinché intervenga sulla questione dell'eccessivo margine di discrezionalità tecnica della verifica tecnica e della valutazione da parte degli uffici provinciali e comunali in merito all'attribuzione del valore catastale dei fabbricati industriali e dei beni che vi si trovano. A tale proposito, ritenendo che l'impianto normativo che fissa i criteri per Pag. 333la determinazione della rendita catastale per gli immobili ad uso produttivo sia nel suo complesso ingiustificato e iniquo, rileva come tale situazione di incertezza e di discrezionalità operativa concessa agli enti che devono operare tali valutazioni non faccia che aggravare la situazione.
  Si dichiara comunque soddisfatto dell'impegno assunto dal Governo nella parte finale della risposta, qualora a tale dichiarazione faccia seguito un concreto intervento sul tema del classamento degli immobili ad uso produttivo nell'ambito della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati previsto dall'articolo 2 della legge delega per la riforma del sistema fiscale.

5-03374 Moretto: Ammontare delle risorse provenienti dai conti cosiddetti «dormienti» destinati ad alimentare i fondi di garanzia in favore delle vittime di frodi finanziarie.

  Sara MORETTO (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Sara MORETTO (PD) ringrazia il sottosegretario per la risposta, riservandosi di valutarne più approfonditamente i contenuti.
  Rileva peraltro come la risposta non dia soluzione al problema di fondo posto dall'interrogazione, relativo all'attuale non operatività del fondo istituito dalla legge finanziaria per il 2006 finalizzato all'indennizzo dei risparmiatori che, investendo nel mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie, nonché del fondo, istituito dal decreto legislativo n. 179 del 2007 presso la Consob, per i risparmiatori e gli investitori, destinato all'indennizzo dei danni patrimoniali causati ai clienti a seguito dei dissesti degli intermediari ai quali si sono rivolti.

5-03375 Paglia: Ammontare del gettito relativo all'imposta sostitutiva sui maggiori valori delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia.

  Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Giovanni PAGLIA (SEL) si dichiara soddisfatto della risposta.

5-03376 Barbanti: Problematiche relative al funzionamento del sistema di interscambio per la ricezione e l'elaborazione delle fatture elettroniche emesse da imprese e professionisti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

  Daniele PESCO (M5S) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Daniele PESCO (M5S) si dichiara sostanzialmente soddisfatto della risposta, la quale dà conto dell'operatività del Sistema d'Interscambio destinato a supportare la ricezione e il controllo delle fatture elettroniche per le operazioni effettuate da imprese e professionisti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché il successivo inoltro delle stesse alle amministrazioni destinatarie.
  Nel ricordare tuttavia come i soggetti coinvolti nella suddetta procedura abbiano segnalato numerosi errori verificatisi nel corso della suddetta procedura, si riserva di verificare quali siano le reali cause di tali problemi e, in particolare, di appurare se tali errori siano imputabili ad una discrasia del sistema nelle fasi di ricezione e trasmissione delle fatture elettroniche.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 13.55.

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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 13.55.

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
C. 2568 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, con riferimento all'organizzazione dei lavori sul provvedimento, rileva come i tempi a disposizione della VI Commissione per l'esame in sede consultiva risultino in concreto molto ristretti e si riducano alla sola seduta odierna, atteso che la discussione in Assemblea su di esso inizierà nella giornata di lunedì 4 agosto prossimo e che le Commissioni competenti in sede referenti ne concluderanno l'esame entro la giornata di domani.

  Michele PELILLO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive, il disegno di legge C. 2568, approvato dal Senato, di conversione del decreto – legge n. 91 del 2014, recante misure urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
  Per quanto riguarda il contenuto del decreto – legge, fa presente che esso si componeva, nel testo originario, di 35 articoli, e che è stato notevolmente arricchito di contenuti nel corso dell'esame al Senato.
  Per quanto riguarda le disposizioni che interessano, a vario titolo, i profili di competenza della Commissione Finanze, segnala in primo luogo i commi da 1 a 6 dell'articolo 3. Il comma 1 riconosce un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti finalizzati alla realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche per il potenziamento del commercio elettronico da parte delle imprese che producono prodotti agricoli ed agroalimentari. Nel corso dell'esame presso il Senato è stato approvato un emendamento che ha esteso le disposizioni in esame anche ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Il credito di imposta è riconosciuto nel periodo d'imposta al 31 dicembre 2014 e per l'anno 2015 e 2016, non può comunque essere superiore a 50.000 euro. Per il medesimo credito è riconosciuto il limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 e di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016, secondo la modifica introdotta al Senato (ai sensi di quanto previsto dal comma 5, lettera a)).
  Rileva come, per l'individuazione della platea dei beneficiari della misura la norma faccia riferimento:
   alle imprese che producono i prodotti agricoli;
   alle imprese di pesca e di acquacoltura, secondo quanto introdotto nel corso dell'esame al Senato; Pag. 335
   alle piccole e medie imprese, come definite dal Reg. (CE) n. 800/2008, che producono prodotti agroalimentari.

  Le predette imprese possono esser costituite anche sotto forma di cooperative o di consorzi.
  Il comma 2 dispone che il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e gli altri proventi, rilevante ai fini del calcolo della deducibilità, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. La disposizione demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la definizione delle condizioni, termini e modalità di applicazione del credito d'imposta di cui al comma 1 e di quanto previsto dal medesimo comma 2 anche con riguardo alla fruizione del beneficio al fine del rispetto del limite di spesa previsto e del suo monitoraggio. Il comma 3 riconosce un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, sostenute dalle imprese che producono prodotti agricoli e agroalimentari. Il credito di imposta è riconosciuto nel periodo d'imposta al 31 dicembre 2014 e per l'anno 2015 e 2016, non può comunque essere superiore a 400.000 euro.
  Al riguardo segnala come, a seguito delle modifiche apportate al Senato, il credito sia riconosciuto entro il limite di spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 12 milioni per il 2015 e di 9 milioni per il 2016 (ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 5, lettera b)) e che il beneficio anche in questo caso spetta, al pari di quanto stabilito al comma 1:
   alle imprese che producono i prodotti agricoli;
   alle imprese di pesca e di acquacoltura, secondo quanto introdotto nel corso dell'esame al Senato;
   alle piccole e medie imprese come definite dal Reg. (CE) n.800/2008 che producono prodotti agroalimentari.

  Il comma 4 ricalca pedissequamente quanto previsto dal comma 2 circa le modalità di indicazione del credito di imposta in sede di dichiarazione dei redditi e circa la sua utilizzabilità esclusivamente in compensazione e il fatto che esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP. Allo stesso modo che per il credito di imposta di cui al comma 1, le modalità applicative della misura sono rimesse ad apposito decreto attuativo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Ai sensi del comma 6, sia il credito di imposta per nuovi investimenti in infrastrutture informatiche ai fini dello sviluppo dell’e-commerce, di cui al comma 1, sia il credito di imposta per lo per lo sviluppo di nuovi prodotti, nonché per la cooperazione di filiera, sono subordinati all'autorizzazione della Commissione europea.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 5 il quale, ai commi 13 e 14, estende le deduzioni per lavoro dipendente ai fini IRAP previste dall'articolo 11, comma 1 lettera), numeri 2), 3) e 4 del decreto legislativo n. 446 del 1997 – nella misura del 50 per cento degli importi ivi previsti – per i produttori agricoli soggetti ad IRAP e per le società agricole, anche ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di durata di almeno tre anni e con almeno 150 giornate lavorate all'anno. Le deduzioni in oggetto sono dunque pari a:
   1) 3.750 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel Pag. 336periodo di imposta, aumentate a 6.750 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;
   2) fino a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentate a 10.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 1), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione delle regole europee sugli aiuti de minimis;
   3) il 50 per cento dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori assunti con il contratto a tempo determinato.

  Ai sensi del comma 14 la disposizione si applica, previa autorizzazione della Commissione UE, richiesta a cura del Ministero per le politiche agricole, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, senza tuttavia incidere sull'acconto dovuto per il medesimo periodo d'imposta.
  Con riferimento all'articolo 6-bis, rileva come esso, al comma 1, disponga che le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), di cui al comma 354 e seguenti della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca ed innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali e agroalimentari che partecipano ad un contratto di rete, per le finalità proprie del medesimo contratto. Il comma 2 stabilisce che le imprese agricole, alimentari e forestali aderenti a contratti di rete, per le finalità ad esso connesse, possono accedere prioritariamente – a parità delle altre condizioni stabilite da ciascun documento di programmazione – alle risorse previste per i programmi di sviluppo rurale regionale e nazionale nell'ambito del nuovo ciclo di programmazione dei fondi comunitari 2014-2020.
  L'articolo 7, al comma 1, interviene sulla disciplina delle detrazioni per canoni di locazione di cui all'articolo 16 del TUIR.
  In particolare le modifiche apportate:
   introducono una detrazione per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai trentacinque anni, pari al 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, diversi da quelli di proprietà dei genitori, entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro 1.200 annui; la disposizione specifica che per poter fruire di tale detrazione, occorre che il contratto di affitto sia redatto in forma scritta e che essa spetta nel rispetto della regola de minimis di cui al regolamento sugli aiuti di stato d'importanza minore per il settore agricolo Reg. (UE) n. 1408/2013;.
   prevedono che anche per la predetta detrazione, qualora essa sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni per carichi di famiglia e alle altre detrazioni (di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo TUIR), è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta: la disposizione demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di stabilire le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare.

  Ai sensi del comma 2, quanto disposto dal comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2014, senza tuttavia incidere sull'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto nel medesimo anno. I commi 3 e 4 recano ulteriori misure di carattere fiscale per il settore agricolo. In particolare, il comma 3 abroga il comma 1 dell'articolo 31 del TUIR, il quale disponeva che, se un fondo rustico, costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali, non fosse stato coltivato, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per Pag. 337l'anno in cui si fosse chiusa l'annata agraria, si considerava pari al 30 per cento di quello determinato secondo le tariffe d'estimo ai sensi degli articoli 28 e seguenti del TUIR. Non viene invece modificata l'analoga disposizione (contenuta nel comma 2 dell'articolo 31 del TUIR) relativa alla perdita di raccolto derivante da eventi naturali.
  A tale proposito, evidenzia come l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 31 incida anche su quanto disposto dal successivo articolo 35 del TUIR secondo il quale è nullo il reddito agrario in caso di mancata coltivazione dei terreni ai sensi dell’ articolo 31. Il comma 4 interviene sulla rivalutazione dei redditi dominicale e agrario ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi che, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, il comma 512 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013 aveva stabilito nella misura del 15 per cento. In tale contesto il comma 4 eleva dal 15 al 30 per cento l'entità della predetta rivalutazione nel periodo d'imposta 2015, e la mette a regime, nella misura del 7 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta 2016. La misura della rivalutazione del 15 per cento è invece mantenuta ferma per il 2013 e 2014. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è confermata al 5 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e invece portata al 10 per cento per il periodo di imposta 2015. Ai fini della determinazione dell'acconto per gli anni 2013, 2015 ed il 2016, i contribuenti debbono tener conto delle rispettive nuove rivalutazioni.
  Fa peraltro presente come rimanga invece invariata la previsione secondo cui l'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata dall'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a sua volta, aveva già rivalutato i redditi dominicali e agrari, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 7-bis, introdotto durante l'esame al Senato, il quale riforma gli interventi a sostegno dei giovani imprenditori agricoli contenuta nel Capo III del Titolo I del decreto legislativo n. 185 del 2000, facendo presente come, in particolare la lettera a) del comma 1, sostituisca il Capo III, del Titolo I, del predetto decreto legislativo n. 185, concernente le misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura.
  Il nuovo articolo 9 individua, al comma 1, le finalità del Capo III nel sostegno alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, per favorire il ricambio generazionale in agricoltura e il miglioramento delle condizioni per l'accesso al credito. La nuova formulazione conferma dunque quanto previsto dalla normativa vigente, secondo la quale gli aiuti ai giovani imprenditori agricoli sono concedibili su tutto il territorio nazionale. Al comma 2 del nuovo articolo 9 si subordina la concessione delle misure di sostegno di cui al Capo III all'autorizzazione della Commissione europea.
  Segnala che il nuovo articolo 10, al comma 1, stabilisce le tipologie dei benefici, consistenti in mutui agevolati a tasso zero ed eliminando i contributi a fondo perduto. Per gli investimenti, si tratta di mutui della durata massima, comprensiva del periodo di preammortamento, di 10 anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile. Per il settore della produzione, i suddetti mutui hanno durata massima, compreso il periodo di preammortamento, di 15 anni. Il comma 2 del nuovo articolo 10 prevede che alle agevolazioni si applichino i massimali previsti dalle norme europee e che le medesime agevolazioni siano concesse nel rispetto la disciplina europea sugli aiuti di stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Il comma 3 prevede che i mutui sono assistiti dalle garanzie previste dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.
  Al riguardo, ricorda che l'articolo 44 del TUB dispone che i finanziamenti di Pag. 338credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio speciale previsto dall'articolo 46 del medesimo TUB. In particolare, i finanziamenti a breve e medio termine sono assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell'impresa finanziata: a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione; b) bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso; c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere precedenti. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari. In caso di inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi può, su istanza della banca creditrice, assunte sommarie informazioni, disporne l'apprensione e la vendita. Ove i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista per le operazioni di credito fondiario.
  In tale contesto, rileva come il nuovo articolo 10-bis indichi invece i soggetti beneficiari delle agevolazioni: possono beneficiare degli incentivi le imprese, in qualsiasi forma costituite, che siano subentranti nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. A tal fine le imprese subentranti devono:
   a) essere costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
   b) esercitare esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
   c) essere amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, ovvero, nel caso di società composte per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e 40 anni.

  L'azienda agricola oggetto di subentro deve esercitare esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. La nuova disciplina non reca più quanto previsto attualmente per cui – per l'accesso alle agevolazioni – le imprese devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio nazionale e che i giovani imprenditori agricoli devono essere residenti nel territorio nazionale. Il comma 2 del nuovo articolo 10-bis estende le agevolazioni di cui al Capo III del decreto legislativo n. 185 del 2000 alle imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono però esercitare esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni.
  Specifica quindi come, in base al nuovo articolo 10-ter, sono finanziabili le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1,5 milioni di euro – in luogo dell'attuale milione di euro circa al netto dell'IVA – nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. La disposizione dispone altresì che le iniziative devono essere finanziate, nei limiti delle risorse di cui al nuovo articolo 10-quater, secondo i criteri e le modalità che saranno stabiliti con decreto ministeriale attuativo del Ministro delle politiche agricole da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto – legge in esame, e nei limiti posti dall'Unione europea.
  Per ciò che concerne le risorse finanziarie disponibili, il nuovo articolo 10-quater stabilisce che la concessione delle agevolazioni è disposta a valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera del CIPE n. 62 del 2 agosto 2002. Le predette disponibilità possono essere incrementate Pag. 339da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale ed europea.
  La lettera b) del comma 1 dell'articolo 7-bis interviene sull'articolo 24, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 185, con finalità di coordinamento normativo, al fine di sopprimere la previsione che demanda la definizione dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni dal citato Capo III ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 2 dell'articolo 7-bis dispone che alle domande di accesso alle agevolazioni presentate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame continua ad applicarsi la disciplina previgente.
  Rileva quindi come l'articolo 7-sexies, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, stabilisca che per l'acquisto di beni e servizi nei settori del commercio al minuto e delle agenzie di viaggi da parte di cittadini dell'Unione europea (o di Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo) non residenti in Italia il limite per il trasferimento di denaro contante è quello vigente nel Paese di residenza dell'acquirente.
  In merito ricorda che l'articolo 12 del decreto – legge n. 201 del 2011 ha disposto il divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore per somme maggiori o uguali a 1.000 euro. Successivamente sono stati disciplinati dei casi in cui è possibile derogare al generale divieto di utilizzo del contante dai 1.000 euro. In particolare, l'articolo 3 del decreto – legge n. 16 del 2012 prevede che gli operatori del settore del commercio al minuto e le agenzie di viaggio e turismo possono vendere beni e servizi a cittadini stranieri (non UE e non SEE) non residenti in Italia, entro il limite di 15.000 euro, utilizzando un'apposita procedura.
  Passando all'esame dell'articolo 8-bis, fa presente come esso integri la disciplina del contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso recata dall'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilendo che il predetto contributo:
   è parte integrante del corrispettivo di vendita;
   è assoggettato ad IVA;
   è applicato dal produttore o dall'importatore in base all'importo vigente alla data dell'immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio;
   rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico;
   deve essere riportato in modo chiaro e distinto nelle fatture. In proposito, la norma prevede che ciascun rivenditore ha l'obbligo di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo all'atto dell'acquisto del pneumatico.

  L'articolo 17-bis, inserito nel corso dell'esame parlamentare, contiene norme volte ad ampliare la base imponibile delle società cooperative di consumo e loro consorzi e delle banche di credito cooperativo. Sono previste inoltre misure volte a migliorare i livelli di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali delle cooperative di consumo con più di centomila soci.
  In particolare, specifica come il comma 1 prescriva che per le società cooperative di consumo e i loro consorzi l'aumento del capitale sociale attraverso gli utili è esente da imposizione diretta, nel limite e alle condizioni prescritte dalla normativa europea sugli aiuti «de minimis». Il comma 2, con riferimento alle società cooperative di consumo e loro consorzi a mutualità non prevalente, eleva la quota assoggettata a IRES dal 70 al 77 per cento.
  A tale proposito ricorda che il comma 464 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 prevede che per le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente non concorre a formare il reddito imponibile la quota del 30 per cento degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una Pag. 340riserva indivisibile prevista dallo statuto. In tale contesto il comma 2, aggiungendo un periodo al predetto comma 464, prevede che per le società cooperative di consumo e loro consorzi a mutualità non prevalente la quota suddetta è rideterminata nella misura del 23 per cento.
  In tale ambito rileva come, per tali cooperative, rimanga ferma la norma che assoggetta ad IRES il 10 per cento delle somme destinate alla riserva minima obbligatoria e che, considerando che la riserva minima obbligatoria consiste nel 30 per cento degli utili netti annuali, si tratta del 3 per cento dell'utile di bilancio. Il comma 3 prevede che, qualora le banche di credito cooperativo non ripristino l'operatività prevalente a favore dei soci, esse vengono considerate, ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, quali cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale è trascorso un anno dall'inizio del periodo di autorizzazione, relativamente ai periodi d'imposta in cui non è ripristinata l'operatività prevalente a favore dei soci. Tale assimilazione avrebbe effetti sul regime agevolativo ai fini IRES applicabile a tali soggetti, per i quali la quota di utili assoggettata a IRES passerebbe dal 40 al 70 per cento.
  In merito, ricorda che l'articolo 35 del TUB prevede che le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità. Il comma 4 disciplina la decorrenza delle disposizioni introdotte dai commi da 1 a 3, prevedendo la loro applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto – legge in esame e destinando, inoltre, le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 (quantificate in 4,8 milioni di euro per il 2016 e in 2,7 milioni di euro a decorrere dal 2017) al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, istituito al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.
  Sottolinea come i commi da 5 a 8 siano volti a migliorare i livelli di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali delle cooperative di consumo con più di centomila soci. In particolare viene previsto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le misure che le cooperative di consumo, con numero di soci superiore a centomila, sono tenute ad adottare al fine di migliorare i livelli di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della società. Tali misure devono essere rivolte:
   a) ad aumentare la trasparenza dei dati finanziari e di bilancio della cooperativa, inclusa la nota integrativa, anche attraverso la loro pubblicazione integrale sul sito internet della società;
   b) a rafforzare l'informazione e la partecipazione dei soci alle assemblee anche attraverso la comunicazione telematica preventiva dell'ordine del giorno e la previsione della possibilità di formulare domande sugli argomenti da trattare;
   c) a rafforzare i diritti dei soci nei confronti dei consigli di amministrazione della cooperativa anche attraverso la previsione dell'obbligo di risposta ai soci e dell'obbligo di motivazione.

  Il predetto decreto ministeriale deve prevedere, inoltre, i casi di esclusione del socio che non ha tenuto alcun tipo di rapporto sociale o economico con la cooperativa nel rispetto di quanto disciplinato nello statuto, per un periodo significativo di almeno un anno. Le società cooperative di consumo, con numero di soci superiore a centomila, sono tenute ad uniformare il proprio statuto alle disposizioni del decreto ministeriale entro il 31 dicembre 2015.
  Con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 18, fa presente come Pag. 341esso, al comma 1, attribuisca ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO (relativa alla «fabbricazione di macchinari ed apparecchiature non classificate altrove») un credito d'imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in detti beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti. La norma specifica che gli investimenti devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Rientrano nell'agevolazione i nuovi investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto – legge) e fino al 30 giugno 2015. Il credito d'imposta è subordinato all'utilizzo del bene agevolato in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. L'agevolazione riguarda tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza, nonché dall'adozione di particolari regimi d'imposta o contabili. Inoltre viene applicata anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Il comma 2 attribuisce il credito d'imposta in esame anche alle imprese che hanno iniziato l'attività da meno di cinque anni, stabilendo che, in tal caso, la media degli investimenti nei beni strumentali che rileva ai fini dell'agevolazione è quella risultante dagli investimenti realizzati in tutti i periodi di imposta precedenti a quello in corso o a quello successivo, fatta salva anche in tal caso la facoltà di escludere dal calcolo il valore più alto. Per le imprese costituite dalla data di entrata in vigore del provvedimento sino al 30 giugno 2015, è previsto che il credito d'imposta si applichi con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta. Ai sensi del comma 3 il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro. In base al comma 4 il credito d'imposta va ripartito in tre quote annuali di pari importo. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato; esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari. La norma prevede, infine, che il credito d'imposta non è soggetto al limite annuale di 250.000 euro, previsto per l'utilizzo annuale dei crediti d'imposta ai sensi dell'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007. Secondo il comma 5 la fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali; il beneficio è altresì revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.
  Il comma 6 stabilisce che il beneficio è revocato:
   in caso di cessione dei beni oggetto dell'investimento ovvero di destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'acquisto;
   in caso di trasferimento dei beni oggetto degli investimenti in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi.

  Ai sensi del comma 7 nelle ipotesi di revoca il credito d'imposta indebitamente Pag. 342utilizzato deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si è verificata una delle due ipotesi di revoca. In caso di indebita fruizione del credito d'imposta (per il mancato rispetto delle condizioni richieste o per l'inammissibilità dei costi in base ai quali è stato determinato l'importo fruito), il comma 8 demanda all'Agenzia delle entrate il recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Il comma 9 quantifica gli oneri connessi all'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo in 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, il cui monitoraggio è demandato al Ministro dell'economia e delle finanze. La norma, inoltre, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato, dispone una specifica clausola di salvaguardia, nelle ipotesi in cui gli effetti finanziari derivanti dalla norma risultassero superiori rispetto alla previsione di spesa.
  A tale riguardo ricorda che, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, è stato inoltre introdotto il comma 9-bis, recante alcune modifiche alla disciplina dei finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cosiddetta «nuova legge Sabatini» prevista dal decreto – legge cosiddetto «del Fare»). In particolare, la lettera a) del comma 9-bis prevede una semplificazione per l'accesso al Fondo di garanzia per le PMI. In dettaglio, la semplificazione consiste nell'attribuzione diretta ai soggetti intermediari richiedenti – e non più al Gestore del Fondo che presenta le proposte di delibera al Comitato – della valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa beneficiaria del finanziamento. La valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa deve rispettare i limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento. La definizione di tali limiti è demandata ad un decreto ministeriale (del MISE, di concerto con il MEF) per l'emanazione del quale non è previsto un termine.
  La disposizione stabilisce altresì che le modalità semplificate di accesso al Fondo di garanzia previste per i finanziamenti della «nuova legge Sabatini» potranno essere estese anche agli altri interventi del Fondo (nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie), previa definizione delle relative condizioni da parte dello stesso decreto ministeriale cui è rimessa l'individuazione dei limiti per la valutazione economico-finanziaria. La lettera b) del comma prevede l'istituzione di una contabilità speciale nel Fondo per la crescita sostenibile – in luogo dell'ordinaria gestione in bilancio delle risorse che prevede il controllo preventivo da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio – per la concessione ed erogazione dei contributi statali alle PMI per gli investimenti realizzati nell'acquisto dei nuovi macchinari.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 19, il quale prevede un rafforzamento dello strumento dell'aiuto alla crescita economica (ACE). In dettaglio, il comma 1 modifica l'articolo 1 del decreto – legge n. 201 del 2011, con il quale, allo scopo di favorire il finanziamento delle imprese mediante capitale proprio, è stato istituito l'aiuto alla crescita economica – ACE, che consente alle imprese di dedurre dal reddito imponibile la componente derivante dal rendimento nozionale di nuovo capitale proprio. In tale ambito la lettera a) del comma 1 inserisce all'articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011 un nuovo comma 2-bis, diretto a prevedere una maggiorazione del 40 per cento della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio precedente per le società le cui azioni vengono ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati o, secondo le modifiche introdotte al Senato, in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio Pag. 343Economico Europeo. Tale disciplina si applica per il periodo di imposta in cui avviene l'ammissione alla quotazione e per i due successivi e l'incremento del 40 per cento riguarda la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta. Per i periodi d'imposta successivi la variazione in aumento del capitale proprio è determinata senza tenere conto di tale incremento.
  Ricorda, a tale proposito, che rimane ferma l'applicazione dell'articolo 11 del decreto ministeriale 14 marzo 2012: in ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante in bilancio, ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie. Pertanto, la verifica del limite del patrimonio netto dovrà essere effettuata in raffronto alla variazione in aumento del capitale proprio, inclusa la maggiorazione calcolata per i periodi d'imposta agevolabili. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 19, la misura si applica alle società ammesse a quotazione le cui azioni sono negoziate dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia dal 25 giugno 2014). Inoltre l'efficacia della norma è condizionata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea al fine di verificarne la compatibilità con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
  Evidenzia quindi come, pertanto, il rafforzamento dell'ACE per le imprese che decidono di quotarsi non abbia efficacia immediata: trattandosi di una misura riservata solo ad alcune imprese, si richiede un'autorizzazione preventiva della Commissione Europea. La lettera b) del comma 1 modifica il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, in virtù del quale la parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato va computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi. In alternativa, la lettera b) introduce la facoltà di fruire di un credito di imposta commisurato all'eccedenza del rendimento nozionale non utilizzato, applicando a tale eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del TUIR previste per i soggetti IRPEF ed IRES. Tale credito d'imposta è utilizzato in diminuzione dell'IRAP e viene ripartito in cinque quote annuali di pari importo. Ai sensi del comma 2, tale facoltà è prevista a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 19 in 27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro nel 2017, 112,3 milioni di euro nel 2018, 140,7 milioni di euro nel 2019, 146,4 milioni di euro nel 2020 e 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.
  Segnala come per la copertura di tali oneri si provveda:
   riducendo la quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, per l'importo di 27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro nel 2017 e 112,3 milioni di euro nel 2018;
   aumentando, a decorrere dal 1o gennaio 2019, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante; tale incremento di aliquote, disposto con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro il 30 novembre 2018 ed efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia, dovrà determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.

  Con riferimento all'articolo 20, rileva come esso rechi un complessivo intervento di semplificazione della quotazione delle imprese sui mercati finanziari, nonché misure civilistiche concernenti la contabilità delle imprese. In particolare, il comma 1 apporta modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF), finalizzate a favorire e semplificare l'accesso al Pag. 344mercato dei capitali di rischio delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie. In dettaglio, la lettera a) del comma 1 interviene sull'articolo 1, comma 1, del TUF, al fine di introdurre nel Testo unico una lettera w-quater.1 che reca la definizione di piccole e medie imprese con azioni quotate (PMI).
  A tale riguardo, specifica come le PMI con azioni quotate vengano individuate in base ai seguenti parametri dimensionali, computati sulla base del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni:
   un fatturato fino a 300 milioni di euro;
   ovvero una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare inferiore ai 500 milioni di euro.

  A tale proposito, fa presente che il parametro del fatturato va considerato alternativo a quello della capitalizzazione di mercato, in quanto più stabile nel tempo (è soggetto a variazioni rilevabili con frequenza almeno annuale) e conosciuto con assoluta certezza dalle società prima dell'inizio della procedura di ammissione a quotazione.
  Precisa, quindi, che non sono più considerate PMI a fini TUF le imprese emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti dimensionali per tre esercizi consecutivi.
  Le lettere da d) ad m) recano una serie di modifiche all'articolo 106 del TUF, dedicato alla disciplina dell'offerta pubblica di acquisto totalitaria: in particolare, al fine di incentivare la quotazione delle piccole e medie imprese, si prevede per le PMI la possibilità di modificare in via statutaria, entro un intervallo prestabilito, la soglia rilevante per le offerte pubbliche di acquisto (OPA) obbligatorie.
  Ricorda che, nella disciplina previgente, l'obbligo di OPA conseguiva al superamento della soglia fissa del 30 per cento con riferimento a tutte le società quotate, indipendentemente dalla loro dimensione.
  La lettera e), inserisce nell'articolo 106 del TUF i nuovi commi 1-bis e 1-ter. Il nuovo comma 1-bis introduce per le società diverse dalle PMI – e senza rinvio allo statuto societario – l'obbligo dell'offerta per chiunque abbia la maggior partecipazione e questa sia superiore al 25 per cento. Il nuovo comma 1-ter consente agli statuti delle PMI di individuare, con apposita clausola, una soglia più adeguata alle proprie caratteristiche per far scattare l'obbligo di OPA totalitaria, comunque compresa in un intervallo prestabilito tra il 25 e il 40 per cento del capitale sociale. Viene stabilito altresì che, se la modifica statutaria interviene quando i titoli della PMI sono già quotati, a tutela delle minoranze azionarie è previsto, per i soci che non abbiano concorso all'adozione della relativa deliberazione, il diritto di recesso (in relazione a tutti o parte dei loro titoli). In tal modo si intende consentire alle singole PMI di diminuire/aumentare la loro contendibilità, in funzione delle loro specifiche esigenze.
  La lettera g) reca le opportune modifiche di coordinamento necessarie a seguito dell'introduzione delle regole specifiche per l'OPA totalitaria nelle PMI, contenute nei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 106 del TUF. La lettera l) inserisce all'articolo 106 del TUF un nuovo comma 3-quater intervenendo sulla disciplina dell'OPA da consolidamento, che viene integrata con specifiche regole per le PMI.
  Ricorda che il previgente articolo 106, comma 3, lettera b), del TUF (e la regolamentazione di attuazione dettata dalla Consob) prevedeva un obbligo di offerta per i soggetti che, detenendo una partecipazione superiore alla soglia del 30 per cento, acquistassero più del 5 per cento senza detenere la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria. Con la modifica apportata dalla lettera l) è previsto che le PMI possono prevedere nei propri statuti che nei primi cinque anni dall'inizio della quotazione non sia applicabile la disciplina dell'OPA da consolidamento di cui al richiamato comma 3, lettera b). In tal modo gli azionisti di controllo possono, in fase di offerta pubblica Pag. 345iniziale, collocare più del 50 per cento del capitale sul mercato (e aumentare pertanto la liquidità delle azioni), mantenendo allo stesso tempo la possibilità di riacquistare la quota di controllo nel quinquennio successivo alla quotazione senza incorrere nell'obbligo di OPA. Le lettere p), v) e z) sono state soppresse nel corso dell'esame al Senato.
  La lettera r) interviene sul comma 2 dell'articolo 120 in materia di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, il quale obbliga chi partecipa in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al due per cento del capitale a darne comunicazione sia alla società partecipata sia alla Consob. Per effetto della modifica apportata, la soglia delle partecipazioni rilevanti da comunicare alla Consob e alla società partecipata viene elevata dal 2 per cento al 5 per cento qualora l'emittente sia una PMI. Le lettere t) ed u) recano modifiche all'articolo 121 del TUF, in cui sono disciplinate le partecipazioni reciproche. Viene in particolare modificata la disciplina dei limiti alle partecipazioni reciproche prevista per le società con azioni quotate.
  In tale ambito, rammenta che l'articolo 121 del TUF (così come l'articolo 2359-bis del codice civile) prevede una serie di limiti in materia di incroci azionari, con la finalità di prevenire possibili abusi derivanti da tali incroci. Il comma 2 dell'articolo 121 in particolare prevedeva, nella formulazione previgente, che il limite per le partecipazioni reciproche del 2 per cento fosse elevato al 5 per cento qualora il superamento del 2 per cento da parte di entrambe le società avesse luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate.
  Sottolinea come, per effetto della modifica apportata, detta soglia, a seguito di accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate, è innalzata al 10 per cento, nei casi previsti dal nuovo comma 2, secondo periodo, dell'articolo 120 del TUF ovvero qualora l'emittente sia una PMI.
  La lettera aa) introduce nel TUF un nuovo articolo 127-quinquies, rubricato «Maggiorazione del voto», il quale prevede, al comma 1, che gli statuti delle società da quotare e già quotate possano prevedere l'attribuzione di un diritto di voto maggiorato, fino ad un massimo di due voti, per le azioni detenute da uno stesso azionista, per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi dall'iscrizione in un apposito elenco, la cui tenuta è disciplinata dallo statuto. Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 127-quinquies, lo statuto deve individuare le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti, mentre si rimette alla Consob la regolamentazione attuativa della disciplina, finalizzata ad assicurare la trasparenza delle partecipazioni rilevanti e l'osservanza della disciplina in materia di OPA. In base al comma 5 del nuovo articolo 127-quinquies le azioni a voto maggiorato non costituiscono una categoria speciale di azioni, mentre il comma 3 stabilisce che, in caso di successivo trasferimento delle stesse la maggiorazione del voto si estingue. La disposizione specifica che – oltre alla cessione delle azioni – anche la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato sopra soglia comporta la perdita della maggiorazione. Lo stesso comma 3 del nuovo articolo 127-quinquies prevede altresì che, se lo statuto non dispone diversamente:
   in caso di trasferimenti delle azioni per successione mortis causa o in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni, il voto maggiorato viene conservato;
   in caso di aumento di capitale a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile, il diritto di voto maggiorato si estende alle azioni di nuova emissione.

  Ai sensi del comma 4, lo statuto può prevedere che, anche in caso di aumenti di capitale mediante nuovi conferimenti, la maggiorazione del voto si estenda in misura proporzionale alle azioni emesse in Pag. 346esecuzione di tali aumenti; analogamente, il progetto di fusione o di scissione di una società che prevede il voto maggiorato può stabilire che ai titolari del voto maggiorato siano assegnate in concambio azioni con lo stesso voto maggiorato mentre, ai sensi del comma 6, la delibera di modifica statutaria con cui viene introdotto il voto maggiorato non attribuisce il diritto di recesso. Inoltre il comma 7 prevede, per le società che non siano già quotate ma che abbiano avviato un procedimento di ammissione a quotazione (non derivante dalla fusione con una società già quotata), la possibilità di computare il periodo anteriore all'iscrizione nel già citato elenco, ai fini del possesso continuativo di almeno ventiquattro mesi. Il comma 8 stabilisce, se non diversamente disposto dallo statuto, che si deve tenere conto della maggiorazione del voto anche ai fini del computo dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote di capitale; la maggiorazione del voto non ha invece effetto ai fini dell'esercizio dei diritti, diversi dal voto, attribuiti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale.
  La lettera aa-bis) del comma 1 inserisce nel TUF un nuovo articolo 127-sexies, il quale prevede il divieto per gli statuti di prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo, salvaguardando le azioni a voto plurimo emesse anteriormente all'inizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato e circoscrivendo la casistica in cui è possibile emettere tali azioni per le società che già lo abbiano fatto o per quelle risultanti dalla fusione o scissione delle precedenti.
  Segnala quindi come, in conseguenza dell'introduzione delle norme in materia di voto maggiorato e voto plurimo, il comma 1 apporti altresì una serie di modifiche di coordinamento al TUF. In particolare:
   la lettera b) novella il comma 2 dell'articolo 104-bis (concernente la regola di neutralizzazione), precisando che nell'assemblea convocata per deliberare su eventuali misure difensive per offerte pubbliche di acquisto «ostili» le azioni a voto plurimo conferiscono solo un voto e che i diritti di voto maggiorato assegnati ai sensi dell'articolo 127-quinquies non si computano;
   la lettera c) novella il comma 3 dell'articolo 105 (concernente disposizioni generali in materia di OPA obbligatorie e in particolare la potestà regolamentare della Consob di computare nelle partecipazioni rilevanti anche le ipotesi di voto maggiorato);
   le lettere d), f), h) ed i) novellano l'articolo 106 (concernente l'OPA totalitaria), prevedendo che ai fini del raggiungimento delle soglie rilevanti per l'applicazione dell'OPA totalitaria rilevi anche la maggiorazione dei diritti di voto;
   le lettere n) ed o) novellano l'articolo 109 (concernente l'acquisto di concerto), che obbliga solidalmente all'OPA totalitaria o «residuale» coloro che agiscono di concerto, ove vengano a detenere, a seguito di acquisti effettuati anche da uno solo di essi, una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate dalla legge: per effetto di tali modifiche viene precisato che tali obblighi sussistono in capo a coloro che agiscono di concerto, anche a seguito di maggiorazione – anche a favore di uno solo di essi – dei diritti di voto, qualora essi vengano a disporre di diritti di voto in misura superiore alle percentuali indicate nell'articolo 106 per l'OPA totalitaria;
   le lettere q) ed s) novellano l'articolo 120 (concernente gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, al fine di specificare che per l'operatività di detti obblighi rilevano anche le maggiorazioni di voto, anche per l'esercizio degli opportuni poteri regolamentari della CONSOB); la lettera q) precisa che si intende per capitale il numero complessivo dei diritti di voto, anche con riguardo all'emissione di azioni a voto plurimo, oltre che alle azioni a voto maggiorato.

  La lettera bb) del comma 1 sopprime il comma 1 dell'articolo 134 del TUF, il quale prevedeva la riduzione alla metà del termine previsto dall'articolo 2441, secondo Pag. 347comma, del codice civile per l'esercizio del diritto di opzione su azioni.
  In tale contesto, sottolinea come, dal momento che il predetto articolo 2441, secondo comma, viene modificato dal comma 6 dell'articolo 20, tra l'altro riducendo a metà (da 30 a 15 giorni) il termine per l'esercizio del diritto di opzione su azioni, la disposizione di cui all'articolo 134, comma 1, appaia ridondante, atteso che i termini sono gli stessi per tutte le società (quotate e non).
  Il comma 1-bis, reca le norme di prima applicazione della disciplina sul voto maggiorato introdotta dal nuovo articolo 127-quinquies del TUF, prevedendo che le delibere di modifica statutaria delle società quotate nel mercato italiano, iscritte nel registro delle imprese all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto – legge, volte a consentire la creazione di azioni con voto maggiorato, sono prese con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche in prima convocazione. Il comma 1-ter, mantenendo «fermo» quanto previsto dall'articolo 34, comma 57 del decreto – legge n. 179 del 2012, autorizza, in sostanza, la CONSOB a procedere all'assunzione di personale mediante chiamata diretta.
  Ricorda che il richiamato comma 57 dell'articolo 34 del decreto-legge n. 179 consente alla CONSOB (al fine di assicurare efficaci e livelli continuativi livelli di vigilanza per l'attuazione delle disposizioni introdotte dal provvedimento e per la tutela degli investitori, nonché per la salvaguardia della trasparenza e della correttezza del sistema finanziario) di avvalersi, nella misura massima di un terzo, della facoltà di assunzione di personale prevista dall'articolo 2, commi 4-undecies, del decreto-legge n. 35 del 2005, il quale prevede che l'Autorità può assumere, per ragioni di urgenza derivanti da indifferibili esigenze di servizio, mediante nomina per chiamata diretta e con contratto a tempo determinato, non più di quindici persone che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risultino idonee all'immediato svolgimento dei compiti di istituto, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento. A tale scopo, la CONSOB provvede anche adottando misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente.
  Evidenzia quindi come, in pratica, attraverso tale complesso rinvio normativo, la CONSOB possa assumere, mediante nomina per chiamata diretta e con contratto a tempo determinato, non più di cinque persone. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del citato comma 4-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge n. 35 sono coperti rideterminando l'ammontare annuale del contributo dovuto all'Autorità dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. La disposizione del comma 57 richiamata affida altresì al collegio dei revisori dei conti il compito di verificare preventivamente che le misure previste siano idonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa stabiliti a legislazione vigente e ad attestare il rispetto di tale adempimento nella relazione al conto consuntivo. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente.
  Passando all'esame del comma 2 dell'articolo 20, rileva come esso rechi modifiche alla normativa nazionale che disciplina l'utilizzo a fini fiscali dei princìpi contabili internazionali, volte, da un lato, a consentire l'utilizzo degli IAS/IFRS (International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards) da parte delle cosiddette società chiuse e, dall'altro, a definire il ruolo e le funzioni svolte dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Più in dettaglio, la lettera a) del comma 2 modifica dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 38 del 2005, con il quale sono recate disposizioni per l'applicazione dei principi contabili internazionali nella redazione dei bilanci annuali o consolidati.
  In merito rammenta che, con riferimento ai bilanci di esercizio, per le società Pag. 348quotate, le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, le banche e gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia (nonché le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari, le SIM e le capogruppo dei gruppi di SIM, le SGR, gli intermediari iscritti all'albo, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento) è facoltativa l'adozione dei princìpi IAS fin dal 2005, mentre la loro applicazione è obbligatoria a decorrere dai bilanci relativi all'anno 2006. Per le società di assicurazione l'obbligo di redazione concerne i bilanci di esercizio dal 2006, soltanto per le società che emettono strumenti finanziari quotati e che non redigono il bilancio consolidato. Per le società diverse dalle precedenti e diverse, inoltre, da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, è prevista la facoltà di redigere il bilancio d'esercizio conformemente ai princìpi IAS a partire dall'esercizio 2005, nel caso in cui queste siano incluse in un bilancio consolidato redatto secondo tali princìpi ovvero optino per l'applicazione dei medesimi nella redazione del proprio bilancio consolidato.
  Rammenta inoltre che negli altri casi, l'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 38 del 2005, nella previgente formulazione, consentiva di usufruire di tale facoltà a decorrere dall'esercizio che sarebbe stato individuato con decreto interministeriale. Tale decreto non è stato emanato, limitando, dunque, il ricorso a tale possibilità. In tale contesto la modifica apportata dalla lettera a) del comma 2 – eliminando il riferimento al predetto decreto interministeriale – consente alle società di redigere il bilancio d'esercizio in conformità ai principi contabili internazionali senza dover attendere la relativa disposizione autorizzativa.
  Segnala come la lettera b) del comma 2 inserisca nel decreto legislativo n. 38, gli articoli 9-bis e 9-ter, dedicati, rispettivamente, al ruolo e alle funzioni e al finanziamento dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Il nuovo articolo 9-bis individua ruolo e funzioni dell'OIC, prevedendo che esso, coordinandosi con le autorità nazionali competenti in materia contabile:
   emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
   fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli organi governativi in materia di normativa contabile;
   partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali.

  È previsto inoltre che l'OIC, il quale persegue finalità di interesse pubblico ed agisce in modo indipendente, deve riferire annualmente sull'attività svolta al Ministero dell'economia e delle finanze.
  Il nuovo articolo 9-ter disciplina invece il finanziamento dell'OIC (ricalcando quanto già previsto dai commi 86, 87 e 88 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008, che vengono pertanto abrogati dalla lettera c) del comma 2 in esame, prevedendo pertanto:
   che al finanziamento dell'OIC concorrano le imprese attraverso contributi derivanti da una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio;
   che il collegio dei fondatori dell'OIC stabilisca annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'Organismo nonché le quote di finanziamento da destinare allo IASB e all'EFRAG;
   che con decreto interministeriale venga definita la misura della succitata maggiorazione dei diritti di segreteria camerali sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'OIC, nonché la modalità di corresponsione di tali somme all'Organismo.

  I commi da 3 ad 8-quinquies recano una serie di modifiche alle disposizioni del codice civile in materia di società. In particolare, il comma 3 novella i criteri di determinazione del valore delle azioni delle società quotate nel caso di recesso, Pag. 349eliminando, tra l'altro, il riferimento all'utilizzo esclusivo del criterio della media aritmetica dei prezzi di chiusura di mercato nei sei mesi precedenti la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea. I commi 4 e 5 recano modifiche, rispettivamente, alla disciplina dell'acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori e della trasformazione di società di persone: è previsto che in tali fattispecie possa applicarsi una procedura di valutazione semplificata dei beni societari (prevista dall'articolo 2343-ter del codice civile nell'ipotesi del conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima) ove ne sussistano i presupposti di legge. Il comma 6 novella il secondo comma dell'articolo 2441 del codice civile, dedicato al diritto di opzione. In particolare:
   viene introdotta la pubblicazione nel sito internet della società (con modalità tali da garantire sicurezza, autenticità e certezza di dati e documenti) di un avviso sull'offerta in opzione ovvero, in alternativa, il deposito dell'avviso presso la sede sociale;
   viene ridotta la durata minima del termine previsto per l'esercizio del diritto di opzione da trenta a quindici giorni.

  Il comma 7 riduce il capitale minimo richiesto per la costituzione di una società per azioni da 120.000 euro a 50.000 euro. Il comma 8 elimina l'obbligo di nominare un organo di controllo o un revisore unico per le società a responsabilità limitata aventi un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, fermo restando tale obbligo negli altri casi previsti dal codice civile. I commi 8-bis e 8-ter apportano modifiche alla disciplina delle azioni con diritto di voto limitato, consentendo a tutte le società per azioni (anche a quelle «aperte», che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio) di prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o siano disposti scaglionamenti. Viene introdotta la possibilità per gli statuti di consentire l'emissione di azioni con diritto di voto plurimo per particolari argomenti, ovvero subordinato al verificarsi di determinate condizioni non meramente potestative.
  In tale contesto rileva come siano conseguentemente modificate le disposizioni di attuazione del codice civile, fissando in due terzi del capitale rappresentato in assemblea, anche in prima convocazione, la maggioranza valida per le modifiche statutarie volte a consentire la creazione di azioni a voto plurimo, per le società iscritte nel registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014.
  Il comma 8-quater fissa al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale la Consob deve emanare la disciplina attuativa delle nuove norme sulla maggiorazione di voto nelle società per azioni quotate.
  Il comma 8-quinquies consente alle società di gestione del risparmio (SGR) che gestiscono fondi chiusi per i quali, alla data del 25 giugno 2014, non sia scaduto il termine entro cui devono essere sottoscritte le quote, di modificare il regolamento del fondo per prorogare il termine di sottoscrizione delle quote per un periodo non superiore a dodici mesi, per il completamento della raccolta del patrimonio.
  Il comma 7-bis interviene sulle procedure di iscrizione nel registro delle imprese, quando tale iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata.
  Evidenzia come, in tali casi, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, sia prevista l'iscrizione immediata dell'atto da parte del conservatore del registro e che il pubblico ufficiale il quale ha ricevuto o autenticato l'atto è responsabile dell'accertamento delle condizioni richieste dalla legge. La disposizione ribadisce inoltre l'applicazione della disciplina sulla cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 del codice civile e specifica che la nuova disciplina non si applica alle società per azioni.Pag. 350
  Con riferimento all'articolo 21, il quale interviene sul regime fiscale di obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie rileva, in particolare, come il comma 1, integrando il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 239 del 1996, escluda dall'applicazione della ritenuta (di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) gli interessi e gli altri proventi di obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie non negoziati, purché siano detenuti da uno o più investitori qualificati. Tali proventi verranno dunque sottoposti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26 per cento (aliquota così aumentata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, del decreto-legge n. 66 del 2014).
  Al riguardo rammenta che il previgente articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 239 del 1996 prevedeva, in estrema sintesi, l'esenzione dalla ritenuta per le obbligazioni e titoli similari emessi dai cosiddetti «grandi emittenti», ossia banche e società quotate, nonché per le obbligazioni e le cambiali finanziarie negoziate nei mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, anche nel caso di emittenti non quotati. Tali proventi sono sottoposti ad imposta sostitutiva con la medesima aliquota. Il comma 2 sostituisce il comma 9-bis dell'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012, concernente il regime fiscale delle obbligazioni, dei titoli similari e delle cambiali finanziarie, al fine di escludere l'applicazione della ritenuta d'acconto del 26 ai proventi dei titoli obbligazionari e delle cambiali finanziarie, se percepiti da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) dedicati ai predetti investimenti e detenuti da investitori qualificati.
  Precisa che, per effetto delle modifiche apportate, la suddetta ritenuta non si applica:
   agli interessi e ai proventi delle obbligazioni e titoli similari e delle cambiali finanziarie corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) le cui quote sono essere detenute esclusivamente da investitori qualificati, specificando che essi devono essere istituiti in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea, e che il loro patrimonio deve essere investito in misura superiore al 50 per cento nei predetti titoli;
   agli interessi e ai proventi corrisposti a società per la cartolarizzazione dei crediti, che emettono titoli detenuti da investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie.

  In relazione agli OICR, la norma precisa altresì come la composizione del patrimonio e la tipologia di investitori debba risultare dal regolamento dell'organismo. Il comma 2-bis esenta le società quotate e le società emittenti strumenti finanziari quotati o che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentati dall'applicazione delle norme in tema di compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società non quotate controllate dalle pubbliche amministrazioni. La disposizione fa riferimento ai limiti ai compensi stabiliti, in particolare, ai commi da 1 a 5-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, i quali prevedono che i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche delle società non quotate direttamente e indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni, nonché i trattamenti economici annui onnicomprensivi dei dipendenti di tali società, non possano essere superiori al trattamento economico del Primo presidente della Corte di Cassazione.
  Passando a illustrare l'articolo 21-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, evidenzia come esso proroghi dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2015 il termine per continuare ad esercitare l'attività di consulenza in materia di investimento, nelle more dell'attuazione della normativa relativa all'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari, gestito dalla CONSOB, previsto dal decreto legislativo n. 164 del 2007. Per effetto della norma, nonostante l'esercizio professionale di servizi e attività di investimento sia riservato dalla legge (ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle Pag. 351disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998) a banche e imprese di investimento, i soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano consulenza in materia di investimenti possono continuare a svolgere tale servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, fino al 31 dicembre 2015.
  Illustra quindi l'articolo 22, il quale reca un complesso di disposizioni volte a favorire la concessione di credito alle imprese. In particolare, il comma 1 esenta dalla ritenuta alla fonte del 26 per cento gli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni. La disposizione in esame è volta eliminare il rischio di doppia imposizione giuridica, che economicamente risulta di norma traslato sul debitore, al fine di favorire l'accesso delle imprese italiane a costi competitivi anche a fonti di finanziamento estere (tra cui i cosiddetti fondi di credito, che disporrebbero di ampie riserve di liquidità). Il comma 2 amplia l'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, disciplinata dagli articolo 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 ed oggetto di modifica, da ultimo, per effetto dell'articolo 12 del decreto-legge n. 145 del 2013.
  In dettaglio, specifica che la lettera a) novella il primo comma del richiamato articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, prevedendo che la predetta imposta sostitutiva sia applicata, oltre che alle cessioni di credito stipulate in relazione ai finanziamenti che beneficiano del regime agevolato, anche alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti nonché i trasferimenti delle garanzie ad essi relativi. La lettera b) inserisce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 un nuovo articolo 17-bis, diretto ad ampliare ulteriormente l'ambito dei soggetti ammessi a fruire del regime opzionale per l'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, stabilendo che tale regime agevolato si applica anche alle operazioni di finanziamento di durata superiore a diciotto mesi realizzate da:
   società di cartolarizzazione;
   imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'UE;
   organismi di investimento collettivo del risparmio costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati dello spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del TUIR, ossia i cosiddetti Paesi white list.

  I commi 3, 4, 5 e 6, allo scopo di estendere le fonti di finanziamento al sistema imprenditoriale, autorizzano allo svolgimento dell'attività di concessione di finanziamento sia le imprese di assicurazione sia le società di cartolarizzazione a specifiche condizioni di legge. Più in dettaglio, il comma 3 sottrae determinate attività delle imprese di assicurazione all'obbligo, previsto dal combinato disposto dell'articolo 106 e 114, comma 1, del TUB, di sottoporsi all'autorizzazione in caso di esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (con conseguente obbligo di iscrizione in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia). Tale eccezione viene però subordinata ad alcune condizioni. Anzitutto, viene autorizzata l'operatività (diversa dal rilascio di garanzie):
   esclusivamente nei confronti di imprese aventi un certo ambito dimensionale, ovvero solo nei confronti di soggetti Pag. 352diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese (una microimpresa deve avere un organico inferiore a 10 persone e un fatturato o un totale di bilancio annuale non superiore a 2 milioni di euro);
   da parte di imprese di assicurazione e di Sace SPA;
   entro i limiti stabiliti dal codice delle assicurazioni private, a tal fine opportunamente modificato e dalle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS.

  La disposizione specifica che la Banca d'Italia può prevedere che l'invio delle segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e documento richiesto nonché la partecipazione alla centrale dei rischi avvengano per il tramite di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB.
  A tale riguardo sottolinea come lo scopo della norma sia quello di semplificare la concessione di finanziamenti da parte di assicurazioni e SACE, seguendo una diversa (e più snella) linea procedurale, rispetto a quella del TUB. A tal fine i predetti soggetti dovranno inviare alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, e partecipano alla centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. In connessione con le modifiche recate dal comma 3, la lettera a) del comma 4 apporta modifiche di coordinamento al codice delle assicurazioni private. La lettera b) del comma 4 affida altresì all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (IVASS) il compito di stabilire le condizioni e i limiti operativi per la concessione dei finanziamenti, prevedendo in particolare che i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, che dovranno trattenere un interesse economico nell'operazione pari almeno al 5 per cento del finanziamento fino alla sua scadenza. Nel caso di finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, l'IVASS stabilisce condizioni e limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri:
   i prenditori dei finanziamenti dovranno essere individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto;
   la banca o l'intermediario finanziario predetto tratterrà un interesse economico nell'operazione pari almeno al 5 per cento del finanziamento, trasferibile anche a un'altra banca, fino alla scadenza dell'operazione;
   il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa dovrà essere adeguato e consentire di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi;
   l'impresa deve essere dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione.

  La disposizione stabilisce inoltre che l'esercizio autonomo dell'attività di individuazione dei prenditori da parte dell'assicuratore, in deroga ai primi due criteri, è sottoposto ad autorizzazione dell'IVASS.
  Il comma 5 apporta modifiche al TUF al fine di ampliare le competenze degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), i quali ora partecipano alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia, la quale può prevedere che la partecipazione alla centrale dei rischi avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB. Viene consentito in tal modo di istituire i cosiddetti «fondi di credito», ossia organismi di investimento collettivo del risparmio abilitati non soltanto a investire in finanziamenti concessi da terzi, ma anche a erogare direttamente crediti a valere sulle disponibilità raccolte presso gli investitori del fondo. Il comma 6, con lo stesso scopo di ampliare le competenze delle società di cartolarizzazione, modifica la legge del n. 130 del 1999.
  In dettaglio, specifica come la lettera a) del comma 6, mediante l'introduzione di un nuovo comma 1-ter nell'articolo 1 della legge n. 130, disponga che le società di Pag. 353cartolarizzazione possono concedere finanziamenti, analogamente a quanto previsto per le imprese assicurative, nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese.
  Nell'esercizio di tale attività dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
   i prenditori dei finanziamenti devono essere individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo;
   i titoli emessi in conseguenza devono essere destinati ad investitori qualificati;
   la banca o l'intermediario finanziario devono trattenere un significativo interesse economico nell'operazione, nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.

  La lettera b) chiarisce che rientrano nel patrimonio separato di ciascuna operazione di cartolarizzazione (e, pertanto, non sono assoggettabili ad azioni da parte di terzi diversi dai portatori dei titoli), oltre ai crediti vantati nei confronti dei debitori ceduti, anche qualsiasi credito maturato dalla società di cartolarizzazione in relazione alla specifica operazione di cartolarizzazione, nonché la cassa generata dagli incassi dei crediti ceduti e le attività finanziarie acquistate dalla società di cartolarizzazione nel contesto della medesima operazione.
  La lettera c) riformula il comma 2-bis dell'articolo 3 della legge n. 130 del 1999. La nuova formulazione della disposizione autorizza le società veicolo ad aprire conti correnti segregati presso i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti, nonché dei servizi di cassa e di pagamento (ad esempio istituti di credito), dove sono accreditate le somme corrisposte dai debitori ceduti, nonché ogni altra somma pagata o comunque di spettanza della società ai sensi delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti dell'operazione. Su tali somme non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi; tali somme possono essere utilizzate esclusivamente per il soddisfacimento di crediti vantati dai portatori dei titoli e dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nonché per il pagamento degli altri costi dell'operazione. In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di crisi bancaria (di cui al titolo IV del TUB), nonché di procedure concorsuali o di accordi di ristrutturazione, le somme accreditate su tali conti non sono considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto e non sono soggette a sospensione dei pagamenti. In tale ambito viene espunta la precisazione secondo la quale le somme accreditate sui conti segregati costituiscono patrimonio separato, a tutti gli effetti, sia da quello del depositario e da quello degli altri depositanti.
  Rileva inoltre come, in tale ambito, venga precisato che la tutela ex lege si estende anche alle somme affluite sui conti correnti nel corso di procedure concorsuali, per le quali non opera la sospensione dei pagamenti e che possono essere immediatamente e integralmente restituite alla società. Per effetto delle modifiche apportate, viene precisato che la restituzione integrale avverrà senza la necessità di deposito di domanda di ammissione al passivo o di rivendica, e al di fuori dei piani di riparto o di restituzione di somme. La lettera d) estende la medesima tutela ai conti correnti utilizzati dai soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento di un'operazione di cartolarizzazione. Resta fermo quindi che essi non sono assoggettabili ad azioni da parte di creditori degli stessi, se non nei limiti di eventuali somme depositate in eccesso rispetto a quanto dovuto alla società di cartolarizzazione. In linea con quanto previsto dalla lettera b), viene stabilito che le somme depositate su tali conti correnti siano immediatamente disponibili – per essere trasferite alla società di cartolarizzazione – anche nell'ipotesi di apertura di una proceduta concorsuale, senza necessità di specifiche domande agli organi Pag. 354della procedura. La lettera e) consente alle imprese di assicurazione di utilizzare qualsiasi titolo emesso nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione quale attivo ammesso a copertura di riserve tecniche, e non solo quelli menzionati nell'articolo 1, comma 1-bis, dalla legge n. 130 del 1999 (obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie). La lettera f) introduce i commi da 2-quater a 2-septies nell'articolo 7 della legge n. 130 del 1999, consentendo alle società di cartolarizzazione di concedere credito anche sotto forma di finanziamento.
  A tale proposito, fa presente come il nuovo comma 2-quater estenda la disciplina della legge n. 130 del 1999 anche alle operazioni di cartolarizzazione di crediti sorti dalla concessione di uno o più finanziamenti da parte della società emittente i titoli. Nel caso di operazioni realizzate mediante concessione di finanziamenti, i richiami al cedente e al cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore e i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti ai soggetti finanziati. Sono estese a tali operazioni le specifiche norme (in quanto compatibili) contenute dagli articoli 1-3 e 5-7 della medesima legge n. 130. Ai sensi del nuovo comma 2-quinquies, dalla data certa dell'avvenuta erogazione, anche in parte, del finanziamento relativo alle operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 2-quater, sui crediti sorti e sulle somme corrisposte dai debitori sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. Il nuovo comma 2-sexies precisa che nelle predette operazioni di finanziamento, i titoli emessi dalle società per finanziare l'erogazione dei finanziamenti o l'acquisto dei crediti sono destinati ad investitori qualificati. Il nuovo comma 2-septies prevede che le banche o intermediari che svolgono i servizi di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento devono verificare la correttezza delle operazioni di finanziamento, nonché la conformità delle stesse alla normativa applicabile.
  Con riferimento al comma 7 dell'articolo 22, rileva come esso abroghi l'articolo 11, comma 3-quater, del decreto-legge n. 145 del 2013, recante una norma di interpretazione autentica dell'articolo 111 della legge fallimentare, che sottoponeva ad alcune specifiche condizioni la prededucibilità dei crediti nelle procedure di concordato preventivo. In particolare, la norma abrogata considerava prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo con riserva, ma solo a condizione che:
   la proposta, il piano e la documentazione richiesta fossero presentati entro il termine eventualmente prorogato dal giudice;
   la procedura di concordato preventiva seguisse, senza soluzione di continuità, la presentazione della domanda di ammissione al concordato con riserva.

  Il comma 3-bis dell'articolo 22 aggiunge un nuovo articolo 150-ter al TUB in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo.
  Ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 150-ter, alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, che ne escluderebbe la possibilità, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile, il quale prevede l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni, qualora l'atto costitutivo lo consenta. Il comma 2 del nuovo articolo 150-ter stabilisce che l'emissione deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia e le azioni sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e del Fondo di Garanzia Istituzionale, nonché dei Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo Pag. 355della cooperazione. La sottoscrizione delle azioni può avvenire anche in deroga all'articolo 34, commi 1 e 2 del TUB (ai sensi dei quali il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere inferiore a duecento; qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione; inoltre, per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa). Il comma 3 demanda allo statuto la definizione dei diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga al limite di un terzo dei voti previsto dall'articolo 2526, comma 2, terzo periodo, del codice civile per i possessori di strumenti finanziari. Ad essi è attribuito comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 33, comma 3, del TUB, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.
  In tale ambito, ricorda che il richiamato comma 3 stabilisce che la nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali. Ai sensi del comma 4, i sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia. I commi da 5-bis a 5-decies dell'articolo 22 sono volti a consentire alla società di gestione del risparmio (Sgr) di modificare i regolamenti dei fondi immobiliari quotati da esse gestiti per prorogare il termine di durata dei fondi stessi, nell'esclusivo interesse dei partecipanti.
  In particolare, rileva come, ai sensi del comma 5-bis, le società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari quotati possano, entro il 31 dicembre 2014, nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo, per stabilire la possibilità di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo medesimo per un periodo non superiore a due anni al fine di completare lo smobilizzo degli investimenti. Tale modifica del regolamento è possibile per i fondi immobiliari esistenti, anche nel caso in cui il regolamento del fondo già prevede la possibilità di prorogarne la durata per un massimo di tre anni. Ai sensi del comma 5-ter, per i fondi immobiliari in scadenza entro il 31 dicembre 2015, anche se hanno già usufruito della proroga sopra descritta, la durata del fondo può essere prorogata, in deroga al limite di due anni stabilito al comma 5-bis, fino al 31 dicembre 2017. Il comma 5-quater prevede una procedura speciale di consultazione dei partecipanti al fondo, stabilendo che qualora non sia prevista l'assemblea dei partecipanti, le Sgr sottopongono la modifica del regolamento del fondo all'approvazione dei partecipanti riuniti in un'assemblea speciale appositamente convocata. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote dei votanti. In base al comma 5-quinquies, al fine di favorire una maggiore partecipazione assembleare le Sgr possono:
   a) chiedere agli intermediari abilitati alla registrazione degli strumenti finanziari e dei relativi trasferimenti, tramite la società di gestione accentrata (Monte Titoli, depositario unico di tutti gli strumenti finanziari italiani) i dati identificativi dei titolari delle quote del fondo;
   b) consentire ai partecipanti l'espressione del voto per corrispondenza;
   c) consentire ai partecipanti l'esercizio del diritto di intervento e di voto a mezzo di delega scritta e revocabile entro il giorno precedente l'assemblea. La delega deve contenere le istruzioni di voto sulla proposta, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e non può essere conferita a soggetti in conflitto di interessi con il rappresentato né alla Pag. 356società di gestione del risparmio, ai suoi soci, dipendenti e componenti degli organi di amministrazione o di controllo;
   d) pubblicare l'avviso di convocazione dell'assemblea, oltre che con le modalità scelte per la pubblicazione del valore della quota, anche sul proprio sito internet e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale; tale avviso è diffuso alla società di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di stampa. Ai fini dell'accertamento del diritto dei partecipanti all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto è previsto che non sono opponibili alla società di gestione gli atti di trasferimento delle quote perfezionatisi oltre il termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data prevista per l'assemblea.

  Il comma 5-sexies esplicita le informazioni che devono essere contenute nell'avviso di convocazione dell'assemblea: si tratta, in particolare, della proposta di modificare il regolamento del fondo per consentirne la proroga della scadenza e delle modalità di esercizio dei diritti dei partecipanti. Il comma 5-septies disciplina le attività ammesse nel periodo di proroga, le commissioni spettanti alla Sgr e la partecipazione ai proventi del fondo, prevedendo in particolare:
   che l'attività di gestione sia finalizzata al completamento dell'attività di smobilizzo degli investimenti e comprende anche gli interventi di valorizzazione e riqualificazione degli attivi patrimoniali;
   che la misura della provvigione di gestione sia ridotta di almeno due terzi e che sia vietata la commissione variabile legata all'andamento della gestione;
   che la totalità dei proventi netti realizzati sia distribuita ai partecipanti, nel rispetto delle obbligazioni assunte dal fondo.

  Il comma 5-octies contiene un'approvazione in via generale delle modifiche regolamentari approvate dalle Sgr ai sensi delle norme di cui ai commi da 5-bis a 5-septies, secondo quanto previsto dal provvedimento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012 sulla gestione collettiva del risparmio. Il comma 5-novies reca l'obbligo per le Sgr di comunicare alla Banca d'Italia e alla Consob le determinazioni assunte ai sensi di tali disposizioni. Il comma 5-decies proroga dal 22 luglio 2014 al 31 dicembre 2014 il termine per l'emanazione di disposizioni attuative da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e della Consob, contenuto in alcune disposizioni transitorie di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 44 del 2014, che ha dato attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi. Il comma 6-bis, sostituendo l'articolo 8-bis del decreto-legge n. 70 del 2011, modifica la disciplina in materia di cancellazione delle segnalazioni di ritardato pagamento presenti nelle banche dati (pubbliche e private) di informazione creditizia.
  In particolare, segnala come il comma 1 del riformulato articolo 8-bis precisi che il termine di dieci giorni entro il quale le segnalazioni relative ai ritardi di pagamento sono integrate con la comunicazione dell'avvenuto pagamento decorre dalla ricezione della notifica dell'avvenuta regolarizzazione dei pagamenti e venga specificato inoltre che la richiesta del creditore al gestore della banca dati deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuto pagamento. Il comma 2 dell'articolo 8-bis prevede anche per le segnalazioni di ritardo già registrate e regolarizzate, ove relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, modalità di aggiornamento analoghe a quelle previste dal comma 1. La norma modifica il riferimento al numero massimo di rate mensili: tre rate, in luogo di sei. Pertanto, le segnalazioni già registrate dovranno essere integrate con la comunicazione dell'avvenuto pagamento, se relative al mancato pagamento di un numero di rate mensili inferiore a tre o di un'unica rata semestrale. Il comma 3 dell'articolo 8-bis disciplina il caso del ritardo di pagamento di una rata, prevedendo che, Pag. 357qualora la stessa sia regolarizzata entro i successivi sessanta giorni, le segnalazioni riferite a tale ritardo devono essere cancellate trascorsi i successivi sei mesi dall'avvenuta regolarizzazione. Per le segnalazioni successive di ritardi di pagamento relativi alle medesime persone fisiche o giuridiche, anche per crediti diversi anche se regolarizzate, il comma 4 rinvia alla normativa vigente.
  Il comma 7-bis dell'articolo 22 autorizza la spesa di 535 milioni di euro per l'anno 2014 a favore di Poste Italiane Spa, per dare attuazione ad una sentenza del Tribunale dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato con la quale è stata annullata la precedente decisione 2009/178/CE della Commissione, del 16 luglio 2008, che aveva considerato come aiuto di Stato da parte dell'Italia la remunerazione eccessiva dei conti correnti di Poste Italiane S.p.A. presso la Tesoreria dello Stato. Il comma 7-ter provvede alla copertura degli oneri recati dal comma 7-bis attraverso la riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa:
   quanto a 260 milioni a valere sulle disponibilità del «Fondo per assicurare la liquidità dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle regioni e degli enti locali dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2013 – che sono state, da ultimo, incrementate di 6 miliardi di euro per il 2014 dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014;
   quanto a 150 milioni a valere sui 300 milioni di dotazione del fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato all'estinzione dei debiti dei ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto, previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto-legge n. 66;
   quanto a 125 milioni mediante utilizzo dei proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti finanziari previsti dagli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge n. 95 del 2012, recanti misure finalizzate alla ripatrimonializzazione della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

  Passa quindi a illustrare il comma 7-quater, il quale modifica l'articolo 37 del decreto-legge n. 66 del 2014, concernente l'istituzione di strumenti volti a favorire la cessione dei crediti di parte corrente certificati da parte di pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, costituiti dai crediti maturati e certificati al 31 dicembre 2013 riguardanti somministrazioni, forniture ed appalti e prestazioni professionali. In particolare, viene spostato al 31 agosto 2014 il termine per la presentazione dell'istanza di certificazione da parte dei soggetti creditori, in luogo del vigente termine del 23 agosto 2014, entro il quale devono essere presentate le istanze al fine di beneficiare della garanzia dello Stato nelle operazioni di cessioni dei crediti. Inoltre vengono ricomprese – oltre alle disposizioni già previste dal comma medesimo – anche le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge n. 52 del 1991 e all'articolo 67 del Regio decreto n. 267 del 1942, tra le norme che non si applicano alla cessione dei crediti tramite piattaforma elettronica. In sostanza, nell'ambito di queste cessioni viene disapplicata la normativa in materia di opponibilità al fallimento dei crediti del fallito ceduti, nonché la normativa in materia di azione revocatoria.
  Con riferimento al comma 7-quinquies, fa presente come esso preveda che per le regioni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, siano ancora sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari o a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, le disposizioni relative al divieto di rilascio della certificazione, non si applicano in relazione ai debiti riferiti a fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse dopo 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Pertanto anche tali regioni potranno certificare i propri debiti trascorso il lasso di tempo sopraindicato. Pag. 358A tale riguardo, evidenzia come tale misura appaia funzionale alla possibilità per le imprese creditrici di scontare i relativi crediti presso il sistema bancario.
  L'articolo 22-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, esclude dalla definizione di concorsi e operazioni a premio le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta. L'esclusione di tali tipologie dalla disciplina dei concorsi e operazioni a premio comporta che, per le fattispecie indicate dalla disposizione, i promotori sono esonerati dagli adempimenti previsti dalla suddetta disciplina.
  L'articolo 22-sexies, anch'esso introdotto al Senato, modifica l'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003, con il quale è stata disposta la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, al fine di parificare a quello dei titoli di Stato il trattamento fiscale dei proventi sui buoni fruttiferi postali e sugli altri titoli emessi da CDP per finanziare le amministrazioni pubbliche. Vengono introdotte inoltre alcune variazioni al regime fiscale, diretto e indiretto, cui è assoggettata la stessa CDP, al fine di equipararlo a quello delle banche.
  In particolare, specifica come la lettera a) modifichi il comma 24 dell'articolo 5 citato, prevedendo che gli interessi e gli altri proventi dei buoni fruttiferi postali e degli altri titoli emessi con le caratteristiche autorizzate dal Direttore generale del tesoro siano assoggettati all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, vale a dire i titoli di Stato e quelli equiparati. La lettera b) sostituisce il comma 25 dell'articolo 5 citato, proponendo che:
   alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. si applichino le disposizioni in materia di IRES e IRAP, l'esenzione in materia imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, l'imposta sostitutiva (pari, di norma, allo 0,25 per cento del finanziamento concesso) nonché le disposizioni concernenti le altre imposte dirette e indirette previste dagli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 per le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e assimilate;
   le ritenute sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi (di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) nonché l'IRES e l'IRAP dovute sia a titolo di saldo che di acconto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. siano riscosse mediante versamento in Tesoreria, con imputazione ai competenti capitoli dello stato di previsione delle entrate. La disposizione fa salve le norme riguardanti la gestione separata.

  In merito ricorda che il testo vigente del comma 25 prevede che gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dalla CDP S.p.A. sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento.
  All'articolo 30, il comma 1-bis prevede che l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti costituisca titolo anche ad attraversare i beni demaniali, e che i soggetti titolari e/o gestori di tali beni interessati dal passaggio delle condutture elettriche, partecipino al procedimento e, una volta rilasciata l'autorizzazione unica, debbano indicare, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto autorizzativo, le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati, che dovranno essere approvate dal Ministero dello sviluppo economico. Il comma 2-novies proroga ulteriormente dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014 il termine per l'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico – di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – per la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi (produzione combinata di energia elettrica e calore).Pag. 359
  Al riguardo ricorda che l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 16 del 2012 ha disposto l'applicazione di una aliquota per uso combustione ridotta nei casi di produzione combinata di energia elettrica e calore, prevedendo a tal fine un decreto interministeriale attuativo. In attesa dell'emanazione del predetto decreto interministeriale di attuazione, tale disposizione stabilisce che per l'anno 2012 alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, ridotti del 12 per cento.
  Rileva come l'articolo 31, che demandava al CICR di stabilire modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari (reintroducendo, in sostanza, la capitalizzazione degli interessi con periodicità almeno annuale), sia stato soppresso nel corso dell'esame al Senato, mentre l'articolo 32-bis, inserito dal Senato, al comma 1 limita l'esenzione IVA attualmente prevista per le prestazioni del servizio postale universale, nonché per le cessioni di beni a queste accessorie effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. È previsto infatti che siano escluse dall'esenzione IVA le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le quali, pur rientrando nel servizio postale universale, sono state, nelle loro condizioni, negoziate individualmente. In tal senso viene modificato l'articolo 10, primo comma, numero 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. In base al comma 2, la modifica recata dal comma 1 si applicherà a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e sono fatti salvi i comportamenti posti in essere dal soggetto obbligato a fornire il servizio universale (e cioè Poste italiane) in precedenza in attuazione della disciplina previgente.
  L'articolo 33-bis, inserito durante l'esame al Senato, al comma 1 estende alle società di ingegneria previste dal Codice degli appalti e costituite in forma di società di capitali, la disciplina delle società tra professionisti introdotta dal decreto-legge n. 223 del 2006 (cosiddetto «decreto Bersani»).
  Al riguardo rammenta che l'articolo 2, comma 1, lettera c), del predetto decreto-legge n. 223 ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti (cosiddette società multidisciplinari), fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.
  L'articolo 33-bis completa tale intervento estendendo tale liberalizzazione anche alle società di ingegneria previste dall'articolo 90, comma 2, lettera b) del codice dei contratti pubblici (di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006), le quali – diversamente dalle società di professionisti costituite in forma di società di persone – sono costituite in forma di società di capitali o di società cooperative e sono comunque competenti per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori pubblici. Il comma 2 fa salvi tutti i contratti stipulati dalle società di professionisti cui fa riferimento il decreto-legge Bersani, e dunque i contratti stipulati dalle suddette società di ingegneria, a decorrere dall'11 agosto 1997, data di entrata in vigore della legge n. 266 del 1997 che ha abrogato il divieto per i professionisti di ricorrere alla forma societaria per fornire i propri servizi.
  Il comma 1-bis dell'articolo 34, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate dai volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Pag. 360alpino italiano (CAI), che siano lavoratori autonomi, all'ufficio provinciale del lavoro ai fini del riconoscimento dell'indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro per le operazioni di soccorso alpino e speleologico o per le relative esercitazioni, nonché per il giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto ore, ovvero oltre le ore 24.
  L'articolo 34-bis, aggiunto nel corso dell'esame presso il Senato, reca una norma di interpretazione autentica prevedendo che l'esenzione dell'accisa sulla benzina si applica anche per l'esercizio della pesca professionale in acque interne e lagunari. In particolare, la disposizione modifica a livello interpretativo quanto disposto dall'articolo 3-ter del decreto-legge n. 16 del 2012, che ha ricompreso la benzina tra i carburanti esenti da accisa in quanto impiegati per la navigazione nelle acque marine comunitarie (con esclusione delle imbarcazioni private da diporto), per la navigazione nelle acque interne (limitatamente al trasporto delle merci) e per il dragaggio di vie navigabili e porti.
  Nel segnalare, quindi, la notevole rilevanza delle previsioni rientranti nell'ambito di competenza della Commissione Finanze, evidenzia come il Governo abbia presentato una serie di emendamenti soppressivi di diverse disposizioni del decreto-legge inserite nel corso dell'esame al Senato. Condivide l'orientamento del Governo di espungere dal testo talune previsioni, ritenendo peraltro opportuno che la Commissione Finanze, nel parere che sarà espresso sull'intervento legislativo, formuli alcune condizioni volte a chiedere la soppressione di altre disposizioni, tra cui cita, in primo luogo, il comma 3 dell'articolo 17-bis, il quale avrebbe l'effetto di incrementare sensibilmente il prelievo IRES sulle banche di credito cooperativo, le quali costituiscono un settore molto importante per il finanziamento dell'economia nazionale. Sottolinea, pertanto, come non sia opportuno intervenire sul regime tributario di tali soggetti con interventi normativi estemporanei, poco meditati e non contestualizzati, suggerendo a tale riguardo che la Commissione Finanze avvii un'indagine conoscitiva sul settore delle banche di credito cooperativo, al fine di svolgere il necessario approfondimento su tali tematiche.
  Considera altresì opportuno formulare nel parere un'apposita condizione volta a richiedere la soppressione del comma 1-ter dell'articolo 20, il quale consentirebbe alla CONSOB di procedere all'assunzione di personale mediante chiamata diretta.

  Marco CAUSI (PD), nel concordare con le considerazioni espresse dal relatore, sottolinea l'esigenza di inserire nel parere anche una condizione che chieda la soppressione del comma 2-bis dell'articolo 21, il quale consente alle società quotate di derogare ai limiti stabiliti per i compensi degli amministratori e dei dipendenti.
  Ritiene inoltre che occorra segnalare alle Commissioni di merito l'opportunità di valutare l'effettiva applicabilità dell'articolo 7-sexies, il quale stabilisce che, per l'acquisto di beni e servizi da parte di cittadini dell'Unione europea non residenti in Italia il limite per il trasferimento di denaro contante è quello vigente nel Paese di residenza dell'acquirente.
  Evidenzia quindi come potrebbero essere indicate anche altre disposizioni meritevoli di soppressione, rilevando altresì l'urgenza di valutare con grande attenzione le modifiche alla disciplina del TUF in materia di offerte pubbliche di acquisto recate dall'articolo 20. A tale proposito sottolinea come non sia consigliabile prevedere soglie diversificate e variabili cui riconnettere l'obbligo di OPA, evidenziando come ciò determinerebbe effetti di eccessiva discrezionalità nell'applicazione della relativa disciplina, dannosi per la trasparenza e la funzionalità dei mercati finanziari.

  Giovanni PAGLIA (SEL), nel rilevare preliminarmente l'estrema eterogeneità del decreto-legge, soprattutto alla luce delle numerosissime modifiche apportate dal Senato, rileva come le tematiche più delicate e complesse affrontate dal provvedimento attengano ai profili di competenza Pag. 361della Commissione Finanze, stigmatizzando quindi le modalità approssimative e confuse con le quali si continua a legiferare su tali temi.
  Nel condividere, quindi, la proposta, avanzata dal relatore e dal deputato Causi, di sopprimere alcune parti dell'intervento legislativo, reputa opportuno chiedere l'abrogazione dell'intero articolo 22, il quale incide su tematiche che dovrebbero oggetto di ben altro approfondimento.

  Itzhak Yoram GUTGELD (PD) chiede al Presidente di farsi portavoce, presso la Presidenza della Camera, dell'esigenza di uniformare i criteri di ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge tra la Camera e il Senato. Sottolinea, infatti, come i criteri seguiti in materia presso l'altro ramo del Parlamento risultino molto più laschi di quelli osservati alla Camera, con la conseguenza che i provvedimenti si caricano, nel corso dell'esame al Senato, di contenuti spesso estranei alla natura iniziale degli stessi.
  In tale contesto considera necessario riaffermare con forza il principio di una maggiore uniformità in materia tra le due Camere.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, rileva come la vicenda relativa al decreto-legge in esame confermi i rilievi da lui stesso espressi in numerose occasioni circa l'esigenza, in generale, di rivedere le modalità attraverso le quali le Camere esercitano la loro funzione legislativa, con particolare riferimento all'esame dei decreti-legge, nonché circa la necessità, più in particolare, di apportare correttivi alle modalità e alla tempistica, ormai in molti casi inaccettabili, con le quali le Commissioni parlamentari sono chiamate a svolgere il loro lavoro.
  Nel ricordare di aver già segnalato in passato tali questioni alla Presidenza della Camera, ritiene opportuno riaffermare con forza il principio secondo il quale l'assegnazione in sede referente dei provvedimenti che abbiano natura multisettoriale non può essere effettuata limitandosi a considerare, sotto il profilo meramente quantitativo, il numero delle disposizioni afferenti agli ambiti di competenza delle diverse Commissioni, dovendosi invece considerare, a tali fini, anche la portata e rilevanza delle singole disposizioni.

  Marco CAUSI (PD) invita il Presidente a segnalare alla Presidenza della Camera come il provvedimento rechi norme di carattere finanziario e creditizio molto rilevanti per i profili di competenza della Commissione Finanze.

  Michele PELILLO (PD), relatore, alla luce dell'andamento del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione (vedi allegato 6).

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene che la Commissione debba esprimere parere contrario sul provvedimento, che ritiene censurabile sia per il merito delle disposizioni ivi contenute, sulle quali il gruppo M5S ha già espresso la sua posizione critica in occasione dell'esame presso le Commissioni riunite VIII e X, sia perché in contrasto con il necessario criterio di omogeneità del testo dei decreti-legge, più volte richiamato anche dal Presidente della Repubblica.
  Passando quindi al contenuto di taluni specifici articoli del provvedimento, rileva l'estrema pericolosità di talune previsioni, quali ad esempio quelle contenute nell'articolo 22 che consentono alle società di cartolarizzazione e alle assicurazioni di erogare credito, stravolgendo con una norma di poche righe una tematica estremamente delicata.
  A tale proposito sottolinea come, posto che nell'ambito dei decreti-legge cosiddetti «IMU – Banca d'Italia» e «Destinazione Italia», recentemente approvati, sono state introdotte nell'ordinamento misure tese a favorire l'accesso al credito per le imprese, prima di intervenire nuovamente su tale materia sarebbe stato opportuno che le forze politiche effettuassero una valutazione degli effetti delle suddette norme.
  Più in generale, ritiene che su tale materia, nonché su altre affrontate dal provvedimento, la Commissione Finanze Pag. 362avrebbe dovuto essere investita della competenza in sede referente, richiamando, a tale proposito, gli articoli 17-bis, 19, 20, 21, 22, 30 e 32, i quali intervengono su aspetti che non attengono certamente alle competenze delle Commissioni Ambiente e Attività produttive.
  Auspica quindi che la Commissione esprima parere contrario sul decreto-legge, anche al fine di riassumere le questioni poste dal decreto-legge nell'ambito di altri provvedimenti normativi.

  Daniele PESCO (M5S), nel rilevare come anche le forze di maggioranza abbiano espresso le proprie perplessità sia sul merito del contenuto di alcune norme contenute nel decreto-legge, sia sull'assegnazione dello stesso, in sede referente, alle Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive, chiede alla maggioranza di esprimere parere contrario sul provvedimento.
  Sottolinea, infatti, come molti dei temi trattati dal decreto-legge, tra i quali richiama gli interventi sulla disciplina dell'erogazione di credito e la normativa sui mercati finanziari, riguardino questioni dalle quali la Commissione Finanze non può essere esclusa, e come le norme in esso contenute siano assolutamente eterogenee.
  Chiede quindi che la Commissione affermi con forza la propria posizione attraverso l'approvazione di un parere contrario sul provvedimento.
  Esprime inoltre le proprie perplessità circa il fatto che le forze politiche della maggioranza abbiano evidenziato come molte delle norme eterogenee risultino essere quelle inserite nel corso dell'esame al Senato, rilevando come il rimarcare tale evenienza potrebbe apparire finalizzato a screditare il ruolo svolto dal Senato, proprio nel momento in cui si discute della riforma dello stesso.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) evidenzia come, qualora la Commissione Finanze addivenisse all'espressione di un parere favorevole sul decreto-legge, rimarrebbe agli atti il dato, imbarazzante, che la stessa ha espresso tale parere senza aver avuto il tempo di svolgere un adeguato dibattito e senza opporsi alla sostanziale spoliazione delle proprie competenze, pur avendo rilevato notevoli e rilevanti aspetti problematici insiti nel medesimo decreto-legge.

  Marco CAUSI (PD) specifica come le perplessità espresse dal Governo e dal relatore, Pelillo, sul provvedimento in esame, riguardino soltanto talune disposizioni introdotte nel corso dell'esame al Senato, mentre rimane positivo il giudizio del suo gruppo sul complesso del provvedimento, così come originariamente concepito. Ritiene, infatti, che il decreto-legge rechi misure che potranno comportare benefici effetti a favore delle imprese, tra i quali cita il potenziamento dell'aiuto alla crescita economica (ACE), previsto dall'articolo 19, nonché le misure volte a semplificare la quotazione delle piccole e medie imprese sui mercati finanziari, contenute nell'articolo 20.

  Filippo BUSIN (LNA), con riferimento all'articolo 7-sexies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, il quale interviene sulla disciplina dei limiti all'utilizzo del contante prevedendo che gli acquisti effettuati da parte di cittadini dell'Unione europea non residenti in Italia si applicano i limiti vigenti nel Paese di residenza dell'acquirente, evidenzia come tale norma, sebbene condivisibile nella ratio, risulti formulata in termini tali da apparire di difficile, se non impossibile, applicazione da parte di coloro che esercitano attività commerciali, rischiando pertanto di avere un effetto di sostanziale aggravio e complicazione per lo svolgimento delle stesse attività.

  Sandra SAVINO (FI-PdL) rileva come le considerazioni sin qui svolte pongano in evidenza lo svilimento del ruolo della Camera che consegue a tale conduzione dell'attività parlamentare, laddove sarebbe invece necessario, anche alla luce delle riforme costituzionali in discussione, rafforzare il ruolo delle Commissioni parlamentari Pag. 363nello svolgimento della funzione legislativa.
  Sul merito dei contenuti del decreto-legge, sottolinea come esso contenga disposizioni su aspetti totalmente eterogenei tra loro, oltre a trattare temi che rivestono grande importanza, i quali dovrebbero essere oggetto di una più compiuta riflessione da parte della Commissione.
  Preannuncia pertanto il parere contrario del proprio gruppo sul decreto-legge e sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nel sottolineare come sia sempre stata sua massima cura tutelare scrupolosamente gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, preannuncia che segnalerà alla Presidenza della Camera l'esigenza di fare in modo che l'assegnazione in sede referente dei provvedimenti legislativi a contenuto multisettoriale sia realizzata applicando criteri di carattere qualitativo, i quali tengano maggiormente conto dell'importanza delle specifiche disposizioni attinenti agli ambiti di competenza delle diverse Commissioni.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.
C. 2419 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 luglio scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che nella precedente seduta di esame, il relatore, Moretto, aveva illustrato il provvedimento e aveva proposto di esprimere su di esso parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013.
C. 2541 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014.
C. 2542 Governo.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazioni alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che nella precedente seduta di esame, il relatore, Petrini, aveva presentato una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 2541, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013, ed una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 2542, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014.

  Daniele PESCO (M5S), con particolare riferimento al disegno di legge di Rendiconto, sottolinea l'esigenza di segnalare come la riduzione del gettito delle imposte indirette sia legata soprattutto al calo dei consumi evidenziando a tale riguardo come nel 2013 si sia registrata una riduzione Pag. 364della spesa delle famiglie pari a circa il 2,5 per cento rispetto al 2012, a tale dato si aggiunge la circostanza, drammatica, che nel corso del medesimo 2013 la povertà assoluta è aumentata di circa 1 punto percentuale.
  In tale contesto ritiene che, per poter esprimere una valutazione compiuta sul disegno di legge, occorra analizzare in termini più ampi e specifici la situazione economica generale del Paese, la cui gravissima condizione dovrebbe indurre a ripensare nel complesso il sistema tributario, riducendo, da un lato, il carico fiscale, e, dall'altro, riformando il sistema dei controlli, il quale risulta al momento insoddisfacente sotto molti punti di vista.
  La Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 2541, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013 (vedi allegato 7) e la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 2542, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014, con riferimento alla Tabella n. 1 ed alla Tabella n. 2, relativamente alle parti di competenza della Commissione (vedi allegato 8).

  La Commissione nomina quindi il deputato Paolo Petrini quale relatore presso la V Commissione.

  La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali.
Atto n. 99.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio scorso.

  Ernesto CARBONE (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 9), che ritiene possa costituire un'utile base di lavoro per il prosieguo dell'esame sul provvedimento.
  Ritiene inoltre necessario chiedere alla Presidenza della Camera la proroga del termine per l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto, il quale scadrebbe domani.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, condivide la proposta del relatore di usufruire della possibilità, prevista dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 23 del 2014, di chiedere una proroga di venti giorni del termine per l'espressione del parere, fermo restando che è intenzione della Commissione concludere l'esame del provvedimento entro la prossima settimana.

  Daniele PESCO (M5S) rileva come la proposta di parere formulata dal relatore non tenga conto dei rilievi da lui espressi sull'articolo 29, il quale modifica il regime di detrazione IVA spettante alle imprese che svolgono attività di intrattenimento, in particolare per quanto riguarda la detrazione per operazioni di sponsorizzazione, né delle considerazioni espresse da altri deputati del gruppo M5S su ulteriori aspetti dello schema di decreto.
  Invita pertanto il relatore a tenere presenti tali rilievi, al fine di indicare al Governo l'opportunità di valutare ulteriormente tali previsioni.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Pesco, sottolinea come la proposta di parere formulata dal relatore potrà certamente essere oggetto di modifiche.

Pag. 365

  Marco CAUSI (PD), nel rilevare come la proposta di parere sia stata predisposta dal relatore a seguito di un intenso confronto con il Governo, nel corso del quale è stato possibile sciogliere alcuni nodi emersi sul provvedimento, invita tutti i gruppi ad avvalersi degli elementi che potranno emergere nel corso dell'audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate che dovrebbe aver luogo nella giornata di martedì 5 agosto prossimo, in particolare per quanto riguarda le questioni concernenti gli articoli 20, 21 e 29 dello schema di decreto.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie.
Atto n. 100.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio scorso.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 10), evidenziando come tale proposta sia stata elaborata a seguito di contatti informali intercorsi sia con la Commissione Finanze e Tesoro del Senato, sia con il Governo.
  Illustrando brevemente la proposta di parere, evidenzia come uno degli aspetti più qualificanti della stessa riguardi il tema della partecipazione alle commissioni censuarie di soggetti indicati dagli ordini e collegi professionali, nonché dalle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare.
  Inoltre la proposta di parere chiede al Governo di stabilire la data di entrata in vigore delle disposizioni dello schema di decreto legislativo oltre i 15 giorni ordinari di vacatio legis, nonché di ampliare il lasso temporale entro il quale le commissioni censuarie locali devono provvedere alla validazione delle funzioni statistiche previste dalla delega.
  Sotto un ulteriore profilo, con un'apposita condizione si sottolinea l'esigenza di specificare che la possibilità di ricorrere avverso le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane, ed ai relativi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, nonché ai prospetti delle qualità e classi dei terreni ed ai relativi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, spetta anche ai comuni.
  Inoltre, con un'osservazione si chiede di assicurare il pieno coordinamento tra le norme dello schema di decreto e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, prevedendo a tal fine che le norme contenute nello schema di decreto costituiscano una novella al predetto decreto del Presidente della Repubblica.
  Sottolinea quindi come rimanga ancora aperta un'interlocuzione con la Commissione Finanze e Tesoro del Senato sulla previsione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11, la quale stabilisce l'incompatibilità dei componenti delle commissioni censuarie con incarichi direttivi o esecutivi di partiti politici.
  Per quanto riguarda gli altri contenuti della proposta di parere, essi sono prevalentemente volti a chiarire possibili lacune del testo normativo, ovvero a chiarire taluni aspetti della nuova disciplina.

  Marco CAUSI (PD), con riferimento all'articolo 11 dello schema di decreto legislativo, evidenzia come tale disposizione, riscrivendo la disciplina circa le incompatibilità dei componenti delle commissioni censuarie, preveda di estendere, in tale contesto, il regime di incompatibilità già vigente per quanto riguarda le commissioni tributarie, stabilendo una causa di incompatibilità per coloro che rivestono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici. Pag. 366
  A tale proposito, nel sottolineare la delicatezza della questione, rileva come, in seno alla Commissione Finanze e Tesoro del Senato sia emerso un orientamento prevalente a chiedere la soppressione di tale previsione. Pur non ritenendo di aderire a tale orientamento, invita tutti i gruppi a considerare con attenzione il tema, ritenendo necessario chiarire quali siano gli incarichi a cui la norma fa riferimento, anche alla luce dell'evoluzione in corso della forma partito. A tale ultimo proposito chiede in particolare ai componenti del gruppo M5S di approfondire la questione, che risulta particolarmente rilevante per una forza politica, quale appunto il MoVimento 5 Stelle, che presenta un profilo organizzativo del tutto peculiare. Auspica quindi che su tale tematica si possa sviluppare un dialogo costruttivo, anche con i gruppi politici presenti nella Commissione Finanze e Tesoro del Senato.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, desidera esprimere al deputato Fragomeli, anche a nome di tutta la Commissione, gli auguri per il suo prossimo matrimonio.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

  Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.50.

7-00427 Causi: Riordino della riscossione coattiva.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

  Marco CAUSI (PD) illustra la propria risoluzione, la quale affronta la questione posta dall'articolo 10 della legge n. 23 del 2014, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, il quale contiene, al comma 1, lettera c), una specifica previsione di delega per il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali.
  A tale proposito, ritiene che l'atto d'indirizzo costituisca una sorta di atto dovuto per il PD, il quale poche settimane fa si è assunto l'onere di votare la reiezione della proposta di legge C. 2299, presentata dal MoVimento 5 Stelle, volta alla soppressione della società Equitalia.
  Rileva infatti come, attraverso la presentazione della risoluzione, il PD svolga il suo ruolo di forza politica costruens, oltre che destruens, sul tema del riordino del sistema della riscossione coattiva, impegnando il Governo a procedere celermente ed efficacemente ed indicando allo stesso Esecutivo la direzione di marcia da seguire per attuare tale parte della legge delega.
  In tale contesto, la risoluzione ricorda che la citata delega per la riforma del fisco indichi anche le seguenti finalità di riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali:
   a) prevedere gli adattamenti e le innovazioni normative e procedurali più idonei ad assicurare la semplificazione delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità, nonché dispositivi, adottabili facoltativamente dagli enti locali, di definizione agevolata dei crediti già avviati alla riscossione coattiva; con particolare riguardo ai crediti di minore entità unitaria;
   b) assicurare competitività, certezza e trasparenza nei casi di esternalizzazione delle funzioni in materia di accertamento e di riscossione, nonché adeguati strumenti di garanzia dell'effettività e della tempestività dell'acquisizione diretta da parte degli enti locali delle entrate riscosse, attraverso la revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, l'emanazione di linee guida per la redazione Pag. 367di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio, l'introduzione di adeguati strumenti di controllo, anche ispettivo, la pubblicizzazione, anche on-line, dei contratti stipulati e l'allineamento degli oneri e dei costi in una misura massima stabilita con riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, o con riferimento ad altro congruo parametro;
   c) prevedere l'affidamento dei predetti servizi nel rispetto della normativa europea, nonché l'adeguata valorizzazione e messa a disposizione delle autonomie locali delle competenze tecniche, organizzative e specialistiche in materia di entrate degli enti locali accumulate presso le società iscritte al predetto albo, nonché presso le aziende del gruppo Equitalia, anche attraverso un riassetto organizzativo del gruppo stesso che tenda ad una razionale riallocazione delle risorse umane a disposizione;
   d) definire, anche con il coinvolgimento dei comuni e delle regioni, un quadro di iniziative volto a rafforzare, in termini organizzativi, all'interno degli enti locali, le strutture e le competenze specialistiche utili ad accrescere le capacità complessive di gestione dei propri tributi, nonché di accertamento e recupero delle somme evase; individuare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee iniziative per rafforzare all'interno degli enti locali le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie, anche definendo le modalità e i tempi per la gestione associata di tali funzioni; riordinare la disciplina delle aziende pubbliche locali preposte alla riscossione e alla gestione delle entrate in regime di affidamento diretto;
   e) assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei contribuenti, prevedendo, in particolare, che gli enti locali possano riscuotere i tributi e le altre entrate con lo strumento del ruolo in forma diretta o con società interamente partecipate ovvero avvalendosi, in via transitoria e nelle more della riorganizzazione interna degli enti stessi, delle società del gruppo Equitalia, subordinatamente alla trasmissione a queste ultime di informazioni idonee all'identificazione della natura e delle ragioni del credito, con la relativa documentazione.

  A tale proposito, ricorda che il citato articolo 10 della legge n. 23 del 2014, detta inoltre, al comma 1, lettera e), il principio direttivo del contemperamento delle esigenze di efficacia della riscossione con i diritti del contribuente, in particolare per i profili attinenti alla tutela dell'abitazione, allo svolgimento dell'attività professionale e imprenditoriale, alla salvaguardia del contribuente in situazioni di grave difficoltà economica, con specifico riferimento alla disciplina della pignorabilità dei beni e della rateizzazione del debito, rammentando, peraltro, che l'articolo 1 della stessa legge, al comma 4, impegna il Governo a riferire ogni quattro mesi alle Commissioni parlamentari competenti in ordine all'attuazione della delega.
  In tale contesto normativo la risoluzione chiede quindi al Governo di impegnarsi a informare i competenti organi parlamentari, prima di adottare i decreti legislativi di attuazione della delega fiscale, in ordine ai seguenti aspetti:
   a) l'impatto delle norme emanate durante il 2013 in materia di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, impignorabilità dell'immobile di prima abitazione, limiti alla pignorabilità delle altre case e dei beni strumentali d'impresa;
   b) la governance di Equitalia, con riguardo in particolare al funzionamento dei meccanismi che dovrebbero garantire il monitoraggio e il controllo delle attività da parte degli azionisti pubblici;
   c) l'assetto organizzativo del gruppo Equitalia e le eventuali possibili alternative, con individuazione dei costi e benefici di ciascuna di esse;
   d) le eventuali ipotesi di costituire un'entità autonoma per la riscossione Pag. 368coattiva locale, che acquisti un ramo d'azienda di Equitalia, ovvero di creare una sua specifica articolazione dedicata alla riscossione locale, con corrispondenti modifiche alla governance societaria per riconoscere agli enti locali un ruolo adeguato;
   e) le eventuali proposte di riforma dell'assetto societario di Equitalia, anche valutando i costi e benefìci di una trasformazione organizzativa orientata verso un modello agenziale, e se tale forma possa rispondere meglio all'esigenza imprescindibile di assicurare al sistema Paese un'efficace ed efficiente gestione nella riscossione di tutti i tributi e contributi, anche locali;
   f) l'innovazione degli strumenti normativi e gestionali del ciclo della riscossione coattiva, con l'obiettivo di introdurre maggiore flessibilità e diversificazione in relazione alle varie tipologie di contribuenti e alla consistenza degli importi a debito;
   g) le modalità con cui gestire in modo adeguato la fase di transizione verso il nuovo assetto, evitando impatti indesiderati sulle attività di riscossione dei tributi e contributi;
   h) l'ipotesi di affidamento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione spontanea;
   i) il superamento del sistema dell'aggio con un moderno sistema di remunerazione dell'attività pubblicistica prevista, che tenga conto dei costi generali di struttura e di funzionamento, gestita con criteri di economicità e efficienza, e che preveda nei relativi contratti di servizio la ripartizione dei costi in parte a carico della fiscalità generale ed in parte significativa a carico dei contribuenti inadempienti.

  Auspica quindi che sia possibile sviluppare sulla risoluzione una discussione serena e costruttiva tra tutte le forze politiche, nella prospettiva di giungere in tempi brevi ad una positiva riforma di tale settore dell'ordinamento tributario.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.
C. 2397 Capezzone.

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