CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 luglio 2014
281.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 30 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 14.15.

DL 91/14: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
C. 2568 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Chiara GRIBAUDO (PD), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni VIII e X sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2014, già approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
  Fa notare che si tratta di un provvedimento estremamente complesso, che incide su ambiti materiali piuttosto eterogenei, introducendo disposizioni che interessano il settore agricolo, la normativa ambientale nonché norme urgenti a sostegno delle imprese, che spaziano dal settore bancario a quello finanziario, dal settore energetico a quello dei trasporti. Il provvedimento, che si componeva originariamente di trentacinque articoli, è stato oggetto di numerose modifiche nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, nel corso del quale sono stati aggiunti circa trenta nuovi articoli. Nel decreto-legge sono, tra l'altro, confluite, Pag. 40all'articolo 22-quinquies, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2014, n. 100, recante misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per l'Ilva di Taranto.
  Più nel dettaglio, per quanto riguarda la parte del provvedimento che si occupa del sostegno al settore agricolo, segnala le disposizioni recanti agevolazioni e facilitazioni per quanto riguarda l'affitto di terreni agricoli, lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, l'utilizzo delle macchine agricole, la tutela del made in Italy. Richiama altresì le misure per la sicurezza alimentare e per il rilancio del settore vitivinicolo, nonché disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole e in materia di tutela del patrimonio agroalimentare italiano.
  Un'altra parte del provvedimento è composta da un esteso numero di interventi per la tutela dell'ambiente, quali quelli tesi a semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti e ad accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Evidenzia, quindi, le misure urgenti per garantire l'alta qualificazione e la trasparenza degli organi di verifica ambientale, la semplificazione in materia di valutazione di impatto ambientale, gli interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici e della segnaletica luminosa stradale, le norme in materia di rimodulazione degli incentivi previsti per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Fa presente che un altro nucleo importante del provvedimento è rappresentato dalle disposizioni a sostegno del sistema delle imprese, tra cui si segnalano quelle in materia di credito d'imposta per investimenti in nuovi beni strumentali (la cosiddetta «legge Sabatini 2»), le misure a favore del credito, quelle volte a ridurre il costo dell'energia, nonché quelle in materia di semplificazioni di attività imprenditoriali, commerciali ed artigianali. Richiamo, infine, le misure che hanno l'obiettivo di facilitare l'accesso delle imprese al mercato dei capitali.
   Per quanto concerne le norme di più diretto interesse della Commissione, rischia in primo luogo le disposizioni dell'articolo 5, volte a incentivare le assunzioni da parte di imprenditori agricoli e a ridurre il costo del lavoro in agricoltura. In particolare, i commi da 1 a 12, nelle more dell'adozione di nuove misure da realizzare anche utilizzando i fondi della nuova programmazione dell'Unione europea, introducono incentivi per l'assunzione, tra il 1o luglio 2014 e il 30 giugno 2015, con contratti a tempo determinato, redatti in forma scritta, e a tempo indeterminato, di giovani tra i 18 e i 35 anni, privi di impiego da almeno 6 mesi e privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, purché si determini nell'impresa agricola un incremento occupazionale netto e si garantisca, per quanto riguarda il lavoro a tempo determinato, un periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno e una durata almeno triennale del contratto di lavoro. A tale fine, si prevede l'istituzione del Fondo per gli incentivi all'assunzione di giovani lavoratori agricoli con una dotazione di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Fa notare che l'incentivo – a cui si applicano le norme generali in materia di incentivi all'assunzione previsti dall'articolo 4 della legge n. 92 del 2012 – è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi, ed è riconosciuto al datore di lavoro unicamente mediante compensazione dei contributi dovuti. In particolare, per le assunzioni a tempo determinato l'incentivo si applica a 6 mensilità a decorrere dal completamento di ciascun anno di assunzione, mentre per le assunzioni a tempo indeterminato esso si applica a 18 mensilità a decorrere dal completamento del diciottesimo mese dall'assunzione. Il valore annuale dell'incentivo non può comunque superare, per ciascun lavoratore assunto l'importo di 3.000 euro, nel caso di assunzione a tempo determinato, e Pag. 415.000 euro, nel caso di assunzione a tempo indeterminato. Si prevede altresì che l'INPS adegui, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, le proprie procedure informatizzate al fine di ricevere le domande di ammissione all'incentivo. Nello stesso termine, l'INPS deve con propria circolare disciplinare anche le modalità attuative per l'erogazione dell'incentivo nonché le modalità di controllo per il rispetto dei parametri ai quali è condizionata l'erogazione dell'incentivo stesso. Il riconoscimento dell'incentivo è effettuato in base all'ordine cronologico delle domande, nel limite delle risorse stanziate ed è previsto un monitoraggio delle minori entrate in relazione alla concessione dell'incentivo. I commi 10 e 11 disciplinano inoltre le procedure connesse alla natura di aiuto di Stato dell'incentivo. Il comma 12 stabilisce, inoltre, che, a decorrere dalla data in cui è possibile presentare domanda di ammissione per il beneficio, e cioè dal 24 agosto 2014, per le assunzioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato non trovi più applicazione l'incentivo previsto per la generalità dei datori di lavoro e relativo alla stipulazione – entro il 30 giugno 2014 – di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni e che diano luogo ad un incremento occupazionale netto, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2013, salvaguardando comunque le domande presentate prima della suddetta data. Rileva che i successivi commi 13 e 14 consentono, ai produttori agricoli che rientrino nell'ambito di applicazione dell'IRAP, nonché, sulla base di una modifica introdotta dal Senato, alle società agricole, di fruire delle deduzioni per lavoro dipendente, nella misura del 50 per cento, con riferimento a talune categorie di lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato, con un contratto di durata di almeno tre anni e con almeno 150 giornate lavorate all'anno. Fa notare che si tratta di una norma di particolare interesse, dal momento che ripropone il tema del costo del lavoro nei settori ad alta intensità di lavoro, argomento a più riprese affrontato dalla Commissione. Il comma 14 disciplina la procedura per l'autorizzazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea.
  Segnala, quindi, l'articolo 6, che prevede l'istituzione, presso l'INPS, di una Rete del lavoro agricolo di qualità, alla quale possono partecipare, su propria istanza, le imprese agricole che non abbiamo riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte sui redditi e IVA, negli ultimi tre anni non abbiano subito sanzioni amministrative per le medesime violazioni e siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. Fa notare che compito della Rete – secondo quanto evidenzia la relazione illustrativa – è quello di promuovere, asseverandone l'attività, la regolarità delle imprese agricole per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare. Osserva che il comma 2 del medesimo articolo 6 prevede che alla Rete sovraintenda una cabina di regia composta da rappresentanti delle istituzioni centrali e territoriali, da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro e presieduta dal rappresentante dell'INPS. Ai sensi del comma 5 la partecipazione alla cabina di regia è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Fa presente che la cabina di regia si avvale per il suo funzionamento delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'INPS, il quale – ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 8 – provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Segnala che il comma 3 prevede le modalità di partecipazione alla Rete, disponendo che le imprese agricole – al fine di parteciparvi – presentino istanza in via telematica. Al riguardo, pur non essendo indicato il soggetto a cui andrà presentata l'istanza, si ritiene che tale indicazione possa essere effettuata dalla determinazione prevista dal medesimo comma 3, che dovrà definire gli elementi essenziali dell'istanza stessa. Rileva che il comma 6 pone il principio che l'attività di vigilanza, Pag. 42nel settore agricolo, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS, sia orientata nei confronti delle imprese non appartenenti alla Rete suddetta, fermi restando gli ordinari controlli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono fatti salvi i casi di richiesta di intervento proveniente dal lavoratore, dalle organizzazioni sindacali, dall'Autorità giudiziaria o da autorità amministrative e, secondo quanto specificato nel corso dell'esame presso il Senato, i casi di imprese che abbiano procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Secondo le modifiche introdotte in sede di esame in prima lettura, le imprese che abbiano procedimenti penali in corso possono dunque partecipare alla «Rete del lavoro di qualità», ma – sebbene vi partecipino – rientrano tra le tipologie di imprese oggetto di vigilanza «prioritaria» dal parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS.
  Per quanto riguarda le altre disposizioni, segnala che il comma 4 dell'articolo 1-ter, in materia di istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura, prevede che i consulenti che operano nell'ambito di tale sistema debbano possedere qualifiche adeguate o ricevere una adeguata formazione di base e di aggiornamento, in relazione agli ambiti oggetto dell'attività di consulenza. Rileva, quindi, che l'articolo 10 attribuisce ai presidenti della regione il compito di subentrare relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni. Presso l'altro ramo del Parlamento è stato introdotto un comma 2-bis, il quale consente al Presidente della regione di delegare l'espletamento delle attività ad apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. Secondo tale comma aggiuntivo, il soggetto attuatore, se dipendente di società a totale capitale pubblico o di società dalle stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro delle società di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso. Osserva che il comma 4 dell'articolo 11 disciplina la nomina del direttore del Parco nazionale delle Cinque Terre da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo sceglie in una terna motivatamente proposta dal Presidente dell'Ente all'esito di una procedura pubblica di selezione effettuata avuto riguardo alle attitudini, alle competenze e alle capacità professionali necessarie per l'attribuzione dello specifico incarico. Alla selezione possono partecipare dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno dieci anni di anzianità nella qualifica, nonché esperti anche tra coloro che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno due anni. Il presidente dell'ente parco stipula col direttore così nominato un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senz'assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico. Segnala, quindi, l'articolo 14, nella parte in cui attribuisce al presidente della Giunta regionale del Lazio ovvero al sindaco di uno dei comuni presenti nel territorio della regione Lazio la facoltà di adottare, nei limiti delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti, con le quali disporre forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, compresa la requisizione in uso degli impiegati e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto, senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo. Pag. 43
  Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere, che potrà tenere conto di eventuali osservazioni che dovessero emergere nell'ambito del dibattito.

  Antonio BOCCUZZI (PD) fa notare che il provvedimento in esame, all'articolo 1-bis, comma 21, introdotto presso l'altro ramo del Parlamento, prevede che, per l'utilizzo delle macchine agricole, l'abilitazione degli operatori prevista dall'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sia richiesta ai soggetti titolari, da almeno due anni, di una patente A1, B o C1. Considerati i numerosi incidenti che si registrano nel settore dell'agricoltura a causa del ribaltamento delle macchine agricole, ritiene che tale previsione costituisca un passo indietro rispetto agli standard di sicurezza assicurati dal decreto legislativo n. 81 del 2008, chiedendo al relatore di valutare, in sede di elaborazione della sua proposta di parere, l'inserimento di una specifica condizione che solleciti le Commissioni di merito ad espungerla dal testo. Fa notare, peraltro, che tale disposizione appare in controtendenza anche rispetto all'accordo sottoscritto il 22 febbraio 2012 nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che richiede una specifica abilitazione per la guida di tali macchinari. Osserva, del resto, che è ancora pendente il termine per l'adozione di uno specifico decreto ministeriale in materia, in attuazione dell'articolo 111, comma 1, del nuovo codice della strada. Auspica, in conclusione, che il perseguimento dell'obiettivo della riduzione dei costi e degli oneri burocratici a carico delle imprese non si traduca in un abbassamento del livello di sicurezza dei lavoratori, per la cui formazione ritiene non si possa immaginare di realizzare simili risparmi di spesa a vantaggio delle aziende.

  Walter RIZZETTO, presidente, nello svolgere, a nome del suo gruppo, talune considerazioni di merito sul provvedimento, osserva che esso rappresenta, dal punto di vista del metodo, l'ennesima occasione persa, dal momento che, pur a fronte di un testo estremamente complesso e arricchitosi, nel corso dell'esame presso il Senato, di numerose nuove disposizioni, viene imposto alla Camera un iter di esame accelerato, che non consentirà un reale approfondimento del contenuto delle disposizioni. Pur sottolineando, quindi, la difficoltà di pronunciarsi in sede consultiva in tempi ristretti su un provvedimento così ampio, fa notare, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, che il presente decreto-legge prevede incentivi per l'assunzione di lavoratori agricoli che sembrano coincidere con le agevolazioni già previste in passato dal precedente Governo in materia di contrasto alla disoccupazione giovanile. Ricordato, quindi, l'analogo caso degli incentivi previsti dal decreto-legge n. 76 del 2013, fa notare che essi, nonostante le attese dell'allora Ministro Giovannini, sono stati poco utilizzati e paventa il rischio che si sia di fronte all'ennesimo spreco di risorse, che potrebbe non produrre gli effetti auspicati.
  Relativamente ad altre parti del provvedimento, pur condividendo talune delle disposizioni in materia ambientale, laddove, ad esempio, sono volte a mitigare il rischio idrogeologico, esprime perplessità sulle norme in materia di fonti rinnovabili, facendo notare che esse rischiano di produrre effetti negativi per tale settore energetico, con pesanti ripercussioni sul versante occupazionale.
  Rappresenta che queste questioni saranno oggetto di una proposta alternativa di parere del suo gruppo, che porrà in evidenza i diversi punti critici del provvedimento.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.35.

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INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 30 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Walter RIZZETTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i call center presenti sul territorio italiano.
Audizione di rappresentanti di Federutility.
(Svolgimento e conclusione).

  Walter RIZZETTO, presidente, introduce l'audizione.

  Carlo RONDINE, senior advisor Area lavoro e relazioni istituzionali di Confservizi, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Walter RIZZETTO, presidente, e la deputata Luisella ALBANELLA (PD).

  Carlo RONDINE, senior advisor Area lavoro e relazioni istituzionali di Confservizi, replicando, risponde ai quesiti posti.

  Walter RIZZETTO, presidente, dopo aver svolto talune considerazioni conclusive, ringrazia i rappresentanti di Federutility per il contributo fornito all'indagine e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.