CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 luglio 2014
281.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 30 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
C. 2568 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Manuela GHIZZONI, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Umberto D'OTTAVIO (PD), relatore, segnala che il disegno di legge di conversione in esame, approvato il 25 luglio 2014, è stato assegnato in sede referente alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) della Camera. Precisa quindi che il decreto-legge in esame scade il 23 agosto prossimo.
  Rileva poi che l'esteso articolato, composto di 34 articoli più 33 articoli aggiuntivi, reca disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. Sottolinea quindi che appaiono di competenza della VII Commissione le disposizioni inserite nei commi 1-10 dell'articolo 9, oltre a quelle concernenti Pag. 25alcuni aspetti limitati contenute in altri articoli, sulle quali riferirà al termine della sua relazione.
  Andando nel dettaglio dell'articolato, segnala che il comma 1, dell'articolo 9, prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, nel limite di 350 milioni di euro, per interventi di incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonché di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Precisa che nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che, nell'ambito degli edifici pubblici adibiti all'istruzione scolastica, sono inclusi gli asili nido. Aggiunge poi che la norma prevede che i finanziamenti agevolati possano essere concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto (cosiddetto Fondo Kyoto, istituito dall'articolo 1, comma 1110, della legge n. 296 del 2006), avvalendosi della Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale gestore del fondo stesso. Specifica inoltre che, durante l'esame al Senato, la disposizione è stata integrata prevedendo che la Cassa depositi e prestiti S.p.A. eroghi i finanziamenti tenendo conto di quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8 dell'articolo in commento, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
  Aggiunge che il comma 2 del medesimo articolo 9 prevede che i finanziamenti di cui al comma 1 vengano concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che prevede una specifica disciplina per l'assunzione di mutui da parte degli enti locali. Specifica che il predetto articolo 204 prevede, in sintesi, che l'ente locale possa assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello di altre forme di finanziamento, non superi l'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Evidenzia, inoltre, che i contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere determinate clausole e condizioni, relativamente alle rate e alla durata, alla decorrenza dell'ammortamento, alla natura della spesa da finanziare e al del tasso di interesse.
  Con riferimento poi al comma 3, dell'articolo 9, rileva che lo stesso prevede che per i finanziamenti di cui al comma 1 si applichi la riduzione del 50 per cento del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 novembre 2009: conseguentemente, il tasso d'interesse applicato risulta pari allo 0,25 per cento, in quanto l'articolo 1 del citato decreto ministeriale prevede che il saggio di interesse sui finanziamenti da concedersi a valere sulle risorse del Fondo Kyoto sia fissato nella misura dello 0,50 per cento.
  Aggiunge quindi che il comma 4 dell'articolo 9 prevede che i finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 possano essere concessi anche a fondi di investimento immobiliare chiusi, istituiti dall'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, che presentino progetti di investimento, dimostrando la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento. Segnala che durante l'esame al Senato, la possibilità di erogare finanziamenti a tasso agevolato anche a fondi immobiliari chiusi è stata consentita nel limite delle risorse ivi previste. Inoltre, la possibilità di erogare finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo Kyoto è stata estesa anche alle società EsCO, ovvero quelle società che effettuano interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica, sulla base di accordi con i clienti (come definite dal decreto legislativo n. 115 del 2008).
  Rileva inoltre che i commi 5 e 6 del medesimo articolo 9 condizionano l'accesso Pag. 26ai finanziamenti a tasso agevolato ai seguenti due elementi: la presentazione di diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica, in base alla normativa vigente (comma 5); il conseguimento da parte degli interventi effettuati di un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni, certificato da un professionista abilitato che non sia stato coinvolto nelle fasi antecedenti di progettazione, direzione lavori e collaudo dell'intervento realizzato (comma 6). Precisa che la mancata presentazione di idonea certificazione attestante la riduzione del consumo energetico determina la revoca del finanziamento a tasso agevolato.
  Evidenzia poi che il comma 7 dell'articolo 9 fissa la durata dei finanziamenti e gli importi massimi di spesa per gli interventi sugli edifici e che la durata dei finanziamenti previsti non potrà essere superiore a venti anni. Segnala che durante l'esame parlamentare al Senato sono stati sostituiti il secondo e il terzo periodo del comma 7 prevedendo che, per gli interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad analisi, monitoraggio, audit e diagnosi, la durata massima del finanziamento sia fissata in dieci anni. Per tale tipologia di interventi è inoltre stabilito che l'importo del finanziamento non possa essere superiore a trentamila euro per singolo edificio. Specifica poi che l'importo di ciascun intervento, comprensivo di progettazione e certificazione, non può essere superiore a un milione di euro, per interventi relativi esclusivamente agli impianti e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo dell'involucro.
  Aggiunge poi che il comma 8 dell'articolo 9 demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la fissazione dei criteri e delle modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato, nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni che si intendono realizzare, ai fini della compatibilità delle stesse operazioni con gli equilibri di finanza pubblica. Segnala che durante l'esame al Senato, il predetto comma 8 è stato modificato introducendo la finalità, in relazione all'emanazione del suddetto decreto ministeriale, del raggiungimento, entro il 2020, degli obiettivi stabiliti in sede europea dal cosiddetto Pacchetto-clima-energia.
  Rileva inoltre che il comma 9 dell'articolo 9 reca una clausola di invarianza finanziaria, al fine di precisare che dall'attuazione dell'articolo in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Sottolinea infine che il comma 10 del medesimo articolo 9 prevede che il coordinamento di tutti gli interventi in materia di edilizia scolastica, inclusi quelli previsti dall'articolo in commento, sia assicurato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in raccordo con i Ministeri competenti, anche mediante apposita struttura di missione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Con riferimento a limitati profili di interesse per la VII Commissione, inseriti in articoli aventi come principale oggetto materie di competenza di altre Commissioni, segnala intanto l'articolo 10, concernente misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale. Precisa quindi che, in base a quanto previsto dal comma 6 di questo articolo, le autorizzazioni rilasciate dal Presidente regionale ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 10, sostituiscono tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta necessari per l'esecuzione degli interventi, le dichiarazioni di pubblica utilità e costituiscono, eventualmente, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e Pag. 27territoriale. Evidenzia che sono comunque fatti salvi i pareri e gli atti di assenso di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.
  Con riferimento poi all'articolo 12-quater, aggiunto nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, precisa che questo sopprime la Commissione competente in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario e prevede il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS. Segnala che la Commissione che viene soppressa compie le valutazioni necessarie per procedere ad interventi diretti sui ricettori per il rispetto di specifici valori limite del rumore ferroviario sia per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h sia per le infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. In particolare la Commissione esprime valutazione per il rispetto di specifici limiti di emissioni notturne per ospedali, case di cura e case di riposo e per tutti gli altri ricettori e di emissioni diurne per le scuole.
  In relazione inoltre all'articolo 15, rileva che questo modifica in più punti la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ed alla valutazione ambientale strategica (VAS), contenute nella parte seconda e nei relativi allegati del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice ambientale), al fine di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086. Rileva che la riscrittura operata nel corso dell'esame al Senato, oltre a correggere una serie di imprecisioni, apporta due sole modifiche sostanziali al testo iniziale del decreto-legge, eliminando, in particolare, il coinvolgimento dei Ministeri dello sviluppo economico e dei beni culturali, nella determinazione dei criteri e delle soglie per ciascuna tipologia di progetto per l'assoggettamento alla procedura di valutazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006, semplificando quindi l'iter di emanazione del relativo decreto ministeriale.
  Con riferimento, infine, all'articolo 22-quater, sottolinea come questo, introdotto nel corso dell'esame al Senato, intervenga in materia di liberalizzazione degli esercizi commerciali, con una modifica alla disciplina che concede la possibilità alle Regioni e agli enti locali di prevedere aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali. Al riguardo, precisa che la disposizione in esame circoscrive la possibilità di interdizione e limitazione di attività produttive e commerciali alle sole ipotesi di necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.
  Per un approfondimento sul provvedimento in esame rimanda, infine, alla documentazione predisposta dagli uffici.

  Luigi GALLO (M5S) intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva come i lavori parlamentari non siano organizzati in modo efficiente, in linea con quanto già avvenuto nel corso del Governo Letta. Ritiene infatti che dover esaminare provvedimenti legislativi complessi in tempi assai ristretti impedisca di esaminare adeguatamente le questioni contenute negli stessi, mortificando l'attività parlamentare.
  Con riferimento, poi, al merito del provvedimento in esame, ritiene che lo stesso risulti schizofrenico, in quanto da una parte sembra «abbracciare» lo spirito del protocollo Kyoto, mentre dall'altra appare concretamente pregiudicare lo sviluppo delle energie alternative. Con riferimento inoltre all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge in oggetto, rileva come la previsione ivi contenuta che i finanziamenti a tasso agevolato previsti dal medesimo articolo possano essere concessi anche a fondi di investimenti immobiliare chiusi, istituiti dall'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del Pag. 282011, possa permettere una successiva dismissione a soggetti privati degli edifici scolastici precedentemente ristrutturati dal punto di vista dell'efficienza energetica con tali modalità agevolate di finanziamento. Ritiene quindi che si debba, in qualche maniera, vincolare per il futuro in modo permanente la destinazione ad uso scolastico degli immobili stessi.

  Roberto SIMONETTI (LNA) apprezza la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 9, che prevede che i finanziamenti di cui al medesimo articolo vengano concessi in deroga all'articolo 204 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Ricorda quindi che la norma cui si può derogare in base al predetto articolo 9, comma 2, prevede che l'ente locale possa assumere nuovi mutui ed accedere ad altre forme di finanziamento solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello di altre forme di finanziamento, non superi l'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli dell'entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Sottolinea però che un ulteriore e forse maggiore problema per gli enti locali è quello di dover sottostare alle norme concernenti il patto di stabilità interno. Auspica quindi che sia inserita una integrazione della norma, nel senso che il vincolo di bilancio derivante appunto dal patto di stabilità interno non sia applicabile per i finanziamenti previsti dall'articolo 9 del provvedimento in esame.

  Umberto D'OTTAVIO (PD), anticipando quello che potrebbe essere inserito nella proposta di parere sul provvedimento in esame, concorda con il collega Simonetti sulla necessità di esentare dal patto di stabilità interno i finanziamenti previsti dall'articolo 9 del provvedimento. Ritiene inoltre che si possa prevedere che il decreto attuativo, di cui all'articolo 9, comma 8, indichi la necessità di una valutazione preventiva sull'idoneità degli immobili ad essere adibiti a sede scolastica, prima del loro accesso ai finanziamenti destinati all'incremento dell'efficienza energetica degli stessi. Reputa infine che sia da valutare l'opportunità della soppressione della Commissione competente in materia di inquinamento acustico, disposto dall'articolo 12-quater del decreto-legge.

  Manuela GHIZZONI, presidente, rileva come l'articolo 53 del decreto-legge n. 5 del 2012, recante la modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e la riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia sia precipuamente destinata ad un piano nazionale per la realizzazione di edilizia scolastica, finalizzato alla realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente. Chiede quindi che il relatore valuti l'opportunità di inserire il riferimento a tale norma, che pure richiama l'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, all'interno del citato articolo 9, comma 4, del provvedimento in esame.

  Mara CAROCCI (PD) ritiene che fissare una destinazione ad uso scolastico esclusiva ed immodificabile agli edifici che usufruiscono dei finanziamenti previsti dall'articolo 9, possa non rivelarsi opportuna. Reputa quindi che si possa concedere la possibilità di valutare in futuro l'eventuale cambio di destinazione per i predetti immobili, ove questi non si rivelassero più utili o adatti ad un uso scolastico.

  Luigi GALLO (M5S), osserva che, probabilmente, sarà necessario reperire, per finanziare la prossima legge di stabilità, risorse dell'ordine di qualche decina di miliardi di euro. Paventa quindi che, nella ricerca di tali risorse, si apra la possibilità di dismettere anche gli edifici scolastici destinatari dei mutui agevolati di cui all'articolo 9 del provvedimento. Rileva come, sia i trattamenti pensionistici, sia il mondo della scuola, siano stati negli ultimi tempi intaccati, nella ricerca di risorse finanziarie da reperire. Ritiene quindi che sia da vincolare a tempo indeterminato l'uso scolastico degli edifici che usufruiranno delle agevolazioni di cui all'articolo 9 del provvedimento.

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  Manuela GHIZZONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.