CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 luglio 2014
280.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 29 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

  La seduta comincia alle 13.30.

Sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.
Audizione di rappresentanti di MTV Italia Srl.
(Svolgimento e conclusione).

  Michele Pompeo META, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce quindi l'audizione.

  Andrea CASTELLARI, Amministratore Delegato di Viacom International Media Networks Italia, Medio Oriente e Turchia, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, quindi, i deputati Paolo COPPOLA (PD), Lorenza BONACCORSI (PD) e Arianna SPESSOTTO (M5S).

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  Andrea CASTELLARI, Amministratore Delegato di Viacom International Media Networks Italia, Medio Oriente e Turchia, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

  Michele Pompeo META, presidente, ringrazia il dottor Castellari per il suo intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.15.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 29 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

  La seduta comincia alle 14.15.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013.
C. 2541 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014.
C. 2542 Governo.

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 24 luglio 2014.

  Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Così rimane stabilito.

  Emiliano MINNUCCI (PD), relatore, propone di riferire favorevolmente sul disegno di legge recante Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013.

  La Commissione approva la proposta del relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge di Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013.

  Michele Pompeo META, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge di assestamento.

  Emiliano MINNUCCI (PD), relatore, propone di riferire favorevolmente sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014, per le parti di competenza della Commissione.

  La Commissione approva la proposta del relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014, per le parti di competenza della Commissione e nomina il deputato Minnucci quale relatore per riferire presso la V Commissione sui provvedimenti in oggetto.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

  Martedì 29 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

  La seduta comincia alle 14.25.

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Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle azioni di contrasto dell'evasione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli, per favorire la circolazione dei carrelli elevatori e per contrastare le esportazioni irregolari di veicoli da demolire e le fittizie immatricolazioni di veicoli all'estero.
C. 1512 Meta e abb.
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato come testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 maggio 2014.

  Michele Pompeo META, presidente e relatore, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Così rimane stabilito.

  Michele Pompeo META, presidente e relatore, avverte che il Comitato ristretto ha concluso i propri lavori lo scorso 24 luglio e ha predisposto un testo unificato. Come già ricordato in numerose occasioni, fa presente che il provvedimento in esame intende integrare il contenuto del progetto di legge delega di riforma del codice (testo unificato C. 731 e C. 1588), anch'esso all'esame della Commissione. Osserva che, laddove il progetto di legge delega coltiva l'ambizione di ridisegnare nel suo complesso la disciplina della mobilità, il provvedimento in esame mira ad individuare soluzioni per alcuni specifici problemi. Sottolinea che, in ogni caso, tra i due provvedimenti vi sono dei «punti di intersezione», dei quali darà conto nel corso della relazione.
  Passando ad una breve disamina dei contenuti del testo predisposto dal Comitato ristretto, fa presente che esso interviene sostanzialmente in cinque ambiti principali: contrasto al fenomeno della «esterovestizione» delle auto (articoli 3 e 5); misure in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada e di trasparenza sui relativi dati (articoli 6 e 10); disciplina della sosta delle biciclette e possibilità per i ciclisti, nelle zone in cui il limite di velocità non supera 30 km/h, di circolare anche in senso opposto a quello di marcia (articoli 7 e 8); contrasto del fenomeno dell'evasione dell'obbligo di assicurazione RC auto (articolo 9); sanzioni accessorie in caso di omicidio commesso alla guida del veicolo da un soggetto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (articolo 11 e 12). Ulteriori specifiche questioni sono poi affrontate dagli articoli 1, 2 e 4.
  Per quanto concerne il contrasto al fenomeno della «esterovestizione», osserva che l'articolo 3 modifica, al comma 1, la disciplina in materia di cessazione della circolazione dei veicoli sul territorio nazionale a causa di esportazione all'estero contenuta nell'articolo 103 del codice della strada. In particolare si prevede che, nel comunicare entro sessanta giorni al competente ufficio del Pubblico registro automobilistico l'avvenuta esportazione, l'intestatario o l'avente titolo debba restituire non solo il certificato di proprietà e la carta di circolazione, ma anche le targhe o la denuncia di smarrimento, furto o distruzione di tali documenti (modifica al comma 1 dell'articolo 103 operata dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4). Si prevede poi che in mancanza di tale documentazione, la comunicazione dell'esportazione risulti possibile solo presentando certificazione, legalizzata se prescritto e debitamente tradotta, dell'autorità straniera o del soggetto straniero competenti nel Paese dove il veicolo è stato reimmatricolato o demolito, che attesti tali circostanze e che contenga il numero di targa o di telaio del veicolo interessato, oppure previa presentazione di fotocopia non autenticata della carta di circolazione estera debitamente tradotta ove non conforme al modello della direttiva 1999/37/UE. Non si può procedere alla definitiva esportazione quando sul veicolo sono iscritti vincoli o gravami (nuovo comma 2-ter dell'articolo 103); inoltre la tassa automobilistica continua ad essere dovuta Pag. 164quando non sia avvenuta la comunicazione di definitiva esportazione secondo le modalità sopra descritte; è fatta salva la registrazione richiesta a seguito di sentenza o di procedura concorsuale (comma 2-quater); infine la reimmatricolazione in Italia di veicoli definitivamente esportati all'estero è consentita nel rispetto delle disposizioni vigenti per i veicoli provenienti da canali d'importazione non ufficiali e previa visita di controllo (comma 2-quinquies).
  Inoltre, l'articolo 5 interviene in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE), attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 132-bis nel codice della strada. In particolare si prevede che i soggetti residenti in Italia circolanti alla guida di veicoli immatricolati in via provvisoria o definitiva in uno Stato UE o SEE debbano essere in grado di documentare le regolari detenzione e circolazione al fine di verificare l'eventuale elusione delle disposizioni amministrative e tributarie italiane (comma 1). La sanzione per la mancanza di documentazione va da 84 a 335 euro, cui si aggiunge il ritiro della carta di circolazione per trenta giorni. Del ritiro viene data notizia allo Stato di immatricolazione e la carta è restituita solo all'esito favorevole delle opportune verifiche. Durante il periodo del ritiro la circolazione è consentita solo attraverso un'apposita menzione da apporre sul verbale di contestazione (comma 2).
  In materia di disciplina dei proventi delle sanzioni per violazione del codice della strada, l'articolo 6 prevede che le relazioni sull'ammontare e sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada di spettanza degli enti locali (previste dall'articolo 142, comma 12-quater) siano pubblicate, entro il 30 giugno di ciascun anno, in un'apposita sezione del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in formato dati di tipo aperto, come definito dall'articolo 68, comma 3, lettera a) del codice dell'amministrazione digitale.
  Inoltre, l'articolo 10 interviene sulla disciplina dei proventi spettanti allo Stato perché riscossi da organi dello Stato, attraverso due modifiche all'articolo 208 del codice. In particolare si prevede, al comma 1, lettera a), l'introduzione di una nuova finalizzazione nel riparto delle sanzioni, stabilendo che una percentuale pari al 15 per cento del totale annuo dei proventi sia destinata al Ministero dell'interno per l'intensificazione dei controlli su strada.
  Al comma 1, lettera b) si stabilisce inoltre l'obbligo di trasmissione, entro il 31 marzo di ciascun anno, da parte dei soggetti accertatori, sia nel caso di proventi di spettanza dello Stato, sia nel caso di proventi di spettanza degli enti locali, dei dati relativi alle sanzioni comminate nell'anno precedente. Si tratta in particolare dei dati sull'entità delle sanzioni per ciascuna tipologia. Anche in questo caso i dati devono essere resi disponibili in un'apposita sezione del Ministero dell'interno in un formato di tipo aperto in modo da permettere la consultazione sulla base di criteri temporali e territoriali (con disaggregazione a livello comunale, provinciale e regionale), nonché per tipologia di infrazione.
  Gli articoli 6 e 10 intervengono in un ambito interessato anche da alcuni principi di delega del progetto di riforma complessiva del codice, ovvero l'articolo 2, comma 1, lettera h)-bis (fruibilità dei dati relativi alle infrazioni stradali in formato di tipo aperto) e lettera i), numero 9 (destinazione del 15 per cento dei proventi di spettanza statale all'intensificazione dei controlli su strada).
  Con riferimento alla disciplina della sosta e del senso di circolazione delle biciclette, l'articolo 7 consente, attraverso un nuovo comma 4-bis, inserito nell'articolo 158 del codice della strada, la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; si precisa che in ogni caso la bicicletta non deve creare intralcio ai pedoni e non deve essere collocata lungo i percorsi tattili per i disabili visivi.Pag. 165
  L'articolo 8 introduce due modifiche dell'articolo 182 del codice della strada. In particolare, dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis al fine di prevedere che nelle strade o nelle zone all'interno dei centri abitati nelle quali il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h, i ciclisti possano circolare anche in senso opposto a quello di marcia di tutti gli altri veicoli, qualora tale facoltà sia prevista con ordinanza e segnalata con l'aggiunta ai segnali verticali di divieto o di obbligo generico del pannello integrativo di eccezione per i velocipedi. Al comma 9 dell'articolo 182 si specifica invece che l'obbligo per i velocipedi di circolare sulle piste loro riservate vale unicamente quando tali piste siano esclusivamente riservate ai velocipedi e non quando esse siano riservate, oltre che ai velocipedi, anche ad altre tipologie di utenza.
  Per quanto riguarda il contrasto del fenomeno dell'evasione dell'obbligo di assicurazione RC auto, l'articolo 9 prevede che la violazione dell'obbligo possa essere accertata anche tramite il confronto dei dati ricavati con dispositivi o apparecchiature di rilevamento del luogo, del tempo e dell'identificazione del veicolo, con quelli contenuti nell'elenco dei veicoli non coperti da RC auto tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previsto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012. In particolare si abroga la disciplina attualmente vigente di cui al comma 3 dell'articolo 31 del decreto-legge n. 1 del 2012 e si introduce una nuova disciplina in materia direttamente nel codice della strada, all'articolo 201. La disciplina introdotta direttamente nel codice della strada differisce da quella precedente in quanto le caratteristiche dei dispositivi e delle apparecchiature di rilevamento della violazione dell'obbligo di RC auto non devono più essere definite con decreto interministeriale (sentiti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS e il Garante della privacy). In relazione ai dispositivi in questione si prevede infatti l'omologazione ovvero l'approvazione per il funzionamento in modo completamente automatico, analogamente a quanto già previsto dall'articolo 193, comma 4-ter, del codice della strada, con riferimento ai dispositivi e alle apparecchiature lì espressamente indicate. È precisato, inoltre che la violazione delle rilevazioni circa la mancata copertura assicurativa obbligatoria tramite i suddetti dispositivi non richiede la necessaria presenza degli organi di polizia stradale. Il comma 1-quinquies riproduce sostanzialmente quanto già disposto dai vigenti commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies dell'articolo 193 del codice della strada in ordine al fatto che, qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati, emerga che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione sia sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal codice.
  In materia di sanzioni accessorie per il cosiddetto «omicidio stradale», l'articolo 11 prevede, attraverso un'integrazione dell'articolo 219 del codice della strada, un divieto di conseguire una nuova patente per il soggetto responsabile di omicidio che, alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero sotto l'effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti si rende responsabile di omicidio colposo con violazione delle norme di circolazione stradale (si tratta della fattispecie disciplinata dall'articolo 589, terzo comma, del codice penale). Si prevede inoltre un divieto di conseguire la patente qualora il soggetto ne fosse privo. Conseguentemente, l'articolo 12 prevede, attraverso una modifica dell'articolo 222 del codice della strada, che, nel caso di sentenza irrevocabile di condanna per il reato di omicidio colposo sopra richiamato il cancelliere del giudice trasmetta entro quindici giorni copia autentica al prefetto del luogo della commessa violazione. Il prefetto emette nei confronti del soggetto che ha commesso il reato un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato.Pag. 166
  L'intervento normativo previsto dagli articoli 11 e 12 rappresenta il massimo sforzo ipotizzabile, all'interno del processo di riforma del codice della strada, nell'ottica di un inasprimento delle sanzioni per l’»omicidio stradale». La previsione, infatti, di una specifica e nuova fattispecie di reato può essere introdotta soltanto attraverso una modifica del codice penale. Anche in questo caso, le disposizioni sono coerenti con quanto disposto dal progetto di legge delega all'articolo 2, comma 1, lettera i), numero 2-bis), il quale prevede che «nel caso in cui il conducente cagioni la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale» nell'attuazione della delega debbano essere definiti le condizioni del conducente stesso ovvero le tipologie di violazioni in presenza delle quali saranno previste le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e dell'inibizione della guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato. Tale previsione sarà introdotta nel decreto di attuazione della delega «anche in coerenza con eventuali modifiche del codice penale che introducano il reato di «omicidio stradale». Segnala altresì che la Commissione Giustizia del Senato ha inoltre avviato in sede referente, nella seduta del 17 giugno 2014, l'esame abbinato di alcune proposte di legge in materia di omicidio stradale.
  Per quanto concerne, infine, le ulteriori specifiche disposizioni del provvedimento, segnala che l'articolo 1 introduce una specificazione in materia di attuazione del divieto previsto dal comma 1 dell'articolo 16 del codice della strada. Tale disposizione vieta infatti ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati di effettuare interventi, quali l'apertura di canali, fossi o l'effettuazione di qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade. La modifica introdotta prevede ora che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia stabilita la particolare disciplina per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche, anche con riferimento alle diverse tipologie di divieti.
  L'articolo 2 modifica la disciplina in materia di servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 85 del codice della strada. In particolare si prevede che possano essere adibiti al servizio di noleggio con conducente anche i motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone e non più solo gli autoveicoli utilizzati per tali modalità di trasporto.
  L'articolo 4, attraverso una modifica del comma 2 dell'articolo 110 del codice, sopprime la previsione che le macchine agricole possano essere immatricolate solo a nome di titolari di imprese agricole o di altri specifici soggetti (titolare di impresa forestale o che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, enti e consorzi pubblici), consentendo di procedere all'immatricolazione a tutti coloro che si dichiarino proprietari del mezzo.
  Avverte da ultimo che, in considerazione dei contenuti del testo unificato, il titolo dello stesso è stato modificato nei termini seguenti: «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
  Più in generale ribadisce che la ratio del provvedimento è quella di affrontare alcune specifiche emergenze a latere del processo di riforma complessiva del codice della strada. Questo implica di per sé tempi rapidi di esame e di approvazione del provvedimento. In questa ottica auspica che in sede di Ufficio di presidenza si possa stabilire un termine ravvicinato di presentazione delle proposte emendative. Rileva inoltre l'opportunità, per la medesima esigenza di speditezza dei lavori, di limitare le proposte emendative alle materie già comprese nel testo, senza inserire, per quanto possibile, modifiche di ulteriori aspetti del codice.
  In conclusione ricorda che il testo unificato è stato predisposto a seguito di un lungo e articolato lavoro in sede di Comitato ristretto, al quale hanno partecipato Pag. 167tutti i Gruppi, invita la Commissione ad adottare tale testo come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

  Vincenzo GAROFALO (NCD), rileva che nel testo unificato non sono presenti le disposizioni in materia di sistemi di sicurezza dei seggiolini per bambini, oggetto della proposta di legge a propria firma C. 1177, abbinata al provvedimento in esame e chiede chiarimenti al riguardo.

  Michele Pompeo META, presidente e relatore, fa presente che in sede di Comitato ristretto la questione è stata approfondita anche alla presenza di rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che sono emerse forti perplessità in ordine all'obbligo per i veicoli di essere muniti di dispositivi di sicurezza, dal momento che la disciplina relativa all'equipaggiamento dei veicoli è stabilita in sede di Unione europea.

  Sandro BIASOTTI (FI-PdL) esprime, a nome del proprio gruppo, contrarietà rispetto alla disposizione che prevede in determinati casi l'impossibilità di conseguire una nuova patente e l'inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato. Preannuncia quindi la propria astensione nella votazione di adozione del testo unificato come testo base.

  Michele Pompeo META, presidente e relatore, fa presente che in questa fase la Commissione si limita ad adottare il testo approvato dal Comitato ristretto come testo base e che successivamente potranno essere presentati emendamenti, anche di carattere soppressivo.

  La Commissione delibera di adottare come testo base il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto (vedi allegato).

  Michele Pompeo META, presidente e relatore, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge Decaro ed altri recante «Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta» (C. 2305). Segnala, in proposito, che sulla medesima materia della mobilità ciclistica erano state assegnate alla Commissione e abbinate al provvedimento in esame le proposte di legge Realacci ed altri n. 73 (Introduzione del titolo V-bis del codice della strada recante disposizioni per la tutela e lo sviluppo della mobilità ciclistica) e Bratti ed altri n. 111 (Modifiche al codice della strada in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale). Osserva che, tenuto conto dell'intenzione della Commissione di esaminare in sede referente la proposta di legge Decaro ed altri n. 2305, risulta necessario procedere alla revoca dell'abbinamento al provvedimento in esame delle proposte di legge Realacci ed altri n. 73 e Bratti ed altri n. 111, per poterle successivamente abbinare alla proposta di legge Decaro ed altri n. 2305.

  Cristian IANNUZZI (M5S) chiede chiarimenti in merito ai contenuti delle proposte di legge rispetto alle quali si vuole procedere alla revoca dell'abbinamento, nonché in relazione alla proposta di legge n. 1747 presentata dal collega Busto e da altri deputati appartenenti al proprio Gruppo. Annuncia altresì che è imminente la pubblicazione di un'ulteriore proposta di legge da parte del proprio Gruppo in materia di mobilità ciclistica.

  Michele Pompeo META, presidente e relatore, fornisce i chiarimenti richiesti. In particolare, precisa che si tratta di un adempimento formale che consentirà alla Commissione di procedere all'esame in sede referente di tutte le proposte di legge assegnate alla Commissione stessa, vertenti sulla materia della mobilità ciclistica. Avverte altresì che la proposta di legge n. 1747 dell'onorevole Busto ed altri, avente per oggetto «Norme per la realizzazione di una rete di itinerari per la mobilità dolce e per la riconversione delle linee ferroviarie dismesse» è stata assegnata in sede referente alla Commissione Ambiente. In ogni caso ulteriori proposte di legge sul tema della mobilità ciclistica Pag. 168che saranno assegnate alla Commissione, saranno sicuramente abbinate alla proposta di legge Decaro n. 2305.

  La Commissione delibera la revoca dell'abbinamento delle proposte di legge Realacci ed altri n. 73 e Bratti ed altri n. 111 alla proposta di legge Meta n. 1512, in esame.

  Michele Pompeo META, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

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