CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 luglio 2014
280.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 66

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 29 luglio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 13.

Variazioni nella composizione della Commissione.

  Donatella FERRANTI, presidente, comunica che entra a far parte della Commissione il deputato Marco Di Lello del Gruppo Misto, della componente Partito Socialista Italiano – Liberali per l'Italia. Pag. 67Cessa, invece, di farne parte il deputato Pino Pisicchio, appartenente al medesimo Gruppo.
  Da, quindi, il benvenuto al nuovo componente della Commissione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012.
C. 1923 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michela MARZANO (PD), relatore, osserva come l'accordo sia finalizzato a consentire lo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma o subordinata da parte dei familiari dei membri delle rappresentanze brasiliane in Italia e presso la Santa Sede e di quelle italiane in Brasile, comprese le rispettive missioni presso le organizzazioni internazionali aventi sede nei due Paesi (si tratta di funzionari diplomatici, funzionari consolari di carriera e membri del personale tecnico e amministrativo, con esclusione degli impiegati locali).
  Come specificato nell'analisi tecnico-normativa, la concessione di tale opportunità, riportando nell'ambito del diritto privato la presenza e l'attività di queste persone all'interno dell'ordinamento del Paese ospitante, non può che affiancarsi a una limitazione delle prerogative che ammettono eccezioni alla giurisdizione locale (punto n. 1, parte I).
  I familiari delle suddette categorie di personale, come indicato nella relazione introduttiva al provvedimento, sono tutelati dalle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche (1961) e consolari (1963) ratificate ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804, dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio e dal diritto delle organizzazioni internazionali, che estendono loro i privilegi e soprattutto le immunità dalla giurisdizione penale, civile e amministrativa previsti per i membri delle rappresentanze straniere.
  L'Accordo si compone di sette articoli riguardanti: la definizione dell'oggetto dell'Accordo (articolo 1); le procedure di autorizzazione in Italia (articolo 2) ed in Brasile (articolo 3); l'applicabilità della normativa locale (articolo 4); Le immunità (articolo 5); i limiti all'autorizzazione (articolo 6); l'entrata in vigore, durata e denuncia dell'Accordo (articolo 7).
  Relativamente ai profili di competenza della Commissione Giustizia, si segnala la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, che prevede la sospensione delle immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa e dall'esecuzione di sentenze o provvedimenti in campo civile e amministrativo, limitatamente agli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa per la quale si è perfezionata la procedura autorizzatoria.
  Il comma 2 dello stesso articolo prevede che qualora i familiari che svolgono attività lavorativa autorizzata sulla base dell'Accordo godano di immunità dalla giurisdizione penale, ai sensi degli Accordi internazionali citati, e siano accusati di un reato commesso durante l'esercizio di tale attività lavorativa, lo Stato inviante darà seria considerazione ad una richiesta scritta di rinuncia all'immunità presentatagli dallo Stato ricevente. Qualora non si verificasse tale rinuncia, potrebbero essere considerati il richiamo e comunque la revoca dell'autorizzazione.
  Si segnala inoltre che l'autorizzazione a svolgere un'attività nello Stato ricevente, inconcedibile alle persone impiegate illegalmente nello Stato ricevente, terminerà non appena il beneficiario cesserà di avere lo status di familiare e sarà concessa per un periodo non superiore alla durata della missione del personale accreditato (articolo 6). Pag. 68
  In conclusione, considerato che, come risulta dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il provvedimento, non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali (punto n. 4, parte I); le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia (punto n. 12, parte II); l'esecuzione dell'Accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente (punto n. 7, parte III).
  Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012.
C. 2086 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michela MARZANO (PD), relatore, osserva come l'accordo sia finalizzato a consentire lo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma o subordinata da parte dei familiari dei membri delle rappresentanze argentina in Italia e presso la Santa Sede e di quelle italiane in Argentina, comprese le rispettive missioni presso le organizzazioni internazionali aventi sede nei due Paesi (si tratta di funzionari diplomatici, funzionari consolari di carriera e membri del personale tecnico e amministrativo, con esclusione degli impiegati locali).
  L'Accordo prevede sia le modalità di autorizzazione allo svolgimento delle attività lavorative sia appropriati meccanismi giuridici di limitazione della sfera di applicazione delle immunità dalle giurisdizioni penale, civile e amministrativa per gli atti compiuti nel compimento di tali attività.
  I familiari delle suddette categorie di personale, come indicato nella relazione introduttiva al provvedimento, sono tutelati dalle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche (1961) e consolari (1963) ratificate ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804, dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio e dal diritto delle organizzazioni internazionali, che estendono loro i privilegi e soprattutto le immunità dalla giurisdizione penale, civile e amministrativa previsti per i membri delle rappresentanze straniere.
  L'Accordo si compone di sette articoli riguardanti: la definizione dell'oggetto dell'Accordo (articolo 1); le procedure di autorizzazione in Italia (articolo 2) e nella Repubblica Argentina (articolo 3); l'applicabilità della normativa locale (articolo 4); Le immunità (articolo 5); i limiti all'autorizzazione (articolo 6); l'entrata in vigore, durata e denuncia dell'Accordo (articolo 7).
  Relativamente ai profili di competenza della Commissione Giustizia, si segnala che la disposizione di cui all'articolo 1 designa chi debba essere ricompreso nell'espressione «familiari»; inoltre, si evidenzia la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, che prevede la sospensione delle immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa e dall'esecuzione di sentenze o provvedimenti in campo civile e amministrativo, limitatamente agli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa per la quale si è perfezionata la procedura autorizzatoria; si sottolinea altresì la disposizione di cui al comma 2 dello stesso articolo laddove prevede che Pag. 69qualora i familiari che svolgono attività lavorativa autorizzata sulla base dell'Accordo godano di immunità dalla giurisdizione penale, ai sensi degli Accordi internazionali citati, e siano accusati di un reato commesso durante l'esercizio di tale attività lavorativa, lo Stato inviante darà seria considerazione ad una richiesta scritta di rinuncia all'immunità presentatagli dallo Stato ricevente. Qualora non si verificasse tale rinuncia, potrebbero essere considerati il richiamo e comunque la revoca dell'autorizzazione.
  Si segnala inoltre che l'autorizzazione a svolgere un'attività nello Stato ricevente, inconcedibile alle persone impiegate illegalmente nello Stato ricevente o che vi abbiano commesso violazione di leggi o di regolamenti in materia fiscale e di sicurezza sociale, potrà essere negata per motivi attinenti alla sicurezza nazionale (articolo 6).
  In conclusione, considerato che, come risulta dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il provvedimento, non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali (punto n. 4, parte I); le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia (punto n. 12, parte II); l'esecuzione dell'Accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente (punto n. 7, parte III).
  Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013.
C. 2541 Governo.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014.
C. 2542 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2014.
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazioni alla V Commissione).
(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 24 luglio 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti sui provvedimento in esame.

  Alfredo BAZOLI (PD), relatore, presenta e illustra una proposta di relazione favorevole sul Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013 (vedi allegato 1) e sulle Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014, nonché sulle tabelle nn. 2, 5 e 10 (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di relazione presentate dal relatore. Nomina quindi l'onorevole Alfredo Bazoli quale relatore presso la V Commissione.

  La seduta termina alle 13.30.

Pag. 70

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 29 luglio 2014.

Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio e inquinamento processuale.
Esame emendamenti C. 559/A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.30 alle 14.15.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.
C. 2247 Causi ed abb.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Pag. 71