CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 luglio 2014
278.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 39

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 24 luglio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.20.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013.
C. 2541 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014.
C. 2542 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2014.

Pag. 40

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazioni alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la Commissione inizia oggi l'esame del Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013 e dell'Assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014. Dà quindi la parola al relatore.

  Alfredo BAZOLI (PD), relatore, osserva che il rendiconto del Ministero della giustizia per il 2013 reca stanziamenti definitivi di competenza per complessivi 8.011,8 mln, con una diminuzione di 26,3 mln rispetto agli stanziamenti risultanti dal rendiconto 2012 (8.038,1 mln).
  L'incidenza percentuale delle risorse per la giustizia sul bilancio dello Stato è stata nel 2013 dell'1,3 per cento.
  In riferimento ai programmi del Ministero della giustizia, si rileva che le variazioni tra gli stanziamenti di bilancio 2012 e 2013 (-26.305,75 mln) riguardano in particolare l'amministrazione della giustizia (-20.693,22 mln).
  La diminuzione delle risorse ha riguardato le sole spese correnti, che sono passate dai 7.836,7 milioni del 2012 ai 7.732,4 del 2013 (-104,3 mln); le spese in conto capitale sono, invece, in crescita (+78 mln) passando dai 201,4 milioni del 2012 ai 279,4 milioni del 2013. In diminuzione anche gli stanziamenti definitivi di cassa, che passano dagli 8.412,4 mln del 2012 agli 8.239 mln del 2013 (-173,4 mln).
  Nel rendiconto 2013, a fronte dei citati stanziamenti definitivi di competenza per 8.011,8 milioni di euro e a residui definitivi finali pari a 590,5 milioni (erano 614,2 milioni nel 2012), l'importo della massa spendibile (risultante dalla somma dei due valori) è risultato di 8.602,3 mln.
  Per quanto concerne i residui finali totali si registra una leggera diminuzione rispetto al precedente esercizio finanziario (-23,7 mln): si passa, infatti, dai 614,2 milioni del 31 dicembre 2012 ai 590,5 milioni del 31 dicembre 2013. Si tratta di residui che – diversamente da quanto accade negli altri ministeri – risultano più concentrati sulle spese di parte corrente (424,4 mln rispetto ai 166,1 in conto capitale). Il totale dei residui a fine 2013 deriva da quelli di nuova formazione annuale (pari a 475 mln) sommati ai residui del 2012 (115,5 mln). L'entità dei residui del 2012 pagati nel corso del 2013 è risultato pari a 445 milioni.
  Come noto lo stato di previsione del Ministero della giustizia comprende tre missioni, articolate in programmi: missione 6 «Giustizia»; missione 32 «Servizi istituzionali e delle amministrazioni pubbliche»; missione 33 «Fondi da ripartire».
  Con riguardo alle spese della missione 6 «Giustizia» (che da sola assorbe il 99,2 per cento delle risorse assegnate al Ministero), gli stanziamenti definitivi di competenza 2013 sono stati pari a 7.949,5 mln (sugli 8.011,8 totali). In tale ambito, gli stanziamenti per i tre programmi della missione risultanti dal rendiconto 2013 sono i seguenti: amministrazione penitenziaria: 3.084,0 mln; giustizia civile e penale: 4.697,1 mln; giustizia minorile: 168,4 mln.
  In relazione alle altre due missioni del Ministero della giustizia: la missione 32 «Servizi istituzionali e delle amministrazioni pubbliche», cui fa capo il solo programma Indirizzo politico, ha registrato stanziamenti definitivi di competenza per 29,3 mln; la missione 33 «Fondi da ripartire», riferita al solo programma Fondi da assegnare, reca stanziamenti definitivi di competenza pari a 32,9 mln.
  Le risorse necessarie alle spese di giustizia, che afferiscono a tre capitoli di spesa (1360, spese per ausiliari del magistrato, difensori di ufficio e di persone ammesse al gratuito patrocinio, notifica Pag. 41atti giudiziari, spese di custodia, giudici popolari, ecc.; 1362, indennità magistrati onorari; 1363, intercettazioni), nel corso del triennio 2011-2013 appaiono costantemente sottostimate. Infatti, anche nel rendiconto 2013, a fronte di previsioni iniziali di 778,3 milioni, gli stanziamenti definitivi di competenza sono stati pari a 855,2 milioni.
  Meno rilevante l'aumento resosi necessario nell'esercizio 2012: a fronte di 828,3 mln previsti si sono registrati stanziamenti definitivi per 832,4 mln. Più significativo risulta l'incremento di stanziamento per spese di giustizia necessario nel 2011 che, a fronte di previsioni iniziali di 672,7 mln, ha visto stanziamenti definitivi per 1.234,7 mln di euro.
  Si segnala, in particolare, la costante tendenza alla diminuzione delle spese per intercettazioni (scesa dai 423,8 mln del 2011, ai 224,8 mln del 2012, ai 228,8 mln del 2013). Tale tendenza dovrebbe risultare in futuro ancor più consolidata all'esito degli interventi di razionalizzazione dei costi previsti dal decreto-legge 95/2012 (che imponeva sul fronte dei costi dei servizi di intercettazione telefonica risparmi non inferiori a 40 milioni a decorrere dall'anno 2013) e dalla legge di stabilità 2013 (previsione di un canone annuo forfettario da corrispondere agli operatori).
  Per quanto riguarda il Fondo Unico Giustizia, le risorse versate affluiscono all'Entrata del bilancio dello Stato. Sulla base del Rendiconto 2013, le risorse del Fondo unico giustizia versate all'Entrata (cap. 2414) risultano ulteriormente in diminuzione nel triennio, essendo pari a 78,5 milioni di euro a fronte dei 162,8 mln del 2012 e agli oltre 400 milioni di euro del 2011. Si segnala che, nonostante le previsioni definitive 2013 registrassero 100 mln di euro in competenza, non sono stati effettuati versamenti di somme provenienti da sequestri.
  Va segnalato preliminarmente come la stessa Corte dei Conti confermi, nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 2013, quanto già rilevato gli scorsi anni, ovvero la criticità relativa a tale capitolo, connessa con «l'incertezza delle risorse finanziarie che si rendono disponibili nel corso d'anno e, di conseguenza, per i ritardi con cui tali risorse affluiscono al predetto capitolo». Nel Rendiconto 2013, cap. 1537 del Ministero della giustizia, gli stanziamenti iniziali di 7,5 mln di euro risultano integralmente azzerati sulla base delle previsioni definitive 2013 (per atti amministrativi intervenuti nel corso dell'esercizio).
  In relazione, infine, alle somme occorrenti a far fronte all'equa riparazione ai sensi della legge Pinto, il rendiconto 2013 registra previsioni definitive di competenza per 50 mln di euro. I pagamenti effettuati per equa riparazione sono stati, tuttavia, pari a 69,5 mln di euro (sono stati, allo scopo, utilizzati quasi integralmente i 19,8 mln di residui dell'esercizio finanziario 2012).
  Per un'analisi più approfondita delle finalizzazioni per Missioni e Programmi nonché, più in generale, per una globale verifica della gestione del bilancio 2013 del Ministero della giustizia, si rinvia alla Relazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. Si segnala inoltre, all'interno della medesima Relazione, il capitolo relativo al Ministero dell'Interno, che contiene valutazioni su alcuni aspetti di interesse anche della Commissione giustizia, come la gestione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, il funzionamento dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità e le misure per i sovraffollamento delle carceri (camere di sicurezza e braccialetti elettronici).
  Con il disegno di legge di assestamento si correggono le previsioni già contenute nella legge di bilancio per il 2014.
  In particolare, per quanto riguarda i residui, le modifiche introdotte trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti alla data del 1o gennaio 2013 con quelli effettivamente risultanti dal rendiconto 2013. Le variazioni proposte alle previsioni di competenza sono Pag. 42invece correlate alle effettive esigenze di gestione e tengono conto della situazione della finanza pubblica; l'adeguamento delle autorizzazioni di cassa consegue invece all'accertata effettiva consistenza dei residui, nonché alla valutazione delle concrete capacità operative dell'Amministrazione.
  Lo stato di previsione del Ministero della giustizia (tabella n. 5) per l'anno finanziario 2014, approvato con la legge n. 148 del 2013, recava previsioni di competenza per un totale di 7.553,2 milioni di euro, di cui 7.400 di parte corrente e 153,2 in conto capitale.
  Le previsioni relative alle autorizzazioni di cassa ammontavano complessivamente a 7.602,2 milioni di euro, di cui 7.423,1 di parte corrente e 179,1 in conto capitale.
  La consistenza presunta dei residui al 1o gennaio 2014 era invece valutata in 385,7 milioni; di questi 265 sono di parte corrente e 120,7 di parte capitale.
  Conseguentemente, la massa spendibile (competenza + residui) risultava pari a 7.938,9 milioni di euro; il coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazione di cassa e massa spendibile) risultava del 95,7 per cento.
  Tali previsioni iniziali vengono a modificarsi sia per l'incidenza di atti amministrativi intervenuti nel periodo gennaio-maggio 2014, che hanno già prodotto i loro effetti sulle poste di bilancio, sia per le variazioni che sono proposte con il disegno di legge di assestamento in esame.
  Le variazioni già introdotte in bilancio per atto amministrativo, pertanto non soggette ad approvazione parlamentare, hanno determinato complessivamente un aumento di 111,9 milioni di euro sia delle previsioni di competenza che delle autorizzazioni di cassa. Tale aumento deriva per la gran parte dall'incremento di 106,3 milioni di euro, sia di competenza che di cassa, per riassegnazione di entrate.
  Il disegno di legge di assestamento propone, per lo stato di previsione del Ministero della giustizia, un aumento di 65,9 milioni di euro delle previsioni di competenza ed un aumento di 187,5 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa.
  Per quanto riguarda i residui, rispetto alla valutazione iniziale, si registra un aumento di 204,7 mln di euro determinati per più della metà dall'aumento dei residui (+ 125,2 mln) del Programma «Giustizia civile e penale». Il volume totale dei residui previsti dopo l'assestamento ammonta a 590,5 milioni di euro, ripartiti tra parte corrente e conto capitale in ragione, rispettivamente, di 424,4 e 166,1 mln di euro.
  Per quanto riguarda la competenza – per effetto sia delle variazioni intervenute per atto amministrativo sia di quelle proposte con il disegno di legge di assestamento in esame – le previsioni assestate 2014 per il Ministero della giustizia risultano pari a 7.731,0 milioni di euro, di cui 7.567,9 di parte corrente e 163,1 di conto capitale (+177,8 milioni rispetto alle previsioni iniziali).
  Le autorizzazioni di cassa assestate ammontano a 7.901,6 milioni di euro, ripartiti fra parte corrente e conto capitale in ragione, rispettivamente, di 7.664,0 e 237,6 mln di euro (+ 299,4 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali).
  La massa spendibile risulta, dopo l'assestamento, pari a 8.321,5 milioni di euro, con un coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazione di cassa e massa spendibile) che scende con l'assestamento al 94,9 per cento.
  L'incidenza percentuale del bilancio assestato del Ministero della giustizia in relazione al bilancio dello Stato nel 2014 risulta pari all'1,3 per cento (dato identico rispetto al rendiconto 2013).
  L'aumento delle dotazioni di competenza proposte con l'assestamento (+65,9 mln) – articolate per Missioni e Programmi – riguardano, in particolare, la Missione 6 (Giustizia) che registra un aumento di 74,3 mln di euro; delle altre due missioni del Ministero, la sola Missione 33, Fondi da ripartire, registra in compensazione una riduzione di 8,4 milioni, mentre le risorse di competenza della Missione 32, Pag. 43Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, rimangono invariate.
  L'aumento delle dotazioni di competenza della Missione Giustizia è imputabile integralmente ai programmi 6.2 (Giustizia civile e penale) e 6.1 (Amministrazione penitenziaria) che registrano, rispettivamente, aumenti di 56,1 e 18,1 milioni di euro.
  Tra i dati di stanziamento segnala, a fini conoscitivi, alcuni capitoli del bilancio della giustizia (tabella n.  5) che registrano i più rilevanti scostamenti rispetto alle previsioni iniziali.
  Per quanto attiene ai capitoli di spesa, contenuti negli stati di previsione di altri ministeri, di interesse della Commissione giustizia, si segnala in primo luogo, per quanto riguarda lo stato di previsione dell'Entrata, anche a seguito dell'assestamento, che il capitolo 2414 – dove dovrebbero affluire i versamenti del Fondo Unico Giustizia – risulta privo di risorse. Peraltro, come già evidenziato in tabella, il capitolo 1537 del bilancio del Ministero della giustizia, dove dovrebbe affluire la quota-parte del Fondo, riassegnata al Ministero stesso, registra dopo l'assestamento una diminuzione di 3,8 milioni di euro.
  Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'Economia (tabella n. 2) non si registrano variazioni di stanziamento né in riferimento al funzionamento della giustizia amministrativa (cap. 2170, 23,9 milioni di euro) né in relazione al funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura (cap. 2195, 6 milioni di euro). Non necessitano di assestamento neanche le previsioni relative alle somme da corrispondere per l'equa riparazione per ingiusta detenzione (cap. 1312, 16,8 milioni di euro) e per la violazione del termine ragionevole del processo (cap. 1313, 40 milioni di euro). Peraltro, a quest'ultimo stanziamento devono essere aggiunte le dotazioni invariate del cap. 1264 del bilancio del Ministero della Giustizia, che individuano in 55 milioni di euro lo stanziamento per le stesse finalità.
  Nello stato di previsione del Ministero dell'Interno (tabella n. 8) sono invariati i seguenti stanziamenti: cap. 2632, Fondo per il contrasto della pedopornografia su internet: 1,8 milioni di euro; cap. 2635, Funzionamento della Banca nazionale del DNA: 1,8 milioni di euro; cap. 2341, Fondo di rotazione antimafia, antiracket e antiusura: 2 milioni di euro. Su questo capitolo si segnala peraltro che il disegno di legge di assestamento quantifica in 18,5 milioni di euro gli ulteriori residui rispetto a quelli iniziali 2014. I residui assestati ammontano quindi a 36,1 milioni di euro.
  Sono invece aumentate di 4,9 milioni di euro le dotazioni del capitolo 2840, relativo alle spese per i programmi di protezione dei collaboratori di giustizia (previsioni assestate pari a 85 milioni di euro).
  Nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture, il capitolo 7473 relativo alle spese per la costruzione, il completamento, l'adattamento e la permuta di edifici penitenziari registra una dotazione assestata di 0,9 milioni di euro. Peraltro si ricorda che tali somme attengono al programma di edilizia penitenziaria (legge n. 1133/1971) che, dopo la legge finanziaria 2002 (L. 448/2001) non è stato più rifinanziato dalle successive leggi finanziarie e che affianca il cd. Piano Carceri. In relazione al Piano carceri si ricorda che le relative risorse affluiscono ad una contabilità speciale (non evidenziata in bilancio) presso il Commissario delegato (i fondi provengono dal Ministero della Giustizia e da quello delle Infrastrutture). Gli iniziali 675 mln di euro previsti nel 2010 sono stati ridotti di 227,8 mln dalla delibera CIPE 20 gennaio 2012. Secondo l'ultima relazione del Ministro della Giustizia sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria (trasmessa alla Camera il 13 maggio 2013), il Piano carceri disponeva di 368,7 mln di euro. Sulla base di mutate esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, una ulteriore rimodulazione degli interventi previsti dal Piano, a risorse invariate, era stata approvata il 18 luglio 2013 dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.

Pag. 44

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.
C. 2247 Causi ed abb.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore, osserva come La Commissione Giustizia sia competente, in particolare, in relazione agli articoli 1, comma 1, e 1-ter del provvedimento in esame, che intende sostanzialmente riproporre il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2014, che recava disposizioni per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonché alcune misure per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. L'articolo 1 è stato infatti soppresso durante l'esame del provvedimento presso la Commissione Finanze della Camera e trasfuso nel provvedimento di iniziativa parlamentare in esame.
  Il provvedimento in esame introduce nell'ordinamento la disciplina della collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) in materia fiscale; in sintesi, i soggetti che detengono attività e beni all'estero ed hanno omesso di dichiararli potranno sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando le imposte dovute (in tutto o in parte) e le sanzioni (in misura ridotta). Per effetto della collaborazione volontaria sarà inoltre garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi. La procedura non può essere utilizzata se la richiesta di accesso è presentata dopo che l'autore ha avuto conoscenza dell'inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie.
  La procedura può essere attivata fino al 30 settembre 2015 per le violazioni dichiarative commesse sino al 31 dicembre 2013.
  Si propone inoltre l'introduzione di un nuovo reato fiscale, che punisce coloro i quali, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibiscano o trasmettano documentazione e dati non rispondenti al vero. Le norme hanno lo scopo di contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale consistenti nell'allocazione fittizia della residenza fiscale all'estero e nell'illecito trasferimento o detenzione all'estero di attività che producono reddito.
  L'articolo 1, comma 1 della proposta introduce gli articoli da 5-quater a 5-septies nel decreto-legge n. 167 del 1990, che individuano gli elementi principali della procedura di disclosure.
  Ai sensi dell'articolo 5-quater, il destinatario della procedura è l'autore della violazione degli obblighi dichiarativi di cui all'articolo 4, comma 1 del richiamato decreto-legge n. 167 del 1990. Per effetto di tale richiamo potranno accedere alla voluntary disclosure le seguenti tre categorie di soggetti residenti in Italia: persone fisiche; enti non commerciali; società semplici ed equiparate. Sono dunque esclusi dal novero dei soggetti le società e gli enti commerciali.
  La procedura prevede (comma 1, lettera a)) che il contribuente indichi spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, unitamente ai documenti ed alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della Pag. 45richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione sopra richiamati.
  Segnala che, nella lettera a dell'articolo 1 si esige che il soggetto «collaborante» indichi «tutti» gli investimenti e «tutte» le attività di natura finanziaria. Sembra pertanto che sia escluso che il soggetto possa prestarsi ad una collaborazione «parziale», limitata all'indicazione di solo alcune delle attività estere non dichiarate. Il che sembrerebbe trovare conferma nel fatto che la richiesta possa essere presentata una sola volta.
  Va detto però che non è chiaro quale sia la conseguenza di una violazione sotto questo profilo, ossia quali siano le conseguenze della auto-denuncia parziale: se con essa, come sembrerebbe più congruo, il soggetto semplicemente si privi della possibilità di regolarizzare gli altri redditi – così esponendosi agli ordinari rischi sanzionatori tributari e penali – essendo preclusa la possibilità di presentare una seconda domanda; ovvero, se la auto-denuncia che risultasse parziale precluda l'accesso alla regolarizzazione anche per le attività auto-denunciate.
  L'amministrazione finanziaria procede dunque ad accertare il quantum dovuto ed invia al contribuente un invito a comparire. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito e versare in un'unica soluzione le somme dovute (escludendosi quindi il beneficio della rateazione nonché quello della compensazione con eventuali crediti fiscali).
  Il comma 2 dell'articolo 5-quater disciplina i casi in cui la collaborazione volontaria non è ammessa. In particolare, la procedura non può attivarsi se la richiesta è presentata dopo che la violazione sia stata già constatata; più in dettaglio, dopo che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche o di qualunque attività di accertamento tributario o di procedimenti penali, per violazione di norme fiscali, che siano riconducibili all'ambito oggettivo di applicazione della procedura. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.
  Al comma 3 si dispone che, entro 30 giorni dalla data di esecuzione dei versamenti, l'Agenzia delle entrate debba comunicare all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo delle informazioni ai fini dell'applicazione delle esimenti, degli sconti di pena e delle riduzioni sanzionatorie previsti dall'articolo 5-quinquies. Il comma 3-bis prevede i casi in cui non si applica il raddoppio dei termini per l'accertamento.
  Il termine (comma 4) per usufruire della procedura di collaborazione volontaria è individuato nel 30 settembre 2015. In relazione alle richieste di collaborazione volontaria presentate oltre il 15 settembre 2014 e il 15 settembre 2015, relative anche a periodi d'imposta per i quali i termini per l'accertamento scadono, rispettivamente, il 31 dicembre 2014 e il 31 dicembre 2015, l'Agenzia delle entrate, in mancanza della definizione mediante adesione ai contenuti dell'invito o di sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, può, relativamente all'annualità in scadenza, in deroga ai predetti termini per l'accertamento, notificare l'avviso di accertamento entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta.
  L'articolo 5-quinquies indica gli effetti della procedura di collaborazione volontaria, sia sul piano sanzionatorio penale tributario, che dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie.
  Sul piano penale (comma 1, lettera a)) si dispone che nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria è esclusa la punibilità per i delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonché – secondo le modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Commissione di merito – per i delitti di omesso versamento Pag. 46di ritenute certificate e omesso versamento di IVA, di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del medesimo decreto.
  La lettera b) del comma 1 prevede, nei confronti di chi aderisce alla disclosure, la diminuzione fino a un quarto delle pene previste per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e per dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (previsti dagli articoli 2 e 3 del predetto decreto legislativo n. 74 del 2000).
  Tali riduzioni o esclusioni di punibilità (comma 2 dell'articolo 5-quinquies) si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili riferibili alle attività oggetto della collaborazione volontaria.
  Il comma 3 chiarisce quali sono gli effetti della collaborazione volontaria dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie, consentendo di comminare una pena inferiore al minimo edittale in presenza di specifiche condizioni. Per chi aderisce alla voluntary disclosure le predette sanzioni sono determinate nella metà del minimo edittale o nel minimo edittale ridotto di un quarto, in dipendenza dalla condotta del contribuente.
  Il comma 5 dispone che il procedimento di irrogazione delle sanzioni per le violazioni dichiarative segua le regole di cui articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. (che prevede un procedimento che si apre con la notifica dell'atto di contestazione).
  Viene tuttavia disposta una deroga alle regole generali. Il comma 3 del predetto articolo 16, infatti, consente di definire in modalità agevolata il procedimento sanzionatorio con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata, comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Diversamente, nell'ipotesi di voluntary disclosure (quindi con sanzioni irrogate in misura inferiore), il confronto è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi.
  Ai sensi del nuovo comma 5-bis, la misura della sanzione minima è ridotta al 3 per cento degli importi non dichiarati, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, qualora tali Stati stipulino con l'Italia accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni contro la doppia imposizione.
  Il comma 6 dell'articolo 5-quinquies disciplina le conseguenze del mancato versamento tempestivo delle somme dovute per effetto della collaborazione volontaria: in tale ipotesi, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti penali e tributari.
  L'articolo 5-sexies demanda a un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione delle modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa delle norme introdotte.
  L'articolo 5-septies istituisce il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero, che punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.
  L'autore della violazione è inoltre obbligato a rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e le notizie sono rispondenti al vero.
  I nuovi commi da 1-bis a 1-quater dell'articolo 1 estendono anche ai contribuenti autori di violazioni riguardanti attività detenute in Italia la procedura di collaborazione volontaria per sanare violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative Pag. 47addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 31 dicembre 2013. Si applicano – sostanzialmente – le procedure sopra descritte.
  Il nuovo comma 1-quinquies prevede che l'esclusione della punibilità e la diminuzione della pena illustrate operino nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti in commento.
  Il nuovo comma 1-sexies interviene in materia di responsabilità erariale dei funzionari dell'amministrazione finanziaria per una serie di procedimenti indicati dalle disposizioni in commento.
  Il nuovo articolo 1-ter del provvedimento in esame introduce il reato di autoriciclaggio, volto a punire chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Attualmente, infatti, il codice penale prevede, all'articolo 648, solo il riciclaggio, che punisce chi ricicla denaro o altre utilità provenienti da un reato commesso da un altro soggetto. Chi invece ricicla in prima persona, cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità che ha ricavato commettendo egli stesso un altro delitto doloso, non è punito. La norma è volta quindi a sanare tale lacuna nell'ordinamento.
  In particolare, il comma 1 riscrive l'articolo 648-bis del codice penale come segue:
  «648-bis. (Riciclaggio). È punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000 chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
  Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 2.000 a euro 25.000 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto non colposo per il quale è stabilita la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni.
  La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una professione ovvero di attività bancaria o finanziaria.
  La pena è diminuita fino a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato e per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.
  Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.».

  Il comma 2 prevede che non è punibile colui che, ai fini del perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 1, commi 1, 1-bis, 1-ter, e 1-quater, pone in essere una delle condotte previste dall'articolo 648-bis del codice penale, in relazione a denaro, beni o altre utilità oggetto della procedura, provenienti dai delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente legge e la data di presentazione della richiesta di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, e di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del medesimo provvedimento, relativa a detti denaro, beni o altre utilità.».
  La novità più significativa è data dalla elisione della clausola iniziale dell'articolo oggi vigente, che fa salvi i casi di concorso nel reato. Con l'eliminazione di quella clausola si introduce nell'ordinamento il reato di autoriciclaggio.
  Il fulcro dell'intervento normativo, quindi, si situa essenzialmente nell'eliminazione dell'inciso iniziale «salvi i casi di concorso nel reato». In questo modo le condotte dell'articolo 648-bis finiscono per applicarsi anche a chi abbia commesso il reato presupposto, ossia abbia commesso il reato i cui proventi vengono sostituiti, trasferiti o comunque gestiti in modo da ostacolarne l'identificazione.Pag. 48
  Avverte che nell'ambito dell'istruttoria relativa all'espressione del parere sul provvedimento in esame, con specifico riferimento alle disposizioni rientranti nell'ambito di competenza della Commissione, sarà effettuato un limitato ciclo di audizioni, acquisendo al contempo le risultanze delle audizioni effettuate nell'ambito dell'istruttoria legislativa svolta dalla Commissione di merito.
  In particolare si prevede di audire nel corso della prossima settimana il professor Piergallini ed il Procuratore nazionale antimafia.
  Invita inoltre i gruppi che vi abbiano interesse a presentare eventuali richieste di audizione entro la giornata di domani.
  Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

INTERROGAZIONI

  Giovedì 24 luglio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.45.

5-00193 Fregolent: Sulla situazione dell'Ufficio esecuzione penale esterna di Torino (UEPE).

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Silvia FREGOLENT (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, in considerazione dell'indicazione del termine del secondo semestre del 2015, formulato dal rappresentante del Governo, come indicativo per il rilascio dell'immobile privato ed il trasferimento dell'Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna di Torino in locali demaniali.

5-02099 Fabbri: Sul trasferimento di risorse ai comuni per la gestione degli uffici giudiziari.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Marilena FABBRI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita, ritenendo che sia iniquo addossare ai comuni le spese di giustizia relative agli uffici ubicati nel loro territorio, spese che sottraggono risorse ad altri impieghi e che verrebbero aggravate ulteriormente dalle procedure di accorpamento di uffici giudiziari annunciate. Fa notare che non verranno corrisposte per motivi di bilancio, ai comuni, le somme a saldo per l'anno 2011 ed in acconto per il 2012, carico che per l'anno in menzione, il 2012, ha raggiunto la somma di 300 milioni di euro.

  Donatella FERRANTI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 24 luglio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.55.

Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio.
C. 559 Bolognesi.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 luglio 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la I Commissione ha espresso sul Pag. 49provvedimento un parere favorevole con tre osservazioni.
  L'osservazione n. 2) invita la Commissione di merito a modificare il nuovo articolo 384-ter, primo comma nella parte in cui comporta, nell'ipotesi meno grave, il solo aumento della pena minima, mentre la pena massima è identica alla fattispecie base (otto anni). Al fine di recepire tale osservazione il relatore ha presentato l'emendamento 1.100 (vedi allegato 3), volto ad aumentare la predetta pena massima da otto a dieci anni.
  Nell'osservazione n. 3) si rileva come il richiamo all'articolo 374 c.p., contenuto nel primo comma dell'articolo 384-ter, appaia ultroneo; infatti con l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 374, operata dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento, residua nell'articolo 374 il solo reato di frode nel processo civile amministrativo, da cui non può derivare una condanna alla reclusione a carico di terzi. Al fine di recepire questa osservazione, il relatore ha presentato l'emendamento 1.200 (vedi allegato 3).
  L'osservazione n. 1), che sarà oggetto di approfondimento in vista dell'esame in Assemblea, riguarda l'adeguatezza delle pene aggravate previste nel provvedimento.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 1.100 e 1.200 (vedi allegato 3) e delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Verini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Donatella FERRANTI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 15.

Pag. 50