CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 luglio 2014
273.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 102

INTERROGAZIONI

  Giovedì 17 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

  La seduta comincia alle 9.10.

5-01501 Ciprini: Sul controllo dei titoli rilasciati dai soggetti che svolgono attività formativa per il personale della scuola, utili per la determinazione del punteggio nelle graduatorie dei docenti.

  Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

   Tiziana CIPRINI (M5S), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. Non ha infatti rinvenuto nella stessa l'indicazione delle misure che il Governo intende adottare per evitare che titoli rilasciati da «diplomifici», sulla base della frequenza on line di corsi di formazione, siano utilizzabili per la determinazione delle graduatorie dei docenti.

5-02953 Manzi: Sull'adeguato svolgimento dell'attività sportiva scolastica extracurriculare e, in particolare, sul regolare svolgimento dei campionati studenteschi di hockey.

  Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Pag. 103

  Irene MANZI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario D'Onghia, in quanto chiarisce quale sia la situazione dell'organizzazione dei campionati studenteschi ed in particolare di quelli concernenti l'hockey su prato. Auspica che per il prossimo anno scolastico si possa promuovere efficacemente tale pratica sportiva, evitando le limitazioni della stessa che si sono verificate nel corrente anno.

5-03012 D'Ottavio: Sull'attribuzione dell'organico docente per l'anno 2014/2015 nelle scuole della regione Piemonte.

  Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Umberto D'OTTAVIO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per l'impegno preso dal Governo nella risposta resa dal sottosegretario D'Onghia. Prendendo atto che il contingente di diritto per il personale docente è limitato per legge, sottolinea come, a Torino, alcune classi risultino composte anche di 34-35 alunni, anche con la presenza di alunni portatori di handicap: auspica quindi un conseguente adattamento dell'organico docente in tali realtà.

5-03014 Costantino: Sui percorsi abilitanti speciali per classe di concorso di strumento musicale.

  Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Giancarlo GIORDANO (SEL), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, in quanto la stessa aggiunge poche informazioni rispetto a quelle già in possesso degli interroganti.

  Manuela GHIZZONI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 9.30.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 17 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Luca Lotti.

  La seduta comincia alle 14.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Manuela GHIZZONI, presidente, comunica che il deputato Celeste Costantino ha cessato di far parte della Commissione.

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria.
C. 1990 Brescia.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Manuela GHIZZONI, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Roberto RAMPI (PD) relatore, evidenzia come la proposta di legge in esame affronti un tema complesso, importante e delicato, che necessità di un attento approfondimento per valutare l'opportunità di introdurre modifiche legislative alla normativa vigente.
  Ricorda quindi che il provvedimento all'ordine del giorno, composto di due articoli, abroga numerose disposizioni concernenti il finanziamento pubblico all'editoria, Pag. 104prevedendo che le risorse conseguentemente disponibili siano destinate ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali di nuova costituzione finalizzati all'innovazione tecnologica e all'ingresso di giovani professionisti.
  Preliminarmente, ritiene utile ricordare che il sistema normativo dell'editoria è caratterizzato da enorme frammentarietà, a causa del sovrapporsi, negli anni, di numerosi e spesso non adeguatamente coordinati interventi normativi: pertanto, negli anni più recenti – pur in presenza di nuove norme dirette a singole situazioni – sono stati compiuti tentativi di razionalizzazione. Precisa che, in particolare, il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010 ha cercato di semplificare il sistema e di rendere più rigorosi i criteri per l'accesso ai contributi. Ricorda poi che l'articolo 29, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011) aveva disposto la cessazione del sistema di erogazione dei contributi diretti all'editoria, di cui alla legge n. 250 del 1990, dal 31 dicembre 2014, «con riferimento alla gestione 2013» e la revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010, con decorrenza dal 1o gennaio 2012, al fine di ottenere economie di spesa e una più rigorosa selezione nell'accesso alle risorse. Aveva anche disposto che il risparmio conseguito, compatibilmente con le esigenze del pareggio del bilancio, sarebbe stato destinato alla ristrutturazione delle aziende già destinatarie della contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del settore, a fronteggiare l'aumento del costo delle materie prime, all'informatizzazione della rete distributiva. Aggiunge quindi che le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010 sono poi state apportate, con intervento normativo primario, dal decreto-legge n. 63 del 2012 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 2012), con il quale è stata dettata una disciplina transitoria, nelle more di una più compiuta ridefinizione delle forme di sostegno al settore editoriale (finora non intervenuta). Le disposizioni sono decorse a partire dai contributi relativi all'anno 2012 o, in alcuni casi, 2013.
  Evidenzia poi che, quasi contestualmente all'emanazione del decreto-legge n. 63 del 2012, il Governo aveva presentato un disegno di legge (A.C. 5270) che prevedeva una delega per la definizione – a regime – di nuove forme di sostegno all'editoria e per lo sviluppo del mercato editoriale. Precisa poi che l'esame dello stesso, tuttavia, non è stato concluso entro la fine della XVI legislatura.
  Infine, ricorda che l'articolo 1, comma 261, della legge n. 147 del 2013 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria» – con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015, 30 milioni di euro per il 2016 – destinato ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali. Sottolinea, quindi, come comunicato appena ieri dal sottosegretario Lotti, che il decreto relativo alla ripartizione delle risorse per il 2014 è in fase di pubblicazione. Aggiunge che lo stesso sottosegretario ha comunicato che nel prossimo mese di settembre il Governo presenterà al Parlamento alcune ipotesi di riforma.
  Passando poi all'illustrazione dell'articolato, ricorda che l'articolo 1 della proposta di legge, al fine dichiarato di promuovere la concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione e di assicurare il conseguimento di rilevanti economie di spesa per la finanza pubblica, dispone l'abrogazione, anzitutto, delle disposizioni più recenti, ossia l'articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008), il decreto del Presidente della Repubblica Pag. 105n. 223 del 2010, l'articolo 29, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011), il decreto-legge n. 63 del 2012 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 2012), limitatamente agli articoli 1 (Nuovi requisiti di accesso ai contributi all'editoria), 1-bis (Contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero), 2 (Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo), 3 (Editoria digitale) e 4 (Modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica). Rileva quindi che, con riferimento al predetto decreto-legge n. 63 del 2012, resterebbero, dunque, vigenti – oltre alle disposizioni di cui all'articolo 5, in materia di pubblicità istituzionale – le disposizioni di semplificazione per i periodici web di piccole dimensioni (articolo 3-bis), nonché quelle che prevedono l'applicazione di agevolazioni tariffarie ai soggetti senza fini di lucro e alle associazioni d'arma e combattentistiche (articolo 5-bis). Risulterebbero, invece, soppresse norme che esulano dall'ambito indicato dal titolo della proposta di legge. Precisa che, infatti, nell'articolo 4, di cui si prevede l'abrogazione totale, sono contenute norme volte a modernizzare il sistema di distribuzione e vendita della stampa – ambito su cui è peraltro intervenuto, da ultimo, l'articolo 1, comma 334, della legge n. 147 del 2013, del quale non si prevede l'abrogazione – e a consentire ai rivenditori di quotidiani e periodici di svolgere attività connesse all'erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. Con specifico riguardo al comma 3, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 63 del 2012 segnala, invece, che la sua abrogazione farebbe venire meno il criterio di quantificazione del rimborso spettante a Poste Italiane SpA a compensazione delle agevolazioni postali applicate nel periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2010 e il 31 marzo 2010. Precisa che la norma, infatti, ha inteso porre termine al contenzioso applicativo instauratosi in relazione all'articolo 56, comma 4, della legge n. 99 del 2009, relativamente alle agevolazioni postali per la spedizione di prodotti editoriali, individuando precisamente il criterio per determinare il rimborso: occorre, dunque, un chiarimento.
  Rileva poi che l'articolo 1 dispone, inoltre, l'abrogazione di altre norme: gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 37, 39, 40, 41 della legge n. 416 del 1981. Si tratta degli articoli di cui al Titolo II, Provvidenze per l'editoria, fatta eccezione per gli articoli già abrogati da precedenti interventi normativi (articoli 26, 29, 30, 31, 33) e per gli articoli 35, 36 e 38 (concernenti, rispettivamente, il trattamento straordinario di integrazione salariale, l'indennità di fine rapporto in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti). Al riguardo segnala che l'articolo 35, comma 3, in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, fa riferimento ai dipendenti delle agenzie di stampa di cui all'articolo 27, secondo comma (agenzie di stampa a diffusione nazionale) del quale si prevede l'abrogazione. Inoltre, fa presente che, tra le disposizioni di cui si prevede l'abrogazione, l'articolo 25 – come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 384, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) – riguarda la concessione di premi in favore delle pubblicazioni di elevato valore culturale e dispone, altresì, che a tali pubblicazioni possono essere conferite anche menzioni speciali non accompagnate da apporto economico. Ricorda quindi che vengono abrogate anche le seguenti disposizioni: l'articolo 11 della legge n. 67 del 1987, concernente provvidenze in favore delle imprese radiofoniche di informazione; l'articolo 23, comma 3, della legge n. 223 del 1990, concernente i contributi per la radiodiffusione televisiva in ambito locale; l'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, ultimo periodo, 2-quater, 2-quinquies, 3, 3-bis, 4, 5 e 6 e articoli 4 e 8, della legge n. 250 del 1990. Rileva che nei predetti casi si tratta delle disposizioni che, essenzialmente, regolano l'accesso ai contributi di: quotidiani e periodici editi da cooperative Pag. 106di giornalisti; quotidiani editi da imprese editrici la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro; periodici editi da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società con maggioranza del capitale detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro; imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento; imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale. Evidenzia che per quanto concerne la previsione di abrogazione dell'articolo 3, comma 2-ter, ultimo periodo, e comma 2-quinquies della legge n. 250 del 1990, gli stessi concernono la documentazione da allegare alla domanda per la concessione dei contributi a quotidiani ed emittenti radiotelevisive editi (o che trasmettano programmi) in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e dei contributi a quotidiani italiani editi e diffusi all'estero e i criteri per la concessione dei contributi alle stesse emittenti radiotelevisive. Al riguardo segnala che, a seguito della prevista abrogazione dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 250 del 1990, a cui fa rinvio il comma 2-ter dell'articolo 3, periodi da primo a quarto (non abrogati), nonché a seguito della prevista abrogazione del decreto-legge n. 63 del 2012 – che ha inciso anche sulle condizioni per l'accesso ai contributi di cui allo stesso comma 2-ter – si determina un dubbio interpretativo circa la disciplina applicabile alle categorie sopra indicate. Più in generale, segnala che non è prevista l'abrogazione dell'articolo 3, commi 11-ter, 13 e 14, della legge n. 250 del 1990, concernenti alcune delle condizioni necessarie per usufruire dei contributi di cui agli articoli 3, comma 2, e 4 della medesima legge, di cui si prevede, invece, l'abrogazione. Ricorda, poi, che la proposta di legge in esame dispone anche, all'articolo 1, comma 2, l'abrogazione delle seguenti disposizioni: l'articolo 153 della legge n. 388 del 2000 e l'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge n. 223 del 2006 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006), concernenti le imprese editrici di quotidiani e periodici organi di forze politiche, ovvero le imprese che hanno maturato il diritto a tali contributi alla data dal 31 dicembre 2005, nonché quelle che si sono trasformate in cooperativa entro il 1o dicembre 2001; gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge n. 62 del 2001, concernenti i contributi alle imprese editrici di giornali quotidiani che abbiano attivato sistemi di teletrasmissione in facsimile delle testate edite in Paesi diversi da quelli membri dell'Unione europea, il Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale – istituito presso la Presidenza del Consiglio e finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi – e il Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti; l'articolo 138 del decreto legislativo n. 206 del 2005, concernente la concessione di contributi alle attività editoriali delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; l'articolo 1, comma 462 della legge n. 266 del 2005, concernente la rideterminazione (da 950 milioni di lire, pari a 490.634,05 euro, a decorrere dal 1995, a 1 milione di euro annui) del contributo riservato all'editoria speciale periodica per non vedenti di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 542 del 1996 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 649 del 1996). Specifica che, dunque, è fatta salva la previsione di contributi in favore dell'editoria speciale periodica per non vedenti.
  Aggiunge che il comma 3 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame prevede che le risorse disponibili a seguito delle abrogazioni disposte dal comma 2 sono destinate alla realizzazione di progetti finalizzati alla istituzione di nuovi sistemi di informazione da parte dei comuni o di reti di comuni limitrofi. I progetti sono diretti a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali di nuova costituzione diretti all'innovazione tecnologica e digitale e all'ingresso di Pag. 107professionisti di età inferiore a 35 anni e «freelance». Precisa che la destinazione delle risorse è prevista in deroga al patto di stabilità interno degli enti locali, mentre per i progetti si richiama la conformità al regolamento CE relativo agli aiuti di importanza minore (cosiddetti aiuti de minimis). Al riguardo, segnala che occorre fare riferimento al nuovo regolamento UE n. 1407/2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, che si applica dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Precisa poi che per la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse si prevede, al medesimo comma 3 dell'articolo 1, l'intervento di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del sottosegretario con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  Rileva, quindi, che l'articolo 2 del provvedimento in esame interviene in tema di obblighi di pubblicità relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006), al fine, indicato nella relazione illustrativa, di eliminare l'obbligo di pubblicazione dei bandi di gara delle amministrazioni pubbliche nei quotidiani nazionali e locali, sostituendolo con altre modalità di pubblicazione meno costose.
  Preliminarmente, segnala che l'obbligo di pubblicare i bandi di gara nei quotidiani è stato abolito dall'articolo 26 del decreto-legge n. 66 del 2014 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014), con decorrenza dal 1o gennaio 2016. Ritiene che occorra, pertanto, coordinare l'articolo 2 con le novità introdotte dall'articolo 26 del decreto-legge n. 66 del 2014.
  Ricorda che, in particolare, il comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento in esame prevede che gli avvisi e i bandi, relativi a tutti i contratti nei settori ordinari di importo superiore alla soglia di rilevanza europea (cosiddetti appalti sopra soglia), sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione europea, ovvero dopo cinque giorni da tale trasmissione in caso di procedure urgenti, nell'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori, nell'albo della stazione appaltante e sui relativi siti informatici alla sezione «bandi e avvisi di gara». A tal fine, il predetto comma 1 dell'articolo 2, sostituisce il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del Codice. Aggiunge che il comma 2 del predetto articolo 2 del testo in esame prevede la soppressione del secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del Codice, relativo agli avvisi e ai bandi dei contratti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea (cosiddetti appalti sotto soglia).
  Ricorda quindi che il comma 7 dell'articolo 66 del decreto legislativo n. 163 del 2006 è stato sostituito dall'articolo 26, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 66 del 2014: in particolare, il secondo periodo, nel testo vigente, prevede che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei bandi e degli avvisi – disposta dal primo periodo – sia effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. Aggiunge che il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 dello stesso decreto legislativo è stato modificato dall'articolo 26, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 66 del 2014: in particolare, nel testo vigente, esso prevede che i bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro siano pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Precisa che, in base all'articolo 26, comma 1-bis, del decreto-legge n. 66 del 2014, peraltro, l'applicazione della nuova disciplina Pag. 108decorre, in entrambi i casi, dal 1o gennaio 2016. Pertanto, fino al 31 dicembre 2015 deve ritenersi applicabile la disciplina antecedente all'entrata in vigore dello stesso decreto-legge, che prevede la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nei quotidiani.

   Manuela GHIZZONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

Pag. 109